Art. 11 
 
                   Coordinamento tra le Autorita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo  4,  comma  13,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la Consob, le  pubbliche
amministrazioni e gli enti pubblici, nel  rispetto  delle  reciproche
competenze e senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  individuano  forme  di  coordinamento,  anche   attraverso
protocolli d'intesa o l'istituzione, di comitati di coordinamento, al
fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni nelle materie
di sostenibilita'  ambientale,  sociale,  nonche'  della  tutela  dei
diritti umani. 
  2. Ai componenti degli  eventuali  comitati  di  coordinamento  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
                «Art.  4  (Collaborazione  tra  autorita'  e  segreto
          d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la  COVIP  e
          l'IVASS collaborano tra loro,  anche  mediante  scambio  di
          informazioni, al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Dette  autorita'  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio. 
                2. La Banca d'Italia e la Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF e con  la  Banca  Centrale
          Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Nei casi e  nei  modi  stabiliti  dalla  normativa  europea
          adempiono agli obblighi di comunicazione e di  cooperazione
          nei confronti di tali soggetti e delle  altre  autorita'  e
          istituzioni   indicate   dalle   disposizioni   dell'Unione
          europea. 
                2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  con
          l'AESFEM e la BCE accordi di  collaborazione,  che  possono
          prevedere la delega reciproca di compiti di  vigilanza.  La
          Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere  all'AESFEM  e
          all'ABE  per  la  risoluzione  delle  controversie  con  le
          autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati   membri   in
          situazioni transfrontaliere. 
                2-ter. La Consob e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM.
          La Consob interessa la Banca d'Italia per  gli  aspetti  di
          competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le
          informazioni contestualmente all'autorita' competente dello
          Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla
          Consob. 
                3. La Banca d'Italia e la CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
                4. Le informazioni ricevute dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
                5. La Banca d'Italia e la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
                  a)  con  autorita'  amministrative  e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento114, in Italia o all'estero, relativi a  soggetti
          abilitati; 
                  b) con gli organismi  preposti  all'amministrazione
          dei sistemi di indennizzo; 
                  c) con  le  controparti  centrali  e  i  depositari
          centrali; 
                  d) con i gestori delle  sedi  di  negoziazione,  al
          fine di garantire il regolare funzionamento delle  sedi  da
          essi gestite. 
                5-bis. Lo scambio di informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
                6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere  b),
          c) e d), possono essere rivelate a terzi  con  il  consenso
          del soggetto che le ha fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
                7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
                8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
                9. Al fine di agevolare l'esercizio  della  vigilanza
          su base consolidata nei confronti  di  gruppi  operanti  in
          piu' Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle
          condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione  europea
          e sulla  base  di  accordi  con  le  autorita'  competenti,
          definisce  forme   di   collaborazione   e   coordinamento,
          istituisce collegi di supervisori e  partecipa  ai  collegi
          istituiti da altre autorita'.  In  tale  ambito,  la  Banca
          d'Italia puo' concordare specifiche ripartizioni di compiti
          e deleghe di funzioni. 
                9-bis. La Banca  d'Italia,  se  nell'esercizio  della
          vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza,
          inclusa  una  situazione  descritta  all'articolo  18   del
          regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui
          mercati, che possa compromettere la liquidita' del  mercato
          e la stabilita' del sistema finanziario in uno Stato membro
          dell'Unione europea in cui opera il gruppo  individuato  ai
          sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente  l'ABE,  il
          CERS e le  pertinenti  autorita'  competenti,  tra  cui  la
          Consob, e comunica tutte le  informazioni  essenziali  allo
          svolgimento dei loro compiti. 
                10. Tutte le notizie, le informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
                11. I dipendenti della CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
                12. I dipendenti e  coloro  che  a  qualunque  titolo
          lavorano  o  hanno  lavorato  per  la  Consob,  nonche'   i
          consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si
          e' avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio. 
                13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
                13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante  scambio
          di informazioni,  con  le  autorita'  competenti  di  Stati
          membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la
          Banca  d'Italia  stabiliscono  con   il   Ministero   della
          giustizia, anche sulla base di un protocollo  d'intesa,  le
          modalita' di acquisizione delle informazioni relative  alle
          sanzioni penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i
          reati di cui all'articolo 2638 del  codice  civile  e  agli
          articoli 166, 167, 168, 169,  170-bis  e  173-bis,  per  la
          successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo
          195-ter, comma 1-bis. 
                13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis  e
          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del
          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia
          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria
          procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
          per i reati previsti dal comma 13-bis.»