Art. 3 
 
             Principi ordinamentali del gioco in Italia 
 
  1. L'esercizio del gioco  pubblico  e'  consentito  nel  territorio
dello Stato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: 
    a) tutela dei minori di eta'; 
    b) legalita' del gioco, assicurata attraverso la conformita' alla
disciplina stabilita dalle norme primarie e secondarie di settore; 
    c) sviluppo del gioco sicuro, volto ad assicurare la  tutela  del
giocatore, specie se appartenente a fasce deboli, sia  dal  punto  di
vista della  salute  sia  da  quello  dell'ordine  pubblico  e  della
sicurezza rispetto a fenomeni criminali; 
    d) promozione del gioco responsabile,  diretto  a  evitare  forme
anomale o distorte delle giocate o comunque suscettibili di  generare
dipendenza patologica nel giocatore; 
    e) trasparenza dell'offerta di gioco, quale garanzia della  piena
conoscibilita' delle regole e dei meccanismi di gioco; 
    f) sviluppo delle reti di gioco secondo  modelli  che  assicurano
competitivita' e solidita' organizzativa, economica ed efficienza dei
soggetti che compongono le relative filiere; 
    g) prevenzione, contrasto e  repressione  del  gioco  illegale  o
comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia,  nonche'
delle attivita' di riciclaggio eventualmente connesse alle  attivita'
di gioco; 
    h)  tracciabilita'  dei  flussi  economici  e  finanziari   delle
giocate, al fine di prevenire e contenere ogni  utilizzo  finanziario
non corretto delle attivita' di gioco; 
    i)  unitarieta'  e  uniformita'  della  organizzazione  e   della
gestione  della  rete  di  offerta  di  gioco  pubblico   nell'intero
territorio nazionale; 
    l) utilizzo della pubblicita' del gioco pubblico funzionale  alla
diffusione del gioco sicuro e  responsabile,  comunque  coerente  con
l'esigenza di tutela dei soggetti piu' vulnerabili; 
    m) promozione, comunicazione e diffusione di messaggi  funzionali
alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, anche a fini sociali
e comunque  coerenti  con  l'esigenza  di  tutela  e  protezione  dei
giocatori, in  particolare  dei  soggetti  piu'  vulnerabili,  e  per
prevenire  e  contrastare  il   gioco   patologico,   che   riportano
l'indicazione del logo o del marchio del concessionario che  promuove
il messaggio. 
  2.  I  principi  di  cui  al  comma  1   valgono   quale   criterio
interpretativo delle norme in materia  di  gioco  pubblico  stabilite
dall'ordinamento nazionale.