Art. 3 
 
            Rendicontazione individuale di sostenibilita' 
 
  1. Le imprese di cui all'articolo 2 che  siano  imprese  di  grandi
dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate  includono  in
un'apposita sezione della relazione sulla  gestione  le  informazioni
necessarie  alla   comprensione   dell'impatto   dell'impresa   sulle
questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie  alla
comprensione  del  modo  in  cui  le  questioni   di   sostenibilita'
influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati  e  sulla
sua situazione. 
  2. La rendicontazione individuale di sostenibilita' di cui al comma
1, include: 
    a) una breve descrizione del modello e della strategia  aziendale
che indichi: 
      1) la  resilienza  del  modello  e  della  strategia  aziendali
dell'impresa in  relazione  ai  rischi  connessi  alle  questioni  di
sostenibilita'; 
      2) le opportunita' per l'impresa  connesse  alle  questioni  di
sostenibilita'; 
      3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni  di
attuazione e i relativi piani finanziari e di  investimento,  atti  a
garantire che il modello e la strategia aziendali  siano  compatibili
con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione
del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con  l'Accordo  di  Parigi
nell'ambito  della  Convenzione  quadro  delle  Nazioni   Unite   sui
cambiamenti  climatici,  adottato  a  Parigi  il  12  dicembre  2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016,  n.
204, di seguito denominato «Accordo  di  Parigi»,  e  l'obiettivo  di
conseguire la neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 giugno 2021, e, se del  caso,  l'esposizione  dell'impresa  ad
attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas; 
      4)  il  modo  in  cui  il  modello  e  la  strategia  aziendali
dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e
del loro impatto sulle questioni di sostenibilita'; 
      5) le modalita' di attuazione della strategia dell'impresa  per
quanto riguarda le questioni di sostenibilita'; 
    b)  una  descrizione  degli  obiettivi   temporalmente   definiti
connessi alle questioni di sostenibilita'  individuati  dall'impresa,
inclusi, se del  caso,  obiettivi  quantitativi  di  riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e  il  2050,  una
descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento  degli
stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi  dell'impresa
relativi ai fattori ambientali  sono  basati  su  prove  scientifiche
conclusive; 
    c) una descrizione del ruolo degli organi  di  amministrazione  e
controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e  delle
loro competenze e capacita' in relazione  allo  svolgimento  di  tale
ruolo o dell'accesso  di  tali  organi  alle  suddette  competenze  e
capacita'; 
    d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle
questioni di sostenibilita'; 
    e) informazioni sull'esistenza di sistemi di  incentivi  connessi
alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli
organi di amministrazione e controllo; 
    f) una descrizione: 
      1) delle procedure di dovuta diligenza  applicate  dall'impresa
in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile,  in
linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese
di attuare una procedura di dovuta diligenza; 
      2) dei principali impatti  negativi,  effettivi  o  potenziali,
legati alle attivita' dell'impresa e  alla  sua  catena  del  valore,
compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e  la
sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per  identificare  e
monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa
e' tenuta a identificare in  virtu'  di  altri  obblighi  dell'Unione
europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta
diligenza; 
      3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire  o
attenuare impatti negativi,  effettivi  o  potenziali,  o  per  porvi
rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni; 
    g) una descrizione dei principali rischi per  l'impresa  connessi
alle questioni di  sostenibilita',  compresa  una  descrizione  delle
principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le  modalita'
di gestione di tali rischi adottate dall'impresa; 
    h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle  informazioni
di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g). 
  3.  I  soggetti  obbligati  indicano  le  procedure   attuate   per
individuare le informazioni che sono state  incluse  nella  relazione
sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui  alle
lettere a), b), c), d) e), f),  g),  e  h),  del  comma  2  includono
informazioni relative alle prospettive temporali  a  breve,  medio  e
lungo termine, a seconda dei casi. 
  4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2  e
3 sono incluse le informazioni sulle attivita' dell'impresa  e  sulla
sua catena del valore, comprese le informazioni  concernenti  i  suoi
prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la  sua  catena  di
fornitura. Inoltre, se del  caso,  contengono  anche  riferimenti  ad
altre informazioni incluse nella  relazione  sulla  gestione  e  agli
importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche' ulteriori
precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi  finanziari  oggetto
di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora  non  siano
disponibili tutte  le  informazioni  relative  alla  sua  catena  del
valore,  la  societa'  obbligata  include  nella  rendicontazione  di
sostenibilita' una spiegazione degli  sforzi  compiuti  per  ottenere
tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per  cui  non
e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi
piani per ottenerle in futuro. 
  5. Fermi restando gli obblighi derivanti  dall'ammissione  o  dalla
richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione  in  un
mercato  regolamentato,  ovvero  in  un  sistema   multilaterale   di
negoziazione,   previa   deliberazione   motivata   dell'organo    di
amministrazione,  sentito  l'organo  di  controllo,  possono   essere
omesse, in casi eccezionali,  le  informazioni  concernenti  sviluppi
imminenti e operazioni in corso  di  negoziazione,  qualora  la  loro
divulgazione possa compromettere gravemente la posizione  commerciale
dell'impresa. Qualora si avvalga  della  facolta'  di  cui  al  primo
periodo,  la  societa'  ne  fa  menzione  nella  rendicontazione   di
sostenibilita' con esplicito  rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al
presente comma. L'omissione non e' comunque  consentita  quando  cio'
possa  pregiudicare  una   comprensione   corretta   ed   equilibrata
dell'andamento  dell'impresa,  dei  suoi  risultati   e   della   sua
situazione, nonche' degli impatti prodotti  dalla  sua  attivita'  in
relazione agli ambiti di cui al comma 1. 
  6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3  e
4 in conformita' agli  standard  di  rendicontazione  adottati  dalla
Commissione europea ai sensi  dell'articolo  29-ter  dalla  direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26  giugno
2013. 
  7. La societa', anche nel rispetto della normativa e degli  accordi
applicabili  in  materia,  prevede  modalita'  di  informazione   dei
rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato  e  discute  con
loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere  e  verificare
le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori
comunicano il parere, ove adottato, all'organo  amministrativo  e  di
controllo. 
  8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4,  5  e  6  e  fatto  salvo  quanto
previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti
piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo  1,  punto
145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese  di  assicurazione
captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009,  e  le
imprese di riassicurazione captive definite  all'articolo  13,  punto
5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione  di
sostenibilita' alle informazioni seguenti: 
    a) una breve descrizione del modello e della strategia  aziendali
dell'impresa; 
    b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle
questioni di sostenibilita'; 
    c)  i  principali  impatti  negativi,  effettivi  o   potenziali,
dell'impresa in relazione  alle  questioni  di  sostenibilita'  e  le
eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o
attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali  o  per  porvi
rimedio; 
    d) i principali rischi per l'impresa connessi alle  questioni  di
sostenibilita' e le modalita' di gestione  di  tali  rischi  adottate
dall'impresa; 
    e) gli indicatori fondamentali  necessari  per  la  comunicazione
delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d). 
  9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga  ivi
prevista forniscono le informazioni in conformita' agli  standard  di
rendicontazione di sostenibilita' adottati dalla Commissione  europea
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater  dalla  direttiva
2013/34/UE. 
  10. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1°  gennaio  2028,  in
deroga al comma  1,  le  piccole  e  medie  imprese  quotate  possono
omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla
gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma. 
  11. Le societa' di cui al  comma  1  redigono  la  relazione  sulla
gestione  nel  formato  elettronico  di   comunicazione   specificato
all'articolo  3  del  regolamento  delegato   (UE)   2019/815   della
Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro  rendicontazione
di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18  giugno  2020,  conformemente  a  detto  formato  elettronico   di
comunicazione. 
  12. Per le societa' che forniscono le informazioni  in  conformita'
al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di  cui  al
primo  e  secondo  comma  dell'articolo  2428  del   codice   civile,
all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle  informazioni
di carattere non finanziario. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 30  giugno  2021,  che  istituisce  il
          quadro per il conseguimento della neutralita'  climatica  e
          che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.  401/2009   e   il
          regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul  clima»)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243. 
              -  Il  riferimento  alla   direttiva   2013/34/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              - Il riferimento al regolamento (UE)  n.  575/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              - La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di  accesso  ed
          esercizio   delle   attivita'   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione  (solvibilita'  II),  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2019/815   della
          Commissione, del 17 dicembre 2018, per quanto  riguarda  le
          norme   tecniche   di   regolamentazione   relative    alla
          specificazione   del   formato   elettronico    unico    di
          comunicazione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019,
          n. L 143. 
              - Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione
          di un quadro che favorisce gli investimenti  sostenibili  e
          recante  modifica  del  regolamento  (UE)   2019/2088,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198. 
              - Il testo dell'articolo  2428  del  codice  civile  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo  18
          agosto 2015, n. 136, e' riportato nelle  note  all'articolo
          1. 
              - Il testo dell'articolo 94 del decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.   209,   e'   riportato   nelle   note
          all'articolo 1.