Note
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Si riporta l'articolo 31, della legge 24 dicembre
2012 n. 234, (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta l'articolo 4, della legge 22 aprile 2021,
n. 53, (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97:
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce
il codice europeo delle comunicazioni elettroniche). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordinare le disposizioni del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo
codice delle comunicazioni elettroniche per
l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il
necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di
modifica o integrazione;
b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze
affidate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
quale Autorita' nazionale indipendente di regolamentazione
del settore e alle altre autorita' amministrative
competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia per il cybersicurezza nazionale, nel rispetto del
principio di stabilita' dell'attuale riparto di competenze
sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;
c) introdurre misure di semplificazione per lo
sviluppo della connettivita' e per potenziare gli
investimenti in reti a banda ultra larga, sia fisse che
mobili, garantendo altresi' l'accesso generalizzato alle
reti ad altissima velocita' e la loro ampia diffusione per
tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di
copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e
con possibilita' di scelta adeguata, nonche' introdurre una
nozione di servizio universale che rispecchi il progresso
tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli
utenti;
d) assicurare il rispetto dei principi di
concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di
assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze
radiomobili, cosi' come previsto dall'articolo 48 della
direttiva (UE) 2018/1972;
e) definire un regime autorizza torio, senza
pregiudizio alla facolta' delle amministrazioni competenti
di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo
per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa,
per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per
l'internet delle cose, come il Low Power Wide Area Network
(LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalita', al
fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali
innovativi;
f) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al
fine di non ostacolare lo sviluppo delle attivita' dei
prestatori di servizi;
g) prevedere adeguate e specifiche misure per le
imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
h) aggiornare i compiti dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di
rafforzarne le prerogative di indipendenza;
i) provvedere alla revisione dell'apparato
sanzionatorio amministrativo e penale, gia' previsto dal
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato
decreto legislativo n. 259 del 2003;
l) provvedere a integrare le limitazioni fatte
salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine
pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le
esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto gia'
previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
m) provvedere ad annoverare le ricerche di mercato,
sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e
storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse
finalita' che le medesime perseguono, essendo orientate
alla ricerca del dato, all'aggregazione delle opinioni e
all'espletamento dei sondaggi e non alla promozione e
commercializzazione di beni e servizi come nelle
televendite e nel telemarketing.»
- La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
17 dicembre 2018, n. L 321;
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
(Codice delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214;
- Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria. Decreto-Legge
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.
111), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio
2011, n. 164.
- Il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70,
(Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante codice delle comunicazioni elettroniche in
attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti
e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in
materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31
maggio 2012 n. 126.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,
(Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita'), e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2016, n. 57.
- Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), e' pubblicato
in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2019, n. 140.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133, (Disposizioni urgenti in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei
poteri speciali nei settori di rilevanza strategica), e'
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 novembre 2019, n.
272.
- Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14
settembre 2020, n. 228 - Supplemento Ordinario n. 33.
- Il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, (Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del
termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la
comunita' «Il Forteto»), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 01 marzo 2021, n. 51- Serie Generale.
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
(Governane del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio
2021, n. 181 - Supplemento Ordinario n. 26.
- Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito
con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109,
(Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia per il cybersicurezza nazionale)
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2021, n.
185.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207,
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (rifusione)), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 9 dicembre 2021 n. 292 - Supplemento Ordinario
n. 43.
- Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
(Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 20 maggio 2022, n. 117.
- Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, (Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)) convertito con modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e' pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 n.100.
- Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
(Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15
luglio 2022, n. 164.
- Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per
l'attuazione delle politiche di coesione e della politica
agricola comune), convertito con modificazioni dalla L. 21
aprile 2023, n. 41, e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
21 aprile 2023, n. 94.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 28, 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46,
49, 51, 52, 54, 68, 69, 77, 78, 80, 91, 98-sexies,
98-decies, 98-undetricies del decreto legislativo n. 259
del 1° agosto 2003, gia' modificato dall'articolo 1 del
decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come
ulteriormente modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito di applicazione) (art. 1 eecc; art. 2
Codice 2003). - 1. Formano oggetto del presente decreto le
disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate per la
diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le
reti della televisione via cavo;
b) gruppi chiusi di utenti;
c) reti di comunicazione elettronica ad uso
privato;
d) tutela degli impianti sottomarini di
comunicazione elettronica; questionario berec definizione
e) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in
materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto
legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che attua la direttiva
2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva
1999/5/CE;
c) disciplina dei servizi della societa'
dell'informazione, definiti dalla legge 21 giugno 1986, n.
317, disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
3. Il presente decreto reca le specifiche norme in
materia di tutela dei consumatori nel settore delle
comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo
delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi
di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le
disposizioni del Codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni
del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate
per la diffusione circolare di programmi sonori e
televisivi.
5. Le amministrazioni competenti all'applicazione del
presente decreto garantiscono la conformita' del
trattamento dei dati alle norme in materia di protezione
dei dati.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano
fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della
difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione
civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente
e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste
da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni
regolamentari di attuazione.
7. Restano ferme le competenze e i poteri del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n.
400, nonche' le competenze e i poteri del Comitato
interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55.»
«Art. 2 (Definizioni) (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice
2003). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Codice: il "Codice delle comunicazioni
elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di
comunicazione elettronica;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse
o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su
base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi
di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati
per la prestazione di servizi della societa'
dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti
radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro,
l'accesso agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che puo' comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso,
in particolare, l'accesso alla rete locale nonche' alle
risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite
la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra
cui edifici, torri, condotti e piloni; l'accesso ai
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto
operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati
per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura,
l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di
riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di
traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni
analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in
particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
condizionato per i servizi di televisione digitale e
l'accesso ai servizi di rete virtuale;
b-bis) access point: dispositivo di rete che
consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una
rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica;
c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale:
l'Agenzia istituita a tutela degli interessi nazionali nel
campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela
della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante
disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza,
definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;
d) apparato radioelettrico: un trasmettitore, un
ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere
applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi
l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione
stessa;
e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i
sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al
collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali
integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
f) Application Programming Interface (API):
interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da
emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle
apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
g) Autorita' nazionale di regolamentazione:
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorita';
h) apparecchiature terminali: apparecchiature
terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del
decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
i) attribuzione di spettro radio: la designazione
di una determinata banda di spettro radio destinata a
essere utilizzata da parte di uno o piu' tipi di servizi di
radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni
specificate;
l) autorizzazione generale: il regime giuridico che
garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici
per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi
specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al presente decreto;
m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle
comunicazioni elettroniche;
m-bis) call center: servizio specificamente
organizzato per la gestione dei contatti e delle
comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di
addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito
di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore
che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o
"PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico,
sotto la responsabilita' di un'autorita' pubblica o di un
organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene
inizialmente una comunicazione di emergenza;
o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di
raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) piu' idoneo per
la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul
territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su
base regionale secondo le modalita' stabilite con appositi
protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero
dell'interno;
p) chiamata: la connessione stabilita da un
servizio di comunicazione interpersonale accessibile al
pubblico che consente la comunicazione vocale
bidirezionale;
p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il
codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per
identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione
all'accesso alla rete tramite un access point;
q) comunicazione di emergenza: comunicazione
mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un
utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e
ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;
r) consumatore: la persona fisica che utilizza o
chiede di utilizzare un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all'attivita' lavorativa, commerciale,
artigianale o professionale svolta;
s) fornitura di una rete di comunicazione
elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o
la messa a disposizione di tale rete;
t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User
Group): una pluralita' di soggetti legati fra loro da uno
stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da
giustificare esigenze interne di comunicazione confinata,
soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di
comunicazione elettronica ad uso privato;
t-bis) identificazione univoca indiretta
dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata
acquisendo l'identita' tecnica precedentemente validata e
anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un
servizio di pubblica utilita';
t-ter) impianto di comunicazione elettronica:
insieme di dispositivi di rete che comprende le
apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la
trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali
elettronici;
u) incidente di sicurezza: un evento con un reale
effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei
servizi di comunicazione elettronica;
v) informazioni sulla localizzazione del chiamante:
i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti
dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che
indicano la posizione geografica delle apparecchiature
terminali mobili di un utente finale e i dati
sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;
z) interconnessione: una particolare modalita' di
accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica
mediante il collegamento fisico o virtuale e logico delle
reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate
dalla medesima impresa o da un'altra impresa, per
consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli
utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere
ai servizi offerti da un'altra impresa, qualora tali
servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre
parti che hanno accesso alla rete;
aa) interferenza dannosa: un'interferenza che
pregiudica il funzionamento di un servizio di
radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che
deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente
alle normative internazionali, dell'Unione Europea o
nazionali applicabili;
bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito
da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che
consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati
livelli di interattivita';
cc) libero uso: la facolta' di utilizzo di
dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione
elettronica senza necessita' di autorizzazione generale;
cc-bis) Mac Adress (Media access control address):
codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in
accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica
in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;
dd) mercati transnazionali: mercati individuati
conformemente all'articolo 65 del codice europeo delle
comunicazioni elettroniche, che coprono l'Unione o una
parte considerevole di questa, situati in piu' di uno Stato
membro;
ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi
emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal
sistema di allarme pubblico IT-Alert;
ff) Ministero: Ministero delle imprese e del made
in Italy;
gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in
essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le
conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi
imminenti o in corso;
hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano
di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un
indicativo geografico per instradare le chiamate verso
l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
ii) numero non geografico: qualsiasi numero del
piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i
numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e
i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;
ll) operatore: un'impresa che fornisce o e'
autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione
elettronica, o una risorsa correlata;
mm) PSAP piu' idoneo: uno PSAP istituito dalle
autorita' competenti per coprire le comunicazioni di
emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di
emergenza di un certo tipo;
nn) punto di accesso senza fili di portata
limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete
di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata
limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o
spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei
due, che puo' essere utilizzata come parte di una rete
pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di
una o piu' antenne a basso impatto visivo, che consente
agli utenti un accesso senza fili alle reti di
comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia
di rete sottostante, che puo' essere mobile o fissa;
oo) punto terminale di rete: il punto fisico a
partire dal quale l'utente finale ha accesso a una rete
pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di
reti in cui abbiano luogo la commutazione o
l'instradamento, e' definito mediante un indirizzo di rete
specifico correlabile a un numero di utente finale o a un
nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni
mobili e personali il punto terminale di rete e' costituito
dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le
apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del
servizio;
oo-bis) radio digitale: l'attivita' di
radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti
terrestri utilizzando lo standard DAB+;
pp) rete ad altissima capacita': una rete di
comunicazione elettronica costituita interamente da
elementi in fibra ottica almeno fino al punto di
distribuzione nel luogo servito oppure una rete di
comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni
di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini
di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink,
resilienza, parametri di errore, latenza e relativa
variazione; le prestazioni di rete possono essere
considerate analoghe a prescindere da eventuali disparita'
di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche
intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si
collega in ultima istanza al punto terminale di rete;
qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio
local area network): un sistema di accesso senza fili a
bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di
interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in
prossimita' da altri utenti, che utilizza, su base non
esclusiva, apparati a corto raggio secondo le
caratteristiche tecniche previste dal Piano Nazionale di
ripartizione delle frequenze;
rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai
segnali di comunicazione elettronica che collega il punto
terminale della rete a un permutatore o a un impianto
equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione
elettronica;
ss) rete di comunicazione elettronica ad uso
privato: rete di comunicazione elettronica con la quale
sono realizzate attivita' di comunicazione elettronica ad
uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione.
Una rete privata puo' interconnettersi, su base
commerciale, con la rete pubblica tramite uno o piu' punti
terminali di rete, purche' le attivita' di comunicazione
elettronica realizzate con la rete privata non siano
accessibili al pubblico;
tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una
rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di
rete;
uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura
prevalentemente cablata installata principalmente per la
diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o
televisivi al pubblico;
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi,
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il
trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
zz) risorse correlate: servizi correlati,
infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati
a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di
comunicazione elettronica che permettono o supportano la
fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o
sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici
o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le
antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le
condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi
di distribuzione;
aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro
radio";
bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service:
servizio che consente la comunicazione unidirezionale di
brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in
una determinata area geografica coperta da una o piu' celle
delle reti mobili pubbliche;
ccc) servizio correlato: un servizio correlato a
una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che
permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la
fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o
servizio, o e' potenzialmente in grado di farlo, e
comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi
che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi
(electronic programme guides - EPG), nonche' altri servizi
quali quelli relativi all'identita', alla posizione e alla
presenza;
ddd) servizio di comunicazione da macchina a
macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in
cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo
prevalentemente automatizzato tra dispositivi e
applicazioni con nessuna o marginale interazione umana.
Tale servizio puo' essere basato sul numero e non consente
la realizzazione di un servizio interpersonale;
eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso
privato: attivita' di installazione di reti ovvero, anche
congiuntamente, esercizio di reti o servizi di
comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo
del titolare e per il traffico tra terminali del titolare
di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario
dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;
fff) servizio di comunicazione elettronica: i
servizi, forniti di norma a pagamento su reti di
comunicazioni elettroniche, che comprendono, con
l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi
utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o
che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i
tipi di servizi seguenti:
1) servizio di accesso a internet quale definito
all'articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento
(UE) 2015/2120;
2) servizio di comunicazione interpersonale;
3) servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali come i
servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di
servizi da macchina a macchina e per la diffusione
circolare radiotelevisiva;
ggg) servizio di comunicazione interpersonale
basato sul numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente - ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale - o consente la comunicazione con uno o piu'
numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale;
hhh) servizio di comunicazione interpersonale
indipendente dal numero: un servizio di comunicazione
interpersonale che non si connette a risorse di numerazione
assegnate pubblicamente, ossia uno o piu' numeri che
figurano in un piano di numerazione nazionale o
internazionale, o che non consente la comunicazione con uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione
nazionale o internazionale;
iii) servizio di comunicazione interpersonale: un
servizio di norma a pagamento che consente lo scambio
diretto interpersonale e interattivo di informazioni
tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero
limitato di persone, mediante il quale le persone che
avviano la comunicazione o che vi partecipano ne
stabiliscono il destinatario o i destinatari e non
comprende i servizi che consentono le comunicazioni
interpersonali e interattive esclusivamente come elemento
accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un
altro servizio;
iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale
che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di
comunicazione interpersonale che utilizza come
identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate
ad un altro soggetto autorizzato;
lll) servizio di comunicazione vocale: un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che
consente di effettuare e ricevere, direttamente o
indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e
internazionali tramite uno o piu' numeri che figurano in un
piano di numerazione nazionale o internazionale;
mmm) servizio di conversazione globale: un servizio
di conversazione multimediale in tempo reale che consente
il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di
immagini video in movimento, nonche' comunicazioni testuali
e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o piu'
localita';
nnn) servizio di emergenza: un servizio,
riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e
rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un
rischio immediato per la vita o l'incolumita' fisica, la
salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprieta'
privata o pubblica o l'ambiente;
ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con
cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900
V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL),
European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell
Broadcast Service, e' realizzato in Italia il sistema di
allarme pubblico;
ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico:
un servizio reso accessibile al pubblico che consente di
effettuare e ricevere direttamente o indirettamente,
chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o
internazionale;
qqq -(abrogata)
rrr) servizio universale: un insieme minimo di
servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti
gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la
capacita' delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica di resistere, a un determinato livello di
riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la
disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la
riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati,
trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o
accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;
ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi
misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo
i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva e' subordinato a un
abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione
preliminare individuale;
uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di
diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali
interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in
corso;
uuu-bis) SSID (Service Set identifier): codice che
permette di identificare in maniera univoca una rete Local
area network (LAN);
vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio
per il quale sono state definite condizioni armonizzate
relative alla sua disponibilita' e al suo uso efficiente
mediante misure tecniche di attuazione conformemente
all'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
zzz) stazione radioelettrica: uno o piu' apparati
radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di
radioastronomia ovvero per svolgere un'attivita' di
comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso
di utenti. Ogni stazione, in particolare, viene
classificata sulla base del servizio o dell'attivita' alle
quali partecipa in maniera permanente o temporanea;
aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi
apparecchio telefonico accessibile al pubblico,
utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere
monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso
da parte di due o piu' utenti per l'utilizzo delle stesse
bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di
condivisione definito, autorizzato sulla base di
un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali
dello spettroradio o di una combinazione dei due, che
include approcci normativi come l'accesso condiviso
soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di
una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di
tutte le parti interessate, conformemente alle norme di
condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro
radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di
condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva
l'applicazione del diritto della concorrenza;
cccc) utente finale: un utente che non fornisce
reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a
gruppi chiusi di utenti;
dddd) utente: la persona fisica o giuridica che
utilizza o chiede di utilizzare un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non
fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di
comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico.»
«Art. 3 (Principi generali) (art. 3 eecc e art. 3
Codice 2003). - 1. La disciplina delle reti e servizi di
comunicazione elettronica di cui al presente decreto e'
volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della
libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) liberta' di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso
il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza delle
reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure
preventive delle interferenze;
c) liberta' di iniziativa economica e suo esercizio
in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato
delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico nonche' l'attivita' di
comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso
di utenti sono libere e ad esse si applicano le
disposizioni del decreto.
3. Il Ministero, l'Autorita', e le amministrazioni
competenti contribuiscono nell'ambito della propria
competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a
promuovere la liberta' di espressione e di informazione, la
diversita' culturale e linguistica e il pluralismo dei
mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali delle persone fisiche, garantiti
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali e dai principi
generali del diritto dell'Unione europea.
4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della
protezione civile, della salute pubblica e della tutela
dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati
personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da
disposizioni regolamentari di attuazione.»
«Art. 4 (Obiettivi generali della disciplina di reti,
servizi ed attivita' di comunicazione elettronica) (artt. 1
e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003). - 1. L'Autorita' e il
Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e
fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i
seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in
ordine di priorita':
a) promuovere la connettivita' e l'accesso alle
reti ad altissima capacita', comprese le reti fisse, mobili
e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i
cittadini e le imprese;
b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle
reti di comunicazione elettronica e delle risorse
correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle
infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di
comunicazione elettronica e dei servizi correlati;
c) contribuire allo sviluppo del mercato interno
rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni
convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di
comunicazione elettronica, servizi di comunicazione
elettronica, risorse correlate e servizi correlati,
sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo
l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro
radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di
reti transeuropee, la fornitura, la disponibilita' e
l'interoperabilita' dei servizi paneuropei e la
connettivita' da punto a punto (end-to-end);
d) promuovere gli interessi dei cittadini,
garantendo la connettivita' e l'ampia disponibilita' e
utilizzo delle reti ad altissima capacita', comprese le
reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di
comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in
termini di scelta, prezzo e qualita' sulla base di una
concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e
dei servizi, garantendo un livello di protezione degli
utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria
normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad
esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali
specifici, in particolare utenti finali con disabilita',
utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali
particolari, nonche' la scelta e l'accesso equivalente
degli utenti finali con disabilita'.
2. La disciplina delle reti e servizi, nonche' delle
attivita', di comunicazione elettronica e' volta altresi'
a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti
interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive,
non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicita' e
tempestivita' delle procedure per la concessione dei
diritti di passaggio e di installazione delle reti di
comunicazione elettronica sulle proprieta' pubbliche e
private;
c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti
dal regime di autorizzazione generale, sia essa per
l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica o per regolare le attivita' di comunicazione
elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale,
limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza
delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi
compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul
territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale
ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l'accesso e
l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica
a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di
servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile,
innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire l'esercizio senza interruzioni od
interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste
a presidio dell'ordine pubblico, nonche' a salvaguardia
della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR -
Public Protection and Disaster Relief);
h) garantire la convergenza, la interoperabilita'
tra reti e servizi di comunicazione elettronica e
l'utilizzo di standard aperti;
i) garantire il rispetto del principio di
neutralita' tecnologica, inteso come non discriminazione
tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una
particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilita'
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere
taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia
utilizzata;
l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso
di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso,
attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da
parte dei cittadini;
m) garantire un livello di protezione degli utenti
finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa
settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in
termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici,
in particolare utenti finali con disabilita', utenti finali
anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e
assicurare la scelta e l'accesso equivalente degli utenti
finali con disabilita'.
3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per
il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli
obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto,
sono imposti secondo principi di imparzialita',
obiettivita', trasparenza, non distorsione della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalita'.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di
comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure
tecniche approvate in sede comunitaria, nonche' dei piani e
raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui
l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati.
5. Nel perseguire le finalita' programmatiche
specificate nel presente articolo, l'autorita' nazionale di
regolamentazione e le altre autorita' competenti tra
l'altro:
a) promuovono la prevedibilita' regolamentare,
garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di
opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione
reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione
europea;
b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non
vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di
reti e servizi di comunicazione elettronica;
c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo
il principio della neutralita' tecnologica, nella misura in
cui cio' sia compatibile con il conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3;
d) promuovono investimenti efficienti e innovazione
in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che
qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio
sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari
accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che
richiedono accesso onde diversificare il rischio di
investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia
della concorrenza nel mercato e del principio di non
discriminazione;
e) tengono debito conto della varieta' delle
condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza,
della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei
consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del
territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura
locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;
f) impongono obblighi regolamentari ex ante
unicamente nella misura necessaria a garantire una
concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse
dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia
soddisfatta tale condizione.
6. Il Ministero e l'Autorita', anche in
collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il
BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di
regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le
ragionevoli misure necessarie e proporzionate per
conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.
«Art. 6 (Attribuzioni del Ministero, dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre
Amministrazioni competenti) (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7
e 8 Codice 2003). - 1. Il Ministero esercita le competenze
derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonche' dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. Fermo
restando il puntuale riparto di competenze tra Autorita' e
Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge,
in particolare, i seguenti compiti:
a) predispone e adotta lo schema del Piano
nazionale di ripartizione delle frequenze;
b) effettua il coordinamento internazionale al fine
di definire le frequenze pianificabili e assegnabili in
Italia;
c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il
rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro
utilizzazione;
d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio
dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle
numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro
utilizzazione;
e) definisce il perimetro del servizio universale e
gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;
f) congiuntamente all'Autorita', vigila sulla
effettiva erogazione e disponibilita' del servizio
universale;
g) effettua la mappatura geografica delle
informazioni di previsione sulle installazioni di rete per
come previsto dal presente decreto;
h) riceve le notifiche di inizio attivita' ai fini
del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo
in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il
divieto di prosecuzione dell'attivita', acquisisce al
bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti.
Trasmette le informazioni al BEREC e puo' definire,
conformemente alle prescrizioni del presente decreto,
regimi specifici per particolari categorie di reti o
servizi;
i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti
dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al
pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed
irroga le sanzioni di cui al presente decreto;
l) ogni altro compito conferito dal diritto
nazionale nelle materie di cui al presente decreto,
comprese le disposizioni nazionali di attuazione del
diritto dell'Unione europea.
2. L'Autorita' esercita le competenze derivanti dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481 nonche' dalla legge 31
luglio 1997, n. 249. Fermo restando il puntuale riparto di
competenze tra Autorita' e Ministero, di cui al presente
decreto, l'Autorita' svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa
l'imposizione di obblighi in materia di accesso e
interconnessione;
b) risoluzione delle controversie tra le imprese e
tra i proprietari di unita' immobiliari o il condominio e
l'operatore di rete relative ai diritti e agli obblighi
previsti dal decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n.
33;
c) pianificazione per l'assegnazione delle
frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi
del presente decreto;
d) tutela dei diritti degli utenti finali nel
settore della comunicazione elettronica mediante
l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione
delle sanzioni di cui al presente decreto, nonche'
attraverso procedure per la risoluzione delle controversie
tra utenti e operatori;
e) garanzia di un accesso aperto a internet ai
sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015, mediante
l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza
e sanzionatori;
f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del
costo netto della fornitura del servizio universale;
g) garanzia della portabilita' del numero tra i
fornitori;
h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza
e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai
sensi del regolamento europeo (UE) 2120/2015;
i) raccolta di dati e altre informazioni dai
partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai
compiti del BEREC;
l) mappatura della copertura geografica delle reti
a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del
presente decreto;
m) ogni altro compito conferito dal diritto
nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione
del diritto dell'Unione europea, nonche' relativo a
qualsiasi ruolo conferito al BEREC.
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita
le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e
dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. L'Agenzia
svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce
informatiche delle comunicazioni elettroniche,
assicurandone la disponibilita', la confidenzialita',
l'integrita' e la resilienza.
4. Il Ministero e l'Autorita', per le parti di
rispettiva competenza, adottano le misure espressamente
previste dal presente decreto intese a conseguire gli
obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi
di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalita'
delle regole. Le competenze del Ministero, cosi' come
quelle dell'Autorita', sono notificate alla Commissione
europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet
istituzionali.
5. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una
leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie
di interesse comune, si scambiano le informazioni
necessarie all'applicazione del presente decreto e delle
disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle
reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti
che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo
stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti
che le trasmettono.
6. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni
sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle
materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese
pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.
7. Il Ministero, l'Autorita', l'Agenzia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, per le parti di
rispettiva competenza, assicurano cooperazione e
trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione
europea al fine di garantire la piena applicazione delle
disposizioni stabilite dal presente decreto.
8. Il Ministero e l'Autorita' per le parti di
rispettiva competenza ai sensi del presente decreto,
esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente
e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente
distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona
fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o
servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprieta'
o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le
attivita' di regolamentazione sono caratterizzata da una
piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e
attivita' inerenti alla proprieta' o al controllo di tali
imprese.
«Art. 8 (Regioni ed Enti locali) (art. 5 Codice
2003). - 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme
restando le competenze legislative e regolamentari delle
Regioni e delle Province autonome, operano in base al
principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed
accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano,
in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le linee
generali dello sviluppo del settore, anche per
l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A
tal fine e' istituito, nell'ambito della Conferenza
Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato
paritetico, con il compito di verificare il grado di
attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e
scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica
del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla
Conferenza medesima.
2. In coerenza con i principi di tutela dell'unita'
economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarieta',
nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente
decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della
comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformita' con
quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine
di rendere piu' efficace ed efficiente l'azione dei
soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei
cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli
Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel
rispetto dei principi di cui al primo comma dell'articolo
117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e
servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da
offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli
strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di
evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di
delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature
terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilita'
di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga
banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul
territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione,
negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali
ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un
sostegno alle persone anziane, persone con disabilita', ai
consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o
particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone
rurali o geograficamente isolate.
2-bis. Le Regioni e gli Enti locali favoriscono la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel
rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22
febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di
qualita' del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano
a particolari aree del territorio la possibilita' di
installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a
tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico
o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi
elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso,
garantire comunque una localizzazione o soluzione
alternativa, da individuare con provvedimento motivato
sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.
3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli
previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il
conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere
a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza, non distorsione della concorrenza, non
discriminazione e proporzionalita'.
4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle
disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione,
per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampia
rispetto a quelle gia' attribuite.
«Art. 9 (Misure di garanzia) (art. 6 Codice 2003). -
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro
associazioni, non possono fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non
attraverso societa' controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa', nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo
e secondo del Codice civile. Il controllo si considera
esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorche' ricorra una delle situazioni previste
dall'articolo 51, comma 10, decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208.»
«Art. 11 (Autorizzazione generale per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica) (ex art. 12 eecc - ex
art. 25 d.lgs. n. 259/2003). - 1. L'attivita' di fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera,
fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e
le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica,
compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente
e della protezione civile, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese
di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in
cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie
disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena
reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati
internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche
convenzioni.
2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica diversi dai servizi di comunicazione
interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli
obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di
uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, e' assoggettata
ad un'autorizzazione generale, che consegue alla
presentazione della segnalazione di cui al comma 4. Il
Ministero, sentita l'Autorita' per i profili di competenza,
puo' definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle
prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per
l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti
o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti
o servizi e' tenuta ad ottemperare.
3. Le imprese che intendono avviare le attivita' di
cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e
possono esercitare i diritti che derivano
dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se
del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso
stabilite a norma del presente decreto, salva motivata
opposizione da parte del Ministero.
4. La notifica di cui al comma 3 e' composta dalla
segnalazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
legale rappresentante della persona giuridica, o da
soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, nonche' dalla presentazione delle informazioni
necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un
registro dei fornitori di reti e di servizi di
comunicazione elettronica. Tale segnalazione costituisce
segnalazione certificata di inizio attivita' e deve essere
conforme al modello di cui all'allegato n. 13-bis.
5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono
quanto segue:
a) il nome del fornitore;
b) lo status giuridico, la forma giuridica e il
numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore
sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un
altro registro pubblico analogo nell'Unione;
c) l'eventuale indirizzo geografico della sede
principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi
secondarie in uno Stato membro;
d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se
applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica;
e) una persona di contatto e suoi recapiti
completi;
f) una breve descrizione delle reti o dei servizi
che si intende fornire;
g) gli Stati membri interessati;
h) la data presunta di inizio dell'attivita';
i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e
del regime previsto per l'autorizzazione generale;
l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e
nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68,
il MAC Address, il Service Set identifier (SSID) e la
frequenza utilizzata.
6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una
banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il
Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via
elettronica, per il tramite dell'Autorita', ciascuna
notifica ricevuta.
7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della segnalazione di cui al
comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
dell'attivita'. Il Ministero pubblica le informazioni
relative alle segnalazioni presentate sul sito Internet. Le
imprese titolari di autorizzazione sono tenute
all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
8. La cessazione dell'esercizio di un'attivita' di
rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione
elettronica puo' aver luogo in ogni tempo. L'operatore
informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'articolo
98-septies decies, comma 4, con un preavviso di almeno tre
mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e
all'Autorita'. Tale termine e' ridotto a un mese nel caso
di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.
9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari
alla durata richiesta nella segnalazione e comunque non
superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31
dicembre dell'ultimo anno di validita', termine elevabile
alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o
risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in
cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione generale sia
previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza
l'autorizzazione generale puo' essere rinnovata mediante
nuova segnalazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto
previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi
dell'articolo 63.
10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una
autorizzazione generale puo' essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione
al Ministero nella quale siano chiaramente indicate le
frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Tale
dichiarazione costituisce segnalazione certificata di
inizio attivita' e deve essere conforme al modello di cui
all'allegato n. 13-ter. Il Ministero entro sessanta giorni
dalla presentazione della relativa segnalazione da parte
dell'impresa cedente puo' comunicare il proprio diniego
fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa
cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il
rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione
medesima. Il termine e' interrotto per una sola volta se il
Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e
decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al
Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.»
«Art. 12 (Sperimentazione) (art. 39 Codice 2003). -
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti
da norme di legge e di regolamento in materia di
sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva
terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o
servizi di comunicazione elettronica e' subordinata a
segnalazione preventiva. L'impresa interessata presenta al
Ministero una segnalazione della persona fisica titolare o
del legale rappresentante della persona giuridica o di
soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
effettuare una sperimentazione di reti o servizi di
comunicazione elettronica, conformemente al modello
riportato nell'allegato 13. L'impresa e' abilitata ad
iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta
presentazione della segnalazione. Ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e
non oltre trenta giorni dalla presentazione della
segnalazione, verifica sussistenza d'ufficio la dei
presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attivita'.
2. La segnalazione di cui al comma 1:
a) non costituisce titolo per il conseguimento di
una successiva autorizzazione generale per l'offerta al
pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di
comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusivita' ne' in
relazione al tipo di rete o servizio, ne' in relazione
all'area o alla tipologia di utenza interessate;
c) puo' prevedere, a causa della limitatezza delle
risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi
di comunicazione elettronica, l'espletamento della
sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La segnalazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti
individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri
necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel
tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal
giorno indicato per l'avvio della stessa;
c) l'estensione dell'area operativa, le modalita'
di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza
ammessa che, comunque, non puo' superare le tremila unita',
e il carattere sperimentale del servizio;
d) l'eventuale previsione di oneri economici per
gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura
sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualita'
ridotta;
f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove
siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorita'
i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione comprende l'attribuzione di
diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle
frequenze radio o di risorse di numerazione, il Ministero
li concede, entro quattro settimane dal ricevimento della
segnalazione nel caso di numeri assegnati per scopi
specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione,
ed entro otto settimane nel caso delle frequenze radio
assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la
segnalazione risulta incompleta, il Ministero, entro i
termini di cui al primo periodo, invita l'impresa
interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al
recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al
Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.
Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni
richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la
procedura di cui al comma 1 e la presentazione della
richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti
la data di scadenza.»
«Art. 13 (Condizioni apposte all'autorizzazione
generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle
risorse di numerazione e obblighi specifici) (art. 13 eecc-
art. 28 d.lgs 2003). - 1. L'autorizzazione generale per la
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica,
per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione
elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello
spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere
assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate
nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie,
proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso
dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso
effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e
64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di
numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies.
L'autorizzazione generale e' sempre sottoposta alla
condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che
forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai
sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73,
79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio
universale ai sensi del presente decreto sono separati,
sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi
previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la
trasparenza, nell'autorizzazione generale e' fatta menzione
dei criteri e delle procedure in base ai quali tali
obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le
condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle
sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le
condizioni che sono imposte alle imprese in virtu' di altra
normativa nazionale.
4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio
o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le
condizioni previste nell'autorizzazione generale.
5. Nel definire eventuali condizioni
all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle
reti e dei servizi di comunicazione elettronica, che non
riproducano condizioni gia' imposte alle imprese da altra
normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia e
dell'Autorita'.»
«Art. 14 (Dichiarazioni intese ad agevolare
l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei
diritti di interconnessione) (ex art. 14 eecc, art. 31
Codice 2003). - 1. Su richiesta di un operatore, il
Ministero, anche allo scopo di agevolare l'esercizio dei
diritti di installare infrastrutture, di negoziare
l'interconnessione o di ottenere l'accesso e
l'interconnessione nei confronti di altre autorita' o di
altri operatori, rilascia entro sette giorni dal
ricevimento della richiesta una comunicazione da cui
risulti che l'operatore stesso ha presentato una
segnalazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando
le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o
servizi di comunicazione elettronica in forza di
autorizzazione generale e' legittimata a richiedere tali
diritti.»
«Art. 15 (Elenco minimo dei diritti derivanti
dall'autorizzazione generale) (ex art. 15 eecc, art. 26
Codice 2003). - 1. Le imprese soggette all'autorizzazione
generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione
elettronica al pubblico;
b) che si esamini la loro domanda per la
concessione dei necessari diritti di installare strutture
in conformita' dell'articolo 43;
c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e
67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di
comunicazione elettronica;
d) che si esamini la loro domanda per la
concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di
numerazione conformemente all'articolo 98-septies;
e) fornire l'accesso a una rete pubblica di
comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui
all'articolo 68.
2. Allorche' tali imprese intendano fornire al
pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'autorizzazione generale da' loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori
di reti e di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione
generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o
l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione
europea, alle condizioni del presente capo;
b) poter essere designate quali fornitori di vari
elementi del servizio universale o in diverse parti del
territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.»
«Art. 22 (Mappatura geografica delle installazioni di
rete e dell'offerta di servizi di connettivita') (art. 22
eecc). - 1. Entro il 21 dicembre 2024 il Ministero e
l'Autorita' realizzano, ciascuno per i propri ambiti di
competenza e finalita' istituzionali, una mappatura
geografica della copertura delle reti di comunicazione
elettronica in grado di fornire banda larga e
successivamente provvedono ad aggiornare i dati
periodicamente e comunque almeno ogni anno. Le informazioni
raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello
di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni
sufficienti sulla qualita' del servizio e sui relativi
parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20
comma 3.
2. La mappatura dell'Autorita' riporta la copertura
geografica corrente e il relativo grado di utilizzo delle
reti a banda larga all'interno del territorio, secondo
quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ed
anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di
promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e
dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del
presente decreto.
3. All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e
dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,
l'Autorita' pubblica informazioni adeguate, aggiornate e
sufficienti, in conformita' con i criteri e le finalita'
definite dall'articolo 98-quindecies, comma 2, anche in
formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il
tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND),
resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a
consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di
sviluppo dell'offerta di servizi di connettivita' al
singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni
comparative sulle offerte disponibili dei diversi
operatori. L'Autorita' adotta con proprio regolamento le
disposizioni attuative del presente comma.
4. Il Ministero, anche tenendo conto dell'attivita'
svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e delle
relative informazioni, realizza una mappatura geografica
che include le informazioni di previsione sulla copertura
delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima
capacita', all'interno del territorio nazionale, relative a
un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai
fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari
per la definizione e adozione di interventi di politica
industriale di settore, comprese le indagini richieste per
l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.
Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni
pertinenti, comprese quelle sulle installazioni
pianificate, dalle imprese o dalle autorita' pubbliche, di
reti ad altissima capacita' e di importanti aggiornamenti o
estensioni delle reti a una velocita' di download di almeno
300 Mbps. L'Autorita' decide, in relazione ai compiti ad
essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini
del perseguimento degli obiettivi di promozione della
concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di
comunicazione elettronica, la misura in cui e' opportuno
avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte
nell'ambito di tale previsione.
4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le
informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di
installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni
vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di
riferire al Ministero e all'Autorita', secondo le
tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato
di implementazione dei piani di installazione delle reti
oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale
predefinito dal Ministero, l'Autorita', in contraddittorio
con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle
dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione,
previa contestazione e valutate eventuali cause di
giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo
30, comma 2.
5. Il Ministero, sulla base delle informazioni
raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e
del comma 4, puo' designare aree con confini territoriali
definiti in cui, abbia accertato che nessuna impresa o
autorita' pubblica abbia installato o intenda installare
una rete ad altissima capacita' o realizzare importanti
aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano
prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300
Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in
formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il
tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND),
resi accessibili a Regioni ed enti locali.
6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo'
invitare le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare
l'intenzione di installare reti ad altissima capacita'
sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4.
A seguito di tale invito, il Ministero puo' chiedere ad
altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare
l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di
realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni
che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di
download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il
Ministero indica le informazioni da includere in tali
comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio
analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui al comma
1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle
autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area
designata e' coperta o sara' coperta da una rete d'accesso
di prossima generazione con velocita' di download inferiore
a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma
del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una
procedura efficace, obiettiva, trasparente e non
discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa
aprioristicamente.
7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili
sul mercato, il Ministero e l'Autorita', per quanto di
rispettiva competenza, provvedono affinche' i dati
scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla
riservatezza commerciale siano direttamente accessibili
conformemente al decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti,
standardizzati e interoperabili e, per il tramite della
PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali. Qualora
tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il
Ministero e l'Autorita', per quanto di rispettiva
competenza, mettono a disposizione anche strumenti di
informazione che consentano agli utenti finali di
determinare la disponibilita' di connettivita' nelle
diverse aree, con un livello di dettaglio utile a
giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del
servizio.
8. Il Ministero e l'Autorita', definiscono, mediante
protocollo d'intesa, le modalita' di collaborazione ai fini
dell'attuazione del presente articolo, con specifico
riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le
tempistiche e le metodologie di mappatura, con riferimento
alla PDND e a standard aperti e di interoperabilita' di
base dati. In tale protocollo di intesa, il Ministero e
l'Autorita' concordano un approccio alla mappatura che
consenta coerenza, uniformita' ed accessibilita' dei dati e
delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per
le imprese, per le Regioni e le altre Pubbliche
Amministrazioni interessate.»
«Art. 28 (Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero
e dell'Autorita') (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003). -
1. Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero
e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale
davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal
codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le
materie di propria competenza, raccolgono informazioni
sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di
richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di
ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure
provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive materie trattate, comunicano le informazioni
previste dal presente comma alla Commissione europea e al
BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.»
«Art. 30 (Sanzioni) (art. 29 eecc e art. 98 Codice
2003). - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica
a uso pubblico.
2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui
all'articolo 22, commi 4-bis e 6, forniscono,
deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate
o incomplete, il Ministero o l'Autorita', in base alle
rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro
1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravita' del
fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.
3. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa
autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da
stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda
l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici
ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si
applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro
2.500.000,00.
5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o
parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o
temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.
6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma
3, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e
contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42,
commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e
comunque per un periodo non inferiore all'anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non
provveda, puo' provvedere direttamente, a spese del
possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza
pubblica.
8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai
commi 3, 4 e 5 per piu' di due volte in un quinquennio, il
Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura massima stabilita dagli stessi commi.
9. In caso di installazione e fornitura di reti di
comunicazione elettronica od offerta di servizi di
comunicazione elettronica a uso pubblico in difformita' a
quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000,00 a euro 580.000,00.
10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32,
ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate
piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro
600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e
con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei
documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero
o dall'Autorita', gli stessi, secondo le rispettive
competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.
11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal
Ministero e dall'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l'esercizio delle proprie attivita' non corrispondenti al
vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621 del
codice civile.
12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e
alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o
regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il
Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze
irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il
rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se
l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati
dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
relative a imprese aventi significativo potere di mercato,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e
non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato
anteriormente alla notificazione della contestazione, nel
solo mercato delle comunicazioni elettroniche.
12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e
servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call
center, che operano, in violazione dell'art. 98-decies,
ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o
abusi e non ottemperano agli ordini e alle diffide,
impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o
dall'Autorita', quest'ultimi, secondo le rispettive
competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 50.000 a euro 1.000.000.
13. Nei confronti dei soggetti che offrono al
pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi
presidiati mediante apparecchiature terminali, quali
telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete,
in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi
3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione
amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.
14. Nei casi previsti dai commi 8, 9, 10 e 11, 12, 13
e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti
amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e
42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la
violazione e' di particolare gravita', o reiterata per piu'
di due volte in un quinquennio, il Ministero su
segnalazione dell'Autorita', e previa contestazione, puo'
disporre la sospensione dell'attivita' autorizzata per un
periodo non superiore a sei mesi, o la revoca
dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di
uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento
dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16.
l'Autorita' commina, previa contestazione, una sanzione
amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per
ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione e'
reiterata per piu' di due volte in un quinquennio, in
misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5
per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto
nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla
notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il
Ministero o l'Autorita', rimangono esonerati da ogni altra
responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad
alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.
15. In caso di violazione delle disposizioni
contenute nel Titolo III della Parte III, nonche'
dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorita',
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro
2.500.000,00.
16. In caso di violazione degli obblighi gravanti
sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il
Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi e' di particolare gravita' o reiterata
per piu' di due volte in un quinquennio, il Ministero puo'
disporre la sospensione dell'attivita' per un periodo non
superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione
generale. In caso di integrale inosservanza della
condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il
Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.
17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'articolo 56, indipendentemente
dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio
dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a
euro 15.000,00.
18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 94 comma 6, il trasgressore e' punito con la
sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.
19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies,
98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies il
Ministero o l'Autorita', secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi piu' gravi, fino
al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio
approvato al momento della notifica della contestazione e
ordinano l'immediata cessazione della violazione.
L'Autorita' ordina inoltre all'operatore il rimborso delle
somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando
il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore
a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare
gravita' o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli
98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septiesdecies,
98-duodetricies e 98-undetricies per piu' di due volte in
un quinquennio, l'Autorita' irroga la sanzione
amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per
cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla notificazione della
contestazione.
20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1,
2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo
5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma
1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo
6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3,
dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12,
dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o
dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione europea, come modificato dal
regolamento (UE) 2015/2120 e dal regolamento (UE) 2017/920,
l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata
cessazione della violazione. L'Autorita' ordina inoltre
all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente
addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui
adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5,
comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1,
dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies,
commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9,
commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1,
dell'articolo 14 o dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6,
del citato regolamento (UE) n. 531/2012 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
21. In caso di violazione dell'articolo 3,
dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'articolo 5, comma 2,
del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure
riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica
la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e
ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di
comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni
mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro
2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione.
Qualora l'Autorita' riscontri, a un sommario esame, la
sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2,
3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga
sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno
di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per
la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli
operatori interessati e nelle more dell'adozione del
provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far
sospendere la condotta con effetto immediato.
22. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione dei
provvedimenti adottati ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21,
a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti
piu' idonei, anche con pubblicazione su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale.
23. Restano ferme, per le materie non disciplinate
dal decreto, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29,
30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
24. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative
del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali
anche, su delega della Direzione generale competente in
materia.
26. Salvo che il fatto non costituisca reato,
l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
informatica e' punita, con una sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per
l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera a);
b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata
comunicazione di ogni incidente significativo di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b);
c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata
fornitura delle informazioni necessarie per valutare la
sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).
27. Le sanzioni di competenza dell'Autorita' di cui
al presente articolo possono essere ridotte fino ad un
terzo, tenuto conto della minima entita' della violazione;
dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione
o attenuazione delle conseguenze della violazione e delle
dimensioni economiche dell'operatore.
27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del
Ministero di cui al presente articolo, fermo restando
quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
possono essere assolte con il pagamento di una somma in
misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale
entro il termine di dieci giorni dalla contestazione
immediata o dalla notificazione degli estremi della
violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si
applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di
cui all'articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 208.
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul
mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed
apparecchiature di televisione digitale di consumo non
conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies,
e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di
una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna
apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato,
il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il
distributore che mette a disposizione sul mercato, in
vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N
non conformi alle disposizioni di cui all'articolo
98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a
euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro
5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione e'
assoggettato chiunque apporta modifiche ai ricevitori e
alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che
comportano mancata conformita' all'articolo 98-vicies
sexies.»
«Art. 39 (Normalizzazione) (ex art. 39 eecc e art. 20
Codice 2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito
delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme
e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per
la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche
o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria
per garantire l'interoperabilita' dei servizi, la
connettivita' da punto a punto, la facilitazione del
passaggio a un altro fornitore e della portabilita' dei
numeri e degli identificatori, e per migliorare la liberta'
di scelta degli utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche
di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione
delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni
europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove
l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali
adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle
poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione
internazionale per la standardizzazione (International
Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione
elettrotecnica internazionale (International
Electrotechnical Commission - IEC). Qualora gia' esistano
norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni
europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro
parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano,
tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti
pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo
non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtu'
del presente decreto, ove possibile.
3-bis. Il presente articolo non si applica ai
requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne'
alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE,
recepita con Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.»
«Art. 42 (Contributi per la concessione di diritti di
uso dello spettro radio e di diritti di installare
strutture) (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003). - 1. I
contributi per la concessione di diritti di uso dello
spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono
l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal
comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri
stabiliti dall'Autorita', fatto salvo quanto previsto
dall'allegato n. 12.
2. (abrogato)
3. Per i contributi relativi alla concessione dei
diritti per l'installazione di strutture su proprieta'
pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse,
usate per fornire reti o servizi di comunicazione
elettronica e strutture collegate, che garantiscano
l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2.
4. I contributi di cui al presente articolo sono
trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati
allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli
obiettivi generali di cui al presente decreto.
5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro
radio, il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle
rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi
applicabili siano fissati a un livello che assicuri
un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti,
anche:
a) definendo prezzi di riserva quali contributi
minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo
conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi
alternativi;
b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni
associate a tali diritti;
c) applicando, al meglio possibile, modalita' di
pagamento legate all'effettiva disponibilita' per l'uso
dello spettro radio.
6. I contributi per la concessione di diritti di uso
dello spettro radio per le imprese titolari di
autorizzazione generale per l'attivita' di operatore di
rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono
fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28
dicembre 2015, n. 208.»
«Art. 43 (Infrastrutture di comunicazione elettronica
e diritti di passaggio) (ex art. 43 eecc e art. 86 Codice
2003). - 1. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro
novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di
espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano
procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non
discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50,
nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di
installare infrastrutture:
a) su proprieta' pubbliche o private, compresi i
parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di
sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a
fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;
b) su proprieta' pubbliche ovvero al di sopra o al
di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire
reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite
al pubblico.
2. Le autorita' competenti alla gestione del suolo
pubblico rispettano i principi di trasparenza e non
discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di
tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di
cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il
richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione
elettronica o meno.
3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi
stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto
attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
4. Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di
comunicazione elettronica al alta velocita' in fibra ottica
in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga,
effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate
ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di
cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di
proprieta' dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle
autorizzazioni per la realizzazione della rete di
comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa
collegati per le quali si attua il regime di
semplificazione ivi previsto. L'autorizzazione
all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione
elettronica comprende la valutazione di compatibilita'
delle relative opere infrastrutturali con la disciplina
urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per loro
installazione. Gli elementi di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocita' e le altre infrastrutture di
reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e
49, nonche' le opere di infrastrutturazione per la
realizzazione delle reti di comunicazione elettronica in
grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga,
effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque
posseduti, non costituiscono unita' immobiliari ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2
gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della
determinazione della rendita catastale.
5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonche' le disposizioni a tutela delle
servitu' militari di cui al titolo VI, del libro II, del
codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del
procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli
articoli 44 e 49.
6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di
comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le
disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n. 160, ed al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante
il codice della navigazione.
7. L'Autorita' vigila affinche', laddove le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, mantengano la proprieta' o il controllo di imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,
vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione
attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e
le funzioni attinenti alla proprieta' od al controllo.
8. Per i limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita' si applicano le disposizioni di attuazione di cui
all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni
e al Ministero la descrizione di ciascun impianto
installato, sulla base della modulistica prevista
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207.
10. Il Ministero puo' delegare un altro Ente la
tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni
trasmettesse.
«Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di
torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati
radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonche' per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli
Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, della
compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, e
relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3,
sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le
opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino
gia' realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori
in base ad accordi di natura privatistica.
1-ter. Nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei
luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi
dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2023 n. 214, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione,
effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio
elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita'
stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
primo periodo, nel procedimento di autorizzazione
all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il
limite emissivo assentibile per singolo richiedente e'
calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma
Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda
acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti
d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio,
intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli
operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la
massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi,
nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da
saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli
operatori autorizzati, decorsi sei mesi
dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea
un incremento pro quota del valore assentito, sino al
raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area,
previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli
altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al
secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito
l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi
preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove
necessario per il rispetto del limite massimo di cui al
comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e'
ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e
le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in
conformita'.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti
emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite,
compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che
non necessitano di nuove installazioni o di modifiche
fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva
comunicazione all'amministrazione e all'organismo
competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in
Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo
Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei
dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti,
apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di
telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all'articolo
14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221. Ove all'esito delle rilevazioni
periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata
e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata
dagli operatori, il Ministero segnala i casi di
sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato
l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla
luce del principio di effettivita'.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per
operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di
telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture
fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite
assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel
rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita'
di cui alla legge n. 36 del 2001.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base
della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e' presentata
all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale
rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale
telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata
mediante posta elettronica certificata. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione
su supporti informatici, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 , e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.
Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle
infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad
ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In
caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita', conforme alla modulistica prevista dall'articolo
5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
207.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36 , e relativi provvedimenti di attuazione.
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e
per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10,
l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende
accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10
dalla data di presentazione della stessa ove non sia
intervenuto un provvedimento di diniego o un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i
gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati
dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i
rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono
accolte, qualora, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda, non sia stata data comunicazione di una
determinazione decisoria della conferenza o di un parere
negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36 , ove ne sia previsto l'intervento, e non sia
stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte
di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che
gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano
l'attivazione dell'impianto all'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, entro 15 giorni dalla
attivazione stessa.»
«Art. 45 (Procedure semplificate per determinate
tipologie di impianti) (ex art. 87-bis Codice 2003). - 1.
Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G,
sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con
impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle
caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette
all'ente locale, tramite portale telematico, una
segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la
descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il
rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui
all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del
medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza
impregiudicata l'operativita' del regime di cui ai
successivi commi 4-bis e 4-ter , al ricorrere delle
caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale
telematico la segnalazione, conforme alla modulistica
prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta
elettronica certificata.
2. Contestualmente, copia della segnalazione e'
trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 per il
rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale
telematico deve essere inviata mediante posta elettronica
certificata.
3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di
cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere
negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle
tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L.
241/1990,adotta motivati provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi.
4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della
segnalazione certificata di inizio attivita' di cui al
comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione
anzidetta e' corredata dalla relativa asseverazione della
struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni, redatta da professionista
abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile
competente per territorio. Qualora entro trenta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte
dell'ente, la segnalazione e' priva di effetti. Al termine
dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la
comunicazione di fine lavori e, salvo che per gli
interventi di minore rilevanza di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il collaudo statico a
firma del professionista incaricato.
4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di
attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione
dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti
ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, le installazioni e
le modifiche, ivi comprese le modifiche delle
caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al
presente articolo, degli impianti radioelettrici per
trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli
impianti radioelettrici per l'accesso a reti di
comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al
connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con
dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5
metri quadrati.
4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di
rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in
uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza
massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o
uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a
20 litri, possono essere effettuate senza alcuna
comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti
ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36.»
«Art. 46 (Variazioni non sostanziali degli impianti)
(ex art. 87-ter Codice 2003). - 1. Al fine di accelerare la
realizzazione degli investimenti per il completamento delle
reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche
delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di
titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al
profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle
altezze non superiori a 1 metro quadrato e aumenti della
superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati,
l'interessato trasmette, in formato digitale e mediante
posta elettronica certificata, all'Ente locale una
comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e
del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di
cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno
rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della
rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.
1-bis. La medesima procedura semplificata di cui al
comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali
ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione
di radio DAB sulla stessa infrastruttura gia' assentita per
le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.
«Art. 49 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico) (ex art. 88 Codice 2003). - 1. Qualora
l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o,
comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo
pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare
apposita istanza, conforme alla modulistica prevista
dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207, all'Ente locale ovvero alla figura
soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza
cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per
tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente
articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione
dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti
nel procedimento.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica o l'integrazione della documentazione prodotta.
Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere
dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Quando l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica e' subordinata all'acquisizione
di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione,
autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse
le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti
procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o
enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici,
l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza
convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione
dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale
prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati dall'installazione. I soggetti interessati sono
tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente
all'amministrazione procedente.
4. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione
dell'infrastruttura, di competenza di tutte le
amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Alla gia' menzionata conferenza di servizi si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater 14-quinquies della legge 7 agosto 1990,
n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad
eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies,
fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di
rispettare il termine perentorio finale di conclusione del
procedimento indicato dal comma 9.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle
eventuali opere civili indicate nel progetto, nonche' la
concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario
all'installazione delle infrastrutture. Il comune puo'
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di
una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano
anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di
attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree
del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni
immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti
locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime
ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche,
apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi
o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e
siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto
a otto giorni. Decorsi i suddetti termini,
l'amministrazione procedente comunica, entro il termine
perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta
autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma
4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, e'
presentata al comune di maggiore dimensione demografica
tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza
deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.
L'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi
convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la
conferenza di servizi deve concludersi entro il termine
perentorio massimo di sessanta giorni dalla data di
presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono
l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata
comunicazione della determinazione decisoria della
conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad
accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso
un dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli
atti di assenso, comunque denominati e necessari per
l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili
indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni
coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente
interessati all'installazione degli enti e dei gestori di
beni o servizi pubblici interessati e vale, altresi', come
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327. Decorso il termine di cui al primo
periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il
termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di
avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente.
10. Per i progetti gia' autorizzati ai sensi del
presente articolo, sia in presenza di un provvedimento
espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per
decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9,
per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino
al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi
accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica
la variazione all'amministrazione procedente che ha
ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni
e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici
giorni, allegando una documentazione cartografica
dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia
il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di
comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti
coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.
Gli enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente articolo.
11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54,
nessuna altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti
pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di
aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
12. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali e, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento
in un apposito archivio telematico consultabile dai
titolari dell'autorizzazione generale.
13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.»
«Art. 51 (Pubblica utilita' - Espropriazione e
diritto di prelazione legale) (ex art. 90 Codice 2003). -
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere
accessorie occorrenti per la funzionalita' di detti
impianti hanno carattere di pubblica utilita', ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica
e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono
essere dichiarati di pubblica utilita' con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di
pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili
o di diritti reali sugli stessi necessari alla
realizzazione degli impianti e delle opere di cui al comma
1 e 2, l'operatore, previa apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio da parte dell'autorita'
competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a),
9 e 10 del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' di cui al decreto del Presidente della repubblica
8 giugno 2001, n. 327, puo' esperire la procedura per
l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal
precitato decreto. Tale procedura puo' essere esperita dopo
che siano andati falliti, o non sia stato possibile
effettuare, i tentativi di bonario componimento con i
proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da
valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali
competenti.
4. In caso di locazione o concessione a diverso
titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione
di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio
degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e
39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.»
«Art. 52 (Limitazioni legali della proprieta') (ex
art. 91 Codice 2003). - 1. Negli impianti di reti di
comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e
2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche
senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle
proprieta' pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non vi siano finestre od altre aperture
praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non puo' opporsi
all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
di condutture, fili o qualsiasi altro impianto,
nell'immobile di sua proprieta' occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualita' di
utente finale di un servizio di comunicazione elettronica,
deve consentire all'operatore di comunicazione di
effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della
rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e
dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si
configura come attivita' avente carattere commerciale e non
costituisce modifica delle condizioni contrattuali per
l'utente finale, purche' consenta a quest'ultimo di
continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti,
alle medesime condizioni economiche gia' previste dal
contratto in essere.
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono
collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa
secondo la sua destinazione.
5. Il proprietario e' tenuto a consentire il
passaggio nell'immobile di sua proprieta' del personale
dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da
questo incaricata che dimostri la necessita' di accedervi
per l'installazione, riparazione e manutenzione degli
impianti di cui sopra.
6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante
la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra
ottica e della rete mobile, nonche' per le opere accessorie
di cui all'articolo 51, comma 1, puo' accedere a tutte le
parti comuni degli edifici, al fine di installare,
collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili,
riparti linee o simili apparati privi di emissioni
elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso
e' consentito anche nel caso di edifici non abitati e di
nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica
ha l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di
ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si
accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni
arrecati.
7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante
la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra
ottica e della rete mobile, puo' installare a proprie spese
gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili,
nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilita'
sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi,
a condizione che sia garantito che l'installazione medesima
non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, ne' provochi
alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni
caso, l'ultimo periodo del comma 6.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, al
proprietario dell'immobile non e' dovuta alcuna indennita'.
9. L'operatore incaricato del servizio puo' agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.»
«Art. 54 (Divieto di imporre altri oneri) (ex art. 93
Codice 2003). - 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le
Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti
pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di
aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non
economici nonche' ogni altro soggetto preposto alla cura di
interessi pubblici, non possono imporre per l'impianto di
reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, nonche' per la modifica o lo spostamento di
opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilita'
o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi
natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente
decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto
dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.
178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa
in materia. Resta escluso ogni altro tipo di onere
finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di
qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo
richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15
febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma
1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.
12.
2. Il soggetto che presenta l'istanza di
autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture
per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 e'
tenuto al versamento di un contributo alle spese relative
al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo
sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma
5.
3. Il soggetto che presenta la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 45,
comma 1, e' tenuto, all'atto del rilascio del motivato
parere positivo o negativo da parte dell'organismo
competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i, purche' questo
sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al
versamento di un contributo per le spese.
4. Il contributo previsto dal comma 2, per le
attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale e
il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al
tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto
del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza energetica, del 14
ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258
del 4 novembre 2016.
5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si
applicano ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 3,
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica
amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario
o gestore, dalle spese necessarie per le opere di
sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di
ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi
stabiliti dall'ente locale.»
«Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocita'). - 1. Per la realizzazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta
velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'
necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo
comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di
installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44,
45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di
iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a
garantire il funzionamento delle reti e l'operativita' e
continuita' dei servizi di telecomunicazione, non si
applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142,
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.»
«Art. 68 (Accesso alle reti locali in radiofrequenza)
(ex art. 56 eecc). - 1. La fornitura di un servizio di
comunicazione elettronica mediante accesso a una rete
pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti
locali punto-multipunto in radiofrequenza (RLAN) nonche'
l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, e'
assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi
dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della
dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato
13-bis al presente decreto, fatte salve le condizioni
applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso
dello spettro radio di cui all'articolo 59, comma 1.
Qualora tale fornitura non sia parte di un'attivita'
economica o sia accessoria a un'attivita' economica o a un
servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di
segnali su tali reti, un'impresa, un'autorita' pubblica o
un utente finale che forniscano tale accesso non sono
soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma
dell'articolo 11, ne' agli obblighi in materia di diritti
degli utenti finali a norma della parte III, titolo II,
articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, ne' agli
obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma
dell'articolo 72 comma 1.
2. Alle misure del presente articolo si applica
l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.
3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti
pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti
attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali
di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle
condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al
previo consenso informato dell'utente finale.
4. Conformemente, in particolare, all'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il Ministero
e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze,
assicurano che i fornitori di reti pubbliche di
comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera
unilaterale o vietino agli utenti finali la facolta':
a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da
terzi;
b) di consentire reciprocamente l'accesso o, piu'
in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad
altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di
iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al
pubblico le RLAN di diversi utenti finali.
5. Il Ministero e l'Autorita' non limitano o vietano
agli utenti finali la facolta' di consentire l'accesso,
reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di
altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di
terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le
RLAN di diversi utenti finali.
6. Il Ministero e l'Autorita' non limitano
indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:
a) da parte di organismi pubblici o negli spazi
pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando
tale fornitura e' accessoria ai servizi pubblici forniti in
tali locali;
b) da parte di organizzazioni non governative o
organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili,
reciprocamente o piu' in generale, le RLAN di diversi
utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali
l'accesso pubblico e' fornito a norma della lettera a).
6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti
al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e'
ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra
reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente
decreto.
7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una
rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le
reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le
disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per
l'installazione e fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica.»
«Art. 69 (Installazione e funzionamento dei punti di
accesso senza fili di portata limitata) (ex art. 57 eecc +
regolamento 2020/1070 small Cells). - 1. Le autorita'
competenti non limitano indebitamente l'installazione dei
punti di accesso senza fili di portata limitata. Il
Ministero si adopera per garantire che le norme che
disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza
fili di portata limitata siano coerenti a livello
nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro
applicazione. In particolare, le autorita' competenti non
subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili
di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di
cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad
altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo
periodo, le autorita' competenti possono richiedere
autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso
senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore
architettonico, storico, ambientale e paesaggistico
protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per
ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali
autorizzazioni si applica l'articolo 7 decreto legislativo
15 febbraio 2016, n. 33.
2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le
dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di
emissione, dei punti di accesso senza fili di portata
limitata sono definite dal regolamento 2020/1070/UE della
Commissione europea, del 20 luglio 2020. Il presente
articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di
portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini
del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
a) «potenza isotropa equivalente irradiata
(Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il
prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo
guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna
isotropa (guadagno assoluto o isotropico);
b) «sistema di antenna»: la componente hardware di
un punto di accesso senza fili di portata limitata che
irradia energia in radiofrequenza per fornire connettivita'
senza fili agli utenti finali;
c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna
System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la
fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono
continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di
radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve
termine nell'ambiente radio. Cio' esclude il modellamento
del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico
fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata
dotati di un AAS, quest'ultimo e' parte integrante del
punto di accesso senza fili di portata limitata;
d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i
veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o
di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di
coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le
porte, le finestre e i passaggi pedonali, e' completamente
racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o
temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale
utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere
permanente o temporaneo della struttura;
e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al
chiuso.
3. I punti di accesso senza fili di portata limitata
sono conformi all'allegato, lettera B, del regolamento
2020/1070/EU e:
a) sono integrati completamente e in sicurezza
nella loro struttura di sostegno e sono invisibili al
pubblico;
b) soddisfano le condizioni di cui all'allegato,
lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE.
4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e
delle altre autorita' competenti di determinare i livelli
aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla
co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di
punti di accesso senza fili di portata limitata, e di
garantire la conformita' ai limiti aggregati di esposizione
ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al
diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi
individuali relativi all'installazione di punti di accesso
senza fili di portata limitate. Gli operatori che hanno
installato punti di accesso senza fili di portata limitata
di classe E0, E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al
comma 1 notificano alle autorita' competenti , entro due
settimane dall'installazione di ciascuno di essi,
l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso,
nonche' i requisiti che rispettano conformemente a tale
paragrafo.
5. Il Ministero, in collaborazione con le altre
autorita' competenti, con cadenza regolare, effettua
attivita' di monitoraggio e riferisce alla Commissione
europea, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate
dai punti di accesso senza fili di portata limitata
installati. A tal fine gli operatori riferiscono al
Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente
anno, che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione
del 20 luglio 2020.
6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti
essenziali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2016,
n. 128, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso
dello spettro radio.
7. Il Ministero e le altre autorita' competenti,
fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, provvedono
affinche' gli operatori abbiano il diritto di accedere a
qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorita'
pubbliche nazionali, regionali o locali che sia
tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili
di portata limitata o che sia necessaria per connettere
tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorita'
pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di
accesso secondo modalita' e condizioni eque, ragionevoli,
trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche
presso un punto informativo unico.
8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali,
l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata
limitata non e' soggetta a contributi o oneri con eccezione
di quelli previsti dall'articolo 16.»
«Art. 77 (Procedura per l'individuazione della
domanda transnazionale) (ex art. 66 eecc). - 1. L'Autorita'
puo' presentare, unitamente ad almeno un'altra autorita'
nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una
richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere
un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli
utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno
dell'Unione in uno o piu' mercati elencati nella
raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave
problema di domanda che occorre affrontare, secondo la
procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2018/1972.
2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di
una significativa domanda avente carattere transnazionale,
che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta
commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci
comuni per le autorita' nazionali di regolamentazione,
l'Autorita', nell'espletamento dei propri compiti di
regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza,
tiene in massima considerazione dette linee guida.
3. Tali linee guida possono fornire la base per
l'interoperabilita' dei prodotti di accesso all'ingrosso in
tutta l'Unione e possono includere orientamenti per
l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di
accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda di
carattere transnazionale di cui al comma 2.»
«Art. 78 (Procedura per l'analisi del mercato) (ex
art. 67 eecc - art. 19 Codice 2003). - 1. L'Autorita',
determina se un mercato rilevante definito in conformita'
dell'articolo 75, sia tale da giustificare l'imposizione
degli obblighi di regolamentazione di cui al presente
decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorita' tiene
nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le
procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il
parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
2. Un mercato puo' essere considerato tale da
giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione
stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i
criteri seguenti:
a) presenza di forti ostacoli non transitori
all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o
normativo;
b) esistenza di una struttura del mercato che non
tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro
l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della
situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e
di altro tipo, al di la' degli ostacoli all'accesso;
c) insufficienza del solo diritto della concorrenza
per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato
individuati.
3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella
raccomandazione, l'Autorita' considera soddisfatte le
condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c),
salvo se l'Autorita' stessa constata che una o piu' di esse
non e' soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.
4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da 1 a 3,
l'Autorita' esamina gli sviluppi in una prospettiva futura
di assenza della regolamentazione imposta a norma del
presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di
quanto segue:
a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla
tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una
concorrenza effettiva;
b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a
livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio,
indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli
siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica,
nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di
servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista
dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali
restrizioni siano parte del mercato rilevante;
c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte
che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al
dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui,
a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in
conformita' degli articoli 50, 71 e 72;
d) regolamentazioni imposte in altri mercati
rilevanti sulla base del presente articolo.
5. Se conclude che un mercato rilevante non
giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in
conformita' della procedura di cui ai commi da 1 a 4,
oppure allorche' le condizioni indicate al comma 6 non sono
soddisfatte, l'Autorita' non impone ne' mantiene nessun
obbligo di regolamentazione specifico in conformita'
dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione
settoriali siano gia' stati imposti in conformita'
dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale
mercato rilevante. L'Autorita' provvede che le parti
interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un
termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare
l'equilibrio tra la necessita' di garantire una transizione
sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti
finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la
regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel
fissare tale termine di preavviso l'Autorita' puo'
stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in
relazione agli accordi di accesso esistenti.
6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante e'
giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione
in conformita' dei commi 1 a 4, l'Autorita' individua le
imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di
un significativo potere di mercato su tale mercato
rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorita' impone
a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di
regolamentazione in conformita' dell'articolo 79 ovvero
mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia'
esistano se ritiene che la situazione risultante per gli
utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in
loro assenza.
7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate
secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.
L'Autorita' effettua un'analisi del mercato rilevante e
notifica il corrispondente progetto di misura a norma
dell'articolo 33:
a) entro cinque anni dall'adozione di una
precedente misura se l'Autorita' ha definito il mercato
rilevante e stabilito quali imprese godono di un
significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale
periodo di cinque anni puo' essere prorogato fino a un
massimo di un anno, se l'Autorita' ha notificato alla
Commissione europea una proposta motivata di proroga non
meno di quattro mesi prima del termine del periodo di
cinque anni e la Commissione europea non ha formulato
obiezioni entro un mese dalla notifica;
b) entro tre anni dall'adozione di una
raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati
non notificati in precedenza alla Commissione europea;
c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione
europea per gli Stati membri di nuova adesione.
8. Qualora l'Autorita' ritenga di non poter
completare l'analisi di un mercato rilevante individuato
nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7,
puo' chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi
del mercato specifico e degli obblighi specifici da
imporre. Con tale assistenza l'Autorita' notifica, entro
sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di
misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.»
«Art. 80 (Obbligo di trasparenza) (ex art. 69 eecc -
art. 46 Codice 2003). - 1. L'Autorita' puo' imporre, ai
sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in
relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo
alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni,
quali informazioni di carattere contabile, prezzi,
specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi
sviluppi previsti, nonche' termini e condizioni per la
fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni
conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a
ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per
quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture
preesistenti.
2. Quando un'impresa e' assoggettata a obblighi di
non discriminazione, l'Autorita' puo' esigere che tale
impresa pubblichi un'offerta di riferimento
sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese
non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del
servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene
una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in
funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi
termini, condizioni e prezzi. L'Autorita', con
provvedimento motivato, puo' imporre modifiche alle offerte
di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal
presente Capo.
3. L'Autorita' puo' precisare quali informazioni
pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalita'
di pubblicazione delle medesime.
Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se
un'impresa e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83
e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura
della rete, l'Autorita':
a) assicura la pubblicazione di un'offerta di
riferimento tenendo in considerazione le linee guida del
BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di
cui all'articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
b) assicura, se pertinente, che siano specificati
gli indicatori chiave di prestazione nonche' i
corrispondenti livelli dei servizi;
c) monitora e garantisce la conformita' con gli
indicatori di cui alla lettera b).»
«Art. 91 (Imprese attive esclusivamente sul mercato
all'ingrosso) (ex art. 80 eecc). - 1. Quando l'Autorita'
designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei
servizi di comunicazione elettronica come avente un
significativo potere di mercato in uno o piu' mercati
all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove
opportuno il parere dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le
seguenti caratteristiche:
a) tutte le societa' e le unita' commerciali
all'interno dell'impresa, tutte le societa' che sono
controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti
allo stesso proprietario apicale, nonche' qualsiasi
azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa,
svolgono attivita', attuali e previste per il futuro, solo
nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione
elettronica e pertanto non svolgono attivita' in un mercato
al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica
forniti agli utenti finali;
b) l'impresa non e' tenuta a trattare con un'unica
impresa separata operante a valle che e' attiva in un
mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione
elettronica forniti a utenti finali in virtu' di un
contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di
fatto un contratto di esclusiva.
2. L'Autorita', se ritiene che le condizioni di cui
al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e
conformemente al principio di proporzionalita', puo'
imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo
obblighi a norma degli articoli 81 e 84 o inerenti a prezzi
equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di
mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del
probabile comportamento dell'impresa designata come
detentrice di un significativo potere di mercato.
3. L'Autorita' rivede in qualsiasi momento gli
obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo
se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano
piu' rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli
da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo
l'Autorita' di qualsiasi modifica delle circostanze di cui
al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
4. L'Autorita' rivede altresi' gli obblighi imposti
all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di
prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa
ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero
sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti
finali che richiedono l'imposizione di uno o piu' obblighi
di cui agli articoli 80, 82, 83 o 85, o la modifica degli
obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.
5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a
norma del presente articolo sono attuate in conformita'
delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
«Art. 98-sexies (Risorse di numerazione) (ex art. 93
eecc; art. 15 cod. 2003) (ex art. 93 eecc; art. 15 cod.
2003). - 1. Il Ministero e l'Autorita' sono competenti in
materia di numerazione, nomi a dominio e indirizzamento,
fatte salve le specifiche attivita' gia' attribuite ad
altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei
diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione
e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali
di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad
eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi
di emergenza, di pubblica utilita' ed armonizzati aventi
codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e
riportati nei Piani di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica dall'Autorita', richiesti dai
Ministeri competenti. L'Autorita' regolamenta e gestisce
l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di
messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli
identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS. Il
Ministero e l'Autorita' assicurano che siano fornite
risorse di numerazione adeguate per la prestazione di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal
presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo
procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per
la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di
numerazione.
2. L'Autorita' puo' stabilire nei Piani di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la
possibilita' di concedere a imprese diverse dai fornitori
di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti
d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di
numerazione per la fornitura di determinati servizi, a
condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe
a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella
prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di
valutare la capacita' di gestione efficiente delle risorse
di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse.
Tali imprese dimostrano la loro capacita' di gestione delle
risorse di numerazione e di rispettare i requisiti
pertinenti stabiliti in conformita' al presente decreto.
L'Autorita' ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria
competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di
diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese
se e' dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di
tali risorse.
3. L'Autorita' definisce i piani nazionali di
numerazione dei servizi di comunicazione elettronica,
incluse le connesse modalita' di accesso e svolgimento dei
servizi di comunicazione elettronica e le relative
procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel
rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non
discriminazione, in modo da assicurare parita' di
trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico e alle imprese
ammissibili a norma del comma 2. L'Autorita' vigila sul
rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi
di comunicazioni elettronica e provvede affinche' l'impresa
cui sia stato concesso il diritto d'uso delle risorse di
numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di
comunicazione elettronica in relazione alle risorse di
numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.
4. L'Autorita' rende disponibile le risorse di
numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui
al comma 1, per l'uso da parte di utente finale presente
sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla
stessa, tra cui la messa a disposizione di una serie di
numeri non geografici che possano essere utilizzati per la
fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi
dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il
territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento
(UE) n. 531/2012 e l'articolo 98-decies, comma 2, del
presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di
numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai
fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica,
il presente comma si applica ai servizi specifici per la
cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso.
L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella
parte E dell'allegato I del presente decreto, che possono
essere associate ai diritti d'uso delle risorse di
numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di
fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa
esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e
l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato
membro del codice paese, in conformita' del presente
decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori
che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese
in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei
consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso
delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri
in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo
lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero
e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire
norme affinche' le condizioni elencate nella parte E
dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche
a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora
utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio
nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso
tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi
nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non
siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo,
laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per
dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani
di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione
elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del
Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle
risorse di numerazione nazionali con diritto di uso
extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine
dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita
dal BEREC.
5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso
internazionale. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in
vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi
di comunicazione interpersonale basati sul numero tra
localita' contigue situate sui due versanti della frontiera
nazionale. L'Autorita' e il Ministero possono concordare
con altri Stati membri di condividere un piano di
numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per
alcune di esse. L'Autorita' assicura che gli utenti finali
interessati da tali disposizioni o accordi siano
adeguatamente informati.
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo
98-octies decies, l'Autorita' promuove la fornitura via
etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente
fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o
di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti
finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi
da macchina a macchina.
7. L'Autorita' pubblica i piani nazionali di
numerazione e le loro successive modificazioni e
integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di
sicurezza nazionale.
8. L'Autorita' promuove l'armonizzazione di numeri o
serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea
ove cio' promuova, al tempo stesso, il funzionamento del
mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.
9. Il Ministero vigila affinche' non vi siano
utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di
servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate
dai piani nazionali di numerazione dei servizi di
comunicazione elettronica. Il Ministero, altresi', vigila
sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. Il
Ministero e l'Autorita', nell'ambito della propria
competenza, vigilano affinche' le procedure e le norme che
garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano
pratiche fraudolente siano attuate attraverso l'utilizzo
della numerazione.
10. Il Ministero e l'Autorita', al fine di assicurare
l'interoperabilita' completa e globale dei servizi,
collaborano e operano, in coordinamento con le
organizzazioni internazionali che assumono decisioni in
tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e
l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica.»
«Art. 98-decies (Accesso a numeri e servizi) (ex art.
97 eecc; art. 78 Codice 2003). - 1. Ove cio' sia
economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente
finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di
limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in
determinate zone geografiche, l'Autorita' adotta tutte le
misure necessarie per assicurare che gli utenti finali
siano in grado di:
a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando
numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione
telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e
b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a
prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati
dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di
numerazione degli Stati membri e i numeri verdi
internazionali universali (Universal International
Freephone Numbers - UIFN).
2. L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di reti
pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico di
bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove
cio' sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e
imporre che in simili casi i fornitori di servizi di
comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da
interconnessione o da altri servizi. L'Autorita' puo'
stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare
l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare
frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari
dissuasive. In particolare, l'Autorita' puo' imporre ai
soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di
comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni
provenienti dall'estero che illegittimamente usano
numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero
che non rispettano le specifiche Raccomandazioni
dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi
dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul
territorio nazionale in caso di pratiche commerciali
aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria
regolamentazione.
3. L'Autorita' definisce l'ubicazione dei punti
terminali di rete nel rispetto dei principi di
accessibilita' alle numerazioni e considerando che il punto
terminale di rete e' il punto di accesso alla rete pubblica
definito mediante un indirizzo di rete specifico.»
«Art. 98-undetricies (Identificazione degli
utenti). - 1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili,
anche per via telematica, al centro di elaborazione dati
del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti
titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) e/o
post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero
e l'Autorita', ognuno per le parti di propria competenza,
assicurano che i clienti siano identificati prima
dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi,
al momento della consegna o messa a disposizione della
scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo
nel caso di SIM digitale (eS.I.M.). Le predette imprese,
nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del numero
o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure
affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici del titolare del contratto riportati su un
documento di identita', nonche' del tipo, del numero,
acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento
dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per
l'identificazione del cliente vengano utilizzati sistemi di
identita' digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai
documenti d'identita'. L'identificazione del titolare del
contratto puo' essere effettuata anche, da remoto o in via
indiretta, purche' vengano garantiti la corretta
acquisizione dei dati necessari al riconoscimento
dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della
riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha
facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti
elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del
Ministero dell'interno.
2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non
si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per
la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose',
installate senza possibilita' di essere estratte
all'interno degli oggetti connessi e che, anche se
disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare
traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di
connessione a internet.»