Art. 14 
 
           Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
            in materia di monopattini e altri dispositivi 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 75, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
    b) al comma 75-ter,  lettera  c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, imponendo al gestore del servizio l'installazione
obbligatoria di sistemi automatici che impediscano  il  funzionamento
dei monopattini al di fuori di tali aree»; 
    c) al comma 75-quater e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«E' altresi' vietata la circolazione dei  monopattini  a  propulsione
prevalentemente elettrica privi del  contrassegno  di  cui  al  comma
75-vicies  quater,  con  contrassegno  non   visibile,   alterato   o
contraffatto ovvero privi della  copertura  assicurativa  di  cui  al
comma 75-vicies quinquies»; 
    d)  al  comma  75-quinquies,  le  parole:  «75-vicies  ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «75-vicies quinquies»; 
    e) al comma 75-novies, le parole: «I conducenti di eta' inferiore
a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti:  «I  conducenti  dei
monopattini»; 
    f) al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: «,  salvo  che
nelle strade con doppio senso ciclabile» sono soppresse; 
    g) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente: 
      «75-terdecies.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica possono circolare solo  su  strade  urbane  con  limite  di
velocita' non superiore a 50 km/h»; 
    h) il comma 75-quinquiesdecies e' sostituito dal seguente: 
      «75-quinquiesdecies. E' vietata la sosta  dei  monopattini  sul
marciapiede.  I  comuni,  a  condizione  che  il   marciapiede,   per
dimensione e caratteristiche, lo consenta,  possono  individuare  con
ordinanza  aree  di  sosta  riservate  ai   monopattini   anche   sul
marciapiede,  purche'  nella  parte  rimanente   dello   stesso   sia
assicurata la regolare e  sicura  circolazione  dei  pedoni  e  delle
persone con disabilita'. Tale utilizzo deve essere  indicato  con  la
prescritta segnaletica verticale e  orizzontale.  Le  aree  di  sosta
riservate  ai  monopattini  possono  essere  prive   di   segnaletica
orizzontale  e  verticale,  purche'  le  coordinate  GPS  della  loro
localizzazione siano consultabili  pubblicamente  nel  sito  internet
istituzionale   del   comune.   Ai    monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica  e'  comunque  consentita  la  sosta  negli
stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli»; 
    i) il comma 75-undevicies e' sostituito dal seguente: 
      «75-undevicies. Chiunque circola con un  monopattino  a  motore
avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero  con  un
monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica  violando  le
disposizioni   del   comma   75-bis   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  200  a  euro  800.
Chiunque circola con un  monopattino  a  propulsione  prevalentemente
elettrica violando  le  disposizioni  del  comma  75-quater,  secondo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro 100 a euro 400.  La  sanzione  di  cui  al  secondo
periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica  per  il  quale  non  e'  stata
comunicata la variazione di residenza o di sede del  proprietario  ai
sensi del comma 75-vicies quater»; 
    l) al comma 75-vicies bis, le parole: «di cui  alle  disposizioni
dei commi da 75 a 75-vicies semel» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies»; 
    m) dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti: 
      «75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a  propulsione
prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio  di
apposito contrassegno  identificativo  adesivo,  plastificato  e  non
rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e  Zecca  dello  Stato
secondo  le  modalita'  previste  con  decreto  del  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, che stabilisce  altresi'  il  prezzo  di  vendita  dei
contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per  la
successiva riassegnazione alla spesa, da  destinare  a  compensazione
del costo di produzione con una quota di maggiorazione da  utilizzare
esclusivamente per le attivita' previste dall'articolo 208, comma  2,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285. I criteri e le modalita' per la stampa e la vendita dei
contrassegni  nonche'  i  criteri  di  formazione  delle   specifiche
combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente
del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Ministero  dell'interno,  al  fine  di  assicurare  la  tutela  degli
interessi   dell'ordine   pubblico.   La    specifica    combinazione
alfanumerica  univoca  da  stampare  sul  supporto  e'  generata  dal
Dipartimento competente del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti tramite un  applicativo  informatico  dedicato.  L'archivio
nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera  b),
del citato codice di cui al decreto  legislativo  n.  285  del  1992,
tiene nota della combinazione  alfanumerica  rilasciata  e  dei  dati
anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo
che il fatto costituisca reato, a  chiunque  abusivamente  produce  o
distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano  le
sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del  citato  codice
di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il  contrassegno  deve
essere esposto in modo visibile.  Il  proprietario  ha  l'obbligo  di
comunicare il cambiamento della residenza o  della  sede  secondo  le
disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di  cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili. 
        75-vicies   quinquies.   I    monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se
non sono coperti dall'assicurazione  per  la  responsabilita'  civile
verso  terzi  prevista  dall'articolo  2054  del  codice  civile.  Si
applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209». 
  2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilita' elettrica,
diverso  dai   monopattini,   avente   caratteristiche   tecniche   e
costruttive non conformi a quelle definite con apposito  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   ovvero   fuori
dell'ambito territoriale della sperimentazione  di  cui  al  medesimo
decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro  200  a  euro  800.  Alla  violazione  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai
sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada,  di
cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  quando  il
dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 1 kW. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dei commi 75, 75-ter,  75-quater,
          75-quinquies,   75-novies,    75-undecies,    75-terdecies,
          75-quinquiesdecies, 75-undevicies, 75-vicies bis, 75-vicies
          quater, 75-vicies quinquies della legge 27 dicembre 2019 n.
          160 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
          finanziario 2020 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2020-2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del
          30 dicembre  2019,  S.O.,  n.  45,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «75.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
          elettrica possiedono i seguenti requisiti: 
                  a) le caratteristiche tecnico-costruttive  definite
          con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                  b) assenza di posti a sedere; 
                  c) motore elettrico di  potenza  nominale  continua
          non superiore a 0,50 kW; 
                  d) segnalatore acustico; 
                  e)  regolatore  di   velocita'   configurabile   in
          funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies; 
                  f)  la  marcatura  'CE'  prevista  dalla  direttiva
          2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17
          maggio 2006.». 
                «75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi  da
          75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a
          propulsione prevalentemente elettrica, anche  in  modalita'
          free-floating, possono essere attivati  esclusivamente  con
          apposita deliberazione della Giunta comunale,  nella  quale
          devono essere  previsti,  oltre  al  numero  delle  licenze
          attivabili  e  al  numero  massimo   dei   dispositivi   in
          circolazione: 
                  a)  l'obbligo  di  copertura  assicurativa  per  lo
          svolgimento del servizio stesso; 
                  b)  le  modalita'  di  sosta   consentite   per   i
          dispositivi interessati; 
                  c) le eventuali limitazioni  alla  circolazione  in
          determinate aree della citta',  imponendo  al  gestore  del
          servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici
          che impediscano il  funzionamento  dei  monopattini  al  di
          fuori di tali aree.». 
                «75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini
          a motore con requisiti diversi da quelli di  cui  al  comma
          75. E' altresi' vietata la circolazione dei  monopattini  a
          propulsione    prevalentemente    elettrica    privi    del
          contrassegno  di  cui  al  comma  75-vicies   quater,   con
          contrassegno non visibile, alterato o  contraffatto  ovvero
          privi  della  copertura  assicurativa  di  cui   al   comma
          75-vicies quinquies.». 
                «75-quinquies.   I    monopattini    a    propulsione
          prevalentemente elettrica,  per  quanto  non  previsto  dai
          commi da 75  a  75-vicies  quinquies,  sono  equiparati  ai
          velocipedi.». 
                «75-novies.  I  conducenti  dei   monopattini   hanno
          l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo  conforme
          alle norme tecniche  armonizzate  UNI  EN  1078  o  UNI  EN
          1080.». 
                «75-undecies.  E'   vietata   la   circolazione   dei
          monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica  sui
          marciapiedi. Sui marciapiedi e'  consentita  esclusivamente
          la  conduzione  a  mano  dei  monopattini   a   propulsione
          prevalentemente elettrica. E'  altresi'  vietato  circolare
          contromano.». 
                «75-terdecies.   I    monopattini    a    propulsione
          prevalentemente elettrica possono circolare solo su  strade
          urbane con limite di velocita' non superiore a 50 km/h.». 
                «75-quinquiesdecies.  E'   vietata   la   sosta   dei
          monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che  il
          marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta,
          possono individuare con ordinanza aree di  sosta  riservate
          ai monopattini anche sul marciapiede, purche'  nella  parte
          rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e  sicura
          circolazione dei pedoni e delle  persone  con  disabilita'.
          Tale  utilizzo  deve  essere  indicato  con  la  prescritta
          segnaletica verticale  e  orizzontale.  Le  aree  di  sosta
          riservate  ai   monopattini   possono   essere   prive   di
          segnaletica orizzontale e verticale, purche' le  coordinate
          GPS   della   loro   localizzazione   siano    consultabili
          pubblicamente nel sito internet istituzionale  del  comune.
          Ai monopattini a propulsione prevalentemente  elettrica  e'
          comunque consentita la  sosta  negli  stalli  riservati  ai
          velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.». 
                «75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a
          motore avente requisiti diversi da quelli di cui  al  comma
          75 ovvero con un monopattino a propulsione  prevalentemente
          elettrica violando le  disposizioni  del  comma  75-bis  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 200 a  euro  800.  Chiunque  circola  con  un
          monopattino   a   propulsione   prevalentemente   elettrica
          violando  le  disposizioni  del  comma  75-quater,  secondo
          periodo,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La  sanzione
          di cui al secondo periodo  si  applica  anche  in  caso  di
          circolazione   con    un    monopattino    a    propulsione
          prevalentemente  elettrica  per  il  quale  non  e'   stata
          comunicata  la  variazione  di  residenza  o  di  sede  del
          proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.». 
                «75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni  di  cui  alle
          disposizioni dei commi  da  75  a  75-vicies  quinquies  si
          applicano le disposizioni del titolo VI del codice  di  cui
          al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285.   Si
          considerano in circolazione i veicoli o  i  dispositivi  di
          mobilita' personale che sono condotti nelle  aree  e  negli
          spazi individuati dal medesimo codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 285 del 1992.». 
              «75-vicies quater.  I  proprietari  dei  monopattini  a
          propulsione prevalentemente elettrica  hanno  l'obbligo  di
          chiedere   il    rilascio    di    apposito    contrassegno
          identificativo  adesivo,  plastificato  e  non  rimovibile,
          stampato dall'Istituto  poligrafico  e  Zecca  dello  Stato
          secondo le modalita'  previste  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, che stabilisce  altresi'  il
          prezzo di vendita dei contrassegni, da versare  all'entrata
          del bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione
          alla spesa, da  destinare  a  compensazione  del  costo  di
          produzione con una quota  di  maggiorazione  da  utilizzare
          esclusivamente per le attivita' previste dall'articolo 208,
          comma 2,  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  I  criteri  e  le
          modalita' per la  stampa  e  la  vendita  dei  contrassegni
          nonche'  i   criteri   di   formazione   delle   specifiche
          combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal  Dipartimento
          competente  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentito il Ministero dell'interno,  al  fine  di
          assicurare la tutela degli interessi dell'ordine  pubblico.
          La specifica combinazione alfanumerica univoca da  stampare
          sul supporto e' generata dal  Dipartimento  competente  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  tramite  un
          applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale  dei
          veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b),  del
          citato codice di cui al  decreto  legislativo  n.  285  del
          1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata
          e dei dati anagrafici del proprietario  del  monopattino  a
          questa associato. Salvo che il fatto costituisca  reato,  a
          chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni
          di cui al presente comma si applicano le sanzioni  previste
          dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al
          decreto legislativo n. 285 del 1992. Il  contrassegno  deve
          essere  esposto  in  modo  visibile.  Il  proprietario   ha
          l'obbligo di comunicare il cambiamento  della  residenza  o
          della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97,  comma
          3-bis, del citato codice di cui al decreto  legislativo  n.
          285 del 1992, in quanto compatibili. 
              «75- vicies  quinquies.  I  monopattini  a  propulsione
          prevalentemente  elettrica  non  possono  essere  posti  in
          circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per  la
          responsabilita' civile verso terzi  prevista  dall'articolo
          2054 del codice civile. Si applicano  le  disposizioni  del
          titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui  al
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.». 
              - Il titolo VI, capo I, sezione II, del citato  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recano, rispettivamente:
          «Degli  illeciti  previsti  dal  presente  codice  e  delle
          relative sanzioni», «Degli illeciti amministrativi e  delle
          relative  sanzioni»  e   «Delle   sanzioni   amministrative
          accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie.».