Art. 5 Fonti della disciplina del gioco in Italia 1. La disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia e' recata dalle seguenti fonti: a) fonti pattizie, bilaterali e multilaterali, di rilievo sovranazionale e fonti normative dell'Unione europea, per quanto di competenza; b) la legge, incluso il presente decreto che costituisce il quadro regolatorio nazionale di carattere primario, assumendo il connotato di legge fondamentale della materia; c) il regolamento; d) il decreto del Ministro ovvero il provvedimento del direttore dell'Agenzia, se previsti dalla legge e dal regolamento. 2. Le disposizioni di legge o di regolamento possono essere modificate o abrogate da una fonte successiva di pari rango soltanto se la modifica o l'abrogazione viene riportata in modo esplicito. 3. In attuazione del principio di stabilita' delle regole della concessione di cui all'articolo 4, comma 3, gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attivita' di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.