Art. 23 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato  della  Repubblica  una  relazione  sul  settore  dei   giochi
pubblici, contenente tra l'altro dati sui  progressi  in  materia  di
tutela dei giocatori e di legalita', sullo stato  di  sviluppo  delle
concessioni e delle relative  reti  di  raccolta,  sui  volumi  della
raccolta, sui risultati economici  della  gestione  del  settore  del
gioco. 
  2. In  occasione  del  futuro  riordino  normativo  in  materia  di
raccolta del gioco attraverso reti fisiche  si  provvede  altresi'  a
quello complessivo in materia di fiscalita' e  di  prelievi  erariali
nel settore del gioco pubblico, fermo quanto  previsto  dall'articolo
5, comma 3. Fino  a  quel  momento  nulla  e'  innovato  in  tema  di
fiscalita' e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco  a
distanza. 
  3. L'Agenzia pubblica senza indugio, dopo l'entrata in  vigore  del
presente decreto e in sua piena conformita', il  bando  di  gara  per
l'assegnazione  delle  concessioni  per  la  raccolta  dei  giochi  a
distanza di cui all'articolo 6, comma 1,  lettere  da  a)  a  f),  in
scadenza il 31 dicembre 2024 in modo da assicurarne in ogni  caso  la
loro aggiudicazione entro tale data. 
  4. Fermo quanto previsto al comma 3, per garantire la tutela  degli
interessi pubblici nelle attivita'  di  raccolta  del  gioco,  tenuto
conto della prossimita' della scadenza della relativa concessione, la
gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri
giochi numerici a quota fissa, per la sua raccolta sia attraverso  la
rete dei concessionari di cui all'articolo 12 della  legge  2  agosto
1982, n. 528, nonche'  all'articolo  33,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, sia a distanza,  e'  affidata  in  concessione
dalla Agenzia a una  qualificata  impresa  con  pregresse  esperienze
nella gestione o raccolta di gioco, con  sede  legale  in  uno  degli
Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei  requisiti  di
affidabilita' morale, tecnica ed economica, scelta mediante procedura
di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La  procedura
e' indetta alle seguenti condizioni essenziali: 
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; 
    b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, previsione  di  offerte
al rialzo rispetto a una base d'asta di 1 miliardo di euro; 
    c) versamento del prezzo indicato  nell'offerta  del  concorrente
risultato primo in graduatoria nella misura di 500 milioni  di  euro,
all'atto dell'aggiudicazione, nella misura di  300  milioni  di  euro
all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del  gioco  da  parte
dell'aggiudicatario nell'anno 2025, e nella misura residua  nell'anno
2026, entro il 30 aprile; 
    d) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la
rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette  o  indirette,  di
servizi diversi dalla raccolta del gioco del  Lotto  automatizzato  e
degli altri giochi numerici a quota fissa purche' compatibili con  la
raccolta stessa a giudizio dell'Agenzia; 
    e) aggio  per  il  concessionario  pari  al  6  per  cento  della
raccolta; 
    f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete  e
dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che  garantiscano
la massima sicurezza e affidabilita', secondo il piano d'investimento
che costituisce parte dell'offerta tecnica; 
    g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario
delle somme, comunque, eventualmente non investite secondo  il  piano
di cui alla lettera f); 
    h) obbligo per ciascun concorrente, all'atto della partecipazione
alla procedura selettiva, di versare  alla  Agenzia  una  somma  pari
all'importo dei compensi di cui al comma  5,  con  diritto  alla  sua
restituzione esclusivamente per quelli diversi dall'aggiudicatario. 
  5. Per la gara di cui al comma 4  la  commissione  e'  composta  di
cinque membri, di cui almeno il presidente e  due  componenti  scelti
tra persone di alta qualificazione professionale, inclusi  magistrati
o avvocati dello Stato in pensione, e gli ulteriori componenti scelti
tra i dirigenti di livello dirigenziale generale  della  Agenzia.  La
commissione opera presso l'Agenzia, che  ne  assicura  i  servizi  di
segreteria con i suoi ordinari stanziamenti di bilancio. Con  decreto
del Ministro  sono  stabiliti  i  compensi  per  i  componenti  della
commissione diversi dai dirigenti dell'Agenzia. 
  6.  Tenuto  conto  della  scadenza  nell'anno  2028  della  vigente
concessione per l'esercizio dei giochi pubblici  denominati  lotterie
nazionali  a  estrazione  istantanea,  anche  con  partecipazione   a
distanza, e per la relativa raccolta, e tenuto conto  altresi'  della
esigenza,  funzionale  agli  interessi  pubblici   di   settore,   di
assicurare la piu' ampia partecipazione alla  relativa  procedura  di
affidamento, l'Agenzia pubblica  senza  indugio  appositi  avvisi  di
preinformazione, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, per
divulgare  l'intenzione  di  bandire  la  gara  e  raccogliere  utili
elementi  informativi  dalla  conseguente   reazione   del   mercato.
L'Agenzia quindi, in  tempi  congrui  rispetto  alla  scadenza  della
vigente concessione, indice l'occorrente procedura selettiva  le  cui
condizioni essenziali minime, avuto riguardo alle utili condizioni di
mercato che potranno all'epoca essere rilevate, riguardano i seguenti
parametri minimi: 
    a)  componente  della  base  d'asta,  sulle  offerte  al  rialzo,
nell'ambito  di  una  procedura  basata  sul  criterio   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa; 
    b) parametri tecnici di valutazione  per  l'aggiudicazione  della
concessione nell'ambito della procedura di cui alla lettera a); 
    c) durata della concessione; 
    d) aggio per il concessionario; 
    e) valori medi di restituzione della raccolta in vincite. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'art. 12 della legge 2 agosto  1982,  n.
          528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure  per
          il personale del lotto» e' il seguente: 
                «Art. 12 - 1. I punti di raccolta del gioco del lotto
          automatizzato sono collocati presso le rivendite di  generi
          di monopolio e presso le ricevitorie  del  lotto  che  alla
          data  di  entrata  in  funzione  dell'automazione  svolgono
          attivita' di raccolta  con  il  sistema  manuale  ai  sensi
          dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. 
                2. Allo  scopo  di  estendere  progressivamente  alle
          rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco  del
          lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema
          automatizzato  ed  all'incremento  del   relativo   gettito
          erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato
          provvedera'  entro  due,  cinque   e   sette   anni   dalla
          realizzazione   del    sistema    di    automazione    alla
          determinazione  del   numero   dei   punti   di   raccolta,
          rispettivamente     nel      numero      di      diecimila,
          dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla
          stessa  data  la  concessione  sara'  rilasciata  ad   ogni
          rivendita richiedente, purche' venga assicurato un  incasso
          medio annuo da stabilire con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze previa intesa con le organizzazioni  sindacali  dei
          rispettivi settori  maggiormente  rappresentative  su  base
          nazionale. 
                3. Trascorso il primo triennio, i termini di  cui  al
          comma  2  possono  essere  abbreviati   in   considerazione
          dell'andamento del gioco. 
                4. In relazione alla progressiva estensione dei punti
          di raccolta di cui al comma 2,  con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  previa  intesa   con   le   organizzazioni
          sindacali    dei    rispettivi     settori     maggiormente
          rappresentative   su   base   nazionale,   potra'    essere
          rideterminata  in  piu'  o  in  meno  la  distanza  tra  le
          ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di  monopolio
          e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. 
                5. Per l'installazione di ciascun  terminale  per  la
          raccolta   del   gioco   del   lotto   automatizzato   ogni
          raccoglitore   versa   all'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato un contributo una  tantum,  stabilito  in
          ragione  di  due  milioni  e   cinquecentomila   lire.   Il
          contributo deve essere versato da parte  dei  raccoglitori,
          per ciascun terminale gia' funzionante alla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, entro il  30  giugno
          2001. Per quelli installati successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione il contributo
          viene versato entro 60 giorni  dalla  data  di  ricevimento
          della richiesta da parte dell'Amministrazione autonoma  dei
          Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta  data
          del  30  giugno  2001.  All'atto  del   ricevimento   della
          richiesta, il  ricevitore  ha  facolta'  di  rinunciare  ai
          terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui  quali  non
          sara' dovuto il pagamento del  contributo  una  tantum.  Il
          mancato versamento del contributo una  tantum  nei  termini
          predetti comportera' il ritiro del terminale  e  l'addebito
          delle spese sostenute per il ritiro. 
                6. Per  il  diritto  esclusivo  alla  raccolta  delle
          giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a  corrispondere  la
          tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue.». 
              - Il testo dell'art. 33 della legge 23  dicembre  1994,
          n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della  finanza
          pubblica» e' il seguente: 
                «Art. 33 (Gioco del lotto). - 1.  Il  Ministro  delle
          finanze,  con  proprio  decreto,  provvede  a  fissare   in
          anticipo sui tempi previsti dal  comma  2  dell'articolo  5
          della legge 19 aprile 1990,  n.  85,  l'allargamento  della
          rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro  tre
          anni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
          sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta  e  che
          successivamente sia  estesa  a  tutti  i  tabaccai  che  ne
          facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno,  purche'
          sia assicurato un incasso  medio  annuo  da  stabilire  con
          decreto del  Ministro  delle  finanze,  di  intesa  con  le
          organizzazioni    sindacali    dei    rispettivi    settori
          maggiormente   rappresentative   sul    piano    nazionale,
          salvaguardando l'esigenze di garantire  la  presenza  nelle
          zone  periferiche  del  Paese.  Sulla  base  delle  domande
          presentate il Ministro delle finanze, con  propri  decreti,
          definisce il piano di progressiva estensione della  rete  a
          tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre  di  ogni
          anno. Per conseguire tali obiettivi,  la  distanza  tra  le
          ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di  monopolio
          e  le  ricevitorie  gestite  da  ex  dipendenti  del  lotto
          prevista come requisito  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n.  85,
          e' ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale  piu'
          breve. 
                2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del
          lotto  e'  soggetto  a  sanzione  amministrativa  stabilita
          dall'autorita'  concedente  nella  misura  minima  di  lire
          200.000 e massima di lire 1.000.000  oltre  agli  interessi
          sul ritardato pagamento nella misura di una volta  e  mezzo
          gli interessi legali. 
                3.  Il  Ministro  delle  finanze,  ad  invarianza  di
          gettito  complessivo,  provvede  con  proprio   decreto   a
          riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta  per
          l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi  della  legge  6
          giugno 1973, n. 312,  e  del  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  30  dicembre  1975,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  22  del  26  gennaio  1976,   e   successive
          modificazioni, e per la gestione  di  una  ricevitoria  del
          lotto,  ai  sensi  della  legge  19  aprile  1990,  n.  85,
          perequando  gli  importi   relativi   in   funzione   della
          redditivita' media delle rispettive attivita'.». 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  31  marzo
          2023, n. 36, vedi note all'art. 6.