Art. 6 
 
                   Acquisizione della qualifica di 
                   restauratore di beni culturali 
 
  1. I candidati che hanno superato le  prove  di  idoneita'  di  cui
all'articolo 4 acquisiscono la qualifica  di  «restauratore  di  beni
culturali». 
  2. L'elenco di cui all'articolo 5, comma 6, lettera  c),  approvato
con decreto del Ministro della cultura e pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero  della  cultura,  confluisce  nell'elenco
generale di cui all'articolo 182, comma 1-bis, del Codice. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo  dell'articolo  182,  comma  1-bis,  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si  veda  nelle
          note all'art. 5.