Art. 18
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni
per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa
1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da
infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali
infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato
psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a
rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la sicurezza
stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e' inserita la
seguente: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa
finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la
coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del
consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione»
e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi
consentiti dalla legge»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2,
comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si
applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla
cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio,
alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo
di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano
ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), e' soppressa la punteggiatura finale
ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi
consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal
decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della
presente legge.»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio,
la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa
coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o
costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e
gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie
previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita
solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola
dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,»
sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4, della
legge 2 dicembre 2016, n. 242 recante: «Disposizioni per la
promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge reca
norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e
della filiera industriale della canapa (Cannabis sativa
L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione
dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del
consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita
di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale
possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura
da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di
canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune
delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi
dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio,
del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di
applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano in via
esclusiva la coltura della canapa comprovatamente
finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione della realizzazione di
semilavorati di canapa provenienti da filiere
prioritariamente locali, per gli usi consentiti dalla
legge;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate
che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano
l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e
ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie
prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le
industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria,
bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2,
comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente
legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione,
alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al
commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla
consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti
costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli
da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.»
«Art. 2 (Liceita' della coltivazione). - 1. La
coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo
1, comma 2, e' consentita senza necessita' di
autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e'
possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel
rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri,
cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e
alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso
quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di
bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per
la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche
e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti
pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo
professionale;
g-bis) produzione agricola di semi destinati agli
usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione
stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini
energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito
esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale,
nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni.
3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto,
l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze
della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente
articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da
tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli
oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni
sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle
infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui
alla lettera g-bis) del comma 2.»
«Art. 4 (Controlli e sanzioni). - 1. Il Comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri
e' autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi
i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle
coltivazioni di canapa, e sulla produzione agricola dei
semi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis), fatto
salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di
polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso
dello svolgimento di attivita' giudiziarie.
2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a
campione secondo la percentuale annua prevista dalla
vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del
soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le
modalita' di prelevamento, conservazione e analisi dei
campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini
della determinazione quantitativa del contenuto di
tetraidrocannabinolo (THC) delle varieta' di canapa, sono
quelle stabilite ai sensi della vigente normativa
dell'Unione europea e nazionale.
4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del
comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con
prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza
del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in
contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali
controverifiche.
5. Qualora all'esito del controllo il contenuto
complessivo di THC della coltivazione risulti superiore
allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento,
nessuna responsabilita' e' posta a carico dell'agricoltore
che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente
legge.
6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC
delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra
campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e
analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente
normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.
7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni
di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni
stabilite dalla presente legge possono essere disposti
dall'autorita' giudiziaria solo qualora, a seguito di un
accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma
3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione e'
superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente
comma e' esclusa la responsabilita' dell'agricoltore.».