Art. 3
Discarico automatico o anticipato
1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente
discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione puo'
trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito,
telematicamente e con le modalita' stabilite dal decreto di cui al
comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le
sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha
rilevato:
a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere
aggrediti;
c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai
quali, nel biennio precedente, le attivita' di recupero sono state
esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente della riscossione
la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora
riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure
esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui
all'articolo 4, comma 1. Modalita' e termini della richiesta sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La
facolta' di cui al primo periodo e' esercitata:
a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa
in carico, quanto ai carichi gia' affidati alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a
quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. A seguito del discarico o dell'esercizio della facolta' prevista
dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all'agente della
riscossione la documentazione disponibile, relativa all'attivita' di
riscossione svolta, se necessaria per l'esercizio del diritto di
credito. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono
definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica,
di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi
interessati, nonche' le specifiche tipologie di atti e documenti da
fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali
decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi effettuata
dalla commissione costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 18 (Accesso dei concessionari agli uffici
pubblici). - 1. Ai soli fini della riscossione mediante
ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici
con facolta' di prendere visione e di estrarre copia degli
atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i
coobbligati, nonche' di ottenere, in carta libera, le
relative certificazioni.
2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresi'
autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili
presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e
presso i sistemi informativi degli altri soggetti
creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto
opponibili in base a disposizioni di legge o di
regolamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministero delle finanze, sentito il garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i
limiti e le modalita' di esercizio delle facolta' indicate
nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza
dei debitori.
3-bis. I concessionari possono procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2
senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
- Per i riferimenti all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note alle premesse.