Art. 6 
 
        Istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche 
                            ed educative 
 
  1. Gli  iscritti  agli  albi  dei  pedagogisti  e  degli  educatori
professionali   socio-pedagogici   costituiscono    l'Ordine    delle
professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e,
limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su  base
provinciale. 
  2. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' istituito
con decreto  del  Ministro  della  giustizia,  sentiti  il  Consiglio
nazionale  di  cui  all'articolo  8  e  le   associazioni   nazionali
rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative. 
  3. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e'  un  ente
pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello  Stato
al   fine   di   tutelare   gli   interessi    pubblici,    garantiti
dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale. E' dotato  di
autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e  disciplinare  e
sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero   della   giustizia.   E'
finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri
per la finanza pubblica. 
  4. Con il decreto di cui al comma  2  sono  altresi'  stabilite  le
modalita' di funzionamento dell'Ordine delle professioni  pedagogiche
ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento  interno  e
le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.