Art. 16 Offerta e raccolta del gioco 1. L'offerta e la raccolta del gioco e' effettuata dal concessionario sotto la sua responsabilita', attraverso la propria rete telematica. Nessuna responsabilita' e' imputata all'Agenzia per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell'esercizio di questa attivita'.