Art. 19 
 
                 Comunicazioni degli esiti di gioco 
 
  1. Il regolamento di gioco con vincita in denaro  stabilisce  quali
comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul  sito
informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono
le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito. 
  2.  Sul  sito  istituzionale  del  concessionario   sono   altresi'
riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle
vincite, nonche' le relative probabilita'. 
  3. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle  informazioni  di
cui ai commi 1 e  2  sono  riportate  anche  sul  sito  istituzionale
dell'Agenzia.