Art. 5 Composizione e compiti della Commissione 1. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro sessanta giorni dal termine di scadenza stabilito per l'invio delle domande da parte dei candidati, e' nominata la Commissione esaminatrice delle prove di cui all'articolo 4, di seguito denominata Commissione, che ha sede presso il Ministero della cultura ed e' composta da undici membri, di cui: a) uno con qualifica di dirigente di prima o di seconda fascia appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con funzione di Presidente; b) quattro scelti nell'ambito del personale tecnico del Ministero della cultura, aventi le caratteristiche del corpo docente per le discipline di restauro previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali n. 87 del 2009; c) quattro designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra professori universitari di prima o seconda fascia o ricercatori universitari, nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato B al presente regolamento, attinenti alla conservazione del patrimonio storico e artistico, ovvero docenti di ruolo delle Accademie delle belle arti nell'ambito delle materie afferenti alla conservazione e al restauro del patrimonio storico e artistico; d) due da individuare tra i restauratori iscritti nell'apposito elenco del Ministero della cultura di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice. 2. Il provvedimento di nomina della Commissione indica un supplente per ciascun componente. Per le funzioni di segreteria sono nominati, con il medesimo decreto di cui al comma 1, uno o piu' dipendenti del Ministero della cultura appartenenti all'area Funzionari (ex terza area). 3. Entro sessanta giorni dalla adozione del decreto di cui al comma 1, la Commissione forma gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame di cui all'articolo 4, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2. 4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono pubblicati con avviso pubblico sui siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero dell'universita' e della ricerca. 5. Con avviso successivo alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, la Commissione provvede all'indicazione delle date e delle sedi di svolgimento delle prove. 6. La Commissione, inoltre: a) definisce i criteri per la valutazione della prova tecnica tenendo conto dei parametri di seguito indicati: 1) conoscenza approfondita delle materie che definiscono l'ambito di applicazione pertinente alla qualifica; 2) capacita' di impostazione interdisciplinare; 3) padronanza lessico-tecnica; 4) svolgimento della prova di cui all'articolo 4, comma 3, nei termini stabiliti; 5) corrispondenza della soluzione del quesito complesso rispetto alla traccia assegnata. b) predispone le prove di cui all'articolo 4 sulla base dei quesiti proposti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4; c) al termine delle prove di idoneita', predispone l'elenco dei candidati idonei ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali e lo trasmette al Ministero della cultura. 7. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o emolumento comunque denominato. Ai costi relativi al rimborso delle eventuali spese sostenute dai membri della Commissione si provvede mediante utilizzo delle risorse acquisite con la tassa di iscrizione di cui all'articolo 3, comma 3. 8. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 182, comma 1-bis, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 182 (Disposizioni transitorie). - Omissis. 1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. Omissis.»