Art. 13
Durata del periodo di prova
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022,
n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli della contrattazione
collettiva, la durata del periodo di prova e' stabilita in un giorno
di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la
durata del periodo di prova non puo' essere inferiore a due giorni
ne' superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi
durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi
durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 27 giugno 2022, n. 104 recante: "Attuazione
della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio
2022, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Durata massima del periodo di prova). - 1.
Nei casi in cui e' previsto il periodo di prova, questo non
puo' essere superiore a sei mesi, salva la durata inferiore
prevista dalle disposizioni dei contratti collettivi.
2. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il
periodo di prova e' stabilito in misura proporzionale alla
durata del contratto e alle mansioni da svolgere in
relazione alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di
un contratto di lavoro per lo svolgimento delle stesse
mansioni, il rapporto di lavoro non puo' essere soggetto ad
un nuovo periodo di prova. Fatte salve le disposizioni piu'
favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del
periodo di prova e' stabilita in un giorno di effettiva
prestazione per ogni quindici giorni di calendario a
partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In
ogni caso la durata del periodo di prova non puo' essere
inferiore a due giorni ne' superiore a quindici giorni, per
i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei
mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore
a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
3. In caso di sopravvenienza di eventi, quali
malattia, infortunio, congedo di maternita' o paternita'
obbligatori, il periodo di prova e' prolungato in misura
corrispondente alla durata dell'assenza.
4. Per le pubbliche amministrazioni continua ad
applicarsi l'articolo 17 del d.P.R. 9 maggio 1994, n.
487.».