Art. 9 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                       27 gennaio 2010, n. 39 
 
  1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) dopo la lettera a), e' inserita la seguente: 
        «a-bis) "attestazione della conformita' della rendicontazione
di  sostenibilita'":  l'incarico  finalizzato  al  rilascio  di   una
relazione contenente  le  conclusioni  espresse  dal  revisore  della
sostenibilita' o dalla societa'  di  revisione  legale  conformemente
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  adottato  in   attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15  e  all'articolo
14-bis del presente decreto;»; 
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) "ente di revisione di  un  Paese  terzo":  un  ente  che,
indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua  la  revisione
del bilancio d'esercizio o consolidato o, ove applicabile, svolge  un
incarico finalizzato al rilascio di  un'attestazione  di  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' di una societa'  avente  sede
in un Paese terzo e che e' diverso da un ente iscritto  nel  registro
di uno Stato membro in seguito all'abilitazione  all'esercizio  della
revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis);»; 
      3) dopo la lettera h), sono inserite le seguenti: 
        «h-bis) "relazione di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita'": la relazione del  revisore  della
sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione   legale   di   cui
all'articolo 14-bis; 
        h-ter)    "rendicontazione     di     sostenibilita'":     la
rendicontazione di  sostenibilita'  quale  definita  all'articolo  1,
comma, 1, lettera g), del decreto legislativo adottato in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;»; 
      4) dopo la lettera i-bis), sono inserite le seguenti: 
        «i-ter)    "responsabile/responsabili    dell'incarico     di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'": 
          1) il revisore della  sostenibilita'  o  i  revisori  della
sostenibilita' a cui e' stato conferito  l'incarico  di  attestazione
della conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  e  che
firmano la relazione di attestazione; 
          2) nel caso in cui l'incarico  di  attestazione  sia  stato
conferito a una societa'  di  revisione  legale,  il  revisore  della
sostenibilita' o i  revisori  della  sostenibilita'  designati  dalla
societa'  di  revisione  legale  come  responsabili   dell'esecuzione
dell'incarico di attestazione per conto della societa'  di  revisione
legale e che firmano la relazione di attestazione  della  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'; 
        i-quater):   "responsabile/   responsabili    chiave    della
sostenibilita'": 
          1)  il  responsabile  o  i  responsabili  dell'incarico  di
attestazione della rendicontazione di  sostenibilita'  come  definiti
alla lettera i-ter); 
          2)  nel  caso  di  un  incarico   di   attestazione   della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di un  gruppo,  i
revisori della sostenibilita' designati da una societa' di  revisione
legale come i responsabili  dell'attestazione  della  rendicontazione
consolidata nonche' i revisori della sostenibilita'  designati  dalle
societa'  controllate  significative  in  qualita'  di   responsabili
dell'attestazione  della   conformita'   della   rendicontazione   di
sostenibilita';»; 
      5) dopo la lettera n), e' inserita la seguente: 
        «n-bis) "revisore della sostenibilita'": il  revisore  legale
di cui alla lettera n) abilitato anche allo svolgimento dell'incarico
di  attestazione   della   rendicontazione   di   sostenibilita'   in
conformita' alle disposizioni del presente decreto legislativo ovvero
il revisore legale abilitato anche allo svolgimento dell'incarico  di
attestazione della rendicontazione  di  sostenibilita'  in  un  altro
Stato membro dell'Unione europea in conformita' alle disposizioni  di
attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,   come   modificata   dalle
direttive 2014/56/UE e (UE) 2022/2464;»; 
      6) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
        «o) "revisore di un Paese  terzo":  una  persona  fisica  che
effettua la revisione del bilancio d'esercizio o  consolidato  o,  se
del caso, un incarico  finalizzato  al  rilascio  di  un'attestazione
circa la conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  una
societa' avente sede in un Paese  terzo  e  che  e'  diversa  da  una
persona  iscritta  nel  registro  di  uno  Stato  membro  in  seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»; 
      7) dopo la lettera p), e' inserita la seguente: 
        «p-bis)  "revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo":   il
revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di  revisione  legale
incaricati dell'attestazione della conformita' della  rendicontazione
consolidata di sostenibilita';»; 
      8) dopo la lettera r), sono inserite le seguenti: 
        «r-bis) "principi di attestazione internazionali": i principi
internazionali di attestazione e altri  principi  correlati  definiti
dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite
l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB),  nella
misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in
materia di sostenibilita'; 
        r-ter) "principi di etica e indipendenza  internazionali":  i
principi   di   etica   e   indipendenza   internazionali    definiti
dall'International   Federation   of   Accountants   (IFAC)   tramite
l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA);»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'esercizio della revisione legale e lo svolgimento degli
incarichi  finalizzati  alla  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita' sono riservati ai soggetti iscritti
nel Registro. Ai fini dell'abilitazione del revisore legale dei conti
all'attivita' di attestazione della conformita' della rendicontazione
di sostenibilita' devono essere  soddisfatte  le  condizioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se
revisore di uno Stato membro o di un Paese terzo, del comma 3.»; 
      2) al comma 3, alle lettere a) e b), dopo le parole:  «vertente
sulla conoscenza della normativa italiana rilevante» sono inserite le
seguenti: «in materia di revisione legale dei conti ed eventualmente,
se abilitate in tal senso nello Stato di provenienza, in  materia  di
attestazione della conformita' della revisione legale dei conti o  di
entrambe»; 
      3) al comma 4, la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        «f-bis) le imprese di revisione legale abilitate in uno Stato
membro che abbiano fatto  richiesta  di  iscrizione  al  Registro  e,
eventualmente, all'attivita' di abilitazione alla attestazione  delle
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', anche in momenti
diversi, secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Consob.  Tali
imprese potranno esercitare la  revisione  legale  e  l'attivita'  di
attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita'  a  condizione  che  i  responsabili  dei   rispettivi
incarichi soddisfino i requisiti previsti dai commi 2  e  3,  lettera
a).»; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  alla  lettera  a),  le  parole:  «e   per   l'esercizio
dell'attivita' di revisione legale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«,  per  l'esercizio   dell'attivita'   di   revisione   legale   ed,
eventualmente,  per  lo  svolgimento  dell'incarico  finalizzato   al
rilascio di un'attestazione della conformita'  della  rendicontazione
di sostenibilita'»; 
        1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) ha durata almeno triennale, di  cui  almeno  otto  mesi
relativi   all'acquisizione   delle   conoscenze   teorico   pratiche
necessarie nel caso in cui il tirocinante  intenda  conseguire  anche
l'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo.  Tale
periodo di tirocinio di almeno  otto  mesi  puo'  essere  svolto  dal
revisore legale o dal soggetto che ha gia'  completato  il  tirocinio
per   l'esercizio   dell'attivita'   di   revisione   legale,   anche
disgiuntamente al periodo di tirocinio  necessario  al  conseguimento
dell'abilitazione  alla  revisione  legale  che  ha   durata   almeno
triennale;»; 
        1.3) dopo la lettera d), e' inserita la seguente: 
          «d-bis) comporta, ai fini  dell'abilitazione  del  revisore
allo  svolgimento   di   incarichi   finalizzati   al   rilascio   di
un'attestazione   sulla   conformita'   della   rendicontazione    di
sostenibilita', l'obbligo di collaborare nel periodo di  almeno  otto
mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della  conformita'
della rendicontazione annuale e consolidata di  sostenibilita'  o  ad
altri servizi relativi alla sostenibilita';»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «di revisione legale»; 
        2.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
          «b-bis) la data di inizio del tirocinio per  l'abilitazione
al rilascio dell'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita';»; 
        2.3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) il soggetto o i soggetti presso il quale  il  tirocinio
e' svolto, con specifica  identificazione  della  finalizzazione  del
tirocinio di cui alle lettere b) o b-bis);»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Entro sessanta giorni dal  termine  di  ciascun  anno  di
tirocinio, il tirocinante redige una relazione sull'attivita'  svolta
ai sensi del comma 1, lettera d), specificando gli atti e  i  compiti
relativi ad attivita' di revisione legale alla cui predisposizione  e
svolgimento ha partecipato, con indicazione del  relativo  oggetto  e
delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione  ha
assistito o collaborato. La relazione, unitamente alla  dichiarazione
del revisore legale o della societa' di revisione legale  presso  cui
e' stato  svolto  il  tirocinio  che  attesta  la  veridicita'  delle
indicazioni ivi contenute, e' trasmessa al soggetto incaricato  della
tenuta  del  registro  del  tirocinio.  La  relazione  attestante  lo
svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma  1,  lettera
d-bis) deve essere redatta entro  sessanta  giorni  dal  termine  del
periodo di tirocinio, anche separatamente dalla relazione annuale  di
cui al primo periodo. In caso di dichiarazioni mendaci  si  applicano
le sanzioni di cui all'articolo 24, a carico del  tirocinante  e  del
revisore legale o della societa' di revisione legale  presso  cui  e'
stato svolto il tirocinio.»; 
      4) al comma 7, dopo le parole: «ai fini dell'abilitazione» sono
aggiunte  le  seguenti:  «all'esercizio  della  revisione  legale   o
all'abilitazione al rilascio di un'attestazione circa la  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita'»; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «all'esercizio  della  revisione
legale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  per  l'abilitazione  allo
svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita'»; 
      2) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
        «3-ter). Ai fini dell'abilitazione del  revisore  legale  dei
conti anche all'attivita' di  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita', l'esame di cui al comma 2  ha  per
oggetto le seguenti, ulteriori, materie: 
          a) obblighi legali  e  principi  concernenti  la  redazione
della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilita'; 
          b) analisi della sostenibilita'; 
          c)  procedure  di  dovuta  diligenza  in   relazione   alle
questioni di sostenibilita'; 
          d)  obblighi  legali  e  principi  di  attestazione   della
conformita'  per  la  rendicontazione  di   sostenibilita'   di   cui
all'articolo 11.»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) alla lettera a) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «alla revisione legale  dei  conti  e  all'abilitazione  allo
svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita'»; 
        3.2) alla lettera c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «alla revisione legale  dei  conti  e  all'abilitazione  allo
svolgimento di incarichi di  attestazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita'»; 
    e) all'articolo 5: 
      1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
programma di aggiornamento riguarda anche le materie  caratterizzanti
l'attestazione    di    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita'.»; 
      2) al comma 5 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
revisori abilitati al  rilascio  all'attestazione  della  conformita'
della  rendicontazione  di  sostenibilita'  devono  acquisire  almeno
venticinque crediti formativi ogni anno solare, di cui  almeno  dieci
caratterizzanti  la  revisione  legale  dei  conti  e  almeno   dieci
caratterizzanti la sostenibilita'.»; 
      3) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
        «10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori legali
e  dai   revisori   della   sostenibilita',   prevista   dagli   Albi
professionali  di  appartenenza,  e   da   coloro   che   collaborano
all'attivita'  di  revisione   legale   o   di   attestazione   della
sostenibilita'   o    sono    responsabili    della    revisione    o
dell'attestazione della sostenibilita'  all'interno  di  societa'  di
revisione che erogano formazione, viene riconosciuta  equivalente  se
dichiarata conforme dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  al
programma annuale di aggiornamento professionale di cui al comma 2.»; 
    f) all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, sentita la Consob,  definisce,  con
decreto, il contenuto e le modalita' di presentazione  della  domanda
di abilitazione dei revisori  e  delle  societa'  di  revisione  allo
svolgimento dell'attivita' di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le modalita'
e  i  termini  di  trasmissione  delle  informazioni   e   dei   loro
aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro.»; 
    g) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera f), dopo le parole: «tenuta  degli  albi  o
registri» sono aggiunte le seguenti: «e l'informazione se il revisore
legale sia abilitato per la  revisione  o  per  l'attestazione  della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»; 
        1.2) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: 
          «i-bis) l'eventuale  abilitazione  allo  svolgimento  degli
incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione  di
sostenibilita'.»; 
      2) al comma 2, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti i  revisori
legali impiegati presso  la  societa'  o  della  quale  sono  soci  o
amministratori, con indicazione se siano  abilitati  a  svolgere  gli
incarichi di attestazione della conformita' della rendicontazione  di
sostenibilita',  nonche'  gli  eventuali  provvedimenti  in   essere,
assunti ai sensi degli articoli 24, comma 1, lettere  e)  e  g),  26,
comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e d);»; 
      3) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per
ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi e' indicato il numero
di iscrizione presso l'autorita' competente del Paese terzo, il  nome
di tale autorita'  nonche'  se  l'iscrizione  riguardi  la  revisione
legale   dei   conti,   l'attestazione   della   conformita'    della
rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'.»; 
    h) all'articolo 9, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita'  di
attestazione  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  svolta  dai
revisori della sostenibilita' e dalle societa'  di  revisione  a  tal
fine incaricati, ad eccezione dei commi 1 e 3.»; 
    i) all'articolo 9-bis: 
      1) al comma 7, le parole: «soltanto in presenza di  accordi  di
cooperazione di cui all'articolo 36» sono sostituite dalle  seguenti:
«a norma dell'articolo 33, comma 2-bis»; 
      2) al comma 8, le parole: «del capo IV della direttiva 95/46/CE
e delle norme nazionali  applicabili  alla  protezione  dei  dati  di
carattere personale» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  aprile
2016»; 
      3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
        «8-bis. Il presente articolo si applica  anche  all'attivita'
di  attestazione   di   conformita'   svolta   dai   revisori   della
sostenibilita' e dalle societa' di revisione a tal  fine  incaricati,
ad eccezione dei commi 2, 7 e 8. 
        8-ter.   Il   revisore   della   sostenibilita'    incaricato
dell'attestazione di conformita'  sulla  rendicontazione  predisposta
dalle societa' di cui agli articoli 3 e  4  del  decreto  legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 e il revisore legale  incaricato  della  revisione  legale  del
bilancio delle societa', ove diversi, si scambiano ogni  informazione
necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga
a quanto previsto dal  comma  1.  Restano  ferme  le  responsabilita'
derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi,  escludendo  la
possibilita' di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto  dal
soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione  si  applica
anche con  riferimento  agli  incarichi  di  revisione  legale  e  di
attestazione a livello consolidato. 
        8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in
quanto compatibile, al revisore della sostenibilita' o alla  societa'
di  revisione  che  svolgono  l'attivita'   di   attestazione   sulla
conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  enti  di
interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai  sensi
dell'articolo 22, comma 1-bis.»; 
    l) all'articolo 10, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti: 
      «13-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di  sostenibilita',  ad  eccezione
del comma 12. 
      13-ter. I  revisori  della  sostenibilita'  e  le  societa'  di
revisione legale che svolgono incarichi di attestazione rispettano  i
principi  di  deontologia,  riservatezza  e  segreto   professionale,
nonche' di indipendenza e obiettivita', tenendo conto dei principi di
etica e indipendenza  internazionali,  elaborati  da  associazioni  e
ordini professionali  congiuntamente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia  e
delle  finanze  sentita  la  Consob,  sulla   base   della   medesima
convenzione di cui agli articoli 9 e 9-bis e del comma 12.»; 
    m) all'articolo 10-bis, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.  Il  comma  1  si  applica   anche   all'attivita'   di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»; 
    n) all'articolo10-ter, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente: 
      «11-bis. Il presente articolo si applica anche all'attivita' di
attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.»; 
    o) all'articolo 10-quater: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ove la revisione legale sia effettuata da una societa' di
revisione legale, la stessa dovra' designare almeno  un  responsabile
dell'incarico.  Al  responsabile  dell'incarico   vengono   assegnate
risorse sufficienti e personale dotato delle competenze  e  capacita'
necessarie per espletare in modo adeguato le proprie attivita'.»; 
      2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Ove l'attivita'  di  attestazione  sulla  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e' effettuata da una societa'
di revisione legale, la stessa designa almeno un  responsabile  della
sostenibilita', che puo' essere anche il  responsabile  dell'incarico
di revisione. Al responsabile  della  sostenibilita'  sono  assegnate
risorse sufficienti e  personale  dotato  delle  competenze  e  delle
capacita'  necessarie  per  espletare  in  modo  opportuno  le   loro
funzioni. 
        1-ter. La qualita' della revisione legale e dell'attestazione
di  conformita',  l'indipendenza  e  la  competenza  costituiscono  i
principali criteri ai quali e' improntata la scelta dei  responsabili
dell'incarico di revisione legale e, se del  caso,  dei  responsabili
della sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale  ai
fini della relativa designazione.»; 
      3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche  all'attivita'
di attestazione della rendicontazione di  sostenibilita'  svolta  dal
responsabile della sostenibilita'.»; 
      4) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di
revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico di  attestazione
sulla conformita' della rendicontazione di sostenibilita', contenente
i pertinenti dati di cui al comma 6.»; 
      5) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
        «7-bis. Il fascicolo di attestazione deve altresi'  contenere
tutti i dati  e  i  documenti  di  cui  all'articolo  10-bis  e,  ove
applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma 8-quater, i  dati  e  i
documenti rilevanti a sostegno della relazione  di  cui  all'articolo
14-bis, nonche' i dati e i  documenti  necessari  per  monitorare  il
rispetto delle disposizioni del presente decreto  e  delle  ulteriori
disposizioni applicabili. Il  fascicolo  di  attestazione  e'  chiuso
entro sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  viene  sottoscritta  la
predetta relazione. I documenti e le informazioni di cui al  presente
comma sono conservati per dieci anni dalla data della relazione  alla
quale si riferiscono.»; 
      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
        «8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o la
societa' di revisione legale conserva la documentazione di  eventuali
reclami scritti relativi  all'esecuzione  delle  revisioni  legali  o
delle attestazioni di sostenibilita', effettuate per dieci anni dalla
data della relazione di revisione o di  attestazione  alla  quale  si
riferiscono.»; 
    p) dopo l'articolo 10-quinquies, e' inserito il seguente: 
      «Art.   10-sexies   (Attestazione   della   conformita'   della
rendicontazione consolidata di sostenibilita'). -  1. Nel caso di  un
incarico di  attestazione  della  conformita'  della  rendicontazione
consolidata  di  sostenibilita'  di  un  gruppo,  il  revisore  della
sostenibilita' del gruppo assume  la  piena  responsabilita'  per  la
relazione di attestazione di cui all'articolo 14-bis. 
      2. Ai fini dell'attestazione di cui al  comma  1,  il  revisore
della sostenibilita' del gruppo valuta il lavoro svolto da  eventuali
altri revisori della sostenibilita', societa'  di  revisione  legale,
revisori di un Paese terzo, enti  di  revisione  di  un  Paese  terzo
nonche' il lavoro svolto dai prestatori indipendenti  di  servizi  di
attestazione di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  maggio
2006, accreditati ai sensi della normativa di  recepimento  di  altri
Stati membri dell'Unione europea,  e  mantiene  documentazione  della
natura, tempistica ed estensione del lavoro da  essi  svolto  e,  ove
opportuno, del riesame effettuato dal revisore  della  sostenibilita'
del  gruppo  sulle   parti   pertinenti   della   documentazione   di
attestazione di detti  soggetti.  La  documentazione  conservata  dal
revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo  e'  atta  a  consentire
all'autorita' competente di esaminare il lavoro da essi svolto. 
      3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui al comma  2,
secondo periodo, il revisore della sostenibilita' del  gruppo  chiede
il consenso dei revisori della sostenibilita', societa' di  revisione
legale, revisori di un Paese terzo, enti di  revisione  di  un  Paese
terzo nonche' dei prestatori indipendenti di servizi di  attestazione
di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva   2006/43/CE
accreditati ai sensi della normativa di recepimento  di  altri  Stati
membri dell'Unione  europea,  al  trasferimento  o  all'accesso  alla
documentazione  pertinente  durante   lo   svolgimento   del   lavoro
finalizzato al rilascio  dell'attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione consolidata, come condizione  affinche'  il  revisore
della sostenibilita' del gruppo possa  basarsi  sul  lavoro  da  essi
svolto. 
      4. Se il revisore della sostenibilita' del gruppo non e'  nelle
condizioni di svolgere le  attivita'  di  cui  al  comma  2,  secondo
periodo, egli adotta misure appropriate e ne informa  tempestivamente
l'autorita' competente. Tali  misure  includono,  ove  opportuno,  lo
svolgimento di un ulteriore lavoro di attestazione della  conformita'
della societa' controllata interessata, che puo'  essere  svolto  sia
direttamente  sia  tramite  esternalizzazione,  la   richiesta   agli
amministratori della societa' controllata di  ulteriori  documenti  e
notizie utili all'attivita' di  attestazione  e  lo  svolgimento,  da
parte del revisore della sostenibilita' del gruppo, di  accertamenti,
controlli ed esame  di  atti  e  documentazione  presso  la  societa'
controllata interessata. 
      5. Il revisore della sostenibilita' del gruppo, se  e'  oggetto
di  un  controllo  della  qualita'  o  di   un'indagine   riguardante
l'attestazione della conformita' della rendicontazione consolidata di
sostenibilita' di  un  gruppo  di  imprese,  rende  disponibile  alle
autorita' competenti, laddove richiesto, la documentazione pertinente
da  egli  stesso  conservata  sul  lavoro   di   attestazione   della
conformita' svolto dai soggetti di cui al comma 2, comprese tutte  le
relative carte di lavoro. 
      6.  L'autorita'  competente  puo'   chiedere   alle   autorita'
competenti   interessate   degli    Stati    membri    documentazione
supplementare sul lavoro di attestazione svolto da  revisori  legali,
societa' di revisione legale e prestatori indipendenti di servizi  di
attestazione di  cui  all'articolo  2,  punto  23),  della  direttiva
2006/43/CE accreditati ai sensi della  normativa  di  recepimento  di
altri Stati membri dell'Unione  europea,  ai  fini  dell'attestazione
della    conformita'    della    rendicontazione    consolidata    di
sostenibilita', ai sensi  dell'articolo  33.  Qualora  l'attestazione
della conformita' della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  una
controllante o di  una  controllata  di  un  gruppo  di  imprese  sia
rilasciata da uno o piu' revisori o da uno o piu' enti  di  revisione
contabile di un Paese terzo,  l'autorita'  competente  puo'  chiedere
alle autorita' competenti interessate del Paese terzo  documentazione
supplementare  sul  lavoro  di  attestazione  svolto  tali   soggetti
conformemente agli accordi di cooperazione di cui all'articolo 36. 
      7.  In  deroga   al   comma   6,   secondo   periodo,   qualora
l'attestazione di una controllante o di una controllata di un  gruppo
sia effettuata da uno o piu' revisori o enti di revisione di un Paese
terzo che non ha alcun accordo di cooperazione ai sensi dell'articolo
36,  il  revisore  della  sostenibilita'  del  gruppo  ha  anche   la
responsabilita' di garantire, se  richiesto,  che  la  documentazione
supplementare sul lavoro di attestazione svolto da  tali  revisori  o
enti di revisione contabile del Paese terzo,  comprese  le  carte  di
lavoro  pertinenti  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione,   sia
debitamente consegnata. Per  garantire  tale  consegna,  il  revisore
della  sostenibilita'  del  gruppo  conserva  una  copia   di   detta
documentazione o, in alternativa, concorda con i revisori o gli  enti
di revisione contabile del Paese terzo che potra'  avere  un  accesso
libero e illimitato, su  richiesta,  a  tale  documentazione,  ovvero
adotta ogni altra misura appropriata. Se non e' possibile  effettuare
la trasmissione delle carte di lavoro da un Paese terzo  al  revisore
della sostenibilita' del gruppo per motivi giuridici o altri  motivi,
la documentazione conservata dal revisore della sostenibilita' gruppo
include la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere
accesso alla documentazione di attestazione e, nel caso  di  ostacoli
diversi da quelli giuridici derivanti dalla normativa del Paese terzo
interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.»; 
    q) all'articolo 11: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Principi  di
revisione e di attestazione della conformita'»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'attivita' di attestazione della rendicontazione  di
sostenibilita' e' svolta in conformita' ai principi  di  attestazione
adottati dalla Commissione europea  ai  sensi  dell'articolo  26-bis,
paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.»; 
      3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma  1-bis
da parte della Commissione europea, l'attivita'  di  attestazione  e'
svolta in conformita' ai principi di attestazione elaborati,  tenendo
conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni  e
ordini professionali  congiuntamente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Consob,  sulla  base   delle   medesime
convenzioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente.»; 
    r) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «conferimenti  degli  incarichi»
sono inserite le seguenti: «di revisione legale dei conti»; 
      2) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: 
        «2-ter. L'assemblea delle societa' di cui agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta  motivata  dell'organo  di
controllo, conferisce l'incarico di  attestazione  della  conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' e determina il  corrispettivo
spettante  al  revisore  della  sostenibilita'  o  alla  societa'  di
revisione legale per l'intera durata dell'incarico  e  gli  eventuali
criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo  durante  l'incarico.
L'incarico ha la durata di  tre  esercizi,  con  scadenza  alla  data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo  al
terzo esercizio dell'incarico. Per le societa' di cui agli articoli 3
e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione  dell'articolo  13
della legge 21 febbraio 2024, n.  15  che  siano  enti  di  interesse
pubblico o enti  sottoposti  a  regime  intermedio,  l'incarico  puo'
essere rinnovato per non piu' di due volte e puo'  essere  nuovamente
conferito allo stesso  soggetto  solo  dopo  il  decorso  di  quattro
esercizi. Si applica il comma 2-bis. 
        2-quater. Nel caso in  cui  l'incarico  dell'attestazione  di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' sia conferito  al
revisore legale o alla societa' di revisione legale incaricati  della
revisione  legale  del  bilancio,  l'incarico  dell'attestazione   di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  puo'  avere  una
durata  inferiore  a  quella  indicata  al  comma   2-ter   ai   fini
dell'allineamento della scadenza dell'incarico di attestazione  della
sostenibilita' con l'incarico di revisione del bilancio.»; 
      3) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: 
        «3. L'assemblea revoca gli  incarichi,  sentito  l'organo  di
controllo,   quando   ricorra   una   giusta    causa,    provvedendo
contestualmente a conferire l'incarico a un  altro  revisore  legale,
revisore della sostenibilita' o ad altra societa' di revisione legale
secondo le modalita' di  cui  al  comma  1  o  al  comma  2-ter.  Non
costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in
merito  ad   un   trattamento   contabile,   ad   un   principio   di
rendicontazione della sostenibilita', a una procedura di revisione  o
di attestazione. 
        4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita' o  la
societa' di revisione  legale  possono  dimettersi  dagli  incarichi,
salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalita' definiti
con regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in  essere
in tempi e  modi  tali  da  consentire  alla  societa'  sottoposta  a
revisione o sottoposta alla attestazione  di  provvedere  altrimenti,
salvo il caso d'impedimento grave e comprovato del  revisore  legale,
del revisore della  sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione
legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e  le  modalita'  in
cui puo' risolversi consensualmente o per giusta causa  il  contratto
con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione  legale  e  di
attestazione. 
        5. Nei casi di cui al  comma  4,  la  societa'  sottoposta  a
revisione   legale    o    sottoposta    all'attestazione    provvede
tempestivamente a conferire nuovi incarichi. 
        6. In  caso  di  dimissioni  o  risoluzione  consensuale  del
contratto,  le  funzioni  di  revisione  legale  e  di   attestazione
continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore
della sostenibilita' o societa' di revisione legale fino a quando  la
deliberazione di conferimento del  nuovo  incarico  non  e'  divenuta
efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle  dimissioni
o della risoluzione del contratto. 
        7.  La  societa'  sottoposta   a   revisione   o   sottoposta
all'attestazione  e   il   revisore   legale,   il   revisore   della
sostenibilita'  o  la  societa'   di   revisione   legale   informano
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e, per  la
revisione  legale   e   l'attestazione   della   rendicontazione   di
sostenibilita' relativa agli enti di interesse pubblico e  agli  enti
sottoposti a regime intermedio, la Consob,  in  ordine  alla  revoca,
alle  dimissioni  o  alla  risoluzione  consensuale  del   contratto,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle  ragioni  che  le  hanno
determinate.»; 
      4) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
        «9. In caso di  revisione  legale  o  di  attestazione  della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  un  ente  di
interesse pubblico di cui all'articolo  16,  gli  azionisti  di  tale
ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o
l'organo di controllo, o la Consob hanno  la  facolta'  di  adire  il
Tribunale civile per la revoca  del  revisore  legale,  del  revisore
della  sostenibilita'  o  della  societa'  di  revisione  legale  ove
ricorrano giustificati motivi.»; 
    s) all'articolo 14, comma 2: 
      1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) un  giudizio
sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;»; 
      2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: 
        «e-bis) un giudizio sulla conformita' della  relazione  sulla
gestione alle norme  di  legge,  esclusa  la  sezione  relativa  alla
rendicontazione di  sostenibilita'  di  cui  al  decreto  legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15; 
        e-ter)  una  dichiarazione  rilasciata   sulla   base   delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo  contesto
acquisite  nel  corso  dell'attivita'  di  revisione  legale,   circa
l'eventuale identificazione di errori significativi  nella  relazione
sulla gestione;»; 
    t) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente: 
      «Art. 14-bis (Relazione di attestazione della conformita' della
rendicontazione  di  sostenibilita').  -   1.   Il   revisore   della
rendicontazione di sostenibilita' o la societa' di revisione  legale,
abilitati ai sensi del presente  decreto,  appositamente  incaricati,
esprimono  con  apposita  relazione  di   attestazione   le   proprie
conclusioni   circa   la   conformita'   della   rendicontazione   di
sostenibilita'  alle  norme  del  decreto  legislativo  adottato   in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,  che
ne disciplinano i criteri di redazione, la conformita' all'obbligo di
marcatura  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  di  cui   agli
articoli 3, comma 10, e 4, comma 9,  del  predetto  decreto,  nonche'
circa la conformita' all'osservanza  degli  obblighi  di  informativa
previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
      2. La relazione di  attestazione,  redatta  in  conformita'  ai
principi di attestazione di cui all'articolo 11, comprende: 
        a)   un   paragrafo   introduttivo    che    identifica    la
rendicontazione di sostenibilita' sottoposta ad attestazione, la data
e il periodo  cui  si  riferisce,  nonche'  il  quadro  normativo  di
riferimento; 
        b)  una  descrizione  della  portata   delle   attivita'   di
attestazione   della    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita' che indica almeno i principi di attestazione  in  base
ai quali tali attivita' sono state svolte; 
        c) le conclusioni di cui al comma 1. 
      3.   Qualora    l'attestazione    della    conformita'    della
rendicontazione di sostenibilita' sia stata svolta da  piu'  revisori
della sostenibilita' o da piu' societa'  di  revisione  legale,  essi
raggiungono un accordo sui risultati dell'attivita' di attestazione e
presentano una relazione e delle conclusioni congiunte.  In  caso  di
disaccordo,  ogni  revisore  della  sostenibilita'  o   societa'   di
revisione legale presenta le  proprie  conclusioni  in  un  paragrafo
distinto della relazione di  attestazione,  indicando  i  motivi  del
disaccordo. 
      4. La  relazione  di  attestazione  e'  firmata  e  datata  dal
responsabile dell'incarico di attestazione della  rendicontazione  di
sostenibilita'. Quando l'attivita' di attestazione e' svolta  da  una
societa' di revisione  legale,  la  relazione  di  attestazione  reca
almeno la firma del responsabile dell'incarico di attestazione  della
rendicontazione di sostenibilita' che svolgono l'incarico  per  conto
della societa' di revisione. Qualora l'incarico  sia  stato  affidato
congiuntamente a piu' revisori della sostenibilita' o a piu' societa'
di revisione legale, la relazione di attestazione e' firmata da tutti
i responsabili dell'incarico di attestazione della rendicontazione di
sostenibilita'. 
      5.   I   soggetti   incaricati   della    attestazione    sulla
rendicontazione di sostenibilita' hanno  diritto  di  ottenere  dagli
amministratori   documenti   e   notizie   utili   all'attivita'   di
attestazione e possono procedere ad accertamenti, controlli ed  esame
di atti e documentazione. 
      6.  La  relazione  di  attestazione  della  conformita'   della
rendicontazione consolidata di sostenibilita' rispetta i requisiti di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.». 
    u) all'articolo 17: 
      1) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di
revisione legale incaricati dell'attestazione  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n.  15  che  siano  un
ente di interesse pubblico o qualsiasi membro della  rete  a  cui  il
revisore della sostenibilita'  o  la  societa'  di  revisione  legale
appartenga non fornisce, direttamente o indirettamente,  all'ente  di
interesse pubblico, alla sua  controllante  o  alle  sue  controllate
all'interno dell'Unione europea i  servizi  diversi  dalla  revisione
legale vietati, di cui all'articolo 5, paragrafo  1,  secondo  comma,
lettere b), c), e), f), g), h), i), j) e k), del regolamento (UE)  n.
537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile  2014,
durante: 
          a) il lasso di tempo  compreso  tra  l'inizio  del  periodo
oggetto  dell'attestazione   e   l'emissione   della   relazione   di
attestazione; e 
          b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo di  cui
alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo  5,
paragrafo 1, secondo comma,  lettera  e),  del  regolamento  (UE)  n.
537/2014. 
        3-ter. I soggetti di cui al comma precedente,  incaricati  da
un ente di interesse pubblico e, qualora  siano  appartenenti  a  una
rete, qualsiasi membro di tale rete,  possono  prestare  all'ente  di
interesse pubblico, alla sua  controllante  o  alle  sue  controllate
servizi diversi dall'attestazione, differenti da  quelli  vietati  di
cui al comma precedente, previa approvazione da  parte  del  comitato
per  il  controllo  interno  e  la  revisione  contabile  basata   su
un'adeguata valutazione dei rischi potenziali  per  l'indipendenza  e
delle salvaguardie applicate a norma degli articoli 10 e 10-bis. 
        3-quater. Quando un membro di una rete a  cui  appartiene  il
soggetto incaricato di cui al comma 3-bis fornisce servizi vietati di
cui al medesimo comma a un'impresa  costituita  in  un  Paese  terzo,
controllata dall'ente di interesse pubblico oggetto dell'incarico  di
attestazione, il revisore  della  sostenibilita'  o  la  societa'  di
revisione legale valuta se la fornitura di tali servizi da parte  del
membro della rete comprometta la sua indipendenza. In  tal  caso,  il
soggetto incaricato applica misure volte a mitigare i rischi  causati
dalla fornitura di tali servizi  e  puo'  continuare  a  svolgere  il
lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto  se  e'  in
grado di dimostrare, a norma dell'articolo 10, che  la  fornitura  di
tali servizi non compromette  il  suo  giudizio  professionale  e  la
relazione di attestazione.»; 
      2) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Il revisore della sostenibilita'  o  il  responsabile
chiave della sostenibilita' che effettua l'attestazione per conto  di
una societa' di revisione legale non puo' rivestire  cariche  sociali
negli  organi  di  amministrazione  e  controllo  dell'ente  che   ha
conferito  l'incarico  di  attestazione  ne'  puo'  prestare   lavoro
autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo  funzioni
dirigenziali di rilievo, se non sia decorso  almeno  un  biennio  dal
momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita' di revisore
della sostenibilita' o di responsabile chiave della sostenibilita' in
relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti  e
ai soci, diversi dai responsabili chiave  della  sostenibilita',  del
revisore della sostenibilita' o della societa' di  revisione  legale,
nonche' a ogni altra persona  fisica  i  cui  servizi  sono  messi  a
disposizione  o  sono  sotto  il   controllo   del   revisore   della
sostenibilita' o della societa' di revisione legale, nel caso in  cui
tali soggetti siano  abilitati  all'esercizio  della  professione  di
revisore  legale,  per  il  periodo  di  un  anno  dal  loro  diretto
coinvolgimento nell'incarico di attestazione.»; 
    v) all'articolo 19, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Negli enti  di  interesse  pubblico,  il  comitato  per  il
controllo interno e la revisione contabile e' incaricato: 
        a)  di  informare  l'organo  di   amministrazione   dell'ente
sottoposto a revisione  dell'esito  della  revisione  legale  e,  ove
applicabile,  dell'esito   dell'attivita'   di   attestazione   della
rendicontazione di sostenibilita' e  trasmettere  a  tale  organo  la
relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento  europeo,
corredata da eventuali osservazioni; 
        b) di monitorare il processo di  informativa  finanziaria  e,
ove applicabile, della rendicontazione individuale o  consolidata  di
sostenibilita', compresi l'utilizzo del formato  elettronico  di  cui
agli articoli 3, comma 11, e 4, comma  10,  del  decreto  legislativo
adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli
standard di rendicontazione adottati  dalla  Commissione  europea  ai
sensi dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,  nonche'  presentare  le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrita'; 
        c)  di  controllare  l'efficacia  dei  sistemi  di  controllo
interno della qualita' e di gestione del rischio dell'impresa  e,  se
applicabile,   della   revisione   interna,   per   quanto    attiene
all'informativa finanziaria e,  ove  presente,  alla  rendicontazione
individuale o consolidata di sostenibilita', compreso l'utilizzo  del
formato elettronico di cui agli articoli 3, comma 11, e 4, comma  10,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, senza violarne l'indipendenza; 
        d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio
e  del  bilancio  consolidato  e,  ove   presente,   l'attivita'   di
attestazione della conformita' della  rendicontazione  individuale  o
consolidata di  sostenibilita',  anche  tenendo  conto  di  eventuali
risultati e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob
a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento  europeo,  ove
disponibili; 
        e) di verificare e  monitorare  l'indipendenza  dei  revisori
legali,  dei  revisori  della  sostenibilita'  o  delle  societa'  di
revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater
e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento  europeo,
in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di
servizi diversi dalla  revisione  all'ente  sottoposto  a  revisione,
conformemente all'articolo 5 di tale regolamento; 
        f)  di  essere  responsabile  della  procedura   volta   alla
selezione dei revisori legali o delle societa' di revisione legale  e
raccomandare i revisori legali o le imprese di  revisione  legale  da
designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.»; 
    z) all'articolo 19-ter: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni  di  cui
al presente decreto relative alla revisione  di  enti  diversi  dagli
enti di interesse pubblico,  ai  revisori  degli  enti  sottoposti  a
regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni di cui: 
          a) all'articolo 17,  con  espresso  riferimento  alle  sole
norme relative alla revisione legale; 
          b)  all'articolo  4,  paragrafi  1  e  2,  all'articolo  5,
paragrafi 1 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1 e agli articoli 7, 8, 12
e 17 del Regolamento europeo.»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle  societa'  di
revisione legale incaricati dell'attestazione  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, che siano  ente
sottoposto a regime  intermedio,  si  applica  l'articolo  17,  commi
3-bis, 3-quater e 5-bis.» 
    aa) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis (Controllo  della  qualita'  sull'attestazione  di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'). - 1. I revisori
della  sostenibilita'  e  le  societa'  di  revisione  che   svolgono
incarichi di attestazione sulla conformita' della rendicontazione  di
sostenibilita' sono soggetti a controllo della  qualita'  secondo  le
specifiche disposizioni del presente articolo. 
      2. Il controllo di qualita' sui revisori  della  sostenibilita'
che siano soci o amministratori di una societa' di revisione legale o
che collaborino allo svolgimento dell'incarico di attestazione in una
societa'  di  revisione  legale  si  intende  svolto  per  mezzo  del
controllo di qualita' sulla societa' di revisione medesima.  In  ogni
caso, tali soggetti sono  sottoposti  direttamente  al  controllo  di
qualita' qualora sia loro personalmente conferito almeno un  incarico
di attestazione. 
      3. I revisori della sostenibilita' e le societa'  di  revisione
che svolgono incarichi di attestazione sono soggetti a  controllo  di
qualita' sulla base di un'analisi del rischio e almeno ogni sei anni.
Il termine di sei anni decorre dall'esercizio successivo a quello  in
cui si e' concluso il precedente controllo oppure da quello in cui il
revisore della sostenibilita' o la societa' di  revisione  legale  ha
acquisito almeno un incarico di attestazione. 
      4. Il controllo della qualita' e' effettuato da persone fisiche
in possesso di un'adeguata formazione ed esperienza professionale  in
materia di rendicontazione di sostenibilita' e di attestazione  della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' oppure  di  altri
servizi  correlati  alla  sostenibilita',  nonche'  della  formazione
specifica in materia di controllo della qualita' di cui  all'articolo
5-bis. 
      5. Possono essere incaricati  dei  controlli  di  qualita'  sui
revisori della sostenibilita'  e  sulle  societa'  di  revisione  che
svolgono incarichi di attestazione le persone fisiche che, oltre  che
a essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7: 
        a)  hanno  svolto,  per  almeno  cinque  anni   continuativi,
incarichi di attestazione in qualita' di responsabili dell'incarico; 
        b)  sono  stati,  per  almeno   cinque   anni   continuativi,
dipendenti o collaboratori di societa' di revisione partecipando agli
incarichi di attestazione con funzioni di direzione e supervisione; 
        c)  sono  stati,  per  almeno   cinque   anni   continuativi,
dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che  svolgono
attivita'  di  vigilanza  sull'attestazione  di   conformita'   della
rendicontazione di sostenibilita'. 
      6. I soggetti incaricati del controllo  della  qualita'  devono
rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano  venuti  a
conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. 
      7. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore  al
controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una
societa' di revisione legale che  svolge  incarichi  di  attestazione
prima che siano trascorsi tre anni dalla cessazione del  rapporto  di
lavoro  come  socio  o  dipendente  o  di  ogni  altro  rapporto   di
associazione con tale revisore della  sostenibilita'  o  societa'  di
revisione legale. 
      8. Una persona fisica non puo' partecipare come controllore  al
controllo della qualita' di un revisore della sostenibilita' o di una
societa' di revisione legale che svolge incarichi di attestazione  se
e' coniuge o convivente, parente o affine entro il quarto  grado  del
revisore della sostenibilita' sottoposto al controllo o  di  revisori
della sostenibilita' che siano soci, amministratori  o  collaboratori
della societa' di revisione legale  sottoposta  al  controllo,  o  se
intrattenga con essi o con la societa' di revisione legale sottoposta
a  controllo  relazioni  d'affari  o  finanziarie  che   ne   possono
compromettere l'indipendenza. 
      9. La selezione delle persone fisiche da  assegnare  a  ciascun
incarico di controllo della qualita' avviene in base a una  procedura
obiettiva volta a  escludere  ogni  conflitto  di  interesse  tra  le
persone incaricate del controllo e il revisore della sostenibilita' o
la societa' di revisione legale che svolge incarichi di  attestazione
oggetto del controllo. 
      10.  Il  controllo  della  qualita',  basato  su  una  verifica
adeguata dei documenti selezionati e del fascicolo  di  attestazione,
include una valutazione della conformita' ai principi di attestazione
e  ai  requisiti  di  indipendenza  applicabili,  della  quantita'  e
qualita'   delle   risorse   impiegate,   dei    corrispettivi    per
l'attestazione   della   conformita'   della    rendicontazione    di
sostenibilita',  nonche'  del  sistema  interno  di  controllo  della
qualita' nella societa' di revisione legale. 
      11. I controlli della qualita' sono appropriati e proporzionati
alla portata e alla complessita' dell'attivita' svolta  dal  revisore
della sostenibilita' o dalla societa' di revisione legale oggetto  di
controllo. 
      12. Il soggetto sottoposto a controllo della qualita' e' tenuto
a collaborare con il soggetto incaricato del controllo. Egli  e',  in
particolare, tenuto a consentire al soggetto incaricato del controllo
l'accesso ai propri locali, a fornire informazioni,  a  consegnare  i
documenti e le carte di lavoro richiesti. 
      13. I soggetti incaricati del controllo della qualita' redigono
una relazione contenente la descrizione degli esiti del  controllo  e
le eventuali raccomandazioni di effettuare  specifici  interventi  al
revisore della sostenibilita' o alla societa' di revisione legale che
svolge incarichi di attestazione, con l'indicazione del termine entro
cui tali interventi sono posti in essere. 
      14. Il revisore della sostenibilita' e la societa' di revisione
legale che svolge incarichi di attestazione provvedono  a  effettuare
gli interventi indicati nella relazione di cui al comma 13, entro  il
termine nella stessa definito.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o
tardiva effettuazione di tali interventi il Ministero dell'economia e
delle finanze e la Consob,  negli  ambiti  di  rispettiva  competenza
possono applicare le sanzioni di cui agli articoli  24  e  26-quater,
commi 1, 3 e 4. 
      15. Fino al 31 dicembre 2025, le persone fisiche che effettuano
i controlli della qualita' sono esentate  dall'obbligo  di  possedere
un'esperienza   specifica   in   materia   di   rendicontazione    di
sostenibilita' e di attestazione della conformita' o di altri servizi
correlati alla sostenibilita'.»; 
    bb) all'articolo 21: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  Ministero
dell'economia e delle finanze assicura:»; 
        1.2) alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «,  anche  ai  fini  dello  svolgimento  delle  attivita'  di
attestazione   della   conformita'   della   rendicontazione    della
sostenibilita'»; 
        1.3)  alla  lettera  c),  le  parole:  «e  dei  principi   di
revisione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  dei  principi  di
revisione, dei principi di attestazione, fatto salvo quanto  previsto
dall'articolo 18,  comma  9,  del  decreto  legislativo  adottato  in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15»; 
        1.4) la lettera d), e' sostituita dalla seguente: 
          «d) la formazione dei controllori  di  qualita'  incaricati
dei  controlli  di  qualita'  di  competenza  del  Ministero  e  alla
formazione  continua  dei  revisori  legali  dei  conti  iscritti  al
registro;»; 
        1.5) alla lettera f), le parole: «all'articolo 9, 10  e  11.»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli  9,  10  e  11,  salvo
quanto previsto dall'articolo 26;»; 
        1.6) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
          «f-bis) il controllo della qualita' sui revisori  legali  e
le societa' di revisione legale che non hanno incarichi di  revisione
legale su enti di interesse pubblico o su enti  sottoposti  a  regime
intermedio,  nonche'  sui  revisori  della  sostenibilita'  e   sulle
societa' di revisione che svolgono incarichi di  attestazione  e  che
non  siano  sottoposti  alla  vigilanza   della   Consob   ai   sensi
dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis; 
          f-ter) all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso
di violazioni in materia  di  attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione di sostenibilita'  delle  disposizioni  del  presente
decreto, delle disposizioni attuative e  dei  principi  di  cui  agli
articoli 9, 9-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-bis, 8-ter  e  8-quater,
10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 5-bis,
6, 7-bis e 8,  10-sexies  e  11,  nonche'  dei  principi  di  cui  al
regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, per quanto di competenza del Ministero
dell'economia e delle finanze.»; 
      2) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
        «9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume  la
responsabilita' finale per le attivita' di  cui  al  comma  1  e  dei
controlli di qualita', delle ispezioni e delle sanzioni dei  revisori
legali e delle societa' di revisione legale che non  hanno  incarichi
di  revisione  legale  su  enti  di  interesse  pubblico  o  su  enti
sottoposti  a  regime  intermedio,   nonche'   sui   revisori   della
sostenibilita' e sulle societa' di revisione che  svolgono  incarichi
di attestazione e che  non  siano  sottoposti  alla  vigilanza  della
Consob ai sensi dell'articolo 22.»; 
    cc) all'articolo 22: 
      1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. La Consob vigila sull'attivita' di attestazione della
conformita'  della   rendicontazione   di   sostenibilita'   prevista
dall'articolo  8  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio  2024,  n.  15,  svolta  dai
soggetti di cui al comma 1, nonche' dai revisori della sostenibilita'
e societa' di revisione legale a  tal  fine  incaricati  da  enti  di
interesse pubblico o da enti sottoposti a regime intermedio e diversi
dai revisori legali di cui al comma 1,  al  fine  di  verificarne  il
corretto svolgimento in conformita' alle  disposizioni  del  presente
decreto. Nell'esercizio di  tali  funzioni,  la  Consob  provvede  ad
effettuare sui suddetti soggetti il controllo della qualita'  di  cui
all'articolo 20-bis. 
        1-ter. La Consob  assume  la  responsabilita'  finale  per  i
controlli di qualita',  per  le  ispezioni  e  per  le  sanzioni  dei
revisori legali e  delle  societa'  di  revisione  legale  che  hanno
incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
sottoposti a regime  intermedio  di  cui  al  comma  1,  nonche'  sui
revisori della sostenibilita'  e  sulle  societa'  di  revisione  che
svolgono incarichi di attestazione e che  sono  sottoposti  alla  sua
vigilanza ai sensi del comma 1-bis.»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma 1-bis,
la Consob puo' esercitare i poteri di cui al comma 2,  lettere  a)  e
b), nei confronti di: 
          a) revisori della sostenibilita' e  societa'  di  revisione
legale che svolgono incarichi di attestazione; 
          b) persone coinvolte nelle  attivita'  dei  revisori  della
sostenibilita' o delle societa'  di  revisione  legale  che  svolgono
incarichi di attestazione; 
          c)  societa'   che   pubblicano   la   rendicontazione   di
sostenibilita'  oggetto  di  attestazione,  loro  affiliati  e  terzi
correlati; 
          d)  terzi  ai  quali  i  revisori  della  sostenibilita'  e
societa' di revisione legale che svolgono incarichi  di  attestazione
hanno esternalizzato determinate funzioni o attivita'; 
          e) persone in altro modo collegate o connesse  ai  revisori
della sostenibilita' o societa'  di  revisione  legale  che  svolgono
incarichi di attestazione.»; 
    dd) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando  accerta
irregolarita' nello svolgimento dell'attivita' di revisione legale  o
di  attestazione  delle  conformita'  della   rendicontazione   della
sostenibilita', puo' applicare le seguenti sanzioni: 
        a)  un  avvertimento,  che  impone  alla  persona  fisica   o
giuridica  responsabile  della  violazione  di   porre   termine   al
comportamento e di astenersi dal ripeterlo; 
        b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la relazione
di  revisione  o  la  relazione  di  attestazione  non  soddisfano  i
requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis; 
        c) la censura, consistente in una dichiarazione  pubblica  di
biasimo, che  indica  la  persona  responsabile  e  la  natura  della
violazione; 
        d)  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   mille   a
centocinquantamila euro; 
        e) la sospensione dal Registro, per un periodo non  superiore
a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili  le  irregolarita'
connesse all'incarico di revisione legale; 
        f)  la  sospensione  dell'attivita'  di  attestazione   della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per  un  periodo
non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono  ascrivibili  le
irregolarita'; 
        g) la revoca di uno o piu' incarichi di revisione legale o di
attestazione   delle    conformita'    della    rendicontazione    di
sostenibilita'; 
        h) il divieto  per  il  revisore  legale  o  la  societa'  di
revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione  legale  o
di  attestazione   delle   conformita'   della   rendicontazione   di
sostenibilita' per un periodo non superiore a tre anni; 
        i) la cancellazione dal Registro del soggetto al  quale  sono
ascrivibili  le  irregolarita'  connesse  all'incarico  di  revisione
legale.»; 
    ee) dopo l'articolo 26-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art. 26-quater (Provvedimenti della Consob  sull'attivita'  di
attestazione). - 1. La Consob, quando  accerta  la  violazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4-bis, 9-bis, comma 8-bis,
10, commi 13-bis e 13-ter, 10-bis, comma 1-bis, 10-ter, comma 11-bis,
10-quater, commi 1-bis,  1-ter,  2,  3,  4,  5,  6-bis,  7-bis  e  8,
10-sexies, 11, commi 1-bis e 2-bis, 14-bis, 17, commi  3-bis,  3-ter,
3-quater e 5-bis del presente  decreto  e  delle  relative  norme  di
attuazione, nonche'  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
regolamento adottato dalla Consob ai sensi dell'articolo 18, comma 9,
del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, puo' applicare le seguenti sanzioni: 
        a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro cinquecentomila nei confronti del revisore della sostenibilita',
della  societa'  di  revisione  legale  e  del   responsabile   della
sostenibilita'. Per la violazione dei divieti di cui all'articolo 17,
commi 3-bis,  3-ter,  3-quater  e  5-bis,  si  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; 
        b) la revoca di uno  o  piu'  incarichi  di  attestazione  di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi  a  enti
di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; 
        c) il divieto al revisore di sostenibilita' o  alla  societa'
di revisione legale di accettare nuovi incarichi di  attestazione  di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' relativi  a  enti
di interesse pubblico o enti sottoposti a regime  intermedio  per  un
periodo non superiore a tre anni; 
        d)  la  sospensione   dell'attivita'   di   attestazione   di
conformita' della rendicontazione di sostenibilita', per  un  periodo
non superiore a tre anni, del revisore  della  sostenibilita',  della
societa' di revisione legale o del responsabile della  sostenibilita'
ai quali sono ascrivibili le irregolarita'. 
      2. La  Consob  comunica  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettera d) ai  fini  della
loro annotazione sul Registro. 
      3. Quando le violazioni di cui al comma  1  sono  connotate  da
scarsa offensivita' o pericolosita', la Consob, in  alternativa  alle
sanzioni indicate al medesimo comma, puo': 
        a) pubblicare una  dichiarazione  indicante  il  responsabile
della violazione e la natura della stessa; 
        b)  ordinare  di  eliminare  le  infrazioni  contestate,  con
eventuale indicazione delle misure da  adottare  e  del  termine  per
l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle. 
      4. Per l'inosservanza entro il termine stabilito dell'ordine di
cui  al  comma  3,  lettera  b),  la  Consob  applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria prevista per la violazione  originariamente
contestata aumentata fino ad un terzo. 
      5.  Quando  le  irregolarita'  accertate   abbiano   comportato
l'emissione di una relazione  di  attestazione  che  non  soddisfa  i
requisiti  stabiliti  dall'articolo  14-bis,  la   Consob,   con   il
provvedimento di applicazione della  sanzione  di  cui  al  comma  1,
dichiara che la relazione  di  revisione  non  soddisfa  i  requisiti
stabiliti dall'articolo 14-bis. 
      6. La Consob, quando accerta la violazione dell'articolo 9-bis,
comma 8-quater, puo' comminare al  revisore  della  sostenibilita'  o
alla societa' di revisione legale le sanzioni  di  cui  ai  commi  1,
lettera a), 3 e 4. 
      7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma
1, la Consob, per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 10-ter, comma 11-bis, e 17 commi 3-bis,  3-ter,  3-quater  e
5-bis del presente decreto, e delle  relative  norme  di  attuazione,
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  diecimila  a
euro  cinquecentomila  nei  confronti  dei  membri  degli  organi  di
amministrazione e direzione delle societa' di revisione legale quando
l'inosservanza e' conseguenza della violazione  di  doveri  propri  o
dell'organo di appartenenza e ricorrono una o  entrambe  le  seguenti
condizioni: 
        a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla  complessiva
organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e  per  la
qualita' dell'attivita'  di  attestazione  della  rendicontazione  di
sostenibilita' della societa' di revisione; 
        b) la  condotta  ha  contribuito  a  determinare  la  mancata
ottemperanza della societa' alle disposizioni degli articoli  10-ter,
comma 11-bis, e 17 commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 5-bis del  presente
decreto, e delle relative norme di attuazione. 
      8. La Consob, quando accerta la violazione di cui agli articoli
10, commi 13-bis e 13-ter, e  17,  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater  e
5-bis, del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, da
parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 7, applica la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro   diecimila   a   euro
cinquecentomila. 
      9. Con il provvedimento  di  applicazione  della  sanzione,  in
ragione della gravita' della violazione  accertata,  la  Consob  puo'
applicare la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
temporanea, per un periodo non superiore a tre  anni,  dall'esercizio
di funzioni presso le societa' di revisione legale. 
      10. La Consob, quando accerta l'inottemperanza agli obblighi di
cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,  da  parte  degli   organi   di
amministrazione di un  ente  di  interesse  pubblico  o  di  un  ente
sottoposto a regime intermedio, applica ai componenti di tali  organi
responsabili delle violazioni una sanzione amministrativa  pecuniaria
da diecimila a cinquecentomila euro. Quando le  violazioni  rivestono
particolare gravita', la Consob puo' interdire  temporaneamente,  per
un periodo non superiore  a  tre  anni,  i  membri  degli  organi  di
amministrazione   e   direzione   responsabili    delle    violazioni
dall'esercizio di funzioni presso gli enti di  interesse  pubblico  o
gli enti sottoposti a regime intermedio. 
      11. Qualora  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 10, commi 13-bis e 13-ter e 17, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater
e 5-bis del presente decreto, e delle relative  norme  di  attuazione
sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di  amministrazione
o ai dipendenti della societa' di revisione iscritti nel Registro, la
Consob puo' adottare nei confronti di tali soggetti  i  provvedimenti
previsti dal comma 1, lettera d). 
      12. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si
applica l'articolo 195 del TUF. 
      13. Ai provvedimenti di cui al presente articolo  si  applicano
gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF.» 
    ff) all'articolo 33: 
      1) al comma 2, dopo le parole: «in materia di revisione legale»
sono inserite le seguenti: «e di attestazione delle conformita' della
rendicontazione di sostenibilita'»; 
      2) ai commi 3 e 4, dopo le parole:  «in  materia  di  revisione
legale»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  di   attestazione   delle
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'»; 
    gg) all'articolo 34: 
      1) al comma 1, alinea, dopo le  parole:  «riguardante  i  conti
annuali o i conti consolidati» sono inserite  le  seguenti:  «o,  ove
applicabile, una relazione di attestazione  della  conformita'  della
rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'»; 
      2) al comma 6, dopo le parole: «riguardante i conti annuali o i
conti consolidati» sono inserite le  seguenti:  «e  le  relazioni  di
attestazione della conformita' della  rendicontazione  individuale  o
consolidata di sostenibilita'»; 
    hh)  all'articolo  35,  comma  2,  le  parole:  «,  su  base   di
reciprocita',» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si  riporta  il  testo  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE,
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati, che modifica le direttive  78/660/CEE  e
          83/349/CEE, e che  abroga  la  direttiva  84/253/CEE)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                  a) «affiliata di una societa' di revisione legale»:
          un ente  legato  alla  societa'  di  revisione  tramite  la
          proprieta' comune, la direzione comune o una  relazione  di
          controllo; 
                  a-bis)  "attestazione   della   conformita'   della
          rendicontazione di sostenibilita'": l'incarico  finalizzato
          al rilascio di  una  relazione  contenente  le  conclusioni
          espresse dal revisore della sostenibilita' o dalla societa'
          di  revisione  legale  conformemente  all'articolo  8   del
          decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
          della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e  all'articolo  14-bis
          del presente decreto; 
                  b) "Codice delle assicurazioni private": il decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice  delle
          assicurazioni private; 
                  c)  «enti  di  interesse  pubblico»:  le   societa'
          individuate ai sensi dell'articolo 16; 
                  c-bis) "enti sottoposti a  regime  intermedio":  le
          societa' individuate ai sensi dell'articolo 19-bis; 
                  d) "ente di revisione di un Paese terzo":  un  ente
          che, indipendentemente dalla sua forma giuridica,  effettua
          la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato o,  ove
          applicabile, svolge un incarico finalizzato al rilascio  di
          un'attestazione di  conformita'  della  rendicontazione  di
          sostenibilita' di una societa'  avente  sede  in  un  Paese
          terzo e che e' diverso da un ente iscritto nel registro  di
          uno Stato membro in seguito all'abilitazione  all'esercizio
          della revisione legale ai sensi dell'articolo 2,  comma  4,
          lettera f-bis); 
                  e) "gruppo": l'insieme delle societa'  incluse  nel
          consolidamento ai sensi del decreto  legislativo  9  aprile
          1991, n. 127; 
                  f) "Paese terzo":  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea; 
                  f-bis) "principi di  revisione  internazionali":  i
          principi di revisione internazionali  (ISA),  il  principio
          internazionale sul controllo  della  qualita'  (ISQC  1)  e
          altri  principi   correlati   definiti   dall'International
          Federation of Accountants  (IFAC)  tramite  l'International
          Auditing  and  Assurance  Standards  Board  (IAASB),  nella
          misura in cui gli stessi  siano  rilevanti  ai  fini  della
          revisione legale; 
                  g)  "Registro/Registro  dei  revisori  legali":  il
          registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze
          nel quale sono iscritti i revisori legali e le societa'  di
          revisione legale ai sensi dell'articolo 2, comma 1; 
                  h) "relazione di revisione  legale":  la  relazione
          del revisore legale o della societa' di revisione legale di
          cui all'articolo 14 e, ove applicabile, all'articolo 10 del
          regolamento  n.  537/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio; 
                  h-bis) "relazione di attestazione della conformita'
          della rendicontazione di sostenibilita'": la relazione  del
          revisore della sostenibilita' o della societa' di revisione
          legale di cui all'articolo 14-bis; 
                  h-ter)  "rendicontazione  di  sostenibilita'":   la
          rendicontazione   di    sostenibilita'    quale    definita
          all'articolo  1,  comma,  1,  lettera   g),   del   decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  13  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15; 
                  i) "responsabile/responsabili dell'incarico": 
                    1) il revisore legale  o  i  revisori  legali  ai
          quali e' stato conferito l'incarico di revisione  legale  e
          che firmano la relazione di revisione; 
                    2) nel caso in cui l'incarico di revisione legale
          sia stato conferito ad una societa' di revisione legale, il
          revisore  legale  o  i  revisori  legali  designati   dalla
          societa'   di   revisione    legale    come    responsabili
          dell'esecuzione della  revisione  legale  per  conto  della
          societa' di revisione legale e che firmano la relazione  di
          revisione; 
                  i-bis)  "responsabile/responsabili   chiave   della
          revisione": 
                    1) il responsabile/i  responsabili  dell'incarico
          come definiti alla lettera i) del presente articolo; 
                    2) nel caso della revisione legale di un  gruppo,
          il revisore o i revisori legali designati da  una  societa'
          di revisione legale  come  i  responsabili  dell'esecuzione
          della revisione legale del bilancio consolidato, nonche' il
          revisore o i revisori legali designati come i  responsabili
          a livello delle societa' controllate significative; 
                  i-ter) "responsabile/responsabili dell'incarico  di
          attestazione della rendicontazione di sostenibilita'": 
                    1) il revisore della sostenibilita' o i  revisori
          della sostenibilita' a cui e' stato conferito l'incarico di
          attestazione della  conformita'  della  rendicontazione  di
          sostenibilita' e che firmano la relazione di attestazione; 
                    2) nel caso in cui l'incarico di attestazione sia
          stato conferito a una  societa'  di  revisione  legale,  il
          revisore  della   sostenibilita'   o   i   revisori   della
          sostenibilita' designati dalla societa' di revisione legale
          come   responsabili   dell'esecuzione   dell'incarico    di
          attestazione per conto della societa' di revisione legale e
          che firmano la relazione di attestazione della  conformita'
          della rendicontazione di sostenibilita'; 
                  i-quater): "responsabile/ responsabili chiave della
          sostenibilita'": 
                    1) il responsabile o i responsabili dell'incarico
          di attestazione  della  rendicontazione  di  sostenibilita'
          come definiti alla lettera i-ter); 
                    2) nel caso di un incarico di attestazione  della
          conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  un
          gruppo, i revisori della sostenibilita'  designati  da  una
          societa'  di   revisione   legale   come   i   responsabili
          dell'attestazione della rendicontazione consolidata nonche'
          i revisori della sostenibilita'  designati  dalle  societa'
          controllate  significative  in  qualita'  di   responsabili
          dell'attestazione della conformita'  della  rendicontazione
          di sostenibilita'; 
                  l) "rete":  la  struttura  piu'  ampia  alla  quale
          appartengono un revisore legale o una societa' di revisione
          legale che e' finalizzata alla cooperazione e che: 
                    1) persegue  chiaramente  la  condivisione  degli
          utili o dei costi o 
                    2)  e'  riconducibile  a   una   proprieta',   un
          controllo o una direzione comuni o 
                    3) condivide  direttive  e  procedure  comuni  di
          controllo della qualita', o una strategia aziendale comune,
          o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune  o
          una parte significativa delle risorse professionali; 
                  m) "revisione legale": la revisione dei bilanci  di
          esercizio  o  dei   bilanci   consolidati   effettuata   in
          conformita' alle  disposizioni  del  codice  civile  e  del
          presente  decreto  legislativo  o,  nel  caso  in  cui  sia
          effettuata in un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
          alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE,
          come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale
          Stato membro; 
                  n) "revisore legale": una persona fisica  abilitata
          a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile
          e delle disposizioni del  presente  decreto  legislativo  e
          iscritta nel Registro ovvero una persona  fisica  abilitata
          ad esercitare la revisione legale in un altro Stato  membro
          dell'Unione  europea  ai  sensi   delle   disposizioni   di
          attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  come  modificata
          dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; 
                  n-bis) "revisore della sostenibilita'": il revisore
          legale  di  cui  alla  lettera  n)  abilitato  anche   allo
          svolgimento    dell'incarico    di    attestazione    della
          rendicontazione  di  sostenibilita'  in  conformita'   alle
          disposizioni del presente  decreto  legislativo  ovvero  il
          revisore   legale   abilitato   anche   allo    svolgimento
          dell'incarico  di  attestazione  della  rendicontazione  di
          sostenibilita' in un altro Stato membro dell'Unione europea
          in  conformita'  alle  disposizioni  di  attuazione   della
          direttiva  2006/43/CE,  come  modificata  dalle   direttive
          2014/56/UE e (UE) 2022/2464; 
                  o) "revisore di un Paese terzo": una persona fisica
          che  effettua  la  revisione  del  bilancio  d'esercizio  o
          consolidato o, se del  caso,  un  incarico  finalizzato  al
          rilascio di  un'attestazione  circa  la  conformita'  della
          rendicontazione di sostenibilita' di  una  societa'  avente
          sede in un Paese terzo e che  e'  diversa  da  una  persona
          iscritta nel  registro  di  uno  Stato  membro  in  seguito
          all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; 
                  p) "revisore del gruppo": il revisore legale  o  la
          societa' di revisione  legale  incaricati  della  revisione
          legale dei conti consolidati; 
                  p-bis) "revisore della sostenibilita' del  gruppo":
          il revisore della sostenibilita' o la societa' di revisione
          legale incaricati dell'attestazione della conformita' della
          rendicontazione consolidata di sostenibilita'; 
                  q) "societa' di  revisione  legale":  una  societa'
          abilitata a esercitare la revisione legale ai  sensi  delle
          disposizioni del presente decreto e iscritta  nel  Registro
          ovvero  un'impresa  abilitata  a  esercitare  la  revisione
          legale in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  ai
          sensi delle  disposizioni  di  attuazione  della  direttiva
          2006/43/CE, come  modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE,
          vigenti in tale Stato membro; 
                  r) "TUB": il testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
                  r-bis) "principi di attestazione internazionali": i
          principi internazionali di attestazione  e  altri  principi
          correlati   definiti   dall'International   Federation   of
          Accountants (IFAC)  tramite  l'International  Auditing  and
          Assurance Standard Board (IAASB), nella misura in  cui  gli
          stessi siano rilevanti ai fini dell'attestazione in materia
          di sostenibilita'; 
                  r-ter)   "principi   di   etica   e    indipendenza
          internazionali":  i  principi  di  etica   e   indipendenza
          internazionali definiti  dall'International  Federation  of
          Accountants (IFAC) tramite l'International Ethics Standards
          Board for Accountants (IESBA); 
                  s) "TUF": il  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
                  s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla  data
          di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici  di
          almeno due dei tre criteri seguenti: 
                    1 ) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di
          euro; 
                    2)   ricavi   netti   delle   vendite   e   delle
          prestazioni: 8.000.000 di euro; 
                    3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante
          l'esercizio; 
                  s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato  membro
          nel quale un revisore legale o una  societa'  di  revisione
          legale  sono  abilitati  ai  sensi  delle  disposizioni  di
          attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  come  modificata
          dalla direttiva 2014/56/UE; 
                  s-quater)  "Stato  membro  ospitante":  uno   Stato
          membro nel quale un revisore legale abilitato  nel  proprio
          Stato  membro  di  origine  aspira  altresi'  ad   ottenere
          l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di
          revisione legale abilitata  nel  proprio  Stato  membro  di
          origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta
          al registro ai sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  lettera
          f-bis); 
                  s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento  UE
          n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  16
          aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione
          legale dei conti di enti di interesse pubblico.» 
                «Art. 2 (Abilitazione all'esercizio  della  revisione
          legale). - 1.  L'esercizio  della  revisione  legale  e  lo
          svolgimento degli incarichi finalizzati  alla  attestazione
          della conformita' della rendicontazione  di  sostenibilita'
          sono riservati ai soggetti iscritti nel Registro.  Ai  fini
          dell'abilitazione   del   revisore   legale    dei    conti
          all'attivita'  di  attestazione  della  conformita'   della
          rendicontazione di sostenibilita' devono essere soddisfatte
          le condizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera
          d-bis) e 4, comma 3-ter, nonche', se revisore di uno  Stato
          membro o di un Paese terzo, del comma 3. 
                2.  Possono  chiedere  l'iscrizione  al  Registro  le
          persone fisiche che: 
                  a) sono in possesso dei requisiti  di  onorabilita'
          definiti   con   regolamento    adottato    dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  b) sono in possesso di una laurea almeno triennale,
          tra  quelle  individuate  con  regolamento   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  c)   hanno   svolto   il   tirocinio,   ai    sensi
          dell'articolo 3; 
                  d)   hanno   superato    l'esame    di    idoneita'
          professionale di cui all'articolo 4. 
                3. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro: 
                  a) le persone fisiche abilitate all'esercizio della
          revisione  legale  in  uno   degli   altri   Stati   membri
          dell'Unione europea, che superano una  prova  attitudinale,
          effettuata in lingua italiana,  vertente  sulla  conoscenza
          della normativa italiana rilevante in materia di  revisione
          legale dei conti ed  eventualmente,  se  abilitate  in  tal
          senso  nello  Stato   di   provenienza,   in   materia   di
          attestazione della conformita' della revisione  legale  dei
          conti o di entrambe, secondo  le  modalita'  stabilite  con
          regolamento dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Consob; 
                  b) a condizione che sia garantita  la  reciprocita'
          di trattamento per i revisori legali italiani,  i  revisori
          di un Paese terzo che possiedono  requisiti  equivalenti  a
          quelli del comma 2, che, se del caso, hanno preso parte  in
          tale Paese a programmi di aggiornamento professionale e che
          superano  una  prova  attitudinale,  effettuata  in  lingua
          italiana,  vertente  sulla   conoscenza   della   normativa
          nazionale rilevante in  materia  di  revisione  legale  dei
          conti ed eventualmente, se abilitate  in  tal  senso  nello
          Stato di provenienza,  in  materia  di  attestazione  della
          conformita' della revisione legale dei conti o di entrambe,
          secondo le modalita' stabilite con regolamento adottato dal
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. 
                4. Possono chiedere  l'iscrizione  nel  Registro,  le
          societa' che soddisfano le seguenti condizioni: 
                  a) i componenti del consiglio di amministrazione  o
          del consiglio di gestione sono in possesso dei requisiti di
          onorabilita'  definiti   con   regolamento   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentita la Consob; 
                  b) la maggioranza dei componenti del  consiglio  di
          amministrazione, o del consiglio di gestione e'  costituita
          da persone fisiche abilitate all'esercizio della  revisione
          legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
                  c) nelle societa' regolate nei capi II,  III  e  IV
          del titolo V del libro V  del  codice  civile,  maggioranza
          numerica e  per  quote  dei  soci  costituita  da  soggetti
          abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli
          Stati membri dell'Unione europea; 
                  d) nelle societa' regolate nei  capi  V  e  VI  del
          titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e
          non trasferibili mediante girata; 
                  e) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
          titolo V del libro V del  codice  civile,  maggioranza  dei
          diritti  di  voto  nell'assemblea  ordinaria  spettante   a
          soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale  in
          uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
                  f)  i  responsabili  della  revisione  legale  sono
          persone fisiche iscritte al Registro; 
                  f-bis) le imprese di revisione legale abilitate  in
          uno Stato membro che abbiano fatto richiesta di  iscrizione
          al Registro e, eventualmente, all'attivita' di abilitazione
          alla attestazione delle conformita'  della  rendicontazione
          di sostenibilita', anche in  momenti  diversi,  secondo  le
          modalita' stabilite con regolamento adottato dal  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Consob.  Tali
          imprese  potranno  esercitare   la   revisione   legale   e
          l'attivita'  di  attestazione   della   conformita'   della
          rendicontazione  di  sostenibilita'  a  condizione  che   i
          responsabili  dei   rispettivi   incarichi   soddisfino   i
          requisiti previsti dai commi 2 e 3, lettera a). 
                5. Per le societa' semplici si osservano le modalita'
          di  pubblicita'  previste  dall'articolo  2296  del  codice
          civile. 
                6. L'iscrizione nel Registro da' diritto all'uso  del
          titolo di revisore legale. 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Consob, definisce  con  regolamento  i  criteri  per  la
          valutazione dell'equivalenza dei requisiti di cui al  comma
          3, lettera b), e individua con decreto i  Paesi  terzi  che
          garantiscono tale equivalenza.» 
                «Art. 3 (Tirocinio). - 1. Il tirocinio: 
                  a) e' finalizzato all'acquisizione della  capacita'
          di   applicare   concretamente   le   conoscenze   teoriche
          necessarie  per  il  superamento  dell'esame  di  idoneita'
          professionale, per l'esercizio dell'attivita' di  revisione
          legale ed, eventualmente, per lo svolgimento  dell'incarico
          finalizzato   al   rilascio   di   un'attestazione    della
          conformita' della rendicontazione di sostenibilita'; 
                  b) ha durata almeno triennale, di cui  almeno  otto
          mesi relativi  all'acquisizione  delle  conoscenze  teorico
          pratiche necessarie nel caso in cui il tirocinante  intenda
          conseguire anche  l'abilitazione  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, secondo periodo.  Tale  periodo  di  tirocinio  di
          almeno otto mesi puo' essere svolto dal revisore  legale  o
          dal soggetto  che  ha  gia'  completato  il  tirocinio  per
          l'esercizio  dell'attivita'  di  revisione  legale,   anche
          disgiuntamente  al  periodo  di  tirocinio  necessario   al
          conseguimento dell'abilitazione alla revisione  legale  che
          ha durata almeno triennale; 
                  c) e' svolto presso un revisore legale o un'impresa
          di  revisione  legale  abilitati  in   uno   Stato   membro
          dell'Unione europea e che hanno la capacita' di  assicurare
          la formazione pratica del tirocinante. Il  revisore  legale
          puo' accogliere un numero massimo di tre tirocinanti; 
                  d)  comporta  l'obbligo  per  il   tirocinante   di
          collaborare allo  svolgimento  di  incarichi  del  revisore
          legale o della societa' di revisione legale presso i  quali
          il tirocinio e' svolto. I revisori legali e le societa'  di
          revisione legale presso cui il tirocinio e'  svolto  devono
          assicurare e  controllare  l'effettiva  collaborazione  del
          tirocinante all'attivita' relativa a uno o  piu'  incarichi
          di revisione legale; la violazione del predetto obbligo  da
          parte dei revisori legali e  delle  societa'  di  revisione
          legale equivale alla violazione delle norme di  deontologia
          professionale; 
                  d-bis)  comporta,  ai  fini  dell'abilitazione  del
          revisore  allo  svolgimento  di  incarichi  finalizzati  al
          rilascio  di  un'attestazione   sulla   conformita'   della
          rendicontazione di sostenibilita', l'obbligo di collaborare
          nel  periodo  di  almeno  otto  mesi  allo  svolgimento  di
          incarichi   di   attestazione   della   conformita'   della
          rendicontazione annuale e consolidata di  sostenibilita'  o
          ad altri servizi relativi alla sostenibilita'; 
                  e)  il  tirocinante  osserva  le  disposizioni   in
          materia di segreto professionale. 
                1-bis.    Il    tirocinio    puo'    essere    svolto
          contestualmente  al  biennio  di   studi   finalizzato   al
          conseguimento di laurea specialistica o  magistrale  ovvero
          ad una sua parte, in base ad appositi accordi,  nell'ambito
          di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione,
          dell'universita'  e   della   ricerca   ed   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                2. Nel registro  del  tirocinio  sono  indicati,  per
          ciascun tirocinante iscritto: 
                  a) le generalita' complete  del  tirocinante  e  il
          recapito da questo indicato per l'invio delle comunicazioni
          relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio; 
                  b) la data di inizio  del  tirocinio  di  revisione
          legale; 
                  b-bis)  la  data  di  inizio  del   tirocinio   per
          l'abilitazione al rilascio dell'attestazione di conformita'
          della rendicontazione di sostenibilita'; 
                  c) il soggetto o i  soggetti  presso  il  quale  il
          tirocinio e' svolto, con  specifica  identificazione  della
          finalizzazione del tirocinio  di  cui  alle  lettere  b)  o
          b-bis); 
                  d) i trasferimenti del tirocinio, le interruzioni e
          ogni altro fatto modificativo  concernente  lo  svolgimento
          del tirocinio. 
                3. Le informazioni di cui al comma 2 sono  conservate
          in forma elettronica e sono accessibili  gratuitamente  sul
          sito Internet del  soggetto  incaricato  della  tenuta  del
          registro del tirocinio ai sensi dell'articolo 21. 
                4. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun  anno
          di  tirocinio,  il   tirocinante   redige   una   relazione
          sull'attivita' svolta ai sensi del  comma  1,  lettera  d),
          specificando gli atti e i compiti relativi ad attivita'  di
          revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento  ha
          partecipato, con indicazione del relativo oggetto  e  delle
          prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione
          ha assistito o collaborato. La relazione,  unitamente  alla
          dichiarazione del  revisore  legale  o  della  societa'  di
          revisione legale presso cui e' stato  svolto  il  tirocinio
          che attesta la veridicita' delle indicazioni ivi contenute,
          e'  trasmessa  al  soggetto  incaricato  della  tenuta  del
          registro  del  tirocinio.  La   relazione   attestante   lo
          svolgimento delle attivita' di tirocinio di cui al comma 1,
          lettera d-bis) deve essere redatta  entro  sessanta  giorni
          dal termine del periodo di tirocinio,  anche  separatamente
          dalla relazione annuale di cui al primo periodo. In caso di
          dichiarazioni mendaci  si  applicano  le  sanzioni  di  cui
          all'articolo 24, a carico del tirocinante  e  del  revisore
          legale o della societa' di revisione legale presso  cui  e'
          stato svolto il tirocinio. 
                5. Il tirocinante che intende completare  il  periodo
          di tirocinio presso altro revisore  legale  o  societa'  di
          revisione legale, ne da' comunicazione scritta al  soggetto
          incaricato  della  tenuta  del  registro   del   tirocinio,
          allegando le attestazioni di cessazione  e  di  inizio  del
          tirocinio rilasciate rispettivamente dal soggetto presso il
          quale il tirocinio e' stato svolto e da  quello  presso  il
          quale e' proseguito. La relazione di  cui  al  comma  4  e'
          redatta e trasmessa al soggetto incaricato della tenuta del
          registro  del  tirocinio  anche  in  occasione  di  ciascun
          trasferimento del tirocinio. 
                6. Il periodo di tirocinio svolto presso un  soggetto
          diverso  da  quello   precedentemente   indicato   non   e'
          riconosciuto ai fini dell'abilitazione  in  mancanza  della
          preventiva comunicazione scritta di cui al comma 5. 
                7. Il periodo di tirocinio interamente o parzialmente
          svolto  presso  un  revisore  legale  o  una  societa'   di
          revisione  legale  abilitati  in  un  altro  Stato   membro
          dell'Unione    europea    e'    riconosciuto    ai     fini
          dell'abilitazione all'esercizio della  revisione  legale  o
          all'abilitazione al rilascio di  un'attestazione  circa  la
          conformita' della rendicontazione di sostenibilita', previa
          attestazione  del  suo  effettivo  svolgimento   da   parte
          dell'autorita' competente dello Stato membro in questione. 
                8. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  sentita  la
          Consob,  disciplina  con  regolamento   le   modalita'   di
          attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: 
                  a) il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
          delle domande di iscrizione al registro del tirocinio; 
                  b) le modalita' di svolgimento  del  tirocinio,  ai
          fini del comma 1, lettera a); 
                  c) le cause  di  cancellazione  e  sospensione  del
          tirocinante dal registro del tirocinio; 
                  d) le modalita' di  rilascio  dell'attestazione  di
          svolgimento del tirocinio; 
                  e) gli  obblighi  informativi  degli  iscritti  nel
          registro del tirocinio e dei soggetti  presso  i  quali  il
          tirocinio e' svolto.» 
                «Art. 4 (Esame di idoneita' professionale). -  1.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  d'intesa  con  il
          Ministero della giustizia, indice, almeno una volta l'anno,
          l'esame  di  idoneita'  professionale  per   l'abilitazione
          all'esercizio della revisione legale e  per  l'abilitazione
          allo  svolgimento  di  incarichi  di   attestazione   della
          rendicontazione di sostenibilita'. 
                2. L'esame di idoneita' professionale ha lo scopo  di
          accertare il possesso delle conoscenze teoriche  necessarie
          all'esercizio dell'attivita' di revisione  legale  e  della
          capacita' di  applicare  concretamente  tali  conoscenze  e
          verte in particolare sulle seguenti materie: 
                  a) contabilita' generale; 
                  b) contabilita' analitica e di gestione; 
                  c) disciplina  del  bilancio  di  esercizio  e  del
          bilancio consolidato; 
                  d) principi contabili nazionali e internazionali; 
                  e) analisi finanziaria; 
                  f) gestione del rischio e controllo interno; 
                  g)    principi    di    revisione    nazionale    e
          internazionali; 
                  h) disciplina della revisione legale; 
                  i) deontologia professionale ed indipendenza; 
                  l) tecnica professionale della revisione; 
                  m) diritto civile e commerciale; 
                  n) diritto societario; 
                  o) diritto fallimentare; 
                  p) diritto tributario; 
                  q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
                  r) informatica e sistemi operativi; 
                  s) economia politica, aziendale e finanziaria; 
                  t) principi fondamentali di gestione finanziaria; 
                  u) matematica e statistica. 
                3. Per le materie indicate al comma 2, lettere da  m)
          a u), l'accertamento  delle  conoscenze  teoriche  e  della
          capacita' di applicarle concretamente e' limitato a  quanto
          necessario per lo svolgimento della revisione dei conti. 
                3-bis. Nell'ambito della convenzione  quadro  di  cui
          all'articolo 3, comma 1-bis, vengono definite le  modalita'
          di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche  per  le
          materie, di cui al comma 2, che hanno gia' formato  oggetto
          di esame universitario. 
                3-ter). Ai fini dell'abilitazione del revisore legale
          dei  conti  anche  all'attivita'  di   attestazione   della
          conformita'  della   rendicontazione   di   sostenibilita',
          l'esame di cui al comma  2  ha  per  oggetto  le  seguenti,
          ulteriori, materie: 
                  a)  obblighi  legali  e  principi  concernenti   la
          redazione della rendicontazione annuale  e  consolidata  di
          sostenibilita'; 
                  b) analisi della sostenibilita'; 
                  c) procedure di dovuta diligenza in relazione  alle
          questioni di sostenibilita'; 
                  d) obblighi legali e principi di attestazione della
          conformita' per la rendicontazione di sostenibilita' di cui
          all'articolo 11. 
                4. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Consob,
          disciplina con regolamento le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo, definendo, tra l'altro: 
                  a) il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
          delle  domande  di  ammissione   all'esame   di   idoneita'
          professionale   alla   revisione   legale   dei   conti   e
          all'abilitazione   allo   svolgimento   di   incarichi   di
          attestazione della rendicontazione di sostenibilita'; 
                  b)  le  modalita'  di  nomina   della   commissione
          esaminatrice e gli adempimenti cui essa e' tenuta; 
                  c) il  contenuto  e  le  modalita'  di  svolgimento
          dell'esame di idoneita' professionale alla revisione legale
          dei conti e all'abilitazione allo svolgimento di  incarichi
          di attestazione della rendicontazione di sostenibilita'; 
                  d) i casi di equipollenza con esami  di  Stato  per
          l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e
          le eventuali integrazioni richieste. 
                4-bis.  Ai  fini  dell'iscrizione  al  Registro  sono
          esonerati dall'esame di  idoneita'  i  soggetti  che  hanno
          superato gli esami di Stato di cui agli articoli  46  e  47
          del decreto legislativo  28  giugno  2005,  n.  139,  fermo
          l'obbligo di completare il  tirocinio  legalmente  previsto
          per  l'accesso  all'esercizio  dell'attivita'  di  revisore
          legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformita'
          alla direttiva 2006/43/ CE, con decreto del Ministro  della
          giustizia,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, da adottare  entro  venti  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione,  senza  la
          previsione, per i candidati, di maggiori oneri e  di  nuove
          sessioni di esame. 
                5. Con il regolamento di cui al comma 4, il  Ministro
          della giustizia puo' integrare e specificare le materie  di
          cui al comma 2.» 
                «Art. 5 (Formazione continua). - 1. Gli iscritti  nel
          Registro  sono  tenuti  al  rispetto  degli   obblighi   di
          formazione continua. 
                2.   La   formazione    continua    consiste    nella
          partecipazione a programmi di  aggiornamento  professionale
          definiti annualmente dal Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze e finalizzati al perfezionamento e al  mantenimento
          delle conoscenze teoriche e delle capacita'  professionali.
          Almeno meta' del programma  di  aggiornamento  riguarda  le
          materie caratterizzanti la revisione dei conti,  ovvero  la
          gestione del rischio e il controllo interno, i principi  di
          revisione  nazionali  e  internazionali  applicabili   allo
          svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva
          2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE,  la
          disciplina   della   revisione   legale,   la   deontologia
          professionale, l'indipendenza e  la  tecnica  professionale
          della revisione. Il  programma  di  aggiornamento  riguarda
          anche  le   materie   caratterizzanti   l'attestazione   di
          conformita' della rendicontazione di sostenibilita'. 
                3. Il periodo di formazione continua e' triennale.  I
          trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al  31  dicembre
          di ciascun anno. 
                4.  L'impegno  richiesto  per  l'assolvimento   degli
          obblighi  formativi  e'  espresso  in  termini  di  crediti
          formativi. 
                5. In ciascun anno l'iscritto deve  acquisire  almeno
          20 crediti formativi, per un totale  di  un  minimo  di  60
          crediti formativi nel triennio.  I  revisori  abilitati  al
          rilascio   all'attestazione   della    conformita'    della
          rendicontazione di sostenibilita' devono  acquisire  almeno
          venticinque crediti formativi  ogni  anno  solare,  di  cui
          almeno dieci caratterizzanti la revisione legale dei  conti
          e almeno dieci caratterizzanti la sostenibilita'. 
                6. L'attivita' di  formazione  continua  puo'  essere
          svolta: 
                  a) attraverso  la  partecipazione  a  programmi  di
          formazione a distanza erogati dal Ministero dell'economia e
          delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati; 
                  b) presso  societa'  o  enti  pubblici  e  privati,
          provvisti di struttura territoriale  adeguata  alla  natura
          dell'attivita'  di  formazione   ed   alle   modalita'   di
          svolgimento  dei  programmi  formativi,   accreditati   dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la
          sottoscrizione di apposita convenzione. 
                7. Possono  richiedere  l'accreditamento  di  cui  al
          comma 6, lettera b), i soggetti in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a)  numero  di  dipendenti  adeguato  a  garantire,
          tenendo  conto   della   struttura   organizzativa,   della
          articolazione    territoriale    e     della     esperienza
          professionale, la qualita' della formazione offerta; 
                  b) comprovata  esperienza,  almeno  triennale,  nel
          campo   della   formazione   professionale   di    studenti
          universitari,          professionisti           nell'ambito
          giuridico-economico e  contabile,  dirigenti  e  funzionari
          pubblici, nelle materie di cui all'articolo 4; 
                  c)  impiego,  nell'attivita'  di   formazione,   di
          docenti  con  una   comprovata   esperienza   professionale
          nell'ambito delle materie di cui all'articolo 4; 
                  d)   organizzazione   ispirata   a    criteri    di
          economicita' della prestazione. 
                8. I soggetti pubblici o privati, di cui al comma  6,
          lettera  b),  sono  responsabili  della  qualita'  e  della
          pertinenza dei programmi formativi, dell'effettivita' della
          partecipazione  degli  iscritti  ai  corsi   e   comunicano
          annualmente al registro l'assolvimento  degli  obblighi  di
          formazione in relazione a ciascun partecipante. 
                9. In caso di violazione degli obblighi previsti  nel
          presente articolo, ai soggetti pubblici e privati  indicati
          al  comma  6,  lettera  b),  e'  revocato  l'accreditamento
          concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
                10. L'attivita' di formazione effettuata dai revisori
          legali e dai revisori della sostenibilita', prevista  dagli
          Albi  professionali  di  appartenenza,  e  da  coloro   che
          collaborano  all'attivita'  di  revisione   legale   o   di
          attestazione della sostenibilita' o sono responsabili della
          revisione   o   dell'attestazione   della    sostenibilita'
          all'interno  di   societa'   di   revisione   che   erogano
          formazione, viene riconosciuta  equivalente  se  dichiarata
          conforme dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze  al
          programma annuale di aggiornamento professionale di cui  al
          comma 2. 
                11.  Gli  ordini  professionali  e  le  societa'   di
          revisione legale devono comunicare annualmente al Ministero
          medesimo l'avvenuto assolvimento degli  obblighi  formativi
          da parte dei revisori iscritti che  hanno  preso  parte  ai
          programmi di cui al comma 2, nell'ambito  della  formazione
          prevista rispettivamente dai singoli ordini professionali e
          dalle societa' di revisione. 
                12.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
          verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi  formativi
          da parte degli iscritti nel registro e procede, in caso  di
          mancato adempimento, all'applicazione delle sanzioni di cui
          all'articolo 24. 
                13.  Nell'espletamento  delle  proprie  funzioni   il
          Ministero dell'economia e delle finanze puo' delegare  allo
          svolgimento di compiti connessi alla  formazione  continua,
          enti pubblici  o  privati,  selezionati  con  le  procedure
          previste  dalla  legge,  proponendo  la  sottoscrizione  di
          apposita convenzione che indichi i compiti  delegati  e  le
          condizioni alle quali tali compiti devono essere svolti.» 
                «Art. 6 (Iscrizione nel Registro). - 1.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          della   giustizia,   sentita   la   Consob,   con   proprio
          regolamento, stabilisce: 
                  a) il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
          delle domande  di  iscrizione  nel  Registro  dei  revisori
          legali e delle societa' di revisione; 
                  b) modalita'  e  termini  entro  cui  esaminare  le
          domande di iscrizione e verificare i requisiti. 
                1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  sentita  la
          Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalita'
          di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori
          e   delle   societa'   di   revisione   allo    svolgimento
          dell'attivita'  di  attestazione  della  conformita'  della
          rendicontazione di sostenibilita', nonche' il contenuto, le
          modalita' e i termini di trasmissione delle informazioni  e
          dei  loro  aggiornamenti  da  parte  degli   iscritti   nel
          Registro. 
                2. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  se
          accerta l'insussistenza dei requisiti  per  l'abilitazione,
          ne da' comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine
          non superiore a sei mesi per  sanare  le  carenze.  Qualora
          entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto,
          il Ministero dell'economia e  delle  finanze  dispone,  con
          proprio decreto, la cancellazione dal Registro. 
                3. Il provvedimento di cancellazione  e'  motivato  e
          notificato all'interessato.» 
                «Art. 7 (Contenuto informativo del  Registro).  -  1.
          Per ciascun revisore legale, il Registro riporta almeno  le
          seguenti informazioni: 
                  a) il nome, il cognome,  il  luogo  e  la  data  di
          nascita; 
                  b) il numero di iscrizione; 
                  c)  la  residenza,  anche  se  all'estero,  ed   il
          domicilio in Italia,  nonche',  se  diverso,  il  domicilio
          fiscale; 
                  d) il  codice  fiscale  ed  il  numero  di  partita
          I.V.A.; 
                  d-bis) indirizzo di posta elettronica certificata; 
                  e) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo  e
          il  sito  Internet  dell'eventuale  societa'  di  revisione
          legale presso la quale il revisore  e'  impiegato  o  della
          quale e' socio o amministratore; 
                  f)  l'eventuale  iscrizione   in   registri   della
          revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
          in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
          con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
          autorita' competenti alla tenuta degli albi  o  registri  e
          l'informazione se il revisore legale sia abilitato  per  la
          revisione o  per  l'attestazione  della  conformita'  della
          rendicontazione di sostenibilita'; 
                  g) la sussistenza di incarichi di revisione  presso
          enti di interesse pubblico o di enti  sottoposti  a  regime
          intermedio; 
                  h) eventuali provvedimenti in  essere,  assunti  ai
          sensi degli articoli 24, comma 1, lettere e) e  g),  e  26,
          comma 1, lettere c) e d); 
                  i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
          il revisore legale, unitamente ai nomi e agli indirizzi  di
          tutti gli altri professionisti o imprese appartenenti  alla
          rete e delle affiliate oppure, in alternativa, del luogo in
          cui tali informazioni sono accessibili al pubblico.  Per  i
          revisori legali che sono dipendenti, soci o  amministratori
          di societa' di revisione  legale,  tali  informazioni  sono
          fornite unicamente dalla societa' di revisione legale. 
                  i-bis) l'eventuale  abilitazione  allo  svolgimento
          degli incarichi di  attestazione  della  conformita'  della
          rendicontazione di sostenibilita'. 
                2. Per ciascuna societa' di  revisione,  il  Registro
          riporta almeno le seguenti informazioni: 
                  a) la denominazione o la ragione sociale; 
                  b) il numero di iscrizione; 
                  c) l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici; 
                  d) le informazioni per contattare la societa' e  il
          nome del referente, nonche' l'eventuale sito Internet; 
                  e) nome, cognome e numero di iscrizione di tutti  i
          revisori legali impiegati presso la societa' o della  quale
          sono  soci  o  amministratori,  con  indicazione  se  siano
          abilitati a svolgere gli incarichi  di  attestazione  della
          conformita'  della   rendicontazione   di   sostenibilita',
          nonche' gli eventuali provvedimenti in essere,  assunti  ai
          sensi degli articoli 24, comma 1,  lettere  e)  e  g),  26,
          comma 1, lettere c) e d) e 26-quater, comma 1, lettere c) e
          d); 
                  f)  nome,  cognome  e  domicilio  in   Italia   dei
          componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio
          di gestione, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione
          essi hanno in albi o  registri  di  revisori  legali  o  di
          revisori  dei  conti  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
          europea o in altri  Stati,  e  specificando  gli  eventuali
          numeri di iscrizione e le autorita' competenti alla  tenuta
          degli albi o registri; 
                  g) il numero di partita I.V.A. della societa'; 
                  h)  nome,  cognome  e  domicilio  dei   soci,   con
          l'indicazione di ogni eventuale iscrizione  essi  hanno  in
          albi o registri di revisori legali o di revisori dei  conti
          in altri Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati,
          e specificando gli eventuali  numeri  di  iscrizione  e  le
          autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; 
                  i) l'indicazione dell'eventuale rete cui appartiene
          la societa', unitamente ai nomi e agli indirizzi  di  tutti
          gli altri professionisti o imprese appartenenti alla rete e
          delle affiliate oppure, in alternativa, del  luogo  in  cui
          tali informazioni sono accessibili al pubblico; 
                  l)  l'eventuale  iscrizione   in   registri   della
          revisione legale di altri Stati membri nonche' l'iscrizione
          in albi, registri o elenchi della revisione in Paesi terzi,
          con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle relative
          autorita' competenti alla tenuta degli albi o registri; 
                  m) la sussistenza di incarichi di revisione  presso
          enti di interesse pubblico o di enti  sottoposti  a  regime
          intermedio; 
                  n) eventuali provvedimenti in  essere,  assunti  ai
          sensi degli articoli 24, comma 1, lettera g), e  26,  comma
          1, lettera d). 
                3. I revisori e gli enti di revisione  contabile  dei
          Paesi terzi iscritti nel Registro  ai  sensi  dell'articolo
          34, sono chiaramente indicati in quanto  tali  e  non  come
          soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale  in
          Italia. Per ogni ente di revisione contabile di Paesi terzi
          e' indicato il  numero  di  iscrizione  presso  l'autorita'
          competente del Paese  terzo,  il  nome  di  tale  autorita'
          nonche' se l'iscrizione riguardi la  revisione  legale  dei
          conti,    l'attestazione    della     conformita'     della
          rendicontazione di sostenibilita' o entrambe le attivita'. 
                4. Il Registro contiene il  nome  e  l'indirizzo  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e della Consob, con
          l'indicazione  delle  rispettive  competenze  di  vigilanza
          sull'attivita' di revisione legale. 
                5. Le informazioni di cui al presente  articolo  sono
          conservate nel Registro in forma elettronica e  accessibili
          gratuitamente sul sito  Internet  del  soggetto  incaricato
          della tenuta del Registro ai sensi dell'articolo 21. 
                6.  I  soggetti  iscritti  nel  Registro   comunicano
          tempestivamente al soggetto  incaricato  della  tenuta  del
          Registro ogni modifica delle informazioni ad essi relative.
          Il soggetto incaricato della tenuta del  Registro  provvede
          all'aggiornamento del Registro. 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Consob, con proprio regolamento, disciplina le modalita'
          di  attuazione   del   presente   articolo   definendo   in
          particolare il contenuto,  le  modalita'  e  i  termini  di
          trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da
          parte degli iscritti nel Registro.» 
                «Art. 9 (Deontologia e scetticismo professionale).  -
          1. I soggetti  abilitati  all'esercizio  dell'attivita'  di
          revisione  legale  rispettano  i  principi  di  deontologia
          professionale   elaborati   da   associazioni   e    ordini
          professionali congiuntamente al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  e  alla  Consob  e  adottati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sentita  la  Consob.  A  tal
          fine,  il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
          sottoscrive  una  convenzione   con   gli   ordini   e   le
          associazioni  professionali  interessati,   finalizzata   a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
                2. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale che effettua la revisione legale dei conti  esercita
          nel   corso   dell'intera    revisione    lo    scetticismo
          professionale,  riconoscendo   la   possibilita'   che   si
          verifichi un errore significativo attribuibile  a  fatti  o
          comportamenti  che  sottintendono  irregolarita',  compresi
          frodi o errori. 
                3. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale  che  effettua  la  revisione  legale  esercita   lo
          scetticismo  professionale  in   particolare   durante   la
          revisione delle stime fornite dalla direzione  riguardanti:
          il fair value (valore equo), la riduzione di  valore  delle
          attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa  futuri  e
          la capacita' dell'impresa di continuare come un'entita'  in
          funzionamento. 
                4. Ai fini del presente  articolo,  per  "scetticismo
          professionale" si intende un  atteggiamento  caratterizzato
          da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle
          condizioni   che   potrebbero   indicare   una   potenziale
          inesattezza  dovuta  a  errore  o  frode,  nonche'  da  una
          valutazione  critica  della  documentazione  inerente  alla
          revisione. 
              4-bis.  Il   presente   articolo   si   applica   anche
          all'attivita'  di  attestazione  della  rendicontazione  di
          sostenibilita' svolta dai revisori della  sostenibilita'  e
          dalle societa' di  revisione  a  tal  fine  incaricati,  ad
          eccezione dei commi 1 e 3.» 
                «Art. 9-bis (Riservatezza e segreto professionale). -
          1. Tutte le informazioni  e  i  documenti  ai  quali  hanno
          accesso il revisore  legale  e  la  societa'  di  revisione
          legale  nello  svolgimento  della  revisione  legale   sono
          coperti  dall'obbligo  di  riservatezza   e   dal   segreto
          professionale. 
                2. I soggetti abilitati all'esercizio  dell'attivita'
          di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e
          segreto professionale elaborati da  associazioni  e  ordini
          professionali congiuntamente al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  e  alla  Consob  e  adottati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, sentita  la  Consob.  A  tal
          fine,  il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
          sottoscrive  una  convenzione   con   gli   ordini   e   le
          associazioni  professionali  interessati,   finalizzata   a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
                3.   Gli   obblighi   di   riservatezza   e   segreto
          professionale  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  ostacolano
          l'applicazione delle disposizioni del presente  decreto  e,
          ove applicabile, del regolamento europeo. 
                4.   Gli   obblighi   di   riservatezza   e   segreto
          professionale di cui ai commi 1 e  2  continuano  a  valere
          anche  successivamente  al  termine  della   partecipazione
          all'incarico di revisione. 
                5. Quando  un  revisore  legale  o  una  societa'  di
          revisione legale e' sostituito da un altro revisore  legale
          o da un'altra societa' di  revisione  legale,  il  revisore
          legale o la societa' di revisione legale  uscente  consente
          al revisore legale o  alla  societa'  di  revisione  legale
          entrante l'accesso  a  tutte  le  informazioni  concernenti
          l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di  tale
          ente. 
                6. Nel caso in cui un revisore legale o una  societa'
          di revisione legale effettui la revisione legale  conti  di
          un'impresa che appartiene  a  un  gruppo  la  cui  societa'
          controllante ha sede  in  un  Paese  terzo,  le  regole  in
          materia di riservatezza e segreto professionale di  cui  ai
          commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento  al  revisore
          di gruppo situato nel Paese terzo, da  parte  del  revisore
          legale  o  della  societa'  di  revisione   legale,   della
          documentazione inerente all'attivita' di revisione,  se  la
          suddetta  documentazione  e'  necessaria  per  eseguire  la
          revisione   del   bilancio   consolidato   della   societa'
          controllante. 
                7. Un revisore legale o  una  societa'  di  revisione
          legale incaricato della revisione legale  di  una  societa'
          che  ha  emesso  valori  mobiliari  in  un  Paese  terzo  o
          appartenente  a  un  gruppo  che   presenta   il   bilancio
          consolidato in un Paese terzo puo' trasferire all'autorita'
          competente del Paese terzo in questione le carte di  lavoro
          o gli altri documenti che detiene inerenti  alla  revisione
          dell'ente in causa a norma dell'articolo 33, comma 2-bis. 
                8. Il trasferimento delle  informazioni  al  revisore
          del gruppo situato in un Paese terzo e' effettuato ai sensi
          del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016. 
                8-bis.  Il  presente  articolo   si   applica   anche
          all'attivita' di attestazione  di  conformita'  svolta  dai
          revisori della sostenibilita' e dalle societa' di revisione
          a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8. 
                8-ter. Il revisore  della  sostenibilita'  incaricato
          dell'attestazione  di  conformita'  sulla   rendicontazione
          predisposta dalle societa' di cui agli articoli 3 e  4  del
          decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
          della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e  il  revisore  legale
          incaricato  della  revisione  legale  del  bilancio   delle
          societa',  ove  diversi,  si  scambiano  ogni  informazione
          necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche
          in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano  ferme  le
          responsabilita' derivanti dallo svolgimento dei  rispettivi
          incarchi, escludendo la possibilita' di fondare le  proprie
          conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce  le
          informazioni.  Tale  disposizione  si  applica  anche   con
          riferimento  agli  incarichi  di  revisione  legale  e   di
          attestazione a livello consolidato. 
              8-quater.  L'articolo  7  del  Regolamento  europeo  si
          applica,  in  quanto   compatibile,   al   revisore   della
          sostenibilita' o alla societa' di  revisione  che  svolgono
          l'attivita'  di  attestazione   sulla   conformita'   della
          rendicontazione di  sostenibilita'  di  enti  di  interesse
          pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai  sensi
          dell'articolo 22, comma 1-bis.» 
                «Art. 10  (Indipendenza  e  obiettivita').  -  1.  Il
          revisore legale e  la  societa'  di  revisione  legale  che
          effettuano la revisione legale, nonche'  qualsiasi  persona
          fisica   in   grado   di   influenzare    direttamente    o
          indirettamente  l'esito  della  revisione  legale,   devono
          essere indipendenti dalla societa' sottoposta a revisione e
          non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo  processo
          decisionale. 
                1-bis. Il requisito di indipendenza  deve  sussistere
          durante  il  periodo  cui  si  riferiscono  i  bilanci   da
          sottoporre a revisione legale e durante il periodo  in  cui
          viene eseguita la revisione legale stessa.44 
                1-ter. Il revisore legale o la societa' di  revisione
          legale  deve  adottare  tutte  le  misure  ragionevoli  per
          garantire che la sua indipendenza non  sia  influenzata  da
          alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale,  o
          da  relazioni  d'affari  o  di  altro  genere,  dirette   o
          indirette, riguardanti il revisore legale o la societa'  di
          revisione legale e, laddove applicabile,  la  sua  rete,  i
          membri  dei  suoi  organi  di   amministrazione,   i   suoi
          dirigenti, i suoi revisori, i  suoi  dipendenti,  qualsiasi
          persona fisica i cui servizi sono messi  a  disposizione  o
          sono  sotto  il  controllo  del  revisore  legale  o  della
          societa' di revisione o qualsiasi  persona  direttamente  o
          indirettamente collegata al revisore legale o alla societa'
          di revisione legale. 
                2. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale non effettua la revisione  legale  di  una  societa'
          qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di  interesse
          personale o rischi derivanti dall'esercizio del  patrocinio
          legale,  o  da  familiarita'   ovvero   una   minaccia   di
          intimidazione,  determinati   da   relazioni   finanziarie,
          personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate
          tra tale societa' e il revisore legale  o  la  societa'  di
          revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona  fisica
          in grado di influenzare  l'esito  della  revisione  legale,
          dalle quali un terzo informato,  obiettivo  e  ragionevole,
          tenendo  conto  delle   misure   adottate,   trarrebbe   la
          conclusione che l'indipendenza del revisore legale o  della
          societa' di revisione legale risulti compromessa. 
                3. Il  revisore  legale,  la  societa'  di  revisione
          legale, i loro responsabili chiave della revisione, il loro
          personale professionale e qualsiasi persona  fisica  i  cui
          servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo
          di tale revisore legale o societa' di  revisione  legale  e
          che partecipa  direttamente  alle  attivita'  di  revisione
          legale, nonche' le persone a loro  strettamente  legate  ai
          sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE,
          non possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti
          o altrimenti oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla
          loro  revisione  legale,  devono  astenersi  da   qualsiasi
          operazione  su  tali  strumenti  e  non  devono  avere  sui
          medesimi strumenti alcun interesse beneficiario rilevante e
          diretto,  salvo  che  si  tratti  di   interessi   detenuti
          indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
          diversificati, compresi fondi gestiti, quali fondi pensione
          o assicurazione sulla vita. 
                4. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale documenta nelle  carte  di  lavoro  tutti  i  rischi
          rilevanti  per  la  sua  indipendenza  nonche'  le   misure
          adottate per limitare tale rischi. 
                5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  3  non   possono
          partecipare ne' influenzare in alcun modo  l'esito  di  una
          revisione legale di un ente sottoposto a revisione se: 
                  a)  possiedono   strumenti   finanziari   dell'ente
          medesimo,  salvo  che  si  tratti  di  interessi   detenuti
          indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo
          diversificati; 
                  b) possiedono  strumenti  finanziari  di  qualsiasi
          ente collegato a un ente sottoposto  a  revisione,  la  cui
          proprieta' potrebbe causare un  conflitto  di  interessi  o
          potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che
          si tratti di interessi detenuti  indirettamente  attraverso
          regimi di investimento collettivo diversificati; 
                  c)  hanno  intrattenuto  un  rapporto   di   lavoro
          dipendente o una relazione d'affari o  di  altro  tipo  con
          l'ente sottoposto a revisione nel periodo di cui  al  comma
          1-bis, che potrebbe causare un  conflitto  di  interessi  o
          potrebbe essere generalmente percepita come tale. 
                6.  Se,  durante  il  periodo  cui  si  riferisce  il
          bilancio, una societa' sottoposta a revisione legale  viene
          rilevata da un'altra societa',  si  fonde  con  essa  o  la
          rileva, il revisore  legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale deve individuare e valutare  eventuali  interessi  o
          relazioni in essere o recenti, inclusi  i  servizi  diversi
          dalla revisione prestati a detta societa',  tali  da  poter
          compromettere, tenuto conto delle  misure  disponibili,  la
          sua indipendenza  e  la  sua  capacita'  di  proseguire  la
          revisione legale dopo la data di efficacia della fusione  o
          dell'acquisizione. Il revisore  legale  o  la  societa'  di
          revisione legale adotta,  entro  tre  mesi  dalla  data  di
          approvazione del progetto di  fusione  o  di  acquisizione,
          tutti  i  provvedimenti  necessari  per  porre  fine   agli
          interessi o alle relazioni di cui al presente comma e,  ove
          possibile, adotta misure  intese  a  ridurre  al  minimo  i
          rischi  per  la  propria  indipendenza  derivanti  da  tali
          interessi e relazioni. 
                7. Il revisore legale o il responsabile chiave  della
          revisione legale che effettua la revisione per conto di una
          societa' di revisione legale  non  puo'  rivestire  cariche
          sociali negli organi di amministrazione  dell'ente  che  ha
          conferito  l'incarico  di  revisione  ne'  prestare  lavoro
          autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
          funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso  almeno
          un anno dal momento in cui abbia cessato la  sua  attivita'
          in qualita' di revisore legale o responsabile chiave  della
          revisione,  in  relazione  all'incarico.  Tale  divieto  e'
          esteso  anche  ai  dipendenti  e  ai  soci,   diversi   dai
          responsabili chiave della revisione, del revisore legale  o
          della societa' di revisione, nonche' a ogni  altra  persona
          fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
          il controllo  del  revisore  legale  o  della  societa'  di
          revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati
          personalmente abilitati all'esercizio della professione  di
          revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto
          coinvolgimento nell'incarico di revisione legale. 
                8.   I   soci   e   i   componenti   dell'organo   di
          amministrazione della societa' di  revisione  legale  o  di
          un'affiliata  non  possono  intervenire   nell'espletamento
          della revisione legale in un modo  che  puo'  compromettere
          l'indipendenza   e    l'obiettivita'    del    responsabile
          dell'incarico. 
                9.  Il  corrispettivo  per  l'incarico  di  revisione
          legale non puo' essere subordinato  ad  alcuna  condizione,
          non puo' essere stabilito in funzione dei  risultati  della
          revisione,  ne'  puo'  dipendere  in   alcun   modo   dalla
          prestazione  di  servizi  diversi  dalla   revisione   alla
          societa' che conferisce l'incarico, alle sue controllate  e
          controllanti, da parte del revisore legale o della societa'
          di revisione legale o della loro rete. 
                10. Il  corrispettivo  per  l'incarico  di  revisione
          legale e' determinato in modo da garantire  la  qualita'  e
          l'affidabilita'  dei  lavori.  A  tale  fine   i   soggetti
          incaricati della revisione legale  determinano  le  risorse
          professionali e le ore da  impiegare  nell'incarico  avendo
          riguardo: 
                  a) alla  dimensione,  composizione  e  rischiosita'
          delle piu' significative grandezze patrimoniali, economiche
          e finanziarie del bilancio della  societa'  che  conferisce
          l'incarico, nonche'  ai  profili  di  rischio  connessi  al
          processo di consolidamento dei dati relativi alle  societa'
          del gruppo; 
                  b) alla preparazione tecnica e  all'esperienza  che
          il lavoro di revisione richiede; 
                  c)   alla   necessita'   di    assicurare,    oltre
          all'esecuzione  materiale  delle   verifiche,   un'adeguata
          attivita' di supervisione e di indirizzo, nel rispetto  dei
          principi di cui all'articolo 11. 
                11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle
          societa'  di  revisione   legale   che   partecipano   allo
          svolgimento delle attivita' di revisione  legale  non  puo'
          essere in alcun modo determinata dall'esito delle revisioni
          da essi compiute. 
                12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'
          di revisione legale dei  conti  rispettano  i  principi  di
          indipendenza e obiettivita'  elaborati  da  associazioni  e
          ordini   professionali    congiuntamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze sentita la  Consob.
          A tal fine, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          sottoscrive  una  convenzione   con   gli   ordini   e   le
          associazioni  professionali  interessati,   finalizzata   a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
                13. I soggetti di cui al comma 3  non  sollecitano  o
          accettano regali  o  favori  di  natura  pecuniaria  e  non
          pecuniaria dall'ente sottoposto a revisione o da  qualsiasi
          ente legato a un ente sottoposto  a  revisione,  salvo  nel
          caso in cui un terzo  informato,  obiettivo  e  ragionevole
          considererebbe    il    loro    valore    trascurabile    o
          insignificante. 
                13-bis.  Il  presente  articolo  si   applica   anche
          all'attivita'  di  attestazione  della  rendicontazione  di
          sostenibilita', ad eccezione del comma 12. 
              13-ter. I revisori della sostenibilita' e  le  societa'
          di revisione legale che svolgono incarichi di  attestazione
          rispettano  i  principi  di  deontologia,  riservatezza   e
          segreto   professionale,   nonche'   di   indipendenza    e
          obiettivita',  tenendo  conto  dei  principi  di  etica   e
          indipendenza internazionali, elaborati  da  associazioni  e
          ordini   professionali    congiuntamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze sentita la  Consob,
          sulla base della medesima convenzione di cui agli  articoli
          9 e 9-bis e del comma 12.» 
                «Art. 10-bis (Preparazione della revisione  legale  e
          valutazione  dei  rischi  per  l'indipendenza).  -  1.   Il
          revisore legale o la societa' di revisione legale, prima di
          accettare o proseguire un  incarico  di  revisione  legale,
          deve valutare e documentare: 
                  a) il possesso dei  requisiti  di  indipendenza  ed
          obiettivita' di cui all'articolo  10  e,  ove  applicabile,
          all'articolo 17; 
                  b)  l'eventuale  presenza  di  rischi  per  la  sua
          indipendenza e, nel caso, se siano  state  adottate  idonee
          misure per mitigarli; 
                  c) la  disponibilita'  di  personale  professionale
          competente, tempo e risorse necessari per svolgere in  modo
          adeguato l'incarico di revisione; 
                  d)  nel  caso  di  societa'  di  revisione  legale,
          l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio
          della revisione legale ai sensi del presente decreto. 
              1-bis. Il comma 1 si  applica  anche  all'attivita'  di
          attestazione della rendicontazione di sostenibilita'.» 
                «Art.  10-ter  (Organizzazione  interna).  -  1.   La
          societa'  di  revisione  legale,  al   fine   di   tutelare
          l'indipendenza e l'obiettivita'  del  revisore  legale  che
          effettua la revisione per conto della societa' di revisione
          legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare  il
          rispetto delle disposizioni di cui all'articolo  10,  comma
          8. 
                2. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale si dota  di  procedure  amministrative  e  contabili
          adeguate, di sistemi di controllo interno  della  qualita',
          di procedure efficaci per la valutazione del rischio  e  di
          meccanismi efficaci di controllo e  tutela  in  materia  di
          sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali  sistemi
          di controllo interno  della  qualita'  sono  concepiti  per
          conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e  le
          procedure siano rispettate a tutti i livelli della societa'
          di  revisione  legale  o  della  struttura  di  lavoro  del
          revisore legale. 
                3. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale stabilisce direttive  e  procedure  configurate  per
          conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti,
          nonche' tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a
          sua disposizione o  sono  sotto  il  suo  controllo  e  che
          partecipano direttamente all'attivita' di revisione  legale
          dispongano delle  conoscenze  ed  esperienze  adeguate  per
          svolgere l'incarico. 
                4. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale stabilisce direttive  e  procedure  configurate  per
          conseguire     una      ragionevole      sicurezza      che
          l'esternalizzazione  di  attivita'  di  revisione  non  sia
          effettuata in modo tale da  compromettere  l'efficacia  del
          suo controllo interno  della  qualita',  ne'  la  capacita'
          delle autorita' competenti di  vigilare  sul  rispetto,  da
          parte del revisore o della societa'  di  revisione  legale,
          degli  obblighi  di  cui  al  presente   decreto   e,   ove
          applicabile,    di    cui    al    Regolamento     europeo.
          L'esternalizzazione di attivita' di revisione non influisce
          sulla responsabilita' del revisore legale o della  societa'
          di revisione legale nei confronti  dell'ente  sottoposto  a
          revisione. 
                5. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale adotta disposizioni organizzative  e  amministrative
          appropriate  ed  efficaci  per   prevenire,   identificare,
          eliminare  o  gestire  e  divulgare  al   proprio   interno
          eventuali rischi per la sua  indipendenza  ai  sensi  degli
          articoli 10 e 10-bis. 
                6. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale stabilisce un sistema  di  controllo  interno  della
          qualita'  configurato  per   conseguire   una   ragionevole
          sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformita'  ai
          principi professionali  e  alle  disposizioni  di  legge  e
          regolamentari applicabili. Il sistema di controllo  interno
          della qualita' comprende direttive e procedure adeguate per
          garantire la continuita' e la regolarita' nello svolgimento
          dell'attivita' e per organizzare la struttura del fascicolo
          di  revisione  di  cui  all'articolo  10-quater,  comma  7,
          nonche' per la formazione, il monitoraggio e il riesame del
          lavoro  di  coloro  che   partecipano   direttamente   alla
          revisione. 
                7. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale     effettua     annualmente     una     valutazione
          dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di  controllo
          interno  della  qualita'  stabilito  in  applicazione   del
          presente  decreto  e,  ove  applicabile,  del   Regolamento
          europeo  e  adotta  misure  appropriate  per  rimediare   a
          eventuali carenze. Il revisore  legale  o  la  societa'  di
          revisione legale conserva la documentazione  dei  risultati
          di tale valutazione  e  degli  interventi  individuati  per
          superare le eventuali carenze rilevate. 
                8. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale adotta disposizioni organizzative  e  amministrative
          appropriate ed  efficaci  per  fronteggiare  e  documentare
          eventuali incidenti che  hanno  o  potrebbero  avere  gravi
          ripercussioni sull'integrita' della  propria  attivita'  di
          revisione legale. 
                9. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale  adotta  direttive  e  procedure   in   materia   di
          retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte  a
          fornire adeguati incentivi  alla  qualita'  del  lavoro  di
          revisione  legale.  Ai  fini  della  valutazione  e   della
          retribuzione del personale che partecipa alla  revisione  o
          che puo' influenzarne lo svolgimento non viene  considerata
          l'entita' del  fatturato  derivante  dalla  prestazione  di
          servizi diversi dalla revisione legale all'ente  sottoposto
          a revisione. 
                10. Le direttive  e  procedure  di  cui  al  presente
          articolo sono documentate  e  comunicate  ai  dipendenti  e
          collaboratori del  revisore  legale  o  della  societa'  di
          revisione legale. 
                11. Il sistema di controllo interno della qualita' e'
          proporzionato  all'ampiezza  e  alla   complessita'   delle
          attivita' di revisione legale svolte. Il revisore legale  o
          la societa' di revisione legale e' in grado  di  dimostrare
          all'autorita' competente che le direttive e le procedure di
          controllo  interno  della   qualita'   sono   adeguate   in
          considerazione dell'ampiezza  e  della  complessita'  delle
          attivita' di revisione legale svolte. 
                11-bis.  Il  presente  articolo  si   applica   anche
          all'attivita'  di  attestazione  della  rendicontazione  di
          sostenibilita'.» 
                «Art. 10-quater (Organizzazione del lavoro). - 1. Ove
          la revisione legale  sia  effettuata  da  una  societa'  di
          revisione legale, la  stessa  dovra'  designare  almeno  un
          responsabile dell'incarico. Al  responsabile  dell'incarico
          vengono assegnate risorse sufficienti  e  personale  dotato
          delle competenze e capacita' necessarie  per  espletare  in
          modo adeguato le proprie attivita'. 
                1-bis.  Ove   l'attivita'   di   attestazione   sulla
          conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  e'
          effettuata da una societa' di revisione legale,  la  stessa
          designa almeno un responsabile  della  sostenibilita',  che
          puo'  essere  anche  il   responsabile   dell'incarico   di
          revisione.  Al  responsabile  della   sostenibilita'   sono
          assegnate risorse  sufficienti  e  personale  dotato  delle
          competenze e delle capacita' necessarie  per  espletare  in
          modo opportuno le loro funzioni. 
                1-ter.  La  qualita'   della   revisione   legale   e
          dell'attestazione  di  conformita',  l'indipendenza  e   la
          competenza costituiscono i principali criteri ai  quali  e'
          improntata la  scelta  dei  responsabili  dell'incarico  di
          revisione legale e, se del  caso,  dei  responsabili  della
          sostenibilita', da parte della societa' di revisione legale
          ai fini della relativa designazione. 
                2.  Il  responsabile  dell'incarico  e'   attivamente
          coinvolto nello svolgimento dell'incarico di  revisione  di
          cui ha la responsabilita'. 
                3.  Nello  svolgimento  della  revisione  legale,  il
          responsabile   dell'incarico   dedica   sufficiente   tempo
          all'incarico e assegna risorse sufficienti allo  stesso  al
          fine  di  poter  espletare  in  modo  adeguato  le  proprie
          funzioni. 
                4. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale conservano la documentazione delle violazioni  delle
          disposizioni del presente decreto e, ove  applicabile,  del
          Regolamento  europeo,  ad  eccezione  di  quelle  di  lieve
          entita',  nonche'  delle  eventuali  conseguenze  di   tali
          violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio  e  per
          modificare il proprio sistema di  controllo  interno  della
          qualita'. Il revisore legale o  la  societa'  di  revisione
          legale predispongono annualmente una  relazione  contenente
          una descrizione generale delle eventuali modifiche adottate
          e comunicano tale relazione al proprio personale. 
                5. Nel caso in cui il revisore legale o  la  societa'
          di revisione legale si rivolga  a  consulenti  esterni,  e'
          tenuto a documentare le richieste di pareri effettuate e  i
          pareri ricevuti. 
              5-bis.  I  commi  2,  3,  4  e  5  si  applicano  anche
          all'attivita'  di  attestazione  della  rendicontazione  di
          sostenibilita'    svolta     dal     responsabile     della
          sostenibilita'. 
                6. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale deve mantenere una  registrazione  relativa  a  ogni
          cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione
          sociale, l'indirizzo e il luogo di attivita' del cliente, i
          responsabili chiave della revisione, ove  la  stessa  venga
          condotta  da  una   societa'   di   revisione   legale,   i
          corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per
          eventuali ulteriori servizi, distinti  per  ogni  esercizio
          finanziario. 
                6-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa'
          di revisione deve creare un fascicolo per ogni incarico  di
          attestazione sulla  conformita'  della  rendicontazione  di
          sostenibilita', contenente i  pertinenti  dati  di  cui  al
          comma 6. 
                7. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione
          legale deve creare  un  fascicolo  di  revisione  per  ogni
          revisione legale, contenente i dati e i  documenti  di  cui
          all'articolo  10-bis  e,  ove  applicabile,  i  dati  e   i
          documenti di cui agli articoli da 6  a  8  del  Regolamento
          europeo. Il fascicolo di revisione deve altresi'  contenere
          tutti i dati e  i  documenti  rilevanti  a  sostegno  della
          relazione di cui all'articolo 14 e, ove applicabile,  delle
          relazioni di cui agli articoli  10  e  11  del  Regolamento
          europeo,  nonche'  i  dati  e  i  documenti  necessari  per
          monitorare il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente
          decreto e  delle  ulteriori  disposizioni  applicabili.  Il
          fascicolo di revisione  e'  chiuso  entro  sessanta  giorni
          dalla data in cui viene sottoscritta la predetta  relazione
          di revisione. I documenti  e  le  informazioni  di  cui  al
          presente comma nonche',  ove  applicabile,  quelli  di  cui
          all'articolo 15 del Regolamento europeo sono conservati per
          10 anni dalla data della relazione di revisione alla  quale
          si riferiscono. 
                7-bis. Il fascicolo  di  attestazione  deve  altresi'
          contenere tutti i dati e i documenti  di  cui  all'articolo
          10-bis e, ove applicabile, di cui all'articolo 9-bis, comma
          8-quater, i dati e i documenti rilevanti a  sostegno  della
          relazione di cui all'articolo 14-bis, nonche' i  dati  e  i
          documenti  necessari  per  monitorare  il  rispetto   delle
          disposizioni  del  presente  decreto  e   delle   ulteriori
          disposizioni applicabili. Il fascicolo di  attestazione  e'
          chiuso entro  sessanta  giorni  dalla  data  in  cui  viene
          sottoscritta  la  predetta  relazione.  I  documenti  e  le
          informazioni di cui al presente comma sono  conservati  per
          dieci  anni  dalla  data  della  relazione  alla  quale  si
          riferiscono. 
              8. Il revisore legale, il revisore della sostenibilita'
          o   la   societa'   di   revisione   legale   conserva   la
          documentazione  di  eventuali  reclami   scritti   relativi
          all'esecuzione delle revisioni legali o delle  attestazioni
          di sostenibilita', effettuate per  dieci  anni  dalla  data
          della relazione di revisione o di attestazione  alla  quale
          si riferiscono.» 
                «Art. 11 (Principi di  revisione  e  di  attestazione
          della conformita'). - 1. La revisione legale e'  svolta  in
          conformita'  ai  principi   di   revisione   internazionali
          adottati dalla Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
          26,  paragrafo  3,   della   direttiva   2006/43/CE,   come
          modificata dalla direttiva 2014/56/UE. 
              1-bis.    L'attivita'     di     attestazione     della
          rendicontazione di sostenibilita' e' svolta in  conformita'
          ai principi  di  attestazione  adottati  dalla  Commissione
          europea ai sensi dell'articolo 26-bis, paragrafo  3,  della
          direttiva 2006/43/CE. 
                2. Fino all'adozione dei principi di cui al  comma  1
          da parte della Commissione europea, la revisione legale  e'
          svolta in conformita' ai principi di  revisione  elaborati,
          tenendo conto dei principi di revisione internazionali,  da
          associazioni  e  ordini  professionali  congiuntamente   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  e  alla  Consob  e
          adottati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e
          delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini  e
          le associazioni professionali  interessati,  finalizzata  a
          definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
                2-bis. Fino all'adozione dei principi di cui al comma
          1-bis da parte della Commissione  europea,  l'attivita'  di
          attestazione  e'  svolta  in  conformita'  ai  principi  di
          attestazione  elaborati,  tenendo  conto  dei  principi  di
          attestazione  internazionali,  da  associazioni  e   ordini
          professionali congiuntamente al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  e  alla  Consob  e  adottati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,  sulla
          base delle medesime convenzioni di cui  all'ultimo  periodo
          del comma precedente. 
                3.   In   vigenza   dei   principi    di    revisione
          internazionali adottati  ai  sensi  del  comma  1,  possono
          essere  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze,  sentita  la  Consob,  procedure  o  obblighi   di
          revisione  supplementari,   nella   misura   necessaria   a
          conferire maggiore  credibilita'  e  qualita'  ai  bilanci,
          attraverso la procedura di cui al comma 2.» 
                «Art.   13   (Conferimento,   revoca   e   dimissioni
          dall'incarico,  risoluzione  del  contratto).  -  1.  Salvo
          quanto disposto dall'articolo 2328, secondo  comma,  numero
          11), del codice civile e fermo restando che i  conferimenti
          degli incarichi di revisione legale dei conti da  parte  di
          enti di interesse pubblico sono disciplinati  dall'articolo
          17, comma 1, del presente decreto e  dall'articolo  16  del
          Regolamento  europeo,  l'assemblea,  su  proposta  motivata
          dell'organo  di   controllo,   conferisce   l'incarico   di
          revisione legale e determina il corrispettivo spettante  al
          revisore legale o alla societa'  di  revisione  legale  per
          l'intera durata dell'incarico e gli eventuali  criteri  per
          l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 
                2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17,
          comma 1, del presente decreto l'incarico ha  la  durata  di
          tre  esercizi,  con  scadenza  alla   data   dell'assemblea
          convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo
          esercizio dell'incarico. 
                2-bis. E' vietata qualsiasi clausola contrattuale che
          limiti la scelta del revisore legale o  della  societa'  di
          revisione legale  da  parte  dell'assemblea  a  determinate
          categorie o  elenchi  di  revisori  legali  o  societa'  di
          revisione legale e, qualora prevista, e' da ritenersi nulla
          e priva di effetti. 
                2-ter.  L'assemblea  delle  societa'  di   cui   agli
          articoli  3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato   in
          attuazione dell'articolo 13 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15,  su  proposta  motivata  dell'organo  di  controllo,
          conferisce l'incarico  di  attestazione  della  conformita'
          della rendicontazione  di  sostenibilita'  e  determina  il
          corrispettivo spettante al revisore della sostenibilita'  o
          alla societa'  di  revisione  legale  per  l'intera  durata
          dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento  di
          tale corrispettivo durante  l'incarico.  L'incarico  ha  la
          durata  di   tre   esercizi,   con   scadenza   alla   data
          dell'assemblea convocata per  l'approvazione  del  bilancio
          relativo al terzo esercizio dell'incarico. Per le  societa'
          di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato
          in attuazione dell'articolo  13  della  legge  21  febbraio
          2024, n. 15 che siano enti di  interesse  pubblico  o  enti
          sottoposti a  regime  intermedio,  l'incarico  puo'  essere
          rinnovato  per  non  piu'  di  due  volte  e  puo'   essere
          nuovamente conferito allo  stesso  soggetto  solo  dopo  il
          decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis. 
                2-quater.    Nel    caso    in     cui     l'incarico
          dell'attestazione di conformita' della  rendicontazione  di
          sostenibilita' sia conferito  al  revisore  legale  o  alla
          societa' di revisione  legale  incaricati  della  revisione
          legale  del  bilancio,  l'incarico   dell'attestazione   di
          conformita' della rendicontazione  di  sostenibilita'  puo'
          avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter
          ai fini dell'allineamento della scadenza  dell'incarico  di
          attestazione  della  sostenibilita'   con   l'incarico   di
          revisione del bilancio. 
                3. L'assemblea revoca gli incarichi, sentito l'organo
          di controllo, quando ricorra una giusta causa,  provvedendo
          contestualmente a conferire l'incarico a un altro  revisore
          legale, revisore della sostenibilita' o ad  altra  societa'
          di revisione legale secondo le modalita' di cui al comma  1
          o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la
          divergenza  di  opinioni  in  merito  ad   un   trattamento
          contabile,  ad  un  principio  di   rendicontazione   della
          sostenibilita',  a  una  procedura  di   revisione   o   di
          attestazione. 
                4.   Il   revisore   legale,   il   revisore    della
          sostenibilita' o la societa' di  revisione  legale  possono
          dimettersi  dagli  incarichi,  salvo  il  risarcimento  del
          danno, nei casi e con le modalita' definiti con regolamento
          dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste  in
          essere in tempi e modi tali  da  consentire  alla  societa'
          sottoposta a revisione o sottoposta  alla  attestazione  di
          provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave  e
          comprovato  del  revisore  legale,   del   revisore   della
          sostenibilita' o della societa'  di  revisione  legale.  Il
          medesimo regolamento definisce i casi e le modalita' in cui
          puo' risolversi  consensualmente  o  per  giusta  causa  il
          contratto con il quale  sono  conferiti  gli  incarichi  di
          revisione legale e di attestazione. 
                5. Nei casi di cui al comma 4, la societa' sottoposta
          a revisione legale o sottoposta  all'attestazione  provvede
          tempestivamente a conferire nuovi incarichi. 
                6. In caso di dimissioni  o  risoluzione  consensuale
          del  contratto,  le  funzioni  di  revisione  legale  e  di
          attestazione continuano a essere  esercitate  dal  medesimo
          revisore legale, revisore della sostenibilita'  o  societa'
          di revisione legale  fino  a  quando  la  deliberazione  di
          conferimento del nuovo incarico non e' divenuta efficace e,
          comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni  o
          della risoluzione del contratto. 
                7. La societa' sottoposta a  revisione  o  sottoposta
          all'attestazione e il revisore legale,  il  revisore  della
          sostenibilita' o la societa' di revisione legale  informano
          tempestivamente il Ministero dell'economia e delle  finanze
          e,  per  la  revisione  legale   e   l'attestazione   della
          rendicontazione di sostenibilita'  relativa  agli  enti  di
          interesse  pubblico  e  agli  enti  sottoposti   a   regime
          intermedio,  la  Consob,  in  ordine  alla   revoca,   alle
          dimissioni o alla risoluzione  consensuale  del  contratto,
          fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le
          hanno determinate. 
                8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca  adottate
          dall'assemblea delle societa' in accomandita per azioni  si
          applica l'articolo 2459 del codice civile. 
              9. In caso di revisione legale o di attestazione  della
          conformita' della rendicontazione di sostenibilita'  di  un
          ente di interesse pubblico  di  cui  all'articolo  16,  gli
          azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il  5  per
          cento del capitale sociale, o l'organo di controllo,  o  la
          Consob hanno la facolta' di adire il Tribunale  civile  per
          la  revoca  del  revisore  legale,   del   revisore   della
          sostenibilita' o della societa'  di  revisione  legale  ove
          ricorrano giustificati motivi.» 
                «Art. 14  (Relazione  di  revisione  e  giudizio  sul
          bilancio). -  1.  Il  revisore  legale  o  la  societa'  di
          revisione legale  incaricati  di  effettuare  la  revisione
          legale dei conti: 
                  a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul
          bilancio di  esercizio  e  sul  bilancio  consolidato,  ove
          redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; 
                  b) verificano nel corso dell'esercizio la  regolare
          tenuta della contabilita' sociale e la corretta rilevazione
          dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 
                2. La relazione, redatta in conformita'  ai  principi
          di revisione di cui all'articolo 11, comprende: 
                  a) un  paragrafo  introduttivo  che  identifica  il
          bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a  revisione
          legale e il quadro normativo sull'informazione  finanziaria
          applicato alla sua redazione; 
                  b) una descrizione della  portata  della  revisione
          legale svolta con l'indicazione dei principi  di  revisione
          osservati; 
                  c) un giudizio sul bilancio che indica  chiaramente
          se questo e' conforme alle norme  che  ne  disciplinano  la
          redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto  la
          situazione  patrimoniale  e  finanziaria  e  il   risultato
          economico dell'esercizio; 
                  d)  eventuali  richiami  di  informativa   che   il
          revisore  sottopone  all'attenzione  dei  destinatari   del
          bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; 
                  e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
          gestione con il bilancio; 
                  e-bis)  un   giudizio   sulla   conformita'   della
          relazione sulla gestione alle norme di  legge,  esclusa  la
          sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilita'  di
          cui  al  decreto   legislativo   adottato   in   attuazione
          dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15; 
                  e-ter)  una  dichiarazione  rilasciata  sulla  base
          delle conoscenze e della comprensione  dell'impresa  e  del
          relativo contesto acquisite  nel  corso  dell'attivita'  di
          revisione  legale,  circa  l'eventuale  identificazione  di
          errori significativi nella relazione sulla gestione; 
                  f)  una  dichiarazione  su   eventuali   incertezze
          significative  relative  a  eventi  o  a  circostanze   che
          potrebbero sollevare dubbi  significativi  sulla  capacita'
          della societa'  sottoposta  a  revisione  di  mantenere  la
          continuita' aziendale; 
                  g) l'indicazione della sede del revisore  legale  o
          della societa' di revisione legale. 
                3. Nel caso in cui il revisore  esprima  un  giudizio
          sul bilancio con rilievi, un giudizio  negativo  o  rilasci
          una  dichiarazione  di  impossibilita'  di   esprimere   un
          giudizio, la relazione  illustra  analiticamente  i  motivi
          della decisione. 
                3-bis.  Qualora  la  revisione   legale   sia   stata
          effettuata da piu'  revisori  legali  o  piu'  societa'  di
          revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati
          della revisione legale dei conti e presentano una relazione
          e un  giudizio  congiunti.  In  caso  di  disaccordo,  ogni
          revisore legale o societa' di revisione presenta il proprio
          giudizio  in  un  paragrafo  distinto  della  relazione  di
          revisione, indicando i motivi del disaccordo. 
                4.  La  relazione  e'  datata  e   sottoscritta   dal
          responsabile dell'incarico. Quando la revisione  legale  e'
          effettuata da una societa' di revisione, la relazione  reca
          almeno  la  firma  dei  responsabili  della  revisione  che
          effettuano la revisione per conto della societa'  medesima.
          Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a piu'
          revisori legali, la relazione di revisione  e'  firmata  da
          tutti i responsabili dell'incarico. 
                5. Si osservano i termini e le modalita' di  deposito
          di cui agli articoli  2429,  terzo  comma,  e  2435,  primo
          comma, del codice civile.  Si  osservano  i  termini  e  le
          modalita' di deposito di  cui  agli  articoli  2429,  terzo
          comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto
          disposto dall'articolo 154-ter del TUF. 
                6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno
          diritto  ad  ottenere  dagli  amministratori  documenti   e
          notizie utili all'attivita' di revisione legale  e  possono
          procedere ad accertamenti, controlli ed  esame  di  atti  e
          documentazione. 
                7. La relazione del revisore legale o della  societa'
          di  revisione  legale   sul   bilancio   consolidato   deve
          rispettare i requisiti di cui  ai  commi  da  2  a  4.  Nel
          giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il
          bilancio, come prescritto  dal  comma  2,  lettera  e),  il
          revisore  legale  o  la  societa'   di   revisione   legale
          considerano  il  bilancio  consolidato   e   la   relazione
          consolidata sulla gestione.» 
                «Art. 17 (Indipendenza). - 1. L'incarico di revisione
          legale ha la durata di nove esercizi  per  le  societa'  di
          revisione e di sette esercizi per i revisori  legali.  Esso
          non puo' essere rinnovato o  nuovamente  conferito  se  non
          siano  decorsi  almeno  quattro  esercizi  dalla  data   di
          cessazione del precedente incarico. 
                2. Fermo  restando  il  rispetto  delle  disposizioni
          degli articoli 10 e 10-bis ed in ottemperanza  ai  principi
          stabiliti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla
          direttiva 2014/56/UE, la Consob stabilisce con  regolamento
          le situazioni che possono compromettere l'indipendenza  del
          revisore legale, della societa' di revisione legale  e  del
          responsabile chiave della revisione di un ente di interesse
          pubblico, nonche' le misure da adottare per rimuovere  tali
          situazioni. 
                3. I revisori legali, le societa' di revisione legale
          e le entita' appartenenti  alla  loro  rete,  i  soci,  gli
          amministratori, i componenti degli organi di controllo e  i
          dipendenti  della  societa'  di  revisione  legale   devono
          rispettare i divieti di cui all'articolo  5,  paragrafo  1,
          del Regolamento europeo. 
                3-bis. Il revisore della sostenibilita' o la societa'
          di  revisione  legale  incaricati   dell'attestazione   dai
          soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo
          adottato in attuazione  dell'articolo  13  della  legge  21
          febbraio 2024,  n.  15  che  siano  un  ente  di  interesse
          pubblico o qualsiasi membro della rete a  cui  il  revisore
          della sostenibilita' o  la  societa'  di  revisione  legale
          appartenga non  fornisce,  direttamente  o  indirettamente,
          all'ente di interesse pubblico,  alla  sua  controllante  o
          alle sue  controllate  all'interno  dell'Unione  europea  i
          servizi diversi dalla  revisione  legale  vietati,  di  cui
          all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c),
          e), f), g), h), i),  j)  e  k),  del  regolamento  (UE)  n.
          537/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16
          aprile 2014, durante: 
                  a) il lasso di  tempo  compreso  tra  l'inizio  del
          periodo  oggetto  dell'attestazione  e  l'emissione   della
          relazione di attestazione; e 
                  b) l'esercizio immediatamente precedente al periodo
          di cui alla lettera a) per quanto riguarda i servizi di cui
          all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), del
          regolamento (UE) n. 537/2014. 
                3-ter.  I  soggetti  di  cui  al  comma   precedente,
          incaricati da un ente  di  interesse  pubblico  e,  qualora
          siano appartenenti a una rete,  qualsiasi  membro  di  tale
          rete, possono prestare all'ente di interesse pubblico, alla
          sua controllante o alle  sue  controllate  servizi  diversi
          dall'attestazione, differenti da quelli vietati di  cui  al
          comma precedente, previa approvazione da parte del comitato
          per il controllo interno e la revisione contabile basata su
          un'adeguata   valutazione   dei   rischi   potenziali   per
          l'indipendenza e delle salvaguardie applicate a norma degli
          articoli 10 e 10-bis. 
                3-quater.  Quando  un  membro  di  una  rete  a   cui
          appartiene il soggetto incaricato di  cui  al  comma  3-bis
          fornisce  servizi  vietati  di  cui  al  medesimo  comma  a
          un'impresa  costituita  in  un  Paese  terzo,   controllata
          dall'ente di interesse pubblico  oggetto  dell'incarico  di
          attestazione,  il  revisore  della  sostenibilita'   o   la
          societa' di revisione legale valuta se la fornitura di tali
          servizi da parte del membro della rete comprometta  la  sua
          indipendenza. In tal caso, il soggetto  incaricato  applica
          misure volte a mitigare i rischi causati dalla fornitura di
          tali  servizi  e  puo'  continuare  a  svolgere  il  lavoro
          finalizzato al rilascio dell'attestazione soltanto se e' in
          grado di dimostrare,  a  norma  dell'articolo  10,  che  la
          fornitura di tali servizi non compromette il  suo  giudizio
          professionale e la relazione di attestazione. 
                4. L'incarico di responsabile chiave della  revisione
          dei bilanci non puo'  essere  esercitato  da  una  medesima
          persona per un periodo eccedente  sette  esercizi  sociali,
          ne' questa persona puo' assumere nuovamente tale  incarico,
          neppure per conto di  una  diversa  societa'  di  revisione
          legale,  se  non  siano  decorsi  almeno  tre  anni   dalla
          cessazione del precedente. 
                5. Il revisore legale o il responsabile chiave  della
          revisione che  effettua  la  revisione  per  conto  di  una
          societa' di revisione legale  non  puo'  rivestire  cariche
          sociali  negli  organi  di  amministrazione   e   controllo
          dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione ne' puo'
          prestare lavoro autonomo o subordinato in favore  dell'ente
          stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo,  se  non
          sia decorso almeno un biennio  dal  momento  in  cui  abbia
          cessato la sua attivita' in qualita' di revisore  legale  o
          di  responsabile  chiave  della  revisione   in   relazione
          all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti  e
          ai soci, diversi dai responsabili chiave  della  revisione,
          del revisore legale o della societa' di  revisione  legale,
          nonche' a ogni altra persona  fisica  i  cui  servizi  sono
          messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore
          legale o della societa' di revisione legale,  nel  caso  in
          cui  tali  soggetti  siano  abilitati  all'esercizio  della
          professione di  revisore  legale,  per  il  periodo  di  un
          biennio dal loro diretto  coinvolgimento  nell'incarico  di
          revisione legale. 
                5-bis.  Il  revisore  della   sostenibilita'   o   il
          responsabile  chiave  della  sostenibilita'  che   effettua
          l'attestazione per  conto  di  una  societa'  di  revisione
          legale non puo' rivestire cariche sociali negli  organi  di
          amministrazione e  controllo  dell'ente  che  ha  conferito
          l'incarico  di  attestazione  ne'  puo'   prestare   lavoro
          autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo
          funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno
          un  biennio  dal  momento  in  cui  abbia  cessato  la  sua
          attivita' in qualita' di revisore della sostenibilita' o di
          responsabile  chiave  della  sostenibilita'  in   relazione
          all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti  e
          ai   soci,   diversi   dai   responsabili   chiave    della
          sostenibilita', del revisore della sostenibilita'  o  della
          societa' di revisione legale, nonche' a ogni altra  persona
          fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto
          il controllo del  revisore  della  sostenibilita'  o  della
          societa' di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti
          siano abilitati all'esercizio della professione di revisore
          legale,  per  il  periodo  di  un  anno  dal  loro  diretto
          coinvolgimento nell'incarico di attestazione. 
                6. Coloro che siano stati amministratori,  componenti
          degli organi di controllo, direttori generali  o  dirigenti
          preposti alla redazione dei documenti  contabili  societari
          presso un ente di interesse pubblico non possono esercitare
          la  revisione  legale  dei  bilanci  dell'ente  ne'   delle
          societa' dallo stesso controllate o che lo controllano,  se
          non sia decorso almeno  un  biennio  dalla  cessazione  dei
          suddetti incarichi o rapporti di lavoro. 
                7. Il divieto  previsto  dall'articolo  2372,  quinto
          comma, del codice  civile  si  applica  anche  al  revisore
          legale o alla societa' di revisione  legale  ai  quali  sia
          stato conferito l'incarico e al responsabile  dell'incarico
          e al responsabile chiave della revisione.» 
                «Art. 19 (Comitato per  il  controllo  interno  e  la
          revisione  contabile).  -  1.  Negli  enti   di   interesse
          pubblico,  il  comitato  per  il  controllo  interno  e  la
          revisione contabile e' incaricato: 
                  a)  di  informare   l'organo   di   amministrazione
          dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione
          legale e, ove  applicabile,  dell'esito  dell'attivita'  di
          attestazione  della  rendicontazione  di  sostenibilita'  e
          trasmettere a tale organo la relazione  aggiuntiva  di  cui
          all'articolo  11  del  Regolamento  europeo,  corredata  da
          eventuali osservazioni; 
                  b)  di  monitorare  il  processo   di   informativa
          finanziaria  e,  ove  applicabile,  della   rendicontazione
          individuale  o  consolidata  di  sostenibilita',   compresi
          l'utilizzo del formato elettronico di cui agli articoli  3,
          comma 11, e 4, comma 10, del decreto  legislativo  adottato
          in attuazione dell'articolo  13  della  legge  21  febbraio
          2024, n. 15, e le procedure attuate  dall'impresa  ai  fini
          del rispetto degli  standard  di  rendicontazione  adottati
          dalla Commissione europea  ai  sensi  dell'articolo  29-ter
          dalla direttiva 2013/34/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  nonche'  presentare  le
          raccomandazioni  o   le   proposte   volte   a   garantirne
          l'integrita'; 
                  c)  di  controllare  l'efficacia  dei  sistemi   di
          controllo interno della qualita' e di gestione del  rischio
          dell'impresa e, se applicabile,  della  revisione  interna,
          per  quanto  attiene  all'informativa  finanziaria  e,  ove
          presente, alla rendicontazione individuale o consolidata di
          sostenibilita', compreso l'utilizzo del formato elettronico
          di cui agli articoli 3,  comma  11,  e  4,  comma  10,  del
          decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13
          della  legge  21  febbraio  2024,  n.  15,  senza  violarne
          l'indipendenza; 
                  d) di monitorare la revisione legale  del  bilancio
          d'esercizio e del bilancio  consolidato  e,  ove  presente,
          l'attivita'  di  attestazione   della   conformita'   della
          rendicontazione    individuale     o     consolidata     di
          sostenibilita', anche tenendo conto di eventuali  risultati
          e conclusioni dei controlli di qualita' svolti dalla Consob
          a norma dell'articolo  26,  paragrafo  6,  del  Regolamento
          europeo, ove disponibili; 
                  e) di verificare e  monitorare  l'indipendenza  dei
          revisori legali, dei revisori della sostenibilita' o  delle
          societa' di revisione legale a  norma  degli  articoli  10,
          10-bis, 10-ter, 10-quater  e  17  del  presente  decreto  e
          dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per
          quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di  servizi
          diversi dalla revisione all'ente  sottoposto  a  revisione,
          conformemente all'articolo 5 di tale regolamento; 
                  f) di essere  responsabile  della  procedura  volta
          alla selezione dei revisori  legali  o  delle  societa'  di
          revisione legale e raccomandare  i  revisori  legali  o  le
          imprese  di  revisione  legale  da   designare   ai   sensi
          dell'articolo 16 del Regolamento europeo. 
                2.  Il  comitato  per  il  controllo  interno  e   la
          revisione contabile si identifica con: 
                  a) il collegio sindacale; 
                  b) il consiglio  di  sorveglianza  negli  enti  che
          adottano  il  sistema  di   amministrazione   e   controllo
          dualistico, a condizione che ad esso non  siano  attribuite
          le  funzioni  di  cui  all'articolo  2409-terdecies,  primo
          comma, lettera fbis), del codice civile, ovvero un comitato
          costituito al suo interno. In  tal  caso,  il  comitato  e'
          sentito  dal  consiglio  di  sorveglianza  in  merito  alla
          raccomandazione  di  cui  all'articolo  16,  comma  2,  del
          Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo
          comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro; 
                  c) il comitato  per  il  controllo  sulla  gestione
          negli enti che adottano il  sistema  di  amministrazione  e
          controllo monistico. 
                3. I membri del comitato per il controllo  interno  e
          la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti
          nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.» 
                «Art.  19-ter  (Disciplina  applicabile   agli   enti
          sottoposti  a  regime  intermedio).  -  1.  Ferma  restando
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
          decreto relative alla revisione di enti diversi dagli  enti
          di interesse pubblico, ai revisori degli enti sottoposti  a
          regime intermedio si applicano altresi' le disposizioni  di
          cui: 
                  a) all'articolo 17, con espresso  riferimento  alle
          sole norme relative alla revisione legale; 
                  b) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5,
          paragrafi 1  e  5,  all'articolo  6,  paragrafo  1  e  agli
          articoli 7, 8, 12 e 17 del Regolamento europeo. 
              1-bis. Ai revisori della sostenibilita' e alle societa'
          di  revisione  legale  incaricati   dell'attestazione   dai
          soggetti di cui all'articolo 3 e 4 del decreto  legislativo
          adottato in attuazione  dell'articolo  13  della  legge  21
          febbraio 2024, n. 15, che siano ente  sottoposto  a  regime
          intermedio,  si  applica  l'articolo  17,  commi  3-bis,  3
          -quater e 5-bis.» 
                «Art.  21  (Competenze   e   poteri   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze).  -   1.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze assicura: 
                  a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento  del
          tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori  legali
          e delle societa' di revisione legale, anche ai  fini  dello
          svolgimento   delle   attivita'   di   attestazione   della
          conformita' della rendicontazione della sostenibilita'; 
                  b) la  tenuta  del  Registro  e  del  registro  del
          tirocinio; 
                  c)   l'adozione   dei   principi   di   deontologia
          professionale, dei  principi  di  controllo  interno  della
          qualita' delle imprese di revisione contabile, dei principi
          di revisione, dei principi  di  attestazione,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo  18,  comma  9,  del  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  13  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15; 
                  d)  la  formazione  dei  controllori  di   qualita'
          incaricati dei controlli  di  qualita'  di  competenza  del
          Ministero e alla formazione continua  dei  revisori  legali
          dei conti iscritti al registro; 
                  e) la verifica del rispetto delle disposizioni  del
          presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e
          delle societa' di revisione legale che non hanno  incarichi
          di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti
          sottoposti a regime intermedio. 
                  f) l'adozione  di  provvedimenti  sanzionatori  nel
          caso di violazione delle disposizioni del presente decreto,
          delle disposizioni attuative e dei  principi  di  cui  agli
          articoli 9, 10 e 11, salvo  quanto  previsto  dall'articolo
          26; 
                  f-bis) il controllo  della  qualita'  sui  revisori
          legali e le societa' di  revisione  legale  che  non  hanno
          incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico
          o su enti  sottoposti  a  regime  intermedio,  nonche'  sui
          revisori della sostenibilita' e sulle societa' di revisione
          che svolgono incarichi di  attestazione  e  che  non  siano
          sottoposti   alla   vigilanza   della   Consob   ai   sensi
          dell'articolo 22, commi 1 e 1-bis; 
                  f-ter) all'adozione dei provvedimenti  sanzionatori
          nel caso di violazioni in  materia  di  attestazione  della
          conformita' della rendicontazione di  sostenibilita'  delle
          disposizioni  del  presente  decreto,  delle   disposizioni
          attuative e dei principi di cui  agli  articoli  9,  9-bis,
          commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8-bis,  8-ter  e  8-quater  ,  10,
          10-bis, 10-ter, 10-quater, commi 1-bis,1-ter, 2, 3,  4,  5,
          5-bis, 6, 7-bis e 8, 10-sexies e 11, nonche'  dei  principi
          di cui  al  regolamento  adottato  dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo adottato
          in attuazione dell'articolo  13  della  legge  21  febbraio
          2024,  n.  15,  per  quanto  di  competenza  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                2. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
          avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o  privati
          per  lo  svolgimento  dei  compiti,  anche  di  indagine  e
          accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali
          e delle societa' di revisione  legale  e  alla  tenuta  del
          Registro e del registro del tirocinio. 
                3. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati  di
          cui  all'articolo  5,  comma  13,  svolgono  i  compiti  in
          conformita'  alle   disposizioni   del   presente   decreto
          legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione  e  di  una
          convenzione stipulata  con  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
                4. Gli enti di cui al comma 2 e gli enti delegati  di
          cui all'articolo 5, comma 13, si dotano di procedure idonee
          a prevenire, rilevare e gestire conflitti  di  interesse  o
          altre  circostanze  che,  nello  svolgimento  dei   compiti
          affidati o delegati, possono  compromettere  l'indipendenza
          rispetto agli iscritti nel  Registro  o  nel  registro  del
          tirocinio. 
                5. Il Ministero dell'economia e delle finanze  vigila
          sul  corretto  e  indipendente  svolgimento   dei   compiti
          affidati o delegati da parte degli enti di cui al comma  2,
          gli enti delegati di cui all'articolo 5, comma 13,  e  puo'
          indirizzare loro raccomandazioni e recedere in ogni momento
          senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i
          compiti delegati. 
                6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e
          5, il Ministero dell'economia e delle finanze puo': 
                  a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e  documenti,  con
          le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; 
                  b)  eseguire  ispezioni  e   assumere   notizie   e
          chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori  legali
          e dai soci, dagli amministratori, dai membri  degli  organi
          di controllo e dai dirigenti della  societa'  di  revisione
          legale; 
                  c)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto
          qualsiasi forma  stabilendo  il  termine  per  la  relativa
          comunicazione  e  procedere  ad  audizione  personale,  nei
          confronti di chiunque possa essere informato dei fatti; 
                  d)  acquisire  direttamente  dal   Registro   delle
          imprese, anche con modalita' telematiche nel  rispetto  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli  incarichi  di
          revisione legale  conferiti  in  conformita'  del  presente
          decreto e tutte le informazioni utili per  gli  adempimenti
          relativi al controllo della qualita'. 
                7.  Lo  svolgimento  delle  funzioni  attribuite   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  dal   presente
          decreto e' finanziato dai  contributi  degli  iscritti  nel
          Registro.  Gli  iscritti  nel  Registro  sono   tenuti   al
          versamento dei contributi entro il 31  gennaio  di  ciascun
          anno.  In  caso  di  omesso  o  ritardato   pagamento   dei
          contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
          adottare i provvedimenti di cui all'articolo 24-ter. 
                8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono definiti l'entita' dei contributi, commisurati
          ai costi  diretti  o  indiretti  della  vigilanza.  Per  le
          funzioni il cui costo varia in relazione alla  complessita'
          dell'attivita'  svolta  dall'iscritto  nel   Registro,   il
          contributo e' commisurato all'ammontare dei  ricavi  e  dei
          corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da
          garantire l'integrale copertura del costo del servizio. 
                9. Entro il 30 aprile di ciascun  anno  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze  pubblica  sul  proprio  sito
          internet  una  relazione   sull'attivita'   svolta.   Nella
          relazione  sono  illustrati,  tra  l'altro,   i   risultati
          complessivi dei controlli della qualita'. 
              9-bis.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          assume la responsabilita' finale per le attivita' di cui al
          comma 1 e dei controlli  di  qualita',  delle  ispezioni  e
          delle sanzioni dei revisori  legali  e  delle  societa'  di
          revisione legale  che  non  hanno  incarichi  di  revisione
          legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a
          regime   intermedio,    nonche'    sui    revisori    della
          sostenibilita' e sulle societa' di revisione  che  svolgono
          incarichi di attestazione e che non siano  sottoposti  alla
          vigilanza della Consob ai sensi dell'articolo 22.» 
                «Art. 22 (Competenze e poteri della Consob). - 1.  La
          Consob  vigila  sull'organizzazione  e  sull'attivita'  dei
          revisori legali e delle societa' di  revisione  legale  che
          hanno incarichi di revisione legale su  enti  di  interesse
          pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio  al  fine
          di  verificare  il  corretto  svolgimento  della  revisione
          legale,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  presente
          decreto,  delle  norme  di  attuazione  e  del  Regolamento
          europeo e svolge i compiti previsti  dall'articolo  20  del
          Regolamento europeo. Nell'esercizio di  tali  funzioni,  la
          Consob provvede ad  effettuare  sui  suddetti  soggetti  il
          controllo  della  qualita'  di  cui  all'articolo  20   del
          presente decreto o di cui all'articolo 26  del  Regolamento
          europeo, secondo i rispettivi ambiti di applicazione. 
                1-bis.   La   Consob   vigila    sull'attivita'    di
          attestazione della  conformita'  della  rendicontazione  di
          sostenibilita'  prevista  dall'articolo   8   del   decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  13  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15, svolta dai soggetti  di  cui
          al comma 1, nonche' dai  revisori  della  sostenibilita'  e
          societa' di revisione legale a tal fine incaricati da  enti
          di  interesse  pubblico  o  da  enti  sottoposti  a  regime
          intermedio e diversi dai revisori legali di cui al comma 1,
          al  fine  di  verificarne  il   corretto   svolgimento   in
          conformita'  alle  disposizioni   del   presente   decreto.
          Nell'esercizio di tali  funzioni,  la  Consob  provvede  ad
          effettuare  sui  suddetti  soggetti  il   controllo   della
          qualita' di cui all'articolo 20-bis. 
                1-ter. La Consob assume la responsabilita' finale per
          i controlli di qualita', per le ispezioni e per le sanzioni
          dei revisori legali e delle societa'  di  revisione  legale
          che  hanno  incarichi  di  revisione  legale  su  enti   di
          interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio
          di  cui  al   comma   1,   nonche'   sui   revisori   della
          sostenibilita' e sulle societa' di revisione  che  svolgono
          incarichi di attestazione e che sono  sottoposti  alla  sua
          vigilanza ai sensi del comma 1-bis. 
                2. Nell'esercizio della vigilanza, la Consob puo': 
                  a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e  documenti,  con
          le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; 
                  b) eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione  di
          documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari; 
                  c)  richiedere  notizie,  dati  o  documenti  sotto
          qualsiasi forma  stabilendo  il  termine  per  la  relativa
          comunicazione  e  procedere  ad  audizione  personale,  nei
          confronti di chiunque possa essere informato dei fatti. Nei
          casi di ispezioni e audizioni previsti dalle lettere  b)  e
          c)  viene  redatto  processo  verbale   dei   dati,   delle
          informazioni acquisite e  delle  dichiarazioni  rese  dagli
          interessati, i quali sono invitati a  firmare  il  processo
          verbale e hanno diritto ad averne copia. 
                3. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  23,
          paragrafo 3, comma 2, del Regolamento europeo, i poteri  di
          cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere  esercitati
          nei confronti di: 
                  a) revisori legali e societa' di  revisione  legale
          che effettuano la revisione legale  di  enti  sottoposti  a
          regime intermedio; 
                  b) persone coinvolte nelle attivita'  dei  revisori
          legali e delle societa' di revisione legale che  effettuano
          la revisione legale di enti sottoposti a regime intermedio; 
                  c)  enti  sottoposti  a  regime  intermedio,   loro
          affiliati e terzi correlati; 
                  d) terzi ai quali i revisori legali e  societa'  di
          revisione legale che effettuano la revisione legale di enti
          sottoposti  a  regime   intermedio   hanno   esternalizzato
          determinate funzioni o attivita'; 
                  e) persone in altro modo collegate  o  connesse  ai
          revisori  legali  o  societa'  di  revisione   legale   che
          effettuano la revisione legale di enti sottoposti a  regime
          intermedio. 
                3-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al comma
          1-bis, la Consob puo' esercitare i poteri di cui  al  comma
          2, lettere a) e b), nei confronti di: 
                  a) revisori  della  sostenibilita'  e  societa'  di
          revisione legale che svolgono incarichi di attestazione; 
                  b) persone coinvolte nelle attivita'  dei  revisori
          della sostenibilita' o delle societa' di  revisione  legale
          che svolgono incarichi di attestazione; 
                  c) societa' che pubblicano  la  rendicontazione  di
          sostenibilita' oggetto di attestazione,  loro  affiliati  e
          terzi correlati; 
                  d) terzi ai quali i revisori della sostenibilita' e
          societa' di revisione  legale  che  svolgono  incarichi  di
          attestazione hanno esternalizzato  determinate  funzioni  o
          attivita'; 
                  e) persone in altro modo collegate  o  connesse  ai
          revisori  della  sostenibilita'  o  societa'  di  revisione
          legale che svolgono incarichi di attestazione. 
                4. Nell'esercizio della  vigilanza,  la  Consob  puo'
          esercitare nei confronti  del  comitato  per  il  controllo
          interno e la revisione contabile degli  enti  di  interesse
          pubblico i poteri di cui al comma 2. 
                5.  I  risultati  complessivi  dei  controlli   della
          qualita' sono illustrati dalla Consob  nella  relazione  di
          cui all'articolo 1, tredicesimo comma, del decreto-legge  8
          aprile 1974, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 giugno 1974, n. 216, e pubblicati sul proprio  sito
          internet. 
                6.  La   Consob   puo'   disciplinare   con   proprio
          regolamento l'eventuale pubblicazione dei risultati e delle
          conclusioni dei controlli di qualita' di  cui  all'articolo
          26  del  Regolamento  europeo  in   relazione   a   singole
          ispezioni, determinandone i contenuti e la tempistica.» 
                «Art. 24 (Provvedimenti del Ministero dell'economia e
          delle finanze). - 1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, quando  accerta  irregolarita'  nello  svolgimento
          dell'attivita' di revisione legale o di attestazione  delle
          conformita'  della  rendicontazione  della  sostenibilita',
          puo' applicare le seguenti sanzioni: 
                  a) un avvertimento, che impone alla persona  fisica
          o giuridica responsabile della violazione di porre  termine
          al comportamento e di astenersi dal ripeterlo; 
                  b) una dichiarazione nella quale e' indicato che la
          relazione di revisione o la relazione di  attestazione  non
          soddisfano  i  requisiti  di  cui,  rispettivamente,   agli
          articoli 14 e 14-bis; 
                  c) la censura,  consistente  in  una  dichiarazione
          pubblica di biasimo, che indica la persona  responsabile  e
          la natura della violazione; 
                  d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a
          centocinquantamila euro; 
                  e) la sospensione dal Registro, per un periodo  non
          superiore  a  tre  anni,  del  soggetto   al   quale   sono
          ascrivibili  le  irregolarita'  connesse  all'incarico   di
          revisione legale; 
                  f) la sospensione  dell'attivita'  di  attestazione
          della conformita' della rendicontazione di  sostenibilita',
          per un periodo non superiore a tre anni,  del  soggetto  al
          quale sono ascrivibili le irregolarita'; 
                  g) la revoca di uno o piu' incarichi  di  revisione
          legale  o   di   attestazione   delle   conformita'   della
          rendicontazione di sostenibilita'; 
                  h) il divieto per il revisore legale o la  societa'
          di  revisione  legale  di  accettare  nuovi  incarichi   di
          revisione legale o di attestazione delle conformita'  della
          rendicontazione  di  sostenibilita'  per  un  periodo   non
          superiore a tre anni; 
                  i) la cancellazione dal Registro  del  soggetto  al
          quale   sono   ascrivibili   le   irregolarita'    connesse
          all'incarico di revisione legale. 
                2. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
          applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi: 
                  a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo; 
                  b) inosservanza  degli  obblighi  di  comunicazione
          delle informazioni di cui all'articolo 7, nonche' dei  dati
          comunque  richiesti  per  la  corretta  individuazione  del
          revisore legale o della societa' di revisione legale, degli
          incarichi  da  essi  svolti  e  dei   relativi   ricavi   e
          corrispettivi. Nei  casi  di  cui  al  presente  comma,  la
          sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella  misura
          da cinquanta euro a duemilacinquecento euro. 
                3. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone
          la cancellazione dal Registro dei  revisori  legali,  della
          societa' di revisione o del  responsabile  della  revisione
          legale quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei
          commi 1 e 2. 
                4. Il  revisore  cancellato  ai  sensi  del  presente
          articolo puo', su richiesta, essere  di  nuovo  iscritto  a
          condizione  che  siano  trascorsi  almeno  sei   anni   dal
          provvedimento di cancellazione. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          pubblica sul sito istituzionale della revisione legale ogni
          sanzione  amministrativa  comminata  per  violazione  delle
          disposizioni del presente decreto legislativo, comprese  le
          informazioni  concernenti  il  tipo  e  la   natura   della
          violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a
          cui e' stata comminata la sanzione. 
                6.  Nel   caso   le   sanzioni   siano   oggetto   di
          impugnazione, sul sito internet della revisione legale sono
          altresi' pubblicate le informazioni concernenti lo stato  e
          l'esito dell'impugnazione medesima. 
                7. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  puo'
          pubblicare le sanzioni  in  forma  anonima  nelle  seguenti
          situazioni: 
                  a)  se  la   pubblicazione   dei   dati   personali
          riguardanti  una  persona  fisica  risulti   sproporzionata
          rispetto al tipo di violazione; 
                  b)  se  la  pubblicazione  mette   a   rischio   la
          stabilita' dei mercati finanziari o un'indagine  penale  in
          corso; 
                  c)   se   la   pubblicazione   arreca   un    danno
          sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte. 
                8.  Le  sanzioni  comminate  ai  sensi  del  presente
          articolo sono pubblicate sul  sito  internet  istituzionale
          per un periodo minimo di cinque anni dopo l'esaurimento  di
          tutti i mezzi di impugnazione o  la  scadenza  dei  termini
          previsti.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          tenuto  conto  della  natura  della  violazione   e   degli
          interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per
          dare pubblicita' al provvedimento. 
                9. Il Ministero dell'economia e delle finanze  quando
          accerta la mancata o l'inadeguata adozione  di  un  sistema
          interno di segnalazione, puo',  tenendo  conto  della  loro
          gravita': 
                  a) applicare alla societa' di revisione legale  una
          sanzione amministrativa  pecuniaria  da  diecimila  euro  a
          cinquecentomila euro; 
                  b) ordinare  alla  persona  giuridica  responsabile
          della violazione di porre termine  al  comportamento  e  di
          astenersi dal ripeterlo.» 
                «Art.  33  (Cooperazione  internazionale).  -  1.  La
          Consob e' l'autorita' competente a prestare la cooperazione
          internazionale  nelle  materie  disciplinate  dal  presente
          decreto, secondo le modalita' e  alle  condizioni  previste
          dal presente capo e dall'articolo 4 del TUIF. 
                2. La Consob e' il punto di contatto per la ricezione
          delle richieste di informazione  provenienti  da  autorita'
          competenti di altri Stati membri dell'Unione europea  e  di
          Paesi  terzi  in  materia  di   revisione   legale   e   di
          attestazione delle  conformita'  della  rendicontazione  di
          sostenibilita'. Lo svolgimento di indagini  nel  territorio
          della   Repubblica   per   conto   dell'autorita'    estera
          richiedente e' soggetto al controllo  della  Consob  o  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   secondo   le
          rispettive competenze. 
                2-bis. La  Consob  puo'  trasmettere  alle  autorita'
          competenti di un  Paese  terzo  carte  di  lavoro  o  altri
          documenti detenuti da  revisori  legali  o  da  imprese  di
          revisione contabile abilitati in Italia, nonche'  relazioni
          su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame  a
          condizione  che  vengano  rispettati  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c)  e  d),  e
          paragrafo 2,  della  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17  maggio  2006,  cosi'  come
          modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del   16   aprile   2014.   La
          trasmissione dei dati personali e' effettuata ai sensi  del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 27 aprile 2016. 
                3. Qualora la Consob o il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze giungano alla conclusione che siano in atto o
          siano state svolte attivita' contrarie alle disposizioni in
          materia  di  revisione  legale  o  di  attestazione   delle
          conformita' della  rendicontazione  di  sostenibilita'  sul
          territorio  di  un  altro  Stato  membro,  notificano  tale
          conclusione  all'autorita'  competente   dell'altro   Stato
          membro, fornendo tutti gli elementi informativi utili. 
                4. Qualora un'autorita' competente di un altro  Stato
          membro notifichi alla Consob che sono in atto o siano state
          svolte attivita' contrarie alle disposizioni in materia  di
          revisione legale o di attestazione delle conformita'  della
          rendicontazione di sostenibilita' nel territorio  italiano,
          il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  la  Consob,
          secondo  le  rispettive  competenze,  adottano  le   misure
          opportune e comunicano all'autorita' competente  dell'altro
          Stato membro gli esiti  e,  ove  possibile,  gli  eventuali
          sviluppi intermedi significativi delle azioni intraprese. 
                5. Qualora  il  revisore  legale  o  la  societa'  di
          revisione  legale  siano  soggetti   a   provvedimenti   di
          sospensione o cancellazione ai sensi degli articoli 24 e 26
          e, da  quanto  riportato  nel  Registro,  risultino  essere
          abilitati  ed  iscritti  presso  altri  Stati  appartenenti
          all'Unione   europea,   la   Consob    da'    comunicazione
          dell'adozione dei provvedimenti e  dei  motivi  sottostanti
          alle autorita' competenti di tali Stati.» 
                «Art. 34 (Iscrizione di revisori di Paesi  terzi  nel
          Registro). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sentita la Consob, iscrive nel Registro, tutti i revisori e
          gli  enti  di  revisione  contabile  di  Paesi  terzi   che
          rilasciano una relazione di revisione riguardante  i  conti
          annuali o i  conti  consolidati  o,  ove  applicabile,  una
          relazione   di   attestazione   della   conformita'   della
          rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilita'
          di una entita' avente sede in un Paese terzo i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato italiano, salvo il caso in cui l'entita'  del
          Paese terzo abbia emesso esclusivamente  titoli  di  debito
          ammessi alla negoziazione su un  mercato  regolamentato  il
          cui importo sia: 
                  1) prima del 31 dicembre 2010, di valore  nominale,
          alla data di emissione non inferiore a  cinquantamila  euro
          o, nel caso di titoli di  debito  in  un'altra  valuta,  di
          valore nominale equivalente ad  almeno  cinquantamila  euro
          alla data dell'emissione; 
                  2) dopo il 31 dicembre 2010,  di  valore  nominale,
          alla data di emissione, non inferiore a centomila  euro  o,
          nel caso di titoli di debito in un'altra valuta, di  valore
          nominale equivalente ad almeno  centomila  euro  alla  data
          dell'emissione. 
                2.  L'iscrizione  nel  Registro  e'  subordinata   al
          ricorrere delle seguenti condizioni: 
                  a) il revisore del Paese terzo  soddisfa  requisiti
          equivalenti a quelli previsti dal capo  II,  ad  esclusione
          dell'articolo 5; 
                  b) la maggioranza  dei  componenti  dell'organo  di
          amministrazione  o  di  direzione  dell'ente  di  revisione
          contabile del Paese terzo soddisfa requisiti equivalenti  a
          quelli previsti dal capo II, ad esclusione dell'articolo 5; 
                  c) i revisori  del  Paese  terzo  incaricati  della
          revisione  dei  conti  per  conto  dell'ente  di  revisione
          contabile del Paese terzo soddisfano requisiti  equivalenti
          a quelli previsti dal capo II, ad esclusione  dell'articolo
          5; 
                  d) la revisione  dei  conti  annuali  o  dei  conti
          consolidati e' effettuata in  conformita'  ai  principi  di
          revisione di cui all'articolo 11,  comma  1,  nonche'  agli
          obblighi di indipendenza e obiettivita' di cui all'articolo
          10, o conformemente a principi e obblighi equivalenti; 
                  e) il revisore o l'ente di revisione contabile  del
          Paese  terzo  pubblica  sul  proprio  sito   internet   una
          relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni
          di  cui  all'articolo  18  od  ottempera  ad  obblighi   di
          informativa equivalenti. 
                3. L'equivalenza di cui al comma 2,  lettera  d),  e'
          valutata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 45,
          paragrafo 6, della direttiva 2006/43/CE. 
                4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7. 
                5. I revisori e gli enti di  revisione  contabile  di
          Paesi terzi iscritti nel Registro sono responsabili per  le
          informazioni fornite ai fini della registrazione  e  devono
          notificare tempestivamente  al  soggetto  incaricato  della
          tenuta   del   Registro   qualsiasi   modifica   di    tali
          informazioni. 
                6. Le relazioni  di  revisione  riguardanti  i  conti
          annuali  o  i  conti  consolidati   e   le   relazioni   di
          attestazione  della   conformita'   della   rendicontazione
          individuale o consolidata di sostenibilita'  delle  entita'
          di cui al  comma  1  redatte  da  revisori  o  da  enti  di
          revisione  contabile  di  Paesi  terzi  non  iscritti   nel
          Registro  dei  revisori  legali  sono  prive   di   effetti
          giuridici in Italia. 
                7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Consob, detta con regolamento disposizioni attuative del
          presente articolo, stabilendo in particolare le  condizioni
          per l'iscrizione nel Registro dei  revisori  legali,  avuto
          riguardo ai criteri indicati dalla disciplina  comunitaria,
          il contenuto della domanda di iscrizione e  le  ipotesi  di
          cancellazione dal Registro dei revisori legali.» 
                «Art. 35 (Vigilanza sui  revisori  e  sugli  enti  di
          revisione contabile di Paesi terzi). - 1. I revisori e  gli
          enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti  nel
          Registro sono soggetti al sistema di controllo pubblico, di
          controllo della qualita' e di  indagini  e  sanzioni  della
          Consob disciplinato dal presente decreto. 
                2. I revisori e gli enti di revisione contabile di un
          Paese terzo iscritti nel Registro possono  essere  esentati
          dai  controlli  di  qualita'  disciplinati   dal   presente
          decreto, qualora siano stati assoggettati  a  controlli  di
          qualita' di un altro Stato  membro  o  di  un  Paese  terzo
          ritenuto  equivalente  a  norma  dell'articolo   46   della
          direttiva 2006/43/CE, nel corso dei tre anni precedenti. 
                3. La Consob detta con  regolamento  le  disposizioni
          attuative del presente articolo.».