Articolo 4 Versamento delle somme ripartite 1. Salvo diverso accordo tra le Parti, le somme che devono essere versate ai sensi dell'articolo 3 del presente Accordo vengono corrisposte nella valuta della Parte richiesta, mediante bonifico bancario o altra modalita' di trasferimento elettronico dei fondi. 2. La corresponsione di tali somme sara' effettuata: (a) a favore del Fondo Unico Giustizia, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica Italiana, oppure (b) a favore dell'Ecc.ma Camera sul conto di Tesoreria presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quando la Parte beneficiaria sia la Repubblica di San Marino; (c) nel caso di cui all'articolo 7 del presente Accordo a favore del diverso destinatario indicato quale avente diritto dalla Parte beneficiaria con apposita comunicazione all'altra Parte.