Art. 24 
 
             Disposizioni di coordinamento e abrogazioni 
 
  1.  Con  successivo   decreto   legislativo   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sono: 
    a) individuate le norme statali di rango primario  e  secondario,
nonche' le disposizioni statali di  natura  amministrativa  generale,
che sono o restano abrogate in ragione  della  loro  incompatibilita'
con quelle del presente decreto, a  partire  dall'articolo  1,  comma
727, lettera e), della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  che  e'
abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto; 
    b) introdotte le norme  di  occorrente  coordinamento  formale  e
sostanziale con quelle del presente decreto. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di
cui al comma 1, lettera a), alle violazioni  previste  dalle  vigenti
disposizioni di legge continuano ad applicarsi le relative sanzioni. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 9  agosto  2023,  n.
          111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»  e'
          il seguente: 
                «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema tributario  e  termini  di  attuazione).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo
          restando quanto disposto dall'articolo 21, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  quanto  di
          competenza, del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per
          materia,  uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   la
          revisione del sistema tributario. I decreti legislativi  di
          cui al presente articolo sono adottati,  nel  rispetto  dei
          principi    costituzionali     nonche'     dell'ordinamento
          dell'Unione europea e  del  diritto  internazionale,  sulla
          base dei principi e criteri direttivi generali di cui  agli
          articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici
          di cui agli articoli da 4 a 20. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono corredati di relazione  tecnica,  redatta  ai  sensi
          dell'articolo 17, commi 2 e  3,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196,  che  indica  altresi'  gli  effetti  che  ne
          derivano sul  gettito,  anche  per  i  tributi  degli  enti
          territoriali e per la relativa distribuzione  territoriale,
          e  sulla  pressione  tributaria  a  legislazione   vigente,
          nonche' della  relazione  sull'analisi  dell'impatto  della
          regolamentazione e  sono  trasmessi,  ove  suscettibili  di
          produrre effetti nei confronti delle regioni e  degli  enti
          locali, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  per   il
          raggiungimento dell'intesa ai  sensi  dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che deve essere
          acquisita entro trenta giorni, decorsi i quali  il  Governo
          puo' comunque procedere. Gli  schemi  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
          data di trasmissione. Nel caso di  schemi  suscettibili  di
          produrre effetti nei confronti delle regioni e  degli  enti
          locali,  la  trasmissione  alle  Camere   ha   luogo   dopo
          l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
          Le Commissioni parlamentari possono chiedere al  Presidente
          della rispettiva Camera di prorogare  di  venti  giorni  il
          termine per l'espressione del parere, qualora cio'  risulti
          necessario per la  complessita'  della  materia  o  per  il
          numero  degli  schemi  di  decreti  legislativi  trasmessi.
          Decorso il termine previsto per l'espressione del parere  o
          quello  eventualmente  prorogato,  i  decreti   legislativi
          possono essere comunque adottati.  Qualora  il  Governo,  a
          seguito  dei  pareri  parlamentari,  non   osservi   quanto
          previsto  dall'intesa  acquisita  in  sede  di   Conferenza
          unificata, predispone una relazione  e  la  trasmette  alla
          medesima Conferenza. 
                3. Il Governo, qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri delle Commissioni parlamentari di cui  al  comma  2,
          trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  proprie
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari  elementi  integrativi  di  informazione   e   di
          motivazione.  I   pareri   definitivi   delle   Commissioni
          competenti per materia e  per  i  profili  finanziari  sono
          espressi  entro  dieci  giorni  dalla  data   della   nuova
          trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti  legislativi
          possono essere comunque adottati. 
                4. Qualora i termini  per  l'espressione  dei  pareri
          parlamentari di cui ai commi  2  e  3  scadano  nei  trenta
          giorni che precedono la  scadenza  dei  termini  di  delega
          previsti dai commi 1 e 6 o successivamente,  questi  ultimi
          sono prorogati di novanta giorni. 
                5. Nei decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o  l'integrazione  delle  disposizioni
          che regolano le materie interessate dai  decreti  medesimi,
          abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo
          il  coordinamento  formale  e  sostanziale  tra  i  decreti
          legislativi adottati ai sensi della  presente  legge  e  le
          altre leggi dello Stato. 
                6. Il Governo e' delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della
          presente legge,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi
          medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del  termine
          di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi  previsti  dalla  presente  legge  e  secondo  la
          procedura di cui al presente articolo.».