Art. 7 
 
                    Esonero e casi di equivalenza 
 
  1. Le imprese di grandi dimensioni,  nonche'  le  piccole  e  medie
imprese quotate non sono soggette agli obblighi di rendicontazione di
cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora  le  informazioni
ivi richieste siano incluse: 
    a) dalla societa'  madre  nella  rendicontazione  consolidata  di
sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4; 
    b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla
gestione redatta in conformita'  agli  articoli  29  e  29-bis  della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2013; 
    c) dalla societa'  madre  extra-europea  in  una  rendicontazione
consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard  di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto
previsto  dall'articolo  29-ter  dalla  direttiva  2013/34/UE  o  con
modalita'   equivalenti   ai   principi   di    rendicontazione    di
sostenibilita' determinati conformemente  a  un  atto  di  esecuzione
della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di
sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4,  terzo
comma, della direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' resa nel formato elettronico
di comunicazione specificato  all'articolo  3  del  regolamento  (UE)
2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018 e marcata,  comprese
le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento  (UE)  2020/852
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  giugno   2020,
conformemente al formato elettronico di comunicazione specificato nel
medesimo regolamento delegato. 
  2. Le societa' madri di un gruppo di  grandi  dimensioni  non  sono
soggette agli obblighi di rendicontazione previsti  dall'articolo  4,
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 qualora le informazioni ivi  richieste  siano
incluse: 
    a) dalla societa'  madre  nella  rendicontazione  consolidata  di
sostenibilita' redatta in conformita' all'articolo 4; 
    b) dalla societa' madre europea nella relazione consolidata sulla
gestione redatta in conformita'  agli  articoli  29  e  29-bis  della
direttiva 2013/34/UE; 
    c) dalla societa'  madre  extra-europea  in  una  rendicontazione
consolidata di sostenibilita' redatta conformemente agli standard  di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi di quanto
previsto  dall'articolo  29-ter  dalla  direttiva  2013/34/UE  o  con
modalita'   equivalenti   ai   principi   di    rendicontazione    di
sostenibilita' determinati conformemente  a  un  atto  di  esecuzione
della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di
sostenibilita' adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4,  terzo
comma,  della  direttiva  2004/109/CE,  nonche'  resa   nel   formato
elettronico  di  comunicazione   specificato   all'articolo   3   del
regolamento (UE) 2019/815 e marcata, comprese le informazioni di  cui
all'articolo  8  del  regolamento  (UE)  2020/852,  conformemente  al
formato  elettronico  di  comunicazione  specificato   nel   medesimo
regolamento delegato. 
  3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2  sono  soggette  al  rispetto
delle seguenti condizioni: 
    a) la relazione sulla gestione della societa'  esentata  contiene
tutte le informazioni seguenti: 
      1) il nome e la sede legale della societa' madre  che  fornisce
le informazioni ai sensi dei commi 1 e 2; 
      2) il link al sito web  sul  quale  sono  rese  disponibili  la
relazione sulla gestione consolidata della  societa'  madre  o  della
societa' madre europea o, se del caso, la rendicontazione consolidata
sulla   sostenibilita'   della   societa'   madre   extra-europea   e
l'attestazione contenente le conclusioni  sulla  conformita'  di  cui
all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma,  lettera  a-bis),  della
direttiva 2013/34/UE, e all'articolo 8 del presente decreto  o  dalle
disposizioni  nazionali  di  attuazione  degli  altri  Stati   membri
dell'Unione europea o l'attestazione contenente le conclusioni  sulla
conformita' di cui alla lettera b); 
      3) che la societa' e' esentata ai sensi del presente articolo; 
    b) nei casi previsti dai commi 1, lettera c), e 2, lettera c), la
rendicontazione consolidata di sostenibilita'  della  societa'  madre
extra-europea e l'attestazione contenente  le  conclusioni  circa  la
conformita', rilasciata da una o piu' persone o da una o piu' imprese
autorizzate a rilasciare un'attestazione  contenente  le  conclusioni
sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita' a norma del
diritto a cui e'  soggetta  la  societa'  madre  extra-europea,  sono
pubblicate nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 6; 
    c) nei casi previsti ai commi 1, lettera c), e 2, lettera c),  le
informazioni di cui all'articolo 8  del  regolamento  (UE)  2020/852,
relative  alle  attivita'  svolte  dalla  societa'  figlia   esentata
stabilita nell'Unione europea e dalle sue societa'  figlie,  ove  non
ricomprese nella rendicontazione di  sostenibilita'  elaborata  dalla
societa' madre extra-europea,  sono  incluse  nella  relazione  sulla
gestione della societa' esentata. 
  4. In caso di esonero  dalla  redazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita' ai sensi del presente articolo, la  societa'  esentata
procede alla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 6, di copia  della
rendicontazione consolidata di sostenibilita', ovvero della relazione
sulla  gestione  consolidata   della   societa'   madre   europea   o
extra-europea, redatta in lingua italiana o nella lingua  comunemente
utilizzata negli ambienti della  finanza  internazionale  o  che  sia
fornita una traduzione in una di tali lingue del documento originale.
Se la traduzione  non  e'  certificata,  la  societa'  inserisce  una
dichiarazione in tal senso. 
  5. Le esenzioni di cui al presente articolo non si  applicano  alle
societa' di grandi dimensioni i cui valori  mobiliari  siano  ammessi
alla negoziazione su mercati  regolamentati  italiani  o  dell'Unione
europea. 
  6. Ai fini del presente articolo, le imprese  di  assicurazione  di
cui all'articolo 2, comma 6, lettera a), che fanno parte di un gruppo
che operi secondo una direzione unitaria a norma dell'articolo 96 del
decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  sono  trattate  come
imprese figlie dell'impresa madre di tale gruppo. 
  7. Ai fini del presente articolo e qualora si  applichi  l'articolo
10 del regolamento (UE) n. 575/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 giugno 2013, gli enti creditizi di cui all'articolo
2, comma 6, lettera b), del  presente  decreto,  che  sono  affiliati
permanentemente a un organismo centrale preposto  al  loro  controllo
alle condizioni stabilite dall'articolo 10 del  regolamento  (UE)  n.
575/2013,  sono  trattati  come  imprese  figlie  di  tale  organismo
centrale. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  riferimento  alla   direttiva   2013/34/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              -  Il  riferimento  alla  direttiva   2004/109/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  dicembre  2004,
          e' riportato nelle note all'articolo 5. 
              - Il riferimento al regolamento delegato (UE)  2019/815
          della Commissione, del 17 dicembre 2018, e' riportato nelle
          note all'articolo 3. 
              - Il  riferimento  al  regolamento  (UE)  2020/852  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,  e'
          riportato nelle note all'articolo 3. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica
          il  regolamento  (UE)  n.  648/2012,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.