Art. 5 
 
                      Riaffidamento dei carichi 
 
  1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di
decorrenza e' computato dall'ultimo atto notificato anteriormente  al
discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate
puo' essere: 
    a) gestita direttamente dall'ente creditore; 
    b) affidata  dall'ente  creditore  a  uno  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sulla  base  delle  procedure  di  affidamento
previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante  procedura
di evidenza pubblica, sulla base  delle  modalita'  previste  per  la
gestione della riscossione  delle  entrate  proprie,  che  effettuano
l'attivita' di riscossione in conformita' alle disposizioni di cui al
titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602; 
    c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia  delle
entrate-Riscossione  mediante  adesione  del   predetto   ente   alle
condizioni di servizio rese disponibili  dall'Agenzia  mediante  loro
pubblicazione sul suo sito istituzionale. 
  2. Il riaffidamento di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  e'  volto
all'esercizio da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  di
azioni di recupero del credito in presenza di nuovi  e  significativi
elementi  reddituali  o  patrimoniali  del  debitore,  individuati  a
seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e  48-bis  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602  del  1973,  ovvero
dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. 
  3. Nei casi di cui al comma 2: 
    a)  l'azione  di  recupero  e'  preceduta,  ove  previsto,  dalla
notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo  50  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
    b) se, al termine del  biennio,  pendono  procedure  esecutive  o
concorsuali  ovvero  sono  in   corso   pagamenti   derivanti   dalla
conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di  impresa
e dell'insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12  gennaio
2019, n. 14, oppure  dalle  dilazioni  di  cui  all'articolo  19  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602   del   1973   o
dall'adesione  agli  istituti  agevolativi  previsti   dalla   legge,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione e'  legittimata  a  continuare  a
svolgere gli adempimenti  di  competenza  fino  all'estinzione  delle
predette procedure e all'incasso delle somme pagate, anche  in  forma
dilazionata, dal debitore; 
    c) le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono  eliminate
dalle  scritture  patrimoniali   dell'ente   creditore   secondo   le
specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del  comparto
di riferimento. 
  4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul
sito  istituzionale  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione   entro
dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto.
L'adesione  a  tali  condizioni  e'  comunicata  dall'ente  creditore
all'Agenzia entro i successivi dodici mesi. 
  5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al  31  dicembre
del  quinto  anno  successivo  a  quello   dell'affidamento,   l'ente
creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e  significativi
elementi reddituali o  patrimoniali  del  debitore,  puo',  entro  il
predetto termine, e sempre che il  diritto  di  credito  non  si  sia
prescritto,  riaffidare  le  somme  discaricate   all'Agenzia   delle
entrate-Riscossione,   comunicandole   i   beni   del   debitore   da
aggredire. In  tal  caso,  se  l'azione  di  riscossione  si   rivela
infruttuosa, il discarico automatico  delle  somme  non  riscosse  si
produce il 31 dicembre  del  quinto  anno  successivo  a  quello  del
riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al  comma
3, lettera a), e all'articolo  4.  Il  riaffidamento  opera  mediante
adesione  dell'ente  creditore  alle  condizioni  di  servizio   rese
disponibili con la  relativa  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  52,  comma  5,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: 
                «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle
          province e dei comuni). - (omissis) 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                  a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere
          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate
          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
                  b) qualora sia  deliberato  di  affidare  a  terzi,
          anche disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei
          tributi e di tutte le entrate, le relative  attivita'  sono
          affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
          e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici locali, a: 
                    1)  i  soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'articolo 113, comma 5,  lettera  c),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e  successive  modificazioni,   mediante   convenzione,   a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di cui all'articolo 113, comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica. 
                  c) l'affidamento di cui alla precedente lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                  d) il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione.». 
              - Il titolo II del citato decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 reca: «Disposizioni in
          materia di riscossione coattiva». 
              - Si riporta il testo degli articoli  28-ter  e  48-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602: 
                «Art.  28-ter   (Pagamento   mediante   compensazione
          volontaria  con  crediti  d'imposta).  -  1.  In  sede   di
          erogazione  di  un  rimborso  d'imposta,  l'Agenzia   delle
          entrate verifica se  il  beneficiario  risulta  iscritto  a
          ruolo e, in caso affermativo, trasmette in  via  telematica
          apposita segnalazione all'agente della riscossione  che  ha
          in carico il ruolo, mettendo a disposizione  dello  stesso,
          sulla contabilita' di cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto  del  Direttore  generale  del  dipartimento  delle
          entrate del Ministero delle finanze  in  data  1º  febbraio
          1999, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  4
          febbraio 1999, le somme da rimborsare. 
                2. Ricevuta  la  segnalazione  di  cui  al  comma  1,
          l'agente della  riscossione  notifica  all'interessato  una
          proposta di compensazione tra il credito  d'imposta  ed  il
          debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione  di  recupero
          ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni
          se intende accettare tale proposta. 
                3. In caso di accettazione della  proposta,  l'agente
          della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
          riversa ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  entro  i   limiti
          dell'importo    complessivamente    dovuto    a     seguito
          dell'iscrizione a ruolo. 
                4. In caso di rifiuto della predetta  proposta  o  di
          mancato  tempestivo  riscontro  alla  stessa,  cessano  gli
          effetti della sospensione di cui  al  comma  2  e  l'agente
          della riscossione comunica in  via  telematica  all'Agenzia
          delle   entrate   che   non    ha    ottenuto    l'adesione
          dell'interessato alla proposta di compensazione. 
                5. All'agente della riscossione  spetta  il  rimborso
          delle spese vive sostenute per la notifica  dell'invito  di
          cui al comma 2,  nonche'  un  rimborso  forfetario  pari  a
          quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
          n. 567, maggiorato del cinquanta  per  cento,  a  copertura
          degli oneri sostenuti per  la  gestione  degli  adempimenti
          attinenti la proposta di compensazione. 
                6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono   approvate   le   specifiche   tecniche   di
          trasmissione dei flussi informativi previsti  dal  presente
          articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione  e
          di  rendicontazione  delle  somme  che   transitano   sulle
          contabilita'  speciali  di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
          modalita' di richiesta e di erogazione dei  rimborsi  spese
          previsti dal comma 5.». 
                «Art.  48-bis  (Disposizioni  sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  ,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore a  cinquemila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai  sensi  dell'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  che  abbiano
          ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo
          19 del presente decreto nonche'  ai  risparmiatori  di  cui
          all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da  parte  di
          banche e loro controllate aventi  sede  legale  in  Italia,
          poste in liquidazione  coatta  amministrativa  dopo  il  16
          novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 
                2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
                2-bis. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 50 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: 
                «Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
          Il concessionario procede ad espropriazione forzata  quando
          e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni  dalla
          notificazione  della  cartella  di  pagamento,   salve   le
          disposizioni relative alla dilazione  ed  alla  sospensione
          del pagamento. 
                2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un  anno
          dalla    notifica    della    cartella    di     pagamento,
          l'espropriazione  stessa  deve   essere   preceduta   dalla
          notifica,  da  effettuarsi  con   le   modalita'   previste
          dall'articolo 26, di un avviso che  contiene  l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo risultante dal  ruolo  entro  cinque
          giorni. 
                3.  L'avviso  di  cui  al  comma  2  e'  redatto   in
          conformita' al modello approvato con decreto del  Ministero
          delle finanze e perde efficacia  trascorso  un  anno  dalla
          data della notifica.». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, si veda nelle note all'art. 4. 
              -  Per  i  riferimenti  all'art.  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  si
          veda nelle note all'art. 4.