(Allegato-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
                       Canali di comunicazione 
 
    Tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti  fra
le Parti intercorrono tra il Ministero della Giustizia  (Dipartimento
per gli  Affari  di  Giustizia  -  Direzione  Generale  degli  Affari
Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I)  per  la
Repubblica Italiana  e  la  Segreteria  di  Stato  per  la  Giustizia
(Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica  di
San Marino, che assumono il ruolo di Autorita' centrali. Le  medesime
Autorita' sono  competenti  a  stipulare  gli  accordi  previsti  dai
precedenti articoli del presente Accordo.