Art. 9
Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) "attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita'": l'incarico finalizzato al rilascio di una
relazione contenente le conclusioni espresse dal revisore della
sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale conformemente
all'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo
14-bis del presente decreto;»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua la revisione
del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge un
incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione di conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente sede
in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro
di uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio della
revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);»;
3) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti:
«h-bis) "relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale di cui
all'articolo 14-bis;
h-ter) "rendicontazione di sostenibilita'": la
rendicontazione di sostenibilita' quale definita all'articolo 1,
comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;»;
4) dopo la lettera i-bis), sono inserite le seguenti:
«i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'":
1) il revisore della sostenibilita' o i revisori della
sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e che
firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia stato
conferito a una societa' di revisione legale, il revisore della
sostenibilita' o i revisori della sostenibilita' designati dalla
societa' di revisione legale come responsabili dell'esecuzione
dell'incarico di attestazione per conto della societa' di revisione
legale e che firmano la relazione di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita';
i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della
sostenibilita'":
1) il responsabile o i responsabili dell'incarico di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita' come definiti
alla lettera i-ter);
2) nel caso di un incarico di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un gruppo, i
revisori della sostenibilita' designati da una societa' di revisione
legale come i responsabili dell'attestazione della rendicontazione
consolidata nonche' i revisori della sostenibilita' designati dalle
societa' controllate significative in qualita' di responsabili
dell'attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita';»;
5) dopo la lettera n), e' inserita la seguente:
«n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore legale
di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico
di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in
conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero
il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita' in un altro
Stato membro dell'Unione europea in conformita' alle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle
direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;»;
6) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
«o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica che
effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, se
del caso, un incarico finalizzato al rilascio di un'attestazione
circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una
societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diversa da una
persona iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»;
7) dopo la lettera p), e' inserita la seguente:
«p-bis) "revisore della sostenibilita' del gruppo": il
revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale
incaricati dell'attestazione della conformita' della rendicontazione
consolidata di sostenibilita';»;
8) dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:
«r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi
internazionali di attestazione e altri principi correlati definiti
dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite
l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB), nella
misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in
materia di sostenibilita';
r-ter) "principi di etica e indipendenza internazionali": i
principi di etica e indipendenza internazionali definiti
dall'International Federation of Accountants (IFAC) tramite
l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli
incarichi finalizzati alla attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' sono riservati ai soggetti iscritti
nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti
all'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita' devono essere soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se
revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.»;
2) al comma 3, alle lettere a) e b), dopo le parole: «vertente
sulla conoscenza della normativa italiana rilevante» sono inserite le
seguenti: «in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente,
se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in materia di
attestazione della conformita' della revisione legale dei conti o di
entrambe»;
3) al comma 4, la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato
membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione al Registro e,
eventualmente, all'attivita' di abilitazione alla attestazione delle
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', anche in momenti
diversi, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali
imprese potranno esercitare la revisione legale e l'attivita' di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' a condizione che i responsabili dei rispettivi
incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera
a).»;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), le parole: «e per l'esercizio
dell'attivita' di revisione legale» sono sostituite dalle seguenti:
«, per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale ed,
eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al
rilascio di un'attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita'»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ha durata almeno triennale, di cui almeno otto mesi
relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico pratiche
necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda conseguire anche
l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo. Tale
periodo di tirocinio di almeno otto mesi puo' essere svolto dal
revisore legale o dal soggetto che ha gia' completato il tirocinio
per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, anche
disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al conseguimento
dell'abilitazione alla revisione legale che ha durata almeno
triennale;»;
1.3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente:
«d-bis) comporta, ai fini dell'abilitazione del revisore
allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di
un'attestazione sulla conformita' della rendicontazione di
sostenibilita', l'obbligo di collaborare nel periodo di almeno otto
mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformita'
della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita' o ad
altri servizi relativi alla sostenibilita';»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «di revisione legale»;
2.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) la data di inizio del tirocinio per l'abilitazione
al rilascio dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita';»;
2.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il soggetto o i soggetti presso il quale il tirocinio
e' svolto, con specifica identificazione della finalizzazione del
tirocinio di cui alle lettere b) o b-bis);»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno di
tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita' svolta
ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e i compiti
relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione e
svolgimento ha partecipato, con indicazione del relativo oggetto e
delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha
assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla dichiarazione
del revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui
e' stato svolto il tirocinio che attesta la veridicita' delle
indicazioni ivi contenute, e' trasmessa al soggetto incaricato della
tenuta del registro del tirocinio. La relazione attestante lo
svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma 1, lettera
d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni dal termine del
periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale di
cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del tirocinante e del
revisore legale o della societa' di revisione legale presso cui e'
stato svolto il tirocinio.»;
4) al comma 7, dopo le parole: «ai fini dell'abilitazione» sono
aggiunte le seguenti: «all'esercizio della revisione legale o
all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «all'esercizio della revisione
legale» sono inserite le seguenti: «e per l'abilitazione allo
svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'»;
2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
«3-ter). Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei
conti anche all'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', l'esame di cui al comma 2 ha per
oggetto le seguenti, ulteriori, materie:
a) obblighi legali e principi concernenti la redazione
della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita';
b) analisi della sostenibilita';
c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle
questioni di sostenibilita';
d) obblighi legali e principi di attestazione della
conformita' per la rendicontazione di sostenibilita' di cui
all'articolo 11.»;
3) al comma 4:
3.1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo
svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'»;
3.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «alla revisione legale dei conti e all'abilitazione allo
svolgimento di incarichi di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
programma di aggiornamento riguarda anche le materie caratterizzanti
l'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita'.»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
revisori abilitati al rilascio all'attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' devono acquisire almeno
venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui almeno dieci
caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno dieci
caratterizzanti la sostenibilita'.»;
3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori legali
e dai revisori della sostenibilita', prevista dagli Albi
professionali di appartenenza, e da coloro che collaborano
all'attivita' di revisione legale o di attestazione della
sostenibilita' o sono responsabili della revisione o
dell'attestazione della sostenibilita' all'interno di societa' di
revisione che erogano formazione, viene riconosciuta equivalente se
dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al
programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.»;
f) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con
decreto, il contenuto e le modalita' di presentazione della domanda
di abilitazione dei revisori e delle societa' di revisione allo
svolgimento dell'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita'
e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro
aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), dopo le parole: «tenuta degli albi o
registri» sono aggiunte le seguenti: «e l'informazione se il revisore
legale sia abilitato per la revisione o per l'attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;
1.2) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
«i-bis) l'eventuale abilitazione allo svolgimento degli
incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita'.»;
2) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i revisori
legali impiegati presso la societa' o della quale sono soci o
amministratori, con indicazione se siano abilitati a svolgere gli
incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita', nonche' gli eventuali provvedimenti in essere,
assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26,
comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d);»;
3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi e' indicato il numero
di iscrizione presso l'autorita' competente del Paese terzo, il nome
di tale autorita' nonche' se l'iscrizione riguardi la revisione
legale dei conti, l'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'.»;
h) all'articolo 9, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita' svolta dai
revisori della sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal
fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.»;
i) all'articolo 9-bis:
1) al comma 7, le parole: «soltanto in presenza di accordi di
cooperazione di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle seguenti:
«a norma dell'articolo 33, comma 2-bis»;
2) al comma 8, le parole: «del capo IV della direttiva 95/46/CE
e delle norme nazionali applicabili alla protezione dei dati di
carattere personale» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016»;
3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita'
di attestazione di conformita' svolta dai revisori della
sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal fine incaricati,
ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.
8-ter. Il revisore della sostenibilita' incaricato
dell'attestazione di conformita' sulla rendicontazione predisposta
dalle societa' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del
bilancio delle societa', ove diversi, si scambiano ogni informazione
necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga
a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilita'
derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la
possibilita' di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal
soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica
anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di
attestazione a livello consolidato.
8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in
quanto compatibile, al revisore della sostenibilita' o alla societa'
di revisione che svolgono l'attivita' di attestazione sulla
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di enti di
interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi
dell'articolo 22, comma 1-bis.»;
l) all'articolo 10, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita', ad eccezione
del comma 12.
13-ter. I revisori della sostenibilita' e le societa' di
revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano i
principi di deontologia, riservatezza e segreto professionale,
nonche' di indipendenza e obiettivita', tenendo conto dei principi di
etica e indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e
delle finanze sentita la Consob, sulla base della medesima
convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12.»;
m) all'articolo 10-bis, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il comma 1 si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»;
n) all'articolo10-ter, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»;
o) all'articolo 10-quater:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di
revisione legale, la stessa dovra' designare almeno un responsabile
dell'incarico. Al responsabile dell'incarico vengono assegnate
risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e capacita'
necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attivita'.»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ove l'attivita' di attestazione sulla conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e' effettuata da una societa'
di revisione legale, la stessa designa almeno un responsabile della
sostenibilita', che puo' essere anche il responsabile dell'incarico
di revisione. Al responsabile della sostenibilita' sono assegnate
risorse sufficienti e personale dotato delle competenze e delle
capacita' necessarie per espletare in modo opportuno le loro
funzioni.
1-ter. La qualita' della revisione legale e dell'attestazione
di conformita', l'indipendenza e la competenza costituiscono i
principali criteri ai quali e' improntata la scelta dei responsabili
dell'incarico di revisione legale e, se del caso, dei responsabili
della sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale ai
fini della relativa designazione.»;
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche all'attivita'
di attestazione della rendicontazione di sostenibilita' svolta dal
responsabile della sostenibilita'.»;
4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa' di
revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di attestazione
sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita', contenente
i pertinenti dati di cui al comma 6.»;
5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresi' contenere
tutti i dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove
applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i dati e i
documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo
14-bis, nonche' i dati e i documenti necessari per monitorare il
rispetto delle disposizioni del presente decreto e delle ulteriori
disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione e' chiuso
entro sessanta giorni dalla data in cui viene sottoscritta la
predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al presente
comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione alla
quale si riferiscono.»;
6) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la
societa' di revisione legale conserva la documentazione di eventuali
reclami scritti relativi all'esecuzione delle revisioni legali o
delle attestazioni di sostenibilita', effettuate per dieci anni dalla
data della relazione di revisione o di attestazione alla quale si
riferiscono.»;
p) dopo l'articolo 10-quinquies, e' inserito il seguente:
«Art. 10-sexies (Attestazione della conformita' della
rendicontazione consolidata di sostenibilita'). - 1. Nel caso di un
incarico di attestazione della conformita' della rendicontazione
consolidata di sostenibilita' di un gruppo, il revisore della
sostenibilita' del gruppo assume la piena responsabilita' per la
relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis.
2. Ai fini dell'attestazione di cui al comma 1, il revisore
della sostenibilita' del gruppo valuta il lavoro svolto da eventuali
altri revisori della sostenibilita', societa' di revisione legale,
revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese terzo
nonche' il lavoro svolto dai prestatori indipendenti di servizi di
attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio
2006, accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri
Stati membri dell'Unione europea, e mantiene documentazione della
natura, tempistica ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove
opportuno, del riesame effettuato dal revisore della sostenibilita'
del gruppo sulle parti pertinenti della documentazione di
attestazione di detti soggetti. La documentazione conservata dal
revisore della sostenibilita' del gruppo e' atta a consentire
all'autorita' competente di esaminare il lavoro da essi svolto.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2,
secondo periodo, il revisore della sostenibilita' del gruppo chiede
il consenso dei revisori della sostenibilita', societa' di revisione
legale, revisori di un Paese terzo, enti di revisione di un Paese
terzo nonche' dei prestatori indipendenti di servizi di attestazione
di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2006/43/CE
accreditati ai sensi della normativa di recepimento di altri Stati
membri dell'Unione europea, al trasferimento o all'accesso alla
documentazione pertinente durante lo svolgimento del lavoro
finalizzato al rilascio dell'attestazione della conformita' della
rendicontazione consolidata, come condizione affinche' il revisore
della sostenibilita' del gruppo possa basarsi sul lavoro da essi
svolto.
4. Se il revisore della sostenibilita' del gruppo non e' nelle
condizioni di svolgere le attivita' di cui al comma 2, secondo
periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa tempestivamente
l'autorita' competente. Tali misure includono, ove opportuno, lo
svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della conformita'
della societa' controllata interessata, che puo' essere svolto sia
direttamente sia tramite esternalizzazione, la richiesta agli
amministratori della societa' controllata di ulteriori documenti e
notizie utili all'attivita' di attestazione e lo svolgimento, da
parte del revisore della sostenibilita' del gruppo, di accertamenti,
controlli ed esame di atti e documentazione presso la societa'
controllata interessata.
5. Il revisore della sostenibilita' del gruppo, se e' oggetto
di un controllo della qualita' o di un'indagine riguardante
l'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di
sostenibilita' di un gruppo di imprese, rende disponibile alle
autorita' competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente
da egli stesso conservata sul lavoro di attestazione della
conformita' svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte le
relative carte di lavoro.
6. L'autorita' competente puo' chiedere alle autorita'
competenti interessate degli Stati membri documentazione
supplementare sul lavoro di attestazione svolto da revisori legali,
societa' di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi di
attestazione di cui all'articolo 2, punto 23), della direttiva
2006/43/CE accreditati ai sensi della normativa di recepimento di
altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'attestazione
della conformita' della rendicontazione consolidata di
sostenibilita', ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di una
controllante o di una controllata di un gruppo di imprese sia
rilasciata da uno o piu' revisori o da uno o piu' enti di revisione
contabile di un Paese terzo, l'autorita' competente puo' chiedere
alle autorita' competenti interessate del Paese terzo documentazione
supplementare sul lavoro di attestazione svolto tali soggetti
conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36.
7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora
l'attestazione di una controllante o di una controllata di un gruppo
sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione di un Paese
terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo
36, il revisore della sostenibilita' del gruppo ha anche la
responsabilita' di garantire, se richiesto, che la documentazione
supplementare sul lavoro di attestazione svolto da tali revisori o
enti di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte di
lavoro pertinenti ai fini del rilascio dell'attestazione, sia
debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore
della sostenibilita' del gruppo conserva una copia di detta
documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli enti
di revisione contabile del Paese terzo che potra' avere un accesso
libero e illimitato, su richiesta, a tale documentazione, ovvero
adotta ogni altra misura appropriata. Se non e' possibile effettuare
la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo al revisore
della sostenibilita' del gruppo per motivi giuridici o altri motivi,
la documentazione conservata dal revisore della sostenibilita' gruppo
include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere
accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso di ostacoli
diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo
interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»;
q) all'articolo 11:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Principi di
revisione e di attestazione della conformita'»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. L'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' e' svolta in conformita' ai principi di attestazione
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26-bis,
paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1-bis
da parte della Commissione europea, l'attivita' di attestazione e'
svolta in conformita' ai principi di attestazione elaborati, tenendo
conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime
convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.»;
r) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole: «conferimenti degli incarichi»
sono inserite le seguenti: «di revisione legale dei conti»;
2) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell'organo di
controllo, conferisce l'incarico di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e determina il corrispettivo
spettante al revisore della sostenibilita' o alla societa' di
revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali
criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio dell'incarico. Per le societa' di cui agli articoli 3
e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse
pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l'incarico puo'
essere rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere nuovamente
conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro
esercizi. Si applica il comma 2-bis.
2-quater. Nel caso in cui l'incarico dell'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sia conferito al
revisore legale o alla societa' di revisione legale incaricati della
revisione legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' puo' avere una
durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini
dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione della
sostenibilita' con l'incarico di revisione del bilancio.»;
3) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo di
controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale,
revisore della sostenibilita' o ad altra societa' di revisione legale
secondo le modalita' di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non
costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in
merito ad un trattamento contabile, ad un principio di
rendicontazione della sostenibilita', a una procedura di revisione o
di attestazione.
4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la
societa' di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi,
salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalita' definiti
con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere
in tempi e modi tali da consentire alla societa' sottoposta a
revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti,
salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del revisore legale,
del revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione
legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in
cui puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto
con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di
attestazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta a
revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede
tempestivamente a conferire nuovi incarichi.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del
contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione
continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore
della sostenibilita' o societa' di revisione legale fino a quando la
deliberazione di conferimento del nuovo incarico non e' divenuta
efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni
o della risoluzione del contratto.
7. La societa' sottoposta a revisione o sottoposta
all'attestazione e il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per la
revisione legale e l'attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti
sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca,
alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno
determinate.»;
4) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. In caso di revisione legale o di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un ente di
interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli azionisti di tale
ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o
l'organo di controllo, o la Consob hanno la facolta' di adire il
Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore
della sostenibilita' o della societa' di revisione legale ove
ricorrano giustificati motivi.»;
s) all'articolo 14, comma 2:
1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) un giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»;
2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) un giudizio sulla conformita' della relazione sulla
gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla
rendicontazione di sostenibilita' di cui al decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15;
e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell'attivita' di revisione legale, circa
l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione
sulla gestione;»;
t) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'). - 1. Il revisore della
rendicontazione di sostenibilita' o la societa' di revisione legale,
abilitati ai sensi del presente decreto, appositamente incaricati,
esprimono con apposita relazione di attestazione le proprie
conclusioni circa la conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' alle norme del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che
ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di
marcatura della rendicontazione di sostenibilita' di cui agli
articoli 3, comma 10, e 4, comma 9, del predetto decreto, nonche'
circa la conformita' all'osservanza degli obblighi di informativa
previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
2. La relazione di attestazione, redatta in conformita' ai
principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica la
rendicontazione di sostenibilita' sottoposta ad attestazione, la data
e il periodo cui si riferisce, nonche' il quadro normativo di
riferimento;
b) una descrizione della portata delle attivita' di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' che indica almeno i principi di attestazione in base
ai quali tali attivita' sono state svolte;
c) le conclusioni di cui al comma 1.
3. Qualora l'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' sia stata svolta da piu' revisori
della sostenibilita' o da piu' societa' di revisione legale, essi
raggiungono un accordo sui risultati dell'attivita' di attestazione e
presentano una relazione e delle conclusioni congiunte. In caso di
disaccordo, ogni revisore della sostenibilita' o societa' di
revisione legale presenta le proprie conclusioni in un paragrafo
distinto della relazione di attestazione, indicando i motivi del
disaccordo.
4. La relazione di attestazione e' firmata e datata dal
responsabile dell'incarico di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'. Quando l'attivita' di attestazione e' svolta da una
societa' di revisione legale, la relazione di attestazione reca
almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' che svolgono l'incarico per conto
della societa' di revisione. Qualora l'incarico sia stato affidato
congiuntamente a piu' revisori della sostenibilita' o a piu' societa'
di revisione legale, la relazione di attestazione e' firmata da tutti
i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'.
5. I soggetti incaricati della attestazione sulla
rendicontazione di sostenibilita' hanno diritto di ottenere dagli
amministratori documenti e notizie utili all'attivita' di
attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame
di atti e documentazione.
6. La relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione consolidata di sostenibilita' rispetta i requisiti di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».
u) all'articolo 17:
1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa' di
revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui
all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano un
ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il
revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale
appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente, all'ente di
interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate
all'interno dell'Unione europea i servizi diversi dalla revisione
legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,
lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n.
537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
durante:
a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del periodo
oggetto dell'attestazione e l'emissione della relazione di
attestazione; e
b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di cui
alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n.
537/2014.
3-ter. I soggetti di cui al comma precedente, incaricati da
un ente di interesse pubblico e, qualora siano appartenenti a una
rete, qualsiasi membro di tale rete, possono prestare all'ente di
interesse pubblico, alla sua controllante o alle sue controllate
servizi diversi dall'attestazione, differenti da quelli vietati di
cui al comma precedente, previa approvazione da parte del comitato
per il controllo interno e la revisione contabile basata su
un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e
delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis.
3-quater. Quando un membro di una rete a cui appartiene il
soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di
cui al medesimo comma a un'impresa costituita in un Paese terzo,
controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di
attestazione, il revisore della sostenibilita' o la societa' di
revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte del
membro della rete comprometta la sua indipendenza. In tal caso, il
soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi causati
dalla fornitura di tali servizi e puo' continuare a svolgere il
lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se e' in
grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la fornitura di
tali servizi non compromette il suo giudizio professionale e la
relazione di attestazione.»;
2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Il revisore della sostenibilita' o il responsabile
chiave della sostenibilita' che effettua l'attestazione per conto di
una societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche sociali
negli organi di amministrazione e controllo dell'ente che ha
conferito l'incarico di attestazione ne' puo' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni
dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un biennio dal
momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore
della sostenibilita' o di responsabile chiave della sostenibilita' in
relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e
ai soci, diversi dai responsabili chiave della sostenibilita', del
revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione legale,
nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a
disposizione o sono sotto il controllo del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale, nel caso in cui
tali soggetti siano abilitati all'esercizio della professione di
revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»;
v) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Negli enti di interesse pubblico, il comitato per il
controllo interno e la revisione contabile e' incaricato:
a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente
sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e, ove
applicabile, dell'esito dell'attivita' di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' e trasmettere a tale organo la
relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo,
corredata da eventuali osservazioni;
b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e,
ove applicabile, della rendicontazione individuale o consolidata di
sostenibilita', compresi l'utilizzo del formato elettronico di cui
agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli
standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonche' presentare le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrita';
c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo
interno della qualita' e di gestione del rischio dell'impresa e, se
applicabile, della revisione interna, per quanto attiene
all'informativa finanziaria e, ove presente, alla rendicontazione
individuale o consolidata di sostenibilita', compreso l'utilizzo del
formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza;
d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio
e del bilancio consolidato e, ove presente, l'attivita' di
attestazione della conformita' della rendicontazione individuale o
consolidata di sostenibilita', anche tenendo conto di eventuali
risultati e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob
a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove
disponibili;
e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori
legali, dei revisori della sostenibilita' o delle societa' di
revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater
e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo,
in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di
servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione,
conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
f) di essere responsabile della procedura volta alla
selezione dei revisori legali o delle societa' di revisione legale e
raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da
designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.»;
z) all'articolo 19-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
al presente decreto relative alla revisione di enti diversi dagli
enti di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a
regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di cui:
a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle sole
norme relative alla revisione legale;
b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5,
paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12
e 17 del Regolamento europeo.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle societa' di
revisione legale incaricati dell'attestazione dai soggetti di cui
all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano ente
sottoposto a regime intermedio, si applica l'articolo 17, commi
3-bis, 3-quater e 5-bis.»
aa) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Controllo della qualita' sull'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'). - 1. I revisori
della sostenibilita' e le societa' di revisione che svolgono
incarichi di attestazione sulla conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' sono soggetti a controllo della qualita' secondo le
specifiche disposizioni del presente articolo.
2. Il controllo di qualita' sui revisori della sostenibilita'
che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o
che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una
societa' di revisione legale si intende svolto per mezzo del
controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima. In ogni
caso, tali soggetti sono sottoposti direttamente al controllo di
qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un incarico
di attestazione.
3. I revisori della sostenibilita' e le societa' di revisione
che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a controllo di
qualita' sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni.
Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello in
cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il
revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione legale ha
acquisito almeno un incarico di attestazione.
4. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche
in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale in
materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' oppure di altri
servizi correlati alla sostenibilita', nonche' della formazione
specifica in materia di controllo della qualita' di cui all'articolo
5-bis.
5. Possono essere incaricati dei controlli di qualita' sui
revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che
svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre che
a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7:
a) hanno svolto, per almeno cinque anni continuativi,
incarichi di attestazione in qualita' di responsabili dell'incarico;
b) sono stati, per almeno cinque anni continuativi,
dipendenti o collaboratori di societa' di revisione partecipando agli
incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione;
c) sono stati, per almeno cinque anni continuativi,
dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono
attivita' di vigilanza sull'attestazione di conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'.
6. I soggetti incaricati del controllo della qualita' devono
rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a
conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
7. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al
controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una
societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione
prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di
lavoro come socio o dipendente o di ogni altro rapporto di
associazione con tale revisore della sostenibilita' o societa' di
revisione legale.
8. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore al
controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una
societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione se
e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto grado del
revisore della sostenibilita' sottoposto al controllo o di revisori
della sostenibilita' che siano soci, amministratori o collaboratori
della societa' di revisione legale sottoposta al controllo, o se
intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta
a controllo relazioni d'affari o finanziarie che ne possono
compromettere l'indipendenza.
9. La selezione delle persone fisiche da assegnare a ciascun
incarico di controllo della qualita' avviene in base a una procedura
obiettiva volta a escludere ogni conflitto di interesse tra le
persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilita' o
la societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione
oggetto del controllo.
10. Il controllo della qualita', basato su una verifica
adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo di attestazione,
include una valutazione della conformita' ai principi di attestazione
e ai requisiti di indipendenza applicabili, della quantita' e
qualita' delle risorse impiegate, dei corrispettivi per
l'attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita', nonche' del sistema interno di controllo della
qualita' nella societa' di revisione legale.
11. I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati
alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta dal revisore
della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale oggetto di
controllo.
12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto
a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli e', in
particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo
l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni, a consegnare i
documenti e le carte di lavoro richiesti.
13. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono
una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e
le eventuali raccomandazioni di effettuare specifici interventi al
revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale che
svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro
cui tali interventi sono posti in essere.
14. Il revisore della sostenibilita' e la societa' di revisione
legale che svolge incarichi di attestazione provvedono a effettuare
gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro il
termine nella stessa definito. In caso di mancata, incompleta o
tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Consob, negli ambiti di rispettiva competenza
possono applicare le sanzioni di cui agli articoli 24 e 26-quater,
commi 1, 3 e 4.
15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano
i controlli della qualita' sono esentate dall'obbligo di possedere
un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di
sostenibilita' e di attestazione della conformita' o di altri servizi
correlati alla sostenibilita'.»;
bb) all'articolo 21:
1) al comma 1:
1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il Ministero
dell'economia e delle finanze assicura:»;
1.2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di
attestazione della conformita' della rendicontazione della
sostenibilita'»;
1.3) alla lettera c), le parole: «e dei principi di
revisione» sono sostituite dalle seguenti: «, dei principi di
revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»;
1.4) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) la formazione dei controllori di qualita' incaricati
dei controlli di qualita' di competenza del Ministero e alla
formazione continua dei revisori legali dei conti iscritti al
registro;»;
1.5) alla lettera f), le parole: «all'articolo 9, 10 e 11.»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 9, 10 e 11, salvo
quanto previsto dall'articolo 26;»;
1.6) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) il controllo della qualita' sui revisori legali e
le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di revisione
legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime
intermedio, nonche' sui revisori della sostenibilita' e sulle
societa' di revisione che svolgono incarichi di attestazione e che
non siano sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi
dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis;
f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso
di violazioni in materia di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' delle disposizioni del presente
decreto, delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli
articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater,
10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis,
6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonche' dei principi di cui al
regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze.»;
2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
«9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la
responsabilita' finale per le attivita' di cui al comma 1 e dei
controlli di qualita', delle ispezioni e delle sanzioni dei revisori
legali e delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi
di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime intermedio, nonche' sui revisori della
sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono incarichi
di attestazione e che non siano sottoposti alla vigilanza della
Consob ai sensi dell'articolo 22.»;
cc) all'articolo 22:
1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La Consob vigila sull'attivita' di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' prevista
dall'articolo 8 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai
soggetti di cui al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita'
e societa' di revisione legale a tal fine incaricati da enti di
interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi
dai revisori legali di cui al comma 1, al fine di verificarne il
corretto svolgimento in conformita' alle disposizioni del presente
decreto. Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad
effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita' di cui
all'articolo 20-bis.
1-ter. La Consob assume la responsabilita' finale per i
controlli di qualita', per le ispezioni e per le sanzioni dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale che hanno
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime intermedio di cui al comma 1, nonche' sui
revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione che
svolgono incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua
vigilanza ai sensi del comma 1-bis.»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis,
la Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 2, lettere a) e
b), nei confronti di:
a) revisori della sostenibilita' e societa' di revisione
legale che svolgono incarichi di attestazione;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori della
sostenibilita' o delle societa' di revisione legale che svolgono
incarichi di attestazione;
c) societa' che pubblicano la rendicontazione di
sostenibilita' oggetto di attestazione, loro affiliati e terzi
correlati;
d) terzi ai quali i revisori della sostenibilita' e
societa' di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione
hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai revisori
della sostenibilita' o societa' di revisione legale che svolgono
incarichi di attestazione.»;
dd) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta
irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale o
di attestazione delle conformita' della rendicontazione della
sostenibilita', puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o
giuridica responsabile della violazione di porre termine al
comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione
di revisione o la relazione di attestazione non soddisfano i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis;
c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di
biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della
violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore
a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarita'
connesse all'incarico di revisione legale;
f) la sospensione dell'attivita' di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per un periodo
non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le
irregolarita';
g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale o di
attestazione delle conformita' della rendicontazione di
sostenibilita';
h) il divieto per il revisore legale o la societa' di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale o
di attestazione delle conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' per un periodo non superiore a tre anni;
i) la cancellazione dal Registro del soggetto al quale sono
ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di revisione
legale.»;
ee) dopo l'articolo 26-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob sull'attivita' di
attestazione). - 1. La Consob, quando accerta la violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis,
10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis,
10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6-bis, 7-bis e 8,
10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi 3-bis, 3-ter,
3-quater e 5-bis del presente decreto e delle relative norme di
attuazione, nonche' la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilita',
della societa' di revisione legale e del responsabile della
sostenibilita'. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17,
commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila;
b) la revoca di uno o piu' incarichi di attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi a enti
di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio;
c) il divieto al revisore di sostenibilita' o alla societa'
di revisione legale di accettare nuovi incarichi di attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi a enti
di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un
periodo non superiore a tre anni;
d) la sospensione dell'attivita' di attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per un periodo
non superiore a tre anni, del revisore della sostenibilita', della
societa' di revisione legale o del responsabile della sostenibilita'
ai quali sono ascrivibili le irregolarita'.
2. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai fini della
loro annotazione sul Registro.
3. Quando le violazioni di cui al comma 1 sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in alternativa alle
sanzioni indicate al medesimo comma, puo':
a) pubblicare una dichiarazione indicante il responsabile
della violazione e la natura della stessa;
b) ordinare di eliminare le infrazioni contestate, con
eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per
l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle.
4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di
cui al comma 3, lettera b), la Consob applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo.
5. Quando le irregolarita' accertate abbiano comportato
l'emissione di una relazione di attestazione che non soddisfa i
requisiti stabiliti dall'articolo 14-bis, la Consob, con il
provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1,
dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti
stabiliti dall'articolo 14-bis.
6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis,
comma 8-quater, puo' comminare al revisore della sostenibilita' o
alla societa' di revisione legale le sanzioni di cui ai commi 1,
lettera a), 3 e 4.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma
1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e
5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione,
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di
amministrazione e direzione delle societa' di revisione legale quando
l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o
dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti
condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la
qualita' dell'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' della societa' di revisione;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata
ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli 10-ter,
comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del presente
decreto, e delle relative norme di attuazione.
8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli
10, commi 13-bis e 13-ter, e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e
5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da
parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
cinquecentomila.
9. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in
ragione della gravita' della violazione accertata, la Consob puo'
applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione
temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio
di funzioni presso le societa' di revisione legale.
10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di
cui all'articolo 14-bis, comma 5, da parte degli organi di
amministrazione di un ente di interesse pubblico o di un ente
sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali organi
responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa pecuniaria
da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le violazioni rivestono
particolare gravita', la Consob puo' interdire temporaneamente, per
un periodo non superiore a tre anni, i membri degli organi di
amministrazione e direzione responsabili delle violazioni
dall'esercizio di funzioni presso gli enti di interesse pubblico o
gli enti sottoposti a regime intermedio.
11. Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
e 5-bis del presente decreto, e delle relative norme di attuazione
sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione
o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la
Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti
previsti dal comma 1, lettera d).
12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si
applica l'articolo 195 del TUF.
13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano
gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.»
ff) all'articolo 33:
1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di revisione legale»
sono inserite le seguenti: «e di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'»;
2) ai commi 3 e 4, dopo le parole: «in materia di revisione
legale» sono inserite le seguenti: «o di attestazione delle
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»;
gg) all'articolo 34:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «riguardante i conti
annuali o i conti consolidati» sono inserite le seguenti: «o, ove
applicabile, una relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'»;
2) al comma 6, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i
conti consolidati» sono inserite le seguenti: «e le relazioni di
attestazione della conformita' della rendicontazione individuale o
consolidata di sostenibilita'»;
hh) all'articolo 35, comma 2, le parole: «, su base di
reciprocita',» sono soppresse.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «affiliata di una societa' di revisione legale»:
un ente legato alla societa' di revisione tramite la
proprieta' comune, la direzione comune o una relazione di
controllo;
a-bis) "attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'": l'incarico finalizzato
al rilascio di una relazione contenente le conclusioni
espresse dal revisore della sostenibilita' o dalla societa'
di revisione legale conformemente all'articolo 8 del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e all'articolo 14-bis
del presente decreto;
b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle
assicurazioni private;
c) «enti di interesse pubblico»: le societa'
individuate ai sensi dell'articolo 16;
c-bis) "enti sottoposti a regime intermedio": le
societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis;
d) "ente di revisione di un Paese terzo": un ente
che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, effettua
la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove
applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio di
un'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' di una societa' avente sede in un Paese
terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro di
uno Stato membro in seguito all'abilitazione all'esercizio
della revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
lettera f-bis);
e) "gruppo": l'insieme delle societa' incluse nel
consolidamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127;
f) "Paese terzo": uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
f-bis) "principi di revisione internazionali": i
principi di revisione internazionali (ISA), il principio
internazionale sul controllo della qualita' (ISQC 1) e
altri principi correlati definiti dall'International
Federation of Accountants (IFAC) tramite l'International
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella
misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della
revisione legale;
g) "Registro/Registro dei revisori legali": il
registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze
nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa' di
revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
h) "relazione di revisione legale": la relazione
del revisore legale o della societa' di revisione legale di
cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del
regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio;
h-bis) "relazione di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del
revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione
legale di cui all'articolo 14-bis;
h-ter) "rendicontazione di sostenibilita'": la
rendicontazione di sostenibilita' quale definita
all'articolo 1, comma, 1, lettera g), del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15;
i) "responsabile/responsabili dell'incarico":
1) il revisore legale o i revisori legali ai
quali e' stato conferito l'incarico di revisione legale e
che firmano la relazione di revisione;
2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale
sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il
revisore legale o i revisori legali designati dalla
societa' di revisione legale come responsabili
dell'esecuzione della revisione legale per conto della
societa' di revisione legale e che firmano la relazione di
revisione;
i-bis) "responsabile/responsabili chiave della
revisione":
1) il responsabile/i responsabili dell'incarico
come definiti alla lettera i) del presente articolo;
2) nel caso della revisione legale di un gruppo,
il revisore o i revisori legali designati da una societa'
di revisione legale come i responsabili dell'esecuzione
della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il
revisore o i revisori legali designati come i responsabili
a livello delle societa' controllate significative;
i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'":
1) il revisore della sostenibilita' o i revisori
della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione;
2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia
stato conferito a una societa' di revisione legale, il
revisore della sostenibilita' o i revisori della
sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale
come responsabili dell'esecuzione dell'incarico di
attestazione per conto della societa' di revisione legale e
che firmano la relazione di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita';
i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della
sostenibilita'":
1) il responsabile o i responsabili dell'incarico
di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'
come definiti alla lettera i-ter);
2) nel caso di un incarico di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un
gruppo, i revisori della sostenibilita' designati da una
societa' di revisione legale come i responsabili
dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonche'
i revisori della sostenibilita' designati dalle societa'
controllate significative in qualita' di responsabili
dell'attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita';
l) "rete": la struttura piu' ampia alla quale
appartengono un revisore legale o una societa' di revisione
legale che e' finalizzata alla cooperazione e che:
1) persegue chiaramente la condivisione degli
utili o dei costi o
2) e' riconducibile a una proprieta', un
controllo o una direzione comuni o
3) condivide direttive e procedure comuni di
controllo della qualita', o una strategia aziendale comune,
o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o
una parte significativa delle risorse professionali;
m) "revisione legale": la revisione dei bilanci di
esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in
conformita' alle disposizioni del codice civile e del
presente decreto legislativo o, nel caso in cui sia
effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea,
alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale
Stato membro;
n) "revisore legale": una persona fisica abilitata
a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile
e delle disposizioni del presente decreto legislativo e
iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata
ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata
dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore
legale di cui alla lettera n) abilitato anche allo
svolgimento dell'incarico di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' in conformita' alle
disposizioni del presente decreto legislativo ovvero il
revisore legale abilitato anche allo svolgimento
dell'incarico di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' in un altro Stato membro dell'Unione europea
in conformita' alle disposizioni di attuazione della
direttiva 2006/43/CE, come modificata dalle direttive
2014/56/UE e (UE) 2022/2464;
o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica
che effettua la revisione del bilancio d'esercizio o
consolidato o, se del caso, un incarico finalizzato al
rilascio di un'attestazione circa la conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' di una societa' avente
sede in un Paese terzo e che e' diversa da una persona
iscritta nel registro di uno Stato membro in seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
p) "revisore del gruppo": il revisore legale o la
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale dei conti consolidati;
p-bis) "revisore della sostenibilita' del gruppo":
il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione
legale incaricati dell'attestazione della conformita' della
rendicontazione consolidata di sostenibilita';
q) "societa' di revisione legale": una societa'
abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle
disposizioni del presente decreto e iscritta nel Registro
ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione
legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai
sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE,
vigenti in tale Stato membro;
r) "TUB": il testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
r-bis) "principi di attestazione internazionali": i
principi internazionali di attestazione e altri principi
correlati definiti dall'International Federation of
Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and
Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in cui gli
stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia
di sostenibilita';
r-ter) "principi di etica e indipendenza
internazionali": i principi di etica e indipendenza
internazionali definiti dall'International Federation of
Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards
Board for Accountants (IESBA);
s) "TUF": il testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data
di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di
almeno due dei tre criteri seguenti:
1 ) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di
euro;
2) ricavi netti delle vendite e delle
prestazioni: 8.000.000 di euro;
3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante
l'esercizio;
s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro
nel quale un revisore legale o una societa' di revisione
legale sono abilitati ai sensi delle disposizioni di
attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata
dalla direttiva 2014/56/UE;
s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato
membro nel quale un revisore legale abilitato nel proprio
Stato membro di origine aspira altresi' ad ottenere
l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di
revisione legale abilitata nel proprio Stato membro di
origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta
al registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera
f-bis);
s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento UE
n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione
legale dei conti di enti di interesse pubblico.»
«Art. 2 (Abilitazione all'esercizio della revisione
legale). - 1. L'esercizio della revisione legale e lo
svolgimento degli incarichi finalizzati alla attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro. Ai fini
dell'abilitazione del revisore legale dei conti
all'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' devono essere soddisfatte
le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se revisore di uno Stato
membro o di un Paese terzo, del comma 3.
2. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le
persone fisiche che:
a) sono in possesso dei requisiti di onorabilita'
definiti con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) sono in possesso di una laurea almeno triennale,
tra quelle individuate con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
c) hanno svolto il tirocinio, ai sensi
dell'articolo 3;
d) hanno superato l'esame di idoneita'
professionale di cui all'articolo 4.
3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro:
a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
revisione legale in uno degli altri Stati membri
dell'Unione europea, che superano una prova attitudinale,
effettuata in lingua italiana, vertente sulla conoscenza
della normativa italiana rilevante in materia di revisione
legale dei conti ed eventualmente, se abilitate in tal
senso nello Stato di provenienza, in materia di
attestazione della conformita' della revisione legale dei
conti o di entrambe, secondo le modalita' stabilite con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob;
b) a condizione che sia garantita la reciprocita'
di trattamento per i revisori legali italiani, i revisori
di un Paese terzo che possiedono requisiti equivalenti a
quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte in
tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
superano una prova attitudinale, effettuata in lingua
italiana, vertente sulla conoscenza della normativa
nazionale rilevante in materia di revisione legale dei
conti ed eventualmente, se abilitate in tal senso nello
Stato di provenienza, in materia di attestazione della
conformita' della revisione legale dei conti o di entrambe,
secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob.
4. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro, le
societa' che soddisfano le seguenti condizioni:
a) i componenti del consiglio di amministrazione o
del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
onorabilita' definiti con regolamento dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob;
b) la maggioranza dei componenti del consiglio di
amministrazione, o del consiglio di gestione e' costituita
da persone fisiche abilitate all'esercizio della revisione
legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV
del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da soggetti
abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
d) nelle societa' regolate nei capi V e VI del
titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e
non trasferibili mediante girata;
e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
f) i responsabili della revisione legale sono
persone fisiche iscritte al Registro;
f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in
uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di iscrizione
al Registro e, eventualmente, all'attivita' di abilitazione
alla attestazione delle conformita' della rendicontazione
di sostenibilita', anche in momenti diversi, secondo le
modalita' stabilite con regolamento adottato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. Tali
imprese potranno esercitare la revisione legale e
l'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' a condizione che i
responsabili dei rispettivi incarichi soddisfino i
requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a).
5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
di pubblicita' previste dall'articolo 2296 del codice
civile.
6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso del
titolo di revisore legale.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, definisce con regolamento i criteri per la
valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al comma
3, lettera b), e individua con decreto i Paesi terzi che
garantiscono tale equivalenza.»
«Art. 3 (Tirocinio). - 1. Il tirocinio:
a) e' finalizzato all'acquisizione della capacita'
di applicare concretamente le conoscenze teoriche
necessarie per il superamento dell'esame di idoneita'
professionale, per l'esercizio dell'attivita' di revisione
legale ed, eventualmente, per lo svolgimento dell'incarico
finalizzato al rilascio di un'attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita';
b) ha durata almeno triennale, di cui almeno otto
mesi relativi all'acquisizione delle conoscenze teorico
pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante intenda
conseguire anche l'abilitazione di cui all'articolo 2,
comma 1, secondo periodo. Tale periodo di tirocinio di
almeno otto mesi puo' essere svolto dal revisore legale o
dal soggetto che ha gia' completato il tirocinio per
l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, anche
disgiuntamente al periodo di tirocinio necessario al
conseguimento dell'abilitazione alla revisione legale che
ha durata almeno triennale;
c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa
di revisione legale abilitati in uno Stato membro
dell'Unione europea e che hanno la capacita' di assicurare
la formazione pratica del tirocinante. Il revisore legale
puo' accogliere un numero massimo di tre tirocinanti;
d) comporta l'obbligo per il tirocinante di
collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore
legale o della societa' di revisione legale presso i quali
il tirocinio e' svolto. I revisori legali e le societa' di
revisione legale presso cui il tirocinio e' svolto devono
assicurare e controllare l'effettiva collaborazione del
tirocinante all'attivita' relativa a uno o piu' incarichi
di revisione legale; la violazione del predetto obbligo da
parte dei revisori legali e delle societa' di revisione
legale equivale alla violazione delle norme di deontologia
professionale;
d-bis) comporta, ai fini dell'abilitazione del
revisore allo svolgimento di incarichi finalizzati al
rilascio di un'attestazione sulla conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', l'obbligo di collaborare
nel periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di
incarichi di attestazione della conformita' della
rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita' o
ad altri servizi relativi alla sostenibilita';
e) il tirocinante osserva le disposizioni in
materia di segreto professionale.
1-bis. Il tirocinio puo' essere svolto
contestualmente al biennio di studi finalizzato al
conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero
ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito
di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed il Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per
ciascun tirocinante iscritto:
a) le generalita' complete del tirocinante e il
recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
b) la data di inizio del tirocinio di revisione
legale;
b-bis) la data di inizio del tirocinio per
l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformita'
della rendicontazione di sostenibilita';
c) il soggetto o i soggetti presso il quale il
tirocinio e' svolto, con specifica identificazione della
finalizzazione del tirocinio di cui alle lettere b) o
b-bis);
d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e
ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento
del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate
in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul
sito Internet del soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21.
4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun anno
di tirocinio, il tirocinante redige una relazione
sull'attivita' svolta ai sensi del comma 1, lettera d),
specificando gli atti e i compiti relativi ad attivita' di
revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha
partecipato, con indicazione del relativo oggetto e delle
prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione
ha assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla
dichiarazione del revisore legale o della societa' di
revisione legale presso cui e' stato svolto il tirocinio
che attesta la veridicita' delle indicazioni ivi contenute,
e' trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio. La relazione attestante lo
svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma 1,
lettera d-bis) deve essere redatta entro sessanta giorni
dal termine del periodo di tirocinio, anche separatamente
dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 24, a carico del tirocinante e del revisore
legale o della societa' di revisione legale presso cui e'
stato svolto il tirocinio.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo
di tirocinio presso altro revisore legale o societa' di
revisione legale, ne da' comunicazione scritta al soggetto
incaricato della tenuta del registro del tirocinio,
allegando le attestazioni di cessazione e di inizio del
tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
quale il tirocinio e' stato svolto e da quello presso il
quale e' proseguito. La relazione di cui al comma 4 e'
redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
registro del tirocinio anche in occasione di ciascun
trasferimento del tirocinio.
6. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto
diverso da quello precedentemente indicato non e'
riconosciuto ai fini dell'abilitazione in mancanza della
preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5.
7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente
svolto presso un revisore legale o una societa' di
revisione legale abilitati in un altro Stato membro
dell'Unione europea e' riconosciuto ai fini
dell'abilitazione all'esercizio della revisione legale o
all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', previa
attestazione del suo effettivo svolgimento da parte
dell'autorita' competente dello Stato membro in questione.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Consob, disciplina con regolamento le modalita' di
attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di iscrizione al registro del tirocinio;
b) le modalita' di svolgimento del tirocinio, ai
fini del comma 1, lettera a);
c) le cause di cancellazione e sospensione del
tirocinante dal registro del tirocinio;
d) le modalita' di rilascio dell'attestazione di
svolgimento del tirocinio;
e) gli obblighi informativi degli iscritti nel
registro del tirocinio e dei soggetti presso i quali il
tirocinio e' svolto.»
«Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). - 1. Il
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno,
l'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione
all'esercizio della revisione legale e per l'abilitazione
allo svolgimento di incarichi di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita'.
2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo di
accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie
all'esercizio dell'attivita' di revisione legale e della
capacita' di applicare concretamente tali conoscenze e
verte in particolare sulle seguenti materie:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina del bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato;
d) principi contabili nazionali e internazionali;
e) analisi finanziaria;
f) gestione del rischio e controllo interno;
g) principi di revisione nazionale e
internazionali;
h) disciplina della revisione legale;
i) deontologia professionale ed indipendenza;
l) tecnica professionale della revisione;
m) diritto civile e commerciale;
n) diritto societario;
o) diritto fallimentare;
p) diritto tributario;
q) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
r) informatica e sistemi operativi;
s) economia politica, aziendale e finanziaria;
t) principi fondamentali di gestione finanziaria;
u) matematica e statistica.
3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da m)
a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle concretamente e' limitato a quanto
necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
3-bis. Nell'ambito della convenzione quadro di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le modalita'
di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le
materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato oggetto
di esame universitario.
3-ter). Ai fini dell'abilitazione del revisore legale
dei conti anche all'attivita' di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita',
l'esame di cui al comma 2 ha per oggetto le seguenti,
ulteriori, materie:
a) obblighi legali e principi concernenti la
redazione della rendicontazione annuale e consolidata di
sostenibilita';
b) analisi della sostenibilita';
c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle
questioni di sostenibilita';
d) obblighi legali e principi di attestazione della
conformita' per la rendicontazione di sostenibilita' di cui
all'articolo 11.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le modalita' di attuazione del
presente articolo, definendo, tra l'altro:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di ammissione all'esame di idoneita'
professionale alla revisione legale dei conti e
all'abilitazione allo svolgimento di incarichi di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita';
b) le modalita' di nomina della commissione
esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta;
c) il contenuto e le modalita' di svolgimento
dell'esame di idoneita' professionale alla revisione legale
dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di incarichi
di attestazione della rendicontazione di sostenibilita';
d) i casi di equipollenza con esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
le eventuali integrazioni richieste.
4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono
esonerati dall'esame di idoneita' i soggetti che hanno
superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47
del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo
l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto
per l'accesso all'esercizio dell'attivita' di revisore
legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita'
alla direttiva 2006/43/ CE, con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, senza la
previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove
sessioni di esame.
5. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro
della giustizia puo' integrare e specificare le materie di
cui al comma 2.»
«Art. 5 (Formazione continua). - 1. Gli iscritti nel
Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di
formazione continua.
2. La formazione continua consiste nella
partecipazione a programmi di aggiornamento professionale
definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle
finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento
delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali.
Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le
materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la
gestione del rischio e il controllo interno, i principi di
revisione nazionali e internazionali applicabili allo
svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva
2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la
disciplina della revisione legale, la deontologia
professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale
della revisione. Il programma di aggiornamento riguarda
anche le materie caratterizzanti l'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'.
3. Il periodo di formazione continua e' triennale. I
trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ciascun anno.
4. L'impegno richiesto per l'assolvimento degli
obblighi formativi e' espresso in termini di crediti
formativi.
5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno
20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60
crediti formativi nel triennio. I revisori abilitati al
rilascio all'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' devono acquisire almeno
venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui
almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei conti
e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilita'.
6. L'attivita' di formazione continua puo' essere
svolta:
a) attraverso la partecipazione a programmi di
formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e
delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
b) presso societa' o enti pubblici e privati,
provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura
dell'attivita' di formazione ed alle modalita' di
svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal
Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la
sottoscrizione di apposita convenzione.
7. Possono richiedere l'accreditamento di cui al
comma 6, lettera b), i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) numero di dipendenti adeguato a garantire,
tenendo conto della struttura organizzativa, della
articolazione territoriale e della esperienza
professionale, la qualita' della formazione offerta;
b) comprovata esperienza, almeno triennale, nel
campo della formazione professionale di studenti
universitari, professionisti nell'ambito
giuridico-economico e contabile, dirigenti e funzionari
pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4;
c) impiego, nell'attivita' di formazione, di
docenti con una comprovata esperienza professionale
nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4;
d) organizzazione ispirata a criteri di
economicita' della prestazione.
8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma 6,
lettera b), sono responsabili della qualita' e della
pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della
partecipazione degli iscritti ai corsi e comunicano
annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di
formazione in relazione a ciascun partecipante.
9. In caso di violazione degli obblighi previsti nel
presente articolo, ai soggetti pubblici e privati indicati
al comma 6, lettera b), e' revocato l'accreditamento
concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze.
10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori
legali e dai revisori della sostenibilita', prevista dagli
Albi professionali di appartenenza, e da coloro che
collaborano all'attivita' di revisione legale o di
attestazione della sostenibilita' o sono responsabili della
revisione o dell'attestazione della sostenibilita'
all'interno di societa' di revisione che erogano
formazione, viene riconosciuta equivalente se dichiarata
conforme dal Ministero dell'economia e delle finanze al
programma annuale di aggiornamento professionale di cui al
comma 2.
11. Gli ordini professionali e le societa' di
revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero
medesimo l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi
da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai
programmi di cui al comma 2, nell'ambito della formazione
prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e
dalle societa' di revisione.
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze
verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi
da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso di
mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 24.
13. Nell'espletamento delle proprie funzioni il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare allo
svolgimento di compiti connessi alla formazione continua,
enti pubblici o privati, selezionati con le procedure
previste dalla legge, proponendo la sottoscrizione di
apposita convenzione che indichi i compiti delegati e le
condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.»
«Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentita la Consob, con proprio
regolamento, stabilisce:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione
delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori
legali e delle societa' di revisione;
b) modalita' e termini entro cui esaminare le
domande di iscrizione e verificare i requisiti.
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della giustizia, sentita la
Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalita'
di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori
e delle societa' di revisione allo svolgimento
dell'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le
modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni e
dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel
Registro.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, se
accerta l'insussistenza dei requisiti per l'abilitazione,
ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora
entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con
proprio decreto, la cancellazione dal Registro.
3. Il provvedimento di cancellazione e' motivato e
notificato all'interessato.»
«Art. 7 (Contenuto informativo del Registro). - 1.
Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno le
seguenti informazioni:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di
nascita;
b) il numero di iscrizione;
c) la residenza, anche se all'estero, ed il
domicilio in Italia, nonche', se diverso, il domicilio
fiscale;
d) il codice fiscale ed il numero di partita
I.V.A.;
d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata;
e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e
il sito Internet dell'eventuale societa' di revisione
legale presso la quale il revisore e' impiegato o della
quale e' socio o amministratore;
f) l'eventuale iscrizione in registri della
revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri e
l'informazione se il revisore legale sia abilitato per la
revisione o per l'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita';
g) la sussistenza di incarichi di revisione presso
enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime
intermedio;
h) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai
sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), e 26,
comma 1, lettere c) e d);
i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi di
tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti alla
rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in
cui tali informazioni sono accessibili al pubblico. Per i
revisori legali che sono dipendenti, soci o amministratori
di societa' di revisione legale, tali informazioni sono
fornite unicamente dalla societa' di revisione legale.
i-bis) l'eventuale abilitazione allo svolgimento
degli incarichi di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'.
2. Per ciascuna societa' di revisione, il Registro
riporta almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) il numero di iscrizione;
c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici;
d) le informazioni per contattare la societa' e il
nome del referente, nonche' l'eventuale sito Internet;
e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i
revisori legali impiegati presso la societa' o della quale
sono soci o amministratori, con indicazione se siano
abilitati a svolgere gli incarichi di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita',
nonche' gli eventuali provvedimenti in essere, assunti ai
sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e g), 26,
comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e
d);
f) nome, cognome e domicilio in Italia dei
componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio
di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione
essi hanno in albi o registri di revisori legali o di
revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione
europea o in altri Stati, e specificando gli eventuali
numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla tenuta
degli albi o registri;
g) il numero di partita I.V.A. della societa';
h) nome, cognome e domicilio dei soci, con
l'indicazione di ogni eventuale iscrizione essi hanno in
albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti
in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati,
e specificando gli eventuali numeri di iscrizione e le
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
la societa', unitamente ai nomi e agli indirizzi di tutti
gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e
delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in cui
tali informazioni sono accessibili al pubblico;
l) l'eventuale iscrizione in registri della
revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri;
m) la sussistenza di incarichi di revisione presso
enti di interesse pubblico o di enti sottoposti a regime
intermedio;
n) eventuali provvedimenti in essere, assunti ai
sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e 26, comma
1, lettera d).
3. I revisori e gli enti di revisione contabile dei
Paesi terzi iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo
34, sono chiaramente indicati in quanto tali e non come
soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale in
Italia. Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi
e' indicato il numero di iscrizione presso l'autorita'
competente del Paese terzo, il nome di tale autorita'
nonche' se l'iscrizione riguardi la revisione legale dei
conti, l'attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'.
4. Il Registro contiene il nome e l'indirizzo del
Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con
l'indicazione delle rispettive competenze di vigilanza
sull'attivita' di revisione legale.
5. Le informazioni di cui al presente articolo sono
conservate nel Registro in forma elettronica e accessibili
gratuitamente sul sito Internet del soggetto incaricato
della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21.
6. I soggetti iscritti nel Registro comunicano
tempestivamente al soggetto incaricato della tenuta del
Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative.
Il soggetto incaricato della tenuta del Registro provvede
all'aggiornamento del Registro.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
di attuazione del presente articolo definendo in
particolare il contenuto, le modalita' e i termini di
trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
parte degli iscritti nel Registro.»
«Art. 9 (Deontologia e scetticismo professionale). -
1. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di
revisione legale rispettano i principi di deontologia
professionale elaborati da associazioni e ordini
professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale che effettua la revisione legale dei conti esercita
nel corso dell'intera revisione lo scetticismo
professionale, riconoscendo la possibilita' che si
verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o
comportamenti che sottintendono irregolarita', compresi
frodi o errori.
3. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale che effettua la revisione legale esercita lo
scetticismo professionale in particolare durante la
revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti:
il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle
attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e
la capacita' dell'impresa di continuare come un'entita' in
funzionamento.
4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo
professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato
da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle
condizioni che potrebbero indicare una potenziale
inesattezza dovuta a errore o frode, nonche' da una
valutazione critica della documentazione inerente alla
revisione.
4-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' svolta dai revisori della sostenibilita' e
dalle societa' di revisione a tal fine incaricati, ad
eccezione dei commi 1 e 3.»
«Art. 9-bis (Riservatezza e segreto professionale). -
1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno
accesso il revisore legale e la societa' di revisione
legale nello svolgimento della revisione legale sono
coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto
professionale.
2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e
segreto professionale elaborati da associazioni e ordini
professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal
fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
3. Gli obblighi di riservatezza e segreto
professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano
l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e,
ove applicabile, del regolamento europeo.
4. Gli obblighi di riservatezza e segreto
professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere
anche successivamente al termine della partecipazione
all'incarico di revisione.
5. Quando un revisore legale o una societa' di
revisione legale e' sostituito da un altro revisore legale
o da un'altra societa' di revisione legale, il revisore
legale o la societa' di revisione legale uscente consente
al revisore legale o alla societa' di revisione legale
entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti
l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale
ente.
6. Nel caso in cui un revisore legale o una societa'
di revisione legale effettui la revisione legale conti di
un'impresa che appartiene a un gruppo la cui societa'
controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in
materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai
commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore
di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore
legale o della societa' di revisione legale, della
documentazione inerente all'attivita' di revisione, se la
suddetta documentazione e' necessaria per eseguire la
revisione del bilancio consolidato della societa'
controllante.
7. Un revisore legale o una societa' di revisione
legale incaricato della revisione legale di una societa'
che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o
appartenente a un gruppo che presenta il bilancio
consolidato in un Paese terzo puo' trasferire all'autorita'
competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro
o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione
dell'ente in causa a norma dell'articolo 33, comma 2-bis.
8. Il trasferimento delle informazioni al revisore
del gruppo situato in un Paese terzo e' effettuato ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
8-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione di conformita' svolta dai
revisori della sostenibilita' e dalle societa' di revisione
a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.
8-ter. Il revisore della sostenibilita' incaricato
dell'attestazione di conformita' sulla rendicontazione
predisposta dalle societa' di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale
incaricato della revisione legale del bilancio delle
societa', ove diversi, si scambiano ogni informazione
necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche
in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le
responsabilita' derivanti dallo svolgimento dei rispettivi
incarchi, escludendo la possibilita' di fondare le proprie
conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le
informazioni. Tale disposizione si applica anche con
riferimento agli incarichi di revisione legale e di
attestazione a livello consolidato.
8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si
applica, in quanto compatibile, al revisore della
sostenibilita' o alla societa' di revisione che svolgono
l'attivita' di attestazione sulla conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' di enti di interesse
pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi
dell'articolo 22, comma 1-bis.»
«Art. 10 (Indipendenza e obiettivita'). - 1. Il
revisore legale e la societa' di revisione legale che
effettuano la revisione legale, nonche' qualsiasi persona
fisica in grado di influenzare direttamente o
indirettamente l'esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo
decisionale.
1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere
durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da
sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui
viene eseguita la revisione legale stessa.44
1-ter. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per
garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da
alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o
da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o
indirette, riguardanti il revisore legale o la societa' di
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i
membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi
dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o
sono sotto il controllo del revisore legale o della
societa' di revisione o qualsiasi persona direttamente o
indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
di revisione legale.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale non effettua la revisione legale di una societa'
qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse
personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio
legale, o da familiarita' ovvero una minaccia di
intimidazione, determinati da relazioni finanziarie,
personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
tra tale societa' e il revisore legale o la societa' di
revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica
in grado di influenzare l'esito della revisione legale,
dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole,
tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della
societa' di revisione legale risulti compromessa.
3. Il revisore legale, la societa' di revisione
legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro
personale professionale e qualsiasi persona fisica i cui
servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
di tale revisore legale o societa' di revisione legale e
che partecipa direttamente alle attivita' di revisione
legale, nonche' le persone a loro strettamente legate ai
sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
loro revisione legale, devono astenersi da qualsiasi
operazione su tali strumenti e non devono avere sui
medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
diretto, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
o assicurazione sulla vita.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi
rilevanti per la sua indipendenza nonche' le misure
adottate per limitare tale rischi.
5. I soggetti di cui al comma 3 non possono
partecipare ne' influenzare in alcun modo l'esito di una
revisione legale di un ente sottoposto a revisione se:
a) possiedono strumenti finanziari dell'ente
medesimo, salvo che si tratti di interessi detenuti
indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
diversificati;
b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi
ente collegato a un ente sottoposto a revisione, la cui
proprieta' potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso
regimi di investimento collettivo diversificati;
c) hanno intrattenuto un rapporto di lavoro
dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con
l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui al comma
1-bis, che potrebbe causare un conflitto di interessi o
potrebbe essere generalmente percepita come tale.
6. Se, durante il periodo cui si riferisce il
bilancio, una societa' sottoposta a revisione legale viene
rilevata da un'altra societa', si fonde con essa o la
rileva, il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve individuare e valutare eventuali interessi o
relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi diversi
dalla revisione prestati a detta societa', tali da poter
compromettere, tenuto conto delle misure disponibili, la
sua indipendenza e la sua capacita' di proseguire la
revisione legale dopo la data di efficacia della fusione o
dell'acquisizione. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale adotta, entro tre mesi dalla data di
approvazione del progetto di fusione o di acquisizione,
tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli
interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove
possibile, adotta misure intese a ridurre al minimo i
rischi per la propria indipendenza derivanti da tali
interessi e relazioni.
7. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione legale che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha
conferito l'incarico di revisione ne' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno
un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita'
in qualita' di revisore legale o responsabile chiave della
revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto e'
esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai
responsabili chiave della revisione, del revisore legale o
della societa' di revisione, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore legale o della societa' di
revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
personalmente abilitati all'esercizio della professione di
revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.
8. I soci e i componenti dell'organo di
amministrazione della societa' di revisione legale o di
un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento
della revisione legale in un modo che puo' compromettere
l'indipendenza e l'obiettivita' del responsabile
dell'incarico.
9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione
legale non puo' essere subordinato ad alcuna condizione,
non puo' essere stabilito in funzione dei risultati della
revisione, ne' puo' dipendere in alcun modo dalla
prestazione di servizi diversi dalla revisione alla
societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate e
controllanti, da parte del revisore legale o della societa'
di revisione legale o della loro rete.
10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione
legale e' determinato in modo da garantire la qualita' e
l'affidabilita' dei lavori. A tale fine i soggetti
incaricati della revisione legale determinano le risorse
professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo
riguardo:
a) alla dimensione, composizione e rischiosita'
delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche
e finanziarie del bilancio della societa' che conferisce
l'incarico, nonche' ai profili di rischio connessi al
processo di consolidamento dei dati relativi alle societa'
del gruppo;
b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che
il lavoro di revisione richiede;
c) alla necessita' di assicurare, oltre
all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata
attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 11.
11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
societa' di revisione legale che partecipano allo
svolgimento delle attivita' di revisione legale non puo'
essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
da essi compiute.
12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
di revisione legale dei conti rispettano i principi di
indipendenza e obiettivita' elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob.
A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze
sottoscrive una convenzione con gli ordini e le
associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o
accettano regali o favori di natura pecuniaria e non
pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da qualsiasi
ente legato a un ente sottoposto a revisione, salvo nel
caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole
considererebbe il loro valore trascurabile o
insignificante.
13-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita', ad eccezione del comma 12.
13-ter. I revisori della sostenibilita' e le societa'
di revisione legale che svolgono incarichi di attestazione
rispettano i principi di deontologia, riservatezza e
segreto professionale, nonche' di indipendenza e
obiettivita', tenendo conto dei principi di etica e
indipendenza internazionali, elaborati da associazioni e
ordini professionali congiuntamente al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal
Ministero dell'economia e delle finanze sentita la Consob,
sulla base della medesima convenzione di cui agli articoli
9 e 9-bis e del comma 12.»
«Art. 10-bis (Preparazione della revisione legale e
valutazione dei rischi per l'indipendenza). - 1. Il
revisore legale o la societa' di revisione legale, prima di
accettare o proseguire un incarico di revisione legale,
deve valutare e documentare:
a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed
obiettivita' di cui all'articolo 10 e, ove applicabile,
all'articolo 17;
b) l'eventuale presenza di rischi per la sua
indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee
misure per mitigarli;
c) la disponibilita' di personale professionale
competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo
adeguato l'incarico di revisione;
d) nel caso di societa' di revisione legale,
l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio
della revisione legale ai sensi del presente decreto.
1-bis. Il comma 1 si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»
«Art. 10-ter (Organizzazione interna). - 1. La
societa' di revisione legale, al fine di tutelare
l'indipendenza e l'obiettivita' del revisore legale che
effettua la revisione per conto della societa' di revisione
legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
8.
2. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale si dota di procedure amministrative e contabili
adeguate, di sistemi di controllo interno della qualita',
di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di
meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di
sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi
di controllo interno della qualita' sono concepiti per
conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le
procedure siano rispettate a tutti i livelli della societa'
di revisione legale o della struttura di lavoro del
revisore legale.
3. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale stabilisce direttive e procedure configurate per
conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti,
nonche' tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a
sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che
partecipano direttamente all'attivita' di revisione legale
dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per
svolgere l'incarico.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale stabilisce direttive e procedure configurate per
conseguire una ragionevole sicurezza che
l'esternalizzazione di attivita' di revisione non sia
effettuata in modo tale da compromettere l'efficacia del
suo controllo interno della qualita', ne' la capacita'
delle autorita' competenti di vigilare sul rispetto, da
parte del revisore o della societa' di revisione legale,
degli obblighi di cui al presente decreto e, ove
applicabile, di cui al Regolamento europeo.
L'esternalizzazione di attivita' di revisione non influisce
sulla responsabilita' del revisore legale o della societa'
di revisione legale nei confronti dell'ente sottoposto a
revisione.
5. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale adotta disposizioni organizzative e amministrative
appropriate ed efficaci per prevenire, identificare,
eliminare o gestire e divulgare al proprio interno
eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli
articoli 10 e 10-bis.
6. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale stabilisce un sistema di controllo interno della
qualita' configurato per conseguire una ragionevole
sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformita' ai
principi professionali e alle disposizioni di legge e
regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno
della qualita' comprende direttive e procedure adeguate per
garantire la continuita' e la regolarita' nello svolgimento
dell'attivita' e per organizzare la struttura del fascicolo
di revisione di cui all'articolo 10-quater, comma 7,
nonche' per la formazione, il monitoraggio e il riesame del
lavoro di coloro che partecipano direttamente alla
revisione.
7. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale effettua annualmente una valutazione
dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo
interno della qualita' stabilito in applicazione del
presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento
europeo e adotta misure appropriate per rimediare a
eventuali carenze. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale conserva la documentazione dei risultati
di tale valutazione e degli interventi individuati per
superare le eventuali carenze rilevate.
8. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale adotta disposizioni organizzative e amministrative
appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare
eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi
ripercussioni sull'integrita' della propria attivita' di
revisione legale.
9. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale adotta direttive e procedure in materia di
retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a
fornire adeguati incentivi alla qualita' del lavoro di
revisione legale. Ai fini della valutazione e della
retribuzione del personale che partecipa alla revisione o
che puo' influenzarne lo svolgimento non viene considerata
l'entita' del fatturato derivante dalla prestazione di
servizi diversi dalla revisione legale all'ente sottoposto
a revisione.
10. Le direttive e procedure di cui al presente
articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e
collaboratori del revisore legale o della societa' di
revisione legale.
11. Il sistema di controllo interno della qualita' e'
proporzionato all'ampiezza e alla complessita' delle
attivita' di revisione legale svolte. Il revisore legale o
la societa' di revisione legale e' in grado di dimostrare
all'autorita' competente che le direttive e le procedure di
controllo interno della qualita' sono adeguate in
considerazione dell'ampiezza e della complessita' delle
attivita' di revisione legale svolte.
11-bis. Il presente articolo si applica anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'.»
«Art. 10-quater (Organizzazione del lavoro). - 1. Ove
la revisione legale sia effettuata da una societa' di
revisione legale, la stessa dovra' designare almeno un
responsabile dell'incarico. Al responsabile dell'incarico
vengono assegnate risorse sufficienti e personale dotato
delle competenze e capacita' necessarie per espletare in
modo adeguato le proprie attivita'.
1-bis. Ove l'attivita' di attestazione sulla
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' e'
effettuata da una societa' di revisione legale, la stessa
designa almeno un responsabile della sostenibilita', che
puo' essere anche il responsabile dell'incarico di
revisione. Al responsabile della sostenibilita' sono
assegnate risorse sufficienti e personale dotato delle
competenze e delle capacita' necessarie per espletare in
modo opportuno le loro funzioni.
1-ter. La qualita' della revisione legale e
dell'attestazione di conformita', l'indipendenza e la
competenza costituiscono i principali criteri ai quali e'
improntata la scelta dei responsabili dell'incarico di
revisione legale e, se del caso, dei responsabili della
sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale
ai fini della relativa designazione.
2. Il responsabile dell'incarico e' attivamente
coinvolto nello svolgimento dell'incarico di revisione di
cui ha la responsabilita'.
3. Nello svolgimento della revisione legale, il
responsabile dell'incarico dedica sufficiente tempo
all'incarico e assegna risorse sufficienti allo stesso al
fine di poter espletare in modo adeguato le proprie
funzioni.
4. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale conservano la documentazione delle violazioni delle
disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del
Regolamento europeo, ad eccezione di quelle di lieve
entita', nonche' delle eventuali conseguenze di tali
violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per
modificare il proprio sistema di controllo interno della
qualita'. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale predispongono annualmente una relazione contenente
una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate
e comunicano tale relazione al proprio personale.
5. Nel caso in cui il revisore legale o la societa'
di revisione legale si rivolga a consulenti esterni, e'
tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e i
pareri ricevuti.
5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche
all'attivita' di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita' svolta dal responsabile della
sostenibilita'.
6. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve mantenere una registrazione relativa a ogni
cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione
sociale, l'indirizzo e il luogo di attivita' del cliente, i
responsabili chiave della revisione, ove la stessa venga
condotta da una societa' di revisione legale, i
corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per
eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio
finanziario.
6-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa'
di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di
attestazione sulla conformita' della rendicontazione di
sostenibilita', contenente i pertinenti dati di cui al
comma 6.
7. Il revisore legale o la societa' di revisione
legale deve creare un fascicolo di revisione per ogni
revisione legale, contenente i dati e i documenti di cui
all'articolo 10-bis e, ove applicabile, i dati e i
documenti di cui agli articoli da 6 a 8 del Regolamento
europeo. Il fascicolo di revisione deve altresi' contenere
tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della
relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile, delle
relazioni di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento
europeo, nonche' i dati e i documenti necessari per
monitorare il rispetto delle disposizioni del presente
decreto e delle ulteriori disposizioni applicabili. Il
fascicolo di revisione e' chiuso entro sessanta giorni
dalla data in cui viene sottoscritta la predetta relazione
di revisione. I documenti e le informazioni di cui al
presente comma nonche', ove applicabile, quelli di cui
all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per
10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale
si riferiscono.
7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresi'
contenere tutti i dati e i documenti di cui all'articolo
10-bis e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma
8-quater, i dati e i documenti rilevanti a sostegno della
relazione di cui all'articolo 14-bis, nonche' i dati e i
documenti necessari per monitorare il rispetto delle
disposizioni del presente decreto e delle ulteriori
disposizioni applicabili. Il fascicolo di attestazione e'
chiuso entro sessanta giorni dalla data in cui viene
sottoscritta la predetta relazione. I documenti e le
informazioni di cui al presente comma sono conservati per
dieci anni dalla data della relazione alla quale si
riferiscono.
8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita'
o la societa' di revisione legale conserva la
documentazione di eventuali reclami scritti relativi
all'esecuzione delle revisioni legali o delle attestazioni
di sostenibilita', effettuate per dieci anni dalla data
della relazione di revisione o di attestazione alla quale
si riferiscono.»
«Art. 11 (Principi di revisione e di attestazione
della conformita'). - 1. La revisione legale e' svolta in
conformita' ai principi di revisione internazionali
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE.
1-bis. L'attivita' di attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' e' svolta in conformita'
ai principi di attestazione adottati dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo 3, della
direttiva 2006/43/CE.
2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1
da parte della Commissione europea, la revisione legale e'
svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati,
tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da
associazioni e ordini professionali congiuntamente al
Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e
adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e
delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e
le associazioni professionali interessati, finalizzata a
definire le modalita' di elaborazione dei principi.
2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma
1-bis da parte della Commissione europea, l'attivita' di
attestazione e' svolta in conformita' ai principi di
attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di
attestazione internazionali, da associazioni e ordini
professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla
base delle medesime convenzioni di cui all'ultimo periodo
del comma precedente.
3. In vigenza dei principi di revisione
internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono
essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di
revisione supplementari, nella misura necessaria a
conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci,
attraverso la procedura di cui al comma 2.»
«Art. 13 (Conferimento, revoca e dimissioni
dall'incarico, risoluzione del contratto). - 1. Salvo
quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero
11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti
degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di
enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo
17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del
Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata
dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di
revisione legale e determina il corrispettivo spettante al
revisore legale o alla societa' di revisione legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per
l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17,
comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di
tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio dell'incarico.
2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che
limiti la scelta del revisore legale o della societa' di
revisione legale da parte dell'assemblea a determinate
categorie o elenchi di revisori legali o societa' di
revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla
e priva di effetti.
2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, su proposta motivata dell'organo di controllo,
conferisce l'incarico di attestazione della conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e determina il
corrispettivo spettante al revisore della sostenibilita' o
alla societa' di revisione legale per l'intera durata
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di
tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la
durata di tre esercizi, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le societa'
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio
2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti
sottoposti a regime intermedio, l'incarico puo' essere
rinnovato per non piu' di due volte e puo' essere
nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il
decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis.
2-quater. Nel caso in cui l'incarico
dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' sia conferito al revisore legale o alla
societa' di revisione legale incaricati della revisione
legale del bilancio, l'incarico dell'attestazione di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' puo'
avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter
ai fini dell'allineamento della scadenza dell'incarico di
attestazione della sostenibilita' con l'incarico di
revisione del bilancio.
3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo
di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore
legale, revisore della sostenibilita' o ad altra societa'
di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma 1
o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la
divergenza di opinioni in merito ad un trattamento
contabile, ad un principio di rendicontazione della
sostenibilita', a una procedura di revisione o di
attestazione.
4. Il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale possono
dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del
danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento
dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in
essere in tempi e modi tali da consentire alla societa'
sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di
provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave e
comprovato del revisore legale, del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale. Il
medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui
puo' risolversi consensualmente o per giusta causa il
contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di
revisione legale e di attestazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta
a revisione legale o sottoposta all'attestazione provvede
tempestivamente a conferire nuovi incarichi.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale
del contratto, le funzioni di revisione legale e di
attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo
revisore legale, revisore della sostenibilita' o societa'
di revisione legale fino a quando la deliberazione di
conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o
della risoluzione del contratto.
7. La societa' sottoposta a revisione o sottoposta
all'attestazione e il revisore legale, il revisore della
sostenibilita' o la societa' di revisione legale informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze
e, per la revisione legale e l'attestazione della
rendicontazione di sostenibilita' relativa agli enti di
interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime
intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle
dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le
hanno determinate.
8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate
dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni si
applica l'articolo 2459 del codice civile.
9. In caso di revisione legale o di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un
ente di interesse pubblico di cui all'articolo 16, gli
azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per
cento del capitale sociale, o l'organo di controllo, o la
Consob hanno la facolta' di adire il Tribunale civile per
la revoca del revisore legale, del revisore della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale ove
ricorrano giustificati motivi.»
«Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul
bilancio). - 1. Il revisore legale o la societa' di
revisione legale incaricati di effettuare la revisione
legale dei conti:
a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare
tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
2. La relazione, redatta in conformita' ai principi
di revisione di cui all'articolo 11, comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifica il
bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione
legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria
applicato alla sua redazione;
b) una descrizione della portata della revisione
legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione
osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente
se questo e' conforme alle norme che ne disciplinano la
redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato
economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il
revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del
bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio;
e-bis) un giudizio sulla conformita' della
relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la
sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilita' di
cui al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;
e-ter) una dichiarazione rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del
relativo contesto acquisite nel corso dell'attivita' di
revisione legale, circa l'eventuale identificazione di
errori significativi nella relazione sulla gestione;
f) una dichiarazione su eventuali incertezze
significative relative a eventi o a circostanze che
potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacita'
della societa' sottoposta a revisione di mantenere la
continuita' aziendale;
g) l'indicazione della sede del revisore legale o
della societa' di revisione legale.
3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio
sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci
una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi
della decisione.
3-bis. Qualora la revisione legale sia stata
effettuata da piu' revisori legali o piu' societa' di
revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati
della revisione legale dei conti e presentano una relazione
e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni
revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio
giudizio in un paragrafo distinto della relazione di
revisione, indicando i motivi del disaccordo.
4. La relazione e' datata e sottoscritta dal
responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale e'
effettuata da una societa' di revisione, la relazione reca
almeno la firma dei responsabili della revisione che
effettuano la revisione per conto della societa' medesima.
Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
revisori legali, la relazione di revisione e' firmata da
tutti i responsabili dell'incarico.
5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito
di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo
comma, del codice civile. Si osservano i termini e le
modalita' di deposito di cui agli articoli 2429, terzo
comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto
disposto dall'articolo 154-ter del TUF.
6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e
notizie utili all'attivita' di revisione legale e possono
procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e
documentazione.
7. La relazione del revisore legale o della societa'
di revisione legale sul bilancio consolidato deve
rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel
giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il
bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il
revisore legale o la societa' di revisione legale
considerano il bilancio consolidato e la relazione
consolidata sulla gestione.»
«Art. 17 (Indipendenza). - 1. L'incarico di revisione
legale ha la durata di nove esercizi per le societa' di
revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso
non puo' essere rinnovato o nuovamente conferito se non
siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di
cessazione del precedente incarico.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni
degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza ai principi
stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla
direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con regolamento
le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del
revisore legale, della societa' di revisione legale e del
responsabile chiave della revisione di un ente di interesse
pubblico, nonche' le misure da adottare per rimuovere tali
situazioni.
3. I revisori legali, le societa' di revisione legale
e le entita' appartenenti alla loro rete, i soci, gli
amministratori, i componenti degli organi di controllo e i
dipendenti della societa' di revisione legale devono
rispettare i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
del Regolamento europeo.
3-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa'
di revisione legale incaricati dell'attestazione dai
soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15 che siano un ente di interesse
pubblico o qualsiasi membro della rete a cui il revisore
della sostenibilita' o la societa' di revisione legale
appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente,
all'ente di interesse pubblico, alla sua controllante o
alle sue controllate all'interno dell'Unione europea i
servizi diversi dalla revisione legale vietati, di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c),
e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE) n.
537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
aprile 2014, durante:
a) il lasso di tempo compreso tra l'inizio del
periodo oggetto dell'attestazione e l'emissione della
relazione di attestazione; e
b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo
di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del
regolamento (UE) n. 537/2014.
3-ter. I soggetti di cui al comma precedente,
incaricati da un ente di interesse pubblico e, qualora
siano appartenenti a una rete, qualsiasi membro di tale
rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla
sua controllante o alle sue controllate servizi diversi
dall'attestazione, differenti da quelli vietati di cui al
comma precedente, previa approvazione da parte del comitato
per il controllo interno e la revisione contabile basata su
un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per
l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli
articoli 10 e 10-bis.
3-quater. Quando un membro di una rete a cui
appartiene il soggetto incaricato di cui al comma 3-bis
fornisce servizi vietati di cui al medesimo comma a
un'impresa costituita in un Paese terzo, controllata
dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico di
attestazione, il revisore della sostenibilita' o la
societa' di revisione legale valuta se la fornitura di tali
servizi da parte del membro della rete comprometta la sua
indipendenza. In tal caso, il soggetto incaricato applica
misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di
tali servizi e puo' continuare a svolgere il lavoro
finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se e' in
grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che la
fornitura di tali servizi non compromette il suo giudizio
professionale e la relazione di attestazione.
4. L'incarico di responsabile chiave della revisione
dei bilanci non puo' essere esercitato da una medesima
persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali,
ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale incarico,
neppure per conto di una diversa societa' di revisione
legale, se non siano decorsi almeno tre anni dalla
cessazione del precedente.
5. Il revisore legale o il responsabile chiave della
revisione che effettua la revisione per conto di una
societa' di revisione legale non puo' rivestire cariche
sociali negli organi di amministrazione e controllo
dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' puo'
prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente
stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non
sia decorso almeno un biennio dal momento in cui abbia
cessato la sua attivita' in qualita' di revisore legale o
di responsabile chiave della revisione in relazione
all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e
ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione,
del revisore legale o della societa' di revisione legale,
nonche' a ogni altra persona fisica i cui servizi sono
messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore
legale o della societa' di revisione legale, nel caso in
cui tali soggetti siano abilitati all'esercizio della
professione di revisore legale, per il periodo di un
biennio dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di
revisione legale.
5-bis. Il revisore della sostenibilita' o il
responsabile chiave della sostenibilita' che effettua
l'attestazione per conto di una societa' di revisione
legale non puo' rivestire cariche sociali negli organi di
amministrazione e controllo dell'ente che ha conferito
l'incarico di attestazione ne' puo' prestare lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno
un biennio dal momento in cui abbia cessato la sua
attivita' in qualita' di revisore della sostenibilita' o di
responsabile chiave della sostenibilita' in relazione
all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti e
ai soci, diversi dai responsabili chiave della
sostenibilita', del revisore della sostenibilita' o della
societa' di revisione legale, nonche' a ogni altra persona
fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
il controllo del revisore della sostenibilita' o della
societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti
siano abilitati all'esercizio della professione di revisore
legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
coinvolgimento nell'incarico di attestazione.
6. Coloro che siano stati amministratori, componenti
degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari
presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare
la revisione legale dei bilanci dell'ente ne' delle
societa' dallo stesso controllate o che lo controllano, se
non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei
suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
7. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quinto
comma, del codice civile si applica anche al revisore
legale o alla societa' di revisione legale ai quali sia
stato conferito l'incarico e al responsabile dell'incarico
e al responsabile chiave della revisione.»
«Art. 19 (Comitato per il controllo interno e la
revisione contabile). - 1. Negli enti di interesse
pubblico, il comitato per il controllo interno e la
revisione contabile e' incaricato:
a) di informare l'organo di amministrazione
dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione
legale e, ove applicabile, dell'esito dell'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita' e
trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui
all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da
eventuali osservazioni;
b) di monitorare il processo di informativa
finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione
individuale o consolidata di sostenibilita', compresi
l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli 3,
comma 11, e 4, comma 10, del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini
del rispetto degli standard di rendicontazione adottati
dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29-ter
dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, nonche' presentare le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne
l'integrita';
c) di controllare l'efficacia dei sistemi di
controllo interno della qualita' e di gestione del rischio
dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna,
per quanto attiene all'informativa finanziaria e, ove
presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di
sostenibilita', compreso l'utilizzo del formato elettronico
di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma 10, del
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
della legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne
l'indipendenza;
d) di monitorare la revisione legale del bilancio
d'esercizio e del bilancio consolidato e, ove presente,
l'attivita' di attestazione della conformita' della
rendicontazione individuale o consolidata di
sostenibilita', anche tenendo conto di eventuali risultati
e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob
a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento
europeo, ove disponibili;
e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei
revisori legali, dei revisori della sostenibilita' o delle
societa' di revisione legale a norma degli articoli 10,
10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e
dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per
quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi
diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione,
conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
f) di essere responsabile della procedura volta
alla selezione dei revisori legali o delle societa' di
revisione legale e raccomandare i revisori legali o le
imprese di revisione legale da designare ai sensi
dell'articolo 16 del Regolamento europeo.
2. Il comitato per il controllo interno e la
revisione contabile si identifica con:
a) il collegio sindacale;
b) il consiglio di sorveglianza negli enti che
adottano il sistema di amministrazione e controllo
dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite
le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo
comma, lettera fbis), del codice civile, ovvero un comitato
costituito al suo interno. In tal caso, il comitato e'
sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla
raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del
Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo
comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;
c) il comitato per il controllo sulla gestione
negli enti che adottano il sistema di amministrazione e
controllo monistico.
3. I membri del comitato per il controllo interno e
la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti
nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.»
«Art. 19-ter (Disciplina applicabile agli enti
sottoposti a regime intermedio). - 1. Ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
decreto relative alla revisione di enti diversi dagli enti
di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti a
regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di
cui:
a) all'articolo 17, con espresso riferimento alle
sole norme relative alla revisione legale;
b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5,
paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli
articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo.
1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle societa'
di revisione legale incaricati dell'attestazione dai
soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21
febbraio 2024, n. 15, che siano ente sottoposto a regime
intermedio, si applica l'articolo 17, commi 3-bis, 3
-quater e 5-bis.»
«Art. 21 (Competenze e poteri del Ministero
dell'economia e delle finanze). - 1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assicura:
a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del
tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali
e delle societa' di revisione legale, anche ai fini dello
svolgimento delle attivita' di attestazione della
conformita' della rendicontazione della sostenibilita';
b) la tenuta del Registro e del registro del
tirocinio;
c) l'adozione dei principi di deontologia
professionale, dei principi di controllo interno della
qualita' delle imprese di revisione contabile, dei principi
di revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15;
d) la formazione dei controllori di qualita'
incaricati dei controlli di qualita' di competenza del
Ministero e alla formazione continua dei revisori legali
dei conti iscritti al registro;
e) la verifica del rispetto delle disposizioni del
presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e
delle societa' di revisione legale che non hanno incarichi
di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime intermedio.
f) l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel
caso di violazione delle disposizioni del presente decreto,
delle disposizioni attuative e dei principi di cui agli
articoli 9, 10 e 11, salvo quanto previsto dall'articolo
26;
f-bis) il controllo della qualita' sui revisori
legali e le societa' di revisione legale che non hanno
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
o su enti sottoposti a regime intermedio, nonche' sui
revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione
che svolgono incarichi di attestazione e che non siano
sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi
dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis;
f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori
nel caso di violazioni in materia di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' delle
disposizioni del presente decreto, delle disposizioni
attuative e dei principi di cui agli articoli 9, 9-bis,
commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter e 8-quater , 10,
10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis,1-ter, 2, 3, 4, 5,
5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonche' dei principi
di cui al regolamento adottato dalla Consob ai sensi
dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato
in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati
per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e
accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali
e delle societa' di revisione legale e alla tenuta del
Registro e del registro del tirocinio.
3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di
cui all'articolo 5, comma 13, svolgono i compiti in
conformita' alle disposizioni del presente decreto
legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione e di una
convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati di
cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee
a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o
altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti
affidati o delegati, possono compromettere l'indipendenza
rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del
tirocinio.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila
sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti
affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma 2,
gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13, e puo'
indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento
senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i
compiti delegati.
6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e
5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e assumere notizie e
chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali
e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi
di controllo e dai dirigenti della societa' di revisione
legale;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione e procedere ad audizione personale, nei
confronti di chiunque possa essere informato dei fatti;
d) acquisire direttamente dal Registro delle
imprese, anche con modalita' telematiche nel rispetto del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli incarichi di
revisione legale conferiti in conformita' del presente
decreto e tutte le informazioni utili per gli adempimenti
relativi al controllo della qualita'.
7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze dal presente
decreto e' finanziato dai contributi degli iscritti nel
Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al
versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun
anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei
contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono definiti l'entita' dei contributi, commisurati
ai costi diretti o indiretti della vigilanza. Per le
funzioni il cui costo varia in relazione alla complessita'
dell'attivita' svolta dall'iscritto nel Registro, il
contributo e' commisurato all'ammontare dei ricavi e dei
corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da
garantire l'integrale copertura del costo del servizio.
9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito
internet una relazione sull'attivita' svolta. Nella
relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati
complessivi dei controlli della qualita'.
9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
assume la responsabilita' finale per le attivita' di cui al
comma 1 e dei controlli di qualita', delle ispezioni e
delle sanzioni dei revisori legali e delle societa' di
revisione legale che non hanno incarichi di revisione
legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a
regime intermedio, nonche' sui revisori della
sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono
incarichi di attestazione e che non siano sottoposti alla
vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.»
«Art. 22 (Competenze e poteri della Consob). - 1. La
Consob vigila sull'organizzazione e sull'attivita' dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale che
hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse
pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio al fine
di verificare il corretto svolgimento della revisione
legale, in conformita' alle disposizioni del presente
decreto, delle norme di attuazione e del Regolamento
europeo e svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del
Regolamento europeo. Nell'esercizio di tali funzioni, la
Consob provvede ad effettuare sui suddetti soggetti il
controllo della qualita' di cui all'articolo 20 del
presente decreto o di cui all'articolo 26 del Regolamento
europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione.
1-bis. La Consob vigila sull'attivita' di
attestazione della conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' prevista dall'articolo 8 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti di cui
al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita' e
societa' di revisione legale a tal fine incaricati da enti
di interesse pubblico o da enti sottoposti a regime
intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1,
al fine di verificarne il corretto svolgimento in
conformita' alle disposizioni del presente decreto.
Nell'esercizio di tali funzioni, la Consob provvede ad
effettuare sui suddetti soggetti il controllo della
qualita' di cui all'articolo 20-bis.
1-ter. La Consob assume la responsabilita' finale per
i controlli di qualita', per le ispezioni e per le sanzioni
dei revisori legali e delle societa' di revisione legale
che hanno incarichi di revisione legale su enti di
interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
di cui al comma 1, nonche' sui revisori della
sostenibilita' e sulle societa' di revisione che svolgono
incarichi di attestazione e che sono sottoposti alla sua
vigilanza ai sensi del comma 1-bis.
2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con
le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari;
c) richiedere notizie, dati o documenti sotto
qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa
comunicazione e procedere ad audizione personale, nei
confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei
casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere b) e
c) viene redatto processo verbale dei dati, delle
informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare il processo
verbale e hanno diritto ad averne copia.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,
paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri di
cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere esercitati
nei confronti di:
a) revisori legali e societa' di revisione legale
che effettuano la revisione legale di enti sottoposti a
regime intermedio;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori
legali e delle societa' di revisione legale che effettuano
la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio;
c) enti sottoposti a regime intermedio, loro
affiliati e terzi correlati;
d) terzi ai quali i revisori legali e societa' di
revisione legale che effettuano la revisione legale di enti
sottoposti a regime intermedio hanno esternalizzato
determinate funzioni o attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai
revisori legali o societa' di revisione legale che
effettuano la revisione legale di enti sottoposti a regime
intermedio.
3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma
1-bis, la Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma
2, lettere a) e b), nei confronti di:
a) revisori della sostenibilita' e societa' di
revisione legale che svolgono incarichi di attestazione;
b) persone coinvolte nelle attivita' dei revisori
della sostenibilita' o delle societa' di revisione legale
che svolgono incarichi di attestazione;
c) societa' che pubblicano la rendicontazione di
sostenibilita' oggetto di attestazione, loro affiliati e
terzi correlati;
d) terzi ai quali i revisori della sostenibilita' e
societa' di revisione legale che svolgono incarichi di
attestazione hanno esternalizzato determinate funzioni o
attivita';
e) persone in altro modo collegate o connesse ai
revisori della sostenibilita' o societa' di revisione
legale che svolgono incarichi di attestazione.
4. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo'
esercitare nei confronti del comitato per il controllo
interno e la revisione contabile degli enti di interesse
pubblico i poteri di cui al comma 2.
5. I risultati complessivi dei controlli della
qualita' sono illustrati dalla Consob nella relazione di
cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio sito
internet.
6. La Consob puo' disciplinare con proprio
regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle
conclusioni dei controlli di qualita' di cui all'articolo
26 del Regolamento europeo in relazione a singole
ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.»
«Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze). - 1. Il Ministero dell'economia e delle
finanze, quando accerta irregolarita' nello svolgimento
dell'attivita' di revisione legale o di attestazione delle
conformita' della rendicontazione della sostenibilita',
puo' applicare le seguenti sanzioni:
a) un avvertimento, che impone alla persona fisica
o giuridica responsabile della violazione di porre termine
al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la
relazione di revisione o la relazione di attestazione non
soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, agli
articoli 14 e 14-bis;
c) la censura, consistente in una dichiarazione
pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e
la natura della violazione;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
centocinquantamila euro;
e) la sospensione dal Registro, per un periodo non
superiore a tre anni, del soggetto al quale sono
ascrivibili le irregolarita' connesse all'incarico di
revisione legale;
f) la sospensione dell'attivita' di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita',
per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al
quale sono ascrivibili le irregolarita';
g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione
legale o di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita';
h) il divieto per il revisore legale o la societa'
di revisione legale di accettare nuovi incarichi di
revisione legale o di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' per un periodo non
superiore a tre anni;
i) la cancellazione dal Registro del soggetto al
quale sono ascrivibili le irregolarita' connesse
all'incarico di revisione legale.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;
b) inosservanza degli obblighi di comunicazione
delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei dati
comunque richiesti per la corretta individuazione del
revisore legale o della societa' di revisione legale, degli
incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e
corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la
sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura
da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
la cancellazione dal Registro dei revisori legali, della
societa' di revisione o del responsabile della revisione
legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei
commi 1 e 2.
4. Il revisore cancellato ai sensi del presente
articolo puo', su richiesta, essere di nuovo iscritto a
condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal
provvedimento di cancellazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni
sanzione amministrativa comminata per violazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo, comprese le
informazioni concernenti il tipo e la natura della
violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a
cui e' stata comminata la sanzione.
6. Nel caso le sanzioni siano oggetto di
impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono
altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato e
l'esito dell'impugnazione medesima.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
pubblicare le sanzioni in forma anonima nelle seguenti
situazioni:
a) se la pubblicazione dei dati personali
riguardanti una persona fisica risulti sproporzionata
rispetto al tipo di violazione;
b) se la pubblicazione mette a rischio la
stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine penale in
corso;
c) se la pubblicazione arreca un danno
sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
8. Le sanzioni comminate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate sul sito internet istituzionale
per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento di
tutti i mezzi di impugnazione o la scadenza dei termini
previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
dare pubblicita' al provvedimento.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze quando
accerta la mancata o l'inadeguata adozione di un sistema
interno di segnalazione, puo', tenendo conto della loro
gravita':
a) applicare alla societa' di revisione legale una
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
cinquecentomila euro;
b) ordinare alla persona giuridica responsabile
della violazione di porre termine al comportamento e di
astenersi dal ripeterlo.»
«Art. 33 (Cooperazione internazionale). - 1. La
Consob e' l'autorita' competente a prestare la cooperazione
internazionale nelle materie disciplinate dal presente
decreto, secondo le modalita' e alle condizioni previste
dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF.
2. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione
delle richieste di informazione provenienti da autorita'
competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e di
Paesi terzi in materia di revisione legale e di
attestazione delle conformita' della rendicontazione di
sostenibilita'. Lo svolgimento di indagini nel territorio
della Repubblica per conto dell'autorita' estera
richiedente e' soggetto al controllo della Consob o del
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
rispettive competenze.
2-bis. La Consob puo' trasmettere alle autorita'
competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri
documenti detenuti da revisori legali o da imprese di
revisione contabile abilitati in Italia, nonche' relazioni
su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a
condizione che vengano rispettati i requisiti di cui
all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e
paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, cosi' come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La
trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
3. Qualora la Consob o il Ministero dell'economia e
delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o
siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in
materia di revisione legale o di attestazione delle
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sul
territorio di un altro Stato membro, notificano tale
conclusione all'autorita' competente dell'altro Stato
membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili.
4. Qualora un'autorita' competente di un altro Stato
membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state
svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia di
revisione legale o di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita' nel territorio italiano,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la Consob,
secondo le rispettive competenze, adottano le misure
opportune e comunicano all'autorita' competente dell'altro
Stato membro gli esiti e, ove possibile, gli eventuali
sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese.
5. Qualora il revisore legale o la societa' di
revisione legale siano soggetti a provvedimenti di
sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26
e, da quanto riportato nel Registro, risultino essere
abilitati ed iscritti presso altri Stati appartenenti
all'Unione europea, la Consob da' comunicazione
dell'adozione dei provvedimenti e dei motivi sottostanti
alle autorita' competenti di tali Stati.»
«Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi terzi nel
Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e
gli enti di revisione contabile di Paesi terzi che
rilasciano una relazione di revisione riguardante i conti
annuali o i conti consolidati o, ove applicabile, una
relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'
di una entita' avente sede in un Paese terzo i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita' del
Paese terzo abbia emesso esclusivamente titoli di debito
ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato il
cui importo sia:
1) prima del 31 dicembre 2010, di valore nominale,
alla data di emissione non inferiore a cinquantamila euro
o, nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di
valore nominale equivalente ad almeno cinquantamila euro
alla data dell'emissione;
2) dopo il 31 dicembre 2010, di valore nominale,
alla data di emissione, non inferiore a centomila euro o,
nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di valore
nominale equivalente ad almeno centomila euro alla data
dell'emissione.
2. L'iscrizione nel Registro e' subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) il revisore del Paese terzo soddisfa requisiti
equivalenti a quelli previsti dal capo II, ad esclusione
dell'articolo 5;
b) la maggioranza dei componenti dell'organo di
amministrazione o di direzione dell'ente di revisione
contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a
quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5;
c) i revisori del Paese terzo incaricati della
revisione dei conti per conto dell'ente di revisione
contabile del Paese terzo soddisfano requisiti equivalenti
a quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo
5;
d) la revisione dei conti annuali o dei conti
consolidati e' effettuata in conformita' ai principi di
revisione di cui all'articolo 11, comma 1, nonche' agli
obblighi di indipendenza e obiettivita' di cui all'articolo
10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti;
e) il revisore o l'ente di revisione contabile del
Paese terzo pubblica sul proprio sito internet una
relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni
di cui all'articolo 18 od ottempera ad obblighi di
informativa equivalenti.
3. L'equivalenza di cui al comma 2, lettera d), e'
valutata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 45,
paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7.
5. I revisori e gli enti di revisione contabile di
Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per le
informazioni fornite ai fini della registrazione e devono
notificare tempestivamente al soggetto incaricato della
tenuta del Registro qualsiasi modifica di tali
informazioni.
6. Le relazioni di revisione riguardanti i conti
annuali o i conti consolidati e le relazioni di
attestazione della conformita' della rendicontazione
individuale o consolidata di sostenibilita' delle entita'
di cui al comma 1 redatte da revisori o da enti di
revisione contabile di Paesi terzi non iscritti nel
Registro dei revisori legali sono prive di effetti
giuridici in Italia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del
presente articolo, stabilendo in particolare le condizioni
per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali, avuto
riguardo ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria,
il contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi di
cancellazione dal Registro dei revisori legali.»
«Art. 35 (Vigilanza sui revisori e sugli enti di
revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e gli
enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nel
Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di
controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della
Consob disciplinato dal presente decreto.
2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un
Paese terzo iscritti nel Registro possono essere esentati
dai controlli di qualita' disciplinati dal presente
decreto, qualora siano stati assoggettati a controlli di
qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo
ritenuto equivalente a norma dell'articolo 46 della
direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti.
3. La Consob detta con regolamento le disposizioni
attuative del presente articolo.».