Art. 7
Limitazioni per i neopatentati
1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo, il secondo e
il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai titolari di
patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio,
non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza
specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di
veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di
cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di potenza
massima pari a 105 kW».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di
patenti di guida conseguite a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della
patente di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il
superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e
di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria
B, per i primi tre anni dal rilascio, non e' consentita la
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di
categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di
cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di
potenza massima pari a 105 kW. Le limitazioni di cui al
presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del
conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di
eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente
valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci
anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle
persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del
presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocita' sono
automatiche e decorrono dalla data di superamento
dell'esame di cui all'art. 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che,
viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 165 ad euro 660. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della validita'
della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.».