Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n.  249,  e'
abrogato. 
  2. L'articolo 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
e' abrogato. 
  3. L'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre  2021,
n. 207, e' abrogato. 
  4. Gli articoli da 14 a 17 del decreto  legislativo  del  9  aprile
2003, n. 70, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  La  legge  31  luglio  1997,  n.  249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  31  luglio  1997,  n.
          177; 
              - La legge 27 dicembre 2006, n. 296  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale, 27 dicembre 2006, n. 299; 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  207,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  9  dicembre  2021,   n.   292,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). -  1.
          Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi  di  cui  agli
          articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259  del  2003,
          introdotti dall'art. 1 del  presente  decreto,  sono  fatte
          salve le disposizioni di cui  all'art.  40,  comma  5,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in
          deroga alle disposizioni del presente decreto. 
                2. Le disposizioni previste dagli articoli  30  e  31
          del  decreto  legislativo  n.  259  del  2003,   introdotte
          dall'art. 1 del presente decreto, si applicano  anche  alle
          violazioni commesse  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          delle disposizioni che le hanno depenalizzate,  se  a  tale
          data  il  relativo  procedimento  penale  non   sia   stato
          definito. In questo caso  il  giudice  trasmette  gli  atti
          all'Autorita' o al Ministero competenti  per  l'irrogazione
          delle sanzioni amministrative. 
                3. Le disposizioni previste dall'art. 30 del  decreto
          legislativo n. 259 del 2003,  introdotta  dall'art.  1  del
          presente decreto, si applicano per  gli  illeciti  commessi
          successivamente alla  sua  entrata  in  vigore  e,  laddove
          contengano  disposizioni  di  maggior  favore,   anche   ai
          procedimenti in corso. 
                4. l'allegato 13 del decreto legislativo n.  259  del
          2003, rimane applicabile fino  alla  data  in  cui  saranno
          pubblicati i  modelli  per  la  presentazione  dell'istanza
          unica di cui agli articoli 45 e 49 del presente decreto. 
                5. (abrogato). 
                6.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.  9  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
                7.  Le  funzioni  attribuite  dal   presente   Codice
          all'Agenzia   per   la   cybersicurezza   nazionale    sono
          esercitate,  in  via  transitoria,  dal   Ministero   dello
          sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni  di
          cui all'art. 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge
          14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2021, n. 109, disposto  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021. 
                8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42  e
          dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259  del  2003,
          introdotte dall'art. 1 del presente decreto,  si  applicano
          dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al  31  dicembre  2021
          continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10
          del decreto legislativo n. 259 del 2003.»; 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,   n.   70
          (Attuazione della direttiva 2000/31/CE  relativa  a  taluni
          aspetti    giuridici    dei    servizi    della    societa'
          dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
          riferimento al commercio elettronico) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2003, n. 87.