Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) «concessionario», la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attivita' di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea; c) «compenso del concessionario», la remunerazione del concessionario stabilita in occasione della gara per la sua selezione e consistente, in relazione alla natura del provento erariale previsto per ciascuna tipologia di gioco, nella differenza tra le somme giocate e le vincite erogate ovvero, anche sotto forma di aggio, in una misura prestabilita della raccolta quale corrispettivo per l'esercizio delle funzioni pubbliche trasferite ovvero dei compiti e dei doveri attribuiti con la concessione; d) «compenso del punto vendita ricariche», la remunerazione riconosciuta dal concessionario al titolare del punto vendita ricariche; e) «gioco pubblico a distanza» ovvero «gioco pubblico online», le tipologie di gioco, anche di abilita', con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione e' richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario e' legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso puo' raccogliere esclusivamente con le modalita' a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione; f) «giochi di abilita'», i giochi pubblici a distanza con vincita in denaro nei quali le probabilita' di vincita dipendono dall'abilita' del giocatore in misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio; g) «gioco responsabile», l'insieme delle misure volte a ridurre la diffusione di comportamenti di gioco eccessivo o problematico, sviluppando nel giocatore la capacita' di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato; h) «giochi di ippica nazionale», le formule di scommessa ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quarte' e quinte'; i) «giochi di sorte a quota fissa», il gioco in solitario nel quale i possibili esiti hanno una probabilita' di verificarsi predefinita e invariabile e il rapporto tra l'importo della vincita conseguibile e il prezzo della partecipazione al gioco e' conosciuto dal giocatore all'atto della puntata; l) «giochi di carte in modalita' di torneo», la riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le carte al quale prendono parte due o piu' giocatori sulla base della stessa quota di partecipazione e le vincite sono assegnate sulla base della classifica ottenuta all'esito dei risultati conseguiti da ciascun giocatore; m) «giochi di carte in modalita' diversa dal torneo», la riproduzione mediante rappresentazione virtuale di un gioco effettuato con le carte nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti in ogni singola mano di gioco; n) «giochi numerici a quota fissa», i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri all'atto della giocata ovvero sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per i quali l'importo della vincita, conseguita sulla base delle combinazioni vincenti, e' predeterminato; o) «giochi numerici a totalizzatore nazionale», i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri all'atto della giocata ovvero sull'attribuzione alla giocata di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco e' conferita a un unico montepremi avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresi', la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi; p) «lotterie a estrazione istantanea», le lotterie nelle quali i giocatori possono immediatamente conoscere la vincita attraverso un documento, anche virtuale, che reca, celato a ogni preventiva forma di possibile evidenza o ricognizione esplorativa, il risultato di una combinazione casuale di vincita; q) «Ministro», il Ministro dell'economia e delle finanze; r) «punto vendita ricariche», il luogo della rete fisica di gioco il cui titolare, autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, e' scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario per la sola erogazione di servizi esclusivamente accessori al gioco pubblico online, consistenti nella assistenza al giocatore nella apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco, esclusa in ogni caso sia l'offerta di gioco a distanza sia la movimentazione delle somme, anche frutto di giocate, depositate nel conto di gioco del giocatore; s) «palinsesto», il programma predisposto dal concessionario e approvato dalla Agenzia degli eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, nonche' delle tipologie di scommesse che costituisce il documento ufficiale in riferimento al quale il concessionario puo' accettare scommesse; t) «regolamento», regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, su proposta dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; u) «scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori», la modalita' di scommessa a quota fissa sportiva dove i giocatori possono rivestire il ruolo di scommettitore o di banco e il concessionario agisce come intermediario, limitandosi a mettere in contatto, attraverso la piattaforma e in maniera anonima, i singoli scommettitori; v) «scommesse su eventi simulati», scommesse su eventi, simulati informaticamente, sportivi, ippici e su altri eventi, il cui esito e' visualizzato tramite una grafica animata o per mezzo di un evento reale precedentemente registrato; z) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Note all'art. 2: - Il testo del comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.