Art. 11
Coordinamento tra le Autorita'
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 13, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici, nel rispetto delle reciproche
competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, individuano forme di coordinamento, anche attraverso
protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al
fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie
di sostenibilita' ambientale, sociale, nonche' della tutela dei
diritti umani.
2. Ai componenti degli eventuali comitati di coordinamento non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri
emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e
l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale
Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea
adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione
nei confronti di tali soggetti e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione
europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con
l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono
prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La
Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e
all'ABE per la risoluzione delle controversie con le
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in
situazioni transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM.
La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di
competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento114, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione
dei sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari
centrali;
d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al
fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da
essi gestite.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b),
c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso
del soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza
su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in
piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle
condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea
e sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento,
istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi
istituiti da altre autorita'. In tale ambito, la Banca
d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti
e deleghe di funzioni.
9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della
vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza,
inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui
mercati, che possa compromettere la liquidita' del mercato
e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro
dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai
sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il
CERS e le pertinenti autorita' competenti, tra cui la
Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo
svolgimento dei loro compiti.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo
lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonche' i
consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti di Stati
membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la
Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della
giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le
modalita' di acquisizione delle informazioni relative alle
sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i
reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli
articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la
successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo
195-ter, comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia
possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria
procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
per i reati previsti dal comma 13-bis.»