Art. 3 Modifiche agli allegati da 1 a 13 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1. Agli allegati da 1 a 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'allegato 1: 1) alla parte A: 1.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale»; 1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»; 1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03. 11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' giudiziaria. 11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza. 11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC. 11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.»; 2) alla parte B: 2.1) al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194»; 2.2) al numero 5, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». 3) alla parte E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle sul prefisso internazionale» sono soppresse; b) all'allegato 6, alla parte B, lettera a), le parole: «direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»; c) all'allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»; d) all'allegato 8, alla parte B, punto II, numero 2, le parole: «dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; e) all'allegato 12: 1) all'articolo 1, comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN)» e dopo le parole: «altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le reti IP»; 1.2) alla lettera d), dopo le parole: «anche congiuntamente» sono inserite le seguenti: «, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei»; 1.3) la lettera f) e' abrogata; 1.4) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.»; 2) all'articolo 1-bis: al comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»; 3) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 3.1) «3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione. per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro Tipologia di servizio: erogato attraverso terminali di tipo HEST diffusivo televisivo o radiofonico; contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; operazioni spaziali (quali telemetrie); S-PCS riferito al gateway; S-PCS riferito ai terminali d'utente; Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati»; 3.2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.»; 4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»; 5) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»; a. dopo l'allegato 12, e' inserito l'allegato 12-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto; b. all'allegato n. 13, alla rubrica le parole: «(ex allegato 12 Codice 2003)» sono soppresse; c. all'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: i. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»; ii. le parole «La presente dichiarazione dovra' essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»; iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attivita'» sono inserite le seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni: 1. ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; Data presunta di inizio attivita'.»; iv. nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocita'» sono inserite le seguenti: «, con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i»; d. dopo l'allegato n. 14, come modificato dal presente decreto, e' inserito l'allegato 13-ter contenuto nell'allegato B al presente decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli allegati 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, gia' modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente modificato dal presente decreto: «ALLEGATO 1 ELENCO DELLE CONDIZIONI CHE POSSONO CORREDARE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI D'USO DELLO SPETTRO RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E). A. Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale 1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16. 2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21. 4. Possibilita' per le autorita' nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformita' del decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 e del Codice in materia dei dati personali. 5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita'. 6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorita'. 7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. 8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all'articolo 39. 9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonche', ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' competenti alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione. 10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l'attivazione e la continuita' del servizio CBS come definito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. 11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio dell'attivita'. 11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC /REC 70/03 e successive modifiche. 11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' Giudiziaria. 11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza. 11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC. 11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point. B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica 1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice. 2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice. 3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformita' del diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE. 4. Mantenimento dell'integrita' delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194. 5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformita' dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto. C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri 1. Interoperabilita' dei servizi conformemente al presente decreto. 2. Accessibilita' da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto. 3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche. 4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformita' del Decreto legislativo 9 aprile 2003 n.70, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.44. D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello spettro radio. 1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita' del servizio. 2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto. 3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione 1999/519/CE, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale. 4. Durata massima in conformita' dell'articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali. 5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformita' del presente decreto. 6. Contributi per l'uso in conformita' dell'articolo 42. 7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso, o se del caso, nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa. 8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale. 9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande di spettro radio. 10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio. E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione. 1. Designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 4 comma 1 lettera d). 2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformita' del presente Codice. 3. Requisiti in materia di portabilita' del numero in conformita' del presente Codice. 4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all'articolo 98-vicies quinquies. 5. Durata massima in conformita' dell'articolo 98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. 6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformita' del presente Codice, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti. 7. Contributi per i diritti d'uso in conformita' dell'articolo 98-octies. 8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa. 9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri. 10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformita' alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri. (Articolo 98, 98-duodetricies e 98-octies decies) ALLEGATO 6 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 98, ALL'ARTICOLO 98-DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES Parte A Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorita', abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorita', a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori. a) Fatturazione dettagliata Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorita' puo' fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi: 1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies; 2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture. Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identita' del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non e' necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente finale. L'Autorita' puo' imporre agli operatori di fornire gratuitamente l'identificazione della linea chiamante. b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito) Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, puo' impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni. c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorita' puo' imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo 98-duodetricies. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorita' puo' imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica. e) Mancato pagamento delle fatture Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorita' autorizza l'applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalita' e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali. f) Consigli tariffari La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative piu' economiche, se disponibili. g) Controllo dei costi La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorita' per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi. h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facolta' di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi. Parte B Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies a) Identificazione della linea chiamante Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata puo' visualizzare il numero della parte chiamante. Questa opzione e' fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri. b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorita', o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali. Parte C Attuazione delle disposizioni relative alla portabilita' del numero di cui all'articolo 98-octies decies La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilita' del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili. (Articolo 98-bis e 98-ter) ALLEGATO 7 CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI INDENNIZZO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98-BIS e 98-TER Articolo 1 Definizioni 1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti: a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se del caso corrispondente a uno o piu' indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale; b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative; c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterrebbe in assenza di obblighi di servizio universale; d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale; e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi; f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o piu' servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi; g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale; h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi; i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attivita' di servizio universale. Articolo 2 Parte A Calcolo del costo netto Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorita' nei confronti di un'impresa perche' questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorita' considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando e' soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori: i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilita' ecc.; ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorita', possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali. In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorita'. Parte B Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale puo' implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiche' l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorita' provvede affinche' tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Cio' significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo. Articolo 3 Finanziamento 1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato. 2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale. 3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalita' di cui alle presenti disposizioni. 4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo. 5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 98-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1: a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni; b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti; 6. Il meccanismo di cui al comma 2 non e' applicabile quando: a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto; b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo; c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale. Articolo 4 Costi da ripartire 1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorita', al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale. Articolo 5 Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale 1. Il costo netto del servizio universale e' calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi. 2. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari. 3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili. 4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo. 5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica e alla rete di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui gli stessi sono attestati. 6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso. 7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori: a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico; b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti; c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici. 9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo le disposizioni regolamentari vigenti. 10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti e' utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance. 11. Il costo netto e' calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad una efficiente fornitura dei servizi che l'operatore designato avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale. 12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico. 13. Il capitale impiegato e' dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato. 14. E' escluso dal capitale impiegato il saldo tra attivita' e passivita' correnti. 15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attivita' di servizio universale e' pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento. 16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15 e' aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attivita' regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati. 17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attivita' ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze. Articolo 6 Modalita' di finanziamento 1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorita', entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente decreto e dall'articolo 5 del presente allegato. 2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato: a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile; b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del predetto costo di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare: 1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti; 2) la possibilita' di sostenere costi comparativamente piu' bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio gia' raggiunto; 3) la possibilita' di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi; 4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici; 5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilita' di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese. c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto, se il meccanismo di ripartizione e' giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare; d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato; e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato; f) individua le imprese debitrici sulla base della Parte III del Titolo II del presente decreto e dell'articolo 3 del presente allegato; g) richiede alle imprese debitrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi; h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalita' di cui al successivo comma 4; i) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i); l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell'articolo 23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese; m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al punto precedente; n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Autorita' del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitrici. 3. Il Ministero provvede a: a) comunicare alle imprese debitrici l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorita', di cui al precedente comma 2, lettera l). Le imprese debitrici versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalita': 1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato; 2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato; 3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato; b) segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitrici; c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitrici, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato; d) inviare all'Autorita' un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c). 4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo 3 del presente allegato e' determinata con la seguente formula: quota percentuale per l'operatore i-esimo. LEGENDA: RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacita' trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale; RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative; SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione; AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti; CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacita' trasmissiva; RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale; TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale; CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet. (Articolo 98-quater decies) ALLEGATO 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DA FORNIRE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-QUATER DECIES A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni: 1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualita' del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualita' garantiti. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualita' del servizio, cio' deve essere comunicato; 2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo; 3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni: a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; b) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonche' informazioni circa le rispettive procedure; c) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all'articolo 98-octies decies comma 6; d) oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell'apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa; 4) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualita' del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilita' non sia adeguata; 5) i tipi di azioni che il fornitore puo' adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilita'. B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico. I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni: 1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito: a) i livelli minimi di qualita' del servizio nella misura in cui siano offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne: per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti; per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o abbiano a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilita' di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell'allegato 10; b) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite; 2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo: a) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unita' supplementare di comunicazione; b) in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilita' per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione; c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi; d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorita' competenti in coordinamento, se del caso, con le autorita' nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio; e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui siano commercializzati anche separatamente; f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio post-vendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione; 3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi; 4) fatto salvo l'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio; 5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilita' e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni; 6) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformita' all'articolo 25. II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibile al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni: 1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilita' tecnica, purche' il servizio consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale; 2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformita' dell'articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120. (Articolo 16 e 42) ALLEGATO 12 DETERMINAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E DEI CONTRIBUTI DI CUI, RISPETTIVAMENTE, AGLI ARTICOLI 16 E 42 Art. 1. Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN): 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attivita' di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettivita', instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati, anche per le reti IP. b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro; 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attivita' fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non e' applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo. c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa: 1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attivita' fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attivita' di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. 2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro; d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei, di servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro; 2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro; f) - (abrogata) g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia e' dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d). h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro ulteriore rispetto a quello eventualmente dovuto in virtu' dell'art. 1, comma 1, lett. d), indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizza no stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede e' dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria. 3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo. 5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2. Art. 1-bis. Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)). Art. 2. Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio 1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo e' dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo e' calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo. 2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato e' dimezzato. 3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione. - per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro Tipologia di servizio: - erogato attraverso terminali di tipo HEST - diffusivo televisivo o radiofonico; - contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; - operazioni spaziali (quali telemetrie); - S-PCS riferito alla gateway; - S-PCS riferito ai terminali d'utente; - Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; - Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati; 3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo. 4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi: a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata; 300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione. b) per un numero indeterminato di eventi, purche' compresi nell'arco temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata. Art. 2-bis. Contributi annui per i collegamenti in ponte radio 1. Le imprese titolari di autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz; d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)). Art. 3. Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri 1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione. 2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici e' pari a 111,00 euro 3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attivita' statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di pubblicita', vendita e comunicazione commerciale e' pari a 1,11 euro 4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro 5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6 cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro. 6. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre e' pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro. 7. Il contributo per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il servizio di informazione abbonati e' pari a 55.500,00 euro. 8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale e' pari ad 50,00 euro. 9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale e' pari a 50,00 euro. 10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica o per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo e' pari a 111.000,00 euro. 11. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 11.100,00 euro. 12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali e' pari a 1.110,00 euro. 13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati e' pari a 55.500,00 euro 14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati e' pari a 2.775,00 euro. 15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati e' pari a 1.110,00 euro. 16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati e' pari a 11,10 euro. 17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati e' pari a 11,10 euro. 18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servizio di comunicazione vocale nomadico e' pari a 11,10 euro. 19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo e' pari a 66.600,00 euro. 20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e' pari a 10,00 euro. 21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 50,00 euro. 22. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato e' pari a 27.750,00 euro. 23. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito e' pari a 50,00 euro: 24. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro. 25. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per servizi a sovrapprezzo per collegamenti relativi ai POS e' pari a 11,10 euro. 26. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo e' pari a 27.750,00 euro. 27. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici 893YUUU e 895YUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 27.750,00 euro. 28. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 500,00 euro. 29. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 25,00 euro. 30. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 50,00 euro. 31. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale e' pari a 10,00 euro. 32. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore del tipo OP_ID o MNC e' pari a 500,00 euro. 33. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione e' pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo. 34. Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilita' di risorse di numerazione, eserciti la facolta' di attribuire diritti d'uso per blocchi di grandezza inferiore e' corrisposto un contributo proporzionale. Art. 4. Modalita' di pagamento 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero. 2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, , si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo. Art. 5. Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro) Parte di provvedimento in formato grafico (Articolo 11) ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259 ed ex allegato 14 del decreto 8 novembre 2021, n.207) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11. Il sottoscritto: Cognome Nome Luogo e data di nascita Residenza e domicilio Cittadinanza Societa'/Ditta Nazionalita' Sede legale Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o in altro stato extraeuropeo Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di societa' estera numero del registro pubblico analogo nell'Unione europea o nel paese extraeuropeo) Indirizzo del sito Web Composizione dell'azionariato - (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea) Dati del rappresentante legale: Cognome Nome Luogo e data di nascita Residenza e domicilio Codice Fiscale Dichiara di voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica: _____________________________ Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l'area di copertura geografica interessata alla loro fornitura ; Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione; Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni: ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; Data presunta di inizio attivita'. Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni: ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata; Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di _______________ il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti: n. telefonico n. fax indirizzo mail indirizzo di PEC A tal fine si impegna a garantire il rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell'allegato n. 1 del presente decreto, nonche' ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione. Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonche' il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtu' di altre normative non di settore. Si allegano alla presente dichiarazione: 1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa e' iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nulla osta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocita', con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i; 2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la societa' o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocita', con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i. DATA _________ FIRMA