Art. 17
Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del
presente decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data
successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di
interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano
il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono,
altresi', societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su
base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il
criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante
l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data
successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui
al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui al comma 1,
lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data
successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle
micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma
10;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purche' si
tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese
quotate e che non sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo
13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di
riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della
citata direttiva, purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o
di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a partire
dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028, fermo restando
quanto previsto all'articolo 18, comma 3.
3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'articolo
1.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento alla direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
e' riportato nelle note all'articolo 3.