Art. 7
Esonero e casi di equivalenza
1. Le imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e medie
imprese quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di
cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni
ivi richieste siano incluse:
a) dalla societa' madre nella rendicontazione consolidata di
sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4;
b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla
gestione redatta in conformita' agli articoli 29 e 29-bis della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013;
c) dalla societa' madre extra-europea in una rendicontazione
consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE o con
modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di
sostenibilita' determinati conformemente a un atto di esecuzione
della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di
sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo
comma, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' resa nel formato elettronico
di comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento (UE)
2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 e marcata, comprese
le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel
medesimo regolamento delegato.
2. Le societa' madri di un gruppo di grandi dimensioni non sono
soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 4,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi richieste siano
incluse:
a) dalla societa' madre nella rendicontazione consolidata di
sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4;
b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla
gestione redatta in conformita' agli articoli 29 e 29-bis della
direttiva 2013/34/UE;
c) dalla societa' madre extra-europea in una rendicontazione
consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE o con
modalita' equivalenti ai principi di rendicontazione di
sostenibilita' determinati conformemente a un atto di esecuzione
della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di
sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo
comma, della direttiva 2004/109/CE, nonche' resa nel formato
elettronico di comunicazione specificato all'articolo 3 del
regolamento (UE) 2019/815 e marcata, comprese le informazioni di cui
all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, conformemente al
formato elettronico di comunicazione specificato nel medesimo
regolamento delegato.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette al rispetto
delle seguenti condizioni:
a) la relazione sulla gestione della societa' esentata contiene
tutte le informazioni seguenti:
1) il nome e la sede legale della societa' madre che fornisce
le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2;
2) il link al sito web sul quale sono rese disponibili la
relazione sulla gestione consolidata della societa' madre o della
societa' madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata
sulla sostenibilita' della societa' madre extra-europea e
l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformita' di cui
all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a-bis), della
direttiva 2013/34/UE, e all'articolo 8 del presente decreto o dalle
disposizioni nazionali di attuazione degli altri Stati membri
dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni sulla
conformita' di cui alla lettera b);
3) che la societa' e' esentata ai sensi del presente articolo;
b) nei casi previsti dai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), la
rendicontazione consolidata di sostenibilita' della societa' madre
extra-europea e l'attestazione contenente le conclusioni circa la
conformita', rilasciata da una o piu' persone o da una o piu' imprese
autorizzate a rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni
sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' a norma del
diritto a cui e' soggetta la societa' madre extra-europea, sono
pubblicate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 6;
c) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), le
informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852,
relative alle attivita' svolte dalla societa' figlia esentata
stabilita nell'Unione europea e dalle sue societa' figlie, ove non
ricomprese nella rendicontazione di sostenibilita' elaborata dalla
societa' madre extra-europea, sono incluse nella relazione sulla
gestione della societa' esentata.
4. In caso di esonero dalla redazione della rendicontazione di
sostenibilita' ai sensi del presente articolo, la societa' esentata
procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, di copia della
rendicontazione consolidata di sostenibilita', ovvero della relazione
sulla gestione consolidata della societa' madre europea o
extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua comunemente
utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o che sia
fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale.
Se la traduzione non e' certificata, la societa' inserisce una
dichiarazione in tal senso.
5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano alle
societa' di grandi dimensioni i cui valori mobiliari siano ammessi
alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione
europea.
6. Ai fini del presente articolo, le imprese di assicurazione di
cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), che fanno parte di un gruppo
che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono trattate come
imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo.
7. Ai fini del presente articolo e qualora si applichi l'articolo
10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all'articolo
2, comma 6, lettera b), del presente decreto, che sono affiliati
permanentemente a un organismo centrale preposto al loro controllo
alle condizioni stabilite dall'articolo 10 del regolamento (UE) n.
575/2013, sono trattati come imprese figlie di tale organismo
centrale.
Note all'art. 7:
- Il riferimento alla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e'
riportato nelle note all'articolo 1.
- Il riferimento alla direttiva 2004/109/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004,
e' riportato nelle note all'articolo 5.
- Il riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/815
della Commissione, del 17 dicembre 2018, e' riportato nelle
note all'articolo 3.
- Il riferimento al regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e'
riportato nelle note all'articolo 3.
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
il regolamento (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.