Art. 6 
 
                         Altre disposizioni 
 
  1.  All'articolo  135-bis,  comma  2-bis,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  le
parole: «Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione
e' tenuto a comunicare» sono sostituite dalle seguenti:  «Su  istanza
del privato il tecnico che ha rilasciato  l'attestazione  di  cui  al
primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni  dalla
data di presentazione della segnalazione certificata». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 135- bis,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 20 ottobre 2001 n. 45,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  135-bis   (Norme   per   l'infrastrutturazione
          digitale degli edifici) - 1. Tutti  gli  edifici  di  nuova
          costruzione  per  i  quali  le  domande  di  autorizzazione
          edilizia sono presentate dopo  il  1°  luglio  2015  devono
          essere   equipaggiati    con    un'infrastruttura    fisica
          multiservizio passiva interna all'edificio,  costituita  da
          adeguati spazi installativi e da impianti di  comunicazione
          ad alta velocita' in fibra ottica fino ai  punti  terminali
          di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere  dal  1°
          luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di
          un permesso di costruire ai sensi dell'articolo  10,  comma
          1, lettera  c).  Per  infrastruttura  fisica  multiservizio
          interna  all'edificio  si  intende   il   complesso   delle
          installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti
          reti di accesso cablate in fibra  ottica  con  terminazione
          fissa o senza fili che permettono di fornire  l'accesso  ai
          servizi a banda ultralarga e  di  connettere  il  punto  di
          accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 
                2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali
          le domande di autorizzazione edilizia sono presentate  dopo
          il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di
          accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere  dal  1°
          luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione  profonda
          che richiedano il rilascio di un permesso di  costruire  ai
          sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende  il
          punto   fisico,   situato   all'interno    o    all'esterno
          dell'edificio e  accessibile  alle  imprese  autorizzate  a
          fornire reti pubbliche di comunicazione,  che  consente  la
          connessione  con  l'infrastruttura   interna   all'edificio
          predisposta per i servizi di  accesso  in  fibra  ottica  a
          banda ultralarga. 
                2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso  di  nuove
          opere che richiedono il rilascio di permesso  di  costruire
          ai sensi dei commi 1  e  2,  per  i  quali  la  domanda  di
          autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo  la  data
          del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti  obblighi
          di equipaggiamento  digitale  degli  edifici  e'  attestato
          dall'etichetta necessaria  di  "edificio  predisposto  alla
          banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato  per
          gli impianti di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera  b),
          del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  22
          gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle  Guide
          CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e  3,  su  istanza  del
          soggetto che ha  richiesto  il  rilascio  del  permesso  di
          costruire   o   di   altro   soggetto   interessato.   Tale
          attestazione  e'  necessaria  ai  fini  della  segnalazione
          certificata di cui all'articolo 4. Su istanza  del  privato
          il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo
          periodo del presente comma comunica  entro  novanta  giorni
          dalla data di presentazione della segnalazione  certificata
          i dati relativi agli edifici  infrastrutturali  al  Sistema
          Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)
          ai sensi  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133
          convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014. 
                3.  Gli  edifici  equipaggiati  in   conformita'   al
          presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione
          edilizia sia stata presentata prima del  1°  gennaio  2022,
          possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto  o
          della vendita dell'immobile,  dell'etichetta  volontaria  e
          non vincolante di 'edificio predisposto  alla  banda  ultra
          larga', rilasciata da un tecnico  abilitato  come  previsto
          dal comma 2-bis.»