Art. 21 
 
Raccolta a distanza dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione
                             istantanea 
 
  1. Nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto
legislativo, i titolari unici delle concessioni per la gestione e  la
raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e  dei  giochi
numerici a quota fissa, nonche' i soggetti titolari della concessione
per la gestione delle lotterie a estrazione istantanea, raccolgono  a
distanza  i  giochi  oggetto  dei  rispettivi  titoli  concessori   a
condizione  di  disporre  di  un  sistema  di  raccolta  conforme  ai
requisiti tecnici e organizzativi stabiliti dall'Agenzia.