Art. 14
Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160,
in materia di monopattini e altri dispositivi
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 75, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l'installazione
obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento
dei monopattini al di fuori di tali aree»;
c) al comma 75-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«E' altresi' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma
75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o
contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al
comma 75-vicies quinquies»;
d) al comma 75-quinquies, le parole: «75-vicies ter» sono
sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»;
e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di eta' inferiore
a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «I conducenti dei
monopattini»;
f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «, salvo che
nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse;
g) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente:
«75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di
velocita' non superiore a 50 km/h»;
h) il comma 75-quinquiesdecies e' sostituito dal seguente:
«75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta dei monopattini sul
marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per
dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con
ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul
marciapiede, purche' nella parte rimanente dello stesso sia
assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle
persone con disabilita'. Tale utilizzo deve essere indicato con la
prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta
riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica
orizzontale e verticale, purche' le coordinate GPS della loro
localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet
istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica e' comunque consentita la sosta negli
stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli»;
i) il comma 75-undevicies e' sostituito dal seguente:
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore
avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un
monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le
disposizioni del comma 75-bis e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.
Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente
elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo
periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e' stata
comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai
sensi del comma 75-vicies quater»;
l) al comma 75-vicies bis, le parole: «di cui alle disposizioni
dei commi da 75 a 75-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies»;
m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:
«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di
apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non
rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, che stabilisce altresi' il prezzo di vendita dei
contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione
del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare
esclusivamente per le attivita' previste dall'articolo 208, comma 2,
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. I criteri e le modalita' per la stampa e la vendita dei
contrassegni nonche' i criteri di formazione delle specifiche
combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli
interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione
alfanumerica univoca da stampare sul supporto e' generata dal
Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio
nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b),
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,
tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati
anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo
che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o
distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve
essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di
comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le
disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.
75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se
non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile
verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si
applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilita' elettrica,
diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e
costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori
dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo
decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai
sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 1 kW.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dei commi 75, 75-ter, 75-quater,
75-quinquies, 75-novies, 75-undecies, 75-terdecies,
75-quinquiesdecies, 75-undevicies, 75-vicies bis, 75-vicies
quater, 75-vicies quinquies della legge 27 dicembre 2019 n.
160 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019, S.O., n. 45, come modificato dalla
presente legge:
«75. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua
non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocita' configurabile in
funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006.».
«75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da
75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalita'
free-floating, possono essere attivati esclusivamente con
apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale
devono essere previsti, oltre al numero delle licenze
attivabili e al numero massimo dei dispositivi in
circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i
dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in
determinate aree della citta', imponendo al gestore del
servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici
che impediscano il funzionamento dei monopattini al di
fuori di tali aree.».
«75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini
a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma
75. E' altresi' vietata la circolazione dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica privi del
contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con
contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero
privi della copertura assicurativa di cui al comma
75-vicies quinquies.».
«75-quinquies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai
commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai
velocipedi.».
«75-novies. I conducenti dei monopattini hanno
l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme
alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN
1080.».
«75-undecies. E' vietata la circolazione dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui
marciapiedi. Sui marciapiedi e' consentita esclusivamente
la conduzione a mano dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica. E' altresi' vietato circolare
contromano.».
«75-terdecies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade
urbane con limite di velocita' non superiore a 50 km/h.».
«75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta dei
monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il
marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta,
possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate
ai monopattini anche sul marciapiede, purche' nella parte
rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura
circolazione dei pedoni e delle persone con disabilita'.
Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta
segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta
riservate ai monopattini possono essere prive di
segnaletica orizzontale e verticale, purche' le coordinate
GPS della loro localizzazione siano consultabili
pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune.
Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e'
comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai
velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.».
«75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a
motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma
75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente
elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un
monopattino a propulsione prevalentemente elettrica
violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione
di cui al secondo periodo si applica anche in caso di
circolazione con un monopattino a propulsione
prevalentemente elettrica per il quale non e' stata
comunicata la variazione di residenza o di sede del
proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.».
«75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle
disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si
applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si
considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di
mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli
spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.».
«75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di
chiedere il rilascio di apposito contrassegno
identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile,
stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
secondo le modalita' previste con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresi' il
prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
alla spesa, da destinare a compensazione del costo di
produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare
esclusivamente per le attivita' previste dall'articolo 208,
comma 2, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. I criteri e le
modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni
nonche' i criteri di formazione delle specifiche
combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento
competente del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di
assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico.
La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare
sul supporto e' generata dal Dipartimento competente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un
applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei
veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del
1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata
e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a
questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a
chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni
di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve
essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha
l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o
della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma
3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
285 del 1992, in quanto compatibili.
«75- vicies quinquies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica non possono essere posti in
circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la
responsabilita' civile verso terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del
titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.».
- Il titolo VI, capo I, sezione II, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recano, rispettivamente:
«Degli illeciti previsti dal presente codice e delle
relative sanzioni», «Degli illeciti amministrativi e delle
relative sanzioni» e «Delle sanzioni amministrative
accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.».