Art. 2 
 
Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto
                 legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, le parole «Costituiscono segnali per  la  previsione  di
cui al  comma  3»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Costituiscono
segnali   che,   anche   prima   dell'emersione   della    crisi    o
dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3». 
  2. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  le  parole:  «debitore  e   creditori   devono
comportarsi secondo buona fede e correttezza» sono  sostituite  dalle
seguenti: «il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato
devono comportarsi secondo buona fede e correttezza»; 
    b) al comma 4, dopo le parole: «I  creditori»  sono  inserite  le
seguenti: «e tutti i  soggetti  interessati  alla  regolazione  della
crisi e dell'insolvenza». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riportano gli articoli 3 e 4  del  citato  decreto
          legislativo 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
                «Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti  in
          funzione   della   rilevazione   tempestiva   della   crisi
          d'impresa). - 1. L'imprenditore individuale  deve  adottare
          misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di  crisi
          e assumere senza indugio le iniziative necessarie  a  farvi
          fronte. 
                2.  L'imprenditore  collettivo  deve   istituire   un
          assetto organizzativo, amministrativo e contabile  adeguato
          ai sensi dell'articolo 2086  del  codice  civile,  ai  fini
          della  tempestiva  rilevazione  dello  stato  di  crisi   e
          dell'assunzione di idonee iniziative. 
                3. Al fine di prevedere  tempestivamente  l'emersione
          della crisi d'impresa, le misure di cui al comma  1  e  gli
          assetti di cui al comma 2 devono consentire di: 
                  a)  rilevare  eventuali  squilibri   di   carattere
          patrimoniale  o  economico-finanziario,   rapportati   alle
          specifiche caratteristiche  dell'impresa  e  dell'attivita'
          imprenditoriale svolta dal debitore; 
                  b) verificare la sostenibilita'  dei  debiti  e  le
          prospettive di continuita' aziendale almeno  per  i  dodici
          mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; 
                  c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare
          la lista di controllo particolareggiata e a  effettuare  il
          test   pratico   per   la   verifica   della    ragionevole
          perseguibilita' del risanamento di cui all'articolo 13,  al
          comma 2. 
                4.   Costituiscono   segnali   che,    anche    prima
          dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano  la
          previsione di cui al comma 3: 
                  a) l'esistenza di debiti per  retribuzioni  scaduti
          da  almeno  trenta   giorni   pari   a   oltre   la   meta'
          dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
                  b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da
          almeno novanta giorni di ammontare superiore a  quello  dei
          debiti non scaduti; 
                  c) l'esistenza di esposizioni nei  confronti  delle
          banche e degli  altri  intermediari  finanziari  che  siano
          scadute da piu' di sessanta giorni o che  abbiano  superato
          da almeno  sessanta  giorni  il  limite  degli  affidamenti
          ottenuti   in   qualunque   forma   purche'   rappresentino
          complessivamente almeno il  cinque  per  cento  del  totale
          delle esposizioni; 
                  d) l'esistenza di  una  o  piu'  delle  esposizioni
          debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.». 
                «Art. 4 (Doveri delle parti). - 1. Nella composizione
          negoziata, nel corso delle trattative  e  dei  procedimenti
          per l'accesso agli strumenti di regolazione della  crisi  e
          dell'insolvenza, il debitore,  i  creditori  e  ogni  altro
          soggetto interessato devono comportarsi secondo buona  fede
          e correttezza. 
                2. Il debitore ha il dovere di: 
                  a)  illustrare  la  propria  situazione   in   modo
          completo,  veritiero  e  trasparente,  fornendo  tutte   le
          informazioni  necessarie  e   appropriate   rispetto   alle
          trattative avviate, anche nella composizione  negoziata,  e
          allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
          prescelto; 
                  b) assumere tempestivamente  le  iniziative  idonee
          alla individuazione  delle  soluzioni  per  il  superamento
          delle condizioni di cui all'articolo 12, comma  1,  durante
          la composizione negoziata, e alla rapida definizione  dello
          strumento di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza
          prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti  dei
          creditori; 
                  c) gestire il  patrimonio  o  l'impresa  durante  i
          procedimenti  nell'interesse  prioritario  dei   creditori.
          Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma  4,  e
          21. 
                3.  Ove  non  siano  previste,  dalla  legge  o   dai
          contratti  collettivi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25,
          diverse  procedure  di  informazione  e  consultazione,  il
          datore di  lavoro,  che  occupa  complessivamente  piu'  di
          quindici dipendenti,  informa  con  comunicazione  scritta,
          trasmessa anche tramite posta  elettronica  certificata,  i
          soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma  1,  della
          legge  29  dicembre   1990,   n.   428,   delle   rilevanti
          determinazioni, assunte nel corso  delle  trattative  della
          composizione negoziata e nella  predisposizione  del  piano
          nell'ambito di uno strumento di regolazione della  crisi  e
          dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una
          pluralita' di lavoratori, anche solo  per  quanto  riguarda
          l'organizzazione del lavoro o le modalita'  di  svolgimento
          delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro  tre  giorni
          dalla   ricezione   dell'informativa,   possono    chiedere
          all'imprenditore un incontro. La conseguente  consultazione
          deve avere  inizio  entro  cinque  giorni  dal  ricevimento
          dell'istanza e, salvo diverso accordo tra  i  partecipanti,
          si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La
          consultazione  si  svolge  con  vincolo   di   riservatezza
          rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore
          di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse
          dell'impresa.  In  occasione  della  consultazione   svolta
          nell'ambito della composizione  negoziata  e'  redatto,  ai
          soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di
          cui all'articolo 25-ter, comma  5,  un  sintetico  rapporto
          sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto. 
                4. I creditori e tutti i  soggetti  interessati  alla
          regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno  il  dovere
          di collaborare lealmente con  il  debitore,  con  l'esperto
          nella composizione negoziata  e  con  gli  organi  nominati
          dall'autorita' giudiziaria e amministrativa e di rispettare
          l'obbligo di riservatezza sulla  situazione  del  debitore,
          sulle iniziative da questi  assunte  e  sulle  informazioni
          acquisite. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo  16,
          commi 5 e 6.».