Art. 4 
 
                Principi europei in materia di gioco 
 
  1. Il gioco ammesso in Italia deve rispettare i principi  emergenti
dell'ordinamento  europeo.  In  particolare,  l'esercizio  del  gioco
pubblico in Italia deve avvenire in conformita'  al  principio  della
libera  concorrenza  sul  mercato  comune,  al   principio   di   non
discriminazione e alle liberta' stabilite  dai  trattati  dell'Unione
europea, ferme in ogni caso le limitazioni dagli stessi previste. 
  2. I requisiti richiesti per l'affidamento della concessione e  gli
impegni previsti  per  il  concessionario  sono  determinati  facendo
riferimento alla effettiva tutela della salute del giocatore, nonche'
alla effettiva tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. 
  3. L'esercizio del gioco pubblico in Italia garantisce in ogni caso
la tutela dell'affidamento  e  della  buona  fede  nei  rapporti  tra
concessionario e  giocatore  e  nei  rapporti  tra  concessionario  e
pubblica  amministrazione,  secondo  la  disciplina   emergente   dai
Trattati dell'Unione europea.  Conseguentemente  e'  riconosciuta  la
rilevanza del principio di stabilita' delle regole della concessione,
sia con riguardo agli  obblighi  e  ai  diritti  del  concessionario,
inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato  sia  con  riferimento
alla disciplina  fiscale,  in  quanto  criterio  di  adeguata  tutela
dell'affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti
adottato al momento della concessione. 
  4.  I  principi  europei  valgono  quale  criterio   interpretativo
preferenziale delle norme applicabili al gioco  in  Italia  cosicche'
l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad  altre
possibili interpretazioni.