Art. 10 
 
                     Responsabilita' e sanzioni 
 
  1. La responsabilita' di garantire che  le  informazioni  richieste
dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano  fornite  in  conformita'  a  quanto
previsto dal  presente  decreto  compete  agli  amministratori  delle
societa' tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro
obblighi costoro  agiscono  secondo  criteri  di  professionalita'  e
diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle
funzioni a esso attribuite dall'ordinamento,  vigila  sull'osservanza
delle disposizioni stabilite nel  presente  decreto  e  ne  riferisce
nella relazione annuale all'assemblea. 
  2. Per i due anni successivi all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c),  le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193,  commi
1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  applicate
per la violazione  degli  obblighi  previsti  dall'articolo  154-ter,
comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998,  non
possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo,  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli
obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo
decreto legislativo  n.  58  del  1998,  non  possono  eccedere  euro
2.500.000.  Per  il  medesimo  periodo,  le  sanzioni  amministrative
pecuniarie  previste  dagli  articoli  24  e  26-quater  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  non  possono  eccedere  per  le
societa'  di  revisione  euro  125.000  e  per   i   revisori   della
sostenibilita' euro 50.000. 
  3.  Quando  le  infrazioni  stesse  siano   connotate   da   scarsa
offensivita'   o   pericolosita',   si   applica   quanto    previsto
dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e
b), del decreto legislativo n. 58 del 1998. 
  4. Ai fini della determinazione del  tipo  e  dell'ammontare  delle
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione  degli  obblighi
previsti  dall'articolo  154-ter,   comma   1-quater,   del   decreto
legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-quater,  comma  1,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  ai  sensi  dell'articolo
194-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del  1998,  la  Consob
tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze: 
    a) delle  procedure  adottate  dall'organo  amministrativo  della
societa' per la redazione della rendicontazione di sostenibilita'  in
conformita' con il presente decreto, anche alla luce delle  eventuali
linee guida o  indicazioni  fornite  dalle  Autorita',  nazionali  ed
europee, relativamente all'informativa di sostenibilita'; 
    b) della  violazione  degli  obblighi  del  presente  decreto  se
connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da  parte
delle  imprese  incluse  nella  catena  del  valore  che  non   siano
sottoposte a controllo della stessa societa'. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  193  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
                «Art.  193  (Sanzioni  amministrative  in   tema   di
          informazione societaria e doveri dei sindaci, dei  revisori
          legali e delle societa' di revisione legale).  -  1.  Salvo
          che il fatto costituisca reato, nei confronti di  societa',
          enti o associazioni tenuti a  effettuare  le  comunicazioni
          previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis,  115,
          154-bis, 154-ter e  154-quater,  per  l'inosservanza  delle
          disposizioni  degli  articoli  medesimi  o  delle  relative
          disposizioni  attuative,  si  applica  una  delle  seguenti
          sanzioni amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                1.1. Se le comunicazioni indicate nel  comma  1  sono
          dovute  da  una  persona  fisica,  salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, in caso di violazione si  applicano  nei
          confronti di  quest'ultima,  una  delle  seguenti  sanzioni
          amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro due milioni. 
                1.2. Per le violazioni  indicate  nel  comma  1,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 1.1. 
                1-bis. - 1-ter. 
                1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1
          e  1.2  si  applicano,  in  caso  di   inosservanza   delle
          disposizioni di attuazione emanate dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 113-ter,  comma  5,  lettere  b)  e  c),  nei
          confronti   dei   soggetti   autorizzati    dalla    Consob
          all'esercizio del servizio di diffusione  e  di  stoccaggio
          delle informazioni regolamentate. 
                1-quinquies. 
                1-sexies. Al soggetto di  cui  all'articolo  123-ter,
          comma  8-bis,   che   omette   di   verificare   l'avvenuta
          predisposizione della seconda sezione  della  relazione  si
          applica una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila ad euro centomila. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi  di
          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
          1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti  dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          nei confronti di societa', enti o associazioni, si  applica
          una delle seguenti sanzioni amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al  cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
                2.1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  ove  le
          comunicazioni indicate nel  comma  2  sono  dovute  da  una
          persona fisica, in caso di violazione si applica una  delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
                  a) una dichiarazione pubblica indicante la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
          questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
          e l'infrazione contestata sia cessata; 
                  b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
          con eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
                  c) una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
                2.2. Per le violazioni  indicate  nel  comma  2,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 2.1. 
                2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
          dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a  due
          mesi,   l'importo   minimo    edittale    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie indicate nei commi  2  e  2.1  e'
          pari a euro cinquemila. 
                2.4.  Se  il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi  1,
          1.1,  2  e  2.1,  del  presente   articolo,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. 
                2-bis. 
                3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: 
                  a)  ai  componenti  del  collegio  sindacale,   del
          consiglio di sorveglianza e del comitato per  il  controllo
          sulla     gestione     che     commettono     irregolarita'
          nell'adempimento dei  doveri  previsti  dall'articolo  149,
          commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono  le
          comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3; 
                  b). 
                3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico. 
                3-ter. 
                3-quater.  Nel  caso  di  violazione   degli   ordini
          previsti  dal  presente  articolo  si  applica   l'articolo
          192-bis, comma 1-quater.» 
                
              -  Il   testo   dell'articolo   154-ter   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e'  riportato  nelle
          note all'articolo 6. 
              - Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle  note  all'articolo
          9. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 194-bis del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
                «Art. 194-bis (Criteri per  la  determinazione  delle
          sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
          e  dell'ammontare  delle  sanzioni  previste  dal  presente
          decreto, la Banca d'Italia o  la  Consob  considerano  ogni
          circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto  del
          fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
          o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
                  a) gravita' e durata della violazione; 
                  b) grado di responsabilita'; 
                  c) capacita'  finanziaria  del  responsabile  della
          violazione; 
                  d) entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
                  e)  pregiudizi  cagionati  a  terzi  attraverso  la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
                  f) livello di cooperazione del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia o la Consob; 
                  g) precedenti  violazioni  in  materia  bancaria  o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
                  g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per
          la stabilita' finanziaria; 
                  h)   potenziali   conseguenze   sistemiche    della
          violazione; 
                  h-bis)  misure  adottate  dal  responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi.»