art. 1 note

           	
				
 
    

         N O T E

          Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi  qui  trascritti.  Per  le  direttive  CEE
          vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega.
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni».
              - La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa  alle  autorizzazioni
          per le  reti  e  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
          (direttiva autorizzazioni)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;
              - La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7  marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro
          normativo comune per le reti ed i servizi di  comunicazione
          elettronica (direttiva quadro) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;
              - La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  7  marzo  2002,   relativa   al   servizio
          universale e ai diritti degli utenti in materia di  reti  e
          di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio
          universale)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea del 24 aprile 2002, n. L 108;
              - La direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento  di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea del 15 aprile 2010 n. L 95.
              - Si riporta l'art. 31 della legge 24 dicembre 2012  n.
          234 (Norme generali sulla partecipazione  dell'Italia  alla
          formazione  e  all'attuazione  della  normativa   e   delle
          politiche dell'Unione europea):
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea.
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia.
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni.
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici.
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1.
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1.
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
              - La direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
          direttiva  2010/13/UE,   relativa   al   coordinamento   di
          determinate  disposizioni  legislative,   regolamentari   e
          amministrative degli Stati membri concernenti la  fornitura
          di servizi di media audiovisivi (direttiva sui  servizi  di
          media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
          realta' del mercato e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea del 28 novembre 2018 n. L 303.;
              - La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11 dicembre  2018,  che  istituisce  il
          codice  europeo   delle   comunicazioni   elettroniche   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          17 dicembre 2018 n. L 321.;
              - Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un  mercato
          unico dei servizi digitali  e  che  modifica  la  direttiva
          2000/31/CE   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea del 27 ottobre 2022 n. L 277.;
              - Si riporta l'art. 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53
          (Delega al  Governo  per  il  recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2019-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97:
                «Art.   3   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  della  direttiva  (UE)   2018/1808,   recante
          modifica   della   direttiva   2010/13/UE,   relativa    al
          coordinamento  di  determinate  disposizioni   legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          concernenti la fornitura di servizi  di  media  audiovisivi
          (direttiva  sui   servizi   di   media   audiovisivi),   in
          considerazione dell'evoluzione delle realta' del  mercato).
          - 1. Nell'esercizio della  delega  per  l'attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/1808  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 14 novembre 2018, il Governo osserva,  oltre
          ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
          della legge n. 234 del 2012, anche i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici:
                  a) riordinare le disposizioni del testo  unico  dei
          servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al
          decreto legislativo 31  luglio  2005,  n.  177,  attraverso
          l'emanazione di un nuovo testo unico dei servizi  di  media
          digitali  con  adeguamento  delle  disposizioni   e   delle
          definizioni, comprese quelle relative ai servizi  di  media
          audiovisivi, radiofonici e ai servizi di piattaforma per la
          condivisione   di   video,   alla   luce    dell'evoluzione
          tecnologica e di mercato;
                  b) prevedere misure atte ad assicurare  un'adeguata
          tutela della dignita' umana e dei minori  in  relazione  ai
          contenuti audiovisivi, ivi inclusi i video  generati  dagli
          utenti, e alle comunicazioni  commerciali  da  parte  delle
          piattaforme per la  condivisione  dei  video,  affidando  i
          relativi compiti,  anche  di  promozione  di  procedure  di
          autoregolamentazione e  co-regolamentazione,  all'Autorita'
          per  le  garanzie  nelle  comunicazioni   quale   Autorita'
          nazionale di regolamentazione di settore;
                  c)  prevedere  specifiche  misure  a   tutela   dei
          consumatori di servizi di media audiovisivi, lineari e  non
          lineari,  anche  mediante  il  ricorso   a   procedure   di
          risoluzione extragiudiziale delle controversie e meccanismi
          di  indennizzo  in  caso  di   disservizi,   affidando   la
          regolamentazione di tali  procedure  all'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni;
                  d) prevedere misure per la promozione  delle  opere
          europee, anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta
          e anche attraverso una semplificazione e  razionalizzazione
          delle misure attualmente vigenti, nonche' specifiche misure
          per  la  promozione   della   trasparenza   degli   assetti
          proprietari dei fornitori dei servizi di cui  alla  lettera
          a);
                  e)  prevedere  misure   per   l'adeguamento   delle
          prescrizioni per le comunicazioni commerciali da  applicare
          anche ai servizi di  piattaforma  per  la  condivisione  di
          video  e  per  la  revisione  dei  limiti  di  affollamento
          pubblicitario   secondo    principi    di    flessibilita',
          proporzionalita' e concorrenzialita';
                  f) prevedere apposite misure  per  il  contenimento
          del livello sonoro delle comunicazioni  commerciali  e  dei
          messaggi   trasmessi   dalle   emittenti    radiotelevisive
          pubbliche e private  nonche'  dai  fornitori  di  contenuti
          operanti su frequenze terrestri e via satellite, in accordo
          con  le  delibere  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni;
                  g) prevedere che i fornitori di servizi  di  media,
          comprese le  piattaforme  social,  forniscano  agli  utenti
          informazioni  sufficienti  in  merito  a  contenuti,  anche
          pubblicitari, che possano  nuocere  allo  sviluppo  fisico,
          mentale o morale dei minori, ivi  compreso  il  divieto  di
          pubblicita' relativa al gioco d'azzardo, prevedendo inoltre
          specifiche misure nei confronti  di  chi  utilizza  profili
          fittizi, di soggetti inesistenti o tramite l'appropriazione
          di identita' altrui, al fine  di  alterare  lo  scambio  di
          opinioni, per ingenerare allarmi  o  per  trarre  vantaggio
          dalla diffusione di notizie false;
                  h) prevedere che i fornitori di  servizi  di  media
          audiovisivi offrano informazioni adeguate sui contenuti che
          possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale  dei
          minori, associandole a  un'avvertenza  acustica  qualora  i
          contenuti siano fruiti su dispositivi mobili;
                  i) garantire la tutela dei  minori  dai  contenuti,
          anche  pubblicitari,  non  appropriati   che   accompagnano
          programmi  per  bambini  o  vi  sono  inclusi,  relativi  a
          prodotti  alimentari  o  bevande,  anche   alcoliche,   che
          contengono sostanze nutritive e  sostanze  con  un  effetto
          nutrizionale o fisiologico,  la  cui  assunzione  eccessiva
          nella dieta generale non e' raccomandata, nonche' prevedere
          idonee  misure,  anche  di  promozione  di   procedure   di
          auto-regolamentazione  e  di  co-regolamentazione,  tese  a
          ridurre  efficacemente  l'esposizione  dei   bambini   alle
          comunicazioni commerciali audiovisive per  tali  bevande  e
          prodotti alimentari;
                  l) promuovere l'alfabetizzazione digitale da  parte
          dei fornitori di  servizi  di  media  e  dei  fornitori  di
          piattaforme di condivisione dei video;
                  m)  aggiornare  i  compiti  dell'Autorita'  per  le
          garanzie nelle comunicazioni,  rafforzandone  ulteriormente
          le prerogative di indipendenza;
                  n)     aggiornare     l'apparato      sanzionatorio
          amministrativo gia' previsto dal testo unico dei servizi di
          media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui   al   decreto
          legislativo n. 177 del 2005,  rispetto  ai  nuovi  obblighi
          previsti dalla direttiva (UE)  2018/1808,  sulla  base  dei
          principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed efficacia.
                2. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.»
              - La legge 13 novembre 2023,  n.  159  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  15  settembre
          2023, n.  123,  recante  misure  urgenti  di  contrasto  al
          disagio  giovanile,  alla   poverta'   educativa   e   alla
          criminalita' minorile, nonche' per la sicurezza dei  minori
          in ambito digitale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
          n. 266 del 14 novembre 2023.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali.):
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata) - 1. La Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni.
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per gli affari regionali ((  nella  materia  di  rispettiva
          competenza )); ne fanno  parte  altresi'  il  Ministro  del
          tesoro e del bilancio e della programmazione economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM.
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».

          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,
          8, 13, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37,  38,
          39, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51,  59,  68,  71  del  decreto
          legislativo  n.  208  dell'8  novembre   del   2021,   come
          modificato dal presente decreto:
                «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il testo unico dei servizi di
          media audiovisivi, di seguito  denominato:  «testo  unico»,
          contiene:
                  a)  i  principi  generali  per  la  prestazione  di
          servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici  e  dei
          servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche
          solo audio  o  entrambi,  tenendo  conto  del  processo  di
          convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le
          comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche  elettronica,
          e internet in tutte le sue applicazioni  e  dell'evoluzione
          tecnologica e di mercato;
                  b) le disposizioni in materia di servizi  di  media
          audiovisivi e radiofonici e  di  programmi-dati,  anche  ad
          accesso condizionato, nonche' in materia  di  fornitura  di
          servizi interattivi  associati  e  di  servizi  di  accesso
          condizionato  su  qualsiasi  piattaforma   di   diffusione,
          comprese  le  comunicazioni   commerciali   audiovisive   e
          radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione
          di video o anche solo audio;
                2. (abrogato)»
                «Art. 2 (Ambito di applicazione del diritto nazionale
          per i servizi di media audiovisivi  e  radiofonici).  -  1.
          Sono soggetti alla giurisdizione italiana  i  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi e radiofonici e  le  emittenti
          radiofoniche che operano in Italia conformemente  a  quanto
          previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui  si
          applica il comma 4.
                2. Ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  presente
          testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi  e
          radiofonici e l'emittente radiofonica operano in Italia:
                  a) quando hanno la loro sede principale in Italia e
          le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo o
          radiofonico sono prese nel territorio italiano;
                  b) quando hanno la sede principale in Italia  e  le
          decisioni editoriali sul servizio di  media  audiovisivo  o
          radiofonico fornito sono prese in un altro Stato  membro  o
          in un Paese terzo se, sul  territorio  italiano  opera  una
          parte  significativa   degli   addetti   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  servizio   di   media   audiovisivo   o
          radiofonico collegata ai programmi;
                  c) quando, ha la sede principale in un altro  Stato
          membro o Paese terzo e le decisioni editoriali sul servizio
          di media audiovisivo o radiofonico fornito  sono  prese  in
          Italia  e  sul  territorio   italiano   opera   una   parte
          significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita'
          di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai
          programmi;
                  d) quando hanno la sede principale in Italia e  una
          parte  significativa   degli   addetti   allo   svolgimento
          dell'attivita'  di  servizio   di   media   audiovisivo   o
          radiofonico collegata ai programmi opera sia in Italia  sia
          in un altro Stato membro;
                  e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere
          b), c), e d), se hanno iniziato in Italia la loro attivita'
          nel   rispetto   dell'ordinamento   giuridico    nazionale,
          mantenendo nel tempo un legame  stabile  ed  effettivo  con
          l'economia italiana.
                3. I fornitori di servizi di media e le emittenti cui
          non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano
          soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:
                  a)   se   si   avvalgono   di    un    collegamento
          terra-satellite (up-link) situato in Italia;
                  b) se in assenza di un collegamento terra-satellite
          situato in  Italia,  si  avvalgono  di  una  capacita'  via
          satellite di competenza italiana.
                4. Qualora non  sia  possibile  determinare  a  quale
          Stato membro dell'Unione europea  spetti  la  giurisdizione
          conformemente ai commi 2 e 3, si  considera  soggetto  alla
          giurisdizione italiana il fornitore  di  servizi  di  media
          operante sul territorio nazionale ai sensi  degli  articoli
          da 49 a  55  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea.
                5.  I  fornitori  di  servizi  media  audiovisivi   e
          radiofonici sottoposti  alla  giurisdizione  italiana,  pur
          avendo la propria sede legale in un  diverso  Stato  membro
          dell'Unione europea sono tenuti  al  rispetto  delle  norme
          dell'ordinamento giuridico italiano, relative ai  fornitori
          di servizi di media audiovisivi.
                6. I fornitori di servizi di  media  sono  tenuti  ad
          informare il Ministero delle imprese e del made in Italy  e
          l'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni   di
          qualsiasi modifica che possa influire sulla  determinazione
          della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi  2,3  e
          4.
                7. L'Autorita' con  proprio  regolamento  istituisce,
          disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi  di
          media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale  elenco
          devono essere riportati i  criteri  in  base  ai  quali  si
          determina la giurisdizione italiana.  L'Autorita'  comunica
          alla  Commissione  europea   l'elenco   e   gli   eventuali
          aggiornamenti.
                8. L'Autorita', nell'assolvere alla funzione indicata
          dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte  dalla
          Commissione  europea  ai  sensi  dell'art.   2,   paragrafo
          5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa  l'individuazione
          dello  Stato  membro  dotato   di   giurisdizione   su   un
          determinato fornitore di servizi dei  media  audiovisivi  e
          radiofonici.»
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          testo unico si intende per:
                  a) «servizio di  media  audiovisivo»:  un  servizio
          quale definito dagli articoli 56  e  57  del  Trattato  sul
          funzionamento   dell'Unione   europea,   ove    l'obiettivo
          principale  del  servizio  stesso  o  di  una  sua  sezione
          distinguibile sia  la  fornitura  di  programmi  al  grande
          pubblico,  sotto  la  responsabilita'  editoriale   di   un
          fornitore di  servizi  di  media,  al  fine  di  informare,
          intrattenere o istruire, attraverso reti  di  comunicazioni
          elettroniche, in radiodiffusione o a richiesta;
                  b) per servizio  di  media  audiovisivo,  ai  sensi
          della lettera a), si intende o una trasmissione  televisiva
          come definita alla  lettera  p)  o  un  servizio  di  media
          audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una
          comunicazione commerciale audiovisiva;
                  c) «servizio di piattaforma per la condivisione  di
          contenuti  video»:  un  servizio,  quale   definito   dagli
          articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di
          una sua sezione distinguibile o di  una  sua  funzionalita'
          essenziale sia la fornitura di programmi o  video  generati
          dagli utenti destinati al grande pubblico, per i  quali  il
          fornitore della piattaforma per la  condivisione  di  video
          non ha responsabilita' editoriale, al  fine  di  informare,
          intrattenere o istruire attraverso  reti  di  comunicazioni
          elettroniche  ai  sensi  dell'art.  2,  lettera  a),  della
          direttiva  2002/21/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui  organizzazione  e'
          determinata  dal  fornitore  della   piattaforma   per   la
          condivisione  di  video,  anche  con  mezzi  automatici   o
          algoritmi,   in   particolare   mediante   visualizzazione,
          attribuzione di tag e sequenziamento;
                  c-bis) «servizio di piattaforma per la condivisione
          di   contenuti   solo   audio»:   un   servizio   con    le
          caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il  contenuto
          condiviso e' costituito da  programmi  sonori  o  da  audio
          generati  dall'utente,  o  entrambi,  destinati  al  grande
          pubblico;
                  d) «fornitore di  servizi  di  media»:  la  persona
          fisica o giuridica cui e' riconducibile la  responsabilita'
          editoriale  della  scelta  del  contenuto  audiovisivo  del
          servizio di  media  audiovisivo  o  radiofonico  e  che  ne
          determina  le  modalita'  di  organizzazione,  esclusi  gli
          operatori  di  rete  che  si  occupano   unicamente   della
          trasmissione di programmi per i  quali  la  responsabilita'
          editoriale incombe su terzi;
                  e) «reti di comunicazione elettronica»:  i  sistemi
          di  trasmissione,  basati  o  meno   su   un'infrastruttura
          permanente o una capacita' di amministrazione centralizzata
          e, se del caso, le apparecchiature  di  commutazione  o  di
          instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete
          non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo,
          via radio, a mezzo di  fibre  ottiche  o  con  altri  mezzi
          elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le  reti
          mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
          di  pacchetto,  compresa  internet),  i  sistemi   per   il
          trasporto via cavo della corrente elettrica,  nella  misura
          in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le  reti
          utilizzate per la diffusione  radiotelevisiva,  e  le  reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato;
                  f) «operatore di rete»: il  soggetto  titolare  del
          diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete
          di comunicazione  elettronica  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica  digitale,  via   cavo   o   via   satellite,   per
          trasmissione sia televisive che radiofoniche e di  impianti
          di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione
          delle risorse frequenziali che consentono  la  trasmissione
          dei programmi agli utenti;
                  g) «programma»:  una  serie  di  immagini  animate,
          sonore o non, escluse le cosiddette gif, che  costituiscono
          un singolo elemento, indipendentemente  dalla  sua  durata,
          nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito  da
          un  fornitore  di  servizi   di   media,   comprensivo   di
          lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie
          di situazione (sitcom), documentari, programmi per  bambini
          e fiction originali;
                  h)  «video  generato  dall'utente»:  una  serie  di
          immagini  animate,  sonore  o  non,  che  costituiscono  un
          singolo  elemento,  indipendentemente  dalla  sua   durata,
          creato da un utente e caricato su una  piattaforma  per  la
          condivisione di video dal medesimo o da un qualunque  altro
          utente;
                  i)  «decisione  editoriale»:  una  decisione  presa
          periodicamente   nell'esercizio    della    responsabilita'
          editoriale e  collegata  al  funzionamento  quotidiano  del
          servizio di media;
                  l) «fornitore della piattaforma per la condivisione
          di video»: la persona fisica o giuridica  che  fornisce  un
          servizio di piattaforma per la condivisione di video;
                  m)  «programmi-dati»:  i  servizi  di  informazione
          costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da
          reti    radiotelevisive    e    diversi    dai    programmi
          radiotelevisivi, non  prestati  su  richiesta  individuale,
          incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
                  n)   «palinsesto    televisivo»    e    «palinsesto
          radiofonico»: l'insieme, predisposto  da  un  fornitore  di
          servizi  di  media  audiovisivi   o   radiofonici,   o   da
          un'emittente radiofonica, di una  pluralita'  di  programmi
          unificati da un medesimo  marchio  editoriale  e  destinato
          alla fruizione del  pubblico,  diverso  dalla  trasmissione
          differita  dello  stesso  palinsesto,  dalle   trasmissioni
          meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento,  di
          singoli programmi, o pacchetti  di  programmi,  audiovisivi
          lineari, con possibilita' di acquisto da parte  dell'utente
          anche nei  momenti  immediatamente  antecedenti  all'inizio
          della trasmissione  del  singolo  programma,  o  del  primo
          programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
                  o) «responsabilita' editoriale»: l'esercizio di  un
          controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi,  ivi
          inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione  in
          un palinsesto cronologico, nel caso  delle  radiodiffusioni
          televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel  caso  dei
          servizi di media audiovisivi a richiesta;
                  p) «servizio  di  media  audiovisivo  lineare»:  un
          servizio di media audiovisivo fornito da  un  fornitore  di
          servizi di media per la  visione  simultanea  di  programmi
          sulla base di un palinsesto di programmi;
                  q) «servizio di  media  audiovisivo  non  lineare»,
          ovvero «servizio di  media  audiovisivo  a  richiesta»:  un
          servizio di media audiovisivo fornito da  un  fornitore  di
          servizi di media per la  visione  di  programmi  scelto  al
          momento dall'utente e su sua richiesta  sulla  base  di  un
          catalogo di programmi selezionati dal fornitore di  servizi
          di media;
                  r) «fornitore di servizi  di  media  audiovisivi  a
          carattere   comunitario»:   il   soggetto   che    ha    la
          responsabilita'  editoriale   nella   predisposizione   dei
          programmi  destinati  alla  radiodiffusione  televisiva  in
          ambito locale che si impegna: a non trasmettere piu' del  5
          per cento di pubblicita' per  ogni  ora  di  diffusione;  a
          trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno  il
          50 per  cento  dell'orario  di  programmazione  giornaliero
          compreso dalle ore 7 alle ore 21;
                  s) «programmi originali autoprodotti»: i  programmi
          realizzati in proprio dal fornitore  di  servizi  di  media
          audiovisivi o radiofonici o dall'emittente  radiofonica,  o
          dalla  sua  controllante  o  da  sue  controllate,   o   in
          co-produzione con altra emittente, o altro fornitore;
                  t) «produttori indipendenti», gli  operatori  della
          comunicazione europei che svolgono attivita' di  produzioni
          audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati
          a, fornitori di servizi  media  audiovisivi  soggetti  alla
          giurisdizione italiana e, alternativamente:
                    1) per un periodo di tre anni non destinano  piu'
          del 90 per  cento  della  propria  produzione  ad  un  solo
          fornitore di servizi media audiovisivi;
                    2) sono titolari di diritti secondari;
                  u) «fornitore di servizi interattivi associati o di
          servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce,
          al  pubblico  o  a  terzi  operatori,  servizi  di  accesso
          condizionato, mediante distribuzione  di  chiavi  numeriche
          per  l'abilitazione  alla  visione  dei   programmi,   alla
          fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di
          apparati,   o   che   fornisce   servizi   della   societa'
          dell'informazione  ai  sensi  dall'art.   2   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida
          elettronica ai programmi;
                  v) «accesso condizionato»: ogni  misura  e  sistema
          tecnico in base al quale l'accesso in  forma  intelligibile
          al  servizio  protetto  sia  subordinato  a  preventiva   e
          individuale  autorizzazione  da  parte  del  fornitore  del
          servizio di accesso condizionato;
                  z)  «sistema  integrato  delle  comunicazioni»:  il
          settore economico che  comprende  le  attivita'  di  stampa
          quotidiana  e  periodica,  delle  agenzie  di  stampa,   di
          editoria elettronica, anche per il tramite di Internet,  di
          radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema,
          pubblicita' esterna, sponsorizzazioni di cui  alla  lettera
          ss) e pubblicita' online;
                  aa) «servizio pubblico  radiofonico,  televisivo  e
          multimediale»:    il    pubblico    servizio    consistente
          nell'attivita' di  produzione  e  diffusione  di  contenuti
          radiofonici,  audiovisivi  e  multimediali  su   tutte   le
          piattaforme distributive, secondo le modalita' e nei limiti
          indicati dal presente  testo  unico  e  dalle  altre  norme
          applicabili in materia;
                  bb) «ambito nazionale»: l'esercizio  dell'attivita'
          di  radiodiffusione  televisiva  o  sonora   non   limitata
          all'ambito locale;
                  cc)  «ambito   locale   radiofonico»:   l'esercizio
          dell'attivita' di radiodiffusione sonora, con  irradiazione
          del segnale fino a una copertura massima del 50  per  cento
          della popolazione nazionale;
                  dd)  «ambito  locale  televisivo»:  l'attivita'  di
          fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in  uno
          o piu' aree tecniche corrispondenti, su reti di I livello o
          su reti di II livello,  comunque  non  superiori  a  dieci,
          anche non limitrofe, purche' con copertura inferiore al  50
          per cento della popolazione nazionale;
                  ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale
          gia' irradiato in ambito nazionale in tecnica  analogica  e
          in    simulcast    in    tecnica    digitale     terrestre,
          indipendentemente dall'eventuale intervenuta  modifica  del
          marchio editoriale o del soggetto  che  detiene  il  titolo
          abilitativo;
                  ff)  «programmazione  generalista»:  programmazione
          diffusa  in  ambito  nazionale  dedicata  a   piu'   generi
          differenziati inclusa l'informazione, distribuiti  in  modo
          equilibrato nel corso  della  giornata  di  programmazione,
          nessuno  dei  quali  raggiunge  il  70  per   cento   della
          programmazione stessa;
                  gg)   «programmazione   tematica»:   programmazione
          diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in
          relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui  un
          fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno  il
          70 per cento della programmazione diffusa;
                  hh)  «emittente  radiofonica»:   il   titolare   di
          concessione    o    autorizzazione    alla     prosecuzione
          dell'attivita', ai sensi della legge 20 marzo 2001, n.  66,
          che opera su frequenze terrestri in tecnica analogica,  che
          ha la responsabilita' editoriale dei palinsesti radiofonici
          e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
                    1)    «emittente    radiofonica    a    carattere
          comunitario»,    nazionale    o     locale:     l'emittente
          caratterizzata  dall'assenza  dello  scopo  di  lucro,  che
          trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30
          per cento dell'orario di trasmissione giornaliero  compreso
          tra  le  ore  7  e   le   ore   21,   puo'   avvalersi   di
          sponsorizzazioni e non trasmette piu' del 10 per  cento  di
          pubblicita'  per  ogni  ora  di  diffusione,   escluse   le
          trasmissioni di brani  musicali  intervallate  da  messaggi
          pubblicitari o  da  brevi  commenti  del  conduttore  della
          stessa trasmissione;
                    2) «emittente radiofonica a carattere commerciale
          locale»:   l'emittente   senza   specifici   obblighi    di
          palinsesto, che comunque destina almeno  il  20  per  cento
          della programmazione settimanale all'informazione,  di  cui
          almeno il 50 per cento all'informazione locale, in  notizie
          e  servizi,  e   a   programmi,   nell'ambito   di   almeno
          sessantaquattro ore settimanali;
                    3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente
          senza  particolari  obblighi  di   palinsesto,   salvo   la
          trasmissione quotidiana di giornali radio;
                  ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il
          titolare  di  autorizzazione  su  frequenze  terrestri   in
          tecnica digitale, che ha la responsabilita' dei  palinsesti
          radiofonici;
                  ii-bis) «fornitore di servizi di media  radiofonici
          a carattere comunitario su base  nazionale  o  locale»:  il
          fornitore caratterizzato dall'assenza dello scopo di lucro,
          che trasmette programmi originali  autoprodotti  che  fanno
          riferimento ad  istanze  culturali,  etniche,  politiche  e
          religiose  per  almeno  il  30  per  cento  dell'orario  di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21,
          che puo' avvalersi di sponsorizzazioni e che non  trasmette
          piu' del 10 per  cento  di  pubblicita'  per  ogni  ora  di
          diffusione;
                  ll) «trasmissione attraverso  cavo  coassiale»:  le
          trasmissioni  di   contenuti   televisivi   e   radiofonici
          attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;
                  mm)  «trasmissione  attraverso   altri   mezzi   di
          comunicazione elettronica»: le  trasmissioni  di  contenuti
          televisivi  e  radiofonici   su   reti   di   comunicazione
          elettronica  diverse  da   quelle   via   cavo   coassiale,
          satellitare e terrestri;
                  nn) «opere europee»:
                    1)  le  opere  che   rientrano   nelle   seguenti
          tipologie: le opere originarie di Stati membri;
                    1.1) le opere originarie di Stati terzi che  sono
          parti   della   Convenzione   europea   sulla   televisione
          transfrontaliera  del   Consiglio   d'Europa,   firmata   a
          Strasburgo il 5 maggio 1989  e  ratificata  dalla  legge  5
          ottobre 1991, n. 327 rispondenti ai  requisiti  di  cui  al
          numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati
          membri non siano  soggette  a  misure  discriminatorie  nel
          paese terzo interessato;
                    1.2) le opere co-prodotte nell'ambito di  accordi
          conclusi nel settore audiovisivo  tra  l'Unione  europea  e
          paesi terzi e che  rispettano  le  condizioni  definite  in
          ciascuno  di  tali  accordi,  a  condizione  che  le  opere
          originarie degli Stati membri non siano soggette  a  misure
          discriminatorie nel paese terzo interessato;
                    2) le opere di cui ai numeri  1.1)  e  1.2)  sono
          opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori
          e lavoratori residenti in uno o piu' degli Stati di cui  ai
          numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle  tre  condizioni
          seguenti:
                    2.1)  esse  sono  realizzate  da   uno   o   piu'
          produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
                    2.2) la produzione delle opere avviene  sotto  la
          supervisione  e  il  controllo  effettivo  di  uno  o  piu'
          produttori stabiliti in uno o piu' di tali Stati;
                    2.3) il  contributo  dei  co-produttori  di  tali
          Stati e' prevalente nel costo totale della  coproduzione  e
          questa  non  e'  controllata  da  uno  o  piu'   produttori
          stabiliti al di fuori di tali Stati;
                    3) le opere che non sono opere europee  ai  sensi
          del numero  1)  e  sono  prodotte  nel  quadro  di  accordi
          bilaterali di coproduzione  conclusi  tra  Stati  membri  e
          paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che
          la quota a carico dei produttori  dell'Unione  europea  nel
          costo complessivo della produzione sia maggioritaria e  che
          la produzione non sia controllata da uno o piu'  produttori
          stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;
                  oo)   «comunicazione   commerciale    audiovisiva»:
          immagini, siano esse sonore o non, destinate a  promuovere,
          direttamente  o  indirettamente,  i  beni,  i   servizi   o
          l'immagine di una persona fisica o giuridica  che  esercita
          un'attivita' economica  e  comprendenti,  tra  l'altro,  la
          pubblicita'    televisiva,    la    sponsorizzazione,    la
          telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti,
          inserite o di accompagnamento in un programma o in un video
          generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o  a
          fini di autopromozione;
                  pp)  «pubblicita'  televisiva»:   ogni   forma   di
          messaggio televisivo trasmesso  dietro  pagamento  o  altro
          compenso, ovvero a fini di  autopromozione,  da  un'impresa
          pubblica o privata o da una persona fisica  nell'ambito  di
          un'attivita' commerciale, industriale, artigiana o  di  una
          libera professione, allo scopo di promuovere la  fornitura,
          dietro pagamento, di beni o di  servizi,  compresi  i  beni
          immobili, i diritti e le obbligazioni;
                  qq) «spot pubblicitario»: una forma di  pubblicita'
          televisiva  a  contenuto  predeterminato,  trasmessa  dalle
          emittenti radiofoniche e  televisive,  sia  analogiche  che
          digitali;
                  rr)    «comunicazione    commerciale    audiovisiva
          occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, servizi,
          nome, marchio o attivita' di un produttore di beni o di  un
          fornitore  di  servizi  in  un   programma,   quando   tale
          presentazione e' compiuta dal fornitore di servizi di media
          per scopi pubblicitari e puo' ingannare il  pubblico  circa
          la  sua  natura,  con   presunzione   del   suo   carattere
          intenzionale, in particolare  nei  casi  di  svolgimento  a
          pagamento o dietro altro compenso;
                  ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di  imprese
          pubbliche o private o  di  persone  fisiche  non  impegnate
          nella fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi  o  di
          servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche
          solo  audio  o  entrambi  o  nella  produzione   di   opere
          audiovisive  al   finanziamento   di   servizi   di   media
          audiovisivi, di servizi di piattaforma per la  condivisione
          di video, di video generati dagli utenti o di programmi, al
          fine di promuoverne il nome,  il  marchio,  l'immagine,  le
          attivita' o i prodotti;
                  tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse  al
          pubblico allo scopo di fornire, dietro  pagamento,  beni  o
          servizi,  compresi  i  beni  immobili,  i  diritti   e   le
          obbligazioni;
                  tt-bis)  «spot  di  televendita»:  televendita   di
          durata  minima  ininterrotta  inferiore  a  15  minuti  nei
          servizi di media audiovisivi e a 3 minuti  nei  servizi  di
          media radiofonici;
                  uu)  «inserimento  di  prodotti»:  ogni  forma   di
          comunicazione   commerciale   audiovisiva   che    consiste
          nell'inserire o nel fare riferimento a un  prodotto,  a  un
          servizio o al relativo marchio cosi' che appaia all'interno
          di un programma o di un video generato  dall'utente  dietro
          pagamento o altro compenso;
                  vv) «telepromozione»:  ogni  forma  di  pubblicita'
          consistente  nell'esibizione  di  prodotti,   presentazione
          verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni
          o di un fornitore di servizi, realizzata dal  fornitore  di
          servizi di media audiovisivi o radiofonici o dall'emittente
          radiofonica, al fine di  promuovere  la  fornitura,  dietro
          compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
                  zz) «Autorita'»: l'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni;
                  aaa) «Ministero»: il Ministero delle imprese e  del
          made in Italy;
                  bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i
          servizi di media audiovisivi;
                  ccc)  «Codice  delle  comunicazioni  elettroniche»:
          decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
                  ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico
          che garantisce i  diritti  alla  fornitura  di  reti  o  di
          servizi di comunicazione elettronica e stabilisce  obblighi
          specifici per il settore applicabili a tutti  i  tipi  o  a
          tipi  specifici  di  reti  e   servizi   di   comunicazione
          elettronica, conformemente al  Codice  delle  comunicazioni
          elettroniche;
                  eee) «autopromozione»: gli  annunci  effettuati  da
          emittenti radiofoniche e fornitori di servizi di  media  in
          relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali  da
          questi  direttamente  derivati  ovvero   in   relazione   a
          programmi audiovisivi o radiofonici e servizi di  media  di
          altre entita' appartenenti al  medesimo  gruppo,  ai  sensi
          dell'art. 51 e  dell'art.  2359  del  codice  civile.  Sono
          inclusi gli annunci promozionali dell'emittente  televisiva
          relativi a servizi di media audiovisivi effettuati per  una
          stazione radio appartenente al medesimo gruppo  sempre  che
          non  siano  scindibili  dall'attivita'   principale   della
          stazione radio e che l'emittente televisiva  ne  assuma  la
          responsabilita' editoriale.
                2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano  per
          analogia ai servizi radiofonici in  difetto  di  previsione
          espressa, ove  ne  ricorrano  i  presupposti.  Laddove  non
          diversamente specificato,  sponsorizzazione  e  televendita
          comprendono  anche  le  attivita'  svolte  a  mezzo   della
          radiodiffusione sonora.»
                «Art. 4 (Principi generali del sistema dei servizi di
          media audiovisivi e  della  radiofonia,  a  garanzia  degli
          utenti e in materia di servizi di media in ambito  locale).
          - 1. Il sistema dei servizi di media  audiovisivi  e  della
          radiofonia, si conforma ai seguenti  principi,  a  garanzia
          degli utenti:
                  a) liberta' e pluralismo dei mezzi di comunicazione
          radiotelevisiva;
                  b)  liberta'  di  espressione  di  ogni  individuo,
          inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere  o  di
          comunicare informazioni o idee senza limiti  di  frontiere,
          nel rispetto della dignita' umana,  del  principio  di  non
          discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
                  c)    obiettivita',    completezza,    lealta'    e
          imparzialita' dell'informazione;
                  d) contrasto alle strategie di disinformazione;
                  e) tutela dei  diritti  d'autore  e  di  proprieta'
          intellettuale;
                  f)  apertura  alle  diverse  opinioni  e   tendenze
          politiche, sociali, culturali e religiose;
                  g) salvaguardia  delle  diversita'  etniche  e  del
          patrimonio culturale, artistico  e  ambientale,  in  ambito
          nazionale e locale,  nel  rispetto  delle  liberta'  e  dei
          diritti, in particolare  della  dignita'  della  persona  e
          della protezione dei dati  personali,  della  promozione  e
          tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo
          fisico, psichico  e  morale  del  minore,  garantiti  dalla
          Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle  norme
          internazionali vigenti nell'ordinamento  italiano  e  dalle
          leggi statali e regionali.
                  h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b),
          contrasto alla  tendenza  contemporanea  di  distruggere  o
          comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia
          e della tradizione della Nazione (cancel culture).
                2. La disciplina del sistema  dei  servizi  di  media
          audiovisivi  e  radiofonici,   a   tutela   degli   utenti,
          garantisce:
                  a) l'accesso dell'utente  secondo  criteri  di  non
          discriminazione, ad un'ampia varieta' di informazioni e  di
          contenuti offerti da una pluralita' di operatori nazionali,
          locali  e  di  altri  Stati  membri  dell'Unione   europea,
          favorendo a tale  fine  la  fruizione  e  lo  sviluppo,  in
          condizioni  di  pluralismo  e  concorrenza   leale,   delle
          opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica  da  parte
          dei soggetti che svolgono o  intendono  svolgere  attivita'
          nel sistema delle comunicazioni;
                  b) la diffusione di un congruo numero di  programmi
          radiotelevisivi nazionali e locali  in  chiaro,  garantendo
          l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;
                  c) adeguati  livelli  qualitativi  dei  servizi  di
          media audiovisivi.
                3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorita', sentito il
          Ministero della cultura, il  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca, il Ministero dell'istruzione e  del  merito,
          l'Autorita' politica delegata all'innovazione tecnologica e
          l'Autorita' politica con  delega  alla  famiglia,  promuove
          l'alfabetizzazione  mediatica  e  digitale,  attraverso   i
          fornitori di servizi di media e i fornitori di  piattaforme
          di condivisione di contenuti video o  anche  solo  audio  o
          entrambi,  e  ferme  restando  le  attivita'  di   sostegno
          all'educazione     all'immagine     e     di     promozione
          dell'alfabetizzazione  alle  tecniche   e   ai   media   di
          produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli
          3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
                4.  Il  monitoraggio  dell'attivita'  di   promozione
          dell'alfabetizzazione  mediatica  e  digitale   e'   svolto
          dall'Autorita'. Ogni tre anni il  Ministero  presenta  alla
          Commissione  europea  una   relazione   sull'attivita'   di
          promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni
          annuali predisposte dall'Autorita'.
                5. Il trattamento dei dati  personali  delle  persone
          fisiche  e  degli  enti  nel  settore  radiotelevisivo   e'
          effettuato  nel  rispetto  dei  diritti,   delle   liberta'
          fondamentali, nonche' della dignita' umana, con particolare
          riferimento alla riservatezza e all'identita' personale, in
          conformita' alle norme vigenti in materia.
                6. In ambito locale i servizi di media valorizzano  e
          promuovono  le  culture  regionali  o  locali,  nel  quadro
          dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. La
          tutela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva
          di una quota di capacita' trasmissiva in ambito locale  per
          servizi  media   audiovisivi   espressione   delle   stesse
          minoranze linguistiche.
                7. Alla diffusione dei servizi di  media  audiovisivi
          in ambito locale e' riservata  una  quota  della  capacita'
          trasmissiva  determinata  con  l'adozione  del   piano   di
          assegnazione   delle   frequenze   coordinate   in   ambito
          internazionale per la diffusione  televisiva  su  frequenze
          terrestri.
                8. (abrogato)»
                «Art. 5 (Principi generali del sistema dei servizi di
          media audiovisivi e della  radiofonia  a  salvaguardia  del
          pluralismo e della concorrenza). -  1.  La  disciplina  del
          sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia
          a  garanzia  del  pluralismo  dei  mezzi  di  comunicazione
          radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:
                  a) promozione della  concorrenza  nel  sistema  dei
          servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi
          di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicita' e
          tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione
          o il mantenimento  di  posizioni  di  significativo  potere
          fissati nel presente  decreto,  e  assicurando  la  massima
          trasparenza degli assetti societari;
                  b) previsione di diversi titoli abilitativi per  lo
          svolgimento delle attivita'  di  operatore  di  rete  o  di
          fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta
          o radiofonici oppure di fornitore  di  servizi  interattivi
          associati o di servizi  di  accesso  condizionato,  con  la
          previsione del regime dell'autorizzazione generale  per  le
          attivita' di operatore  di  rete  oppure  di  fornitore  di
          servizi interattivi  associati  o  di  servizi  di  accesso
          condizionato;
                  c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo
          svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o  via
          cavo coassiale o via  satellite  o  su  altre  piattaforme,
          anche da parte dello stesso soggetto,  delle  attivita'  di
          cui alla lettera b), nonche' previsione di una  sufficiente
          durata  dei  relativi  titoli  abilitativi,  comunque   non
          inferiore a dodici anni,  per  le  attivita'  su  frequenze
          terrestri in tecnica digitale, con possibilita' di  rinnovo
          per eguali periodi;
                  d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento
          delle attivita'  di  fornitura  di  cui  alla  lettera  b),
          rispettivamente in ambito nazionale  e  in  ambito  locale,
          quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri;
                  e) obbligo per gli operatori di rete:
                    1) di rendere disponibili le stesse piattaforme e
          informazioni  tecniche  nei   confronti   delle   emittenti
          radiofoniche, dei fornitori di servizi di media radiofonici
          o dei fornitori di  servizi  di  media  audiovisivi,  senza
          effettuare     discriminazioni     in     ragione     della
          riconducibilita' o meno a societa' collegate o controllate;
                    2)  di  non  effettuare   discriminazioni   nello
          stabilire gli  opportuni  accordi  tecnici  in  materia  di
          qualita' trasmissiva e condizioni di accesso alla rete  fra
          fornitore  di  servizi  di  media  audiovisivi,   anche   a
          richiesta,   o   radiofonici   appartenenti   a    societa'
          controllanti,  controllate  o  collegate  e  fornitori   di
          servizi  di  media  audiovisivi,  anche  a   richiesta,   o
          radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati  o
          di   servizi   di   accesso   condizionato    indipendenti,
          prevedendo, comunque, che gli operatori di rete  cedano  la
          propria capacita trasmissiva a condizioni  di  mercato  nel
          rispetto dei principi e dei criteri fissati  dall'Autorita'
          con proprio regolamento;
                    3)    di    utilizzare,    sotto    la    propria
          responsabilita', le informazioni ottenute dai fornitori  di
          servizi  di  media  radiofonici  o  audiovisivi   anche   a
          richiesta, che non siano riconducibili a societa' collegate
          o controllate anche radiofoniche digitali, o dai  fornitori
          di  servizi  di  media  a  richiesta  non  riconducibili  a
          societa' collegate o  controllate,  esclusivamente  per  il
          fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso
          alla  rete,  con  divieto   di   trasmettere   a   societa'
          controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
                    4)  per  le  emittenti  radiofoniche  e   per   i
          fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi,   anche   a
          richiesta, o radiofonici, in caso di cessione  dei  diritti
          di sfruttamento di programmi,  di  osservare  pratiche  non
          discriminatorie tra le  diverse  piattaforme  distributive,
          alle condizioni di mercato, nel  rispetto  dei  diritti  di
          esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e  della
          libera negoziazione tra le parti;
                    5)   con   esclusione   dei   soggetti   operanti
          unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo
          di separazione contabile per le imprese, diverse da  quelle
          che trasmettono in tecnica analogica,  operanti  in  almeno
          due  settori  dei  servizi  di  media  audiovisivi,   della
          emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o
          di servizi di accesso condizionato, al fine  di  consentire
          l'evidenziazione  dei   corrispettivi   per   l'accesso   e
          l'interconnessione alle  infrastrutture  di  comunicazione,
          l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio  pubblico
          generale, la valutazione dell'attivita' di installazione  e
          gestione  delle  infrastrutture  separata  da   quella   di
          fornitura dei contenuti o dei  servizi,  ove  svolte  dallo
          stesso  soggetto,  e  la  verifica  dell'insussistenza   di
          sussidi   incrociati   e   di   pratiche   discriminatorie,
          prevedendo, comunque, che:
                    5.1)   il   fornitore   di   servizi   di   media
          audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche
          fornitore di servizi, adotti  un  sistema  di  contabilita'
          separata per ciascuna autorizzazione;
                    5.2) il fornitore di servizi di media audiovisivi
          o  radiofonici,  o  di  servizi  di  media  audiovisivi   a
          richiesta  che  sia  anche  operatore  di  rete  in  ambito
          nazionale, o fornitore di servizi interattivi  associati  o
          di  servizi  di  accesso  condizionato,  e'   tenuto   alla
          separazione societaria;
                  f) e' fatto  salvo  il  diritto  dei  fornitori  di
          servizi  di  media  audiovisivi,  anche  a   richiesta,   o
          radiofonici di effettuare  collegamenti  in  diretta  e  di
          trasmettere dati e  informazioni  all'utenza  sulle  stesse
          frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;
                  g)  resta  fermo  l'obbligo,   per   le   emittenti
          radiofoniche,   per   fornitori   di   servizi   di   media
          audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici  operanti  in
          ambito nazionale  e  per  la  concessionaria  del  servizio
          pubblico  radiofonico   televisivo   e   multimediale,   di
          diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per
          il quale e' stato rilasciato il titolo  abilitativo,  fatti
          salvi:
                    1) la deroga di cui all'art. 26, comma 1, per  le
          emittenti  radiofoniche  locali  nonche'   l'articolazione,
          anche  locale,  delle  trasmissioni  radiotelevisive  della
          societa' concessionaria del servizio pubblico  radiofonico,
          televisivo e multimediale;
                    2) quanto previsto dall'art. 59 per  la  societa'
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale;
                    3)  la  trasmissione  di  eventi   di   carattere
          occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;
                  h) previsione di specifiche  forme  di  tutela  dei
          servizi di media in  favore  delle  minoranze  linguistiche
          riconosciute dalla legge.
                2. Ai fini del  presente  testo  unico  il  controllo
          sussiste, anche con riferimento a  soggetti  diversi  dalle
          societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi  primo  e
          secondo, del  codice  civile.  Il  controllo  si  considera
          esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
          contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
                  a) esistenza di un soggetto che, da solo o in  base
          alla concertazione con altri soci, ha  la  possibilita'  di
          esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria
          o   di   nominare   o   revocare   la   maggioranza   degli
          amministratori;
                  b) sussistenza di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere finanziario o organizzativo o economico idonei  a
          conseguire uno dei seguenti effetti:
                    1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
                    2) il coordinamento della  gestione  dell'impresa
          con quella di altre imprese ai fini  del  perseguimento  di
          uno scopo comune;
                    3) l'attribuzione di poteri maggiori  rispetto  a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                    4) l'attribuzione a soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella scelta degli amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese;
                  c)  esistenza  dell'assoggettamento   a   direzione
          comune,   che   puo'   risultare   anche   in   base   alle
          caratteristiche    della    composizione    degli    organi
          amministrativi o  per  altri  significativi  e  qualificati
          elementi.
                3. L'autorizzazione  generale  di  cui  al  comma  1,
          lettera   b),    non    comporta    l'assegnazione    delle
          radiofrequenze, da conferire  con  distinto  provvedimento.
          L'autorizzazione all'attivita' di fornitore di  servizi  di
          media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non  puo'
          essere rilasciata a societa'  che  non  hanno  per  oggetto
          sociale   l'esercizio    dell'attivita'    radiotelevisiva,
          editoriale o comunque attinente  all'informazione  ed  allo
          spettacolo. Fatto salvo quanto  previsto  per  la  societa'
          concessionaria    del    servizio     pubblico     generale
          radiotelevisivo, le  amministrazioni  pubbliche,  gli  enti
          pubblici,  anche  economici,  le  societa'   a   prevalente
          partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito
          non possono, ne' direttamente  ne'  indirettamente,  essere
          titolari di titoli abilitativi  per  lo  svolgimento  delle
          attivita' di operatore di rete o di fornitore di servizi di
          media anche a richiesta o radiofonici.»
                «Art. 6 (Principi generali in materia di informazione
          e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei
          servizi  di  media  audiovisivi  e   radiofonici).   -   1.
          L'attivita' di  informazione  mediante  servizio  di  media
          audiovisivo  o  radiofonico  costituisce  un  servizio   di
          interesse generale ed e' svolta nel rispetto  dei  principi
          di cui al presente capo.
                2. La disciplina  dell'informazione  radiotelevisiva,
          garantisce:
                  a) la presentazione veritiera  dei  fatti  e  degli
          avvenimenti, in modo tale da favorire la libera  formazione
          delle opinioni;
                  b) la trasmissione  quotidiana  di  telegiornali  o
          giornali radio da parte dei soggetti  abilitati  a  fornire
          servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici  in  ambito
          nazionale o locale su frequenze terrestri;
                  c) l'accesso di  tutti  i  soggetti  politici  alle
          trasmissioni di informazione in condizioni  di  parita'  di
          trattamento e di imparzialita', nelle forme  e  secondo  le
          modalita' indicate dalla legge;
                  d)  la  trasmissione   dei   comunicati   e   delle
          dichiarazioni   ufficiali   degli   organi   costituzionali
          indicati dalla legge;
                  e) il divieto di utilizzare metodologie e  tecniche
          capaci di manipolare  in  maniera  non  riconoscibile  allo
          spettatore il contenuto delle informazioni.
                3. L'Autorita' stabilisce  ulteriori  regole  per  le
          emittenti radiofoniche, nonche' per i fornitori di  servizi
          di media audiovisivi, anche  a  richiesta,  o  radiofonici,
          diversi da quelli operanti in  ambito  locale  per  rendere
          effettiva l'osservanza nei programmi  di  informazione  dei
          principi di cui al presente capo.
                4. Il presente testo unico individua gli ulteriori  e
          specifici compiti e obblighi di pubblico  servizio  che  la
          societa'  concessionaria  del  servizio  pubblico  generale
          radiotelevisivo e' tenuta ad  adempiere  nell'ambito  della
          sua complessiva programmazione, anche non informativa,  ivi
          inclusa  la  produzione  di   opere   audiovisive   europee
          realizzate da produttori indipendenti, al fine di  favorire
          l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di
          promuovere  la   lingua   italiana   e   la   cultura,   di
          salvaguardare  l'identita'  nazionale   e   di   assicurare
          prestazioni di utilita' sociale.
                5. Il contributo pubblico  percepito  dalla  societa'
          concessionaria    del    servizio     pubblico     generale
          radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento  alla
          radiotelevisione, e' utilizzabile  esclusivamente  ai  fini
          dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico  generale
          affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato
          e  senza  turbare  le  condizioni  degli  scambi  e   della
          concorrenza   nell'Unione   europea.   Fatta    salva    la
          possibilita' per la societa'  concessionaria  di  stipulare
          contratti o convenzioni  a  prestazioni  corrispettive  con
          pubbliche amministrazioni,  sono  escluse  altre  forme  di
          finanziamento pubblico in suo favore.»
                «Art. 8 (Funzioni del Ministero delle Imprese  e  del
          made in Italy). - 1. Nelle materie di cui al presente testo
          unico il Ministero esercita  le  competenze  stabilite  nel
          presente  decreto,  quelle  riferite  alle  funzioni  e  ai
          compiti di spettanza statale indicati dall'art. 32-ter  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'  quelle
          comunque   individuate   dal   proprio    regolamento    di
          organizzazione.
                2. Presso  il  Ministero  e'  istituito  un  comitato
          consultivo interistituzionale con compiti di  promozione  e
          ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e  digitale,
          di esprimere parere nella fase di adozione  dei  codici  di
          autoregolamentazione e co-regolamentazione dei fornitori di
          servizi  media   diffusi   tramite   qualsiasi   canale   o
          piattaforma,  a  tutela  dei  minori.   Le   modalita'   di
          funzionamento e partecipazione al  comitato  sono  definite
          con successivo decreto ministeriale.  Ai  partecipanti  non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  spese  ed
          altri emolumenti comunque denominati.»
                «Art. 13 (Autorizzazione dell'attivita' di  operatore
          di  rete).  -  1.  L'attivita'  di  operatore  di  rete  su
          frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale
          o via satellite e' oggetto dell'autorizzazione generale, ai
          sensi  dell'art.  11   del   Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche.
                1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          anche  alle  attivita'  degli  operatori  di  rete  per  la
          radiodiffusione in tecnica digitale.
                2. Il diritto di  uso  delle  radiofrequenze  per  la
          diffusione televisiva, per la diffusione sonora in  tecnica
          digitale e per la diffusione  sonora  in  onde  medie  sono
          oggetto    di    distinti    provvedimenti     disciplinati
          dall'Autorita' con propri regolamenti.
                3. L'autorizzazione generale di cui  al  comma  1  ha
          durata non superiore a venti anni e non inferiore  a  dieci
          anni ed e' rinnovabile. Il Ministero provvede a  uniformare
          la durata delle  autorizzazioni  degli  operatori  di  rete
          rilasciate ai sensi del presente decreto  testo  unico  con
          quelle rilasciate ai sensi del Codice  delle  comunicazioni
          elettroniche.
                4.  L'operatore  di  rete  televisiva  su   frequenze
          terrestri in tecnica digitale e' tenuto al  rispetto  delle
          norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di  servizi  di
          media audiovisivi di particolare valore alle  reti  per  la
          televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorita'.»
                «Art. 22  (Assegnazione  dei  diritti  d'uso  per  le
          trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie). - 1.
          Nel rispetto delle risorse di frequenze  e  delle  connesse
          aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo
          le  regole  stabilite  dall'Unione   internazionale   delle
          telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione
          -  Ginevra  1975,  le  frequenze  radio  in  onde  medie  a
          modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate,  dal
          Ministero, all'operatore di rete radiofonico in onde  medie
          per   le   trasmissioni    di    radiodiffusione    sonora,
          compatibilmente con gli obblighi del servizio  pubblico  di
          cui al presente testo unico  e  con  i  relativi  piani  di
          sviluppo,  anche  a  soggetti  nuovi  entranti,  secondo  i
          criteri  e  le  modalita'  di  assegnazione  stabilite  con
          regolamento dell'Autorita', tenuto conto  dei  principi  di
          cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, e  in  modo
          da   consentire   un   uso   efficiente    dello    spettro
          radioelettrico,     anche     promuovendo     l'innovazione
          tecnologica.
                2. L'Autorita' adotta il regolamento di cui al  comma
          1 entro il 30 giugno 2024.»
                «Art. 24 (Trasferimenti di rami d'azienda  e  diritti
          d'uso). - 1. Le imprese titolari di diritti individuali  di
          uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare  ad
          altre imprese i propri diritti d'uso.
                2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in  tecnica
          analogica ed i collegamenti di comunicazioni  elettroniche,
          legittimamente operanti, anche in virtu'  di  provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria,  che  non  siano  oggetto   di
          situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati
          inesistenti  nelle  verifiche  dei  competenti  organi  del
          Ministero, possono essere oggetto di trasferimento
                3. Durante il periodo di validita' delle  concessioni
          e delle  autorizzazioni  alla  prosecuzione  dell'attivita'
          rilasciate ai sensi del decreto-legge 23 gennaio  2001,  n.
          5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  marzo
          2001, n. 66, per la  radiodiffusione  sonora  analogica  in
          ambito locale e  in  ambito  nazionale  sono  consentiti  i
          trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonche'  di
          intere  emittenti  radiofoniche  analogiche,  anche  da  un
          concessionario  ad  un  altro  concessionario,  nonche'  le
          acquisizioni, da parte  delle  societa'  che  rispettano  i
          requisiti previsti dall'art. 21 del presente  testo  unico.
          Ai medesimi soggetti e', altresi', consentito di  procedere
          allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
          concessione.
                4.  Sono  consentite  le  acquisizioni  di  emittenti
          analogiche   concessionarie    svolgenti    attivita'    di
          radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte  di
          societa' cooperative senza scopo di lucro, di  associazioni
          riconosciute  o  non  riconosciute  o  di   fondazioni,   a
          condizione   che   l'emittente   mantenga   il    carattere
          comunitario. In caso di trasferimento  di  concessione  per
          emittente di radiodiffusione sonora in ambito  nazionale  o
          locale  o  di  trasformazione  della  forma  giuridica  del
          titolare, la concessione e'  convertita  in  concessione  a
          carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del
          nuovo titolare.
                5. I trasferimenti di impianti  di  cui  al  presente
          articolo danno  titolo  ad  utilizzare  i  collegamenti  di
          comunicazione elettronica  necessari  per  interconnettersi
          con gli impianti acquisiti.
                6.  La  cessione  anche  di   un   singolo   impianto
          radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente
          le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda  e
          deve  essere  comunicata  al  Ministero   a   mezzo   posta
          elettronica certificata (pec) entro 48 ore  dalla  relativa
          sottoscrizione.  Gli  atti  relativi  ai  trasferimenti  di
          impianti  e  di  rami  d'azienda  ai  sensi  del   presente
          articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima
          della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui
          al  presente  comma,  sono  in  ogni  caso  validi  e   non
          rettificabili ai fini tributari.»
                «Art.   25   (Disposizioni    sugli    impianti    di
          radiodiffusione). - 1. Il Ministero,  attraverso  i  propri
          organi territoriali, autorizza le modifiche degli  impianti
          di  radiodiffusione  sonora  analogica   e   dei   connessi
          collegamenti di  comunicazioni  elettroniche,  al  fine  di
          assicurare la compatibilita' radio elettrica,  nonche'  per
          l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree  servite
          da  ciascuna  emittente   legittimamente   operante.   Tali
          modifiche devono essere attuate su base non interferenziale
          con  altri  utilizzatori  dello  spettro  radio  e  possono
          consentire  anche  un  limitato  ampliamento   delle   aree
          servite.
                2. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi
          territoriali, modifiche degli impianti  di  radiodiffusione
          sonora   analogica   e   dei   connessi   collegamenti   di
          comunicazioni elettroniche nel  caso  di  trasferimento,  a
          qualsiasi titolo, della  sede  dell'impresa  o  della  sede
          della messa in onda, ovvero nel caso di  sfratto  o  finita
          locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza,  in
          ogni   caso,   il   trasferimento   degli    impianti    di
          radiodiffusione  per  esigenze  di  carattere  urbanistico,
          ambientale o sanitario ovvero per ottemperare  ad  obblighi
          di legge.
                3. Gli organi territoriali del  Ministero  provvedono
          in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai  commi
          1 e 2 entro sessanta giorni dalla richiesta.
                4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e  le
          eventuali   successive   modifiche   degli   impianti    di
          radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti
          di comunicazioni elettroniche con  provvedimento  entro  90
          giorni dalla presentazione  dell'istanza.  Non  si  applica
          l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                5. (abrogato)
                6.   In   attesa   dell'attuazione   dei   piani   di
          assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione  sonora
          in  tecnica  digitale  e   analogica,   gli   impianti   di
          radiodiffusione  sonora,  che  superano  o   concorrono   a
          superare in modo ricorrente i limiti previsti  dalle  norme
          regionali sono trasferiti, con onere a carico del  titolare
          dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale  di
          assegnazione delle frequenze televisive,  purche'  ritenuti
          idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal  Ministero  che
          dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente  centoventi
          giorni,  d'intesa  con  il  Ministero   della   transizione
          ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
                7. Il soggetto titolare di un'autorizzazione o di  un
          altro legittimo titolo  per  la  radiodiffusione  sonora  o
          televisiva da' diritto ad ottenere dal comune competente il
          rilascio del permesso di  costruire  per  gli  impianti  di
          diffusione e di collegamento esercitati e per  le  relative
          infrastrutture, compatibilmente con la  disciplina  vigente
          in  materia   di   realizzazione   di   infrastrutture   di
          comunicazione elettronica.»
                «Art. 26 (Diffusioni di programmi in  contemporanea).
          - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte
          di emittenti radiofoniche o  di  fornitori  di  servizi  di
          media audiovisivi o radiofonici locali, purche' operanti in
          aree tecniche diverse,  e'  subordinata  ad  autorizzazione
          rilasciata dal Ministero che provvede entro un  mese  dalla
          data del ricevimento della domanda; trascorso tale  termine
          senza  che  il  Ministero   medesimo   si   sia   espresso,
          l'autorizzazione si intende rilasciata.
                2. La domanda di autorizzazione di  cui  al  comma  1
          puo'   essere   presentata   da   consorzi   di   emittenti
          radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi
          o radiofonici locali costituiti secondo le  forme  previste
          dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27
          marzo 1992,  n.  255  o  da  singole  emittenti  o  singoli
          fornitori di servizi di media  audiovisivi  o  radiofonici,
          sulla base di preventive intese.
                3.  L'autorizzazione   abilita   a   trasmettere   in
          contemporanea per una durata di sei ore al  giorno  per  le
          emittenti radiofoniche e i fornitori di  servizi  di  media
          radiofonici e di dodici ore al giorno per  i  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario  di
          trasmissione  in  contemporanea  da   parte   di   soggetti
          autorizzati  e'   consentita,   previa   comunicazione   da
          inoltrare al Ministero con un anticipo di  almeno  quindici
          giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni  informative
          per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'art. 5,
          comma 1, lettera g), numero 3.
                4. Le  diffusioni  radiofoniche  in  contemporanea  o
          interconnesse,  comunque  realizzate,  devono  evidenziare,
          durante  i  predetti  programmi,  l'autonoma  e   originale
          identita' locale e le relative denominazioni identificative
          di ciascuna emittente.
                5. Alle imprese di radiodiffusione  sonora  e'  fatto
          divieto di utilizzo parziale o totale  della  denominazione
          che contraddistingue  la  programmazione  comune  in  orari
          diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
                6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi
          di media audiovisivi o radiofonici che operano ai sensi del
          presente  articolo  sono  considerati  operanti  in  ambito
          locale.
                7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di
          emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi  di  media
          audiovisivi o radiofonici a  trasmettere  in  contemporanea
          per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio
          nazionale e per  il  tempo  massimo  indicato  al  comma  3
          comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel
          tempo  di  interconnessione   programmi   di   acquisto   o
          produzione del consorzio ovvero programmi di  fornitori  di
          servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione  di
          Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che  hanno
          ratificato  la  Convenzione   europea   sulla   televisione
          transfrontaliera, resa  esecutiva  dalla  legge  5  ottobre
          1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In  caso  di
          interconnessione con canali satellitari o con fornitori  di
          servizi di media esteri questa potra' avvenire per un tempo
          limitato al 50 per cento di quello  massimo  stabilito  per
          l'interconnessione.
                8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano alle diffusioni radiofoniche in  contemporanea  o
          interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti
          a prevalente carattere  comunitario  sempreche'  le  stesse
          emittenti, durante le loro trasmissioni comuni,  diffondano
          messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le  emittenti
          analogiche  comunitarie.  L'applicazione  di  sanzioni   in
          materia  pubblicitaria  esclude  il  beneficio  di  cui  al
          presente comma.»
                «Art. 27 (Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi).
          - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori
          privati,  destinati   esclusivamente   alla   ricezione   e
          trasmissione  via  etere  simultanea   ed   integrale   dei
          programmi  radiofonici  e  televisivi  diffusi  in   ambito
          nazionale  e  locale,  sono   assoggettati   a   preventiva
          autorizzazione del Ministero, attraverso  i  propri  organi
          territoriali,   il   quale   assegna   le   frequenze    di
          funzionamento dei suddetti impianti.  Il  richiedente  deve
          allegare alla domanda il  progetto  tecnico  dell'impianto.
          L'autorizzazione e' rilasciata  esclusivamente  ai  comuni,
          comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti
          locali,  ed  ha  estensione  territoriale   limitata   alla
          circoscrizione   dell'ente   richiedente   tenendo   conto,
          tuttavia, della particolarita' delle zone  di  montagna.  I
          comuni, le comunita' montane e  gli  altri  enti  locali  o
          consorzi di enti locali privi di  copertura  radioelettrica
          possono   richiedere    al    Ministero    l'autorizzazione
          all'installazione di  reti  via  cavo  per  la  ripetizione
          simultanea di  programmi  diffusi  in  ambito  nazionale  e
          locale, fermo quanto previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
          lettera f). I programmi televisivi  diffusi  sono  limitati
          all'area tecnica in cui i fornitori  di  servizi  di  media
          audiovisivi hanno acquisito capacita' trasmissiva.»
                «Art. 29 (Disposizioni generali). - 1. Allo scopo  di
          assicurare il pluralismo, la liberta'  di  espressione,  la
          diversita' culturale e l'effettivita' dell'informazione per
          la piu'  ampia  utenza  possibile,  e'  garantito  adeguato
          rilievo ai servizi di media audiovisivi  e  radiofonici  di
          interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento  di
          ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli  utenti,
          qualunque sia la piattaforma utilizzata per la  prestazione
          dei medesimi servizi.
                2. L'Autorita', mediante  linee  guida,  definisce  i
          criteri  di  qualificazione  di  un   servizio   di   media
          audiovisivo  o  radiofonico  quale  servizio  di  interesse
          generale. Mediante le  medesime  linee  guida,  l'Autorita'
          definisce,  altresi',  le  modalita'  e  i  criteri  cui  i
          produttori di apparecchi idonei alla ricezione  di  segnali
          radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di  servizi  di
          indicizzazione, aggregazione  o  reperimento  di  contenuti
          audiovisivi o sonori o  i  prestatori  che  determinano  le
          modalita' di presentazione  dei  servizi  sulle  interfacce
          degli utenti, dovranno attenersi allo scopo  di  assicurare
          l'osservanza di quanto previsto al comma 1.
                3.  I  fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
          soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari
          un  accesso  facile,  diretto  e  permanente  almeno   alle
          seguenti informazioni:
                  a) il nome del fornitore;
                  b) l'indirizzo geografico di stabilimento;
                  c)  le   informazioni   del   fornitore,   compresi
          l'indirizzo di posta elettronica o il  sito  internet,  che
          permettono  di  contattarlo  rapidamente,  direttamente  ed
          efficacemente;
                  d)  lo  Stato  membro  dotato  di  giurisdizione  e
          l'Autorita' titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.
                4. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i
          canali  offerti  sulla  televisione  digitale  nonche'   la
          possibilita' per gli  operatori  di  offerta  televisiva  a
          pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi  servizi  di
          guida  ai  programmi   e   di   ordinamento   dei   canali,
          l'Autorita',  al  fine  di  assicurare   condizioni   eque,
          trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano
          di numerazione  automatica  dei  canali  della  televisione
          digitale terrestre, in chiaro e a pagamento,  e  stabilisce
          con proprio regolamento le modalita'  di  attribuzione  dei
          numeri  ai  fornitori  di  servizi  di  media   audiovisivi
          autorizzati alla diffusione  di  contenuti  audiovisivi  in
          tecnica  digitale  terrestre,  sulla  base   dei   seguenti
          principi e criteri direttivi in ordine di priorita':
                  a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema  di
          ordinamento automatico dei canali;
                  b) rispetto  delle  abitudini  e  preferenze  degli
          utenti, con  particolare  riferimento  alla  programmazione
          nazionale prima analogica e alle emittenti locali;
                  c) suddivisione  delle  numerazioni  dei  canali  a
          diffusione  nazionale,  sulla  base  del   criterio   della
          programmazione  prevalente,  in   relazione   alla   natura
          generalista o tematica della programmazione. Nel primo arco
          di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la
          programmazione  dei   fornitori   di   servizi   di   media
          audiovisivi locali di  qualita'  e  legati  al  territorio.
          Nello stesso arco di numeri non dovranno  essere  irradiati
          programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine  di
          garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita'
          tra  i  soggetti  operanti  nel  mercato,   dovra'   essere
          riservata una serie di numeri a disposizione  per  i  nuovi
          soggetti entranti;
                  d) definizione delle condizioni di  utilizzo  della
          numerazione, prevedendo  la  possibilita',  sulla  base  di
          accordi, di scambi della  numerazione  all'interno  di  uno
          stesso genere, previa comunicazione all'Autorita';
                  e) revisione del piano di numerazione in base  allo
          sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.
                5. Il Ministero, nell'ambito del  titolo  abilitativo
          rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva
          in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale
          la  numerazione  spettante  sulla   base   del   piano   di
          numerazione    e    della     regolamentazione     adottata
          dall'Autorita' ai sensi  del  comma  4  e  stabilisce,  con
          apposito decreto, sentita l'Autorita', le condizioni  e  le
          modalita' di utilizzo del numero assegnato.  L'attribuzione
          dei numeri ai soggetti gia' abilitati  all'esercizio  della
          radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e'
          effettuata   con   separato    provvedimento    integrativo
          dell'autorizzazione.
                6. In  caso  di  mancato  rispetto  della  disciplina
          regolamentare adottata dall'Autorita' o delle condizioni di
          utilizzo del numero assegnato ai  sensi  del  comma  5,  il
          Ministero  dispone  la  sospensione  dell'autorizzazione  a
          trasmettere e dell'utilizzazione del numero  assegnato  per
          un periodo fino a due  anni.  La  sospensione  e'  adottata
          qualora  il  soggetto  interessato,  dopo   aver   ricevuto
          comunicazione dell'avvio del procedimento ed  essere  stato
          invitato a  regolarizzare  la  propria  posizione,  non  vi
          provvede entro il termine  di  sette  giorni.  In  caso  di
          reiterata violazione, nei tre anni successivi  all'adozione
          di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la
          revoca     dell'autorizzazione     a     trasmettere      e
          dell'utilizzazione del numero assegnato.
                7. Tutti gli apparecchi  idonei  alla  ricezione  del
          segnale televisivo digitale terrestre, anche  se  abilitati
          alla  connessione  internet,  devono  avere  installato  il
          sistema  di  numerazione  automatica   dei   canali   della
          televisione digitale terrestre di cui ai commi 4 e 5.  Tale
          sistema deve essere  agevolmente  accessibile.  L'Autorita'
          emana  le   prescrizioni   regolamentari   necessarie   per
          l'attuazione del presente comma, ed emette,  nei  confronti
          dei soggetti che producono od importano gli  apparecchi,  i
          provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In  caso
          di  mancata  ottemperanza  agli  ordini  e  alle   diffide,
          l'Autorita' applica le sanzioni di cui  all'art.  1,  comma
          31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»
                «Art. 30 (Tutela dei diritti fondamentali). -  1.  La
          programmazione predisposta  dai  fornitori  di  servizi  di
          media audiovisivi o radiofonici soggetti alla giurisdizione
          italiana non deve contenere alcuna istigazione a commettere
          reati oppure apologia degli stessi, in particolare:
                  a)  istigazione  alla  violenza  o   all'odio   nei
          confronti di un gruppo di persone o un membro di un  gruppo
          sulla base di uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta
          dei  diritti  fondamentali   dell'Unione   europea   o   in
          violazione dell'art. 604-bis del codice penale;
                  b) alcuna pubblica provocazione a commettere  reati
          di terrorismo  di  cui  all'art.  5  della  direttiva  (UE)
          2017/541.
                2.  Con  apposito  regolamento  dell'Autorita'   sono
          definiti  criteri  vincolanti  idonei  a  prevenire   nella
          programmazione la violazione dei divieti di cui al comma 1.
                3. Nei casi di inosservanza dei  divieti  di  cui  al
          comma 1, e dei criteri stabiliti nel regolamento di cui  al
          comma 2 si applicano le  sanzioni  previste  dall'art.  67,
          comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).»
                «Art.   31   (Accessibilita'   alle    persone    con
          disabilita'). - 1. L'Autorita', sentite le associazioni  di
          categoria   e   ricorrendo    anche    a    procedure    di
          co-regolamentazione, adotta misure idonee  e  proporzionate
          volte ad assicurare che i fornitori dei  media  audiovisivi
          rendano  i   servizi   di   media   progressivamente   piu'
          accessibili alle persone con disabilita'.
                2. Al fine di cui al comma 1, i fornitori sviluppano,
          con periodicita' almeno triennale, idonei piani d'azione  e
          riferiscono   periodicamente   all'Autorita'   in    ordine
          all'attuazione delle misure assunte.
                3. L'Autorita', sentito il Ministero, predispone  una
          relazione per la Commissione europea, da  trasmettersi  con
          cadenza triennale.
                4.  I  servizi  di   media   audiovisivi   contenenti
          informazioni di  emergenza,  inclusi  i  comunicati  e  gli
          annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono
          sempre forniti in  maniera  accessibili  alle  persone  con
          disabilita'.
                5. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni  del
          presente   articolo   e   delle   disposizioni    attuative
          dell'Autorita', la medesima Autorita', diffida il fornitore
          responsabile, ad adeguarsi entro un termine certo. In  caso
          di inottemperanza alla diffida, si applica l'art. 67, comma
          1, lettera q) e comma 2, lettera g).
                6.  E'  istituito  presso  l'Autorita'  un  Punto  di
          contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente
          accessibile anche per  le  persone  con  disabilita',  allo
          scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.»
                «Art. 33 (Eventi  di  particolare  rilevanza  per  la
          societa'  ed  eventi  di  interesse  sociale  o  di  grande
          interesse   pubblico).   -   1.   Il   Ministero,   sentita
          l'Autorita', compila una lista degli  eventi,  nazionali  e
          non, considerati di particolare rilevanza per la  societa',
          dei quali i fornitori dei servizi di  media  assicurano  la
          diffusione  su  palinsesti  in  chiaro,  in  diretta  o  in
          differita, in forma integrale oppure parziale. La lista  e'
          comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto
          dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE.
                2. L'Autorita', con propria deliberazione,  individua
          le modalita' idonee per  assicurare  che  i  fornitori  dei
          servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro
          acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1,  in
          modo da privare una parte consistente del  pubblico  di  un
          altro Stato membro della possibilita' di seguire gli eventi
          considerati da tale Stato di rilevanza per  la  societa'  e
          per i quali il medesimo Stato  assicura  la  diffusione  su
          palinsesti in  chiaro,  in  diretta  integrale  o  parziale
          oppure in differita, in forma integrale o parziale.
                3.  Il  Ministero  con  proprio  decreto   individua,
          inoltre,  sentita  l'Autorita',  gli  eventi  di  interesse
          sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti
          ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo del 9 gennaio  del  2008,  n.  9,  offerti,  in
          diretta o  in  differita,  in  chiaro  o  a  pagamento,  al
          pubblico italiano, di cui deve essere garantita,  a  tutela
          dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard
          di regolarita', continuita' del servizio e  qualita'  delle
          immagini, come  determinati  dall'Autorita'  ai  sensi  del
          comma 4.
                4. L'Autorita', d'intesa con il Ministero,  determina
          le condizioni e i parametri di regolarita' del  servizio  e
          qualita' delle immagini, che devono essere  assicurati  dai
          fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono  gli
          eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrita'
          della rete e soluzioni di interconnessione e  modalita'  di
          distribuzione del traffico volte  ad  evitare  fenomeni  di
          congestione   della   rete,   secondo    modalita'    eque,
          ragionevoli,  non  discriminatorie  e  proporzionali   alla
          tipologia  di  servizio.  L'operatore  e  il  fornitore  di
          servizi  di   media   audiovisivi   predispongono   inoltre
          adeguati, efficaci e  tempestivi  strumenti  di  assistenza
          tecnica, nonche' idonee procedure di gestione  di  reclami,
          istanze e segnalazioni degli utenti, singoli  o  associati,
          conformemente  ai  criteri  e  parametri  fissati  con   la
          medesima delibera dell'Autorita'.
                5.   L'Autorita'   vigila    sull'attuazione    delle
          disposizioni del presente articolo, esercitando le connesse
          funzioni sanzionatorie di cui all'art. 67 e di  risoluzione
          extragiudiziali delle controversie ai sensi dell'art. 40.»
                «Art. 35 (Telegiornali e giornali radio.  Rettifica).
          - 1. Ai telegiornali e ai giornali radio  si  applicano  le
          norme  sulla  registrazione  dei   giornali   e   periodici
          contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948,
          n. 47. I direttori dei telegiornali e  dei  giornali  radio
          sono considerati, ad ogni fine di  legge,  quali  direttori
          responsabili.
                2.  Ogni  persona  fisica  o  ente  giuridico  i  cui
          diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano
          stati lesi  a  seguito  di  un'affermazione  di  fatti  non
          conformi al vero contenuta in  un  programma  televisivo  o
          radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi
          di  media  audiovisivi  o  radiofonici,  ivi   inclusa   la
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure
          alle  persone  da  loro   delegate   al   controllo   della
          trasmissione, la  diffusione  di  contenuti  in  rettifica,
          purche' questi ultimi non  diano  luogo  a  responsabilita'
          penali.
                3. La rettifica e' effettuata entro  quarantotto  ore
          dalla data di  ricevimento  della  relativa  richiesta,  in
          fascia oraria e con  il  rilievo  corrispondenti  a  quelli
          della trasmissione che ha dato origine alla  lesione  degli
          interessi. Trascorso detto termine senza che  la  rettifica
          sia stata effettuata,  l'interessato  puo'  trasmettere  la
          richiesta all'Autorita'.
                4. Nel caso in cui il fornitore di servizi  di  media
          audiovisivi o radiofonici, l'emittente  radiofonica,  o  la
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale ritengono che  non  ricorrono  le
          condizioni   per   la   trasmissione    della    rettifica,
          sottopongono la questione  all'Autorita'  entro  il  giorno
          successivo  alla  data  di  ricevimento  della   richiesta.
          L'Autorita' si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla
          ricezione della suddetta  richiesta  o  di  quella  inviata
          dall'interessato ai  sensi  del  comma  2.  Se  l'Autorita'
          ritiene fondata la richiesta, provvede alla  rettifica,  la
          quale,   preceduta   dall'indicazione    della    pronuncia
          dell'Autorita', deve essere trasmessa entro le ventiquattro
          ore successive all'emissione della pronuncia.»
                «Art. 36 (Comunicati di organi  pubblici).  -  1.  Il
          Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni  e  gli
          enti  pubblici  territoriali,  per  soddisfare   gravi   ed
          eccezionali  esigenze  di  pubblica   necessita',   possono
          chiedere ai  fornitori  dei  servizi  media  audiovisivi  e
          radiofonici,   alle   emittenti   radiofoniche,   o    alla
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          multimediale la trasmissione gratuita di brevi  comunicati.
          I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli.  Analoga
          richiesta puo' essere effettuata ai fornitori  dei  servizi
          di media a richiesta, che, in tal caso,  sono  obbligati  a
          inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.
                2. La societa' concessionaria del  servizio  pubblico
          radiofonico,  televisivo  e  multimediale  e'  obbligata  a
          trasmettere i comunicati e le dichiarazioni  ufficiali  del
          Presidente della  Repubblica,  dei  Presidenti  del  Senato
          della  Repubblica  e  della  Camera   dei   deputati,   del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  del  Presidente
          della Corte  costituzionale,  su  richiesta  degli  stessi,
          facendo precedere e seguire le trasmissioni  dall'esplicita
          menzione  della  provenienza   dei   comunicati   e   delle
          dichiarazioni.
                3. Per  gravi  ed  urgenti  necessita'  pubbliche  la
          richiesta  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
          contestualmente comunicata  alla  Commissione  parlamentare
          per  l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei   servizi
          radiotelevisivi, ha effetto immediato.»
                «Art. 37 (Disposizioni  a  tutela  dei  minori  nella
          programmazione  audiovisiva  e  radiofonica).  -  1.   Sono
          vietate le trasmissioni televisive gravemente  nocive  allo
          sviluppo fisico,  psichico  o  morale  dei  minori,  e,  in
          particolare, i programmi che presentano scene  di  violenza
          gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche,
          nonche' i film la  cui  proiezione  o  rappresentazione  in
          pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle
          Autorita' a cio' competenti, salve le previsioni di cui  al
          comma 3 applicabili unicamente ai servizi a  richiesta.  Al
          fine di conformare la programmazione alla  disposizione  di
          cui al presente comma, i  fornitori  di  servizi  di  media
          audiovisivi si attengono ai criteri fissati  dall'Autorita'
          con apposite procedure di co-regolamentazione.
                2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e
          delle emittenti radiofoniche non contengono  programmi  che
          possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei
          minori o film vietati ai minori di anni quattordici a  meno
          che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e  le
          ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano  che
          i minori che si trovano nell'area di  diffusione  vedano  o
          ascoltino  normalmente   tali   programmi;   qualora   tali
          programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia  a  pagamento,
          nel  caso  di  trasmissioni  radiofoniche   devono   essere
          preceduti  da  un'avvertenza  acustica  e,   in   caso   di
          trasmissioni televisive, devono  essere  identificati,  per
          l'intera durata della trasmissione, da  un  simbolo  visivo
          chiaramente  percepibile   e   riconoscibile   dall'utente.
          L'Autorita', ricorrendo a procedure di co-regolamentazione,
          puo'  individuare  misure  tecniche  diverse  e  aggiuntive
          rispetto a quelle indicate dal presente comma.
                3. Le trasmissioni di cui al comma 1  possono  essere
          rese  disponibili  dai  fornitori  di  servizi   di   media
          audiovisivi a richiesta, in deroga ai  divieti  di  cui  al
          comma 1, solo in maniera tale da  escludere  che  i  minori
          vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque  con
          imposizione  di  un  sistema  di  controllo   specifico   e
          selettivo che vincoli  alla  introduzione  del  sistema  di
          protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma  11
          ed alla segnaletica di cui al comma 2.
                4. Le anteprime di opere  cinematografiche  destinate
          alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a
          tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per  la
          trasmissione    dell'opera    cinematografica    di     cui
          costituiscono promozione.
                5. L'Autorita', d'intesa con  il  Ministero,  sentiti
          l'Autorita' garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza,  il
          Comitato  consultivo  di  cui  all'art.  8,  comma   2,   e
          l'Autorita' politica con delega alla famiglia, al  fine  di
          garantire un adeguato  livello  di  tutela  della  dignita'
          umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori,
          adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina
          di dettaglio contenente  l'indicazione  degli  accorgimenti
          tecnici idonei a escludere che i minori vedano o  ascoltino
          normalmente i programmi di cui al comma 1 nei casi  di  cui
          al comma 3, fra cui  l'uso  di  numeri  di  identificazione
          personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'eta'  o
          di  identificazione,  nel  rispetto  dei  seguenti  criteri
          generali:
                  a)  il  contenuto  classificabile  «a  visione  non
          libera» sulla base dei criteri  fissati  dall'Autorita'  e'
          offerto  con  una  funzione  di  controllo  parentale   che
          inibisce  l'accesso   al   contenuto   stesso,   salva   la
          possibilita'  per  l'utente  di  disattivare  la   predetta
          funzione tramite la digitazione  di  uno  specifico  codice
          segreto che ne  renda  possibile  la  visione.  L'effettiva
          imposizione della predetta funzione di controllo  specifica
          e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3;
                  b) il codice segreto  deve  essere  comunicato  con
          modalita' riservate, corredato dalle avvertenze  in  merito
          alla responsabilita' nell'utilizzo  e  nella  custodia  del
          medesimo,  al  contraente  maggiorenne   che   stipula   il
          contratto relativo  alla  fornitura  del  contenuto  o  del
          servizio.
                6. I fornitori di servizi di  media  diffusi  tramite
          qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad  osservare
          le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice  di
          autoregolamentazione  media  e   minori.   Il   Codice   di
          autoregolamentazione  e'  adottato  entro  il  31  dicembre
          20024, previo parere della Commissione parlamentare di  cui
          alla  legge  23  dicembre  1997,  n.  451  e  del  comitato
          consultivo di cui all'art. 8, con decreto del Ministro,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.   Nelle   more    dell'adozione    del    codice    di
          autoregolamentazione  continua  ad  applicarsi  il   codice
          attualmente vigente.
                7. I fornitori di servizi di media  audiovisivi  sono
          altresi' obbligati a garantire l'applicazione di specifiche
          misure  a  tutela  dei  minori  all'interno  dei  programmi
          direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai
          messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni  altra  forma
          di comunicazione commerciale audiovisiva.
                8.  L'impiego  di  minori  di  anni  quattordici   in
          programmi radiotelevisivi e' disciplinato  con  regolamento
          del Ministro emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  i  Ministri
          del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
                9.  I  dati  personali  relativi  a  minori  comunque
          raccolti dai fornitori di servizi di media  audiovisivi  in
          applicazione delle disposizioni del presente  articolo  non
          possono  essere  trattati  a   fini   commerciali   e,   in
          particolare, a fini di marketing  diretto,  profilazione  e
          pubblicita' mirata sulla base dei comportamenti rilevati.
                10.   Il   Ministro,   d'intesa   con   il   Ministro
          dell'istruzione e del merito, sentiti  l'Autorita'  garante
          per l'infanzia e l'adolescenza, l'Autorita' delegata per le
          politiche per la disabilita' e il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ovvero,  se  nominata,  l'Autorita'  delegata
          all'editoria,  dispone  la  realizzazione   di   iniziative
          scolastiche per un uso corretto  e  consapevole  del  mezzo
          televisivo, nonche' di programmi con  le  stesse  finalita'
          rivolti ai genitori, utilizzando  a  tale  fine  anche  gli
          stessi mezzi radiotelevisivi, in  orari  caratterizzati  da
          ascolti medi elevati  e  soprattutto  nella  fascia  oraria
          compresa tra le ore 19 e le ore  23,  e  in  particolare  i
          mezzi della societa' concessionaria del  pubblico  servizio
          radiofonico, televisivo e multimediale.
                11. Le quote di riserva per la trasmissione di  opere
          europee previste  dall'art.  52  devono  comprendere  anche
          opere  cinematografiche  o  per  la  televisione,  comprese
          quelle di animazione,  specificamente  rivolte  ai  minori,
          nonche' produzioni e  programmi  adatti  ai  minori  ovvero
          idonei alla visione da parte dei  minori  oltre  che  degli
          adulti. Il tempo minimo di trasmissione  riservato  a  tali
          opere  e  programmi  dai   fornitori   di   servizi   media
          audiovisivi  e'  determinato  dall'Autorita'  con   proprio
          regolamento.
                12. L'Autorita' stabilisce con propri  regolamenti  i
          criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui
          ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi
          si conformano ai menzionati criteri e  alla  disciplina  di
          dettaglio entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore dei regolamenti emessi dall'Autorita', garantendo il
          rispetto delle condizioni direttamente poste  dal  presente
          articolo, e assicurando che  i  contenuti  classificati  ai
          sensi del comma 1 siano ricevibili  e  fruibili  unicamente
          nel rispetto delle condizioni fissate ai  sensi  del  comma
          5.»
                «Art. 38 (Vigilanza e sanzioni a tutela dei  minori).
          - 1. Alla verifica dell'osservanza  delle  disposizioni  di
          cui all'art. 37 provvede l'Autorita'.
                2. Nei  casi  di  inosservanza  dei  divieti  di  cui
          all'art. 37 nonche'  di  violazione  delle  disposizioni  a
          tutela dei minori contenute negli articoli  30,  31  e  43,
          l'Autorita', sentito il Comitato di applicazione del Codice
          di autoregolamentazione media e minori, sentito il Comitato
          consultivo interistituzionale di cui all'art. 8,  comma  2,
          che si esprime entro quindici giorni, previa  contestazione
          della violazione agli interessati  ed  assegnazione  di  un
          termine  non   superiore   a   quindici   giorni   per   la
          presentazione  di  documentazione  e  osservazioni,  tenuto
          conto della gravita' del fatto e delle conseguenze  che  ne
          sono   derivate   nonche'   della   durata   ed   eventuale
          reiterazione  delle   violazioni,   applica   la   sanzione
          amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei  casi  di
          particolare gravita'  l'Autorita'  dispone  la  sospensione
          dell'efficacia del titolo abilitativo per  un  periodo  non
          inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.
                3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, in caso
          di violazione del divieto di cui al comma 3  dell'art.  37,
          si applica la sanzione amministrativa della  disattivazione
          dell'impianto di trasmissione.
                4.    Alle    sanzioni    amministrative     inflitte
          dall'Autorita' e  alle  sanzioni  previste  dal  Codice  di
          autoregolamentazione media e minori applicate dal  Comitato
          viene   data   adeguata   pubblicita',    anche    mediante
          comunicazione  da  parte  del   soggetto   sanzionato   nei
          notiziari diffusi in ore di massimo ascolto.
                5.  L'Autorita',  sentiti  l'Autorita'  garante   per
          l'infanzia  e   l'adolescenza,   il   Comitato   consultivo
          interistituzionale di cui all'art. 8, comma 2 e l'Autorita'
          politica con delega alla famiglia, che si  esprimono  entro
          quindici giorni, presenta al Parlamento, entro il 31  marzo
          di ogni anno, una relazione sulla tutela  dei  diritti  dei
          minori, sulle misure  adottate,  sui  procedimenti  per  la
          violazione  dei  codici  di  autoregolamentazione  e  sulle
          sanzioni irrogate.  Ogni  sei  mesi,  l'Autorita',  sentiti
          l'Autorita' garante per l'infanzia  e  l'adolescenza  e  il
          Comitato consultivo interistituzionale di cui  all'art.  8,
          comma 2, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia
          e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
          una relazione informativa sulle attivita' di sua competenza
          in materia di tutela dei diritti dei minori,  corredata  da
          eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.»
                «Art. 39 (Valori dello sport). - 1.  I  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi e radiofonici e  le  emittenti
          radiofoniche, nei programmi sportivi e  nelle  trasmissioni
          sportive, specialmente se riguardanti lo sport del  calcio,
          sono   tenuti   all'osservanza   di   specifiche    regole,
          individuate con codice di autoregolamentazione recepito con
          decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy  di
          concerto con  il  Presidente  del  Consiglio  del  Ministri
          oppure, se nominata, con l'Autorita' delegata  allo  sport,
          con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
          dell'interno, adottato ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n.  400,  previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  anche  al  fine  di
          contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una
          competizione sportiva leale e  rispettosa  dell'avversario,
          per  prevenire  fenomeni  di  violenza   o   di   turbativa
          dell'ordine   pubblico   legati   allo    svolgimento    di
          manifestazioni sportive.»
                «Art.   40   (Risoluzione    extragiudiziale    delle
          controversie).  -  1.  L'Autorita'  definisce  con  proprio
          regolamento procedure trasparenti,  non  discriminatorie  e
          facilmente   accessibili   per   la    risoluzione    delle
          controversie tra utenti e fornitori  di  servizi  di  media
          audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.
                2. Tali procedure consentono una  equa  e  tempestiva
          risoluzione delle  controversie  inerenti  alle  condizioni
          contrattuali  o  all'esecuzione  dei  contratti   stipulati
          prevedendo altresi', in caso di disservizio, un sistema  di
          indennizzo.
                3. Resta  ferma  la  facolta'  di  adire  il  giudice
          competente ai fini della  definizione  in  sede  giudiziale
          della controversia.
                4. Alle controversie, tra gli operatori,  e  tra  gli
          operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e gli  obblighi
          derivanti dall'attuazione dei piani di  assegnazione  delle
          frequenze e in materia di accesso alle  infrastrutture,  si
          applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 11,  della
          legge 31 luglio 1997, n. 249.
                5. L'Autorita' svolge il monitoraggio delle procedure
          di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al
          presente articolo e  all'art.  42,  comma  9.  A  tal  fine
          presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
          relazione sul numero delle procedure  avviate  e  concluse,
          sui  tempi  di  conclusione,  sugli  esiti,  sulle   misure
          adottate e  su  quelle  da  adottare  per  incrementare  il
          livello di soddisfazione dell'utenza.
                5-bis  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano  anche  ai  fornitori   di   servizi   di   media
          radiofonici, alle  emittenti  radiofoniche  ed  ai  servizi
          dalle stesse forniti.»
                «Art.   43   (Principi   generali   in   materia   di
          comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche). - 1.
          Le  comunicazioni  commerciali  audiovisive   fornite   dai
          fornitori di servizi di media soggetti  alla  giurisdizione
          italiana rispettano le seguenti disposizioni:
                  a) le comunicazioni commerciali audiovisive  devono
          essere prontamente riconoscibili come tali e sono  proibite
          le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
                  b) le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  non
          utilizzano  tecniche  subliminali  e  devono  mantenere  un
          livello  sonoro  non  superiore  a  quello  ordinario   dei
          programmi;
                  c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
                    1) non pregiudicano il  rispetto  della  dignita'
          umana;
                    2) non comportano ne' promuovono  discriminazioni
          fondate su sesso, razza  o  origine  etnica,  nazionalita',
          religione o  convinzioni  personali,  disabilita',  eta'  o
          orientamento sessuale;
                    3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli
          per la salute o la sicurezza;
                    4)  non  incoraggiano  comportamenti   gravemente
          pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
                  d) e'  vietata  qualsiasi  forma  di  comunicazione
          commerciale  audiovisiva  per  le  sigarette  e  gli  altri
          prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina,  comprese
          quelle per sigarette elettroniche e contenitori di  liquido
          di ricarica.  Tali  comunicazioni  sono  vietate  anche  se
          effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo  di  nomi,
          marchi, simboli  o  di  altri  elementi  caratteristici  di
          prodotti  del  tabacco  o  di  aziende  la  cui   attivita'
          principale consiste nella produzione  o  nella  vendita  di
          tali  prodotti,  quando  per  forme,  modalita'   e   mezzi
          impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento
          tale  utilizzo  sia  idoneo  a  perseguire  una   finalita'
          pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine  di  determinare
          quale sia l'attivita' principale  dell'azienda  deve  farsi
          riferimento  all'incidenza  del  fatturato  delle   singole
          attivita', di  modo  che  quella  principale  sia  comunque
          prevalente rispetto a ciascuna  delle  altre  attivita'  di
          impresa nell'ambito del territorio nazionale;
                  e) le comunicazioni commerciali audiovisive per  le
          bevande alcoliche  non  si  rivolgono  specificatamente  ai
          minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
                  f)  sono  vietate  le   comunicazioni   commerciali
          audiovisive dei medicinali e delle cure  mediche  che,  nel
          territorio italiano, si possono ottenere esclusivamente  su
          prescrizione medica;
                  g) le  comunicazioni  commerciali  audiovisive  non
          arrecano  pregiudizio  fisico  o  morale  ai  minori.   Non
          esortano pertanto  i  minori  ad  acquistare  o  locare  un
          prodotto o un servizio sfruttando la  loro  inesperienza  o
          credulita',  ne'  li  incoraggiano  a  persuadere  i   loro
          genitori  o  altri  ad  acquistare  i  beni  o  i   servizi
          pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia  che  i
          minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in  altre
          persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in
          situazioni pericolose;
                  h)  sono  vietate  le   comunicazioni   commerciali
          audiovisive relative al gioco d'azzardo.
                2. L'Autorita', sentito il Ministero e  d'intesa  con
          l'Autorita' politica con  delega  alla  famiglia,  promuove
          forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione  con
          i fornitori di  servizi  di  media,  attraverso  codici  di
          condotta volti a garantire il rispetto del divieto  di  cui
          al comma 1, lettera c). I codici, una volta adottati,  sono
          trasmessi senza indugio all'Autorita', la quale ne verifica
          la conformita' alla legge e ai  propri  atti  regolatori  e
          conferisce  loro  efficacia,  con   propria   delibera   di
          approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.
                3. Le comunicazioni commerciali audiovisive  relative
          a bevande alcoliche, nei servizi  di  media  audiovisivi  a
          richiesta, fatta eccezione per la  sponsorizzazione  e  per
          l'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri dettati
          dall'art. 44, comma 9.
                4. L'Autorita', sentito il Ministero e  d'intesa  con
          il   Ministero   della   salute,    promuove    forme    di
          co-regolamentazione  e  di   autoregolamentazione   con   i
          fornitori  di  servizi  di  media,  attraverso  codici   di
          condotta   concernenti   le    comunicazioni    audiovisive
          commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni
          audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano  i
          programmi  per  bambini  o  vi  sono  incluse,  relative  a
          prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che
          contengono sostanze nutritive e  sostanze  con  un  effetto
          nutrizionale o fisiologico, in particolare  quelle  come  i
          grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il
          sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale  non
          e'  raccomandata.  Tali  codici  sono  intesi   a   ridurre
          l'esposizione dei  minori  alle  comunicazioni  commerciali
          audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle  bevande
          da ultimo indicati e,  in  ogni  caso,  non  accentuano  la
          qualita'  positiva  degli  aspetti  nutrizionali  di   tali
          alimenti e bevande. I  codici,  una  volta  adottati,  sono
          trasmessi senza indugio all'Autorita', la quale ne verifica
          la conformita' alla legge e ai  propri  atti  regolatori  e
          conferisce  loro  efficacia,   vigilando   sulla   relativa
          attuazione.
                5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          altresi'  alle  emittenti  radiofoniche,  ai  fornitori  di
          servizi di media radiofonici  e  ai  servizi  dalle  stesse
          forniti, nonche' ai fornitori di piattaforme video, secondo
          specifiche modalita' definite dall'Autorita'.»
                «Art.  44  (Interruzioni  pubblicitarie).  -  1.   La
          pubblicita'  televisiva  e  le  televendite  devono  essere
          chiaramente riconoscibili  e  distinguibili  dal  contenuto
          editoriale. Senza  pregiudicare  l'uso  di  nuove  tecniche
          pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e  le  televendite
          devono essere tenute  nettamente  distinte  dal  resto  del
          programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il  livello
          sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve
          essere  di  potenza  superiore  a  quella   ordinaria   dei
          programmi e deve essere contenuto entro  i  limiti  fissati
          con delibera dell'Autorita'.
                2. Gli spot pubblicitari e  di  televendita  isolati,
          fatta eccezione per  il  caso  in  cui  siano  inseriti  in
          trasmissioni di eventi sportivi,  costituiscono  eccezioni.
          La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono
          essere inseriti anche nel corso di  un  programma  in  modo
          tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto
          degli intervalli naturali dello stesso  nonche'  della  sua
          durata e natura, e dei diritti dei titolari.
                3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante  la
          trasmissione di  opere  teatrali,  liriche  e  musicali  e'
          consentito nel  rispetto  dei  principi  di  cui  ai  commi
          precedenti  e  comunque   negli   intervalli   abitualmente
          effettuati nelle sale teatrali.
                4. La trasmissione  televisiva  di  notiziari,  opere
          cinematografiche e film prodotti  per  la  televisione,  ad
          esclusione di serie, film a  episodi  e  documentari,  puo'
          essere  interrotta   da   pubblicita'   televisiva   ovvero
          televendite o entrambi soltanto una volta per ogni  periodo
          programmato di almeno trenta minuti.
                5. La pubblicita' televisiva  e  le  televendite  non
          possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni
          religiose. La trasmissione di programmi  per  bambini  puo'
          essere interrotta da pubblicita'  televisiva  soltanto  una
          volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti,
          purche'  la  durata  programmata  della  trasmissione   sia
          complessivamente superiore a trenta minuti. La  pubblicita'
          televisiva e le televendite  relative  al  gioco  d'azzardo
          sono in ogni  caso  proibite  durante  la  trasmissione  di
          programmi  per  bambini.  Resta   fermo   quanto   disposto
          dall'art. 9  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n. 96.
                6. Alle emittenti televisive che  operano  in  ambito
          locale e le cui trasmissioni sono destinate  unicamente  al
          territorio  nazionale,  ad  eccezione  delle   trasmissioni
          effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni
          di cui al presente articolo, sono  consentite,  durante  la
          trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
          musicali, oltre a  quelle  inserite  nelle  pause  naturali
          delle opere medesime, due  interruzioni  pubblicitarie  per
          ogni atto o  tempo  indipendentemente  dalla  durata  delle
          opere stesse.  Per  le  opere  di  durata  programmata  non
          inferiore  a  centodieci  minuti,   sono   consentite   tre
          interruzioni   pubblicitarie,   piu'    una    interruzione
          supplementare ogni  trenta  minuti  di  durata  programmata
          ulteriore rispetto ai centodieci minuti.
                7.  Ai  fini  del  presente  articolo,   per   durata
          programmata si intende il tempo  di  trasmissione  compreso
          tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della  sigla
          di  chiusura  del  programma,  calcolato  al  lordo   della
          pubblicita' inserita, come  previsto  nella  programmazione
          del palinsesto.
                8. Fermo restando il divieto di televendita  di  cure
          mediche,  la  pubblicita'  radiofonica  e   televisiva   di
          strutture sanitarie e' regolata dalla  apposita  disciplina
          in materia di pubblicita' sanitaria di  cui  alla  legge  5
          febbraio 1992, n. 175.
                9. La pubblicita' televisiva e la  televendita  delle
          bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
                  a. non rivolgersi espressamente ai minori, ne',  in
          particolare, presentare minori  intenti  a  consumare  tali
          bevande;
                  b.  non  collegare  il  consumo  di  alcolici   con
          prestazioni fisiche di particolare rilievo o con  la  guida
          di automobili;
                  c. non  creare  l'impressione  che  il  consumo  di
          alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
                  d. non indurre a credere che le  bevande  alcoliche
          possiedano qualita' terapeutiche stimolanti  o  calmanti  o
          che contribuiscano  a  risolvere  situazioni  di  conflitto
          psicologico;
                  e.   non   incoraggiare   un   uso   eccessivo    e
          incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in  una
          luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrieta';
                  f. non  usare  l'indicazione  del  rilevante  grado
          alcolico come qualita' positiva delle bevande.
                10.  La  trasmissione  di  dati  e  di   informazioni
          all'utenza di cui all'art. 27, comma  3,  puo'  comprendere
          anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
                11.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano altresi' alla  pubblicita'  ed  alle  televendite
          trasmesse dalle emittenti radiofoniche e dai  fornitori  di
          servizi di media radiofonici.»
    «Art.  45  (Limiti  di   affollamento).   -   1.   La
          trasmissione  di  messaggi  pubblicitari  da  parte   della
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale,
          non puo' eccedere il  6  per  cento,  nella  fascia  oraria
          compresa fra le ore 06,00 e le ore  18,00  e  nella  fascia
          compresa fra le 18,00 e le 24,00, e il 12 per cento di ogni
          ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore  all'1
          per cento nel  corso  di  un'ora,  deve  essere  recuperata
          nell'ora antecedente o successiva.
                2.  La  conclusione  dei  contratti   di   diffusione
          pubblicitaria da parte della  concessionaria  del  servizio
          pubblico radiofonico,  televisivo  e  multimediale  avviene
          sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza  e  non
          discriminazione, per  come  dettagliati  nel  contratto  di
          servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto
          del mercato. L'Autorita' verifica il rispetto dei  suddetti
          principi,  anche  sulla  base  dei   dati   forniti   dalla
          concessionaria relativi ai prezzi di  vendita  degli  spazi
          pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti
          rispetto ai  listini.  Qualora  l'Autorita'  riscontri  una
          possibile deviazione dai principi del presente comma,  apre
          un'istruttoria   nel    rispetto    del    principio    del
          contraddittorio, al termine della  quale  ove  accerti  una
          situazione di violazione, ne  inibisce  la  prosecuzione  e
          provvede alla rimozione degli effetti.
                3. La trasmissione di spot  pubblicitari  televisivi,
          di telepromozione e di televendita da parte  dei  fornitori
          di  servizi  media  audiovisivi  in   chiaro,   in   ambito
          nazionale,  diversi  dalla  concessionaria   del   servizio
          pubblico,  riferito  ad  ogni  singolo  canale,  non   puo'
          eccedere il 20 per cento nella fascia oraria  compresa  fra
          le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra  le
          18:00 e le 24:00. Un  identico  limite  e'  fissato  per  i
          soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 29, a  trasmettere
          in contemporanea su almeno dodici  bacini  di  utenza,  con
          riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
                4. La trasmissione di spot  pubblicitari  televisivi,
          di telepromozione e di televendita da parte  dei  fornitori
          di servizi media audiovisivi a pagamento, riferito ad  ogni
          singolo canale, non puo' eccedere il  15  per  cento  nella
          fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le  ore  18:00  e
          nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.
                5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e  4  non  si
          applicano agli annunci di autopromozione, agli  annunci  di
          sponsorizzazione  e  agli  inserimenti  di  prodotti,  agli
          schermi neutri tra  il  contenuto  editoriale  e  gli  spot
          televisivi pubblicitari o di televendita, e tra  i  singoli
          spot.
                6.   La   trasmissione   di   messaggi   pubblicitari
          radiofonici da parte dei  fornitori  di  servizi  di  media
          radiofonici e delle emittenti  radiofoniche  diverse  dalla
          concessionaria   del   servizio    pubblico    radiofonico,
          televisivo e multimediale non puo' eccedere,  nella  fascia
          oraria compresa fra le ore 06:00 e le  ore  18:00  e  nella
          fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il
          20 per  cento  per  la  radiodiffusione  sonora  in  ambito
          nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in
          ambito locale, il  10  per  cento  per  la  radiodiffusione
          sonora nazionale o locale da parte di fornitori di  servizi
          di media radiofonici o emittente  radiofonica  a  carattere
          comunitario.
                7. Fermo restando il limite di affollamento orario di
          cui al comma  6,  per  i  fornitori  di  servizi  di  media
          radiofonici e per le  emittenti  radiofoniche  operanti  in
          ambito locale il tempo massimo di  trasmissione  quotidiana
          dedicato alla pubblicita',  ove  siano  comprese  forme  di
          pubblicita' diverse dagli spot, e' del 35 per cento.
                8.   La   trasmissione   di   messaggi   pubblicitari
          televisivi da  parte  delle  emittenti,  dei  fornitori  di
          servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici   e   delle
          emittenti radiofoniche, operanti in ambito locale non  puo'
          eccedere il 25 per cento nella fascia oraria  compresa  fra
          le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra  le
          18:00 e le 24:00.
                9. Sono nulle e si hanno per non apposte le  clausole
          dei contratti di pubblicita' che impongono ai fornitori  di
          servizi  di  media,  audiovisivi  e  radiofonici   e   alle
          emittenti radiofoniche, di trasmettere programmi diversi  o
          aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
                10. Non sono considerati  ai  fini  del  calcolo  dei
          limiti massimi di  cui  al  presente  articolo  i  messaggi
          promozionali,  facenti  parte  di  iniziative  promosse  da
          istituzioni, enti, associazioni  di  categoria,  produttori
          editoriali e  librai,  volte  a  sensibilizzare  l'opinione
          pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi
          dalle emittenti radiofoniche e dai fornitori di servizi  di
          media,  audiovisivi  e  radiofonici  pubblici   e   privati
          gratuitamente  o  a  condizioni  di  favore,   nonche',   a
          condizione  che   abbiano   autonoma   collocazione   nella
          programmazione e che  non  siano  inseriti  all'interno  di
          un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o  di
          presentazione di  opere  cinematografiche  di  nazionalita'
          europea di prossima programmazione.»
                «Art.  46  (Disposizioni   sui   servizi   di   media
          audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni). - 1. I
          servizi di media audiovisivi o  i  programmi  sponsorizzati
          devono rispondere ai seguenti criteri:
                  a)  il  contenuto  e,  nel  caso  di   trasmissioni
          radiotelevisive,  la  programmazione  di  una  trasmissione
          sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati
          dallo sponsor in maniera tale da ledere la  responsabilita'
          e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di  media
          audiovisivi o della concessionaria pubblica  nei  confronti
          delle trasmissioni;
                  b) devono  essere  chiaramente  riconoscibili  come
          programmi sponsorizzati e indicare il nome, il  logotipo  o
          qualsiasi altro simbolo o segno distintivo  dello  sponsor,
          all'inizio o alla fine del programma;
                c) non devono stimolare all'acquisto  o  al  noleggio
          dei prodotti  o  servizi  dello  sponsor  o  di  un  terzo,
          specialmente facendo  riferimenti  specifici  di  carattere
          promozionale a detti prodotti o servizi.
                2. I servizi di media audiovisivi e i  programmi  non
          possono  essere  sponsorizzati   da   persone   fisiche   o
          giuridiche  la  cui  attivita'  principale  consista  nella
          produzione o vendita di sigarette, come pure  di  sigarette
          elettroniche, contenitori di  liquido  di  ricarica,  o  di
          altri prodotti a base di tabacco o di nicotina.
                3.  La   sponsorizzazione   di   servizi   di   media
          audiovisivi o di programmi  da  parte  di  imprese  le  cui
          attivita'  comprendono  la  produzione  o  la  vendita   di
          medicinali e di cure mediche puo' riguardare la  promozione
          del  nome  o  dell'immagine  dell'impresa,  ma   non   puo'
          promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di  cui
          al regolamento (UE) n.  2017/745  o  cure  mediche  che  si
          possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
                4. Le sponsorizzazioni dei fornitori  di  servizi  di
          media,  audiovisivi  e  radiofonici   e   delle   emittenti
          radiofoniche, in ambito  locale  possono  esprimersi  anche
          mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in  occasione
          delle  interruzioni  dei  programmi,   accompagnati   dalla
          citazione del  nome,  del  marchio  o  di  qualsiasi  altro
          simbolo o segno distintivo dello  sponsor  e  in  tutte  le
          forme consentite dal presente articolo.
                5. E' vietata la  sponsorizzazione  di  telegiornali,
          radiogiornali e notiziari di carattere politico.
                6.   E'   vietato   mostrare   il   logo    di    una
          sponsorizzazione  durante  i  programmi  per   bambini,   i
          documentari e i programmi religiosi.
                7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          altresi'  per  quanto   compatibili   in   relazione   alla
          specificita' del mezzo utilizzato ai fornitori  di  servizi
          di media radiofonici, alle  emittenti  radiofoniche  ed  ai
          servizi dalle stesse forniti.»
                «Art. 50 (Gestione dello spettro  elettromagnetico  e
          pianificazione  delle  frequenze   per   il   servizio   di
          radiodiffusione  terrestre).  -  1.  Tenuto  conto  che  lo
          spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale
          ai  fini  del  servizio  di  radiodiffusione  terrestre,  i
          soggetti che svolgono attivita' di operatore  di  rete  per
          detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso  efficiente
          delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in  particolare
          a:
                  a)  garantire  l'integrita'  e  l'efficienza  della
          propria rete;
                  b) minimizzare l'impatto ambientale in  conformita'
          alla  normativa   urbanistica   e   ambientale   nazionale,
          regionale, dell'ente locale territorialmente competente;
                  c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto
          della normativa nazionale e internazionale;
                  d) garantire la  qualita'  dei  segnali  irradiati,
          conformemente   alle    prescrizioni    tecniche    fissate
          dall'Autorita' ed a quelle emanate in sede internazionale;
                  e) assicurare la prevista copertura del  bacino  di
          utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
                  f)  assicurare  che  le   proprie   emissioni   non
          provochino  interferenze  con  altre  emissioni  lecite  di
          radiofrequenze;
                  g) rispettare le norme  concernenti  la  protezione
          delle radiocomunicazioni  relative  all'assistenza  e  alla
          sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110,
          estese, in quanto  applicabili,  alle  bande  di  frequenze
          assegnate ai servizi  di  polizia  ed  agli  altri  servizi
          pubblici essenziali.
                2.  L'assegnazione   delle   radiofrequenze   avviene
          secondo  criteri  pubblici,  obiettivi,  trasparenti,   non
          discriminatori e proporzionati.
                3.  Il  Ministero  adotta  il  piano   nazionale   di
          ripartizione delle frequenze da approvare con  decreto  del
          Ministro, sentiti l'Autorita',  i  Ministeri  dell'interno,
          della difesa, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  la
          concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e  gli
          operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
                4.  Il  piano  di  ripartizione  delle  frequenze  e'
          aggiornato, con le modalita' previste  dal  comma  3,  ogni
          cinque anni e comunque ogni  qual  volta  il  Ministero  ne
          ravvisi la necessita'.
                5. L'Autorita' adotta e aggiorna i piani nazionali di
          assegnazione   delle   frequenze   per   il   servizio   di
          radiodiffusione  terrestre  considerando  le  codifiche   o
          standard  piu'  avanzati  per  consentire   un   uso   piu'
          efficiente dello spettro nonche'  garantendo  su  tutto  il
          territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della
          risorsa  radioelettrica,  una   uniforme   copertura,   una
          razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti
          in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi
          di cui all'art. 11. Per la pianificazione  delle  frequenze
          in  ambito  locale  e'  adottato  il  criterio  delle  aree
          tecniche. Ai procedimenti di adozione e  aggiornamento  dei
          piani nazionali di assegnazione delle frequenze di  cui  al
          presente comma si applica il meccanismo di consultazione  e
          trasparenza  di  cui  all'art.   23,   comma   1,   decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
                5-bis.  L'Autorita'  adotta  il  Piano  nazionale  di
          assegnazione  delle  frequenze  da  destinare  al  servizio
          televisivo  digitale  terrestre,   individuando,   per   la
          pianificazione in ambito locale, in ciascuna area  tecnica,
          piu' frequenze in banda UHF per la realizzazione  di  reti,
          di cui almeno una con copertura non  inferiore  al  90  per
          cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a
          disposizione  di  capacita'  trasmissiva  ai  fornitori  di
          servizi di media audiovisivi in ambito locale.
                6. Al fine di escludere interferenze nei confronti di
          Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna  area  di
          coordinamento   definita   dagli   accordi   internazionali
          sottoscritti dal Ministero e dalle  autorita'  degli  Stati
          radioelettricamente    confinanti,    sono    oggetto    di
          pianificazione  esclusivamente  le   frequenze   attribuite
          all'Italia  dagli  accordi   stessi.   Le   frequenze   non
          attribuite  internazionalmente  all'Italia  nelle  aree  di
          coordinamento definite dagli accordi internazionali di  cui
          al  presente  comma,   non   possono   essere   pianificate
          dall'Autorita'   ne'   assegnate   dal   Ministero.   Nella
          predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5
          l'Autorita' adotta il criterio di utilizzazione  efficiente
          e razionale dello spettro radioelettrico,  suddividendo  le
          risorse  in  relazione  alla  tipologia  del   servizio   e
          prevedendo di norma reti isofrequenziali per  macroaree  di
          diffusione.
                7. Nella banda 470-694 MHz l'Autorita'  pianifica  le
          frequenze necessarie alla realizzazione  di  una  rete  con
          decomponibilita' per macroaree  destinata  alla  diffusione
          dell'informazione regionale da parte del concessionario del
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
                8.  Le  frequenze  della  banda  174-230   MHz   sono
          pianificate  per  il  servizio  di  radiodiffusione  sonora
          terrestre in tecnica digitale e,  ove  necessario,  per  il
          servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica
          digitale.
                9. L'Autorita' elabora i piani di assegnazione di cui
          al comma 5 tenendo  conto  delle  decisioni  assunte  dalle
          regioni e dalle province autonome in ordine  all'ubicazione
          dei  siti  trasmissivi  nonche',   ove   esistenti,   delle
          specifiche disposizioni  adottate  dalle  Regioni  autonome
          Valle d'Aosta e  Friuli-Venezia  Giulia  e  dalle  Province
          autonome di Trento e di Bolzano  al  fine  di  tutelare  le
          minoranze linguistiche.
                10.  L'Autorita'  adotta  il   piano   nazionale   di
          assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche   in   tecnica
          analogica,  tenendo  conto  del  grado  di  sviluppo  della
          radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle  more  di
          una effettiva diffusione della  radiodiffusione  sonora  in
          tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato,  il
          Ministero, in coordinamento con l'Autorita', puo' procedere
          ad    attivita'    di    ricognizione     e     progressiva
          razionalizzazione dell'uso delle  risorse  frequenziali  in
          tecnica analogica in particolare al  fine  di  eliminare  o
          minimizzare  situazioni   interferenziali   con   i   paesi
          radio-elettricamente    confinanti,     ed     incoraggiare
          l'efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando
          gli investimenti e promuovendo l'innovazione.
                11. Il Ministero, sentita l'Autorita',  definisce  il
          programma di attuazione  il  programma  di  attuazione  dei
          piani  di  assegnazione  delle  frequenze  radiofoniche   e
          televisive   in   tecnica   digitale,    valorizzando    la
          sperimentazione   e   osservando   criteri   di   qualita',
          gradualita'  e  di  salvaguardia  del  servizio,  a  tutela
          dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.
                11-bis I  contributi  per  l'utilizzo  dello  spettro
          radio  da  parte  dei  titolari  di  diritti  d'uso   delle
          frequenze utilizzate per  il  servizio  di  radiodiffusione
          sonora in tecnica digitale non sono dovuti per  un  periodo
          di 5 anni a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  della
          delibera dell'Autorita' n. 286/22/CONS.
                11-ter.  I  diritti  amministrativi  per  i  soggetti
          autorizzati  alla  fornitura  di  reti  di  radiodiffusione
          sonora in tecnica digitale e per  i  soggetti  titolari  di
          diritti d'uso delle frequenze pianificate per  il  servizio
          di radiodiffusione sonora  in  tecnica  digitale  non  sono
          dovuti per il medesimo periodo  di  cui  al  comma  11-bis.
          Successivamente, essi sono dovuti con le  stesse  modalita'
          fissate  per  il  servizio  televisivo  digitale  terrestre
          all'art. 1-bis dell'Allegato 12 al decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, e per la quarta  parte  degli  importi
          corrispondenti previsti.»
                «Art.  51  (Posizioni  di  significativo  potere   di
          mercato lesive del pluralismo nel sistema  integrato  delle
          comunicazioni).  -   1.   Nel   sistema   integrato   delle
          comunicazioni e nei mercati che lo compongono e' vietata la
          costituzione  di  posizioni  di  significativo  potere   di
          mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di
          informazione.
                2.    L'Autorita'     vigila     sull'andamento     e
          sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e
          accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici  i
          risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei
          mercati che lo compongono, dando  altresi'  evidenza  delle
          posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in  tali
          mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al  fine
          delle  quantificazioni  di  cui  al   presente   comma   si
          considerano i ricavi realizzati in Italia anche da  imprese
          aventi sede all'estero, che derivano  da  finanziamento  di
          servizio pubblico radiotelevisivo,  al  netto  dei  diritti
          dell'erario, da pubblicita' nazionale  e  locale  anche  in
          forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni  di  cui
          all'art. 3,  comma  1,  lettera  ss),  da  convenzioni  con
          soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze
          pubbliche erogate direttamente  ai  soggetti  esercenti  le
          attivita' indicate all'art. 3,  comma  1,  lettera  z),  da
          offerte di servizi di media audiovisivi, radiofonici  e  di
          piattaforma di condivisione di  video  a  pagamento,  dagli
          abbonamenti e  dalla  vendita  di  quotidiani  e  periodici
          inclusi i prodotti librari e  fonografici  commercializzati
          in allegato, nonche' dalle agenzie di  stampa  a  carattere
          nazionale, dall'editoria elettronica anche per  il  tramite
          di  internet,  da  pubblicita'  on  line  e  sulle  diverse
          piattaforme anche in  forma  diretta,  incluse  le  risorse
          raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e  di
          condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive
          e cinematografiche nelle diverse  forme  di  fruizione  del
          pubblico.
                3. I soggetti che operano nel sistema integrato delle
          comunicazioni, con fatturato superiore  ai  valori  di  cui
          all'art. 16 della legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  sono
          tenuti a notificare all'Autorita' le intese e le operazioni
          di concentrazione, ai fini del  presente  articolo.  Devono
          inoltre  procedere  a  formale  notifica  all'Autorita'   i
          soggetti, che,  anche  attraverso  societa'  controllate  o
          societa' collegate ed  anche  a  seguito  di  intese  o  di
          operazioni  di  concentrazione,  versino   nelle   seguenti
          ipotesi,  che  costituiscono  indici  sintomatici  di   una
          posizione di significativo potere di mercato potenzialmente
          lesiva del pluralismo:
                  a) soggetti che conseguono ricavi superiori  al  20
          per cento dei  ricavi  complessivi  del  sistema  integrato
          delle comunicazioni o ricavi superiori al 50 per  cento  in
          uno o piu' dei mercati che lo compongono;
                  b) soggetti che conseguano ricavi superiori  al  20
          per  cento  dei  ricavi  complessivi  nei   mercati   della
          fornitura  al  dettaglio  di   servizi   di   comunicazioni
          elettroniche, per come definiti dal decreto legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, e che contestualmente conseguano  piu'
          del  10  per  cento  dei  ricavi  complessivi  del  sistema
          integrato delle comunicazioni e piu' del 25 per  cento  dei
          ricavi in uno o piu' mercati che lo compongono;
                  c) soggetti che conseguano ricavi  superiori  all'8
          per cento dei  ricavi  complessivi  del  sistema  integrato
          delle  comunicazioni  e  che  contestualmente   abbiano   o
          acquisiscano partecipazioni in imprese editrici di giornali
          quotidiani,  con  l'eccezione  delle  imprese  editrici  di
          giornali quotidiani  diffusi  esclusivamente  in  modalita'
          elettronica;
                  d)  soggetti   titolari   di   autorizzazioni   che
          consentano di diffondere piu' del 20 per cento  del  totale
          dei programmi televisivi  o  piu'  del  20  per  cento  dei
          programmi radiofonici irradiati su frequenze  terrestri  in
          ambito  nazionale  mediante  le  reti  previste  dal  piano
          nazionale di assegnazione  delle  frequenze  televisive  in
          tecnica digitale.
                4. Le procedure di notifica sono definite in apposito
          regolamento  adottato   dall'Autorita'.   Ai   fini   della
          quantificazione delle soglie indicate nel  presente  comma,
          si  fa  riferimento  alle  stime  piu'  recenti  pubblicate
          dall'Autorita' ai sensi del comma  2  e,  per  le  societa'
          collegate, si considera esclusivamente la parte di  ricavi,
          o   di   titolarita'   di   diritti   di    autorizzazione,
          corrispondenti   alla   percentuale    di    partecipazione
          azionaria. In caso di imprese che non  abbiano  ottemperato
          agli obblighi di comunicazione preventiva di cui  al  comma
          3, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese stesse sanzioni
          amministrative  pecuniarie  fino  all'uno  per  cento   del
          fatturato  dell'anno  precedente  a  quello   in   cui   e'
          effettuata la contestazione.
                5. L'Autorita', a seguito delle notifiche di  cui  al
          comma  3,  ovvero  d'ufficio  sulla  base  degli   elementi
          derivanti dell'attivita' di accertamento di cui al comma  2
          o su segnalazione di chi vi  abbia  interesse,  procede  ad
          istruttoria al fine di verificare l'esistenza di  posizioni
          vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario  i
          provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e  7,
          per eliminare o impedire il  formarsi  delle  posizioni  di
          significativo potere di mercato lesive del  pluralismo.  Al
          fine di stabilire se una imprese od un gruppo di imprese si
          trovino  in  una  situazione  di  significativo  potere  di
          mercato lesiva del pluralismo, l'Autorita' tiene conto, fra
          l'altro, oltre che dei ricavi, del livello  di  concorrenza
          statica e dinamica all'interno del sistema, delle  barriere
          all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i  settori
          e mercati, delle sinergie derivanti dalle attivita'  svolte
          in  mercati  differenti  ma  contigui,  della  integrazione
          verticale   e   conglomerale    delle    societa',    della
          disponibilita' e  del  controllo  di  dati,  del  controllo
          diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali  le
          frequenze  trasmissive,  delle  dimensioni  di   efficienza
          economica dell'impresa, anche in  termini  di  economie  di
          scala, gamma e rete, nonche' degli indici  quantitativi  di
          diffusione  dei  programmi   radiotelevisivi,   anche   con
          riferimento  ai  programmi  di  informazione,  delle  opere
          cinematografiche,  dei  prodotti  e  servizi  editoriali  e
          online. Sulla base di tali criteri,  l'Autorita'  definisce
          la metodologia specifica per la verifica di cui al presente
          comma mediante linee guida, che sono oggetto  di  revisione
          periodica con cadenza almeno triennale.
                6. Qualora l'Autorita',  a  seguito  dell'istruttoria
          aperta ai sensi  del  comma  5,  riscontri  l'esistenza  di
          posizioni di significativo potere  di  mercato  lesive  del
          pluralismo,    interviene    affinche'     esse     vengano
          sollecitamente rimosse; qualora accerti  il  compimento  di
          atti o di operazioni idonee a  determinare  una  situazione
          vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la  rimozione
          degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga  di  dover  disporre
          misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo
          dismissioni di aziende o di rami di azienda,  e'  tenuta  a
          determinare nel provvedimento  stesso  un  congruo  termine
          entro il quale provvedere alla  dismissione;  tale  termine
          non  puo'  essere  comunque  superiore  a  dodici  mesi.  I
          soggetti oggetto di  istruttoria  da  parte  dell'Autorita'
          possono presentare impegni comportamentali  e  strutturali,
          che, se ritenuti dall'Autorita' sufficienti a  eliminare  o
          impedire  il  formarsi  delle  posizioni  di  significativo
          potere  di  mercato  lesive  del  pluralismo,  vengono   da
          quest'ultima resi vincolanti.
                7. L'Autorita', con proprio regolamento adottato  nel
          rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione  e
          trasparenza, disciplina i provvedimenti di cui al comma  6,
          i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In
          particolare,  debbono   essere   assicurati   la   notifica
          dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati,  la
          possibilita' di questi di presentare proprie  deduzioni  in
          ogni stadio dell'istruttoria, il potere  dell'Autorita'  di
          richiedere ai soggetti interessati e a terzi che  ne  siano
          in possesso di fornire informazioni e di esibire  documenti
          utili  all'istruttoria  stessa.  L'Autorita'  e'  tenuta  a
          rispettare  gli  obblighi  di  riservatezza  inerenti  alla
          tutela  delle  persone  o   delle   imprese   su   notizie,
          informazioni  e  dati  in  conformita'  alla  normativa  in
          materia  di  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti
          rispetto al trattamento di dati personali.  Dell'avvio  del
          procedimento e del provvedimento conclusivo e' data notizia
          mediante pubblicazione sul sito dell'Autorita'.
                8. Ai fini  del  presente  articolo,  si  considerano
          anche le partecipazioni al capitale  acquisite  o  comunque
          possedute per il tramite di societa'  anche  indirettamente
          controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per   interposta
          persona. Si considerano  acquisite  le  partecipazioni  che
          vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui
          appartenevano precedentemente anche  in  conseguenza  o  in
          connessione ad operazioni di fusione, scissione,  scorporo,
          trasferimento  d'azienda  o  simili  che  interessino  tali
          soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in
          qualsiasi   forma   conclusi,   in   ordine   all'esercizio
          concertato  del  voto,  o  comunque  alla  gestione   della
          societa',  diversi  dalla  mera  consultazione  tra   soci,
          ciascuno dei soci e' considerato come titolare della  somma
          di azioni o quote detenute dai soci contraenti  o  da  essi
          controllate.
                9. Ai fini del  presente  testo  unico  il  controllo
          sussiste, anche con riferimento a  soggetti  diversi  dalle
          societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi  primo  e
          secondo, del codice civile.
                10. Il controllo si considera esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni:
                  a) esistenza di un soggetto che, da solo o in  base
          alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di
          esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria
          o   di   nominare   o   revocare   la   maggioranza   degli
          amministratori;
                  b) sussistenza di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere finanziario o organizzativo o economico idonei  a
          conseguire uno dei seguenti effetti:
                    1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
                    2) il coordinamento della  gestione  dell'impresa
          con quella di altre imprese ai fini  del  perseguimento  di
          uno scopo comune;
                    3) l'attribuzione di poteri maggiori  rispetto  a
          quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
                    4) l'attribuzione a soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati in  base  all'assetto  proprietario  di  poteri
          nella scelta degli amministratori  e  dei  dirigenti  delle
          imprese;
                  c) l'assoggettamento a direzione comune,  che  puo'
          risultare  anche  in  base   alle   caratteristiche   della
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          significativi e qualificati elementi.»
                «Art.  59  (Definizione  dei  compiti  del   servizio
          pubblico radiofonico, televisivo e multimediale). -  1.  Il
          servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e'
          affidato in concessione a una societa' per azioni,  la  RAI
          Radiotelevisione italiana S.p.a.,  che,  nel  rispetto  dei
          principi di cui all'articolo 6, lo svolge sulla base di  un
          contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero,
          previa delibera del Consiglio dei ministri,  nonche'  sulla
          base di contratti di servizio regionali e, per le  Province
          autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con  i  quali
          sono individuati i diritti e gli  obblighi  della  societa'
          concessionaria. Tali contratti sono rinnovati  ogni  cinque
          anni.
                2. Il servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
          multimediale, ai sensi dell'articolo 6, comma  4,  in  ogni
          caso garantisce:
                  la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e
          radiofoniche di pubblico servizio con  copertura  integrale
          del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato
          della scienza e della tecnica;
                  a.  un  numero  adeguato  di  ore  di  trasmissioni
          televisive   e   radiofoniche   dedicate    all'educazione,
          all'informazione,   alla   formazione,   alla    promozione
          culturale, con  particolare  riguardo  alla  valorizzazione
          delle opere teatrali, cinematografiche,  televisive,  anche
          in  lingua  originale,  e  musicali  riconosciute  di  alto
          livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di
          ore  e'  definito   ogni   tre   anni   con   deliberazione
          dell'Autorita'; e dal computo sono escluse le  trasmissioni
          di intrattenimento per i minori;
                  b. la diffusione delle  trasmissioni  di  cui  alla
          lettera b),  in  modo  proporzionato,  in  tutte  le  fasce
          orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti  i  programmi
          televisivi e radiofonici;
                  c. l'accesso  alla  programmazione,  nei  limiti  e
          secondo le modalita' indicati dalla legge,  in  favore  dei
          partiti e dei gruppi rappresentati  in  Parlamento,  e  nei
          Consigli regionali, delle organizzazioni associative  delle
          autonomie   locali,   dei   sindacati   nazionali,    delle
          confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di  un
          sufficiente grado di rappresentativita', degli enti e delle
          associazioni  politiche  e  culturali,  delle  associazioni
          nazionali   del   movimento   cooperativo    giuridicamente
          riconosciute,  delle  associazioni  di  promozione  sociale
          iscritte nei registri nazionale  e  regionali,  dei  gruppi
          etnici e linguistici e  degli  altri  gruppi  di  rilevante
          interesse sociale che ne facciano richiesta;
                  d.   la   produzione,   la   distribuzione   e   la
          trasmissione  di  programmi   radiotelevisivi   all'estero,
          finalizzati alla conoscenza  e  alla  valorizzazione  della
          lingua, della cultura e  dell'impresa  italiane  attraverso
          l'utilizzazione dei programmi e la  diffusione  delle  piu'
          significative   produzioni   del    panorama    audiovisivo
          nazionale;
                  e. la realizzazione di trasmissioni radiofoniche  e
          televisive in lingua tedesca  e  ladina  per  la  Provincia
          autonoma di Bolzano, in  lingua  ladina  per  la  Provincia
          autonoma di Trento,  in  lingua  francese  per  la  Regione
          autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per  la  Regione
          autonoma Friuli-Venezia Giulia;
                  f.  la  trasmissione  gratuita  dei   messaggi   di
          utilita' sociale ovvero di  interesse  pubblico  che  siano
          richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e  la
          trasmissione  di  adeguate  informazioni  sulla  viabilita'
          delle strade e delle autostrade italiane;
                  g.  la  trasmissione,  in  orari  appropriati,   di
          contenuti destinati specificamente ai minori,  che  tengano
          conto delle  esigenze  e  della  sensibilita'  della  prima
          infanzia e dell'eta' evolutiva;
                  h.   la   conservazione   degli   archivi   storici
          radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico
          agli stessi;
                  l) la destinazione di una quota non inferiore al 15
          per cento dei ricavi complessivi annui alla  produzione  di
          opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
          indipendenti; tale quota trova applicazione a  partire  dal
          contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
                  m) la  realizzazione  nei  termini  previsti  dalla
          legge 3 maggio 2004, n. 112, delle  infrastrutture  per  la
          trasmissione  radiotelevisiva  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica digitale;
                  n) la realizzazione di servizi interattivi digitali
          di pubblica utilita';
                  o)  il  rispetto   dei   limiti   di   affollamento
          pubblicitario previsti dall'art. 45;
                  p) l'informazione pubblica a  livello  nazionale  e
          quella  a  livello  regionale  attraverso  la  presenza  in
          ciascuna regione e provincia autonoma di proprie  redazioni
          e  strutture  adeguate  alle  specifiche  produzioni,   nel
          rispetto di quanto previsto alla lettera f);
                  q) l'adozione di  idonee  misure  di  tutela  delle
          persone portatrici di  handicap  sensoriali  in  attuazione
          dell'articolo 31;
                  r) la valorizzazione e il potenziamento dei  centri
          di produzione decentrati, in particolare per  le  finalita'
          di cui alla lettera b) e  per  le  esigenze  di  promozione
          delle culture e degli strumenti linguistici locali;
                  s) la realizzazione di attivita' di insegnamento  a
          distanza.
                3. Le sedi che garantiscono il  servizio  di  cui  al
          comma  2,  lettera  f),  mantengono   la   loro   autonomia
          finanziaria e contabile in relazione all'adempimento  degli
          obblighi  di  pubblico  servizio  affidati  alle  stesse  e
          fungono anche da centro di  produzione  decentrato  per  le
          esigenze di promozione  delle  culture  e  degli  strumenti
          linguistici locali.
                4. Con  la  convenzione  stipulata  tra  la  societa'
          concessionaria e la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  sono
          individuati  i  diritti  e  gli   obblighi   relativi,   in
          particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle   trasmissioni
          radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza  e
          la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
          dell'ente locale territorialmente competente,  i  costi  di
          esercizio per il servizio in lingua tedesca e  ladina  sono
          rappresentati in apposito  centro  di  costo  del  bilancio
          della societa' concessionaria e  gli  oneri  relativi  sono
          assunti dalla Provincia  autonoma  di  Bolzano  nell'ambito
          delle risorse individuate ai sensi dell'art. 79,  comma  1,
          lettera  c),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,
          nell'importo non superiore ad euro  10.313.000  annui.  Gli
          eventuali  ulteriori   oneri   derivanti   dalla   predetta
          convenzione  rimangono  esclusivamente   a   carico   della
          Provincia autonoma di Bolzano.
                5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4  e'
          incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015  e
          di euro 9.687.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2016.  Al
          relativo onere si provvede, quanto  a  euro  5.000.000  per
          l'anno 2015, mediante  corrispondente  versamento  di  pari
          importo  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  il
          medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri,  di  risorse  disponibili  sul  proprio  bilancio
          autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a  decorrere
          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
                6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita'
          e dal Ministro delle imprese e del made in Italy  prima  di
          ciascun rinnovo quinquennale  del  contratto  nazionale  di
          servizio, sono fissate le linee-guida sul  contenuto  degli
          ulteriori  obblighi  del  servizio  pubblico   radiofonico,
          televisivo  e  multimediale,  definite  in  relazione  allo
          sviluppo dei  mercati,  al  progresso  tecnologico  e  alle
          mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
                7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri  sono
          definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita',
          di cui al comma 6.
                8. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione
          il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
          e' consentito lo  svolgimento,  direttamente  o  attraverso
          societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
          connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche'
          di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di
          pregiudizio al migliore svolgimento  dei  pubblici  servizi
          concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.»

    
    

                «Art.  61  (Finanziamento   del   servizio   pubblico
          generale radiotelevisivo). - 1. Al fine  di  consentire  la
          determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico
          generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento
          di cui al regio decreto-legge 21  febbraio  1938,  n.  246,
          convertito  dalla  legge  4  giugno  1938,  n.  880,  e  di
          assicurare   la   trasparenza    e    la    responsabilita'
          nell'utilizzo  del  finanziamento  pubblico,  la   societa'
          concessionaria  predispone   il   bilancio   di   esercizio
          indicando in una contabilita' separata i  ricavi  derivanti
          dal gettito del canone  e  gli  oneri  sostenuti  nell'anno
          solare precedente per la fornitura del  suddetto  servizio,
          sulla  base  di  uno   schema   approvato   dall'Autorita',
          imputando o attribuendo i costi sulla base di  principi  di
          contabilita' applicati in modo  coerente  e  obiettivamente
          giustificati  e  definendo  con  chiarezza  i  principi  di
          contabilita' analitica secondo  cui  vengono  tenuti  conti
          separati.  Ogni  qualvolta  vengano  utilizzate  le  stesse
          risorse di personale, apparecchiature o  impianti  fissi  o
          risorse  di  altra  natura,  per  assolvere  i  compiti  di
          servizio pubblico generale e per altre attivita',  i  costi
          relativi  devono  essere   ripartiti   sulla   base   della
          differenza  tra  i   costi   complessivi   della   societa'
          considerati  includendo  o  escludendo  le   attivita'   di
          servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta  giorni  dalla
          data di  approvazione,  e'  trasmesso  all'Autorita'  e  al
          Ministero.
                2. La contabilita' separata tenuta ai sensi del comma
          1 e' soggetta a controllo  da  parte  di  una  societa'  di
          revisione, nominata dalla societa' concessionaria e  scelta
          dall'Autorita' tra quante risultano  iscritte  all'apposito
          albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del  testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  di
          cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.
          All'attivita' della societa' di revisione si  applicano  le
          norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV
          del citato testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58.
                3. Entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,  il
          Ministro delle imprese e del made  in  Italy,  con  proprio
          decreto, stabilisce l'ammontare del canone  di  abbonamento
          in vigore dal 1° gennaio dell'anno  successivo,  in  misura
          tale  da  consentire  alla  societa'  concessionaria  della
          fornitura   del   servizio   di   coprire   i   costi   che
          prevedibilmente  verranno  sostenuti  in  tale   anno   per
          adempiere  gli  specifici  obblighi  di  servizio  pubblico
          generale radiotelevisivo affidati  a  tale  societa',  come
          desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo  anche
          in considerazione il tasso di inflazione programmato  e  le
          esigenze  di  sviluppo  tecnologico   delle   imprese.   La
          ripartizione del gettito del canone dovra'  essere  operata
          con riferimento anche all'articolazione territoriale  delle
          reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.
                4. E'  fatto  divieto  alla  societa'  concessionaria
          della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3  di
          utilizzare,  direttamente  o   indirettamente,   i   ricavi
          derivanti dal canone per finanziare attivita' non  inerenti
          al servizio pubblico generale radiotelevisivo.»

      «Art. 67 (Sanzioni di competenza  dell'Autorita').  -
          1. L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite  con
          proprio   regolamento,    in    base    a    principi    di
          proporzionalita',    adeguatezza     e     rispetto     del
          contraddittorio,  le  sanzioni  per  la  violazione   degli
          obblighi  in  materia  di  programmazione,  pubblicita'   e
          contenuti  radiotelevisivi,  ed   in   particolare   quelli
          previsti:
                  a)  dalle  disposizioni  per  il   rilascio   delle
          concessioni per la radiodiffusione  televisiva  privata  su
          frequenze terrestri  adottate  dall'Autorita'  con  proprio
          regolamento,  ivi  inclusi  gli   impegni   relativi   alla
          programmazione assunti con la domanda di concessione;
                  b) dal  regolamento  dell'Autorita'  relativo  alla
          radiodiffusione    terrestre    in    tecnica     digitale,
          relativamente ai  fornitori di servizi di media;
                  c)   dalle   disposizioni    sulle    comunicazioni
          commerciali   audiovisive,   pubblicita'    televisiva    e
          radiofonica, sponsorizzazioni, televendite  ed  inserimento
          di prodotti,  ivi  comprese  le  disposizioni  sul  livello
          sonoro   della   pubblicita'   di   cui   ai    regolamenti
          dell'Autorita' e ai codici di autoregolamentazione;
                  d) dall'art. 20, comma  5,  della  legge  6  agosto
          1990,  n.  223,  nonche'  dai  regolamenti  dell'Autorita',
          relativamente alla registrazione dei programmi;
                  e)   dalla   disposizione   relativa   al   mancato
          adempimento all'obbligo di  trasmissione  dei  messaggi  di
          comunicazione pubblica, di cui all'art. 36;
                  f) in  materia  di  propaganda  radiotelevisiva  di
          servizi di tipo interattivo audiotex e  videotex  dall'art.
          1, comma 26, del decreto-legge 23  ottobre  1996,  n.  545,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre
          1996, n. 650;
                  g)  in   materia   di   tutela   della   produzione
          audiovisiva europea e indipendente, dal titolo  VII  e  dai
          regolamenti    dell'Autorita',    nonche'    dai    decreti
          ministeriali;
                  h) in materia di diritto di rettifica, nei casi  di
          mancata,  incompleta  o  tardiva  osservanza  del  relativo
          obbligo di cui all'art. 35;
                  i) in materia dei divieti di cui all'art. 29, comma
          4;
                  l)  in  materia  di  obbligo  di  trasmissione  del
          medesimo programma su tutto il territorio per il  quale  e'
          rilasciato il titolo abilitativo, salva la  deroga  di  cui
          all'art. 5, comma 1, lettera g);
                  m) dalle disposizioni in materia di  diffusione  di
          programmi in contemporanea di cui all'art. 26;
                  n)   in   materia   di   obbligo   di   informativa
          all'Autorita' riguardo, tra l'altro, a  dati  contabili  ed
          extra contabili, dall'art. 1, comma 28,  del  decreto-legge
          23 ottobre 1996, n.  545,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996, n.  650,  e  dai  regolamenti
          dell'Autorita';
                  o) dalle disposizioni in materia di pubblicita'  di
          amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 49;
                  p) in materia di violazioni delle norme sul diritto
          d'autore di cui all'art. 32, comma 2;
                  q) dalle disposizioni  in  materia  di  tutela  dei
          diritti fondamentali di cui  all'art.  30,  dalle  norme  a
          salvaguardia di una maggiore accessibilita' da parte  degli
          utenti  con  disabilita'  di  cui  all'art.  31   e   dalle
          disposizioni  di  cui  al  codice  di  autoregolamentazione
          adottato a salvaguardia dei valori  dello  sport  ai  sensi
          dell'art. 39;
                  r) dai regolamenti dell'Autorita' adottati  per  la
          disciplina degli eventi di cui all'art. 33.
                2. L'Autorita', applicando  le  norme  contenute  nel
          capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,  n.
          689, tenuto conto, in particolare, della gravita' del fatto
          e delle conseguenze che  ne  sono  derivate  nonche'  della
          durata ed eventuale reiterazione delle violazioni  delibera
          l'irrogazione della sanzione amministrativa  del  pagamento
          di una somma:
                  a) da 10.329  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,  lettere
          a), b) c) e p);
                  b)  da  5.165  euro  a  51.646  euro,  in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1,  lettere
          d) ed e);
                  c) da 25.823  euro  a  258.228  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
                  d) da 100.000 euro a 5.000.000  euro,  ovvero  fino
          all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore  di
          tale percentuale e' superiore a 5.000.000 euro, in caso  di
          violazione delle norme di cui al  comma  1,  lettera  g)  e
          lettera r);
                  e)  da  5.165  euro  a  51.646  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettere  h),  i),
          l), m) e n);
                  f)  da  5.165  euro  a  51.646  euro,  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche
          nel caso in cui la pubblicita' di amministrazioni  ed  enti
          pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da  agenzie
          pubblicitarie o da centri media;
                  g) da  30.000  euro  a  600.000  euro  in  caso  di
          violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).
                3. Per le sanzioni amministrative di cui al  comma  2
          e' escluso il beneficio del  pagamento  in  misura  ridotta
          previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
                4. Nei casi piu' gravi  di  violazioni  di  cui  alle
          lettere h), i)  e  l)  del  comma  1,  l'Autorita'  dispone
          altresi', nei confronti del fornitore di servizi  di  media
          audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica,  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo da  uno  a  dieci
          giorni.
                5. In  attesa  che  il  Governo  adotti  uno  o  piu'
          regolamenti   nei   confronti   degli    esercenti    della
          radiodiffusione sonora e televisiva in  ambito  locale,  le
          sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte  ad
          un decimo e quelle previste dall'art.  38,  comma  2,  sono
          ridotte ad un quinto.
                6. La riduzione ad un decimo di cui  al  comma  5  si
          applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti  locali
          ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, degli articoli 30 e 31 del decreto  legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, dell'art.  5,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  nonche'  ai   sensi
          dell'art. 1, commi 10, 11 e 12,  della  legge  13  dicembre
          2010, n. 220.
                7. L'Autorita' applica le sanzioni per le  violazioni
          di norme previste dal presente testo unico  in  materia  di
          minori ai sensi dell'art. 38.
                8. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le
          sanzioni in materia di posizioni di significativo potere di
          mercato lesive del pluralismo di cui all'art.  51,  nonche'
          quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31
          luglio 1997, n. 249.
                9. Fermo restando il  potere  dell'Autorita'  di  cui
          all'art.  41,  comma  7,  in  caso  di   violazione   delle
          disposizioni di cui all'art. 42 da parte dei  fornitori  di
          piattaforme  per  la  condivisione  di  video   l'Autorita'
          applica,  in   base   a   principi   di   proporzionalita',
          adeguatezza e rispetto del  contraddittorio,  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 30.000 euro  a  600.000  euro,
          ovvero fino all'uno per cento del fatturato  annuo,  quando
          il valore di tale percentuale e' superiore a  600.000  euro
          del  fatturato  realizzato  nell'ultimo  esercizio   chiuso
          anteriormente   alla    notifica    della    contestazione.
          Nell'applicazione della sanzione l'Autorita'  tiene  conto,
          in  particolare,  della  gravita'   del   fatto   e   delle
          conseguenze che ne sono derivate nonche'  della  durata  ed
          eventuale reiterazione delle violazioni.
                10. L'Autorita' verifica  l'adempimento  dei  compiti
          assegnati  alla  concessionaria   del   servizio   pubblico
          radiofonico,  televisivo  e  multimediale  e,  in  caso  di
          violazioni, applica le sanzioni,  secondo  quanto  disposto
          dall'art. 62.
                11. Se la violazione e'  di  particolare  gravita'  o
          reiterata, l'Autorita'  puo'  disporre  nei  confronti  del
          fornitore di servizi di media audiovisivi o  radiofonici  o
          dell'emittente radiofonica, la  sospensione  dell'attivita'
          per un periodo non superiore a sei mesi,  ovvero  nei  casi
          piu' gravi di  mancata  ottemperanza  agli  ordini  e  alle
          diffide della stessa Autorita', la revoca della concessione
          o dell'autorizzazione.
                12.  Le  somme   versate   a   titolo   di   sanzioni
          amministrative per  le  violazioni  previste  dal  presente
          articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
                13. Le sanzioni amministrative previste dal  presente
          articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e
          indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.»
                «Art. 68 (Sanzioni di competenza del Ministero). - 1.
          Restano   ferme   e   si   applicano   agli   impianti   di
          radiodiffusione  sonora  e   televisiva   le   disposizioni
          sanzionatorie  contenute  nel  Codice  delle  comunicazioni
          elettroniche sia per i soggetti autorizzati  dal  Ministero
          sia per i soggetti che operano in virtu' di concessione  ai
          sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223,  o  autorizzazione
          con  i  diritti   e   gli   obblighi   stabiliti   per   il
          concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990.
                2.  Nei   confronti   dei   soggetti   esercenti   la
          radiodiffusione sonora, nonche'  degli  operatori  di  rete
          televisiva in ambito  locale,  le  sanzioni  amministrative
          previste  dall'art.  30  del  codice  delle   comunicazioni
          elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
          n. 259, e  successive  modificazioni,  sono  ridotte  a  un
          decimo.
                3. Il  Ministero,  con  le  modalita'  e  secondo  le
          procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  dispone
          la  revoca  della  concessione  o  dell'autorizzazione  nei
          seguenti casi:
                  a. perdita dei requisiti previsti per  il  rilascio
          delle concessioni o delle autorizzazioni;
                  b. dichiarazione  di  fallimento  o  ammissione  ad
          altra procedura concorsuale, non seguita da  autorizzazione
          alla  prosecuzione   in   via   provvisoria   all'esercizio
          dell'impresa.
                4. In caso di mancato rispetto dei  principi  di  cui
          all' articolo 50, comma 1, o comunque in  caso  di  mancato
          utilizzo  delle  radiofrequenze  assegnate,  il   Ministero
          dispone la sospensione per  un  periodo  fino  a  sei  mesi
          dell'assegnazione. La sospensione e'  adottata  qualora  il
          soggetto interessato, dopo aver ricevuto  comunicazione  di
          avvio  del  procedimento  ed  essere   stato   invitato   a
          regolarizzare la propria posizione, non vi  provveda  entro
          il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione
          nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di
          sospensione  il  Ministero  dispone  la  revoca  ovvero  la
          riduzione dell'assegnazione.
                5.  Le   somme   versate   a   titolo   di   sanzioni
          amministrative per  le  violazioni  previste  dal  presente
          articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
                6. Le sanzioni amministrative previste  dal  presente
          articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e
          indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.
                «Art. 71 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1.
          Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo  su
          piattaforma  terrestre,  l'esercizio  degli   impianti   di
          diffusione e di  collegamento  legittimamente  in  funzione
          prosegue fino al termine della  procedura  di  assegnazione
          delle reti di primo e  secondo  livello  in  ambito  locale
          nonche'  delle   frequenze   in   ambito   nazionale   come
          pianificate da delibera dell'Autorita' e comunque non oltre
          il termine della procedura di liberazione della  banda  700
          MHz, secondo quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministero
          dello sviluppo economico del  19  giugno  2019,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 176  del  29  luglio  2019.  Il
          Ministero autorizza la messa in esercizio  e  le  eventuali
          successive  modifiche  degli  impianti  di  radiodiffusione
          televisiva e dei  connessi  collegamenti  di  comunicazioni
          elettroniche.
                2.  I  procedimenti  per  l'irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, i quali alla data di entrata in vigore  del
          presente  testo  unico  risultino  non   ancora   definiti,
          proseguono con l'applicazione delle norme di cui al decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
                3. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettera cc), e all'art. 21, comma  3,  si  applicano  dalla
          data improrogabile  del  1°  gennaio  2023,  onde  favorire
          l'adeguamento  all'evoluzione  tecnologica  e  di  mercato.
          Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le  disposizioni
          di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  v),  e  all'art.  24,
          comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005.
                4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42  e  da
          52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022.  Restano
          in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni  di  cui
          agliarticoli da 44 a 44-sexies del decreto  legislativo  n.
          177 del 2005, ad eccezione del  comma  1-bis,  lettera  a),
          dell'art. 44-quater. Le disposizioni di cui  agli  articoli
          da 43 a 45 si applicano dalla data  del  1°  gennaio  2022.
          Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le  disposizioni
          di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo
          n. 177 del 2005.
                5. All'art. 1 della legge 31  luglio  1997,  n.  249,
          sono apportate le seguenti modificazioni:
                  a) al comma 6,  lettera  a),  numero  5),  dopo  le
          parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e
          i motori di ricerca on line, anche se  non  stabiliti,  che
          offrono servizi in Italia,» sono inserite le  seguenti:  «i
          fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione  di
          video di cui alle disposizioni  attuative  della  direttiva
          (UE)1808/2018»;
                  b) il comma 6, lettera b), n.  11),  e'  sostituito
          dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi
          di  convergenza  multimediale,  che  le  rilevazioni  degli
          indici di  ascolto  e  di  lettura  dei  diversi  mezzi  di
          comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione  e
          di diffusione,  si  conformino  a  criteri  di  correttezza
          metodologica, trasparenza, verificabilita' e certificazione
          da parte di soggetti indipendenti  e  siano  realizzate  da
          organismi   dotati   della    massima    rappresentativita'
          dell'intero settore di riferimento.  L'Autorita'  emana  le
          direttive necessarie ad assicurare il rispetto  dei  citati
          criteri e principi e vigila sulla loro attuazione.  Qualora
          l'Autorita' accerti il mancato rispetto delle  disposizioni
          di cui al presente numero, previa diffida, puo' irrogare al
          soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del
          fatturato  dell'anno  precedente  a  quello   in   cui   e'
          effettuata la  contestazione.  La  manipolazione  dei  dati
          tramite metodologie consapevolmente errate  ovvero  tramite
          la consapevole utilizzazione di dati  falsi  e'  punita  ai
          sensi dell'art. 476, primo comma, del codice penale».
                5-bis Per gli  anni  2024-2025,  per  l'attivita'  di
          promozione dell'alfabetizzazione mediatica e  digitale,  il
          Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno  degli
          anni 2024 e 2025, di cui all'art. 1, comma 360, della legge
          29 dicembre 2022, n. 197.»