Art. 7 
 
                      Tracciabilita' dei flussi 
 
  1. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei  flussi  finanziari,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il  riciclaggio  di
denaro di provenienza  illecita,  i  concessionari  autorizzati  alla
raccolta a distanza dei giochi pubblici sono  obbligati  a  tracciare
tutti i riversamenti e le  vincite  derivanti  dalla  raccolta  delle
giocate e i compensi spettanti ai  soggetti  operanti  nella  propria
rete.  Tale  obbligo  non  comprende  i  pagamenti  dei  rimborsi  ai
giocatori ne' i riversamenti a favore dello Stato o dell'Agenzia  per
pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.