Art. 5 
 
          Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo 
           degli educatori professionali socio-pedagogici 
 
  1. E' istituito l'albo dei pedagogisti. 
  2.   E'   istituito   l'albo    degli    educatori    professionali
socio-pedagogici. 
  3. E' consentita la  contemporanea  iscrizione  dei  professionisti
agli albi di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Gli  iscritti  agli  albi  dei  pedagogisti  e  degli  educatori
professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto  professionale.
In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 622 del Codice  penale,  approvato
          con Regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930,  n.  251,  Suppl.
          Straordinario, e' il seguente: 
                «Art. 622 (Rivelazione di segreto  professionale).  -
          Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio  stato  o
          ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
          lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a  proprio
          o altrui profitto, e' punito, se dal  fatto  puo'  derivare
          nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la  multa
          da euro 30 a euro 516. 
                La pena e' aggravata  se  il  fatto  e'  commesso  da
          amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
          redazione dei  documenti  contabili  societari,  sindaci  o
          liquidatori o se e' commesso da  chi  svolge  la  revisione
          contabile della societa'. 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa.».