Art. 16 
 
                    Offerta e raccolta del gioco 
 
  1.  L'offerta  e  la  raccolta  del   gioco   e'   effettuata   dal
concessionario sotto la sua responsabilita',  attraverso  la  propria
rete telematica. Nessuna responsabilita' e' imputata all'Agenzia  per
atti e fatti posti in essere  dal  concessionario  nell'esercizio  di
questa attivita'.