Art. 8 Penali convenzionali 1. Gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contengono clausole relative a penali contrattuali predisposte, oltre che nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non automaticita', nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento, tenendo conto delle seguenti condizioni minime: a) misura della penale non superiore complessivamente al 7 per cento delle somme dovute, rispettivamente, all'Agenzia in caso di mancato o ritardato versamento delle stesse, nonche' degli interessi nella misura del saggio di interesse legale nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di quello stabilito per l'effettivo versamento, salva l'applicazione dell'articolo 1384 del codice civile; b) misura della penale non superiore a euro 5.000 in caso di ritardo superiore a trenta giorni nella presentazione di documentazione ovvero di adempimento a prescrizioni relative alla registrazione dei diritti di proprieta' intellettuale, sulla base di quanto previsto dalle convenzioni accessive alle concessioni; c) misura della penale non superiore complessivamente al 0,5 per cento della differenza tra la raccolta, le vincite e l'imposta o l'utile erariale dell'anno precedente, a fronte di inadempimento, qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa grave, agli obblighi previsti dalla convenzione accessiva alla concessione e diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonche' a fronte del mancato rispetto dei livelli di servizio previsti dalla convenzione di concessione. 2. L'importo complessivo della somma dovuta a titolo di penale convenzionale e' ridotto alla meta' se il concessionario effettua il versamento di quanto eventualmente dovuto, oltre che della penale stessa, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione. 3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, incluse quelle relative al procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali, di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento, nonche' per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati nella determinazione del valore complessivo della penale.
Note all'art. 8: - La legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura» e' stata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O. - Il testo dell'art. 1384 del codice civile e' il seguente: «Art. 1384 - La penale puo' essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale e' stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale e' manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.».