Art. 8 
 
                        Penali convenzionali 
 
  1. Gli schemi di  convenzione  relativi  alle  concessioni  per  la
raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  contengono  clausole
relative a penali contrattuali predisposte, oltre  che  nel  rispetto
dei principi di ragionevolezza, proporzionalita', non  automaticita',
nonche' di gradualita' in funzione della gravita' dell'inadempimento,
tenendo conto delle seguenti condizioni minime: 
    a) misura della penale non superiore complessivamente  al  7  per
cento delle somme dovute, rispettivamente,  all'Agenzia  in  caso  di
mancato o ritardato versamento delle stesse, nonche' degli  interessi
nella misura del saggio di interesse legale nei limiti  di  cui  alla
legge 7 marzo 1996, n. 108,  calcolati  dal  giorno  successivo  alla
scadenza  di  quello  stabilito  per  l'effettivo  versamento,  salva
l'applicazione dell'articolo 1384 del codice civile; 
    b) misura della penale non superiore a  euro  5.000  in  caso  di
ritardo  superiore   a   trenta   giorni   nella   presentazione   di
documentazione ovvero di adempimento  a  prescrizioni  relative  alla
registrazione dei diritti di proprieta' intellettuale, sulla base  di
quanto previsto dalle convenzioni accessive alle concessioni; 
    c) misura della penale non superiore complessivamente al 0,5  per
cento della differenza tra la raccolta,  le  vincite  e  l'imposta  o
l'utile erariale dell'anno precedente,  a  fronte  di  inadempimento,
qualora imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa  grave,
agli obblighi previsti dalla convenzione accessiva alla concessione e
diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), nonche' a  fronte  del
mancato rispetto dei livelli di servizio previsti  dalla  convenzione
di concessione. 
  2. L'importo complessivo della somma  dovuta  a  titolo  di  penale
convenzionale e' ridotto alla meta' se il concessionario effettua  il
versamento di quanto eventualmente dovuto,  oltre  che  della  penale
stessa, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione. 
  3. Con regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del
presente  articolo,  incluse  quelle  relative  al  procedimento   di
accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali,
di partecipazione e contraddittorio nell'ambito di tale procedimento,
nonche' per la precisa individuazione dei criteri e dei dati adottati
nella determinazione del valore complessivo della penale. 
 
          Note all'art. 8: 
              - La legge 7 marzo 1996, n. 108, recante  «Disposizioni
          in materia di usura» e'  stata  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O. 
              - Il testo dell'art.  1384  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
                «Art.  1384  -  La  penale  puo'   essere   diminuita
          equamente dal  giudice,  se  l'obbligazione  principale  e'
          stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della  penale
          e'  manifestamente   eccessivo,   avuto   sempre   riguardo
          all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.».