Art. 3 
 
Modifiche agli allegati da 1  a  13  al  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 
 
  1.  Agli  allegati  da  1  a  13  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato 1: 
      1) alla parte A: 
        1.1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Condizioni
generali che devono corredare l'autorizzazione generale»; 
        1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE» sono
sostituite dalle seguenti: «al codice in materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.
196,»; 
        1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti: 
          «11-bis.  Assenza  di  interferenze  dannose   alle   altre
utilizzazioni previste dal  Piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze nelle bande per i servizi di  cui  all'articolo  68,  senza
alcun  diritto  a  protezione   dalle   medesime   utilizzazioni   in
particolare  secondo  quanto  previsto  dalle  raccomandazioni   CEPT
ERC/REC 70/03. 
          11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti  in  materia
di pubblica sicurezza e  tempestiva  collaborazione  con  l'Autorita'
giudiziaria. 
          11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate
dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli  apparati  e
delle strutture,  garanzie  in  materia  di  tutela  della  effettiva
concorrenza. 
          11-quinquies.  Il  rispetto  di  ogni  ragionevole   misura
tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni
e decisioni dell'ECC. 
          11-sexies. L'adozione, per i servizi  di  cui  all'articolo
68,  di  opportuni  codici  di  abilitazione  e  identificazione  per
identificare univocamente  l'abbonato  e  verificarne  l'abilitazione
all'accesso alla rete tramite access point.»; 
    2) alla parte B: 
      2.1) al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno
2016 n. 128» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 194»; 
      2.2) al numero 5, le parole: «alla direttiva  2002/58/CE»  sono
sostituite dalle seguenti: «al codice in materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.
196». 
    3) alla parte E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle  sul
prefisso internazionale» sono soppresse; 
      b) all'allegato  6,  alla  parte  B,  lettera  a),  le  parole:
«direttiva 2002/58/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,»; 
      c) all'allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter,
comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»; 
      d) all'allegato 8, alla parte B, punto II, numero 2, le parole:
«dell'articolo 12 della direttiva 2002/58/CE» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'articolo 129 del codice in materia di protezione  dei
dati personali, di cui al decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.
196»; 
      e) all'allegato 12: 
        1) all'articolo 1, comma 1: 
          1.1) alla lettera a), dopo le parole:  «reti  pubbliche  di
comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione
di contenuti (Content delivery Network -  CDN)»  e  dopo  le  parole:
«altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le
reti IP»; 
          1.2)   alla   lettera   d),   dopo   le   parole:    «anche
congiuntamente» sono inserite  le  seguenti:  «,  anche  a  bordo  di
imbarcazioni e di aerei»; 
          1.3) la lettera f) e' abrogata; 
          1.4) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: 
          «h-bis)  Per  tutti  gli  altri   servizi   di   rete   e/o
comunicazione elettronica via satellite, anche nel  caso  in  cui  si
utilizzino stazioni solo  riceventi  o  che  non  impieghino  proprie
stazioni o terminali, si applica un contributo  di  600,00  euro  per
ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di  commutazione
proprie di ciascun servizio offerto.»; 
    2) all'articolo 1-bis: 
      al  comma  1,  dopo  le  parole:  «Le   imprese   titolari   di
autorizzazione generale» sono inserite le  seguenti:  «o  alle  quali
sono stati concessi diritti di uso»; 
    3) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      3.1)  «3.  I   titolari   di   diritti   d'uso   di   frequenze
radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite,
per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento
dei contributi annui quantificati  in  relazione  alla  larghezza  di
banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso
in cui le stazioni vengano coordinate  secondo  quanto  previsto  dal
Piano  nazionale  di  ripartizione  delle   frequenze   (PNRF),   con
esclusione  delle  porzioni  di  bande   di   frequenza   comuni   in
trasmissione e ricezione. 
  per larghezze di banda 
  fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; 
  da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; 
  da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; 
  da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo
MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro 
  Tipologia di servizio: 
    erogato attraverso terminali di tipo HEST 
    diffusivo televisivo o radiofonico; 
    contribuzione   televisiva   o    radiofonica    punto-punto    o
punto-multipunto; 
    operazioni spaziali (quali telemetrie); 
    S-PCS riferito al gateway; 
    S-PCS riferito ai terminali d'utente; 
  Trasmissione  dati  quale   internet   via   satellite   diffusivo,
punto-punto o punto-multipunto; 
  Tutti gli altri servizi via satellite non  riconducibili  a  quelli
summenzionati»; 
      3.2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al
comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze (PNFR) come  di  libero  uso  o  ad  uso
collettivo.»; 
    4) all'articolo 2-bis, comma  1,  dopo  le  parole:  «Le  imprese
titolari di autorizzazione generale» sono inserite  le  seguenti:  «o
alle quali sono stati concessi diritti di uso»; 
    5) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli  1,
2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso  le  piattaforme
digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve  le
eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»; 
      a. dopo l'allegato 12, e' inserito l'allegato 12-bis  contenuto
nell'allegato A al presente decreto; 
      b. all'allegato n. 13, alla rubrica le parole: «(ex allegato 12
Codice 2003)» sono soppresse; 
      c. all'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
        i. la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «ALLEGATO  n.
13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo  1°  agosto  Codice  2003))
DICHIARAZIONE  PER  L'OFFERTA  AL  PUBBLICO  DI  RETI  E  SERVIZI  DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»; 
        ii.  le  parole  «La  presente  dichiarazione  dovra'  essere
presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul
sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta  di  una
banca  dati  dell'Unione  delle  notifiche  trasmesse,  il  Ministero
inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna  notifica  ricevuta.»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «La  presente  dichiarazione  deve
essere  presentata  esclusivamente  attraverso  il  relativo  portale
presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»; 
        iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attivita'» sono
inserite le seguenti: «Nel caso  di  accesso  ad  una  rete  pubblica
tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate  altresi'  le  seguenti
informazioni: 
    1. ubicazione delle stazioni radioelettriche  unitamente  al  MAC
Address,  al  Service  Set  Identifier  (SSID)   e   alla   frequenza
utilizzata; 
  Data presunta di inizio attivita'.»; 
      iv. nella parte della Dichiarazione relativa  ai  documenti  da
allegare al  n.  1  e  n.  2,  dopo  le  parole:  «accordi  di  piena
reciprocita'» sono inserite le seguenti: «,  con  allegata  copia  in
formato  digitale  del  documento  di   identita'   personale   del/i
dichiarante/i»; 
      d. dopo l'allegato n. 14, come modificato dal presente decreto,
e' inserito l'allegato 13-ter contenuto nell'allegato B  al  presente
decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli allegati 1, 6,  7,  8,  12,
          13, 14 del decreto legislativo n. 259 del 1°  agosto  2003,
          gia' modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo  n.
          207 dell'8 novembre 2021, come ulteriormente modificato dal
          presente decreto: 
 
                                  «ALLEGATO 1 
 
          ELENCO  DELLE   CONDIZIONI   CHE   POSSONO   CORREDARE   LE
            AUTORIZZAZIONI GENERALI, I DIRITTI  D'USO  DELLO  SPETTRO
            RADIO E I DIRITTI D'USO DELLE RISORSE DI NUMERAZIONE 
 
              Il presente allegato riporta l'elenco  esaustivo  delle
          condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali
          per le reti  e  i  servizi  di  comunicazione  elettronica,
          eccetto   i   servizi   di   comunicazione   interpersonale
          indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione
          elettronica  (parte  B),   i   servizi   di   comunicazione
          elettronica,   eccetto   i   servizi    di    comunicazione
          interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti
          d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle
          risorse di numerazione (parte E). 
          A.    Condizioni    generali    che    devono     corredare
          l'autorizzazione generale 
              1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16. 
              2. Protezione dei dati personali e  tutela  della  vita
          privata   specifiche   al   settore   delle   comunicazioni
          elettroniche  conformemente  al  codice   in   materia   di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              3. Informazioni da  presentare  in  osservanza  di  una
          procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri
          scopi contemplati dall'articolo 21. 
              4. Possibilita' per le autorita'  nazionali  competenti
          di    effettuare    legalmente    intercettazioni     delle
          comunicazioni in conformita'  del  decreto  legislativo  18
          maggio 2016, n.  80  e  del  Codice  in  materia  dei  dati
          personali. 
              5.  Condizioni  d'uso  per   le   comunicazioni   delle
          autorita' pubbliche per avvisare  il  pubblico  di  minacce
          imminenti  e  per  attenuare  le   conseguenze   di   gravi
          calamita'. 
              6.  Condizioni  d'uso  in  caso  di  catastrofi  o   di
          emergenze nazionali per garantire le  comunicazioni  tra  i
          servizi di emergenza e le autorita'. 
              7.  Obblighi  di  accesso  diversi  da  quelli  di  cui
          all'articolo 13, applicabili alle  imprese  che  forniscono
          reti o servizi di comunicazione elettronica. 
              8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o
          specifiche di cui all'articolo 39. 
              9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di  reti  di
          comunicazione elettronica pubbliche che forniscono  servizi
          di comunicazione elettronica  accessibili  al  pubblico  al
          fine  di  garantire  la  connessione  da  punto  a   punto,
          conformemente agli obiettivi e dei  principi  di  cui  agli
          articoli 3 e 4, nonche', ove  necessario  e  proporzionato,
          l'accesso  da  parte  delle   autorita'   competenti   alle
          informazioni necessarie per verificare l'accuratezza  della
          divulgazione. 
              10. Misure volte a garantire, per tutte  le  tecnologie
          operative, l'attivazione e la continuita' del servizio  CBS
          come  definito  ai  sensi  dell'articolo  2  del   presente
          decreto. 
              11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia,  di
          cui all'articolo 57 del presente decreto,  sin  dall'inizio
          dell'attivita'. 
              11-bis. Assenza  di  interferenze  dannose  alle  altre
          utilizzazioni previste dal Piano Nazionale di  ripartizione
          delle  frequenze  nelle  bande  per  i   servizi   di   cui
          all'articolo 68, senza alcun  diritto  a  protezione  dalle
          medesime  utilizzazioni  in  particolare   secondo   quanto
          previsto  dalle  raccomandazioni  CEPT  ERC  /REC  70/03  e
          successive modifiche. 
              11-ter.  Il  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di pubblica sicurezza e  tempestiva  collaborazione
          con l'Autorita' Giudiziaria. 
              11-quater. Il  rispetto  delle  eventuali  disposizioni
          emanate dall'Autorita' in materia di accesso,  condivisione
          degli apparati e delle strutture, garanzie  in  materia  di
          tutela della effettiva concorrenza. 
              11-quinquies. Il rispetto di  ogni  ragionevole  misura
          tecnica  di  mitigazione,  come  previsto  dalle  rilevanti
          raccomandazioni e decisioni dell'ECC. 
              11-sexies.   L'adozione,   per   i   servizi   di   cui
          all'articolo 68, di  opportuni  codici  di  abilitazione  e
          identificazione per identificare univocamente l'abbonato  e
          verificarne l'abilitazione all'accesso  alla  rete  tramite
          access point. 
                
          B.  Condizioni  specifiche   che   possono   corredare   le
          autorizzazioni  generali  per  la  fornitura  di  reti   di
          comunicazione elettronica 
              1.  Interconnessione  delle   reti   conformemente   al
          presente Codice. 
              2. Obblighi di trasmissione conformemente  al  presente
          Codice. 
              3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute
          pubblica  dai  campi  magnetici  prodotti  dalle  reti   di
          comunicazione  elettronica  in  conformita'   del   diritto
          dell'Unione,  tenendo  nella  massima   considerazione   la
          raccomandazione 1999/519/CE. 
              4. Mantenimento dell'integrita' delle reti pubbliche di
          comunicazione elettronica conformemente al presente Codice,
          anche mediante le  condizioni  per  prevenire  interferenze
          elettromagnetiche  tra  reti  o  servizi  di  comunicazione
          elettronica ai sensi del  decreto  legislativo  6  novembre
          2007, n. 194. 
              5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso  non
          autorizzato  conformemente  al   Codice   in   materia   di
          protezione  dei  dati  personali,   di   cui   al   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
              6.   Condizioni   per   l'uso   dello   spettro   radio
          conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della  direttiva
          2014/53/UE, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione
          di diritti d'uso individuali in  conformita'  dell'articolo
          59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto. 
          C.  Condizioni  specifiche   che   possono   corredare   le
          autorizzazioni generali per  la  fornitura  di  servizi  di
          comunicazione   elettronica,   tranne    i    servizi    di
          comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri 
              1.  Interoperabilita'  dei  servizi  conformemente   al
          presente decreto. 
              2. Accessibilita' da  parte  degli  utenti  finali  dei
          numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se
          tecnicamente ed  economicamente  fattibile,  dei  piani  di
          numerazione di altri Stati membri, comprese  le  condizioni
          di cui al presente decreto. 
              3. Norme sulla tutela dei  consumatori  specifiche  del
          settore delle comunicazioni elettroniche. 
              4. Restrizioni relative alle trasmissioni di  contenuti
          illegali, in conformita' del Decreto legislativo  9  aprile
          2003 n.70, e  restrizioni  relative  alle  trasmissioni  di
          contenuti nocivi ai sensi del Decreto legislativo 15  marzo
          2010, n.44. 
          D. Condizioni  che  possono  corredare  la  concessione  di
          diritti d'uso dello spettro radio. 
              1. Obbligo di fornire un servizio o  di  utilizzare  un
          tipo di tecnologia entro i limiti di cui  all'articolo  58,
          compresi, se del  caso,  i  requisiti  di  copertura  e  di
          qualita' del servizio. 
              2. Uso effettivo ed efficiente dello  spettro  radio  a
          norma del presente decreto. 
              3.  Condizioni  tecniche  e  operative  necessarie  per
          evitare interferenze dannose  e  per  la  protezione  della
          salute pubblica dai campi elettromagnetici,  tenendo  nella
          massima  considerazione  la  raccomandazione   1999/519/CE,
          qualora    siano     diverse     da     quelle     previste
          dall'autorizzazione generale. 
              4. Durata  massima  in  conformita'  dell'articolo  62,
          fatte salve eventuali modifiche del Piano  di  ripartizione
          delle frequenze nazionali. 
              5. Trasferimento o affitto dei  diritti  su  iniziativa
          del  titolare  dei  diritti  e   relative   condizioni   in
          conformita' del presente decreto. 
              6. Contributi per l'uso  in  conformita'  dell'articolo
          42. 
              7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti
          i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di
          autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della
          concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito
          a presentare domanda per i diritti d'uso, o  se  del  caso,
          nell'ambito  di  una  procedura  di  gara  o  di  selezione
          comparativa. 
              8. Obblighi di aggregare o di  condividere  lo  spettro
          radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri
          utenti in regioni specifiche o a livello nazionale. 
              9.  Obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali
          relativi all'uso delle bande di spettro radio. 
              10. Obblighi specifici di  un  uso  sperimentale  delle
          bande di spettro radio. 
          E. Condizioni  che  possono  corredare  la  concessione  di
          diritti d'uso delle risorse di numerazione. 
              1. Designazione del servizio per il quale e' utilizzato
          il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa  alla
          fornitura di tale servizio e, per evitare  dubbi,  principi
          tariffari e prezzi massimi che si  possono  applicare  alla
          serie di numeri specifici al fine di  garantire  la  tutela
          del  consumatore  conformemente  all'articolo  4  comma   1
          lettera d). 
              2.  Uso  effettivo  ed  efficiente  delle  risorse   di
          numerazione in conformita' del presente Codice. 
              3. Requisiti in materia di portabilita' del  numero  in
          conformita' del presente Codice. 
              4.  Obbligo  di  rendere  disponibili  le  informazioni
          relative agli utenti per  la  fornitura  di  elenchi  e  di
          servizi di consultazione accessibili per gli scopi  di  cui
          all'articolo 98-vicies quinquies. 
              5.  Durata   massima   in   conformita'   dell'articolo
          98-septies, fatte salve eventuali modifiche  nei  piani  di
          numerazione  nazionale   dei   servizi   di   comunicazione
          elettronica. 
              6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare
          dei  diritti  e  relative  condizioni  in  conformita'  del
          presente Codice, compresa  l'eventuale  condizione  che  il
          diritto d'uso di un numero  sia  vincolante  per  tutte  le
          imprese a cui sono trasferiti i diritti. 
              7.  Contributi  per  i  diritti  d'uso  in  conformita'
          dell'articolo 98-octies. 
              8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i
          diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di
          gara o di selezione comparativa. 
              9.  Obblighi  derivanti  dagli  accordi  internazionali
          relativi all'uso dei numeri. 
              10. Obblighi  relativi  all'uso  extraterritoriale  dei
          numeri nell'Unione per assicurare la conformita' alle norme
          sulla tutela dei consumatori e ad altre  norme  sui  numeri
          degli Stati membri. 
 
                    (Articolo 98, 98-duodetricies e 98-octies decies) 
 
                                  ALLEGATO 6 
 
          DESCRIZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  E   DEI   SERVIZI   CITATI
            ALL'ARTICOLO   98,   ALL'ARTICOLO    98-DUODETRICIES    E
            ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES 
 
                                    Parte A 
 
          Prestazioni  e  servizi   citati   agli   articoli   98   e
                                98-duodetricies 
 
              Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si
          applica ai consumatori  e  ad  altre  categorie  di  utenti
          finali qualora il  Ministero,  sentita  l'Autorita',  abbia
          aumentato  i  beneficiari  dell'articolo  98  comma  2.  Se
          applicata  sulla  base  dell'articolo  98-duodetricies,  la
          parte  A  si  applica  alle  categorie  di  utenti   finali
          stabilite dal Ministero sentita  l'Autorita',  a  eccezione
          delle lettere c), d), e g) della  presente  parte,  che  si
          applicano ai soli consumatori. 
          a) Fatturazione dettagliata 
              Fatti  salvi  gli  obblighi  previsti  dalla  normativa
          relativa alla  tutela  dei  dati  personali  e  della  vita
          privata, l'Autorita' puo'  fissare  il  livello  minimo  di
          dettaglio delle fatture  che  i  fornitori  devono  offrire
          gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi: 
                1) di verificare  e  controllare  le  spese  generate
          dall'uso  dei  servizi  di  accesso   a   internet   o   di
          comunicazione  vocale,  o  dei  servizi  di   comunicazione
          interpersonale basati  sul  numero  ai  fini  dell'articolo
          98-duodetricies; 
                2) di sorvegliare in modo  adeguato  il  proprio  uso
          della rete e dei servizi e le spese  che  ne  derivano,  in
          modo da esercitare  un  ragionevole  livello  di  controllo
          sulle proprie fatture. 
              Ove opportuno, gli utenti finali  possono  ottenere,  a
          tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello  di
          dettaglio delle fatture. 
              Tali  fatture  dettagliate  includono  un   riferimento
          esplicito all'identita' del fornitore  e  alla  durata  dei
          servizi a tariffazione  maggiorata,  a  meno  che  l'utente
          finale abbia richiesto  che  tali  informazioni  non  siano
          menzionate. Non e' necessario che le chiamate gratuite  per
          l'utente  finale,  comprese  le  chiamate  ai   numeri   di
          emergenza,  siano  indicate   nella   fattura   dettagliata
          dell'utente finale. L'Autorita' puo' imporre agli operatori
          di  fornire  gratuitamente  l'identificazione  della  linea
          chiamante. 
          b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di  MMS
          o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri
          tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito) 
              Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale,
          previa richiesta ai fornitori di servizi  di  comunicazione
          vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul
          numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, puo' impedire
          che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo  definito
          o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS  o
          SMS premium o altri tipi  di  applicazioni  analoghe  verso
          queste destinazioni. 
          c) Sistemi di pagamento anticipato 
              L'Autorita' puo' imporre ai fornitori  di  proporre  ai
          consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso
          alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso
          dei servizi di  comunicazione  vocale,  o  dei  servizi  di
          accesso  a  internet,  o  dei  servizi   di   comunicazione
          interpersonale  basati  sul  numero  ai  fini  all'articolo
          98-duodetricies. 
          d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento 
              L'Autorita' puo'  imporre  ai  fornitori  l'obbligo  di
          autorizzare  i  consumatori  a  scaglionare  nel  tempo  il
          pagamento  del  contributo  di  allacciamento   alla   rete
          pubblica di comunicazione elettronica. 
          e) Mancato pagamento delle fatture 
              Per la riscossione delle fatture non pagate emesse  dai
          fornitori, l'Autorita' autorizza l'applicazione  di  misure
          specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai  principi
          di proporzionalita'  e  non  discriminazione.  Tali  misure
          garantiscono che l'utente finale sia informato  con  debito
          preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione
          del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi  i
          casi di frode,  di  ripetuti  ritardi  di  pagamento  o  di
          ripetuti  mancati  pagamenti  e  per  quanto   tecnicamente
          fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo
          il servizio interessato. La cessazione del collegamento per
          mancato pagamento delle fatture avviene  solo  dopo  averne
          debitamente avvertito l'utente finale. Prima  della  totale
          cessazione del collegamento l'Autorita' puo' autorizzare un
          periodo di servizio ridotto durante il quale sono  permessi
          esclusivamente chiamate che non comportano un addebito  per
          l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e  un
          livello minimo di servizio di accesso ai servizi  internet,
          definito dagli Stati  membri  alla  luce  delle  condizioni
          nazionali. 
          f) Consigli tariffari 
              La procedura in  base  alla  quale  gli  utenti  finali
          possono chiedere al fornitore di  offrire  informazioni  su
          tariffe alternative piu' economiche, se disponibili. 
          g) Controllo dei costi 
              La procedura in base alla  quale  i  fornitori  offrono
          strategie diverse, se ritenute  idonee  dall'Autorita'  per
          tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione
          vocale  o  di  accesso  a  internet,  o  dei   servizi   di
          comunicazione interpersonale  basati  sul  numero  ai  fini
          dell'articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti  di
          segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi. 
          h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi 
              La procedura in  base  alla  quale  gli  utenti  finali
          inibiscono la facolta' di  fatturazione  dei  fornitori  di
          servizi terzi che usano le fatture di fornitori di  servizi
          di  accesso  a  internet  o  di  servizi  di  comunicazione
          interpersonale accessibili al  pubblico  per  addebitare  i
          loro prodotti o servizi. 
 
                                    Parte B 
 
                Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies 
 
          a) Identificazione della linea chiamante 
              Prima di instaurare la comunicazione la parte  chiamata
          puo' visualizzare il numero della parte chiamante. 
              Questa opzione e' fornita nel rispetto della  normativa
          relativa alla  tutela  dei  dati  personali  e  della  vita
          privata e in particolare al codice in materia di protezione
          dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196. 
              Nella misura in cui  sia  tecnicamente  fattibile,  gli
          operatori  forniscono  dati  e   segnali   per   facilitare
          l'offerta delle prestazioni di identificazione della  linea
          chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso  i
          confini degli Stati membri. 
          b) Inoltro di posta elettronica o accesso  ai  messaggi  di
          posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con  un
          fornitore di servizio di accesso a internet 
              Questa   procedura    consente,    su    richiesta    e
          gratuitamente,  agli  utenti  finali   che   risolvono   il
          contratto  con  un  fornitore  di  servizio  di  accesso  a
          internet di  accedere  ai  messaggi  di  posta  elettronica
          ricevuti  all'indirizzo   o   agli   indirizzi   di   posta
          elettronica basati  sul  nome  commerciale  o  sul  marchio
          dell'ex   fornitore,   durante   il   periodo   considerato
          necessario e proporzionato dall'Autorita', o  trasferire  i
          messaggi  di  posta  elettronica  inviati  a  tale  o  tali
          indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo  indirizzo
          di posta elettronica specificato dagli utenti finali. 
 
                                    Parte C 
 
          Attuazione delle disposizioni  relative  alla  portabilita'
                del numero di cui all'articolo 98-octies decies 
 
              La prescrizione in base alla  quale  tutti  gli  utenti
          finali con  numeri  telefonici  appartenenti  al  piano  di
          numerazione nazionale  che  ne  facciano  richiesta  devono
          poter  conservare   i   propri   numeri   indipendentemente
          dall'impresa fornitrice del servizio si applica: 
                a)  nel  caso  di  numeri  geografici,  in  un  luogo
          specifico; e 
                b) nel caso di numeri non  geografici,  in  qualsiasi
          luogo. 
              La presente parte non si applica alla portabilita'  del
          numero tra reti che forniscono servizi in postazione  fissa
          e reti mobili. 
 
                                           (Articolo 98-bis e 98-ter) 
          ALLEGATO  7  CALCOLO  DELL'EVENTUALE  COSTO   NETTO   DEGLI
            OBBLIGHI DI  SERVIZIO  UNIVERSALE  E  ISTITUZIONE  DI  UN
            EVENTUALE MECCANISMO  DI  INDENNIZZO  O  DI  CONDIVISIONE
            SECONDO QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 98-BIS e 98-TER 
 
                                  Articolo 1 
                                  Definizioni 
 
              1. Oltre alle definizioni di  cui  all'articolo  2  del
          Codice, ai fini di cui al presente allegato,  si  applicano
          anche le seguenti: 
                a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se
          del caso corrispondente a  uno  o  piu'  indirizzi  civici,
          servita da un apparato di concentrazione  che  non  sarebbe
          servita dal soggetto designato in assenza  di  obblighi  di
          servizio universale; 
                b) «area  non  remunerativa»,  l'area  di  cui  sopra
          effettivamente   in   perdita    tra    quelle    risultate
          potenzialmente non remunerative; 
                c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata
          non  sosterrebbe  in  assenza  di  obblighi   di   servizio
          universale; 
                d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata
          non  conseguirebbe  in  assenza  di  obblighi  di  servizio
          universale; 
                e) «costo netto», la differenza fra  il  costo  netto
          derivante  dalla  situazione  in  cui   un   organismo   e'
          incaricato  di  assolvere  agli   obblighi   del   servizio
          universale rispetto a quella  in  cui  non  sia  tenuto  ad
          assolvere a tali obblighi; 
                f) «costi comuni», i costi operativi  o  di  capitale
          sostenuti per fornire  due  o  piu'  servizi,  tra  cui  in
          particolare  servizi  offerti   in   regime   di   servizio
          universale e altri servizi; 
                g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei
          cespiti impiegati per fornire il servizio universale; 
                h) «tasso di rendimento del capitale  impiegato»,  la
          media pesata del costo del capitale proprio e di terzi; 
                i) «ragionevole  tasso  di  rendimento  del  capitale
          impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile
          alle attivita' di servizio universale. 
 
                                  Articolo 2 
 
                                    Parte A 
 
                            Calcolo del costo netto 
 
              Per obblighi di servizio universale  si  intendono  gli
          obblighi imposti dall'Autorita' nei confronti di un'impresa
          perche'  questa  fornisca  un  servizio   universale   come
          stabilito dagli articoli da 94 a 97. 
              L'Autorita'  considera  tutti  i  mezzi  adeguati   per
          incentivare le imprese (designate o non) ad  assolvere  gli
          obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto
          ai costi.  Ai  fini  del  calcolo,  il  costo  netto  degli
          obblighi di servizio universale consiste  nella  differenza
          tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando e'
          soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto
          delle operazioni in assenza di tali  obblighi.  Particolare
          attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi
          che le imprese avrebbero scelto di evitare se  non  fossero
          state soggette a tali obblighi. 
              Il calcolo si basa sui  costi  imputabili  ai  seguenti
          fattori: 
                i) elementi del servizio che possono  essere  forniti
          solo in perdita o a costi diversi dalle normali  condizioni
          commerciali. 
              In tale categoria rientrano elementi del servizio quali
          l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la  fornitura
          di taluni servizi o apparecchiature per utenti  finali  con
          disabilita' ecc.; 
                ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di
          utenti finali che, considerati il costo della fornitura  di
          una rete o di un servizio determinato, il gettito  generato
          ed eventuali perequazioni  tariffarie  geografiche  imposte
          dall'Autorita', possono essere serviti solo in perdita o  a
          costi diversi dalle normali condizioni commerciali. 
              In tale categoria rientrano utenti finali  o  categorie
          di utenti finali che non  fruirebbero  dei  servizi  di  un
          fornitore se  questo  non  fosse  soggetto  a  obblighi  di
          servizio universale. 
              Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti  specifici
          degli  obblighi  di   servizio   universale   deve   essere
          realizzato separatamente e al fine di  evitare  una  doppia
          computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti.
          Il costo  netto  complessivo  degli  obblighi  di  servizio
          universale di un'impresa  equivale  alla  somma  del  costo
          netto  dei  vari  elementi  degli  obblighi   di   servizio
          universale, tenendo  conto  dei  vantaggi  immateriali.  La
          verifica del costo netto e' di competenza dell'Autorita'. 
 
                                    Parte B 
 
          Indennizzo dei costi  netti  derivanti  dagli  obblighi  di
                              servizio universale 
 
              L'indennizzo o il finanziamento del costo  netto  degli
          obblighi di  servizio  universale  puo'  implicare  che  le
          imprese soggette a obblighi di  servizio  universale  siano
          indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni  non
          commerciali. Poiche'  l'indennizzo  comporta  trasferimenti
          finanziari,    l'Autorita'    provvede    affinche'    tali
          trasferimenti   siano   effettuati   in   modo   obiettivo,
          trasparente,  non  discriminatorio  e  proporzionato.  Cio'
          significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime
          della   concorrenza   e   della   domanda   degli   utenti.
          Conformemente all'articolo 98-ter comma 2,  un  dispositivo
          di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti  e
          neutrali per il prelievo  dei  contributi  che  evitino  il
          rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite
          delle imprese. Il Ministero dello  sviluppo  economico  che
          gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei
          contributi dalle imprese  tenute  a  contribuire  al  costo
          netto degli obblighi di servizio universale nel  territorio
          nazionale e  della  supervisione  del  trasferimento  delle
          somme dovute o dei pagamenti  amministrativi  alle  imprese
          autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo. 
 
                                  Articolo 3 
                                 Finanziamento 
 
              1. Viene utilizzato il fondo per il  finanziamento  del
          costo  netto  degli  obblighi  del   servizio   universale,
          istituito presso il Ministero dello sviluppo economico,  e,
          ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del
          presente allegato. 
              2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi,
          basato sui principi di non discriminazione,  trasparenza  e
          proporzionalita', a carico  delle  imprese  che  gestiscono
          reti pubbliche di  comunicazioni,  che  forniscono  servizi
          telefonici  accessibili   al   pubblico,   in   proporzione
          all'utilizzazione da parte  di  tali  soggetti  delle  reti
          pubbliche di  comunicazioni,  o  che  prestano  servizi  di
          comunicazione mobili e personali in ambito nazionale. 
              3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui
          al comma 1  sulla  base  dei  ricavi  relativi  ai  servizi
          indicati al  comma  2,  ivi  compresi  quelli  relativi  ai
          servizi  telefonici  accessibili  al  pubblico  offerti   a
          clienti remunerativi o in aree remunerative,  nel  rispetto
          delle modalita' di cui alle presenti disposizioni. 
              4. Il finanziamento del servizio  universale  da  parte
          delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene  esclusivamente
          attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1.  Le
          predette  imprese  non  possono  applicare  prezzi  tesi  a
          recuperare la quota che esse versano al fondo del  servizio
          universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute
          a contribuire allo stesso fondo. 
              5. Fermo restando quanto previsto all'articolo  98-ter,
          comma  2,  del  presente  decreto,  non   sono   tenuti   a
          contribuire al fondo di cui al comma 1: 
                a)  le  imprese  che  gestiscono  reti   private   di
          comunicazioni; 
                b) i  fornitori  di  servizi  telefonici  per  gruppi
          chiusi di utenti; 
              6. Il meccanismo di cui al comma 2 non  e'  applicabile
          quando: 
                a)  la  fornitura  delle  obbligazioni  di   servizio
          universale non determina un costo netto; 
                b) il costo netto degli  obblighi  di  fornitura  del
          servizio universale non rappresenti un onere iniquo; 
                c) l'ammontare  del  costo  netto  da  ripartire  non
          giustifichi il costo amministrativo di gestione del  metodo
          di ripartizione e  finanziamento  dell'onere  di  fornitura
          degli obblighi di servizio universale. 
 
                                  Articolo 4 
                              Costi da ripartire 
 
              1. I costi da ripartire, oltre a quello netto  relativo
          agli obblighi del servizio universale calcolato  secondo  i
          fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II  del
          presente decreto ed al successivo articolo 5  del  presente
          Allegato,  possono  comprendere  gli  oneri   relativi   al
          controllo effettuato sul calcolo del costo netto  da  parte
          dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze
          incaricato dall'Autorita', al fine di garantire l'effettiva
          implementazione dello  schema  nazionale  di  finanziamento
          delle obbligazioni di fornitura del servizio universale. 
 
                                  Articolo 5 
          Metodologia  di  calcolo  del  costo  netto  del   servizio
                                  universale 
 
              1. Il costo netto del servizio universale e'  calcolato
          come la differenza  fra  il  costo  netto  derivante  dalla
          situazione in cui un organismo e' incaricato  di  assolvere
          agli obblighi del servizio universale rispetto a quella  in
          cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi. 
              2. Il costo netto e' calcolato  sulla  base  dei  costi
          evitabili  e  ricavi  mancati  relativi   alle   aree   non
          remunerative, alla telefonia pubblica e alle  categorie  di
          consumatori  a  basso  reddito  o  con   esigenze   sociali
          particolari. 
              3. Non sono computati  nel  costo  netto  i  costi  non
          recuperabili. 
              4. Non sono computati nel costo netto, i  costi  comuni
          ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio
          universale e ai servizi offerti ad altro titolo. 
              5.  Sono  computati  nel   costo   netto   delle   aree
          potenzialmente non remunerative, della telefonia pubblica e
          delle categorie agevolate i costi operativi e  di  capitale
          afferenti agli apparati di telefonia pubblica e  alla  rete
          di accesso. Ad  eccezione  della  telefonia  pubblica  sono
          computati nel costo netto anche  i  costi  operativi  e  di
          capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati  di
          concentrazione e/o centrali locali e nodi di  instradamento
          di livello 1, a cui gli stessi sono attestati. 
              6. Sono  computate  nel  costo  netto  delle  aree  non
          remunerative, della telefonia pubblica  e  delle  categorie
          agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi  effettivi  e
          potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al  dettaglio
          e all'ingrosso. 
              7. Non sono inclusi nel calcolo  del  costo  netto  del
          servizio universale i seguenti fattori: 
                a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre
          prestazioni supplementari allorche' tali prestazioni  siano
          imposte quali obbligazioni ad altre imprese  autorizzate  a
          prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico; 
                b) i costi delle prestazioni  che  sono  fuori  dalla
          portata del servizio universale, tra i quali: la  fornitura
          a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi  di
          comunicazione    elettronica    stabiliti    con    decreto
          ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti,
          o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali
          pagamenti,  effettuati  a  vantaggio  di  utenti   qualora,
          fornendo loro il servizio, non  siano  stati  rispettati  i
          livelli   di   qualita'   specificati;   il   costo   della
          sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature  di
          comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento
          delle reti; 
                c) i costi per collegamenti e servizi concernenti  la
          cura  di  interessi  pubblici  nazionali,   con   specifico
          riguardo ai servizi  di  pubblica  sicurezza,  di  soccorso
          pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di  istruzione
          e di governo; i relativi oneri  sono  posti  a  carico  del
          richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. 
              8. I cespiti della rete di accesso sono  valorizzati  a
          costi storici. 
              9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a
          costi  correnti  secondo  le   disposizioni   regolamentari
          vigenti. 
              10. Ai fini della valorizzazione dei  cespiti  a  costi
          correnti e' utilizzato il cosiddetto metodo  del  Financial
          Capital Maintenance. 
              11. Il costo netto e' calcolato sulla base  dei  costi,
          operativi  e  di  capitale,  necessari  ad  una  efficiente
          fornitura dei servizi  che  l'operatore  designato  avrebbe
          evitato di sostenere in assenza  di  obblighi  di  servizio
          universale. 
              12. Le vite  utili  e  le  quote  di  ammortamento  dei
          cespiti derivano dal bilancio civilistico. 
              13. Il capitale impiegato e' dato  dal  valore  residuo
          contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra
          valore lordo contabile e ammortamento cumulato. 
              14. E' escluso dal  capitale  impiegato  il  saldo  tra
          attivita' e passivita' correnti. 
              15. Il tasso di  remunerazione  del  capitale  relativo
          alle attivita' di servizio  universale  e'  pari  a  quello
          regolamentato nel periodo di riferimento. 
              16. Il tasso di remunerazione del capitale  di  cui  al
          comma 15 e' aggiornato a seguito di eventuali revisioni del
          tasso  di  remunerazione  del  capitale  applicabile   alle
          attivita'  regolamentate  derivanti   dalle   analisi   dei
          mercati. 
              17. Il calcolo del costo netto  include  esclusivamente
          le attivita' ricorrenti. Sono pertanto escluse dal  calcolo
          del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze. 
 
                                  Articolo 6 
                          Modalita' di finanziamento 
 
              1. Le imprese incaricate della fornitura  del  servizio
          universale sono tenute a presentare all'Autorita', entro 60
          giorni dalla chiusura del proprio bilancio  civilistico  di
          ogni anno, il calcolo del costo netto  degli  obblighi  del
          servizio universale riferito all'anno  precedente,  secondo
          quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del  presente
          decreto e dall'articolo 5 del presente allegato. 
              2. L'Autorita', fermo restando  quanto  previsto  dalla
          legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal presente Allegato: 
                a) stabilisce se il  meccanismo  di  ripartizione  e'
          applicabile; 
                b)  qualora  il  meccanismo   di   ripartizione   sia
          applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti
          interessate, avente specifiche competenze, per la  verifica
          del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I  risultati
          di detta verifica devono essere contenuti in  un'articolata
          relazione di conformita' ai criteri, ai  principi  ed  alle
          modalita' di determinazione del predetto costo di cui  alla
          Parte III del  Titolo  II  del  presente  decreto  ed  alle
          disposizioni del presente  allegato.  Tale  verifica  tiene
          anche conto degli eventuali vantaggi  di  mercato  derivati
          all'impresa  stessa   quale   soggetto   incaricato   della
          fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla  cui
          quantificazione provvede il  predetto  organismo  anche  su
          proposta delle imprese, possono riguardare: 
                  1)   il    riconoscimento    della    denominazione
          commerciale rispetto ai concorrenti; 
                  2)   la    possibilita'    di    sostenere    costi
          comparativamente piu' bassi dei  concorrenti  nel  caso  di
          estensione  della  rete  a  nuovi  clienti,  tenuto   conto
          dell'elevato  livello  di  copertura  del  territorio  gia'
          raggiunto; 
                  3)  la  possibilita'  di  usufruire,   nel   tempo,
          dell'evoluzione del valore di determinati clienti o  gruppi
          di clienti inizialmente non remunerativi; 
                  4) la disponibilita' di informazioni sui clienti  e
          sui loro consumi telefonici; 
                  5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga
          l'impresa   incaricata   della   fornitura   del   servizio
          universale in relazione alla presenza diffusa  dell'impresa
          stessa sul  territorio  ed  alla  possibilita'  di  mancata
          conoscenza dell'esistenza di nuove imprese. 
                c) stabilisce, ai sensi del cui alla  Parte  III  del
          Titolo  II  del  presente  decreto,  se  il  meccanismo  di
          ripartizione e' giustificato  sulla  base  della  relazione
          articolata presentata dall'organismo di  cui  alla  lettera
          b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto  da
          finanziare; 
                d) al fine di quanto previsto alla lettera f),  tiene
          conto del costo  del  controllo  effettuato  dall'organismo
          appositamente incaricato; 
                e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere
          complessivo  relativo  agli  obblighi  di   fornitura   del
          servizio universale  ed  agli  elementi  di  costo  di  cui
          all'articolo 4 del presente allegato; 
                f) individua le imprese debitrici  sulla  base  della
          Parte  III  del  Titolo   II   del   presente   decreto   e
          dell'articolo 3 del presente allegato; 
                g)  richiede  alle  imprese  debitrici  di  cui  alla
          lettera g) i dati previsti al successivo comma  4  relativi
          all'esercizio  al  quale  si  riferiscono  gli   oneri   da
          ripartire, necessari ai  fini  della  determinazione  della
          quota a carico di ciascuno di essi; 
                h)  fissa  la  quota  di  contribuzione  di  ciascuna
          impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura
          del servizio universale  limitatamente  a  quanto  previsto
          all'articolo 3 del presente allegato, secondo le  modalita'
          di cui al successivo comma 4; 
                i)  determina  l'importo  della  somma  dovuta   alle
          imprese incaricate della fornitura del servizio  universale
          dopo  aver  compensato,  per  tali  imprese,  le  quote  di
          contribuzione di cui alla lettera i); 
                l) avvia  una  consultazione  pubblica  nazionale  ai
          sensi dell'articolo 23 in relazione alla verifica del Costo
          Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l'obbligo
          di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da
          esplicite richieste  motivate  che  siano  state  formulate
          dalle imprese; 
                m) adotta  il  provvedimento  finale  di  verifica  e
          accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della
          consultazione di cui al punto precedente; 
                n) comunica  al  Ministero,  entro  15  giorni  dalla
          pubblicazione   sul   sito   dell'Autorita'   del   proprio
          provvedimento  finale  concernente  il  costo   netto   del
          servizio  universale  di  ogni  anno,   l'ammontare   della
          contribuzione a carico delle  sole  imprese  che  risultano
          debitrici. 
              3. Il Ministero provvede a: 
                a) comunicare alle imprese  debitrici  l'importo  dei
          contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato,
          entro  15  giorni  dalla  ricezione   della   comunicazione
          dell'Autorita', di cui al precedente comma 2,  lettera  l).
          Le imprese  debitrici  versano  tali  contributi  entro  30
          giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da
          parte del Ministero, con le seguenti modalita': 
                  1) versamento in conto corrente  postale  intestato
          alla tesoreria dello Stato; 
                  2)  versamento   con   vaglia   postale   ordinario
          nazionale o internazionale intestato alla  tesoreria  dello
          Stato; 
                  3) accreditamento bancario  a  favore  dell'ufficio
          italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del
          bilancio dello Stato; 
                b) segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da
          parte delle imprese debitrici; 
                c) corrispondere alle imprese incaricate  di  fornire
          il servizio  universale  le  somme  versate  dalle  imprese
          debitrici, in adempimento a quanto previsto  dalla  lettera
          a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato; 
                d) inviare all'Autorita' un  rapporto  annuale  sulla
          gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni
          dalla corresponsione di cui alla lettera c). 
              4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui  sono
          tenute le  imprese  di  cui  all'articolo  3  del  presente
          allegato e' determinata con la seguente formula: 
                quota percentuale per l'operatore i-esimo. 
          LEGENDA: 
              RL   =   Ricavi   lordi   di    competenza    economica
          dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1)  servizi  di
          telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete
          telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione
          del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su  rete
          fissa e mobile, 4) servizi di linee affittate al dettaglio,
          5)  servizi  di  rivendita  di  capacita'  trasmissiva,  6)
          servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti
          all'ingrosso,  8)   servizi   di   roaming   nazionale   ed
          internazionale; 
              RSU   =   Ricavi   lordi,   di   competenza   economica
          dell'esercizio,  percepiti  dalle  imprese  incaricate  del
          servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti
          o gruppi di clienti non remunerativi  ovvero  in  aree  non
          remunerative; 
              SI = Costi,  di  competenza  economica  dell'esercizio,
          sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
          all'articolo  3  del  presente  allegato,  per  servizi  di
          interconnessione; 
              AC = Costi,  di  competenza  economica  dell'esercizio,
          sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
          all'articolo  3  del  presente  allegato,  per  servizi  di
          affitto circuiti; 
              CT = Costi,  di  competenza  economica  dell'esercizio,
          sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
          all'articolo 3  del  presente  allegato,  per  acquisto  di
          capacita' trasmissiva; 
              RN = Costi,  di  competenza  economica  dell'esercizio,
          sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
          all'articolo  3  del  presente  allegato,  per  servizi  di
          roaming nazionale; 
              TV =  Costi  di  competenza  economica  dell'esercizio,
          sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
          all'articolo  3  del  presente  allegato,  per  servizi  di
          telefonia vocale; 
              CI =  Costi  di  competenza  economica  dell'esercizio,
          sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui
          all'articolo  3  del  presente  allegato,  per  servizi  di
          collegamento a Internet. 
 
                                          (Articolo 98-quater decies) 
 
          ALLEGATO   8   OBBLIGHI   DI   INFORMAZIONE   DA    FORNIRE
                  CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 98-QUATER DECIES 
 
          A. Obblighi di informazione per i fornitori di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al  pubblico  diversi
          dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura  di
          servizi da macchina a macchina. 
              I fornitori di  servizi  di  comunicazione  elettronica
          accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione
          utilizzati per  la  fornitura  di  servizi  da  macchina  a
          macchina forniscono le seguenti informazioni: 
                1) nell'ambito delle  principali  caratteristiche  di
          ogni servizio fornito i  livelli  minimi  di  qualita'  del
          servizio nella misura in cui sono offerti e, per i  servizi
          diversi dai servizi di accesso a  internet,  gli  specifici
          parametri di qualita' garantiti. 
                Laddove non  sia  offerto  alcun  livello  minimo  di
          qualita' del servizio, cio' deve essere comunicato; 
                2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo,  ove  e
          nella    misura    applicabile,    gli    importi    dovuti
          rispettivamente   per   l'attivazione   del   servizio   di
          comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati
          al consumo; 
                3)  nell'ambito  delle  informazioni  concernenti  la
          durata del contratto  e  le  condizioni  di  rinnovo  e  di
          risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella
          misura in cui si applicano tali condizioni: 
                  a) ogni utilizzo minimo o durata  minima  richiesti
          per beneficiare di condizioni promozionali; 
                  b) costi legati al  passaggio  e  agli  accordi  di
          indennizzo e rimborso  in  caso  di  ritardi  o  abusi  nel
          passaggio,  nonche'  informazioni   circa   le   rispettive
          procedure; 
                  c) informazioni sul diritto, di cui  beneficiano  i
          consumatori che utilizzano servizi prepagati, al  rimborso,
          su richiesta, dei crediti residui  in  caso  di  passaggio,
          come stabilito all'articolo 98-octies decies comma 6; 
                  d) oneri per risoluzione anticipata dal  contratto,
          comprese le informazioni sullo sblocco dell'apparecchiatura
          terminale e  sul  recupero  dei  costi  in  relazione  alla
          stessa; 
                4)  le  disposizioni  relative  all'indennizzo  e  al
          rimborso,  ivi  compreso,  se  del  caso,  un   riferimento
          esplicito ai diritti dei consumatori,  applicabili  qualora
          non sia raggiunto  il  livello  di  qualita'  del  servizio
          previsto dal contratto o qualora la risposta del  fornitore
          a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilita' non  sia
          adeguata; 
                5) i tipi di azioni che il fornitore puo' adottare in
          risposta  a   incidenti   di   sicurezza,   o   minacce   e
          vulnerabilita'. 
          B. Obblighi di informazione per i fornitori di  servizi  di
          accesso  a  internet  e   di   servizi   di   comunicazione
          interpersonale accessibili al pubblico. 
              I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori
          di  servizi  di  accesso  a  internet  e  di   servizi   di
          comunicazione  interpersonale   accessibili   al   pubblico
          forniscono le seguenti informazioni: 
                1) nell'ambito delle  principali  caratteristiche  di
          ciascun servizio fornito: 
                  a) i livelli minimi di qualita' del servizio  nella
          misura  in  cui  siano  offerti  e  tenendo  nella  massima
          considerazione le linee guida del BEREC  adottate  a  norma
          dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne: 
                    per i  servizi  di  accesso  a  internet:  almeno
          latenza, jitter, perdita di pacchetti; 
                    per i  servizi  di  comunicazione  interpersonale
          accessibili al pubblico, ove  esercitino  un  controllo  su
          almeno alcuni elementi della rete o abbiano a tal  fine  un
          accordo  sul  livello  dei  servizi  con  le  aziende   che
          forniscono  l'accesso  alla  rete:  almeno   i   tempi   di
          allacciamento iniziale, la probabilita' di fallimento della
          chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a  norma
          dell'allegato 10; 
                  b) fermo restando il diritto degli utenti finali di
          utilizzare apparecchiature  terminali  di  loro  scelta,  a
          norma dell'articolo 3, paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)
          2015/2120, le condizioni, compresi  i  contributi,  imposte
          dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature  terminali
          fornite; 
                2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo,  ove  e
          nella    misura    applicabile,    gli    importi    dovuti
          rispettivamente   per   l'attivazione   del   servizio   di
          comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati
          al consumo: 
                  a) i dettagli  del  piano  o  dei  piani  tariffari
          specifici previsti  dal  contratto  e,  per  ciascun  piano
          tariffario, i tipi di servizi  offerti,  compresi,  se  del
          caso, i  volumi  delle  comunicazioni  (quali  MB,  minuti,
          messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione  e  il
          prezzo per unita' supplementare di comunicazione; 
                  b) in caso di piano o di  piani  tariffari  con  un
          volume di comunicazioni prestabilito, la possibilita' per i
          consumatori di  differire  il  volume  non  utilizzato  dal
          periodo di fatturazione  precedente  a  quello  successivo,
          laddove il contratto preveda tale opzione; 
                  c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle
          fatture e monitorare il livello dei consumi; 
                  d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo  a
          numeri  o  servizi  soggetti   a   particolari   condizioni
          tariffarie; per singole categorie di servizi  le  autorita'
          competenti in coordinamento, se del caso, con le  autorita'
          nazionali di regolamentazione  possono  esigere  anche  che
          tali informazioni siano fornite immediatamente prima  della
          connessione della chiamata o della connessione al fornitore
          del servizio; 
                  e) per i pacchetti di servizi  e  i  pacchetti  che
          comprendono servizi e apparecchiature terminali, il  prezzo
          dei singoli elementi del pacchetto,  nella  misura  in  cui
          siano commercializzati anche separatamente; 
                  f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su
          servizio  post-vendita,  manutenzione   e   assistenza   ai
          clienti; e 
                  g) mezzi per ottenere  informazioni  aggiornate  su
          tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione; 
                3)  nell'ambito  delle  informazioni  concernenti  la
          durata del contratto  per  i  pacchetti  di  servizi  e  le
          condizioni di rinnovo e di risoluzione del  contratto,  ove
          applicabile, le condizioni di cessazione  del  pacchetto  o
          dei suoi elementi; 
                4) fatto salvo l'articolo  13  del  regolamento  (UE)
          2016/679, le informazioni relative ai  dati  personali  che
          sono  forniti  prima  della  prestazione  del  servizio   o
          raccolti contestualmente alla fornitura del servizio; 
                5) informazioni dettagliate  su  prodotti  e  servizi
          destinati a utenti finali con disabilita' e su come possono
          essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni; 
                6)  i  mezzi  con  cui  possono  essere   avviati   i
          procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse  le
          controversie nazionali e transfrontaliere,  in  conformita'
          all'articolo 25. 
          II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i
          fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati
          sul numero accessibile  al  pubblico  forniscono  anche  le
          seguenti informazioni: 
              1) restrizioni all'accesso ai servizi  di  emergenza  o
          alle informazioni  sulla  localizzazione  del  chiamante  a
          causa  di  impossibilita'  tecnica,  purche'  il   servizio
          consenta agli utenti finali di effettuare chiamate verso un
          numero nell'ambito di un piano di numerazione  nazionale  o
          internazionale; 
              2) il diritto dell'utente finale  di  decidere  se  far
          inserire  i  propri  dati  personali  in  un  elenco  e  le
          tipologie  di  dati  di   cui   trattasi   in   conformita'
          dell'articolo 129 del codice in materia di  protezione  dei
          dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30  giugno
          2003, n.196. 
          III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto  I,
          i fornitori di servizi di  accesso  a  internet  forniscono
          anche le informazioni richieste a  norma  dell'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120. 
 
                                                   (Articolo 16 e 42) 
 
                                  ALLEGATO 12 
 
          DETERMINAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E DEI  CONTRIBUTI
                DI CUI, RISPETTIVAMENTE, AGLI ARTICOLI 16 E 42 
 
                                    Art. 1. 
                            Diritti amministrativi 
 
              1. Al fine di assicurare la copertura  degli  oneri  di
          cui al comma 1 dell'articolo  16  del  Codice,  le  imprese
          titolari di autorizzazione generale per  l'installazione  e
          la fornitura di reti pubbliche di  comunicazioni,  comprese
          quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le  imprese
          titolari  di  autorizzazione  generale  per  l'offerta  del
          servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione
          di   quello   offerto   in   luoghi   presidiati   mediante
          apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte
          telefoniche, sono tenute  al  pagamento  di  un  contributo
          annuo, compreso l'anno dal quale  decorre  l'autorizzazione
          generale. Tale contributo, che per gli  anni  successivi  a
          quello del conseguimento  dell'autorizzazione  deve  essere
          versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso
          di rinuncia  qualora  inviata  in  data  successiva  al  31
          dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei  seguenti
          importi: 
                a)  nel  caso  di  fornitura  di  reti  pubbliche  di
          comunicazioni  anche  per  la  distribuzione  di  contenuti
          (Content delivery Network - CDN): 
                  1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 
                  2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino
          a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro; 
                  3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a
          1 milione di abitanti: 32.000 euro; 
                  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
          17.000 euro; 
                  5)  per  le  imprese  che   erogano   il   servizio
          prevalentemente a utenti finali in numero pari o  inferiore
          a 50.000: 500 euro  ogni  mille  utenti.  Il  numero  degli
          utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a
          ciascun  utente  finale  e  per  servizio  prevalente  deve
          intendersi che il  fatturato  derivante  dall'attivita'  di
          offerta di linee all'utente  finale  (retail)  deve  essere
          superiore a quello  derivante  da  eventuale  attivita'  di
          vendita   all'ingrosso   (wholesale)   di    connettivita',
          instradamento e trasporto di traffico telefonico  ad  altri
          soggetti autorizzati, anche per le reti IP. 
                b) nel  caso  di  fornitura  di  servizio  telefonico
          accessibile al pubblico: 
                  1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 
                  2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino
          a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro; 
                  3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a
          1 milione di abitanti: 12.500 euro; 
                  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti:
          6.400 euro; 
                  5)  per  le  imprese  che   erogano   il   servizio
          prevalentemente a utenti finali in numero pari o  inferiore
          a 50.000: 300 euro  ogni  mille  utenti.  Il  numero  degli
          utenti e'  calcolato  sul  quantitativo  delle  risorse  di
          numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio
          prevalente deve intendersi che il fatturato  dell'attivita'
          fornita all'utente finale (retail)  attraverso  risorse  di
          numerazione per servizi  non  a  sovrapprezzo  deve  essere
          superiore al fatturato derivante da eventuale attivita'  di
          vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa  a
          disposizione di risorse di numerazione  ad  altri  soggetti
          autorizzati. Il regime  contributivo  di  cui  al  presente
          punto non e' applicabile alle imprese che erogano servizi a
          sovrapprezzo. 
                c)  nel   caso   di   fornitura   del   servizio   di
          comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in  cui  il
          contributo  sia  stato  determinato  in  una  procedura  di
          selezione competitiva o comparativa: 
                  1) per le imprese che  erogano  prevalentemente  il
          servizio a un numero di utenti finali pari  o  inferiore  a
          50.000:  1.500  euro  ogni  mille  utenti  e  per  servizio
          prevalente deve intendersi che il fatturato  dell'attivita'
          fornita all'utente finale (retail)  attraverso  risorse  di
          numerazione per servizi  non  a  sovrapprezzo  deve  essere
          superiore al fatturato derivante da eventuale attivita'  di
          vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa  a
          disposizione di risorse di numerazione  ad  altri  soggetti
          autorizzati. 
                  2) per le imprese che erogano  il  servizio  ad  un
          numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro; 
                d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, anche
          a bordo di imbarcazioni e di aerei, di servizi di rete  e/o
          di comunicazione elettronica via satellite: 1)  fino  a  10
          stazioni: 2.220 euro; 
                  2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 
                  3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro. 
                e) nel caso di fornitura di servizi di  comunicazione
          elettronica via satellite per terminali  d'utente  S-PCS  o
          DSL, indipendentemente dal numero  di  terminali,  3.330,00
          euro; 
                f) - (abrogata) 
                g) nel caso di fornitura di servizi di  comunicazione
          via satellite SNG temporanei in banda  14,00  -  14,25  GHz
          oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente  durata
          massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di  servizi  di
          comunicazione   elettronica,   anche    non    satellitari,
          assimilabili a questa tipologia e' dovuto un  pagamento  di
          200,00  euro  per  il  singolo  evento  e   nel   caso   di
          autorizzazione generale si rimanda  ai  contributi  di  cui
          alla lett. d). 
                h) nel caso di fornitura di servizi di  comunicazione
          via satellite, diversi dal  servizio  SNG,  si  applica  un
          contributo di  600,00  euro  ulteriore  rispetto  a  quello
          eventualmente dovuto in virtu' dell'art. 1, comma 1,  lett.
          d), indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. 
                h-bis) Per  tutti  gli  altri  servizi  di  rete  e/o
          comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso  in
          cui si utilizza  no  stazioni  solo  riceventi  o  che  non
          impieghino proprie stazioni  o  terminali,  si  applica  un
          contributo di 600,00 euro per ciascuna  sede  in  cui  sono
          installate  apparecchiature  di  commutazione  proprie   di
          ciascun servizio offerto. 
              2. Le imprese titolari  di  un'autorizzazione  generale
          per l'offerta  al  pubblico  di  servizi  di  comunicazione
          elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma  1,
          sono tenute al pagamento  annuo,  compreso  l'anno  in  cui
          l'autorizzazione generale  decorre,  di  un  contributo  di
          600,00 euro  per  ciascuna  sede  in  cui  sono  installate
          apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio
          offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri  di
          cui al comma 1 dell'articolo 16 del  Codice  l'importo  per
          una sede e' dovuto anche nel caso in cui non sia  impiegata
          alcuna apparecchiatura propria. 
              3.  A  fini  della  determinazione  del  numero   delle
          stazioni componenti una rete VSAT  non  si  considerano  le
          stazioni trasportabili destinate a sostituire  le  stazioni
          fisse in situazioni di emergenza. 
              4. Al fine di consentire l'effettuazione dei  controlli
          amministrativi e  le  verifiche  tecniche,  i  titolari  di
          autorizzazioni generali  sono  tenuti,  sulla  base  di  un
          ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al  personale
          incaricato di svolgere tali compiti alle sedi  ed  ai  siti
          oggetto del controllo. 
              5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o  servizi  di
          comunicazione elettronica si applica il contributo  di  cui
          al comma 2. 
 
                                  Art. 1-bis. 
          Diritti amministrativi in materia  di  tecnologia  digitale
                                   terrestre 
 
              Al fine di assicurare la copertura degli oneri  di  cui
          all'articolo  16,  comma  1,   le   imprese   titolari   di
          autorizzazione generale o alle quali  sono  stati  concessi
          diritti  di  uso  per  l'attivita'  di  operatore  di  rete
          televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute  al
          pagamento  annuo,  compreso  l'anno  a  partire  dal  quale
          decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che  e'
          determinato sulla  base  della  popolazione  potenzialmente
          destinataria dell'offerta. Tale  contributo,  che  per  gli
          anni    successivi    a    quello     del     conseguimento
          dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio
          di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata
          in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente,  e'
          determinato nei seguenti importi nel caso di  fornitura  di
          reti  televisive   digitali   terrestri:   a)   sull'intero
          territorio nazionale: 111.000 euro;  b)  su  un  territorio
          avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di  abitanti:
          25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15  milioni
          e fino a 30 milioni di abitanti:  18.000  euro;  d)  su  un
          territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni  di
          abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di  1
          milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro;  f)  su
          un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione  di
          abitanti: 600 euro; g)  su  un  territorio  avente  fino  a
          500.000 abitanti: 300 euro)). 
 
                                    Art. 2. 
          Contributi per la concessione  dei  diritti  di  uso  delle
                                frequenze radio 
 
              1. Oltre ai  contributi  previsti  all'articolo  1  del
          presente allegato le imprese che  installano  e  forniscono
          reti pubbliche di comunicazioni  e/o  prestano  servizi  di
          comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di  frequenze
          radioelettriche sono tenute al pagamento di  un  contributo
          annuo, di cui all'articolo 42, secondo la  tabella  di  cui
          all'articolo 5 del presente allegato, ove non  diversamente
          disposto dalle  procedure  di  gara  per  il  rilascio  dei
          relativi diritti d'uso. Il contributo e'  dovuto  per  ogni
          frequenza del collegamento punto-punto autorizzata,  e  per
          le  relative  stazioni  ripetitrici.  Nel  caso  in  cui  i
          medesimi  collegamenti  autorizzati  siano  utilizzati   in
          polarizzazione lineare, gli  stessi  sono  soggetti  ad  un
          contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi  di  una
          risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso
          di  collegamenti  utilizzati  per  l'espletamento  di   una
          sperimentazione  di  servizi  o   reti   di   comunicazione
          elettronica  l'ammontare  del   contributo   e'   calcolato
          proporzionalmente alla durata della stessa  e  deve  essere
          corrisposto nuovamente in caso di rinnovo. 
              2. Nel caso  di  collegamenti  fissi  unidirezionali  e
          quelli  operanti  con  tecnologia  TDD,   l'ammontare   del
          contributo di cui all'articolo 5 del presente  allegato  e'
          dimezzato. 
              3.  I  titolari   di   diritti   d'uso   di   frequenze
          radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete  via
          satellite, per ciascuna  delle  tipologie  sotto  elencate,
          sono tenuti al pagamento dei contributi annui  quantificati
          in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata
          in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni
          vengano  coordinate  secondo  quanto  previsto  dal   Piano
          nazionale  di  ripartizione  delle  frequenze  (PNRF),  con
          esclusione delle porzioni di bande di frequenza  comuni  in
          trasmissione e ricezione. 
                - per larghezze di banda 
                  fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; 
                  da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; 
                  da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; 
                  da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; 
                  per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione  dello
          stesso 30,00 euro 
              Tipologia di servizio: 
                - erogato attraverso terminali di tipo HEST 
                - diffusivo televisivo o radiofonico; 
                - contribuzione televisiva o radiofonica  punto-punto
          o punto-multipunto; 
                - operazioni spaziali (quali telemetrie); 
                - S-PCS riferito alla gateway; 
                - S-PCS riferito ai terminali d'utente; 
                - Trasmissione  dati  quale  internet  via  satellite
          diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; 
                -  Tutti  gli  altri  servizi   via   satellite   non
          riconducibili a quelli summenzionati; 
              3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di
          cui al comma 3 solo le bande di frequenze  individuate  nel
          Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come
          di libero uso o ad uso collettivo. 
              4.  I  titolari   di   diritti   d'uso   di   frequenze
          radioelettriche   per   l'espletamento   di   servizi    di
          comunicazione SNG sono tenuti  al  pagamento  dei  seguenti
          contributi: 
                a) per la ripresa di un singolo evento  della  durata
          massima di trenta giorni rinnovabili: 
                  750,00   euro,   per    ogni    stazione    terrena
          trasportabile impiegata; 
                  300,00  euro  per  ogni  satellite   geostazionario
          impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione. 
                b) per un numero  indeterminato  di  eventi,  purche'
          compresi nell'arco temporale di un anno: 
                  5.550,00   euro   per   ogni    stazione    terrena
          trasportabile impiegata. 
 
                                  Art. 2-bis. 
              Contributi annui per i collegamenti in ponte radio 
 
              1. Le imprese titolari  di  autorizzazione  generale  o
          alle  quali  sono  stati  concessi  diritti  di   uso   per
          l'attivita' di operatore di rete televisiva  in  tecnologia
          digitale   terrestre   per    l'utilizzo    di    frequenze
          radioelettriche per i  collegamenti  in  ponte  radio  sono
          tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati  per
          ogni collegamento monodirezionale: 
                a) euro 2 per  ogni  MHz  nella  gamma  di  frequenza
          superiore a 14 GHz; 
                b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di  frequenza  tra
          un valore pari o inferiore a 14 GHz  e  un  valore  pari  o
          superiore a 10 GHz; 
                c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di  frequenza  tra
          un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a
          6 GHz; 
                d) euro 16 per ogni  MHz  nella  gamma  di  frequenza
          inferiore a 6 GHz)). 
 
                                    Art. 3. 
          Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri 
 
              1. Oltre ai  contributi  previsti  all'articolo  1  del
          presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di
          risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la
          fornitura al pubblico di reti o  servizi  di  comunicazione
          elettronica da parte dei titolari  di  diritti  di  uso  di
          numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di
          cui all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione. 
              2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco
          da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici e' pari
          a 111,00 euro 
              3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco
          da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844  per  chiamate
          telefoniche  rispettivamente   finalizzate   ad   attivita'
          statistiche e quelle finalizzate al compimento di  ricerche
          di  mercato  e  ad  attivita'  di  pubblicita',  vendita  e
          comunicazione commerciale e' pari a 1,11 euro 
              4. Il contributo per l'attribuzione  di  un  codice  di
          carrier selection a 4 o 5 cifre e' pari, rispettivamente, a
          111.000,00 euro e 55.500,00 euro 
              5. Il contributo per l'attribuzione di  un  codice  per
          servizi di assistenza clienti customer care a  3,  4,  o  6
          cifre e' pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00
          euro e 11.100,00 euro. 
              6. Il contributo per l'attribuzione  di  un  codice  di
          accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre  e'  pari,
          rispettivamente,  111.000,00   euro,   55.500,00   euro   e
          27.750,00 euro. 
              7. Il  contributo  per  l'attribuzione  di  un  singolo
          numero sul  codice  12  per  il  servizio  di  informazione
          abbonati e' pari a 55.500,00 euro. 
              8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco
          da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero  unico
          o personale e' pari ad 50,00 euro. 
              9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco
          da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico  o
          personale e' pari a 50,00 euro. 
              10. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il servizio  di
          accesso diretto e  di  trasferimento  della  chiamata  alla
          segreteria telefonica o per l'instradamento delle  chiamate
          (Routing Number) il contributo annuo e' pari  a  111.000,00
          euro. 
              11. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per  servizi
          di comunicazioni mobili e personali  e'  pari  a  11.100,00
          euro. 
              12. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da 100.000 numeri sul  codice  31X  per  servizi  di
          comunicazioni mobili e personali e' pari a 1.110,00 euro. 
              13. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a  5  cifre  sul  codice  4  per  servizi  a
          sovrapprezzo  SMS/MMS  e  trasmissione  dati  e'   pari   a
          55.500,00 euro 
              14. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a  7  cifre  sul  codice  4  per  servizi  a
          sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati e' pari a 2.775,00
          euro. 
              15. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per  servizi  non  a
          sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai  servizi  svolti
          attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione  dati
          e' pari a 1.110,00 euro. 
              16. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per  servizi  non  a
          sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai  servizi  svolti
          attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione  dati
          e' pari a 11,10 euro. 
              17. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da 1000 numeri sul  codice  43  per  servizi  non  a
          sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai  servizi  svolti
          attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione  dati
          e' pari a 11,10 euro. 
              18. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da 1000 numeri sul codice  55  per  il  servizio  di
          comunicazione vocale nomadico e' pari a 11,10 euro. 
              19. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l'instradamento
          delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo e' pari
          a 66.600,00 euro. 
              20. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet e'
          pari a 10,00 euro. 
              21. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito
          al chiamato e' pari a 50,00 euro. 
              22. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a 6 cifre sul  codice  803  per  servizi  di
          addebito al chiamato e' pari a 27.750,00 euro. 
              23. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848  per  servizi  di
          addebito ripartito e' pari a 50,00 euro: 
              24. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847  per  servizi
          di addebito ripartito e' pari a 27.750,00 euro. 
              25. Il contributo dovuto per un  blocco  da  10  numeri
          contigui sul codice 89111 per servizi  a  sovrapprezzo  per
          collegamenti relativi ai POS e' pari a 11,10 euro. 
              26. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          singolo numero a 6 cifre sui codici  892,  894  e  895  per
          servizi a sovrapprezzo e' pari a 27.750,00 euro. 
              27. Il contributo dovuto per un  blocco  da  10  numeri
          contigui  sui  codici  893YUUU  e  895YUUU  per  servizi  a
          sovrapprezzo e' pari a 27.750,00 euro. 
              28. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da  100  numeri  sui  codici  893YUUUU,  894YUUUU  e
          895YUUUU per servizi a sovrapprezzo e' pari a 500,00 euro. 
              29. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per
          servizi a sovrapprezzo e' pari a 25,00 euro. 
              30. Il  contributo  dovuto  per  l'attribuzione  di  un
          blocco da 100 numeri sul codice  899UUUUUU  per  servizi  a
          sovrapprezzo e' pari a 50,00 euro. 
              31. Il  contributo  per  l'attribuzione  di  un  codice
          identificativo  dei  punti  di  segnalazione  nazionale   o
          internazionale e' pari a 10,00 euro. 
              32. Il  contributo  per  l'attribuzione  di  un  codice
          operatore del tipo OP_ID o MNC e' pari a 500,00 euro. 
              33. Il contributo dovuto nel caso  di  prenotazione  di
          numerazione   o   di   richiesta   di    numerazione    per
          l'espletamento di una sperimentazione e'  pari  al  50  per
          cento degli importi previsti nei commi  precedenti  e  deve
          essere corrisposto anche in caso di rinnovo. 
              34. Nel caso in cui il Ministero, al fine di  prevenire
          indisponibilita' di risorse  di  numerazione,  eserciti  la
          facolta'  di  attribuire  diritti  d'uso  per  blocchi   di
          grandezza   inferiore   e'   corrisposto   un    contributo
          proporzionale. 
 
                                    Art. 4. 
                            Modalita' di pagamento 
 
              1. Il pagamento  delle  somme  dovute  ai  sensi  degli
          articoli 1, 2 e  3  del  presente  allegato  e'  effettuato
          attraverso  le  piattaforme  digitali  di  pagamento  della
          pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate
          sul sito istituzionale del Ministero. 
              2. In caso di mancato o  ritardato  pagamento  entro  i
          termini stabiliti, , si applica, a far data dalla  data  di
          scadenza del termine di pagamento, una  maggiorazione  pari
          allo 0,5 per cento della  somma  dovuta  per  ogni  mese  o
          frazione di ritardo. 
 
                                    Art. 5. 
                 Contributo annuo per l'uso di risorse scarse 
 
                               (Valori in euro) 
 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico 
 
                                                        (Articolo 11) 
 
          ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato  9  decreto  legislativo  1
          agosto 2003, n.259 ed ex allegato 14 del decreto 8 novembre
                                 2021, n.207) 
 
          DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI  E  SERVIZI
            DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 
 
              La  presente  dichiarazione  deve   essere   presentata
          esclusivamente attraverso il portale presente sul sito  del
          Ministero ai sensi dell'articolo 11. 
              Il sottoscritto: 
                Cognome 
                Nome 
                Luogo e data di nascita 
                Residenza e domicilio 
                Cittadinanza 
                Societa'/Ditta 
                Nazionalita' 
                Sede legale 
                Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione  o
          in altro stato extraeuropeo 
                Codice Fiscale e partita IVA (Nel  caso  di  societa'
          estera numero del  registro  pubblico  analogo  nell'Unione
          europea o nel paese extraeuropeo) 
                Indirizzo del sito Web 
                Composizione dell'azionariato  -  (tale  informazione
          viene richiesta al fine della compilazione del questionario
          annuale sui servizi di  TLC  approntato  dalla  Commissione
          europea) 
              Dati del rappresentante legale: 
                Cognome 
                Nome 
                Luogo e data di nascita 
                Residenza e domicilio 
                Codice Fiscale 
 
                                   Dichiara 
 
              di voler offrire  il  seguente  servizio  di  rete  e/o
          comunicazione elettronica: _____________________________ 
              Descrizione tipologia di rete,  che  comprenda  la  sua
          costituzione/configurazione,  il  relativo   programma   di
          installazione, le interconnessioni previste con altre reti,
          la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione
          etc 
              Descrizione tipologia dei servizi  che  possono  essere
          offerti e l'area di copertura geografica  interessata  alla
          loro fornitura ; 
              Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con
          relative norme tecniche e relativa ubicazione; 
              Nel caso di utilizzo di  frequenze  ad  uso  collettivo
          devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni: 
                ubicazione delle stazioni radioelettriche  unitamente
          al MAC Address, al Service Set  Identifier  (SSID)  e  alla
          frequenza utilizzata; 
              Data presunta di inizio attivita'. 
              Nel caso di accesso ad una rete pubblica  tramite  RLAN
          (art. 68)  devono  essere  indicate  altresi'  le  seguenti
          informazioni: 
                ubicazione delle stazioni radioelettriche  unitamente
          al MAC Address, al Service Set  Identifier  (SSID)  e  alla
          frequenza utilizzata; 
              Inoltre, per ogni eventuale  richiesta  di  chiarimenti
          sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future
          richieste di informazioni previste dal presente decreto, si
          indica nella persona di _______________  il  referente  per
          gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti: 
                n. telefonico 
                n. fax 
                indirizzo mail 
                indirizzo di PEC 
              A tal fine si impegna a  garantire  il  rispetto  delle
          condizioni indicate nella parte A dell'allegato  n.  1  del
          presente decreto, nonche' ove  applicabili  e  giustificate
          rispetto  alla   rete   e/o   servizio   di   comunicazione
          elettronica in questione, delle altre condizioni di cui  al
          predetto allegato n. 1 ed a comunicare  tempestivamente  al
          Ministero qualsiasi variazione riguardante le  informazioni
          rese con la presente dichiarazione. 
              Il   dichiarante,   per   quanto   non    espressamente
          menzionato, garantisce l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle
          comunicazioni  elettroniche,  nonche'  il  rispetto   delle
          condizioni che  possono  essere  imposte  alle  imprese  in
          virtu' di altre normative non di settore. 
              Si allegano alla presente dichiarazione: 
                1. autocertificazione redatta ai  sensi  del  Decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da
          cui risulti  che  l'impresa  e'  iscritta  alla  Camera  di
          commercio,   industria,    artigianato    ed    agricoltura
          comprensiva  della  dicitura   relativa   al   nulla   osta
          antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto  1994,
          n. 490 e del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          giugno 1998, n. 252; oppure  certificato  equipollente  per
          soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi  dell'Unione
          europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea  con
          i  quali  vi  siano  accordi  di  piena  reciprocita',  con
          allegata  copia  in  formato  digitale  del  documento   di
          identita' personale del/i dichiarante/i; 
                2. certificato o autocertificazione redatta ai  sensi
          del Decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000 n. 445, da cui  risulti  che  gli  amministratori  che
          rappresentano  legalmente  la  societa'   o   il   titolare
          dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per
          delitto non colposo  superiore  ai  sei  mesi  e  non  sono
          sottoposti a misure di sicurezza e di  prevenzione;  oppure
          certificato equipollente per soggetti dichiaranti con  sede
          in uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea  o  in  Paesi  non
          appartenenti  all'Unione  europea  con  i  quali  vi  siano
          accordi  di  piena  reciprocita',  con  allegata  copia  in
          formato digitale del documento di identita' personale del/i
          dichiarante/i. 
          DATA _________ 
          FIRMA