Art. 7 
 
                   Limitazioni per i neopatentati 
 
  1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada,  di  cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo, il secondo e
il terzo periodo  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Ai  titolari  di
patente di guida di categoria B, per i primi tre anni  dal  rilascio,
non  e'  consentita  la  guida  di  autoveicoli  aventi  una  potenza
specifica, riferita alla tara, superiore  a  75  kW/t.  Nel  caso  di
veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di
cui al primo  periodo,  si  applica  l'ulteriore  limite  di  potenza
massima pari a 105 kW». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  ai  titolari  di
patenti di guida conseguite a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  117  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. 
                2. Per i  primi  tre  anni  dal  conseguimento  della
          patente di categoria A2, A, B1 e B  non  e'  consentito  il
          superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e
          di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 
                2-bis. Ai titolari di patente di guida  di  categoria
          B, per i primi tre anni dal rilascio, non e' consentita  la
          guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
          alla tara, superiore a 75 kW/t.  Nel  caso  di  veicoli  di
          categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini  di
          cui al primo periodo,  si  applica  l'ulteriore  limite  di
          potenza massima pari a 105 kW. Le  limitazioni  di  cui  al
          presente comma non si applicano, inoltre, se a  fianco  del
          conducente si trova, in funzione di istruttore, persona  di
          eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente
          valida per la stessa categoria, conseguita da almeno  dieci
          anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo
          quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle
          persone destinatarie del divieto di  cui  all'articolo  75,
          comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida. 
                3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
          veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore  del
          presente codice. 
                4. Le limitazioni alla guida e  alla  velocita'  sono
          automatiche  e  decorrono   dalla   data   di   superamento
          dell'esame di cui all'art. 121. 
                5. Il titolare di  patente  di  guida  italiana  che,
          viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 165 ad euro 660. La  violazione  importa  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della validita'
          della patente da due ad otto mesi,  secondo  le  norme  del
          capo I, sezione II, del titolo VI.».