Art. 8 
 
          Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni 
                      pedagogiche ed educative 
 
  1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche
ed educative e' composto dai  presidenti  degli  ordini  regionali  e
degli ordini provinciali delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche
ed educative e' convocato per  la  prima  volta  dal  Ministro  della
giustizia. 
  3.  Il  presidente  del  Consiglio  nazionale   dell'Ordine   delle
professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine
ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente  legge  o  da
altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il
presidente e' sostituito dal vicepresidente. 
  4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche
ed educative esercita le seguenti funzioni: 
    a)  adotta  il   regolamento   interno   per   il   funzionamento
dell'Ordine; 
    b)  provvede  all'ordinaria   e   straordinaria   amministrazione
dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di
esso e provvede alla compilazione annuale dei  bilanci  preventivi  e
dei conti consuntivi dell'Ordine; 
    c) predispone e aggiorna il codice deontologico,  vincolante  per
tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e  lo  sottopone
all'approvazione degli stessi tramite referendum; 
    d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti
le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle  questioni
di rilevanza nazionale; 
    e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli  enti
e nelle commissioni a livello nazionale; 
    f) esprime pareri,  su  richiesta  dei  Ministeri  o  degli  enti
pubblici  interessati  ovvero  di  propria  iniziativa,  anche  sulla
qualificazione  di  istituzioni  non  pubbliche  per  la   formazione
professionale  dei  pedagogisti  e  degli   educatori   professionali
socio-pedagogici; 
    g) determina la misura del contributo  annuale  che  deve  essere
corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo  5  nonche'
gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei  pareri
sulla liquidazione degli onorari. I  contributi  e  le  tasse  devono
essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti
per la regolare gestione dell'Ordine.