Art. 17 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Salvo quanto previsto ai  commi  2  e  3,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano: 
    a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024  o  in  data
successiva: 
      1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti  di
interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio,  superano
il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 
      2) agli enti di interesse pubblico ai sensi  dell'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  che  sono,
altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che,  su
base consolidata, alla data di  chiusura  del  bilancio  superano  il
criterio  del  numero  medio  di  500  dipendenti  occupati   durante
l'esercizio; 
    b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025  o  in  data
successiva: 
      1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle  di  cui
al comma 1, lettera a), numero 1); 
      2) alle societa' madri diverse da quelle di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 2); 
    c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026  o  in  data
successiva: 
      1) alle piccole e medie  imprese  quotate,  a  eccezione  delle
micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,  comma
10; 
      2) agli enti piccoli e non complessi, di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1,  punto  145),  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  purche'  si
tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e  medie  imprese
quotate e che non sono micro-imprese; 
      3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo
13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio,  del  25   novembre   2009,   e   alle   imprese   di
riassicurazione captive di  cui  all'articolo  13,  punto  5),  della
citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o
di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 5  si  applicano  a  partire
dagli esercizi aventi inizio  il  1°  gennaio  2028,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 18, comma 3. 
  3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e'  abrogato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 17: 
                
              - Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle  note  all'articolo
          1. 
              - Il riferimento al regolamento (UE)  n.  575/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              -  Il  riferimento  alla  direttiva   2009/138/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 25  novembre  2009,
          e' riportato nelle note all'articolo 3.