Art. 10
Responsabilita' e sanzioni
1. La responsabilita' di garantire che le informazioni richieste
dagli articoli 3, 4, 5 e 7 siano fornite in conformita' a quanto
previsto dal presente decreto compete agli amministratori delle
societa' tenute agli obblighi ivi previsti. Nell'adempimento dei loro
obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalita' e
diligenza. L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle
funzioni a esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza
delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce
nella relazione annuale all'assemblea.
2. Per i due anni successivi all'entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, commi
1.2 e 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicate
per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 154-ter,
comma 1-quater, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, non
possono eccedere euro 150.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 193, comma 1, del
decreto legislativo n. 58 del 1998, applicate per la violazione degli
obblighi previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, non possono eccedere euro
2.500.000. Per il medesimo periodo, le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dagli articoli 24 e 26-quater del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non possono eccedere per le
societa' di revisione euro 125.000 e per i revisori della
sostenibilita' euro 50.000.
3. Quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita', si applica quanto previsto
dall'articolo 193, comma 1, lettere a) e b) e comma 1.1, lettere a) e
b), del decreto legislativo n. 58 del 1998.
4. Ai fini della determinazione del tipo e dell'ammontare delle
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi
previsti dall'articolo 154-ter, comma 1-quater, del decreto
legislativo n. 58 del 1998 e dall'articolo 26-quater, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi dell'articolo
194-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, la Consob
tiene conto di almeno una delle seguenti circostanze:
a) delle procedure adottate dall'organo amministrativo della
societa' per la redazione della rendicontazione di sostenibilita' in
conformita' con il presente decreto, anche alla luce delle eventuali
linee guida o indicazioni fornite dalle Autorita', nazionali ed
europee, relativamente all'informativa di sostenibilita';
b) della violazione degli obblighi del presente decreto se
connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte
delle imprese incluse nella catena del valore che non siano
sottoposte a controllo della stessa societa'.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 193 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 193 (Sanzioni amministrative in tema di
informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori
legali e delle societa' di revisione legale). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, nei confronti di societa',
enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115,
154-bis, 154-ter e 154-quater, per l'inosservanza delle
disposizioni degli articoli medesimi o delle relative
disposizioni attuative, si applica una delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
giuridica responsabile della violazione e la natura della
stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensivita'
o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono
dovute da una persona fisica, salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei
confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro due milioni.
1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 1.1.
1-bis. - 1-ter.
1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1
e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle
disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob
all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio
delle informazioni regolamentate.
1-quinquies.
1-sexies. Al soggetto di cui all'articolo 123-ter,
comma 8-bis, che omette di verificare l'avvenuta
predisposizione della seconda sezione della relazione si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila ad euro centomila.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di
omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi
1, 2 e 5, nonche' di violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
nei confronti di societa', enti o associazioni, si applica
una delle seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per
cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
dieci milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis.
2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le
comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione si applica una delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) una dichiarazione pubblica indicante la persona
responsabile della violazione e la natura della stessa,
quando questa sia connotata da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, quando
questa sia connotata da scarsa offensivita' o pericolosita'
e l'infrazione contestata sia cessata;
b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate,
con eventuale indicazione delle misure da adottare e del
termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle,
quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa
offensivita' o pericolosita';
c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro due milioni.
2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del
personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a
determinare dette violazioni da parte della persona
giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative
previste dal comma 2.1.
2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste
dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due
mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni
amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 e'
pari a euro cinquemila.
2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1,
1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' elevata fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
2-bis.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
a) ai componenti del collegio sindacale, del
consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo
sulla gestione che commettono irregolarita'
nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149,
commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le
comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
b).
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.
3-ter.
3-quater. Nel caso di violazione degli ordini
previsti dal presente articolo si applica l'articolo
192-bis, comma 1-quater.»
- Il testo dell'articolo 154-ter del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle
note all'articolo 6.
- Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'articolo
9.
- Si riporta il testo dell'articolo 194-bis del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente
decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del
fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per
la stabilita' finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.»