Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a)  «condizione  di  disabilita'»:  una  duratura  compromissione
fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in
interazione con barriere di diversa natura, puo' ostacolare la  piena
ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su  base  di
uguaglianza con gli altri; 
    b) «persona con disabilita'»: persona definita  dall'articolo  3,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  come  modificato  dal
presente decreto; 
    c) «ICF»: Classificazione internazionale del funzionamento, della
disabilita'  e  della  salute  -  International   Classification   of
Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione
mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b),  e
22 del Protocollo  concernente  la  costituzione  dell'Organizzazione
mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946,  reso
esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  4
marzo 1947, n. 1068; 
    d)  «ICD»:  Classificazione  internazionale  delle   malattie   -
International   Classification   of    Diseases    (ICD),    adottata
dall'Organizzazione  mondiale  della   sanita'   conformemente   agli
articoli  21,  lettera  b),  e  22  del  Protocollo  concernente   la
costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato  a
New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo  con  decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068; 
    e)  «duratura  compromissione»:   compromissione   derivante   da
qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o  di
funzioni corporee, come classificate  dalla  ICF,  che  persiste  nel
tempo o per la quale e' possibile una regressione o attenuazione solo
nel lungo periodo; 
    f) «profilo di funzionamento»: descrizione dello stato di  salute
di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture
corporee, delle attivita'  e  della  partecipazione  secondo  la  ICF
tenendo  conto  della  ICD,  quale  variabile   evolutiva   correlata
all'eta', alla condizione  di  salute,  ai  fattori  personali  e  ai
determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il profilo  di
funzionamento ai fini scolastici; 
    g) «WHODAS»: WHO Disability Assessment Schedule, questionario  di
valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la  condizione  di
disabilita'; 
    h) «sostegni»: i servizi, gli  interventi,  le  prestazioni  e  i
benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione
di disabilita' e nel progetto di vita  per  migliorare  le  capacita'
della persona  e  la  sua  inclusione,  nonche'  per  contrastare  la
restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in  «sostegno»
e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza,  della  durata  e
della continuita' del sostegno; 
    i) «piano  di  intervento»:  documento  di  pianificazione  e  di
coordinamento  dei  sostegni  individuali  relativi  ad  un'area   di
intervento; 
    l)  «valutazione  di  base»:  procedimento  volto  ad  accertare,
attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati
strumenti  tecnici  operativi  di  valutazione,  la   condizione   di
disabilita' ai fini dell'accesso al sostegno, lieve  o  medio,  o  al
sostegno intensivo, elevato o molto elevato; 
    m)  «valutazione   multidimensionale»:   procedimento   volto   a
delineare  con  la  persona  con  disabilita'  il  suo   profilo   di
funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita,  anche  rispetto
agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche
in base ai suoi desideri e alle sue  aspettative  e  preferenze,  gli
obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita; 
    n) «progetto di vita»:  progetto  individuale,  personalizzato  e
partecipato della persona con  disabilita'  che,  partendo  dai  suoi
desideri  e  dalle  sue  aspettative  e  preferenze,  e'  diretto  ad
individuare,  in  una  visione  esistenziale  unitaria,  i  sostegni,
formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare
la  qualita'  della  propria  vita,  di  sviluppare  tutte   le   sue
potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in
condizioni di pari opportunita' rispetto agli altri; 
    o) «domini della qualita' di vita»: ambiti o dimensioni rilevanti
nella vita di una persona con disabilita' valutabili con  appropriati
indicatori; 
    p)  «budget  di   progetto»:   insieme   delle   risorse   umane,
professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche,  pubbliche  e
private, attivabili anche in seno alla comunita'  territoriale  e  al
sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta l'articolo 3 della citata legge 5 febbraio
          1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Persona con disabilita'  avente  diritto  ai
          sostegni) - 1. E'  persona  con  disabilita'  chi  presenta
          durature compromissioni fisiche,  mentali,  intellettive  o
          sensoriali che, in  interazione  con  barriere  di  diversa
          natura,  possono   ostacolare   la   piena   ed   effettiva
          partecipazione nei diversi contesti  di  vita  su  base  di
          uguaglianza  con  gli  altri,  accertate  all'esito   della
          valutazione di base. 
                2.  La  persona  con  disabilita'  ha  diritto   alle
          prestazioni stabilite  in  suo  favore  in  relazione  alla
          necessita' di sostegno o di sostegno  intensivo,  correlata
          ai  domini   della   Classificazione   internazionale   del
          funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  (ICF)
          dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  individuata
          all'esito della valutazione di  base,  anche  in  relazione
          alla  capacita'  complessiva  individuale  residua  e  alla
          efficacia delle terapie. La  necessita'  di  sostegno  puo'
          essere  di  livello  lieve  o  medio,  mentre  il  sostegno
          intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato. 
                3. Qualora  la  compromissione,  singola  o  plurima,
          abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in
          modo da  rendere  necessario  un  intervento  assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella  di  relazione,  il  sostegno  e'  intensivo  e
          determina priorita' nei programmi e  negli  interventi  dei
          servizi pubblici. 
                4. La presente legge si applica anche agli  stranieri
          e agli apolidi, residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»