Art. 3 Principi ordinamentali del gioco in Italia 1. L'esercizio del gioco pubblico e' consentito nel territorio dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: a) tutela dei minori di eta'; b) legalita' del gioco, assicurata attraverso la conformita' alla disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore; c) sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la tutela del giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia dal punto di vista della salute sia da quello dell'ordine pubblico e della sicurezza rispetto a fenomeni criminali; d) promozione del gioco responsabile, diretto a evitare forme anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di generare dipendenza patologica nel giocatore; e) trasparenza dell'offerta di gioco, quale garanzia della piena conoscibilita' delle regole e dei meccanismi di gioco; f) sviluppo delle reti di gioco secondo modelli che assicurano competitivita' e solidita' organizzativa, economica ed efficienza dei soggetti che compongono le relative filiere; g) prevenzione, contrasto e repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonche' delle attivita' di riciclaggio eventualmente connesse alle attivita' di gioco; h) tracciabilita' dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attivita' di gioco; i) unitarieta' e uniformita' della organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell'intero territorio nazionale; l) utilizzo della pubblicita' del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili; m) promozione, comunicazione e diffusione di messaggi funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche a fini sociali e comunque coerenti con l'esigenza di tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti piu' vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l'indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio. 2. I principi di cui al comma 1 valgono quale criterio interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite dall'ordinamento nazionale.