Art. 14 
 
                  Tutela della salute del giocatore 
 
  1. Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici  ammessi
in Italia e' quello di perseguire piena e affidabile protezione della
salute del  giocatore  attraverso  misure  idonee  a  prevenire  ogni
modalita'  di  gioco  che  possa  generare  disturbi  patologici  del
comportamento o forme di gioco d'azzardo patologico. 
  2.  Per  perseguire  effettivamente  i  suddetti  criteri  generali
l'offerta di gioco e le relative modalita'  di  svolgimento  dovranno
essere supportate da idonei strumenti  di  tecnologia  avanzata,  con
particolare   riguardo   anche   agli   strumenti   dell'intelligenza
artificiale. 
  3. E' istituita, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi
in Italia con lo scopo di monitorare l'andamento delle  attivita'  di
gioco, incluse quelle illecite e  non  autorizzate,  i  loro  effetti
sulla salute dei giocatori, nonche' di proporre al Governo  misure  e
interventi idonei allo scopo di  contrastare  lo  sviluppo  di  gioco
d'azzardo patologico. Con regolamento, adottato di  concerto  con  il
Ministro della salute e con il Ministro per lo  sport  e  i  giovani,
sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Consulta,
il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza
del Governo, delle regioni, degli  enti  locali,  dei  concessionari,
nonche' delle associazioni nazionali di categoria e dei  consumatori,
prevedendo altresi' che ai componenti non spettano compensi,  gettoni
di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.