Art. 18 
 
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n.  242,  recante  disposizioni
  per   la   promozione   della   coltivazione   e   della    filiera
  agroindustriale della canapa 
 
  1. Al fine di evitare che l'assunzione di  prodotti  costituiti  da
infiorescenze di  canapa  (Cannabis  sativa  L.)  o  contenenti  tali
infiorescenze possa  favorire,  attraverso  alterazioni  dello  stato
psicofisico del soggetto assuntore,  comportamenti  che  espongano  a
rischio la sicurezza o l'incolumita'  pubblica  ovvero  la  sicurezza
stradale, alla legge 2 dicembre  2016,  n.  242,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e'  inserita  la
seguente: «industriale»; 
      2) al comma 3, alinea, le  parole:  «la  coltura  della  canapa
finalizzata» sono sostituite dalle seguenti:  «in  via  esclusiva  la
coltura della canapa comprovatamente finalizzata»; 
      3) al comma 3, lettera  b),  le  parole:  «dell'impiego  e  del
consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione»
e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli  usi
consentiti dalla legge»; 
      4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Salvo quanto  disposto  dal  successivo  articolo  2,
comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non  si
applicano all'importazione, alla lavorazione, alla  detenzione,  alla
cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto,  all'invio,
alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo
di prodotti costituiti da infiorescenze di  canapa,  anche  in  forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.  Restano
ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, lettera g), e' soppressa la punteggiatura finale
ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»; 
      2) al comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
        «g-bis)  produzione  agricola  di  semi  destinati  agli  usi
consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal
decreto del Ministro della salute  ai  sensi  dell'articolo  5  della
presente legge.»; 
      3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis.  Sono  vietati  l'importazione,   la   cessione,   la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il  trasporto,  l'invio,
la  spedizione  e  la  consegna  delle  infiorescenze  della   canapa
coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in  forma
semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o
costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine  e
gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni  sanzionatorie
previste dal titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  E'  consentita
solo la lavorazione delle infiorescenze per  la  produzione  agricola
dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.». 
    c) all'articolo 4, comma 1, le  parole:  «Corpo  forestale  dello
Stato» sono sostituite dalle  seguenti:  «Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola:  «canapa,»
sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei  semi  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2  e  4,  della
          legge 2 dicembre 2016, n. 242 recante: «Disposizioni per la
          promozione   della    coltivazione    e    della    filiera
          agroindustriale  della  canapa»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Finalita'). -  1.  La  presente  legge  reca
          norme per il sostegno e la promozione della coltivazione  e
          della filiera industriale  della  canapa  (Cannabis  sativa
          L.), quale coltura in grado di contribuire  alla  riduzione
          dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione  del
          consumo dei suoli e della desertificazione e  alla  perdita
          di biodiversita', nonche' come coltura da  impiegare  quale
          possibile sostituto di colture eccedentarie e come  coltura
          da rotazione. 
                2. La presente legge si applica alle coltivazioni  di
          canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo  comune
          delle varieta' delle specie di piante  agricole,  ai  sensi
          dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del  Consiglio,
          del 13 giugno 2002, le quali non rientrano  nell'ambito  di
          applicazione del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
                3. Il sostegno e  la  promozione  riguardano  in  via
          esclusiva   la   coltura   della   canapa   comprovatamente
          finalizzata: 
                  a) alla coltivazione e alla trasformazione; 
                  b)  all'incentivazione   della   realizzazione   di
          semilavorati   di    canapa    provenienti    da    filiere
          prioritariamente  locali,  per  gli  usi  consentiti  dalla
          legge; 
                  c) allo sviluppo di filiere territoriali  integrate
          che valorizzino i  risultati  della  ricerca  e  perseguano
          l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e
          ambientale; 
                  d) alla produzione di alimenti, cosmetici,  materie
          prime  biodegradabili  e  semilavorati  innovativi  per  le
          industrie di diversi settori; 
                  e) alla realizzazione di  opere  di  bioingegneria,
          bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca. 
              3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2,
          comma 2, lettera g-bis),  le  disposizioni  della  presente
          legge non si applicano all'importazione, alla  lavorazione,
          alla detenzione,  alla  cessione,  alla  distribuzione,  al
          commercio, al trasporto, all'invio, alla  spedizione,  alla
          consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti
          costituiti da  infiorescenze  di  canapa,  anche  in  forma
          semilavorata, essiccata  o  triturata,  o  contenenti  tali
          infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli  oli
          da esse derivati. Restano ferme le disposizioni  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309.» 
                «Art.  2  (Liceita'  della  coltivazione).  -  1.  La
          coltivazione delle varieta' di canapa di  cui  all'articolo
          1,   comma   2,   e'   consentita   senza   necessita'   di
          autorizzazione. 
                2. Dalla canapa coltivata ai sensi  del  comma  1  e'
          possibile ottenere: 
                  a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel
          rispetto delle discipline dei rispettivi settori; 
                  b) semilavorati, quali  fibra,  canapulo,  polveri,
          cippato, oli o carburanti, per forniture alle  industrie  e
          alle attivita' artigianali  di  diversi  settori,  compreso
          quello energetico; 
                  c) materiale destinato alla pratica del sovescio; 
                  d)  materiale  organico  destinato  ai  lavori   di
          bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; 
                  e) materiale finalizzato alla  fitodepurazione  per
          la bonifica di siti inquinati; 
                  f) coltivazioni dedicate alle attivita'  didattiche
          e dimostrative nonche' di  ricerca  da  parte  di  istituti
          pubblici o privati; 
                  g)   coltivazioni   destinate   al    florovivaismo
          professionale; 
                  g-bis) produzione agricola di semi  destinati  agli
          usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione
          stabiliti dal decreto del Ministro della  salute  ai  sensi
          dell'articolo 5 della presente legge. 
                3.  L'uso  della  canapa  come   biomassa   ai   fini
          energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito
          esclusivamente per l'autoproduzione  energetica  aziendale,
          nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X  alla
          parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e successive modificazioni. 
                3-bis. Sono vietati l'importazione, la  cessione,  la
          lavorazione, la distribuzione, il commercio, il  trasporto,
          l'invio, la spedizione e la  consegna  delle  infiorescenze
          della canapa coltivata ai sensi del comma  1  del  presente
          articolo,  anche  in  forma   semilavorata,   essiccata   o
          triturata, nonche' di prodotti contenenti o  costituiti  da
          tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli
          oli  da  esse  derivati.  Si  applicano   le   disposizioni
          sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309.  E'  consentita  solo  la  lavorazione  delle
          infiorescenze per la produzione agricola dei  semi  di  cui
          alla lettera g-bis) del comma 2.» 
                «Art. 4 (Controlli  e  sanzioni).  -  1.  Il  Comando
          unita' forestali, ambientali e  agroalimentari  Carabinieri
          e' autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi
          i  prelevamenti  e  le  analisi   di   laboratorio,   sulle
          coltivazioni di canapa, e  sulla  produzione  agricola  dei
          semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),  fatto
          salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di
          polizia giudiziaria eseguito su segnalazione  e  nel  corso
          dello svolgimento di attivita' giudiziarie. 
                2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a
          campione  secondo  la  percentuale  annua  prevista   dalla
          vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116. 
                3. Nel caso di campionamento eseguito  da  parte  del
          soggetto individuato dal soggetto di cui  al  comma  1,  le
          modalita' di  prelevamento,  conservazione  e  analisi  dei
          campioni provenienti da colture in  pieno  campo,  ai  fini
          della  determinazione   quantitativa   del   contenuto   di
          tetraidrocannabinolo (THC) delle varieta' di  canapa,  sono
          quelle  stabilite  ai   sensi   della   vigente   normativa
          dell'Unione europea e nazionale. 
                4. Qualora gli addetti ai  controlli,  ai  sensi  del
          comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti  con
          prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza
          del coltivatore e a rilasciare  un  campione  prelevato  in
          contraddittorio  all'agricoltore   stesso   per   eventuali
          controverifiche. 
                5.  Qualora  all'esito  del  controllo  il  contenuto
          complessivo di THC  della  coltivazione  risulti  superiore
          allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per  cento,
          nessuna responsabilita' e' posta a carico  dell'agricoltore
          che ha rispettato le  prescrizioni  di  cui  alla  presente
          legge. 
                6. Gli esami per il controllo del  contenuto  di  THC
          delle coltivazioni devono  sempre  riferirsi  a  medie  tra
          campioni di  piante,  prelevati,  conservati,  preparati  e
          analizzati  secondo  il  metodo  prescritto  dalla  vigente
          normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento. 
                7. Il sequestro o la distruzione  delle  coltivazioni
          di  canapa  impiantate  nel  rispetto  delle   disposizioni
          stabilite dalla  presente  legge  possono  essere  disposti
          dall'autorita' giudiziaria solo qualora, a  seguito  di  un
          accertamento effettuato secondo il metodo di cui  al  comma
          3, risulti che il contenuto di THC  nella  coltivazione  e'
          superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui  al  presente
          comma e' esclusa la responsabilita' dell'agricoltore.».