Art. 12
Modifiche al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 118-bis, comma 1, dopo le parole: «documenti
contabili,», sono inserite le seguenti: «ivi inclusa la
rendicontazione di sostenibilita' disciplinata dal decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15,»;
b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita
dalla seguente:
«d-bis) una descrizione delle politiche in materia di
diversita' applicate in relazione alla composizione degli organi di
amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l'eta', la
composizione di genere, le disabilita' o il percorso formativo e
professionale, nonche' una descrizione degli obiettivi, delle
modalita' di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso
in cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in maniera
chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni
sono incluse nella rendicontazione di sostenibilita' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di
cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un
riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul
governo societario.»;
c) all'articolo 125-ter, comma 2, ultimo periodo, le parole:
«commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater»;
d) all'articolo 154-bis:
1) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi in
materia di rendicontazione di sostenibilita' di cui al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, gli organi amministrativi delegati e il
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano, con apposita relazione, che la rendicontazione di
sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione e' stata
redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai
sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con
le specifiche adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020. La medesima attestazione puo' essere resa da un
dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di
rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita' e nel
rispetto dei requisiti di professionalita' previsti dallo statuto.
L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con regolamento
dalla Consob.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «documenti contabili societari,»
sono inserite le seguenti: «nonche' al dirigente di cui al comma
5-ter se previsto,»;
e) all'articolo 154-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine che non siano microimprese come definite
all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,
includono, in un'apposita sezione come tale contrassegnata, nella
relazione sulla gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste
dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, e le specifiche
adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
In tal caso la relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo 14-bis del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' messa a disposizione
del pubblico entro il termine di pubblicazione della relazione
finanziaria annuale di cui al comma 1»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che le
informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi alle norme
che ne disciplinano la redazione, puo' esercitare i poteri di cui al
comma 7.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo del citato decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla presente legge:
«Art. 118-bis (Controllo sulle informazioni fornite
al pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento,
tenuto conto dei principi internazionali in materia di
vigilanza sull'informazione societaria, le modalita' e i
termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle
informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge,
comprese le informazioni contenute nei documenti contabili,
ivi inclusa la rendicontazione di sostenibilita'
disciplinata dal decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, dagli
emittenti quotati e dagli emittenti quotati aventi l'Italia
come Stato membro d'origine.»
«Art. 123-bis (Relazione sul governo societario e gli
assetti proprietari). - 1. La relazione sulla gestione
delle societa' emittenti valori mobiliari ammessi alle
negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una
specifica sezione, denominata: "Relazione sul governo
societario e gli assetti proprietari", informazioni
dettagliate riguardanti:
a) la struttura del capitale sociale, compresi i
titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato
di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie
categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i
diritti e gli obblighi connessi, nonche' la percentuale del
capitale sociale che esse rappresentano;
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di
titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la
necessita' di ottenere il gradimento da parte della
societa' o di altri possessori di titoli;
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale,
dirette o indirette, ad esempio tramite strutture
piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto
risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi
dell'articolo 120;
d) se noti, i possessori di ogni titolo che
conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione
di questi diritti;
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto
previsto in un eventuale sistema di partecipazione
azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non e'
esercitato direttamente da questi ultimi;
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad
esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata
percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti
per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con
la cooperazione della societa', i diritti finanziari
connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
g) gli accordi che sono noti alla societa' ai sensi
dell'articolo 122;
h) gli accordi significativi dei quali la societa'
o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia,
sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di
controllo della societa', e i loro effetti, tranne quando
sono di natura tale per cui la loro divulgazione
arrecherebbe grave pregiudizio alla societa'; tale deroga
non si applica quando la societa' ha l'obbligo specifico di
divulgare tali informazioni sulla base di altre
disposizioni di legge;
i) gli accordi tra la societa' e gli
amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di
sorveglianza, che prevedono indennita' in caso di
dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro
rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica
di acquisto;
l) le norme applicabili alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori e dei componenti del
consiglio di gestione e di sorveglianza, nonche' alla
modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e
regolamentari applicabili in via suppletiva;
m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di
capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile
ovvero del potere in capo agli amministratori o ai
componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti
finanziari partecipativi nonche' di autorizzazioni
all'acquisto di azioni proprie.
2. Nella medesima sezione della relazione sulla
gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni
riguardanti:
a) l'adesione ad un codice di comportamento in
materia di governo societario promosso da societa' di
gestione di mercati regolamentati o da associazioni di
categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata
adesione ad una o piu' disposizioni, nonche' le pratiche di
governo societario effettivamente applicate dalla societa'
al di la' degli obblighi previsti dalle norme legislative o
regolamentari. La societa' indica altresi' dove il codice
di comportamento in materia di governo societario al quale
aderisce e' accessibile al pubblico;
b) le principali caratteristiche dei sistemi di
gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in
relazione al processo di informativa finanziaria, anche
consolidata, ove applicabile;
c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea
degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli
azionisti e le modalita' del loro esercizio, se diversi da
quelli previsti dalle disposizioni legislative e
regolamentari applicabili in via suppletiva;
d) la composizione e il funzionamento degli organi
di amministrazione e controllo e dei loro comitati;
d-bis) una descrizione delle politiche in materia
di diversita' applicate in relazione alla composizione
degli organi di amministrazione e controllo relativamente
ad aspetti quali l'eta', la composizione di genere, le
disabilita' o il percorso formativo e professionale,
nonche' una descrizione degli obiettivi, delle modalita' di
attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in
cui nessuna politica sia applicata, la societa' motiva in
maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se
tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di
sostenibilita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli obblighi di cui alla
presente lettera si considerano assolti a condizione che un
riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella
relazione sul governo societario.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono
figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla
gestione, approvata dall'organo di amministrazione, e
pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In
alternativa, la relazione sulla gestione puo' indicare la
sezione del sito internet dell'emittente dove e' pubblicato
tale documento.
4. La societa' di revisione esprime il giudizio di
cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di
cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2,
lettera b), e verifica che siano state fornite le
informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e
d-bis), del presente articolo.
5. Le societa' che non emettono azioni ammesse alle
negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, possono omettere la
pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2,
salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).
5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle
informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le societa'
che alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento non
superino almeno due dei seguenti parametri:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di
euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni: 40.000.000 di euro;
c) numero medio di dipendenti durante l'esercizio
finanziario pari a duecentocinquanta.»
«Art. 125-ter (Relazioni sulle materie all'ordine del
giorno). - 1. Ove gia' non richiesto da altre disposizioni
di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine
del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la
sede sociale, sul sito Internet della societa', e con le
altre modalita' previste dalla Consob con regolamento, una
relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.
2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme
di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini
indicati dalle medesime norme, con le modalita' previste
dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo
comma, del codice civile e' messa a disposizione del
pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi
dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle
materie da trattare e' predisposta dai soci che richiedono
la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione
ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il
comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano
provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a
disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle
proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea
con le modalita' di cui al comma 1.»
«Art. 154-bis (Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari). - 1. Lo statuto degli
emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro
d'origine prevede i requisiti di professionalita' e le
modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' diffusi
al mercato, e relativi all'informativa contabile anche
infrannuale della stessa societa', sono accompagnati da una
dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, che ne attestano la
corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle
scritture contabili.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari predispone adeguate procedure
amministrative e contabili per la formazione del bilancio
di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato
nonche' di ogni altra comunicazione di carattere
finanziario.
4. Il consiglio di amministrazione vigila affinche'
il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per
l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del
presente articolo, nonche' sul rispetto effettivo delle
procedure amministrative e contabili.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio,
sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul
bilancio consolidato:
a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle
procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si
riferiscono i documenti;
b) che i documenti sono redatti in conformita' ai
principi contabili internazionali applicabili riconosciuti
nella Comunita' europea ai sensi del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
luglio 2002;
c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili;
d) l'idoneita' dei documenti a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
e) per il bilancio d'esercizio e per quello
consolidato, che la relazione sulla gestione comprende
un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della
gestione, nonche' della situazione dell'emittente e
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento,
unitamente alla descrizione dei principali rischi e
incertezze cui sono esposti;
f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la
relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi
attendibile delle informazioni di cui al comma 4
dell'articolo 154-ter.
5-bis. L'attestazione di cui al comma 5 e' resa
secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.
5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli obblighi
in materia di rendicontazione di sostenibilita' di cui al
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli organi
amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano, con
apposita relazione, che la rendicontazione di
sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione e'
stata redatta conformemente agli standard di
rendicontazione applicati ai sensi della direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima
attestazione puo' essere resa da un dirigente diverso dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, dotato di specifiche competenze in materia di
rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita'
e nel rispetto dei requisiti di professionalita' previsti
dallo statuto. L'attestazione e' resa secondo il modello
stabilito con regolamento dalla Consob.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita'
degli amministratori si applicano anche ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
nonche' al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto, in
relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
societa'.»
«Art. 154-ter (Relazioni finanziarie). - 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo
comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti
quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul
sito Internet e con le altre modalita' previste dalla
Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale,
comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le
societa' che abbiano adottato il sistema di amministrazione
e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonche'
il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla
gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis,
comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo
2409-terdecies, secondo comma, del codice civile, in luogo
del bilancio di esercizio, e' pubblicato, ai sensi del
presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La
relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla
societa' di revisione legale nonche' la relazione indicata
nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione
del pubblico entro il medesimo termine.
1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle
disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della
Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni
finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi
l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano
conformemente al comma 1.
1.2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime
altresi' un giudizio sulla conformita' del progetto di
bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi
nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del
regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente
articolo, sulla base di un principio di revisione
elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la
data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364,
secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice
civile, intercorrono non meno di ventuno giorni.
1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo comma, del
codice civile il progetto di bilancio di esercizio e'
comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al
revisore legale o alla societa' di revisione legale, con la
relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima
della pubblicazione di cui al comma 1.
1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine che non siano microimprese come
definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita
sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla
gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. In tal caso la
relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' prevista dall'articolo
14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'
messa a disposizione del pubblico entro il termine di
pubblicazione della relazione finanziaria annuale di cui al
comma 1.
2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e
comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre
dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale
comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la
relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione
prevista dall'articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul
bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della
societa' di revisione legale, ove redatta, e' pubblicata
integralmente entro il medesimo termine.
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma
2, e' redatto in conformita' ai principi contabili
internazionali applicabili riconosciuti nella Comunita'
europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale
bilancio e' redatto in forma consolidata se l'emittente
quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine e'
obbligato a redigere il bilancio consolidato.
4. La relazione intermedia sulla gestione contiene
almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono
verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro
incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a
una descrizione dei principali rischi e incertezze per i
sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni
quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la
relazione intermedia sulla gestione contiene, altresi',
informazioni sulle operazioni rilevanti con parti
correlate.
5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob
puo' disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia
come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari,
l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive consistenti al piu' in: a) una descrizione
generale della situazione patrimoniale e dell'andamento
economico dell'emittente e delle sue imprese controllate
nel periodo di riferimento; b) una illustrazione degli
eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo
nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla
situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese
controllate.
5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli
obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica
l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14,
comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Quest'ultima, in conformita' alla disciplina comunitaria di
riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la
sussistenza delle seguenti condizioni:
a) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in
particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;
b) il contenuto delle informazioni finanziarie
periodiche aggiuntive richieste e' proporzionato ai fattori
che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte
dagli investitori;
c) le informazioni finanziarie periodiche
aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione
eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine
degli emittenti e non incidono negativamente sulle
possibilita' di accesso dei piccoli e medi emittenti ai
mercati regolamentati.
6. La Consob, in conformita' alla disciplina europea,
stabilisce con regolamento:
a) i termini e le modalita' di pubblicazione dei
documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali
informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonche' del
documento di registrazione universale ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto;
a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del
comma 1.1;
b) i casi di esenzione dall'obbligo di
pubblicazione delle relazioni finanziarie;
c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni
rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;
d) le modalita' di applicazione del presente
articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.
7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo
157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato
che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di
cui al presente articolo non sono conformi alle norme che
ne disciplinano la redazione, puo' chiedere all'emittente
di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla
pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a
ripristinare una corretta informazione del mercato.
7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia accertato che
le informazioni di cui al comma 1-quater non sono conformi
alle norme che ne disciplinano la redazione, puo'
esercitare i poteri di cui al comma 7.»