Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Gli incarichi di attestazione della conformita' della
dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi dell'articolo 3,
comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, da parte
di soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente
decreto, rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini dello
svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 8, salvo la
possibilita' di una risoluzione anticipata e dell'attribuzione di un
nuovo incarico in conformita' all'articolo 13, comma 2-ter, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di attestazione
della conformita' della dichiarazione non finanziaria svolta ai sensi
dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 2016,
n. 254, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non si computa ai fini della durata massima
novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-ter, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Fino al 6 gennaio 2030:
a) gli obblighi stabiliti in capo alla societa' madre
extra-europea di cui all'articolo 5 potranno essere adempiuti, su
base consolidata, da parte della societa' figlia con sede all'interno
del territorio dell'Unione europea che abbia generato i ricavi piu'
elevati delle vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno
in uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se del
caso, e che rediga la propria rendicontazione in conformita'
all'articolo 4 del presente decreto o agli articoli 29 e 29-bis della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013;
b) la rendicontazione di sostenibilita' di cui alla lettera a)
del presente comma dovra' includere l'informativa di cui all'articolo
8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, riguardante le attivita' svolte da
tutte le imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea e
soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. A tal fine,
l'informativa resa ai sensi del presente articolo, soddisfa la
condizione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c).
4. Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro
la data del 1° gennaio 2026, sono considerati abilitati e possono
rilasciare le attestazioni di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' senza che siano osservati gli obblighi di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purche' abbiano maturato almeno
cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la
rendicontazione e l'attestazione della sostenibilita' ai sensi
dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e
producano domanda di abilitazione con le modalita' di cui
all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro
centocinquanta giorni dalla domanda di cui al comma 4,
all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la
pubblicita'.
6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati in conformita'
a quanto ivi previsto, rispettano gli obblighi di formazione continua
di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare
successivo a quello dell'abilitazione.
7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di qualita' da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizioni di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i
soggetti incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica in
materia di controlli della qualita', che puo' avere anche carattere
selettivo.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle more della
sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli 9, comma 1,
9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi professionali
sono elaborati dal Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alla Consob e agli ordini e alle associazioni
professionali sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24
settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze con i
predetti ordini e associazioni.
9. Fino all'adozione dei principi di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo 11, comma
2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con regolamento la Consob
individua i principi applicabili e disciplina lo svolgimento
dell'incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita' da parte dei revisori della sostenibilita'
incaricati, nonche' della formulazione delle conclusioni della
relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
10. In deroga all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del decreto
legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione sulla
rendicontazione di sostenibilita' ivi prevista puo' essere resa, con
riferimento all'esercizio finanziario in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, da un dirigente diverso dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, designato
con apposita delibera dell'organo amministrativo anche in assenza di
specifica previsione statutaria, previo parere obbligatorio
dell'organo di controllo.
11. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno
studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi
all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34, paragrafo 4, della
direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della direttiva (UE)
2022/2464 anche alla luce dell'esperienza degli altri Stati membri
nell'ottica di garantire la competitivita' e la concorrenzialita' dei
servizi di attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita', la tutela effettiva dei destinatari delle
informazioni di sostenibilita', nonche' l'integrita' e la qualita'
dei servizi di attestazione medesimi.
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (Attuazione della
direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni):
«Art. 3 (Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario). - 1. La dichiarazione individuale di
carattere non finanziario, nella misura necessaria ad
assicurare la comprensione dell'attivita' di impresa, del
suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla
stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla
lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono
rilevanti tenuto conto delle attivita' e delle
caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
a) il modello aziendale di gestione ed
organizzazione delle attivita' dell'impresa, ivi inclusi i
modelli di organizzazione e di gestione eventualmente
adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con
riferimento alla gestione dei suddetti temi;
b) le politiche praticate dall'impresa, comprese
quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite
di esse ed i relativi indicatori fondamentali di
prestazione di carattere non finanziario;
c) i principali rischi, ivi incluse le modalita' di
gestione degli stessi generati o subiti, connessi ai
suddetti temi e che derivano dalle attivita' dell'impresa,
dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse,
ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la
dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno
informazioni riguardanti:
a) l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo
fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili,
e l'impiego di risorse idriche;
b) le emissioni di gas ad effetto serra e le
emissioni inquinanti in atmosfera;
c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o
scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente
nonche' sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori
di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri
rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del
personale, incluse le azioni poste in essere per garantire
la parita' di genere, le misure volte ad attuare le
convenzioni di organizzazioni internazionali e
sovranazionali in materia, e le modalita' con cui e'
realizzato il dialogo con le parti sociali;
e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate
per prevenirne le violazioni, nonche' le azioni poste in
essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque
discriminatori;
f) lotta contro la corruzione sia attiva sia
passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine
adottati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite
con un raffronto in relazione a quelle fornite negli
esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi
previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale
riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma
utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e,
ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed
agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione e'
fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione
adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione
utilizzato differisca da quello a cui e' stato fatto
riferimento per la redazione della dichiarazione riferita
al precedente esercizio, ne e' illustrata la motivazione.
4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di
rendicontazione autonoma e' fornita una chiara ed
articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per
la sua adozione all'interno della dichiarazione non
finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali
cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti,
con la relativa motivazione.
5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di
prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono
quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato
e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonche' coerenti
con l'attivita' svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel
caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma
di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori
di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione
adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a
rappresentare con coerenza l'attivita' svolta e gli impatti
da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori piu'
adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e
articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta
degli indicatori di prestazione e' effettuata anche tenendo
conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla
Commissione europea in forza di quanto previsto dalla
direttiva 2014/95/UE.
6. Gli enti di interesse pubblico soggetti
all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non
finanziario che non praticano politiche in relazione a uno
o piu' degli ambiti di cui al comma 1, forniscono
all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di
tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le
ragioni in maniera chiara e articolata.
7. La responsabilita' di garantire che la relazione
sia redatta e pubblicata in conformita' a quanto previsto
dal presente decreto legislativo compete agli
amministratori dell'ente di interesse pubblico.
Nell'adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo
criteri di professionalita' e diligenza. L'organo di
controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad
esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza
delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne
riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla
ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori
mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato,
previa deliberazione motivata dell'organo di
amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella
dichiarazione di carattere non finanziario possono essere
omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti
sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione,
qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente
la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga
di questa facolta', l'ente di interesse pubblico ne fa
menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito
rimando al presente comma. L'omissione non e' comunque
consentita quando cio' possa pregiudicare una comprensione
corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei
suoi risultati e della sua situazione, nonche' degli
impatti prodotti dalla sua attivita' in relazione agli
ambiti di cui al comma 1.
9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del
presente articolo presentando la dichiarazione di carattere
non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano
assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma
dell'articolo 2428 del codice civile, all'articolo 41,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e
di cui all'articolo 94, al comma 1-bis, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente
all'analisi delle informazioni di carattere non
finanziario.
10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da
parte degli amministratori della dichiarazione di carattere
non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto
abilitato allo svolgimento della revisione legale
appositamente designato, esprime, con apposita relazione
distinta da quella di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un'attestazione circa
la conformita' delle informazioni fornite rispetto a quanto
richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai
principi, alle metodologie e alle modalita' previste dal
comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della
conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato
di effettuare l'attivita' di controllo sulla dichiarazione
non finanziaria ha dell'ente di interesse pubblico,
dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle
procedure utilizzate ai fini della preparazione della
dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui
la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta
nella relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera a), il giudizio di cui all'articolo 14,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane
oggetto dell'obbligo di attestazione di cui al presente
comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto
allo scopo designato, e' allegata alla dichiarazione di
carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad
essa secondo le modalita' di cui all'articolo 5.»
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'articolo
9.
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e'
riportato nelle note all'articolo 3.
- Il riferimento alla direttiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del citato
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39:
«Art. 5-bis (Formazione dei soggetti incaricati dei
controlli della qualita'). - 1. Il Ministero dell'economia
e delle finanze, sentita la Consob, definisce con proprio
decreto i criteri di accreditamento dei corsi di formazione
per i soggetti incaricati dei controlli della qualita',
nonche' i programmi e il contenuto minimo di tali corsi.
2. Le autorita' vigilanti provvedono autonomamente
alla formazione del personale interno incaricato di
effettuare i controlli di qualita' anche attraverso la
definizione di programmi di aggiornamento professionale
condivisi.»
- Il testo degli articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2,
10, commi 12 e 13-ter, e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
all'articolo 9.
- Il testo dell'articolo 154-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle
note all'articolo 12.
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
- Il riferimento alla direttiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
e' riportato nelle note alle premesse.