Art. 2
Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, le parole «Costituiscono segnali per la previsione di
cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Costituiscono
segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o
dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «debitore e creditori devono
comportarsi secondo buona fede e correttezza» sono sostituite dalle
seguenti: «il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato
devono comportarsi secondo buona fede e correttezza»;
b) al comma 4, dopo le parole: «I creditori» sono inserite le
seguenti: «e tutti i soggetti interessati alla regolazione della
crisi e dell'insolvenza».
Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 3 e 4 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi
d'impresa). - 1. L'imprenditore individuale deve adottare
misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi
e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi
fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini
della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e
dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione
della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli
assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere
patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle
specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita'
imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilita' dei debiti e le
prospettive di continuita' aziendale almeno per i dodici
mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare
la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il
test pratico per la verifica della ragionevole
perseguibilita' del risanamento di cui all'articolo 13, al
comma 2.
4. Costituiscono segnali che, anche prima
dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la
previsione di cui al comma 3:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti
da almeno trenta giorni pari a oltre la meta'
dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da
almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei
debiti non scaduti;
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle
banche e degli altri intermediari finanziari che siano
scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato
da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti
ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino
complessivamente almeno il cinque per cento del totale
delle esposizioni;
d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni
debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.».
«Art. 4 (Doveri delle parti). - 1. Nella composizione
negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti
per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro
soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede
e correttezza.
2. Il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo
completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le
informazioni necessarie e appropriate rispetto alle
trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e
allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee
alla individuazione delle soluzioni per il superamento
delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante
la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei
creditori;
c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i
procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e
21.
3. Ove non siano previste, dalla legge o dai
contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25,
diverse procedure di informazione e consultazione, il
datore di lavoro, che occupa complessivamente piu' di
quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta,
trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i
soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti
determinazioni, assunte nel corso delle trattative della
composizione negoziata e nella predisposizione del piano
nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una
pluralita' di lavoratori, anche solo per quanto riguarda
l'organizzazione del lavoro o le modalita' di svolgimento
delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni
dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere
all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione
deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento
dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti,
si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La
consultazione si svolge con vincolo di riservatezza
rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore
di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse
dell'impresa. In occasione della consultazione svolta
nell'ambito della composizione negoziata e' redatto, ai
soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di
cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto
sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla
regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere
di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto
nella composizione negoziata e con gli organi nominati
dall'autorita' giudiziaria e amministrativa e di rispettare
l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore,
sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni
acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16,
commi 5 e 6.».