Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: a) «condizione di disabilita'»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, puo' ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri; b) «persona con disabilita'»: persona definita dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto; c) «ICF»: Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute - International Classification of Functioning Disability and Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068; d) «ICD»: Classificazione internazionale delle malattie - International Classification of Diseases (ICD), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068; e) «duratura compromissione»: compromissione derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a carico di strutture o di funzioni corporee, come classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la quale e' possibile una regressione o attenuazione solo nel lungo periodo; f) «profilo di funzionamento»: descrizione dello stato di salute di una persona attraverso la codificazione delle funzioni e strutture corporee, delle attivita' e della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della ICD, quale variabile evolutiva correlata all'eta', alla condizione di salute, ai fattori personali e ai determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il profilo di funzionamento ai fini scolastici; g) «WHODAS»: WHO Disability Assessment Schedule, questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la salute e la condizione di disabilita'; h) «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilita' e nel progetto di vita per migliorare le capacita' della persona e la sua inclusione, nonche' per contrastare la restrizione nella sua partecipazione sociale, graduati in «sostegno» e «sostegno intensivo», in ragione della frequenza, della durata e della continuita' del sostegno; i) «piano di intervento»: documento di pianificazione e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad un'area di intervento; l) «valutazione di base»: procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilita' ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato; m) «valutazione multidimensionale»: procedimento volto a delineare con la persona con disabilita' il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita; n) «progetto di vita»: progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilita' che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, e' diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualita' della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunita' rispetto agli altri; o) «domini della qualita' di vita»: ambiti o dimensioni rilevanti nella vita di una persona con disabilita' valutabili con appropriati indicatori; p) «budget di progetto»: insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali, da destinare al progetto di vita.
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 3 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Persona con disabilita' avente diritto ai sostegni) - 1. E' persona con disabilita' chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. 2. La persona con disabilita' ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo' essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato. 3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno e' intensivo e determina priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»