Art. 4 Principi europei in materia di gioco 1. Il gioco ammesso in Italia deve rispettare i principi emergenti dell'ordinamento europeo. In particolare, l'esercizio del gioco pubblico in Italia deve avvenire in conformita' al principio della libera concorrenza sul mercato comune, al principio di non discriminazione e alle liberta' stabilite dai trattati dell'Unione europea, ferme in ogni caso le limitazioni dagli stessi previste. 2. I requisiti richiesti per l'affidamento della concessione e gli impegni previsti per il concessionario sono determinati facendo riferimento alla effettiva tutela della salute del giocatore, nonche' alla effettiva tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. 3. L'esercizio del gioco pubblico in Italia garantisce in ogni caso la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra concessionario e giocatore e nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione, secondo la disciplina emergente dai Trattati dell'Unione europea. Conseguentemente e' riconosciuta la rilevanza del principio di stabilita' delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato sia con riferimento alla disciplina fiscale, in quanto criterio di adeguata tutela dell'affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti adottato al momento della concessione. 4. I principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicche' l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni.