Art. 9 
 
         Trasferimento, decadenza, revoca delle concessioni 
 
  1. Il trasferimento di una concessione per la  raccolta  di  giochi
pubblici a distanza e' nullo se non  autorizzato  preventivamente  ed
espressamente dalla Agenzia. 
  2. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione
di gioco e' svolto dalla Agenzia nel pieno  rispetto  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
  3. Con regolamento, di concerto con il Ministro dell'interno per  i
profili  concernenti  l'ordine  pubblico   e   la   sicurezza,   sono
disciplinate le modalita' con le quali, al ricorrere del  presupposto
per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa,
l'Agenzia puo' assegnare al concessionario un termine per  rimuovere,
nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le
cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la  decadenza.  Con
lo stesso regolamento sono stabiliti, per il  caso  di  revoca  della
concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  ovvero  di
mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova   valutazione
dell'interesse  pubblico  originario,  nel   rispetto   dell'articolo
21-quinquies della predetta legge  n.  241  del  1990,  condizioni  e
limiti  per  il  pagamento  di  un   indennizzo   al   concessionario
proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento  fino  alla
data della revoca. 
  4. In caso di trasferimento autorizzato della concessione ovvero di
sua revoca o di decadenza dalla stessa, il concessionario e' comunque
obbligato a proseguire nell'ordinaria  gestione  delle  attivita'  di
raccolta del gioco fino al momento della effettiva  immissione  nella
gestione  di  tali  attivita'  di  altro  concessionario  ovvero   di
effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell'Agenzia. 
  5. Il provvedimento di decadenza dalla concessione di gioco  ovvero
di  revoca  della  stessa  e'  pubblicato  sul   sito   istituzionale
dell'Agenzia. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'art. 21-quinquies della legge 7  agosto
          1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme   in   materia   di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: 
                «Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento).  -  1.
          Per sopravvenuti motivi di pubblico  interesse  ovvero  nel
          caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile
          al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per
          i provvedimenti di  autorizzazione  o  di  attribuzione  di
          vantaggi economici,  di  nuova  valutazione  dell'interesse
          pubblico originario,  il  provvedimento  amministrativo  ad
          efficacia  durevole   puo'   essere   revocato   da   parte
          dell'organo che  lo  ha  emanato  ovvero  da  altro  organo
          previsto dalla legge. La revoca  determina  la  inidoneita'
          del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se
          la  revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei   soggetti
          direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
          provvedere al loro indennizzo. 
                1-bis. Ove la revoca di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
                1-ter.».