Art. 6 Acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali 1. I candidati che hanno superato le prove di idoneita' di cui all'articolo 4 acquisiscono la qualifica di «restauratore di beni culturali». 2. L'elenco di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), approvato con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura, confluisce nell'elenco generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice.
Note all'art. 6: - Per il testo dell'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note all'art. 5.