(Allegato-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
           Conservazione, destinazione e riparto dei beni 
 
    1. Fino al momento in cui  la  Parte  richiedente  comunica  alla
Parte richiesta l'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca,
i beni sottoposti a  sequestro  rimangono  in  possesso  della  Parte
richiesta,  che  li   custodisce   impedendone   la   dispersione   e
assicurandone, per quanto possibile, la fruttuosita'. 
    2. Salvo diverso accordo tra le Parti - nello stipulare il  quale
le stesse Parti terranno  conto  della  quantita'  e  qualita'  della
cooperazione prestata, nonche' della relativa efficacia -,  le  somme
ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono
destinate dalla Parte richiesta, al  netto  di  spese,  interessi  ed
altri oneri, come segue: 
      (a) se i proventi derivanti dall'esecuzione  del  provvedimento
di confisca non superano la somma di 10.000 euro,  tale  somma  viene
interamente destinata alla Parte richiesta; 
      (b) se i proventi derivanti dall'esecuzione  del  provvedimento
di confisca sono uguali o superiori alla somma  di  10.000  euro,  la
Parte  richiesta  trasferisce  alla  Parte  richiedente  il  50%  dei
proventi suindicati. 
    3.  Salvo  diverso  accordo  tra  le  Parti, i   beni   derivanti
dall'esecuzione del provvedimento di confisca vengono destinati  come
segue dalla Parte richiesta: 
      (a) i beni sono venduti;  in  questo  caso  il  ricavato  della
vendita e' destinato o ripartito in conformita' al comma 2; 
      (b) ove non risulti  conveniente  l'alienazione,  i  beni  sono
trasferiti  alla  Parte  richiedente,   che   puo'   rifiutare   tale
trasferimento tenendo indenne la Parte richiesta di oneri e spese; 
      (c) nel caso in cui non sia possibile applicare  le  previsioni
di cui alle precedenti lettere (a)  e  (b),  i  beni  possono  essere
destinati diversamente, preferibilmente a fini di  utilita'  sociale,
sulla base di apposito accordo tra le Parti. 
    4. In deroga alle disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  e
articoli, nel caso  in  cui  i  beni  oggetto  del  provvedimento  di
sequestro o  confisca  facciano  parte  del  patrimonio  demaniale  o
indisponibile della Parte richiesta, tale  Parte  ha  il  diritto  di
rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto provvedimento
e comunque il diritto di mantenere la disponibilita' dei  beni  senza
dover corrispondere alcunche' alla Parte richiedente. Nel caso in cui
i beni oggetto del provvedimento di  sequestro  o  confisca  facciano
parte  del  patrimonio  demaniale   o   indisponibile   della   Parte
richiedente, tale Parte ha diritto alla restituzione dei  beni  senza
dover corrispondere alcunche' alla Parte richiesta.