Art. 3 
 
                  Discarico automatico o anticipato 
 
  1.  Le  quote  affidate  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  a
decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di affidamento  sono  automaticamente
discaricate  secondo  quanto  stabilito  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  2.  In  ogni  caso,  l'Agenzia   delle   entrate-Riscossione   puo'
trasmettere in  qualsiasi  momento  all'ente  titolare  del  credito,
telematicamente e con le modalita' stabilite dal decreto  di  cui  al
comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che  le
sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la  stessa  ha
rilevato: 
    a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale; 
    b) mediante accesso effettuato, prima  del  discarico,  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, l'assenza di beni del  debitore  suscettibili  di  poter  essere
aggrediti; 
    c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai
quali, nel biennio precedente, le attivita' di  recupero  sono  state
esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso. 
  3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione
la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati  e  non  ancora
riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso  procedure
esecutive  o  di  quelli  che  rientrano  nelle  fattispecie  di  cui
all'articolo 4, comma 1. Modalita' e  termini  della  richiesta  sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281.  La
facolta' di cui al primo periodo e' esercitata: 
    a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della  presa
in carico, quanto ai carichi gia' affidati alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b) tra il ventiquattresimo e  il  trentesimo  mese  successivo  a
quello  della  presa  in   carico,   quanto   ai   carichi   affidati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facolta' prevista
dal comma 3, gli enti creditori  possono  chiedere  all'agente  della
riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attivita'  di
riscossione svolta, se necessaria  per  l'esercizio  del  diritto  di
credito. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, adottati previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  281  del  1997,  sono
definiti i termini di presentazione ed evasione, in  via  telematica,
di  tali  richieste,  anche  in  relazione  al  numero   di   carichi
interessati, nonche' le specifiche tipologie di atti e  documenti  da
fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali
decreti sono adottati tenendo  anche  conto  dell'analisi  effettuata
dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante  «Riordino  del
          servizio nazionale della riscossione, in  attuazione  della
          delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»: 
                «Art.  18  (Accesso  dei  concessionari  agli  uffici
          pubblici). - 1. Ai soli  fini  della  riscossione  mediante
          ruolo,  i  concessionari  sono  autorizzati  ad   accedere,
          gratuitamente ed anche in via telematica, a  tutti  i  dati
          rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici
          con facolta' di prendere visione e di estrarre copia  degli
          atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo  e  i
          coobbligati, nonche'  di  ottenere,  in  carta  libera,  le
          relative certificazioni. 
                2. Ai medesimi fini  i  concessionari  sono  altresi'
          autorizzati  ad  accedere  alle  informazioni   disponibili
          presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e
          presso  i  sistemi   informativi   degli   altri   soggetti
          creditori, salve le  esigenze  di  riservatezza  e  segreto
          opponibili  in  base  a  disposizioni   di   legge   o   di
          regolamento. 
                3.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministero  delle  finanze,  sentito  il  garante   per   la
          protezione dei dati personali, sono  stabiliti  i  casi,  i
          limiti e le modalita' di esercizio delle facolta'  indicate
          nei commi 1 e 2 e le cautele a  tutela  della  riservatezza
          dei debitori. 
                3-bis.   I   concessionari   possono   procedere   al
          trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei  commi  1  e  2
          senza rendere l'informativa  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». 
              - Per i riferimenti all'art. 8 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.