Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    b) «concessionario», la persona giuridica di diritto privato  che
esercita pubbliche funzioni nelle attivita' di gestione, esercizio  e
raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato,  avendone  ottenuto
un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea; 
    c)  «compenso   del   concessionario»,   la   remunerazione   del
concessionario stabilita in occasione della gara per la sua selezione
e  consistente,  in  relazione  alla  natura  del  provento  erariale
previsto per ciascuna tipologia di gioco,  nella  differenza  tra  le
somme giocate e le vincite  erogate  ovvero,  anche  sotto  forma  di
aggio, in una misura prestabilita della raccolta quale  corrispettivo
per  l'esercizio  delle  funzioni  pubbliche  trasferite  ovvero  dei
compiti e dei doveri attribuiti con la concessione; 
    d) «compenso  del  punto  vendita  ricariche»,  la  remunerazione
riconosciuta  dal  concessionario  al  titolare  del  punto   vendita
ricariche; 
    e) «gioco pubblico a distanza» ovvero «gioco pubblico online», le
tipologie  di  gioco,  anche  di  abilita',  con  vincita  in  denaro
disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione e'  richiesto
il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui
raccolta il concessionario e' legittimato sulla  base  della  propria
concessione e che lo stesso puo' raccogliere  esclusivamente  con  le
modalita' a distanza individuate e definite nel  contratto  accessivo
alla concessione; 
    f) «giochi di abilita'», i giochi pubblici a distanza con vincita
in  denaro  nei  quali   le   probabilita'   di   vincita   dipendono
dall'abilita'   del   giocatore   in   misura   prevalente   rispetto
all'elemento aleatorio; 
    g) «gioco responsabile», l'insieme delle misure volte  a  ridurre
la diffusione di comportamenti di  gioco  eccessivo  o  problematico,
sviluppando  nel  giocatore  la  capacita'   di   giocare   in   modo
equilibrato, consapevole e controllato; 
    h) «giochi di ippica nazionale», le formule di scommessa ippica a
totalizzatore  denominate  vincente,  accoppiata,  tris,  quarte'   e
quinte'; 
    i) «giochi di sorte a quota fissa», il  gioco  in  solitario  nel
quale  i  possibili  esiti  hanno  una  probabilita'  di  verificarsi
predefinita e invariabile e il rapporto tra l'importo  della  vincita
conseguibile e il prezzo della partecipazione al gioco e'  conosciuto
dal giocatore all'atto della puntata; 
    l) «giochi di carte in  modalita'  di  torneo»,  la  riproduzione
mediante rappresentazione virtuale di  un  gioco  effettuato  con  le
carte al quale prendono parte due o piu' giocatori sulla  base  della
stessa quota di partecipazione e le vincite sono assegnate sulla base
della classifica  ottenuta  all'esito  dei  risultati  conseguiti  da
ciascun giocatore; 
    m)  «giochi  di  carte  in  modalita'  diversa  dal  torneo»,  la
riproduzione  mediante  rappresentazione   virtuale   di   un   gioco
effettuato con le carte nel quale le  vincite  sono  assegnate  sulla
base dei risultati ottenuti in ogni singola mano di gioco; 
    n) «giochi numerici a quota fissa»,  i  giochi  di  sorte  basati
sulla   scelta   di   numeri   all'atto    della    giocata    ovvero
sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per
i  quali  l'importo  della  vincita,  conseguita  sulla  base   delle
combinazioni vincenti, e' predeterminato; 
    o) «giochi numerici a totalizzatore nazionale», i giochi di sorte
basati  sulla  scelta  di  numeri  all'atto  della   giocata   ovvero
sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per
i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita  a
un unico montepremi avente una  base  di  raccolta  di  ampiezza  non
inferiore  a  quella  nazionale  e  che   prevedono,   altresi',   la
ripartizione in parti uguali del montepremi tra le  giocate  vincenti
appartenenti alla medesima categoria di premi; 
    p) «lotterie a estrazione istantanea», le lotterie nelle quali  i
giocatori possono immediatamente conoscere la vincita  attraverso  un
documento, anche virtuale, che reca, celato a ogni  preventiva  forma
di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una
combinazione casuale di vincita; 
    q) «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze; 
    r) «punto vendita ricariche», il luogo della rete fisica di gioco
il cui titolare, autorizzato alla raccolta  di  giochi  pubblici,  e'
scelto e contrattualizzato direttamente  dal  concessionario  per  la
sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico
online, consistenti nella assistenza  al  giocatore  nella  apertura,
ricarica e chiusura del conto di gioco,  esclusa  in  ogni  caso  sia
l'offerta di gioco a distanza  sia  la  movimentazione  delle  somme,
anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore; 
    s) «palinsesto», il programma predisposto  dal  concessionario  e
approvato dalla Agenzia degli eventi sportivi, anche  ippici,  e  non
sportivi, nonche' delle tipologie di  scommesse  che  costituisce  il
documento ufficiale in riferimento al quale  il  concessionario  puo'
accettare scommesse; 
    t) «regolamento», regolamento del Ministro dell'economia e  delle
finanze adottato, su proposta dell'Agenzia,  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    u) «scommesse  a  quota  fissa  con  interazione  diretta  tra  i
giocatori», la modalita' di scommessa a quota fissa sportiva  dove  i
giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il
concessionario agisce come intermediario, limitandosi  a  mettere  in
contatto, attraverso la piattaforma e in maniera anonima,  i  singoli
scommettitori; 
    v) «scommesse su eventi simulati», scommesse su eventi,  simulati
informaticamente, sportivi, ippici e su altri eventi, il cui esito e'
visualizzato tramite una grafica animata o per  mezzo  di  un  evento
reale precedentemente registrato; 
    z) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza  di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo del comma 3 dell'art.  17,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri» e' il seguente: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il Regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  recante
          «Approvazione del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26
          giugno 1931, n. 146.