Note Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art 14, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.» - Si riporta l'articolo 31, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». - Si riporta l'articolo 4, della legge 22 aprile 2021, n. 53, (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97: «Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione; b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorita' amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia per il cybersicurezza nazionale, nel rispetto del principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972; c) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettivita' e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultra larga, sia fisse che mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti; d) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili, cosi' come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 2018/1972; e) definire un regime autorizza torio, senza pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi; f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei prestatori di servizi; g) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso; h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza; i) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003; l) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia' previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003; m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing.» - La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 dicembre 2018, n. L 321; - Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, (Codice delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214; - Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164. - Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2012 n. 126. - Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2016, n. 57. - Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, n. 140. - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, (Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2019, n. 272. - Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2020, n. 228 - Supplemento Ordinario n. 33. - Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto»), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 01 marzo 2021, n. 51- Serie Generale. - Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, (Governane del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio 2021, n. 181 - Supplemento Ordinario n. 26. - Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109, (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per il cybersicurezza nazionale) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2021, n. 185. - Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021 n. 292 - Supplemento Ordinario n. 43. - Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 maggio 2022, n. 117. - Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 n.100. - Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2022, n. 164. - Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, n. 94. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 28, 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 54, 68, 69, 77, 78, 80, 91, 98-sexies, 98-decies, 98-undetricies del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, gia' modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Ambito di applicazione) (art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003). - 1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di: a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo; b) gruppi chiusi di utenti; c) reti di comunicazione elettronica ad uso privato; d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica; questionario berec definizione e) servizi radioelettrici. 2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di: a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti; b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE; c) disciplina dei servizi della societa' dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi. 5. Le amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformita' del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati. 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. 7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.» «Art. 2 (Definizioni) (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Codice: il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica; b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della societa' dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, torri, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale; b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica; c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia; d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa; e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva; f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali; g) Autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorita'; h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198; i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto; m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche; n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza; o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalita' stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno; p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale; p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point; q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza; r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale, artigianale o professionale svolta; s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete; t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica ad uso privato; t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identita' tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilita'; t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici; u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica; v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete; z) interconnessione: una particolare modalita' di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico o virtuale e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa, per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa, qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete; aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o nazionali applicabili; bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattivita'; cc) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessita' di autorizzazione generale; cc-bis) Mac Adress (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete; dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato membro; ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert; ff) Ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy; gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete; ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; ll) operatore: un'impresa che fornisce o e' autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata; mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle autorita' competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo; nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che puo' essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o piu' antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa; oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio; oo-bis) radio digitale: l'attivita' di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+; pp) rete ad altissima capacita': una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita' di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete; qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimita' da altri utenti, che utilizza, su base non esclusiva, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze; rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica; ss) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzate attivita' di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata puo' interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o piu' punti terminali di rete, purche' le attivita' di comunicazione elettronica realizzate con la rete privata non siano accessibili al pubblico; tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete; uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico; vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio"; bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o piu' celle delle reti mobili pubbliche; ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o e' potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG), nonche' altri servizi quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza; ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio puo' essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale; eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attivita' di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato; fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti: 1) servizio di accesso a internet quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120; 2) servizio di comunicazione interpersonale; 3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva; ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio; iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato; lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale; mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu' localita'; nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumita' fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta' privata o pubblica o l'ambiente; ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, e' realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico; ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale; qqq -(abrogata) rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile; sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacita' delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione; ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso; uuu-bis) SSID (Service Set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN); vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilita' e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE; zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attivita' alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea; aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso; bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettroradio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza; cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti; dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.» «Art. 3 (Principi generali) (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003). - 1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto e' volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di: a) liberta' di comunicazione; b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze; c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. 2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico nonche' l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti sono libere e ad esse si applicano le disposizioni del decreto. 3. Il Ministero, l'Autorita', e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea. 4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.» «Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attivita' di comunicazione elettronica) (artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003). - 1. L'Autorita' e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorita': a) promuovere la connettivita' e l'accesso alle reti ad altissima capacita', comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese; b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati; c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilita' e l'interoperabilita' dei servizi paneuropei e la connettivita' da punto a punto (end-to-end); d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettivita' e l'ampia disponibilita' e utilizzo delle reti ad altissima capacita', comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualita' sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilita', utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonche' la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilita'. 2. La disciplina delle reti e servizi, nonche' delle attivita', di comunicazione elettronica e' volta altresi' a: a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; b) garantire la trasparenza, pubblicita' e tempestivita' delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e private; c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica o per regolare le attivita' di comunicazione elettronica; d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza; e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale; f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori; g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico, nonche' a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief); h) garantire la convergenza, la interoperabilita' tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti; i) garantire il rispetto del principio di neutralita' tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita' di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata; l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini; m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilita', utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilita'. 3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialita', obiettivita', trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati. 5. Nel perseguire le finalita' programmatiche specificate nel presente articolo, l'autorita' nazionale di regolamentazione e le altre autorita' competenti tra l'altro: a) promuovono la prevedibilita' regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea; b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica; c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il principio della neutralita' tecnologica, nella misura in cui cio' sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3; d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; e) tengono debito conto della varieta' delle condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro; f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione. 6. Il Ministero e l'Autorita', anche in collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. «Art. 6 (Attribuzioni del Ministero, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003). - 1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorita' e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) predispone e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze; b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in Italia; c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione; d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione; e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri; f) congiuntamente all'Autorita', vigila sulla effettiva erogazione e disponibilita' del servizio universale; g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto; h) riceve le notifiche di inizio attivita' ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attivita', acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e puo' definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi; i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto; l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea. 2. L'Autorita' esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 nonche' dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorita' e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorita' svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione; b) risoluzione delle controversie tra le imprese e tra i proprietari di unita' immobiliari o il condominio e l'operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33; c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto; d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonche' attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori; e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori; f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale; g) garanzia della portabilita' del numero tra i fornitori; h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015; i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC; l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto; m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonche' relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC. 3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilita', la confidenzialita', l'integrita' e la resilienza. 4. Il Ministero e l'Autorita', per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalita' delle regole. Le competenze del Ministero, cosi' come quelle dell'Autorita', sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali. 5. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono. 6. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali. 7. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto. 8. Il Ministero e l'Autorita' per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprieta' o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attivita' di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo di tali imprese. «Art. 8 (Regioni ed Enti locali) (art. 5 Codice 2003). - 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine e' istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima. 2. In coerenza con i principi di tutela dell'unita' economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarieta', nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformita' con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine di rendere piu' efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di: a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese; b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda; c) promozione di livelli minimi di disponibilita' di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere; d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilita', ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate. 2-bis. Le Regioni e gli Enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualita' del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilita' di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto. 3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'. 4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampia rispetto a quelle gia' attribuite. «Art. 9 (Misure di garanzia) (art. 6 Codice 2003). - 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate. 2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni previste dall'articolo 51, comma 10, decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.» «Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) (ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003). - 1. L'attivita' di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni. 2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza, puo' definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi e' tenuta ad ottemperare. 3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero. 4. La notifica di cui al comma 3 e' composta dalla segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonche' dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis. 5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue: a) il nome del fornitore; b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione; c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro; d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica; e) una persona di contatto e suoi recapiti completi; f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire; g) gli Stati membri interessati; h) la data presunta di inizio dell'attivita'; i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale; l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service Set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata. 6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, per il tramite dell'Autorita', ciascuna notifica ricevuta. 7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle segnalazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 8. La cessazione dell'esercizio di un'attivita' di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica puo' aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo 98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario. 9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita', termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale puo' essere rinnovata mediante nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63. 10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 13-ter. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa segnalazione da parte dell'impresa cedente puo' comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.» «Art. 12 (Sperimentazione) (art. 39 Codice 2003). - 1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa e' abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, verifica sussistenza d'ufficio la dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 2. La segnalazione di cui al comma 1: a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione; b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in relazione al tipo di rete o servizio, ne' in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate; c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze. 3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare: a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri necessari; b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa; c) l'estensione dell'area operativa, le modalita' di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita', e il carattere sperimentale del servizio; d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione; e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualita' ridotta; f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorita' i risultati della sperimentazione al termine della stessa. 4. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione. 5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.» «Art. 13 (Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici) (art. 13 eecc- art. 28 d.lgs 2003). - 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1. 2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese. 3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altra normativa nazionale. 4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale. 5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non riproducano condizioni gia' imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e dell'Autorita'.» «Art. 14 (Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione) (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003). - 1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, anche allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorita' o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale e' legittimata a richiedere tali diritti.» «Art. 15 (Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale) (ex art. 15 eecc, art. 26 Codice 2003). - 1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di: a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico; b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformita' dell'articolo 43; c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica; d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies; e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui all'articolo 68. 2. Allorche' tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di: a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del presente capo; b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.» «Art. 22 (Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettivita') (art. 22 eecc). - 1. Entro il 21 dicembre 2024 il Ministero e l'Autorita' realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalita' istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualita' del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3. 2. La mappatura dell'Autorita' riporta la copertura geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del presente decreto. 3. All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2, l'Autorita' pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in conformita' con i criteri e le finalita' definite dall'articolo 98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettivita' al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorita' adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma. 4. Il Ministero, anche tenendo conto dell'attivita' svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese quelle sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorita' pubbliche, di reti ad altissima capacita' e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocita' di download di almeno 300 Mbps. L'Autorita' decide, in relazione ai compiti ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, la misura in cui e' opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione. 4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorita', secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorita', in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2. 5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, puo' designare aree con confini territoriali definiti in cui, abbia accertato che nessuna impresa o autorita' pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacita' o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali. 6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e' coperta o sara' coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocita' di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa aprioristicamente. 7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinche' i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di determinare la disponibilita' di connettivita' nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio. 8. Il Ministero e l'Autorita', definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilita' di base dati. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorita' concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformita' ed accessibilita' dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate.» «Art. 28 (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita') (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003). - 1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 2. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.» «Art. 30 (Sanzioni) (art. 29 eecc e art. 98 Codice 2003). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico. 2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorita', in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravita' del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate. 3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. 4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00. 5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00. 6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. 7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica. 8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi. 9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformita' a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00. 10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00. 11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile. 12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche. 12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'art. 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi e non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorita', quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000. 13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00. 14. Nei casi previsti dai commi 8, 9, 10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo' disporre la sospensione dell'attivita' autorizzata per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16. l'Autorita' commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione e' reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonche' dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. 16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale. 17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00. 18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6, il trasgressore e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00. 19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies il Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravita' o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies per piu' di due volte in un quinquennio, l'Autorita' irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. 20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato. 21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato. 22. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale. 23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali anche, su delega della Direzione generale competente in materia. 26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e' punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a); b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b); c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a). 27. Le sanzioni di competenza dell'Autorita' di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entita' della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore. 27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. 27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. 27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura. 27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformita' all'articolo 98-vicies sexies.» «Art. 39 (Normalizzazione) (ex art. 39 eecc e art. 20 Codice 2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilita' dei servizi, la connettivita' da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta' di scelta degli utenti. 2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci. 3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu' del presente decreto, ove possibile. 3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE, recepita con Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.» «Art. 42 (Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture) (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003). - 1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita', fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12. 2. (abrogato) 3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprieta' pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2. 4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto. 5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche: a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi; b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti; c) applicando, al meglio possibile, modalita' di pagamento legate all'effettiva disponibilita' per l'uso dello spettro radio. 6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.» «Art. 43 (Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio) (ex art. 43 eecc e art. 86 Codice 2003). - 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: a) su proprieta' pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica; b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico. 2. Le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno. 3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. 4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica al alta velocita' in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilita' delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per loro installazione. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonche' le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. 5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49. 6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione. 7. L'Autorita' vigila affinche', laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo. 8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni e al Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. 10. Il Ministero puo' delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse. «Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto. 1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica. 1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023 n. 214, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione. 1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e' ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in conformita'. 1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli. 1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettivita'. 1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita' di cui alla legge n. 36 del 2001. 2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento. 3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 , e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207. 4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , e relativi provvedimenti di attuazione. 5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. 6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10. 10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte, qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. 11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, entro 15 giorni dalla attivazione stessa.» «Art. 45 (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti) (ex art. 87-bis Codice 2003). - 1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operativita' del regime di cui ai successivi commi 4-bis e 4-ter , al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. 2. Contestualmente, copia della segnalazione e' trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. 4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta e' corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il collaudo statico a firma del professionista incaricato. 4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. 4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.» «Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti) (ex art. 87-ter Codice 2003). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro quadrato e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato. 1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura gia' assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM. «Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico) (ex art. 88 Codice 2003). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. 2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica o l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. 3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente. 4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 5. Alla gia' menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9. 6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia' menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi', come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente. 10. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo. 11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica. 12. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attivita' strumentali e, in specie, delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale. 13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.» «Art. 51 (Pubblica utilita' - Espropriazione e diritto di prelazione legale) (ex art. 90 Codice 2003). - 1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse. 3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui al comma 1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorita' competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327, puo' esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto. Tale procedura puo' essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. 4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.» «Art. 52 (Limitazioni legali della proprieta') (ex art. 91 Codice 2003). - 1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 3. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attivita' avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche gia' previste dal contratto in essere. 4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. 5. Il proprietario e' tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessita' di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. 6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, nonche' per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1, puo' accedere a tutte le parti comuni degli edifici, al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati. 7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica e della rete mobile, puo' installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita' sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, ne' provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6. 8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non e' dovuta alcuna indennita'. 9. L'operatore incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.» «Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93 Codice 2003). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonche' per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12. 2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 e' tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5. 3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 45, comma 1, e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese. 4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica, del 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016. 5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.» «Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.» «Art. 68 (Accesso alle reti locali in radiofrequenza) (ex art. 56 eecc). - 1. La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenza (RLAN) nonche' l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, e' assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59, comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attivita' economica o sia accessoria a un'attivita' economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorita' pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, ne' agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, ne' agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1. 2. Alle misure del presente articolo si applica l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022. 3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale. 4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta': a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi; b) di consentire reciprocamente l'accesso o, piu' in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali. 5. Il Ministero e l'Autorita' non limitano o vietano agli utenti finali la facolta' di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali. 6. Il Ministero e l'Autorita' non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN: a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura e' accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali; b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o piu' in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico e' fornito a norma della lettera a). 6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e' ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto. 7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.» «Art. 69 (Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata) (ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small Cells). - 1. Le autorita' competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorita' competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorita' competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico, ambientale e paesaggistico protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni: a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico); b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivita' senza fili agli utenti finali; c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Cio' esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo e' parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata; d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, e' completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura; e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso. 3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'allegato, lettera B, del regolamento 2020/1070/EU e: a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono invisibili al pubblico; b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE. 4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorita' competenti di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformita' ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano alle autorita' competenti , entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonche' i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo. 5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorita' competenti, con cadenza regolare, effettua attivita' di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati. A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020. 6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio. 7. Il Ministero e le altre autorita' competenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, provvedono affinche' gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorita' pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorita' pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalita' e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico. 8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non e' soggetta a contributi o oneri con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16.» «Art. 77 (Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale) (ex art. 66 eecc). - 1. L'Autorita' puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita' nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o piu' mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972. 2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorita' nazionali di regolamentazione, l'Autorita', nell'espletamento dei propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida. 3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilita' dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.» «Art. 78 (Procedura per l'analisi del mercato) (ex art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003). - 1. L'Autorita', determina se un mercato rilevante definito in conformita' dell'articolo 75, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorita' tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 2. Un mercato puo' essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti: a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo; b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di la' degli ostacoli all'accesso; c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati. 3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'Autorita' considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'Autorita' stessa constata che una o piu' di esse non e' soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali. 4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da 1 a 3, l'Autorita' esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue: a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva; b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante; c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformita' degli articoli 50, 71 e 72; d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo. 5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformita' della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorche' le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l'Autorita' non impone ne' mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformita' dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano gia' stati imposti in conformita' dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L'Autorita' provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessita' di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorita' puo' stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti. 6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante e' giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformita' dei commi 1 a 4, l'Autorita' individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorita' impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformita' dell'articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza. 7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 33: a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'Autorita' ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni puo' essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'Autorita' ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea; c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione. 8. Qualora l'Autorita' ritenga di non poter completare l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, puo' chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.» «Art. 80 (Obbligo di trasparenza) (ex art. 69 eecc - art. 46 Codice 2003). - 1. L'Autorita' puo' imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonche' termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti. 2. Quando un'impresa e' assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorita' puo' esigere che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorita', con provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo. 3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita' di pubblicazione delle medesime. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorita': a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonche' i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformita' con gli indicatori di cui alla lettera b).» «Art. 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso) (ex art. 80 eecc). - 1. Quando l'Autorita' designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche: a) tutte le societa' e le unita' commerciali all'interno dell'impresa, tutte le societa' che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonche' qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attivita', attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali; b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che e' attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtu' di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva. 2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalita', puo' imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. 3. L'Autorita' rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 4. L'Autorita' rivede altresi' gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o piu' obblighi di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo. 5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformita' delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. «Art. 98-sexies (Risorse di numerazione) (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003) (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita' sono competenti in materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento, fatte salve le specifiche attivita' gia' attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilita' ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorita', richiesti dai Ministeri competenti. L'Autorita' regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS. Il Ministero e l'Autorita' assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione. 2. L'Autorita' puo' stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilita' di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacita' di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacita' di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformita' al presente decreto. L'Autorita' ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se e' dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse. 3. L'Autorita' definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parita' di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorita' vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinche' l'impresa cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi. 4. L'Autorita' rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte di utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa, tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-decies, comma 2, del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformita' del presente decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire norme affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC. 5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorita' e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorita' assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati. 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies decies, l'Autorita' promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina. 7. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale. 8. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea ove cio' promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 9. Il Ministero vigila affinche' non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito della propria competenza, vigilano affinche' le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente siano attuate attraverso l'utilizzo della numerazione. 10. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare l'interoperabilita' completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.» «Art. 98-decies (Accesso a numeri e servizi) (ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003). - 1. Ove cio' sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorita' adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di: a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers - UIFN). 2. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorita' puo' stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive. In particolare, l'Autorita' puo' imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usano numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero che non rispettano le specifiche Raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione. 3. L'Autorita' definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilita' alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete e' il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.» «Art. 98-undetricies (Identificazione degli utenti). - 1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) e/o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorita', ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di SIM digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di identita' digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identita'. L'identificazione del titolare del contratto puo' essere effettuata anche, da remoto o in via indiretta, purche' vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno. 2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza possibilita' di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.»