Art. 3
Rendicontazione individuale di sostenibilita'
1. Le imprese di cui all'articolo 2 che siano imprese di grandi
dimensioni, nonche' le piccole e medie imprese quotate includono in
un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni
necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle
questioni di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla
comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita'
influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla
sua situazione.
2. La rendicontazione individuale di sostenibilita' di cui al comma
1, include:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale
che indichi:
1) la resilienza del modello e della strategia aziendali
dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di
sostenibilita';
2) le opportunita' per l'impresa connesse alle questioni di
sostenibilita';
3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di
attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a
garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili
con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione
del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi
nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n.
204, di seguito denominato «Accordo di Parigi», e l'obiettivo di
conseguire la neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad
attivita' legate al carbone, al petrolio e al gas;
4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali
dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e
del loro impatto sulle questioni di sostenibilita';
5) le modalita' di attuazione della strategia dell'impresa per
quanto riguarda le questioni di sostenibilita';
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti
connessi alle questioni di sostenibilita' individuati dall'impresa,
inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una
descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli
stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa
relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche
conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e
controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle
loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale
ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e
capacita';
d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle
questioni di sostenibilita';
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi
alle questioni di sostenibilita' e che sono destinati ai membri degli
organi di amministrazione e controllo;
f) una descrizione:
1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa
in relazione alle questioni di sostenibilita' e, ove applicabile, in
linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese
di attuare una procedura di dovuta diligenza;
2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali,
legati alle attivita' dell'impresa e alla sua catena del valore,
compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la
sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e
monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa
e' tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione
europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta
diligenza;
3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o
attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi
rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi
alle questioni di sostenibilita', compresa una descrizione delle
principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalita'
di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni
di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).
3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate per
individuare le informazioni che sono state incluse nella relazione
sulla gestione conformemente al comma 1. Le informazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e), f), g), e h), del comma 2 includono
informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e
lungo termine, a seconda dei casi.
4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai commi 1, 2 e
3 sono incluse le informazioni sulle attivita' dell'impresa e sulla
sua catena del valore, comprese le informazioni concernenti i suoi
prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di
fornitura. Inoltre, se del caso, contengono anche riferimenti ad
altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli
importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche' ulteriori
precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi finanziari oggetto
di rendicontazione ai sensi del presente decreto, qualora non siano
disponibili tutte le informazioni relative alla sua catena del
valore, la societa' obbligata include nella rendicontazione di
sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per ottenere
tali informazioni sulla sua catena del valore, i motivi per cui non
e' stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i suoi
piani per ottenerle in futuro.
5. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'ammissione o dalla
richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un
mercato regolamentato, ovvero in un sistema multilaterale di
negoziazione, previa deliberazione motivata dell'organo di
amministrazione, sentito l'organo di controllo, possono essere
omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi
imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro
divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale
dell'impresa. Qualora si avvalga della facolta' di cui al primo
periodo, la societa' ne fa menzione nella rendicontazione di
sostenibilita' con esplicito rinvio alle disposizioni di cui al
presente comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio'
possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata
dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua
situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua attivita' in
relazione agli ambiti di cui al comma 1.
6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e
4 in conformita' agli standard di rendicontazione adottati dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013.
7. La societa', anche nel rispetto della normativa e degli accordi
applicabili in materia, prevede modalita' di informazione dei
rappresentanti dei lavoratori al livello appropriato e discute con
loro le informazioni pertinenti e i mezzi per ottenere e verificare
le informazioni sulla sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori
comunicano il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di
controllo.
8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo quanto
previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese quotate, gli enti
piccoli e non complessi definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto
145), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione
captive di cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e le
imprese di riassicurazione captive definite all'articolo 13, punto
5), della suddetta direttiva, possono limitare la rendicontazione di
sostenibilita' alle informazioni seguenti:
a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendali
dell'impresa;
b) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle
questioni di sostenibilita';
c) i principali impatti negativi, effettivi o potenziali,
dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita' e le
eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o
attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi
rimedio;
d) i principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di
sostenibilita' e le modalita' di gestione di tali rischi adottate
dall'impresa;
e) gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione
delle informazioni di cui alle lettere a), b), c) e d).
9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono della deroga ivi
prevista forniscono le informazioni in conformita' agli standard di
rendicontazione di sostenibilita' adottati dalla Commissione europea
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva
2013/34/UE.
10. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, in
deroga al comma 1, le piccole e medie imprese quotate possono
omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla
gestione, di fornire le informazioni di cui al predetto comma.
11. Le societa' di cui al comma 1 redigono la relazione sulla
gestione nel formato elettronico di comunicazione specificato
all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/815 della
Commissione, del 17 dicembre 2018, e marcano la loro rendicontazione
di sostenibilita', comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2020, conformemente a detto formato elettronico di
comunicazione.
12. Per le societa' che forniscono le informazioni in conformita'
al presente articolo, si considerano assolti gli obblighi di cui al
primo e secondo comma dell'articolo 2428 del codice civile,
all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
136, e di cui all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle informazioni
di carattere non finanziario.
Note all'art. 3:
- Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il
quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e
che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il
regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.
- Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento al regolamento (UE) n. 575/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed
esercizio delle attivita' di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilita' II), e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335.
- Il regolamento delegato (UE) 2019/815 della
Commissione, del 17 dicembre 2018, per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione relative alla
specificazione del formato elettronico unico di
comunicazione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019,
n. L 143.
- Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione
di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e
recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 22 giugno 2020, n. L 198.
- Il testo dell'articolo 2428 del codice civile e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 41 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 136, e' riportato nelle note all'articolo
1.
- Il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' riportato nelle note
all'articolo 1.