Art. 5
Riaffidamento dei carichi
1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di
decorrenza e' computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al
discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate
puo' essere:
a) gestita direttamente dall'ente creditore;
b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento
previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura
di evidenza pubblica, sulla base delle modalita' previste per la
gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano
l'attivita' di riscossione in conformita' alle disposizioni di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle
entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle
condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro
pubblicazione sul suo sito istituzionale.
2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), e' volto
all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di
azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi
elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a
seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero
dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
3. Nei casi di cui al comma 2:
a) l'azione di recupero e' preceduta, ove previsto, dalla
notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
b) se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o
concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla
conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa
e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, oppure dalle dilazioni di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 o
dall'adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' legittimata a continuare a
svolgere gli adempimenti di competenza fino all'estinzione delle
predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche in forma
dilazionata, dal debitore;
c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate
dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore secondo le
specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto
di riferimento.
4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul
sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'adesione a tali condizioni e' comunicata dall'ente creditore
all'Agenzia entro i successivi dodici mesi.
5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente
creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi
elementi reddituali o patrimoniali del debitore, puo', entro il
predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia
prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da
aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela
infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si
produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del
riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma
3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante
adesione dell'ente creditore alle condizioni di servizio rese
disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - (omissis)
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere
effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate
previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,
anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono
affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in
un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico,
di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, mediante convenzione, a
condizione: che l'ente titolare del capitale sociale
eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che la controlla; che svolga la propria attivita' solo
nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;
4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5,
lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci
privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei
principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento
dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza
pubblica.
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.».
- Il titolo II del citato decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 reca: «Disposizioni in
materia di riscossione coattiva».
- Si riporta il testo degli articoli 28-ter e 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di
erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a
ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha
in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Direttore generale del dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1,
l'agente della riscossione notifica all'interessato una
proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero
ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni
se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5.».
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
«Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando
e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministero
delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla
data della notifica.».
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4.
- Per i riferimenti all'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
veda nelle note all'art. 4.