Art. 12 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 118-bis, comma  1,  dopo  le  parole:  «documenti
contabili,»,   sono   inserite   le   seguenti:   «ivi   inclusa   la
rendicontazione   di   sostenibilita'   disciplinata   dal    decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13  della  legge  21
febbraio 2024, n. 15,»; 
    b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita
dalla seguente: 
      «d-bis)  una  descrizione  delle  politiche   in   materia   di
diversita' applicate in relazione alla composizione degli  organi  di
amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'eta', la
composizione di genere, le disabilita'  o  il  percorso  formativo  e
professionale,  nonche'  una  descrizione  degli   obiettivi,   delle
modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche.  Nel  caso
in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in  maniera
chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se  tali  informazioni
sono incluse nella rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui  agli
articoli 3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di
cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che  un
riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella  relazione  sul
governo societario.»; 
    c) all'articolo 125-ter, comma  2,  ultimo  periodo,  le  parole:
«commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle  seguenti:  «commi  1,
1-bis, 1-ter e 1-quater»; 
    d) all'articolo 154-bis: 
      1) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: 
        «5-ter. Qualora l'emittente sia  soggetto  agli  obblighi  in
materia di  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui  al  decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13  della  legge  21
febbraio 2024,  n.  15,  gli  organi  amministrativi  delegati  e  il
dirigente preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari
attestano,  con  apposita  relazione,  che  la   rendicontazione   di
sostenibilita'  inclusa  nella  relazione  sulla  gestione  e'  stata
redatta conformemente agli standard di rendicontazione  applicati  ai
sensi  della  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato  in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con
le specifiche adottate a norma  dell'articolo  8,  paragrafo  4,  del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020. La medesima  attestazione  puo'  essere  resa  da  un
dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, dotato di specifiche competenze  in  materia  di
rendicontazione   di   sostenibilita',   nominato,   previo    parere
obbligatorio dell'organo di controllo, secondo  le  modalita'  e  nel
rispetto dei requisiti di professionalita'  previsti  dallo  statuto.
L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito  con  regolamento
dalla Consob.»; 
      2) al comma 6, dopo le parole: «documenti contabili societari,»
sono inserite le seguenti: «nonche' al  dirigente  di  cui  al  comma
5-ter se previsto,»; 
    e) all'articolo 154-ter sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: 
        «1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia  come  Stato
membro  d'origine  che   non   siano   microimprese   come   definite
all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,  n.  15,
includono, in un'apposita sezione  come  tale  contrassegnata,  nella
relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste
dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche
adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020.
In tal caso la relazione  di  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo  14-bis  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' messa  a  disposizione
del pubblico  entro  il  termine  di  pubblicazione  della  relazione
finanziaria annuale di cui al comma 1»; 
      2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. La Consob, nel caso in cui  abbia  accertato  che  le
informazioni di cui al comma 1-quater non sono  conformi  alle  norme
che ne disciplinano la redazione, puo' esercitare i poteri di cui  al
comma 7.». 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo del citato decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 118-bis (Controllo sulle  informazioni  fornite
          al pubblico). - 1. La CONSOB  stabilisce  con  regolamento,
          tenuto conto dei  principi  internazionali  in  materia  di
          vigilanza sull'informazione societaria, le  modalita'  e  i
          termini per il  controllo  dalla  stessa  effettuato  sulle
          informazioni comunicate al  pubblico  ai  sensi  di  legge,
          comprese le informazioni contenute nei documenti contabili,
          ivi   inclusa   la   rendicontazione   di    sostenibilita'
          disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione
          dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dagli
          emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia
          come Stato membro d'origine.» 
                «Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli
          assetti proprietari). -  1.  La  relazione  sulla  gestione
          delle societa'  emittenti  valori  mobiliari  ammessi  alle
          negoziazioni  in  mercati  regolamentati  contiene  in  una
          specifica  sezione,  denominata:  "Relazione  sul   governo
          societario  e  gli   assetti   proprietari",   informazioni
          dettagliate riguardanti: 
                  a) la struttura del capitale  sociale,  compresi  i
          titoli che non sono negoziati su un  mercato  regolamentato
          di uno Stato comunitario,  con  l'indicazione  delle  varie
          categorie di azioni e, per  ogni  categoria  di  azioni,  i
          diritti e gli obblighi connessi, nonche' la percentuale del
          capitale sociale che esse rappresentano; 
                  b)  qualsiasi  restrizione  al   trasferimento   di
          titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o  la
          necessita'  di  ottenere  il  gradimento  da  parte   della
          societa' o di altri possessori di titoli; 
                  c)  le  partecipazioni  rilevanti   nel   capitale,
          dirette  o  indirette,   ad   esempio   tramite   strutture
          piramidali o di partecipazione incrociata,  secondo  quanto
          risulta   dalle   comunicazioni   effettuate    ai    sensi
          dell'articolo 120; 
                  d)  se  noti,  i  possessori  di  ogni  titolo  che
          conferisce diritti speciali di controllo e una  descrizione
          di questi diritti; 
                  e) il meccanismo di esercizio dei diritti  di  voto
          previsto  in  un  eventuale   sistema   di   partecipazione
          azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non  e'
          esercitato direttamente da questi ultimi; 
                  f) qualsiasi restrizione al  diritto  di  voto,  ad
          esempio limitazioni dei diritti di voto ad una  determinata
          percentuale o ad un certo numero di voti,  termini  imposti
          per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in  cui,  con
          la  cooperazione  della  societa',  i  diritti   finanziari
          connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli; 
                  g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi
          dell'articolo 122; 
                  h) gli accordi significativi dei quali la  societa'
          o sue controllate siano parti e che  acquistano  efficacia,
          sono modificati o si estinguono in caso di  cambiamento  di
          controllo della societa', e i loro effetti,  tranne  quando
          sono  di  natura  tale  per  cui   la   loro   divulgazione
          arrecherebbe grave pregiudizio alla societa';  tale  deroga
          non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di
          divulgare   tali   informazioni   sulla   base   di   altre
          disposizioni di legge; 
                  i)   gli   accordi   tra   la   societa'   e    gli
          amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di
          sorveglianza,  che  prevedono   indennita'   in   caso   di
          dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il  loro
          rapporto di lavoro cessa a seguito di  un'offerta  pubblica
          di acquisto; 
                  l)  le  norme  applicabili  alla  nomina   e   alla
          sostituzione degli  amministratori  e  dei  componenti  del
          consiglio di  gestione  e  di  sorveglianza,  nonche'  alla
          modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative  e
          regolamentari applicabili in via suppletiva; 
                  m)  l'esistenza  di  deleghe  per  gli  aumenti  di
          capitale ai sensi  dell'articolo  2443  del  codice  civile
          ovvero  del  potere  in  capo  agli  amministratori  o   ai
          componenti del consiglio di gestione di emettere  strumenti
          finanziari   partecipativi   nonche'   di    autorizzazioni
          all'acquisto di azioni proprie. 
                2.  Nella  medesima  sezione  della  relazione  sulla
          gestione di cui al comma 1 sono riportate  le  informazioni
          riguardanti: 
                  a) l'adesione ad  un  codice  di  comportamento  in
          materia di  governo  societario  promosso  da  societa'  di
          gestione di mercati  regolamentati  o  da  associazioni  di
          categoria,  motivando  le  ragioni  dell'eventuale  mancata
          adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di
          governo societario effettivamente applicate dalla  societa'
          al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o
          regolamentari. La societa' indica altresi' dove  il  codice
          di comportamento in materia di governo societario al  quale
          aderisce e' accessibile al pubblico; 
                  b) le principali  caratteristiche  dei  sistemi  di
          gestione dei rischi e di  controllo  interno  esistenti  in
          relazione al processo  di  informativa  finanziaria,  anche
          consolidata, ove applicabile; 
                  c) i  meccanismi  di  funzionamento  dell'assemblea
          degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti  degli
          azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi  da
          quelli   previsti   dalle   disposizioni   legislative    e
          regolamentari applicabili in via suppletiva; 
                  d) la composizione e il funzionamento degli  organi
          di amministrazione e controllo e dei loro comitati; 
                  d-bis) una descrizione delle politiche  in  materia
          di diversita'  applicate  in  relazione  alla  composizione
          degli organi di amministrazione e  controllo  relativamente
          ad aspetti quali l'eta',  la  composizione  di  genere,  le
          disabilita'  o  il  percorso  formativo  e   professionale,
          nonche' una descrizione degli obiettivi, delle modalita' di
          attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel  caso  in
          cui nessuna politica sia applicata, la societa'  motiva  in
          maniera chiara e articolata le ragioni di tale  scelta.  Se
          tali informazioni sono  incluse  nella  rendicontazione  di
          sostenibilita' di cui agli  articoli  3  e  4  del  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  13  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli  obblighi  di  cui  alla
          presente lettera si considerano assolti a condizione che un
          riferimento  a  tale  rendicontazione  sia  inserito  nella
          relazione sul governo societario. 
                3. Le informazioni di cui ai  commi  1  e  2  possono
          figurare in una relazione distinta  dalla  relazione  sulla
          gestione,  approvata  dall'organo  di  amministrazione,   e
          pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In
          alternativa, la relazione sulla gestione puo'  indicare  la
          sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato
          tale documento. 
                4. La societa' di revisione esprime  il  giudizio  di
          cui all'articolo 14,  comma  2,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle  informazioni  di
          cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma  2,
          lettera  b),  e  verifica  che  siano  state   fornite   le
          informazioni di cui al  comma  2,  lettere  a),  c),  d)  e
          d-bis), del presente articolo. 
                5. Le societa' che non emettono azioni  ammesse  alle
          negoziazioni  in  mercati  regolamentati   o   in   sistemi
          multilaterali  di   negoziazione,   possono   omettere   la
          pubblicazione delle informazioni di cui ai  commi  1  e  2,
          salvo quelle di cui al comma 2, lettera b). 
                5-bis.  Possono  omettere  la   pubblicazione   delle
          informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa'
          che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non
          superino almeno due dei seguenti parametri: 
                  a) totale dello stato patrimoniale:  20.000.000  di
          euro; 
                  b) totale dei ricavi netti delle  vendite  e  delle
          prestazioni: 40.000.000 di euro; 
                  c) numero medio di dipendenti  durante  l'esercizio
          finanziario pari a duecentocinquanta.» 
                «Art. 125-ter (Relazioni sulle materie all'ordine del
          giorno). - 1. Ove gia' non richiesto da altre  disposizioni
          di legge, l'organo di amministrazione entro il  termine  di
          pubblicazione dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea
          previsto in ragione di ciascuna  delle  materie  all'ordine
          del giorno, mette a disposizione  del  pubblico  presso  la
          sede sociale, sul sito Internet della societa',  e  con  le
          altre modalita' previste dalla Consob con regolamento,  una
          relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno. 
                2. Le relazioni predisposte ai sensi di  altre  norme
          di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini
          indicati dalle medesime norme, con  le  modalita'  previste
          dal comma 1. La relazione di cui all'articolo  2446,  primo
          comma, del  codice  civile  e'  messa  a  disposizione  del
          pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea.  Resta
          fermo  quanto  previsto  dall'articolo  154-ter,  commi  1,
          1-bis, 1-ter e 1-quater. 
                3. Nel caso di convocazione dell'assemblea  ai  sensi
          dell'articolo 2367 del codice civile,  la  relazione  sulle
          materie da trattare e' predisposta dai soci che  richiedono
          la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione
          ovvero i sindaci  o  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il
          comitato per  il  controllo  sulla  gestione,  ove  abbiano
          provveduto alla convocazione ai sensi  dell'articolo  2367,
          secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono  a
          disposizione del pubblico la relazione, accompagnata  dalle
          proprie   eventuali   valutazioni,   contestualmente   alla
          pubblicazione dell'avviso  di  convocazione  dell'assemblea
          con le modalita' di cui al comma 1.» 
                «Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione  dei
          documenti contabili  societari).  -  1.  Lo  statuto  degli
          emittenti  quotati  aventi  l'Italia  come   Stato   membro
          d'origine prevede i  requisiti  di  professionalita'  e  le
          modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
          dei   documenti   contabili   societari,   previo    parere
          obbligatorio dell'organo di controllo. 
                2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi
          al mercato,  e  relativi  all'informativa  contabile  anche
          infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
          dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
          dei documenti contabili  societari,  che  ne  attestano  la
          corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
          scritture contabili. 
                3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
          contabili   societari   predispone    adeguate    procedure
          amministrative e contabili per la formazione  del  bilancio
          di esercizio e,  ove  previsto,  del  bilancio  consolidato
          nonche'  di   ogni   altra   comunicazione   di   carattere
          finanziario. 
                4. Il consiglio di amministrazione  vigila  affinche'
          il  dirigente  preposto  alla   redazione   dei   documenti
          contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per
          l'esercizio dei compiti  a  lui  attribuiti  ai  sensi  del
          presente articolo, nonche'  sul  rispetto  effettivo  delle
          procedure amministrative e contabili. 
                5. Gli organi amministrativi delegati e il  dirigente
          preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari
          attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
          sul bilancio semestrale  abbreviato  e,  ove  redatto,  sul
          bilancio consolidato: 
                  a) l'adeguatezza e l'effettiva  applicazione  delle
          procedure di cui al comma 3 nel corso del  periodo  cui  si
          riferiscono i documenti; 
                  b) che i documenti sono redatti in  conformita'  ai
          principi contabili internazionali applicabili  riconosciuti
          nella Comunita' europea ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
          1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          luglio 2002; 
                  c) la corrispondenza dei documenti alle  risultanze
          dei libri e delle scritture contabili; 
                  d)  l'idoneita'  dei  documenti   a   fornire   una
          rappresentazione  veritiera  e  corretta  della  situazione
          patrimoniale,  economica  e  finanziaria  dell'emittente  e
          dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 
                  e)  per  il  bilancio  d'esercizio  e  per   quello
          consolidato, che  la  relazione  sulla  gestione  comprende
          un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
          gestione,  nonche'  della   situazione   dell'emittente   e
          dell'insieme  delle  imprese  incluse  nel  consolidamento,
          unitamente  alla  descrizione  dei  principali   rischi   e
          incertezze cui sono esposti; 
                  f) per il bilancio semestrale  abbreviato,  che  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene  un'analisi
          attendibile  delle  informazioni  di   cui   al   comma   4
          dell'articolo 154-ter. 
                5-bis. L'attestazione di  cui  al  comma  5  e'  resa
          secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob. 
              5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto  agli  obblighi
          in materia di rendicontazione di sostenibilita' di  cui  al
          decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
          della  legge  21  febbraio  2024,   n.   15,   gli   organi
          amministrativi  delegati  e  il  dirigente  preposto   alla
          redazione dei documenti contabili societari attestano,  con
          apposita   relazione,    che    la    rendicontazione    di
          sostenibilita' inclusa nella relazione  sulla  gestione  e'
          stata    redatta    conformemente    agli    standard    di
          rendicontazione  applicati   ai   sensi   della   direttiva
          2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          giugno  2013,  e  del  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 13 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020.  La  medesima
          attestazione puo' essere resa da un dirigente  diverso  dal
          dirigente preposto alla redazione dei  documenti  contabili
          societari, dotato di specifiche competenze  in  materia  di
          rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo  parere
          obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita'
          e nel rispetto dei requisiti di  professionalita'  previsti
          dallo statuto. L'attestazione e' resa  secondo  il  modello
          stabilito con regolamento dalla Consob. 
                6. Le disposizioni che  regolano  la  responsabilita'
          degli  amministratori  si  applicano  anche  ai   dirigenti
          preposti alla redazione dei documenti contabili  societari,
          nonche' al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto,  in
          relazione  ai  compiti  loro  spettanti,  salve  le  azioni
          esercitabili  in  base  al  rapporto  di  lavoro   con   la
          societa'.» 
                «Art. 154-ter (Relazioni  finanziarie).  -  1.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dagli  articoli  2364,  secondo
          comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile,  entro
          quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,  gli  emittenti
          quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono
          a disposizione del pubblico presso  la  sede  sociale,  sul
          sito Internet e  con  le  altre  modalita'  previste  dalla
          Consob con regolamento, la relazione  finanziaria  annuale,
          comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le
          societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
          e controllo dualistico, il bilancio di  esercizio,  nonche'
          il bilancio consolidato, ove redatto,  la  relazione  sulla
          gestione e l'attestazione  prevista  all'articolo  154-bis,
          comma   5.    Nelle    ipotesi    previste    dall'articolo
          2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in  luogo
          del bilancio di esercizio,  e'  pubblicato,  ai  sensi  del
          presente comma, il progetto di bilancio  di  esercizio.  La
          relazione di revisione redatta dal revisore legale o  dalla
          societa' di revisione legale nonche' la relazione  indicata
          nell'articolo 153 sono messe integralmente  a  disposizione
          del pubblico entro il medesimo termine. 
                1.1. Gli amministratori curano  l'applicazione  delle
          disposizioni del regolamento delegato (UE)  2019/815  della
          Commissione,  del  17   dicembre   2018,   alle   relazioni
          finanziarie  annuali  che  gli  emittenti  quotati   aventi
          l'Italia   come   Stato   membro    d'origine    pubblicano
          conformemente al comma 1. 
                1.2. Il revisore legale o la  societa'  di  revisione
          legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14
          del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  esprime
          altresi' un giudizio  sulla  conformita'  del  progetto  di
          bilancio d'esercizio e del bilancio  consolidato,  compresi
          nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni  del
          regolamento delegato di  cui  al  comma  1.1  del  presente
          articolo,  sulla  base  di  un   principio   di   revisione
          elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
          del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. 
                1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma  1  e  la
          data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
          secondo  comma,  e  2364-bis,  secondo  comma,  del  codice
          civile, intercorrono non meno di ventuno giorni. 
                1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma,  del
          codice civile il  progetto  di  bilancio  di  esercizio  e'
          comunicato dagli amministratori al collegio  sindacale,  al
          revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
          relazione sulla  gestione,  almeno  quindici  giorni  prima
          della pubblicazione di cui al comma 1. 
                1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia  come
          Stato membro d'origine  che  non  siano  microimprese  come
          definite all'articolo 1, comma 1, lettera l),  del  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  13  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15,  includono,  in  un'apposita
          sezione come tale  contrassegnata,  nella  relazione  sulla
          gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli
          articoli  3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato   in
          attuazione dell'articolo 13 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15, e le specifiche adottate a  norma  dell'articolo  8,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la
          relazione   di   attestazione   della   conformita'   della
          rendicontazione di  sostenibilita'  prevista  dall'articolo
          14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'
          messa a disposizione  del  pubblico  entro  il  termine  di
          pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al
          comma 1. 
                2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia  come  Stato
          membro  d'origine  pubblicano,  quanto  prima  possibile  e
          comunque entro tre mesi dalla chiusura del  primo  semestre
          dell'esercizio,  una   relazione   finanziaria   semestrale
          comprendente  il   bilancio   semestrale   abbreviato,   la
          relazione  intermedia  sulla  gestione   e   l'attestazione
          prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La  relazione  sul
          bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o  della
          societa' di revisione legale, ove  redatta,  e'  pubblicata
          integralmente entro il medesimo termine. 
                3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al  comma
          2,  e'  redatto  in  conformita'  ai   principi   contabili
          internazionali  applicabili  riconosciuti  nella  Comunita'
          europea ai sensi del regolamento (CE)  n.  1606/2002.  Tale
          bilancio e' redatto in  forma  consolidata  se  l'emittente
          quotato avente l'Italia  come  Stato  membro  d'origine  e'
          obbligato a redigere il bilancio consolidato. 
                4. La relazione intermedia  sulla  gestione  contiene
          almeno riferimenti  agli  eventi  importanti  che  si  sono
          verificati nei primi sei mesi dell'esercizio  e  alla  loro
          incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente  a
          una descrizione dei principali rischi e  incertezze  per  i
          sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti  azioni
          quotate aventi l'Italia come  Stato  membro  d'origine,  la
          relazione intermedia  sulla  gestione  contiene,  altresi',
          informazioni   sulle   operazioni   rilevanti   con   parti
          correlate. 
                5. Con il regolamento di cui al comma  6,  la  Consob
          puo' disporre, nei confronti di emittenti  aventi  l'Italia
          come Stato membro d'origine, inclusi gli  enti  finanziari,
          l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
          aggiuntive consistenti  al  piu'  in:  a)  una  descrizione
          generale della  situazione  patrimoniale  e  dell'andamento
          economico dell'emittente e delle  sue  imprese  controllate
          nel periodo di  riferimento;  b)  una  illustrazione  degli
          eventi rilevanti e delle operazioni che hanno  avuto  luogo
          nel periodo  di  riferimento  e  la  loro  incidenza  sulla
          situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue  imprese
          controllate. 
                5-bis.  Prima   dell'eventuale   introduzione   degli
          obblighi di cui  al  comma  5,  la  Consob  rende  pubblica
          l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo  14,
          comma 24-quater, della legge  28  novembre  2005,  n.  246.
          Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
          riferimento, esamina, anche in  chiave  comparatistica,  la
          sussistenza delle seguenti condizioni: 
                  a)   le   informazioni    finanziarie    periodiche
          aggiuntive  non   comportano   oneri   sproporzionati,   in
          particolare per i piccoli e medi emittenti interessati; 
                  b)  il  contenuto  delle  informazioni  finanziarie
          periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
          che contribuiscono alle decisioni di  investimento  assunte
          dagli investitori; 
                  c)   le   informazioni    finanziarie    periodiche
          aggiuntive   richieste   non   favoriscono    un'attenzione
          eccessiva ai risultati e  al  rendimento  a  breve  termine
          degli  emittenti  e  non   incidono   negativamente   sulle
          possibilita' di accesso dei piccoli  e  medi  emittenti  ai
          mercati regolamentati. 
                6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
          stabilisce con regolamento: 
                  a) i termini e le modalita'  di  pubblicazione  dei
          documenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle  eventuali
          informazioni aggiuntive di cui  al  comma  5,  nonche'  del
          documento   di   registrazione    universale    ai    sensi
          dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto; 
                  a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione  del
          comma 1.1; 
                  b)   i   casi   di   esenzione   dall'obbligo    di
          pubblicazione delle relazioni finanziarie; 
                  c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
          rilevanti con parti correlate di cui al comma 4; 
                  d)  le  modalita'  di  applicazione  del   presente
          articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi. 
                7. Fermi restando  i  poteri  previsti  dall'articolo
          157, comma 2, la Consob, nel caso in  cui  abbia  accertato
          che i documenti che compongono le relazioni finanziarie  di
          cui al presente articolo non sono conformi alle  norme  che
          ne disciplinano la redazione, puo'  chiedere  all'emittente
          di rendere pubblica tale circostanza e di  provvedere  alla
          pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
          ripristinare una corretta informazione del mercato. 
                7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che
          le informazioni di cui al comma 1-quater non sono  conformi
          alle  norme  che  ne  disciplinano   la   redazione,   puo'
          esercitare i poteri di cui al comma 7.»