Art. 5 Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici 1. E' istituito l'albo dei pedagogisti. 2. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici. 3. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 622 del Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl. Straordinario, e' il seguente: «Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».