Art. 5 
 
             Fonti della disciplina del gioco in Italia 
 
  1. La disciplina dei giochi pubblici ammessi in  Italia  e'  recata
dalle seguenti fonti: 
    a)  fonti  pattizie,  bilaterali  e  multilaterali,  di   rilievo
sovranazionale e fonti normative dell'Unione europea, per  quanto  di
competenza; 
    b) la legge, incluso  il  presente  decreto  che  costituisce  il
quadro regolatorio nazionale  di  carattere  primario,  assumendo  il
connotato di legge fondamentale della materia; 
    c) il regolamento; 
    d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del  direttore
dell'Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento. 
  2. Le  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento  possono  essere
modificate o abrogate da una fonte successiva di pari rango  soltanto
se la modifica o l'abrogazione viene riportata in modo esplicito. 
  3. In attuazione del principio di  stabilita'  delle  regole  della
concessione di cui all'articolo 4, comma 3, gli obblighi e i  diritti
del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo  Stato
e il  regime  di  tassazione  delle  attivita'  di  gioco,  non  sono
modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.