Art. 13 
 
 
                     Durata del periodo di prova 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022,
n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: 
    «Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione
collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un  giorno
di effettiva prestazione per ogni quindici  giorni  di  calendario  a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso  la
durata del periodo di prova non puo' essere inferiore  a  due  giorni
ne' superiore a quindici giorni, per  i  rapporti  di  lavoro  aventi
durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi
durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 27 giugno 2022,  n.  104  recante:  "Attuazione
          della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del
          Consiglio del 20 giugno  2019,  relativa  a  condizioni  di
          lavoro  trasparenti  e  prevedibili  nell'Unione  europea",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176  del  29  luglio
          2022, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Durata massima del periodo di prova).  -  1.
          Nei casi in cui e' previsto il periodo di prova, questo non
          puo' essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore
          prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi. 
                2. Nel rapporto di lavoro  a  tempo  determinato,  il
          periodo di prova e' stabilito in misura proporzionale  alla
          durata  del  contratto  e  alle  mansioni  da  svolgere  in
          relazione alla natura dell'impiego. In caso di  rinnovo  di
          un contratto di lavoro  per  lo  svolgimento  delle  stesse
          mansioni, il rapporto di lavoro non puo' essere soggetto ad
          un nuovo periodo di prova. Fatte salve le disposizioni piu'
          favorevoli della contrattazione collettiva, la  durata  del
          periodo di prova e' stabilita in  un  giorno  di  effettiva
          prestazione  per  ogni  quindici  giorni  di  calendario  a
          partire dalla data di inizio del  rapporto  di  lavoro.  In
          ogni caso la durata del periodo di prova  non  puo'  essere
          inferiore a due giorni ne' superiore a quindici giorni, per
          i rapporti di lavoro aventi  durata  non  superiore  a  sei
          mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore
          a sei mesi e inferiore a dodici mesi. 
                3.  In  caso  di  sopravvenienza  di  eventi,   quali
          malattia, infortunio, congedo di  maternita'  o  paternita'
          obbligatori, il periodo di prova e'  prolungato  in  misura
          corrispondente alla durata dell'assenza. 
                4.  Per  le  pubbliche  amministrazioni  continua  ad
          applicarsi l'articolo 17  del  d.P.R.  9  maggio  1994,  n.
          487.».