Art. 18 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Gli  incarichi  di   attestazione   della   conformita'   della
dichiarazione non finanziaria conferiti  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da  parte
di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del  presente
decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello
svolgimento dell'attivita' di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita' di cui  all'articolo  8,  salvo  la
possibilita' di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di  un
nuovo incarico in  conformita'  all'articolo  13,  comma  2-ter,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di  attestazione
della conformita' della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi
dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre  2016,
n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  non  si  computa  ai  fini  della  durata  massima
novennale  prevista  dall'articolo  13,  comma  2-ter,  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  3. Fino al 6 gennaio 2030: 
    a)  gli  obblighi  stabiliti  in   capo   alla   societa'   madre
extra-europea di cui all'articolo 5  potranno  essere  adempiuti,  su
base consolidata, da parte della societa' figlia con sede all'interno
del territorio dell'Unione europea che abbia generato i  ricavi  piu'
elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea  almeno
in uno dei cinque esercizi precedenti, su  base  consolidata  se  del
caso,  e  che  rediga  la  propria  rendicontazione  in   conformita'
all'articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29-bis della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2013; 
    b) la rendicontazione di sostenibilita' di cui  alla  lettera  a)
del presente comma dovra' includere l'informativa di cui all'articolo
8  del  regolamento  (UE)  2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 giugno 2020, riguardante  le  attivita'  svolte  da
tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione  europea  e
soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  14  dicembre  2022.  A  tal   fine,
l'informativa resa  ai  sensi  del  presente  articolo,  soddisfa  la
condizione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c). 
  4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro
la data del 1° gennaio 2026, sono  considerati  abilitati  e  possono
rilasciare le attestazioni di conformita'  della  rendicontazione  di
sostenibilita' senza che siano osservati gli  obblighi  di  cui  agli
articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purche' abbiano  maturato  almeno
cinque crediti formativi annuali  nelle  materie  caratterizzanti  la
rendicontazione  e  l'attestazione  della  sostenibilita'  ai   sensi
dell'articolo 5 del citato decreto  legislativo  n.  39  del  2010  e
producano  domanda  di  abilitazione  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010. 
  5. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  provvede  entro
centocinquanta  giorni   dalla   domanda   di   cui   al   comma   4,
all'annotazione  dell'abilitazione  nel  registro,  assicurandone  la
pubblicita'. 
  6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformita'
a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua
di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 27 gennaio  2010,  n.  39,  a  partire  dall'anno  solare
successivo a quello dell'abilitazione. 
  7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualita' da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni  di  cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si
applicano a decorrere dal  31  dicembre  2026,  a  condizione  che  i
soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in
materia di controlli della qualita', che puo' avere  anche  carattere
selettivo. 
  8. Fermo restando quanto previsto al  comma  9,  nelle  more  della
sottoscrizione delle convenzioni di cui agli  articoli  9,  comma  1,
9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi  2  e  2-bis,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi  professionali
sono  elaborati  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
congiuntamente  alla  Consob  e  agli  ordini  e  alle   associazioni
professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in  data  24
settembre 2014, dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  i
predetti ordini e associazioni. 
  9.  Fino  all'adozione   dei   principi   di   attestazione   della
rendicontazione di  sostenibilita'  di  cui  all'articolo  11,  comma
2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la  Consob
individua  i  principi  applicabili  e  disciplina   lo   svolgimento
dell'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione
di  sostenibilita'  da  parte  dei  revisori   della   sostenibilita'
incaricati,  nonche'  della  formulazione  delle  conclusioni   della
relazione di cui  all'articolo  14-bis  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. 
  10. In  deroga  all'articolo  154-bis,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo  28  febbraio   1998,   n.   58,   l'attestazione   sulla
rendicontazione di sostenibilita' ivi prevista puo' essere resa,  con
riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,  designato
con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza  di
specifica   previsione   statutaria,   previo   parere   obbligatorio
dell'organo di controllo. 
  11. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente  decreto,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Consob  conducono  uno
studio  volto  a  verificare  i  benefici   e   gli   oneri   sottesi
all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della
direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della  direttiva  (UE)
2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli  altri  Stati  membri
nell'ottica di garantire la competitivita' e la concorrenzialita' dei
servizi di attestazione della conformita'  della  rendicontazione  di
sostenibilita',   la   tutela   effettiva   dei   destinatari   delle
informazioni di sostenibilita', nonche' l'integrita'  e  la  qualita'
dei servizi di attestazione medesimi. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre  2016,  n.  254  (Attuazione  della
          direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  22  ottobre  2014,  recante  modifica  alla  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di grandi dimensioni): 
                «Art. 3 (Dichiarazione individuale di  carattere  non
          finanziario).  -  1.  La   dichiarazione   individuale   di
          carattere  non  finanziario,  nella  misura  necessaria  ad
          assicurare la comprensione dell'attivita' di  impresa,  del
          suo andamento, dei  suoi  risultati  e  dell'impatto  dalla
          stessa  prodotta,  copre  i   temi   ambientali,   sociali,
          attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla
          lotta contro la  corruzione  attiva  e  passiva,  che  sono
          rilevanti   tenuto   conto   delle   attivita'   e    delle
          caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno: 
                  a)   il   modello   aziendale   di   gestione    ed
          organizzazione delle attivita' dell'impresa, ivi inclusi  i
          modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  eventualmente
          adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del
          decreto legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  anche  con
          riferimento alla gestione dei suddetti temi; 
                  b) le politiche  praticate  dall'impresa,  comprese
          quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti  tramite
          di  esse  ed  i   relativi   indicatori   fondamentali   di
          prestazione di carattere non finanziario; 
                  c) i principali rischi, ivi incluse le modalita' di
          gestione  degli  stessi  generati  o  subiti,  connessi  ai
          suddetti temi e che derivano dalle attivita'  dell'impresa,
          dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse,
          ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto. 
                2. In merito agli  ambiti  di  cui  al  comma  1,  la
          dichiarazione di carattere non finanziario contiene  almeno
          informazioni riguardanti: 
                  a) l'utilizzo di risorse energetiche,  distinguendo
          fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili,
          e l'impiego di risorse idriche; 
                  b) le emissioni  di  gas  ad  effetto  serra  e  le
          emissioni inquinanti in atmosfera; 
                  c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o
          scenari realistici anche  a  medio  termine,  sull'ambiente
          nonche' sulla salute e la sicurezza, associato  ai  fattori
          di rischio di cui al  comma  1,  lettera  c),  o  ad  altri
          rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; 
                  d) aspetti sociali e attinenti  alla  gestione  del
          personale, incluse le azioni poste in essere per  garantire
          la parita'  di  genere,  le  misure  volte  ad  attuare  le
          convenzioni    di    organizzazioni    internazionali     e
          sovranazionali in  materia,  e  le  modalita'  con  cui  e'
          realizzato il dialogo con le parti sociali; 
                  e) rispetto dei diritti umani, le  misure  adottate
          per prevenirne le violazioni, nonche' le  azioni  poste  in
          essere  per  impedire  atteggiamenti  ed  azioni   comunque
          discriminatori; 
                  f)  lotta  contro  la  corruzione  sia  attiva  sia
          passiva,  con  indicazione  degli  strumenti  a  tal   fine
          adottati. 
                3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
          con un  raffronto  in  relazione  a  quelle  fornite  negli
          esercizi precedenti, secondo le metodologie ed  i  principi
          previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale
          riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma
          utilizzata ai fini della redazione della  dichiarazione  e,
          ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle  voci  ed
          agli importi contenuti nel  bilancio.  Nella  relazione  e'
          fatta esplicita menzione dello standard di  rendicontazione
          adottato e nel caso in cui lo standard  di  rendicontazione
          utilizzato differisca  da  quello  a  cui  e'  stato  fatto
          riferimento per la redazione della  dichiarazione  riferita
          al precedente esercizio, ne e' illustrata la motivazione. 
                4. Qualora si faccia ricorso ad  una  metodologia  di
          rendicontazione  autonoma  e'   fornita   una   chiara   ed
          articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per
          la  sua  adozione  all'interno  della   dichiarazione   non
          finanziaria.  Parimenti,  sono  descritti   gli   eventuali
          cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi  precedenti,
          con la relativa motivazione. 
                5. Ai fini della rendicontazione, gli  indicatori  di
          prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono
          quelli previsti dallo standard di rendicontazione  adottato
          e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonche' coerenti
          con l'attivita' svolta e gli impatti da essa prodotti.  Nel
          caso in cui si faccia ricorso ad una  metodologia  autonoma
          di rendicontazione, ovvero nel caso in cui  gli  indicatori
          di prestazione previsti dallo standard  di  rendicontazione
          adottato non siano  del  tutto  adeguati  o  sufficienti  a
          rappresentare con coerenza l'attivita' svolta e gli impatti
          da essa prodotti, l'impresa seleziona gli  indicatori  piu'
          adatti  a  tale  scopo,  fornendo  in  maniera   chiara   e
          articolata le ragioni sottese  a  tale  scelta.  La  scelta
          degli indicatori di prestazione e' effettuata anche tenendo
          conto, ove  opportuno,  degli  orientamenti  emanati  dalla
          Commissione europea  in  forza  di  quanto  previsto  dalla
          direttiva 2014/95/UE. 
                6.  Gli   enti   di   interesse   pubblico   soggetti
          all'obbligo di redigere la dichiarazione di  carattere  non
          finanziario che non praticano politiche in relazione a  uno
          o  piu'  degli  ambiti  di  cui  al  comma  1,   forniscono
          all'interno della medesima dichiarazione, per  ciascuno  di
          tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone  le
          ragioni in maniera chiara e articolata. 
                7. La responsabilita' di garantire che  la  relazione
          sia redatta e pubblicata in conformita' a  quanto  previsto
          dal   presente    decreto    legislativo    compete    agli
          amministratori    dell'ente    di    interesse    pubblico.
          Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo
          criteri  di  professionalita'  e  diligenza.  L'organo   di
          controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni  ad
          esso attribuite  dall'ordinamento,  vigila  sull'osservanza
          delle disposizioni stabilite  nel  presente  decreto  e  ne
          riferisce nella relazione annuale all'assemblea. 
                8. Fermi  restando  gli  obblighi  discendenti  dalla
          ammissione  o  dalla  richiesta  di  ammissione  di  valori
          mobiliari alla negoziazione in  un  mercato  regolamentato,
          previa    deliberazione     motivata     dell'organo     di
          amministrazione,  sentito  l'organo  di  controllo,   nella
          dichiarazione di carattere non finanziario  possono  essere
          omesse, in casi eccezionali,  le  informazioni  concernenti
          sviluppi imminenti ed operazioni in corso di  negoziazione,
          qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente
          la posizione commerciale dell'impresa. Qualora  si  avvalga
          di questa facolta', l'ente  di  interesse  pubblico  ne  fa
          menzione nella dichiarazione non finanziaria con  esplicito
          rimando al presente  comma.  L'omissione  non  e'  comunque
          consentita quando cio' possa pregiudicare una  comprensione
          corretta ed equilibrata  dell'andamento  dell'impresa,  dei
          suoi  risultati  e  della  sua  situazione,  nonche'  degli
          impatti prodotti dalla  sua  attivita'  in  relazione  agli
          ambiti di cui al comma 1. 
                9. Per i soggetti che  adempiano  agli  obblighi  del
          presente articolo presentando la dichiarazione di carattere
          non finanziario nella relazione  sulla  gestione  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  1,  lettera  a),  si  considerano
          assolti gli obblighi  di  cui  al  primo  e  secondo  comma
          dell'articolo 2428  del  codice  civile,  all'articolo  41,
          comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136,  e
          di  cui  all'articolo  94,  al  comma  1-bis,  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.   209,   limitatamente
          all'analisi   delle   informazioni   di    carattere    non
          finanziario. 
                10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione
          legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione  da
          parte degli amministratori della dichiarazione di carattere
          non finanziario.  Lo  stesso  soggetto,  o  altro  soggetto
          abilitato   allo   svolgimento   della   revisione   legale
          appositamente designato, esprime,  con  apposita  relazione
          distinta da quella  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  un'attestazione  circa
          la conformita' delle informazioni fornite rispetto a quanto
          richiesto dal presente decreto legislativo  e  rispetto  ai
          principi, alle metodologie e alle  modalita'  previste  dal
          comma 3. Le conclusioni  sono  espresse  sulla  base  della
          conoscenza e della comprensione che il soggetto  incaricato
          di effettuare l'attivita' di controllo sulla  dichiarazione
          non  finanziaria  ha  dell'ente  di   interesse   pubblico,
          dell'adeguatezza  dei  sistemi,  dei   processi   e   delle
          procedure  utilizzate  ai  fini  della  preparazione  della
          dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui
          la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta
          nella relazione sulla gestione ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 1, lettera a), il giudizio di  cui  all'articolo  14,
          comma 2, lettera e), del  decreto  legislativo  27  gennaio
          2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che  rimane
          oggetto dell'obbligo di attestazione  di  cui  al  presente
          comma. La relazione, datata  e  sottoscritta  dal  soggetto
          allo scopo designato, e'  allegata  alla  dichiarazione  di
          carattere non finanziario e  pubblicata  congiuntamente  ad
          essa secondo le modalita' di cui all'articolo 5.» 
              - Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle  note  all'articolo
          9. 
              - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  relativa   ai   bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  29
          giugno 2013, n. L 182. 
              - Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2020/852  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,  e'
          riportato nelle note all'articolo 3. 
              - Il riferimento  alla  direttiva  (UE)  2022/2464  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  dicembre  2022,
          e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 3,  4,  5  e  6  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          all'articolo 9. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5-bis  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: 
                «Art. 5-bis (Formazione dei soggetti  incaricati  dei
          controlli della qualita'). - 1. Il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, sentita la Consob, definisce  con  proprio
          decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione
          per i soggetti incaricati  dei  controlli  della  qualita',
          nonche' i programmi e il contenuto minimo di tali corsi. 
                2. Le autorita'  vigilanti  provvedono  autonomamente
          alla  formazione  del  personale  interno   incaricato   di
          effettuare i controlli  di  qualita'  anche  attraverso  la
          definizione di  programmi  di  aggiornamento  professionale
          condivisi.» 
              - Il testo degli articoli 9, comma 1, 9-bis,  comma  2,
          10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          all'articolo 9. 
              -  Il   testo   dell'articolo   154-bis   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  e'  riportato  nelle
          note all'articolo 12. 
              - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  relativa   ai   bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella  G.U.U.E.  29
          giugno 2013, n. L 182. 
              - Il riferimento  alla  direttiva  (UE)  2022/2464  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  dicembre  2022,
          e' riportato nelle note alle premesse.