Art. 22 
 
              Contrasto all'offerta di gioco a distanza 
                      in difetto di concessione 
 
  1. Con regolamento sono stabilite le modalita'  per  la  esclusione
dell'offerta  di  gioco  con  vincita  in  denaro   attraverso   reti
telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti  sprovvisti
di concessione, nonche',  di  concerto  con  la  Banca  d'Italia,  le
modalita' per impedire ai  prestatori  di  servizi  di  pagamento  la
gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative
a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti  privi  della
predetta concessione. 
  2. Il regolamento  di  cui  al  comma  1  prevede  altresi'  misure
informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza
artificiale, che l'Agenzia, d'intesa con  la  Guardia  di  finanza  e
avvalendosi della societa' di cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  preordinate  alla  individuazione
dei siti informatici, cui inibire l'accesso, di offerta  di  gioco  a
distanza  non  legale  in  quanto  non  riferiti   ai   concessionari
selezionati ai sensi dell'articolo 6. 
  3. L'Agenzia, d'intesa con la  Guardia  di  finanza  e  avvalendosi
della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133: 
    a) redige la lista dei siti  informatici  di  offerta  legale  di
gioco  a  distanza  direttamente  ed   esclusivamente   riferiti   ai
concessionari selezionati ai sensi dell'articolo 6; 
    b) redige altresi' e aggiorna costantemente  la  lista  dei  siti
informatici il cui accesso e' inibito in quanto volti a  una  offerta
non legale di gioco a distanza perche' non riferiti ai  concessionari
di cui alla lettera a). 
  4. Le liste di cui al comma 3 sono  rese  pubbliche,  con  la  piu'
adeguata  evidenza,  in  apposite  sezioni  dei  siti   istituzionali
dell'Agenzia e della Guardia di finanza. 
  5. Ai fornitori di servizi di rete, ai fornitori  di  connettivita'
alla rete internet,  ai  gestori  di  altre  reti  telematiche  o  di
telecomunicazione o agli operatori che in relazione a esse forniscono
servizi telematici o di telecomunicazione, nonche' ai  prestatori  di
servizi di pagamento che violino l'obbligo  imposto  dall'Agenzia  di
inibire l'utilizzazione delle reti delle  quali  sono  gestori  o  in
relazione alle quali forniscono servizi, si applica,  ferma  restando
l'eventuale  responsabilita'  penale,  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 30.000 a  euro  180.000  per  ciascuna  violazione
accertata. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo del comma 15 dell'art. 83, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  recante  «Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria» e' il seguente: 
              «15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni
          di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e  finanziari,
          i diritti dell'azionista della  societa'  di  gestione  del
          sistema  informativo  dell'amministrazione  finanziaria  ai
          sensi dell'articolo 22, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  7,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza  applicazione  dell'articolo  2383,
          terzo comma, del codice civile.».