Art. 19 Comunicazioni degli esiti di gioco 1. Il regolamento di gioco con vincita in denaro stabilisce quali comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul sito informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito. 2. Sul sito istituzionale del concessionario sono altresi' riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle vincite, nonche' le relative probabilita'. 3. Il regolamento di gioco stabilisce quali delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riportate anche sul sito istituzionale dell'Agenzia.