Art. 4 
 
Requisiti per l'esercizio dell'attivita' di  educatore  professionale
  socio-pedagogico  e  di  educatore  nei   servizi   educativi   per
  l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 
 
  1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di
educatore nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonche' all'articolo 1,  commi  da
594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: 
    a) il  conseguimento  del  titolo  di  laurea  triennale,  previo
accertamento  delle  competenze  professionali   acquisite   con   il
tirocinio previsto dal corso di  studi.  La  prova  valutativa  delle
competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una
struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e  dagli
organi accademici,  e'  sostenuta  alla  presenza  di  un  componente
designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa  di  cui  al
periodo precedente e' svolta prima della discussione  della  tesi  di
laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo
di studio abilitante all'esercizio  della  professione  di  educatore
professionale socio-pedagogico; 
    b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla  lettera  a),
il possesso della corrispondente qualifica attribuita  ai  sensi  dei
commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    c)   l'iscrizione   nell'albo   degli   educatori   professionali
socio-pedagogici  dell'Ordine  delle   professioni   pedagogiche   ed
educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,
          recante: «Istituzione del sistema integrato di educazione e
          di istruzione dalla  nascita  sino  a  sei  anni,  a  norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e),  della  legge  13
          luglio  2015,  n.  107.»,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O. 
              - Il testo dell'art. 1, commi da 594 a 599, della legge
          27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302,  S.O.,  e'  il
          seguente: 
                «594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il
          pedagogista  operano  nell'ambito  educativo,  formativo  e
          pedagogico, in rapporto a  qualsiasi  attivita'  svolta  in
          modo formale, non formale e  informale,  nelle  varie  fasi
          della vita, in una  prospettiva  di  crescita  personale  e
          sociale, secondo le definizioni contenute nell'art.  2  del
          decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli
          obiettivi della Strategia europea deliberata dal  Consiglio
          europeo di Lisbona del  23  e  24  marzo  2000.  Le  figure
          professionali indicate al primo periodo operano nei servizi
          e nei presidi socio-educativi  e  socio-assistenziali,  nei
          confronti di persone di  ogni  eta',  prioritariamente  nei
          seguenti  ambiti:  educativo   e   formativo;   scolastico;
          socio-assistenziale,     limitatamente     agli     aspetti
          socio-educativi, nonche', al fine di conseguire risparmi di
          spesa, nei servizi e nei  presidi  socio-sanitari  e  della
          salute limitatamente agli  aspetti  socio-educativi;  della
          genitorialita' e della  famiglia;  culturale;  giudiziario;
          ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione  e  della
          cooperazione  internazionale.  Ai  sensi  della  legge   14
          gennaio  2013,  n.   4,   le   professioni   di   educatore
          professionale  socio-pedagogico  e  di   pedagogista   sono
          comprese nell'ambito delle professioni non  organizzate  in
          ordini o collegi. 
                595.  La   qualifica   di   educatore   professionale
          socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19  e  ai  sensi
          delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile  2017,
          n. 65. La qualifica di pedagogista e' attribuita a  seguito
          del rilascio di  un  diploma  di  laurea  abilitante  nelle
          classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione
          dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione  degli
          adulti  e  della   formazione   continua,   LM-85   Scienze
          pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning  e
          della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento
          dell'esame previsto ai fini del  rilascio  del  diploma  di
          laurea abilitante sono poste  integralmente  a  carico  dei
          partecipanti con le modalita' stabilite  dalle  universita'
          interessate.  La  formazione  universitaria  dell'educatore
          professionale  socio-pedagogico  e   del   pedagogista   e'
          funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilita'
          e competenze educative rispettivamente del livello 6 e  del
          livello  7  del  Quadro  europeo   delle   qualifiche   per
          l'apprendimento permanente,  di  cui  alla  raccomandazione
          2017/C 189/03 del Consiglio, del 22  maggio  2017,  ai  cui
          fini  il  pedagogista  e'  un  professionista  di   livello
          apicale. 
                596.  La   qualifica   di   educatore   professionale
          socio-sanitario e' attribuita a seguito  del  rilascio  del
          diploma di laurea abilitante di un corso  di  laurea  della
          classe L/SNT2 Professioni sanitarie  della  riabilitazione,
          fermo restando quanto previsto dal regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520. 
                597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di
          educatore    professionale     socio-pedagogico,     previo
          superamento  di  un  corso  intensivo  di  formazione   per
          complessivi  60  crediti   formativi   universitari   nelle
          discipline  di  cui   al   comma   595,   organizzato   dai
          dipartimenti e dalle facolta' di scienze dell'educazione  e
          della formazione delle universita' anche tramite  attivita'
          di  formazione  a  distanza,  le  cui  spese   sono   poste
          integralmente a carico dei frequentanti  con  le  modalita'
          stabilite  dalle  medesime  universita',  da  intraprendere
          entro tre anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, coloro che, alla medesima data  di  entrata
          in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
                  a) inquadramento nei  ruoli  delle  amministrazioni
          pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso
          relativo al profilo di educatore; 
                  b) svolgimento dell'attivita' di educatore per  non
          meno di tre anni, anche  non  continuativi,  da  dimostrare
          mediante  dichiarazione  del  datore   di   lavoro   ovvero
          autocertificazione  dell'interessato  ai  sensi  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445; 
                  c)  diploma  rilasciato  entro  l'anno   scolastico
          2001/2002  da  un  istituto  magistrale  o  da  una  scuola
          magistrale. 
                598.   Acquisiscono   la   qualifica   di   educatore
          professionale socio-pedagogico coloro  che,  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  titolari  di
          contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato  negli  ambiti
          professionali di cui al comma 594, a condizione  che,  alla
          medesima data, abbiano eta' superiore a  cinquanta  anni  e
          almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno  venti
          anni di servizio. 
                599. I soggetti che, alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, hanno svolto l'attivita' di educatore
          per  un  periodo  minimo  di   dodici   mesi,   anche   non
          continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore
          di lavoro  ovvero  autocertificazione  dell'interessato  ai
          sensi del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   possono
          continuare  ad  esercitare  detta   attivita';   per   tali
          soggetti, il mancato possesso della qualifica di  educatore
          professionale socio-pedagogico o di educatore professionale
          socio-sanitario  non  puo'   costituire,   direttamente   o
          indirettamente, motivo per la risoluzione  unilaterale  dei
          rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in  vigore
          della presente legge ne' per la  loro  modifica,  anche  di
          ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.».