Art. 2 
 
            Modificazioni formali al decreto legislativo 
                       8 novembre 2021, n. 208 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) le parole:  «Ministero  dello  sviluppo  economico»  ovunque
ricorrono nel testo sono sostituite dalle seguenti: «Ministero  delle
imprese e del made in Italy» e le parole: 
        «Ministro dello sviluppo economico», ovunque ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy»; 
      b) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 208  del
2021: 
        1) alla lettera a),  la  parola:  «ha»  e'  sostituita  dalla
seguente: «hanno» e la parola: «sua» e'  sostituita  dalla  seguente:
«loro»; 
        2) alla lettera b),  la  parola:  «ha»  e'  sostituita  dalla
seguente: «hanno» e le parole «Paese terzo, se» sono sostituite dalle
seguenti: «Paese terzo se,» 
        3) alla lettera c) le parole: «, pur avendo» sono  sostituite
dalla seguente: «ha»; dopo la parola «terzo» e' inserita la seguente:
«e»; 
      c) all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 208  del
2021 il primo segno di interpunzione «,» e' soppresso; 
      d) all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 208  del
2021: 
        1) alla lettera q),  le  parole:  «al  momento  scelto»  sono
sostituite dalle seguenti: «scelto al momento»; 
        2) alla lettera  t),  numero  1),  le  parole:  «audiovisivi;
ovvero» sono sostituite dalla seguente: «audiovisivi;»; 
        3) alla lettera v), le parole:  «ai  quali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al quale»; 
        4)  alla  lettera  aa),  dopo  le  parole:   «audiovisivi   e
multimediali» sono inserite le seguenti: 
          «su tutte le piattaforme distributive»; 
        5) alla lettera dd), la  parola:  «limitrofi»  e'  sostituita
dalla seguente: «limitrofe»; 
        6) alla lettera rr), le parole: «di», «del», «del» e  «delle»
rispettivamente prima delle parole: «servizi»,  «nome»,  «marchio»  e
«attivita'» sono soppresse; 
      e) all'articolo 5 del decreto legislativo n. 208 del 2021: 
        1) al comma 1, lettera e): 
          1.1) al numero 3), le  parole:  «collegate  e  controllate»
sono sostituite dalle seguenti: «collegate o controllate»; 
          1.2)  al  numero  4),  dopo  la  parola:  «radiofonici»  e'
inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
          1.3) ai numeri 5.1) e 5.2), la parola: «per» e' soppressa e
le parole: «di adottare» sono sostituite dalla seguente: «adotti»; 
      f) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 208  del
2021 dopo la parola: 
        «radiofonico»,   e'   soppresso   il   seguente   segno    di
interpunzione: «,»; 
      g) all'articolo 7 del decreto legislativo n. 208 del 2021: 
        1)  al  comma  2,  lettera  e),  la  parola:  «nazionali»  e'
sostituita dalla seguente: «nazionale»; 
        2) al comma 3, lettera c), dopo la parola:  «contraddittorio»
e' soppresso il seguente segno di interpunzione «,» ed  e'  soppressa
la parola: «proprie»; 
        3) al comma 5, le parole: «al diritto» sono sostituite  dalle
seguenti: «con il diritto»; 
        4) al comma 6, dopo la parola:  «articolo»  e'  soppresso  il
seguente segno di interpunzione «,»; 
        5) al comma 12, lettera a), numero 3), la parola: «nazionali»
e' sostituita dalla seguente: 
          «nazionale»; 
      h) la rubrica dell'articolo 8 del decreto  legislativo  n.  208
del 2021 e' sostituita dalla seguente: «Funzioni del Ministero  delle
imprese e del made in Italy»; 
      i) all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 208 del
2021 dopo le parole: «ambito locale» e' soppresso il  seguente  punto
di interpunzione: «,» e la  parola:  «qualora»  e'  sostituita  dalla
seguente: «che»; 
      l) all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 208 del
2021, dopo la parola: 
        «radiofonici»   e'   soppresso   il   seguente    punto    di
interpunzione: «,»; 
      m) all'articolo 28 del decreto legislativo n. 208 del 2021: 
        1. alla rubrica,  la  parola:  «Condizionato»  e'  sostituita
dalla seguente: «condizionato»; 
        2. al comma 1, le parole:  «sono  soggette»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' soggetta»; 
      n) all'articolo 31, al comma 3, del decreto legislativo n.  208
del 2021, dopo la parola «europea» e' inserito il seguente  punto  di
interpunzione: «,»; 
      o) all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del
2021, la parola: «citata» e' soppressa»; 
      p) all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del
2021 dopo le parole: «giornali e periodici» e' soppresso il  seguente
punto di interpunzione: «,»; 
      q) all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 208 del
2021  le   parole:   «che   e'»   sono   soppresse   e   la   parola:
«contemporaneamente» e' sostituita dalla seguente: «contestualmente»; 
      r) all'articolo 37, comma 11, del decreto  legislativo  n.  208
del 2021, dopo la parola: «europee», e' soppresso il  seguente  punto
di interpunzione: «,»; 
      s) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 208 del
2021, le parole: «sono tenute» sono sostituite dalle seguenti:  «sono
tenuti» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «oppure»; 
      t) al titolo IV, capo II, del decreto legislativo  n.  208  del
2021, la rubrica «Disposizioni applicabili ai servizi di  piattaforma
per  la  condivisione  di  video»  e'  sostituita  con  la  seguente:
«Disposizioni  applicabili  ai  servizi   di   piattaforma   per   la
condivisione di video, di audio o di entrambi». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo degli artt. 2, 3, 5, 6 e 8 del  d.  lgs,
          n. 208 del 2021, si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7   del   decreto
          legislativo  n.  208  dell'8  novembre   del   2021,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 7 (Trasmissioni transfrontaliere). - 1. Salvi i
          casi previsti  dal  presente  articolo,  e'  assicurata  la
          liberta'  di  ricezione   e   non   viene   ostacolata   la
          ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi
          di media audiovisivi  provenienti  da  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea,  per  ragioni  attinenti  ai  settori
          coordinati dalla direttiva 2010/13/UE. All'Autorita' spetta
          il compito di adottare misure appropriate per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal  fine
          l'Autorita' stipula protocolli d'intesa  con  il  Ministero
          della salute,  il  Ministero  della  difesa,  il  Ministero
          dell'interno e il Ministero della giustizia. 
                2.   L'Autorita'   puo'   disporre   la   sospensione
          provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di
          media audiovisivi erogati da un fornitore  sottoposto  alla
          giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi: 
                  a) violazione manifesta, seria e grave del  divieto
          di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente
          allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori  di  anni
          diciotto, in particolare di programmi che contengono  scene
          pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la  scelta
          dell'ora di trasmissione  o  qualsiasi  altro  accorgimento
          tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area  di
          diffusione assistano normalmente a tali programmi; 
                  b) violazione manifesta, seria e grave del  divieto
          di trasmissione di  programmi  che  contengono  incitamento
          alla violenza o all'odio nei  confronti  di  un  gruppo  di
          persone o di un membro di un gruppo, per motivi  di  razza,
          sesso, religione o nazionalita'; 
                  c) erogazione di servizi di media audiovisivi  tali
          da rappresentare un rischio serio e  grave  di  pregiudizio
          per la salute pubblica; 
                  d) violazione manifesta seria e grave  del  divieto
          di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo
          di  cui  all'art.  5  della   direttiva   2017/541/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017; 
                  e)  pregiudizio  o  rischio  grave   e   serio   di
          pregiudizio per la  pubblica  sicurezza,  ivi  compresa  la
          salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionale. 
                3. La sospensione di cui al comma  2  e'  subordinata
          alle condizioni seguenti: 
                  a)  nel  corso  dei  dodici  mesi   precedenti   il
          fornitore di servizi di media audiovisivi ha  gia'  tenuto,
          in almeno due  occasioni,  uno  o  piu'  dei  comportamenti
          indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o  ha  tenuto,  in
          almeno un'occasione, uno  dei  comportamenti  di  cui  alle
          lettere d) ed e); 
                  b)  l'Autorita'  ha  notificato  per  iscritto   al
          fornitore di  servizi  di  media  audiovisivi,  allo  Stato
          membro  avente  giurisdizione  su  tale  fornitore  e  alla
          Commissione europea le  presunte  violazioni  e  le  misure
          proporzionate  che  intende  adottare  in  caso  di   nuove
          violazioni; 
                  c) al fornitore di servizi di media audiovisivi  e'
          stata  assicurata  la  possibilita'  di  rappresentare,  in
          contraddittorio  le  osservazioni  relative  alle  presunte
          violazioni notificate dall'Autorita', secondo le  modalita'
          indicate con regolamento dell'Autorita' stessa; 
                  d) le consultazioni con lo Stato membro  dotato  di
          giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi
          e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi
          della procedura disciplinata dall'art.  3  della  direttiva
          (UE)  2018/1808,  non  hanno  condotto  a   una   soluzione
          amichevole entro un mese dalla ricezione,  da  parte  della
          commissione, della  notifica  di  cui  alla  lettera  b)  e
          l'Autorita' ha comunicato al fornitore di servizi di  media
          audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di  una
          soluzione amichevole entro il predetto termine. 
                4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e  d),
          non si applicano nei casi di violazione di cui al comma  2,
          lettera d). 
                5. L'Autorita' si  conforma  alla  decisione  con  la
          quale la Commissione europea accerta l'incompatibilita' con
          il diritto dell'Unione europea della sospensione temporanea
          della  ricezione  o  della  ritrasmissione  sul  territorio
          nazionale dei servizi dei media audiovisivi e  radiofonici,
          ritirando prontamente  l'atto  emesso  e  rimuovendone  gli
          effetti.   L'Autorita'   fornisce   alla   commissione   le
          informazioni eventualmente necessarie, entro  un  mese  dal
          ricevimento della richiesta. 
                6.  E'  fatta  salva  l'applicazione   di   qualsiasi
          procedimento,    rimedio    giurisdizionale    o     misura
          sanzionatoria contro  le  violazioni  di  cui  al  presente
          articolo  nello  Stato  membro  che  esercita  la   propria
          giurisdizione   sul   fornitore   di   servizi   di   media
          interessato. 
                7.  In  casi  urgenti,  e'  possibile  derogare  alle
          condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b),  purche'  si
          intervenga entro un  mese  dalla  presunta  violazione.  Le
          misure adottate sono notificate  al  piu'  presto,  a  cura
          dell'Autorita',  alla  Commissione  europea  e  allo  Stato
          membro alla cui giurisdizione e' soggetto il fornitore  dei
          servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza. 
                8. I fornitori di  servizi  di  media  audiovisivi  e
          radiofonici sottoposti  alla  giurisdizione  italiana  sono
          tenuti in ogni caso, a osservare  la  normativa  nazionale,
          anche di carattere penale, vigente in materia. 
                9. Se un fornitore di servizi di media soggetto  alla
          giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio
          di media audiovisivo  in  tutto  o  per  la  maggior  parte
          destinato al territorio italiano, l'Autorita' puo' chiedere
          a tale Stato di considerare  eventuali  questioni  relative
          alle disposizioni del presente  articolo,  con  particolare
          riguardo alle violazioni di cui  al  comma  2,  secondo  le
          procedure definite con apposito  regolamento  della  stessa
          Autorita'. 
                10. Quando all'applicazione delle misure  di  cui  al
          comma 9 non  seguono  risultati  soddisfacenti  e  vi  sono
          elementi probatori idonei a far ritenere che  il  fornitore
          di servizi di media in  questione  si  e'  stabilito  nello
          Stato membro cui spetta la  giurisdizione  per  eludere  le
          norme piu' rigorose applicabili in caso di stabilimento nel
          territorio italiano, si  applica  la  normativa  nazionale,
          anche penale,  vigente  in  materia,  senza  necessita'  di
          dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi  di  media
          di eludere le norme piu' rigorose. 
                11. Le misure di  cui  al  comma  10  possono  essere
          adottate alle seguenti condizioni: 
                  a) l'intenzione di adottare le misure in  questione
          e i relativi motivi sono stati notificati alla  Commissione
          europea e allo Stato membro interessato; 
                  b) sono stati rispettati i diritti di difesa  e  al
          contraddittorio del fornitore interessato,  assicurandogli,
          in particolare, la possibilita' di presentare osservazioni; 
                  c) la  Commissione  europea,  previa  richiesta  di
          parere all'ERGA, ha accertato che le misure cosi'  disposte
          sono compatibili con il diritto dell'Unione europea. 
                12. L'Autorita' puo' disporre  la  sospensione  della
          ricezione  o  della  ritrasmissione  di  servizi  di  media
          audiovisivi sulla base di richieste  provenienti  da  altri
          Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che  tali
          provvedimenti sono: 
                  a) necessari per una delle seguenti ragioni: 
                    1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la
          prevenzione,  l'investigazione,   l'individuazione   e   il
          perseguimento di reati, anche in funzione della tutela  dei
          minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato  su
          motivi di razza, sesso, religione o  nazionalita',  nonche'
          alle violazioni della dignita' umana degli individui; 
                    2) tutela della sanita' pubblica; 
                    3) tutela della pubblica sicurezza,  compresa  la
          salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; 
                    4)  tutela  dei  consumatori,  ivi  compresi  gli
          investitori, ai sensi del presente testo unico; 
                  b) relativi a un servizio di  media  audiovisivi  a
          richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera  a)  o
          che ponga un rischio serio e grave di  pregiudizio  a  tali
          obiettivi; 
                  c) proporzionati agli obiettivi perseguiti. 
                13.   In   ipotesi   di   violazione   dei   principi
          fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e
          radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione
          di video, l'Autorita' puo' disporre  la  sospensione  della
          ricezione o  ritrasmissione  dei  servizi  sottoposti  alla
          giurisdizione italiana ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  e
          dell'art. 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di
          alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o
          cataloghi sono ricevuti direttamente o  indirettamente  dal
          pubblico italiano. A tale fine, a  seguito  di  un  formale
          richiamo, l'Autorita' puo' ordinare al fornitore di servizi
          interattivi associati o di servizi di accesso  condizionato
          o all'operatore di rete o di servizi sulla cui  piattaforma
          o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni
          misura  necessaria  ad  inibire  la  diffusione   di   tali
          programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In  caso
          di  inosservanza  dell'ordine,   l'Autorita'   applica   al
          fornitore di servizi interattivi associati o di servizi  di
          accesso condizionato o all'operatore di rete o  di  servizi
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
          500.000. 
                14.  Le  disposizioni  del   presente   articolo   si
          applicano, con i necessari adattamenti,  alle  trasmissioni
          televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della
          Convenzione  europea  sulla  televisione  transfrontaliera,
          firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi
          della legge 5 ottobre 1991, n. 327.» 
              - Si riporta il testo del comma  2,  dell'art.  11  del
          decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del  2021,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 11 (Competenze delle regioni). - 1. (Omissis). 
                2. Il titolare della autorizzazione di  operatore  di
          rete televisiva in tecnica digitale in  ambito  locale  che
          abbia  richiesto  una  o   piu'   autorizzazioni   per   lo
          svolgimento dell'attivita' di fornitura di cui alla lettera
          b), ha diritto  a  ottenere  almeno  un'autorizzazione  che
          consenta di irradiare nel blocco  di  programmi  televisivi
          numerici di cui alla licenza rilasciata. 
                3. (omissis)» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28  del   decreto
          legislativo  n.  208  dell'8  novembre   del   2021,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  28  (Attivita'   di   fornitore   di   servizi
          interattivi   associati   o   di   servizi    di    accesso
          condizionato). - 1. L'attivita'  di  fornitore  di  servizi
          interattivi associati e l'attivita' di fornitore di servizi
          di accesso condizionato, su frequenze terrestri in  tecnica
          digitale, via cavo coassiale,  via  satellite  o  su  altre
          piattaforme, e' soggetta ad autorizzazione generale, che si
          consegue mediante presentazione di  una  dichiarazione,  ai
          sensi e con le modalita' di  cui  all'art.  73  del  Codice
          delle comunicazioni elettroniche. 
                2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i  fornitori
          di  servizi  di  accesso  condizionato  si   obbligano   ad
          osservare le  condizioni  di  accesso  ai  servizi  di  cui
          all'art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche. 
                3. L'Autorita', con proprio  regolamento,  disciplina
          la materia di cui al presente articolo.» 
              - Per il testo dell'art. 31, 35, 37 e  39  del  decreto
          legislativo n. 208 del 2021 si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  32  del
          decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del  2021,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
                «Art. 32 (Protezione dei diritti d'autore). -  1.  Le
          disposizioni  del  presente  testo  unico   non   sono   in
          pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22
          aprile 1941, n. 633, in materia di protezione  del  diritto
          d'autore  e  di  altri  diritti  connessi,  nonche'   delle
          sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima
          legge.  I  fornitori  di  servizi  di   media   audiovisivi
          assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti  di
          cui alla legge 22 aprile 1941,  n.  633,  indipendentemente
          dalla  piattaforma  utilizzata  per  la   trasmissione   di
          contenuti audiovisivi. 
                2. (omissis) 
                3. (omissis)» 
              - Si riporta il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 63  del
          decreto legislativo n. 208 dell'8 novembre del  2021,  come
          modificati dal presente decreto legislativo: 
                «Art.  63  (Disciplina   della   RAI-Radiotelevisione
          italiana S.p.a.). - 1 - 4 (omissis). 
                5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare previa  deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e  del
          made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze,  e'  affidato  in  concessione  il  servizio
          pubblico  radiofonico,  televisivo  e  multimediale  ed  e'
          approvato l'annesso schema di  convenzione.  Lo  schema  di
          decreto e l'annesso schema di  convenzione  sono  trasmessi
          per il parere, unitamente ad  una  relazione  del  Ministro
          dello sviluppo economico sull'esito della consultazione  di
          cui  al  comma  2,  alla   Commissione   parlamentare   per
          l'indirizzo   generale   e   la   vigilanza   dei   servizi
          radiotelevisivi. Il parere  e'  reso  entro  trenta  giorni
          dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo'
          comunque  essere  adottato,   con   l'annesso   schema   di
          convenzione. Il decreto e l'annesso schema  di  convenzione
          sono  sottoposti  ai  competenti  organi  di  controllo   e
          successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
                6. (omissis) 
                7. Il Ministro delle imprese  e  del  made  in  Italy
          provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al
          decreto  di  cui  al  comma  5,  alla  stipulazione   della
          convenzione con la  societa'  concessionaria  del  servizio
          pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 
                8-28. (omissis)»