Art. 10
Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati
delle cripto-attivita' MICAR((, nonche' per il recepimento di
normativa europea))
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n.
129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono
continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute
virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi
dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano
allo stesso gruppo di una societa' che presenti una medesima istanza
in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del
30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque
non oltre il 30 giugno 2026. ((Ai fini del presente comma si applica
la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013))»;
c) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;
d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «30 dicembre 2025»;
e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2025»;
f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo trimestre»;
g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle
seguenti «1° ottobre 2025».
((1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 10 e' abrogato;
b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la
seguente:
«b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
"4. Il revisore o la societa' di revisione esprime il
giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2,
lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d),
f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state
fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e
d-bis), del presente articolo"»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), alinea, le parole: «1° gennaio 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»;
2) alla lettera c):
2.1) all'alinea, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2028»;
2.2) al numero 1), le parole: «, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 3, comma 10» sono soppresse;
d) all'articolo 18, comma 11, le parole: «Entro 18 mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 31 ottobre 2028».
1-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola: «determinare» sono inserite le
seguenti: «, in una o piu' soluzioni, sulla base del richiamo di
contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico,
sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita,
costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui al comma 1,» e le
parole: «, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento
delle contribuzioni addizionali medesime» sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale,
l'importo delle contribuzioni addizionali e' dovuto dalle banche
aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche
extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla
data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della
contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo
richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di
cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni
addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico
per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo
ultimo richiamo».
1-quater. All'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n.
108, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita a decorrere
dall'anno 2026 presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria
antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono
determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della
commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel
limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri
fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro
capite annuo lordo di euro 2.000.
1-quinquies. All'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996,
n. 108».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del decreto
legislativo 5 settembre 2024, n. 129 recante: «Adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023,
relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le
direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 45 (Regime transitorio). - 1. I soggetti
persone giuridiche che alla data del 27 dicembre 2024
risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale del
registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto
dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che
presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo
62 del regolamento (UE) 2023/1114, entro il 30 dicembre
2025 possono continuare a prestare servizi relativi
all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale
ai sensi della disciplina dettata dalle medesime
disposizioni e dalle relative disposizioni di attuazione
fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al diniego di
un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento
(UE) 2023/1114, se questa data e' anteriore.
1-bis. soggetti persone giuridiche di cui al comma 1
possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo
di valute virtuali o di portafoglio digitale senza
presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del
regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo
stesso gruppo di una societa' che presenti una medesima
istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia
entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al
diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del
regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30
giugno 2026. Ai fini del presente comma si applica la
definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11),
della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013.
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 1-bis, i
soggetti che presentino un'istanza di autorizzazione in
Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia ne danno
contestuale comunicazione all'Organismo previsto
dall'articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento
dell'iscrizione nella sezione speciale del registro.
Analoga comunicazione e' resa in caso di accoglimento o
rigetto dell'istanza. Nel caso in cui l'istanza sia
presentata in uno Stato membro diverso dall'Italia,
analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorita' di cui
all'articolo 16, comma 1, del presente decreto. L'autorita'
di cui all'articolo 16, comma 1 informa tempestivamente
l'Organismo in caso di adozione di un provvedimento di
rilascio o diniego dell'autorizzazione.
3. In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti
di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla chiusura
dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque
non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
4. Tutti i soggetti iscritti nella sezione speciale
del registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto
previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che
entro il 30 dicembre 2025 non abbiano presentato istanza di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del regolamento
(UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla medesima
data e l'Organismo di cui al comma 2 ne dispone la
cancellazione d'ufficio. L'Organismo provvede, inoltre,
tempestivamente a seguito del ricevimento della relativa
comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia
stata rilasciata o negata l'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in Italia
o in altro Stato membro.
5. I soggetti iscritti nella sezione speciale del
registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul proprio
sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione in
merito ai piani e alle misure per conformarsi al
regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata chiusura dei
rapporti, non appena tali piani e misure sono definiti e
comunque non oltre il 30 settembre 2025. Essi specificano
che, nelle more del rilascio dell'autorizzazione o della
cessazione dell'operativita', l'attivita' svolta nei
confronti dei clienti continua a essere regolata dalla
normativa applicabile ai prestatori di servizi relativi
all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di servizi
di portafoglio digitale e non e' sottoposta alla disciplina
del regolamento (UE) 2023/1114.
6. L'obbligo di trasmissione per via telematica dei
dati previsto dall'articolo 17-bis, comma 3, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi ai
soggetti di cui ai commi 1 e 4 con l'invio delle
informazioni relative al terzo trimestre dell'anno 2025.
7. In relazione alle operazioni effettuate a far data
dal 1° ottobre 2025 e fino alla data di cancellazione dalla
sezione speciale del registro di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i
soggetti di cui ai commi 1 e 4 assicurano che le
informazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio
2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e
fornite su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 21,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, nonche' alle forze di polizia di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n.
121, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito
dei rispettivi comparti di specialita' di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, 12, 17, 18, del
decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, recante:
«Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante
modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva
2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione
societaria di sostenibilita'», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Rendicontazione individuale di
sostenibilita'). - 1. Le imprese di cui all'articolo 2 che
siano imprese di grandi dimensioni, nonche' le piccole e
medie imprese quotate includono in un'apposita sezione
della relazione sulla gestione le informazioni necessarie
alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni
di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie alla
comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita'
influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati
e sulla sua situazione.
2. La rendicontazione individuale di sostenibilita'
di cui al comma 1, include:
a) una breve descrizione del modello e della
strategia aziendale che indichi:
1) la resilienza del modello e della strategia
aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle
questioni di sostenibilita';
2) le opportunita' per l'impresa connesse alle
questioni di sostenibilita';
3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi
le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di
investimento, atti a garantire che il modello e la
strategia aziendali siano compatibili con la transizione
verso un'economia sostenibile e con la limitazione del
riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di
Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12
dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 4 novembre 2016, n. 204, di seguito denominato
«Accordo di Parigi», e l'obiettivo di conseguire la
neutralita' climatica entro il 2050, come stabilito dal
regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso,
l'esposizione dell'impresa ad attivita' legate al carbone,
al petrolio e al gas;
4) il modo in cui il modello e la strategia
aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei
portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni
di sostenibilita';
5) le modalita' di attuazione della strategia
dell'impresa per quanto riguarda le questioni di
sostenibilita';
b) una descrizione degli obiettivi temporalmente
definiti connessi alle questioni di sostenibilita'
individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi
quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei
progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi
e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi
dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su
prove scientifiche conclusive;
c) una descrizione del ruolo degli organi di
amministrazione e controllo per quanto riguarda le
questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e
capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o
dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e
capacita';
d) una descrizione delle politiche dell'impresa in
relazione alle questioni di sostenibilita';
e) informazioni sull'esistenza di sistemi di
incentivi connessi alle questioni di sostenibilita' e che
sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e
controllo;
f) una descrizione:
1) delle procedure di dovuta diligenza applicate
dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilita'
e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione
europea che impongono alle imprese di attuare una procedura
di dovuta diligenza;
2) dei principali impatti negativi, effettivi o
potenziali, legati alle attivita' dell'impresa e alla sua
catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i
suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura,
delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali
impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa e'
tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi
dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare
una procedura di dovuta diligenza;
3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa
per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o
potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di
tali azioni;
g) una descrizione dei principali rischi per
l'impresa connessi alle questioni di sostenibilita',
compresa una descrizione delle principali dipendenze
dell'impresa da tali questioni, e le modalita' di gestione
di tali rischi adottate dall'impresa;
h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle
informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e
g).
3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate
per individuare le informazioni che sono state incluse
nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le
informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g),
e h), del comma 2 includono informazioni relative alle
prospettive temporali a breve, medio e lungo termine, a
seconda dei casi.
4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai
commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita'
dell'impresa e sulla sua catena del valore, comprese le
informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i suoi
rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre,
se del caso, contengono anche riferimenti ad altre
informazioni incluse nella relazione sulla gestione e agli
importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche'
ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre esercizi
finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente
decreto, qualora non siano disponibili tutte le
informazioni relative alla sua catena del valore, la
societa' obbligata include nella rendicontazione di
sostenibilita' una spiegazione degli sforzi compiuti per
ottenere tali informazioni sulla sua catena del valore, i
motivi per cui non e' stato possibile ottenere tutte le
informazioni necessarie e i suoi piani per ottenerle in
futuro.
5. Fermi restando gli obblighi derivanti
dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori
mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato,
ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione, previa
deliberazione motivata dell'organo di amministrazione,
sentito l'organo di controllo, possono essere omesse, in
casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi
imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la
loro divulgazione possa compromettere gravemente la
posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga
della facolta' di cui al primo periodo, la societa' ne fa
menzione nella rendicontazione di sostenibilita' con
esplicito rinvio alle disposizioni di cui al presente
comma. L'omissione non e' comunque consentita quando cio'
possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata
dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua
situazione, nonche' degli impatti prodotti dalla sua
attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1.
6. Le imprese forniscono le informazioni di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 in conformita' agli standard di
rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 29-ter dalla direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
7. La societa', anche nel rispetto della normativa e
degli accordi applicabili in materia, prevede modalita' di
informazione dei rappresentanti dei lavoratori al livello
appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e
i mezzi per ottenere e verificare le informazioni sulla
sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori comunicano
il parere, ove adottato, all'organo amministrativo e di
controllo.
8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo
quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie imprese
quotate, gli enti piccoli e non complessi definiti
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento
(UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione captive di
cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, e le imprese di riassicurazione captive definite
all'articolo 13, punto 5), della suddetta direttiva,
possono limitare la rendicontazione di sostenibilita' alle
informazioni seguenti:
a) una breve descrizione del modello e della
strategia aziendali dell'impresa;
b) una descrizione delle politiche dell'impresa in
relazione alle questioni di sostenibilita';
c) i principali impatti negativi, effettivi o
potenziali, dell'impresa in relazione alle questioni di
sostenibilita' e le eventuali azioni intraprese per
identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali
impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi
rimedio;
d) i principali rischi per l'impresa connessi alle
questioni di sostenibilita' e le modalita' di gestione di
tali rischi adottate dall'impresa;
e) gli indicatori fondamentali necessari per la
comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a),
b), c) e d).
9. Le societa' di cui al comma 8 che si avvalgono
della deroga ivi prevista forniscono le informazioni in
conformita' agli standard di rendicontazione di
sostenibilita' adottati dalla Commissione europea ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla direttiva
2013/34/UE.
10. (Abrogato).
11. Le societa' di cui al comma 1 redigono la
relazione sulla gestione nel formato elettronico di
comunicazione specificato all'articolo 3 del regolamento
delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre
2018, e marcano la loro rendicontazione di sostenibilita',
comprese le informazioni di cui all'articolo 8 del
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2020, conformemente a detto
formato elettronico di comunicazione.
12. Per le societa' che forniscono le informazioni in
conformita' al presente articolo, si considerano assolti
gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell'articolo
2428 del codice civile, all'articolo 41, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui
all'articolo 94, comma 1-bis, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, limitatamente all'analisi delle
informazioni di carattere non finanziario.».
«Art. 12 (Modifiche al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58). - 1. Al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 118-bis, comma 1, dopo le parole:
«documenti contabili,», sono inserite le seguenti: «ivi
inclusa la rendicontazione di sostenibilita' disciplinata
dal decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,»;
b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis)
e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) una descrizione delle politiche in
materia di diversita' applicate in relazione alla
composizione degli organi di amministrazione e controllo
relativamente ad aspetti quali l'eta', la composizione di
genere, le disabilita' o il percorso formativo e
professionale, nonche' una descrizione degli obiettivi,
delle modalita' di attuazione e dei risultati di tali
politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata,
la societa' motiva in maniera chiara e articolata le
ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse
nella rendicontazione di sostenibilita' di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, gli obblighi di cui alla presente lettera si
considerano assolti a condizione che un riferimento a tale
rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo
societario.»;
b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. Il revisore o la societa' di revisione
esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui
all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle
informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e
m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state
fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c),
d) e d-bis), del presente articolo»;
c) all'articolo 125-ter, comma 2, ultimo periodo,
le parole: «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
d) all'articolo 154-bis:
1) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter. Qualora l'emittente sia soggetto agli
obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilita' di
cui al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, gli
organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari attestano, con
apposita relazione, che la rendicontazione di
sostenibilita' inclusa nella relazione sulla gestione e'
stata redatta conformemente agli standard di
rendicontazione applicati ai sensi della direttiva
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. La medesima
attestazione puo' essere resa da un dirigente diverso dal
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, dotato di specifiche competenze in materia di
rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita'
e nel rispetto dei requisiti di professionalita' previsti
dallo statuto.
L'attestazione e' resa secondo il modello
stabilito con regolamento dalla Consob.»;
2) al comma 6, dopo le parole: «documenti
contabili societari,» sono inserite le seguenti: «nonche'
al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto,»;
e) all'articolo 154-ter sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente:
«1-quater. Gli emittenti quotati aventi l'Italia
come Stato membro d'origine che non siano microimprese come
definite all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della
legge 21 febbraio 2024, n. 15, includono, in un'apposita
sezione come tale contrassegnata, nella relazione sulla
gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15, e le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
In tal caso la relazione di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
prevista dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, e' messa a disposizione del pubblico
entro il termine di pubblicazione della relazione
finanziaria annuale di cui al comma 1»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. La Consob, nel caso in cui abbia
accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater non
sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione,
puo' esercitare i poteri di cui al comma 7.».».
«Art. 17 (Entrata in vigore). - 1. Salvo quanto
previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio
2024 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni che
costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di
chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500
dipendenti occupati durante l'esercizio;
2) agli enti di interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri di
un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata,
alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del
numero medio di 500 dipendenti occupati durante
l'esercizio;
b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio
2027 o in data successiva:
1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da
quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
2) alle societa' madri diverse da quelle di cui
al comma 1, lettera a), numero 2);
c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio
2028 o in data successiva:
1) alle piccole e medie imprese quotate, a
eccezione delle micro-imprese;
2) agli enti piccoli e non complessi, di cui
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di grandi
dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non
sono micro-imprese;
3) alle imprese di assicurazione captive,
definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di
cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva,
purche' si tratti di imprese di grandi dimensioni o di
piccole e medie imprese quotate e che non sono
micro-imprese.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 si
applicano a partire dagli esercizi aventi inizio il 1°
gennaio 2028, fermo restando quanto previsto all'articolo
18, comma 3.
3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 18 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli
incarichi di attestazione della conformita' della
dichiarazione non finanziaria conferiti ai sensi
dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30
dicembre 2016, n. 254, da parte di soggetti di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto,
rimangono validi fino alla scadenza concordata ai fini
dello svolgimento dell'attivita' di attestazione della
conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di cui
all'articolo 8, salvo la possibilita' di una risoluzione
anticipata e dell'attribuzione di un nuovo incarico in
conformita' all'articolo 13, comma 2-ter, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di
attestazione della conformita' della dichiarazione non
finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del
decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, negli
esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non si computa ai fini della durata
massima novennale prevista dall'articolo 13, comma 2-ter,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Fino al 6 gennaio 2030:
a) gli obblighi stabiliti in capo alla societa'
madre extra-europea di cui all'articolo 5 potranno essere
adempiuti, su base consolidata, da parte della societa'
figlia con sede all'interno del territorio dell'Unione
europea che abbia generato i ricavi piu' elevati delle
vendite e delle prestazioni nell'Unione europea almeno in
uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata se
del caso, e che rediga la propria rendicontazione in
conformita' all'articolo 4 del presente decreto o agli
articoli 29 e 29-bis della direttiva 2013/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
b) la rendicontazione di sostenibilita' di cui alla
lettera a) del presente comma dovra' includere
l'informativa di cui all'articolo 8 del regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2020, riguardante le attivita' svolte da tutte le
imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea e
soggette agli obblighi della direttiva (UE) 2022/2464 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. A
tal fine, l'informativa resa ai sensi del presente
articolo, soddisfa la condizione di cui all'articolo 7,
comma 3, lettera c).
4. Gli iscritti al registro della revisione legale
dei conti, entro la data del 1° gennaio 2026, sono
considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni
di conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli
3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, purche' abbiano
maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle
materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione
della sostenibilita' ai sensi dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano domanda di
abilitazione con le modalita' di cui all'articolo 6, comma
1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede entro centocinquanta giorni dalla domanda di cui
al comma 4, all'annotazione dell'abilitazione nel registro,
assicurandone la pubblicita'.
6. I soggetti di cui al comma 4, una volta abilitati
in conformita' a quanto ivi previsto, rispettano gli
obblighi di formazione continua di cui all'articolo 5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare successivo
a quello dell'abilitazione.
7. Al fine di consentire l'avvio dei controlli di
qualita' da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze, le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano a
decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti
incaricati abbiano preso parte a una formazione specifica
in materia di controlli della qualita', che puo' avere
anche carattere selettivo.
8. Fermo restando quanto previsto al comma 9, nelle
more della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli
articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter,
e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, i principi professionali sono elaborati dal
Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla
Consob e agli ordini e alle associazioni professionali
sulla base della convenzione sottoscritta, in data 24
settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze
con i predetti ordini e associazioni.
9. Fino all'adozione dei principi di attestazione
della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo
11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010, n. 39, con
regolamento la Consob individua i principi applicabili e
disciplina lo svolgimento dell'incarico di attestazione
della conformita' della rendicontazione di sostenibilita'
da parte dei revisori della sostenibilita' incaricati,
nonche' della formulazione delle conclusioni della
relazione di cui all'articolo 14-bis del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
10. In deroga all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del
decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione
sulla rendicontazione di sostenibilita' ivi prevista puo'
essere resa, con riferimento all'esercizio finanziario in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, designato con
apposita delibera dell'organo amministrativo anche in
assenza di specifica previsione statutaria, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
11. Entro il 31 ottobre 2028, il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Consob conducono uno
studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi
all'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 34,
paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai
sensi della direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce
dell'esperienza degli altri Stati membri nell'ottica di
garantire la competitivita' e la concorrenzialita' dei
servizi di attestazione della conformita' della
rendicontazione di sostenibilita', la tutela effettiva dei
destinatari delle informazioni di sostenibilita', nonche'
l'integrita' e la qualita' dei servizi di attestazione
medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante:
«Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Contribuzioni al Fondo di risoluzione
nazionale). - 1. Le contribuzioni addizionali di cui
all'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 sono versate per la copertura di qualsiasi
obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o
passivita' a carico del Fondo di risoluzione nazionale
comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei
Provvedimenti di avvio delle risoluzioni e con l'esigenza
di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle
eventuali modifiche ad essi apportate.
2. La Banca d'Italia puo' determinare, in una o piu'
soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni
effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino
alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita,
costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui al comma 1,
l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al
Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1,
al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di
risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del
regolamento (UE) n. 806/2014 e puo' stabilire che dette
contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla
stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca
d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun
anno del suddetto periodo.
3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione
nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali e'
dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle
succursali italiane di banche extracomunitarie considerate
dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento
individuata dal Comitato stesso, ai fini della
contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico
nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data
di determinazione di cui al comma 2; i criteri di
ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli
stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le
contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo
ultimo richiamo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 8, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, recante: «Disposizioni in
materia di usura», come modificato dalla presente legge:
«Art. 15. - (Omissis).
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
persona del Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno
dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti
della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o
equiparata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il
Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con
funzioni di segreteria della commissione e sono determinati
gli emolumenti da attribuire ai componenti della
commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al
comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui,
comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico
dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di
euro 2.000. Le riunioni della commissione sono valide
quando intervengono almeno cinque componenti,
rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello
del presidente.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 865, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, come
modificato dalla presente legge:
«865. Le disposizioni di cui al comma 864 si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7
marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono
abrogati:
a) i commi 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) il comma 386 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7
marzo 1996, n. 108;
c) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315;
d) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13
agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n.
108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi;
e) il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13
agosto 1996, concernente la determinazione, ai sensi
dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n.
108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle
associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti delle medesime;
f) il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 20 agosto 2021, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 27 settembre 2021,
concernente l'erogazione di credito a valere sui contributi
erogati dal fondo di prevenzione dell'usura da parte dei
Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».