Art. 22 Contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione 1. Con regolamento sono stabilite le modalita' per la esclusione dell'offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti sprovvisti di concessione, nonche', di concerto con la Banca d'Italia, le modalita' per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative a operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione. 2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede altresi' misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, che l'Agenzia, d'intesa con la Guardia di finanza e avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, preordinate alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l'accesso, di offerta di gioco a distanza non legale in quanto non riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell'articolo 6. 3. L'Agenzia, d'intesa con la Guardia di finanza e avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: a) redige la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell'articolo 6; b) redige altresi' e aggiorna costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso e' inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza perche' non riferiti ai concessionari di cui alla lettera a). 4. Le liste di cui al comma 3 sono rese pubbliche, con la piu' adeguata evidenza, in apposite sezioni dei siti istituzionali dell'Agenzia e della Guardia di finanza. 5. Ai fornitori di servizi di rete, ai fornitori di connettivita' alla rete internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione a esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, nonche' ai prestatori di servizi di pagamento che violino l'obbligo imposto dall'Agenzia di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, si applica, ferma restando l'eventuale responsabilita' penale, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.
Note all'art. 22: - Il testo del comma 15 dell'art. 83, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e' il seguente: «15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.».