Art. 10 
 
Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai  mercati
  delle cripto-attivita'  MICAR((,  nonche'  per  il  recepimento  di
  normativa europea)) 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo  5  settembre  2024,  n.
129, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole:  «30  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono
continuare  a  prestare  servizi  relativi  all'utilizzo  di   valute
virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai  sensi
dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano
allo stesso gruppo di una societa' che presenti una medesima  istanza
in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del
30 dicembre 2025, fino al rilascio o al  diniego  dell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114  e  comunque
non oltre il 30 giugno 2026. ((Ai fini del presente comma si  applica
la definizione di gruppo di cui  all'articolo  2,  punto  11),  della
direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
giugno 2013))»; 
    c) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «del  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»; 
    d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 dicembre 2025»; 
    e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2025»; 
    f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle
seguenti: «terzo trimestre»; 
    g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono  sostituite  dalle
seguenti «1° ottobre 2025». 
  ((1-bis. Al decreto legislativo 6  settembre  2024,  n.  125,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, il comma 10 e' abrogato; 
  b) all'articolo 12, comma 1, dopo la  lettera  b)  e'  inserita  la
seguente: 
      «b-bis) all'articolo 123-bis, il  comma  4  e'  sostituito  dal
seguente: 
        "4. Il  revisore  o  la  societa'  di  revisione  esprime  il
giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2,
lettere e), e-bis) ed e-ter),  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1,  lettere  c),  d),
f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e  verifica  che  siano  state
fornite le informazioni di cui al comma  2,  lettere  a),  c),  d)  e
d-bis), del presente articolo"»; 
  c) all'articolo 17, comma 1: 
  1) alla lettera b), alinea,  le  parole:  «1°  gennaio  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027»; 
  2) alla lettera c): 
  2.1) all'alinea, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2028»; 
  2.2) al numero 1), le parole: «,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 3, comma 10» sono soppresse; 
  d)  all'articolo  18,  comma  11,  le  parole:   «Entro   18   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 31 ottobre 2028». 
  1-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.  237,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017,  n.  15,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo  la  parola:  «determinare»  sono  inserite  le
seguenti: «, in una o piu' soluzioni,  sulla  base  del  richiamo  di
contribuzioni effettuato nel 2023 dal  Fondo  di  risoluzione  unico,
sino alla completa  copertura  di  qualsiasi  obbligazione,  perdita,
costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui  al  comma  1,»  e  le
parole: «, non oltre i due anni successivi a  quello  di  riferimento
delle contribuzioni addizionali medesime» sono soppresse; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione  nazionale,
l'importo delle contribuzioni  addizionali  e'  dovuto  dalle  banche
aventi sede legale in Italia e dalle succursali  italiane  di  banche
extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico,  alla
data di riferimento individuata dal Comitato stesso,  ai  fini  della
contribuzione annuale  al  Fondo  di  risoluzione  unico  nell'ultimo
richiamo della contribuzione annuale alla data di  determinazione  di
cui al  comma  2;  i  criteri  di  ripartizione  delle  contribuzioni
addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di  risoluzione  unico
per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico  per  il  medesimo
ultimo richiamo». 
  1-quater. All'articolo 15, comma 8, della legge 7  marzo  1996,  n.
108, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Con  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  istituita  a  decorrere
dall'anno 2026  presso  il  Dipartimento  del  tesoro  la  Segreteria
antiusura  con  funzioni  di  segreteria  della  commissione  e  sono
determinati  gli  emolumenti  da  attribuire  ai   componenti   della
commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma  1,  nel
limite complessivo di 20.000  euro  annui,  comprensivi  degli  oneri
fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro
capite annuo lordo di euro 2.000. 
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 865,  della  legge  30  dicembre
2024, n. 207, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo  1996,
n. 108».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  45,  del  decreto
          legislativo 5 settembre 2024, n. 129 recante:  «Adeguamento
          della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  31  maggio  2023,
          relativo ai mercati delle cripto-attivita' e che modifica i
          regolamenti (UE) n. 1093/2010 e  (UE)  n.  1095/2010  e  le
          direttive 2013/36/UE e  (UE)  2019/1937»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  45  (Regime  transitorio).  -  1.  I  soggetti
          persone giuridiche che  alla  data  del  27  dicembre  2024
          risultino regolarmente iscritti nella sezione speciale  del
          registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo quanto previsto
          dai  commi  8-bis  e  8-ter  del  medesimo  articolo,   che
          presentino istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo
          62 del regolamento (UE) 2023/1114,  entro  il  30  dicembre
          2025  possono  continuare  a  prestare   servizi   relativi
          all'utilizzo di valute virtuali o di  portafoglio  digitale
          ai  sensi   della   disciplina   dettata   dalle   medesime
          disposizioni e dalle relative  disposizioni  di  attuazione
          fino al 30 giugno 2026 o fino al rilascio o al  diniego  di
          un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento
          (UE) 2023/1114, se questa data e' anteriore. 
                1-bis. soggetti persone giuridiche di cui al comma  1
          possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo
          di  valute  virtuali  o  di  portafoglio   digitale   senza
          presentare  istanza   ai   sensi   dell'articolo   62   del
          regolamento  (UE)  2023/1114,  qualora  appartengano   allo
          stesso gruppo di una societa'  che  presenti  una  medesima
          istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia
          entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio  o  al
          diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo  63  del
          regolamento (UE) 2023/1114  e  comunque  non  oltre  il  30
          giugno 2026. Ai fini  del  presente  comma  si  applica  la
          definizione di gruppo di cui  all'articolo  2,  punto  11),
          della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2013. 
                2. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e  1-bis,  i
          soggetti che presentino  un'istanza  di  autorizzazione  in
          Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia  ne  danno
          contestuale    comunicazione     all'Organismo     previsto
          dall'articolo 128-undecies del TUB ai fini del mantenimento
          dell'iscrizione  nella  sezione  speciale   del   registro.
          Analoga comunicazione e' resa in  caso  di  accoglimento  o
          rigetto  dell'istanza.  Nel  caso  in  cui  l'istanza   sia
          presentata  in  uno  Stato  membro   diverso   dall'Italia,
          analoghe comunicazioni sono rese anche all'autorita' di cui
          all'articolo 16, comma 1, del presente decreto. L'autorita'
          di cui all'articolo 16,  comma  1  informa  tempestivamente
          l'Organismo in caso di  adozione  di  un  provvedimento  di
          rilascio o diniego dell'autorizzazione. 
                3. In caso di diniego dell'autorizzazione, i soggetti
          di cui al comma 1 provvedono tempestivamente alla  chiusura
          dei rapporti in essere con la clientela italiana e comunque
          non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento. 
                4. Tutti i soggetti iscritti nella  sezione  speciale
          del registro di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  1,  del
          decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo  quanto
          previsto dai commi 8-bis e 8-ter del medesimo articolo, che
          entro il 30 dicembre 2025 non abbiano presentato istanza di
          autorizzazione ai sensi dell'articolo  62  del  regolamento
          (UE) 2023/1114, cessano di operare in Italia alla  medesima
          data e  l'Organismo  di  cui  al  comma  2  ne  dispone  la
          cancellazione  d'ufficio.  L'Organismo  provvede,  inoltre,
          tempestivamente a seguito del  ricevimento  della  relativa
          comunicazione, alla cancellazione dei soggetti ai quali sia
          stata  rilasciata  o  negata  l'autorizzazione   ai   sensi
          dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, in  Italia
          o in altro Stato membro. 
                5. I soggetti iscritti  nella  sezione  speciale  del
          registro di cui all'articolo 17-bis, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141, pubblicano sul  proprio
          sito web e trasmettono ai clienti adeguata informazione  in
          merito  ai  piani  e  alle  misure   per   conformarsi   al
          regolamento (UE) 2023/1114, o per l'ordinata  chiusura  dei
          rapporti, non appena tali piani e misure  sono  definiti  e
          comunque non oltre il 30 settembre 2025.  Essi  specificano
          che, nelle more del rilascio  dell'autorizzazione  o  della
          cessazione  dell'operativita',   l'attivita'   svolta   nei
          confronti dei clienti  continua  a  essere  regolata  dalla
          normativa applicabile ai  prestatori  di  servizi  relativi
          all'utilizzo di valute virtuali e ai prestatori di  servizi
          di portafoglio digitale e non e' sottoposta alla disciplina
          del regolamento (UE) 2023/1114. 
                6. L'obbligo di trasmissione per via  telematica  dei
          dati previsto dall'articolo 17-bis, comma  3,  del  decreto
          legislativo 13 agosto 2010, n. 141, cessa di applicarsi  ai
          soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  4  con  l'invio   delle
          informazioni relative al terzo trimestre dell'anno 2025. 
                7. In relazione alle operazioni effettuate a far data
          dal 1° ottobre 2025 e fino alla data di cancellazione dalla
          sezione speciale del registro di cui  all'articolo  17-bis,
          comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  i
          soggetti  di  cui  ai  commi  1  e  4  assicurano  che   le
          informazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze del  13  gennaio
          2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  17  febbraio
          2022, n. 40, sono conservate per un periodo di dieci anni e
          fornite su richiesta ai soggetti di  cui  all'articolo  21,
          comma 2, lettere  a)  e  b),  del  decreto  legislativo  21
          novembre 2007, n. 231, nonche' alle forze di polizia di cui
          all'articolo 16, comma 1, della legge 1°  aprile  1981,  n.
          121, nell'esercizio delle proprie  funzioni  e  nell'ambito
          dei rispettivi comparti di specialita' di cui  all'articolo
          2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 12, 17, 18, del
          decreto legislativo 6  settembre  2024,  n.  125,  recante:
          «Attuazione della  direttiva  2022/2464/UE  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  del  14  dicembre  2022,  recante
          modifica  del  regolamento  537/2014/UE,  della   direttiva
          2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e  della  direttiva
          2013/34/UE   per   quanto   riguarda   la   rendicontazione
          societaria  di  sostenibilita'»,  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.    3    (Rendicontazione     individuale     di
          sostenibilita'). - 1. Le imprese di cui all'articolo 2  che
          siano imprese di grandi dimensioni, nonche'  le  piccole  e
          medie imprese  quotate  includono  in  un'apposita  sezione
          della relazione sulla gestione le  informazioni  necessarie
          alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni
          di sostenibilita', nonche' le informazioni necessarie  alla
          comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilita'
          influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati
          e sulla sua situazione. 
                2. La rendicontazione individuale  di  sostenibilita'
          di cui al comma 1, include: 
                  a)  una  breve  descrizione  del  modello  e  della
          strategia aziendale che indichi: 
                    1) la resilienza del modello  e  della  strategia
          aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle
          questioni di sostenibilita'; 
                    2) le opportunita' per  l'impresa  connesse  alle
          questioni di sostenibilita'; 
                    3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi
          le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e  di
          investimento,  atti  a  garantire  che  il  modello  e   la
          strategia aziendali siano compatibili  con  la  transizione
          verso un'economia sostenibile  e  con  la  limitazione  del
          riscaldamento globale a 1,5°C in  linea  con  l'Accordo  di
          Parigi nell'ambito della Convenzione quadro  delle  Nazioni
          Unite sui cambiamenti climatici, adottato a  Parigi  il  12
          dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai  sensi  della
          legge 4  novembre  2016,  n.  204,  di  seguito  denominato
          «Accordo  di  Parigi»,  e  l'obiettivo  di  conseguire   la
          neutralita' climatica entro il  2050,  come  stabilito  dal
          regolamento (UE) 2021/1119 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  30  giugno   2021,   e,   se   del   caso,
          l'esposizione dell'impresa ad attivita' legate al  carbone,
          al petrolio e al gas; 
                    4) il modo in  cui  il  modello  e  la  strategia
          aziendali dell'impresa  tengono  conto  delle  istanze  dei
          portatori di interesse e del loro impatto  sulle  questioni
          di sostenibilita'; 
                    5) le modalita'  di  attuazione  della  strategia
          dell'impresa  per   quanto   riguarda   le   questioni   di
          sostenibilita'; 
                  b) una descrizione  degli  obiettivi  temporalmente
          definiti  connessi   alle   questioni   di   sostenibilita'
          individuati dall'impresa, inclusi, se del  caso,  obiettivi
          quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a  effetto
          serra almeno per il 2030 e il  2050,  una  descrizione  dei
          progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi
          e  una  dichiarazione  che   attesti   se   gli   obiettivi
          dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati  su
          prove scientifiche conclusive; 
                  c)  una  descrizione  del  ruolo  degli  organi  di
          amministrazione  e  controllo  per   quanto   riguarda   le
          questioni di  sostenibilita'  e  delle  loro  competenze  e
          capacita' in relazione allo svolgimento  di  tale  ruolo  o
          dell'accesso di tali  organi  alle  suddette  competenze  e
          capacita'; 
                  d) una descrizione delle politiche dell'impresa  in
          relazione alle questioni di sostenibilita'; 
                  e)  informazioni  sull'esistenza  di   sistemi   di
          incentivi connessi alle questioni di sostenibilita'  e  che
          sono destinati ai membri degli organi di amministrazione  e
          controllo; 
                  f) una descrizione: 
                    1) delle procedure di dovuta diligenza  applicate
          dall'impresa in relazione alle questioni di  sostenibilita'
          e, ove applicabile, in linea con gli  obblighi  dell'Unione
          europea che impongono alle imprese di attuare una procedura
          di dovuta diligenza; 
                    2) dei principali impatti negativi,  effettivi  o
          potenziali, legati alle attivita' dell'impresa e  alla  sua
          catena del valore, compresi i suoi prodotti  e  servizi,  i
          suoi rapporti commerciali e la  sua  catena  di  fornitura,
          delle azioni intraprese per identificare e monitorare  tali
          impatti, e degli altri impatti negativi  che  l'impresa  e'
          tenuta  a  identificare  in  virtu'   di   altri   obblighi
          dell'Unione europea che impongono alle imprese  di  attuare
          una procedura di dovuta diligenza; 
                    3) di eventuali  azioni  intraprese  dall'impresa
          per prevenire o attenuare  impatti  negativi,  effettivi  o
          potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati  di
          tali azioni; 
                  g)  una  descrizione  dei  principali  rischi   per
          l'impresa  connessi  alle  questioni   di   sostenibilita',
          compresa  una  descrizione  delle   principali   dipendenze
          dell'impresa da tali questioni, e le modalita' di  gestione
          di tali rischi adottate dall'impresa; 
                  h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle
          informazioni di cui alle lettere a), b), c), d)  e),  f)  e
          g). 
                3. I soggetti obbligati indicano le procedure attuate
          per individuare le  informazioni  che  sono  state  incluse
          nella relazione sulla gestione conformemente al comma 1. Le
          informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f), g),
          e h), del comma  2  includono  informazioni  relative  alle
          prospettive temporali a breve, medio  e  lungo  termine,  a
          seconda dei casi. 
                4. Ove applicabile, tra le informazioni richieste dai
          commi 1, 2 e 3 sono incluse le informazioni sulle attivita'
          dell'impresa e sulla sua catena  del  valore,  comprese  le
          informazioni concernenti i suoi prodotti e servizi, i  suoi
          rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. Inoltre,
          se  del  caso,  contengono  anche  riferimenti   ad   altre
          informazioni incluse nella relazione sulla gestione e  agli
          importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali, nonche'
          ulteriori precisazioni in merito. Per i primi tre  esercizi
          finanziari oggetto di rendicontazione ai sensi del presente
          decreto,   qualora   non   siano   disponibili   tutte   le
          informazioni  relative  alla  sua  catena  del  valore,  la
          societa'  obbligata  include   nella   rendicontazione   di
          sostenibilita' una spiegazione degli  sforzi  compiuti  per
          ottenere tali informazioni sulla sua catena del  valore,  i
          motivi per cui non e' stato  possibile  ottenere  tutte  le
          informazioni necessarie e i suoi  piani  per  ottenerle  in
          futuro. 
                5.   Fermi   restando    gli    obblighi    derivanti
          dall'ammissione o dalla richiesta di ammissione  di  valori
          mobiliari alla negoziazione in  un  mercato  regolamentato,
          ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione,  previa
          deliberazione  motivata  dell'organo  di   amministrazione,
          sentito l'organo di controllo, possono  essere  omesse,  in
          casi  eccezionali,  le  informazioni  concernenti  sviluppi
          imminenti e operazioni in corso di negoziazione, qualora la
          loro  divulgazione  possa   compromettere   gravemente   la
          posizione  commerciale  dell'impresa.  Qualora  si  avvalga
          della facolta' di cui al primo periodo, la societa'  ne  fa
          menzione  nella  rendicontazione  di   sostenibilita'   con
          esplicito rinvio  alle  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma. L'omissione non e' comunque consentita  quando  cio'
          possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata
          dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua
          situazione,  nonche'  degli  impatti  prodotti  dalla   sua
          attivita' in relazione agli ambiti di cui al comma 1. 
                6. Le imprese forniscono le informazioni  di  cui  ai
          commi  1,  2,  3  e  4  in  conformita'  agli  standard  di
          rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi
          dell'articolo  29-ter  dalla   direttiva   2013/34/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
                7. La societa', anche nel rispetto della normativa  e
          degli accordi applicabili in materia, prevede modalita'  di
          informazione dei rappresentanti dei lavoratori  al  livello
          appropriato e discute con loro le informazioni pertinenti e
          i mezzi per ottenere e  verificare  le  informazioni  sulla
          sostenibilita'. I rappresentanti dei lavoratori  comunicano
          il parere, ove adottato,  all'organo  amministrativo  e  di
          controllo. 
                8. In deroga ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fatto salvo
          quanto previsto all'articolo 7, le piccole e medie  imprese
          quotate,  gli  enti  piccoli  e  non   complessi   definiti
          all'articolo 4, paragrafo 1, punto  145),  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013, le imprese di  assicurazione  captive  di
          cui all'articolo 13, punto 2), della direttiva  2009/138/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  25  novembre
          2009, e le  imprese  di  riassicurazione  captive  definite
          all'articolo  13,  punto  5),  della  suddetta   direttiva,
          possono limitare la rendicontazione di sostenibilita'  alle
          informazioni seguenti: 
                  a)  una  breve  descrizione  del  modello  e  della
          strategia aziendali dell'impresa; 
                  b) una descrizione delle politiche dell'impresa  in
          relazione alle questioni di sostenibilita'; 
                  c)  i  principali  impatti  negativi,  effettivi  o
          potenziali, dell'impresa in  relazione  alle  questioni  di
          sostenibilita'  e  le  eventuali  azioni   intraprese   per
          identificare,  monitorare,  prevenire  o   attenuare   tali
          impatti  negativi  effettivi  o  potenziali  o  per   porvi
          rimedio; 
                  d) i principali rischi per l'impresa connessi  alle
          questioni di sostenibilita' e le modalita' di  gestione  di
          tali rischi adottate dall'impresa; 
                  e) gli indicatori  fondamentali  necessari  per  la
          comunicazione delle informazioni di cui  alle  lettere  a),
          b), c) e d). 
                9. Le societa' di cui al comma  8  che  si  avvalgono
          della deroga ivi prevista  forniscono  le  informazioni  in
          conformita'   agli   standard   di    rendicontazione    di
          sostenibilita' adottati dalla Commissione europea ai  sensi
          di quanto previsto dall'articolo 29-quater dalla  direttiva
          2013/34/UE. 
                10. (Abrogato). 
                11. Le  societa'  di  cui  al  comma  1  redigono  la
          relazione  sulla  gestione  nel  formato   elettronico   di
          comunicazione specificato all'articolo  3  del  regolamento
          delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del  17  dicembre
          2018, e marcano la loro rendicontazione di  sostenibilita',
          comprese  le  informazioni  di  cui  all'articolo   8   del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  18  giugno  2020,  conformemente  a  detto
          formato elettronico di comunicazione. 
                12. Per le societa' che forniscono le informazioni in
          conformita' al presente articolo,  si  considerano  assolti
          gli obblighi di cui al primo e secondo comma  dell'articolo
          2428 del codice  civile,  all'articolo  41,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  136,  e  di  cui
          all'articolo 94, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n.  209,  limitatamente  all'analisi  delle
          informazioni di carattere non finanziario.». 
                «Art.  12  (Modifiche  al  decreto   legislativo   24
          febbraio 1998, n. 58).  -  1.  Al  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 118-bis, comma 1, dopo  le  parole:
          «documenti contabili,», sono  inserite  le  seguenti:  «ivi
          inclusa la rendicontazione di  sostenibilita'  disciplinata
          dal   decreto   legislativo    adottato    in    attuazione
          dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15,»; 
                  b) all'articolo 123-bis, comma 2, la lettera d-bis)
          e' sostituita dalla seguente: 
                    «d-bis)  una  descrizione  delle   politiche   in
          materia  di  diversita'   applicate   in   relazione   alla
          composizione degli organi di  amministrazione  e  controllo
          relativamente ad aspetti quali l'eta', la  composizione  di
          genere,  le  disabilita'  o   il   percorso   formativo   e
          professionale, nonche'  una  descrizione  degli  obiettivi,
          delle modalita' di  attuazione  e  dei  risultati  di  tali
          politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia  applicata,
          la societa'  motiva  in  maniera  chiara  e  articolata  le
          ragioni di tale scelta. Se tali informazioni  sono  incluse
          nella  rendicontazione  di  sostenibilita'  di   cui   agli
          articoli  3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato   in
          attuazione dell'articolo 13 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15,  gli  obblighi  di  cui  alla  presente  lettera  si
          considerano assolti a condizione che un riferimento a  tale
          rendicontazione sia inserito nella  relazione  sul  governo
          societario.»; 
                    b-bis)  all'articolo  123-bis,  il  comma  4   e'
          sostituito dal seguente: 
                    «4.  Il  revisore  o  la  societa'  di  revisione
          esprime il giudizio e  rilascia  la  dichiarazione  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del
          decreto  legislativo  27  gennaio  2010,   n.   39,   sulle
          informazioni di cui al comma 1, lettere c), d),  f),  l)  e
          m), e al comma 2, lettera b), e verifica  che  siano  state
          fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a),  c),
          d) e d-bis), del presente articolo»; 
                  c) all'articolo 125-ter, comma 2,  ultimo  periodo,
          le parole: «commi 1, 1-bis e 1-ter» sono  sostituite  dalle
          seguenti: «commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»; 
                  d) all'articolo 154-bis: 
                    1) dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: 
                    «5-ter. Qualora  l'emittente  sia  soggetto  agli
          obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilita' di
          cui  al  decreto   legislativo   adottato   in   attuazione
          dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n.  15,  gli
          organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla
          redazione dei documenti contabili societari attestano,  con
          apposita   relazione,    che    la    rendicontazione    di
          sostenibilita' inclusa nella relazione  sulla  gestione  e'
          stata    redatta    conformemente    agli    standard    di
          rendicontazione  applicati   ai   sensi   della   direttiva
          2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          giugno  2013,  e  del  decreto  legislativo   adottato   in
          attuazione dell'articolo 13 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'articolo 8,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 giugno  2020.  La  medesima
          attestazione puo' essere resa da un dirigente  diverso  dal
          dirigente preposto alla redazione dei  documenti  contabili
          societari, dotato di specifiche competenze  in  materia  di
          rendicontazione di sostenibilita', nominato, previo  parere
          obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalita'
          e nel rispetto dei requisiti di  professionalita'  previsti
          dallo statuto. 
                    L'attestazione  e'  resa   secondo   il   modello
          stabilito con regolamento dalla Consob.»; 
                    2)  al  comma  6,  dopo  le  parole:   «documenti
          contabili societari,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'
          al dirigente di cui al comma 5-ter se previsto,»; 
                  e) all'articolo 154-ter sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                    1) dopo il comma 1-ter, e' inserito il seguente: 
                    «1-quater. Gli emittenti quotati aventi  l'Italia
          come Stato membro d'origine che non siano microimprese come
          definite all'articolo 1, comma 1, lettera l),  del  decreto
          legislativo adottato in attuazione dell'articolo  13  della
          legge 21 febbraio 2024, n. 15,  includono,  in  un'apposita
          sezione come tale  contrassegnata,  nella  relazione  sulla
          gestione di cui al comma 1, le informazioni richieste dagli
          articoli  3  e  4  del  decreto  legislativo  adottato   in
          attuazione dell'articolo 13 della legge 21  febbraio  2024,
          n. 15, e le specifiche adottate a  norma  dell'articolo  8,
          paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020. 
                    In tal caso la relazione  di  attestazione  della
          conformita'   della   rendicontazione   di   sostenibilita'
          prevista dall'articolo 14-bis del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, e' messa a disposizione  del  pubblico
          entro  il  termine   di   pubblicazione   della   relazione
          finanziaria annuale di cui al comma 1»; 
                    2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: 
                    «7-bis.  La  Consob,  nel  caso  in   cui   abbia
          accertato che le informazioni di cui al comma 1-quater  non
          sono conformi alle norme che ne disciplinano la  redazione,
          puo' esercitare i poteri di cui al comma 7.».». 
                «Art. 17 (Entrata  in  vigore).  -  1.  Salvo  quanto
          previsto ai commi 2  e  3,  le  disposizioni  del  presente
          decreto si applicano: 
                  a) per gli esercizi aventi  inizio  il  1°  gennaio
          2024 o in data successiva: 
                    1)  alle  imprese  di   grandi   dimensioni   che
          costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data  di
          chiusura del bilancio, superano  il  numero  medio  di  500
          dipendenti occupati durante l'esercizio; 
                    2) agli  enti  di  interesse  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 16,  comma  1,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, che sono, altresi', societa' madri  di
          un gruppo di grandi dimensioni e che, su base  consolidata,
          alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del
          numero   medio   di   500   dipendenti   occupati   durante
          l'esercizio; 
                  b) per gli esercizi aventi  inizio  il  1°  gennaio
          2027 o in data successiva: 
                    1) alle imprese di grandi dimensioni  diverse  da
          quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1); 
                    2) alle societa' madri diverse da quelle  di  cui
          al comma 1, lettera a), numero 2); 
                  c) per gli esercizi aventi  inizio  il  1°  gennaio
          2028 o in data successiva: 
                    1)  alle  piccole  e  medie  imprese  quotate,  a
          eccezione delle micro-imprese; 
                    2) agli enti piccoli  e  non  complessi,  di  cui
          all'articolo 4, paragrafo 1, punto  145),  del  regolamento
          (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, purche' si tratti di imprese di  grandi
          dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e  che  non
          sono micro-imprese; 
                    3)  alle  imprese   di   assicurazione   captive,
          definite  all'articolo  13,  punto  2),   della   direttiva
          2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25
          novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di
          cui all'articolo 13,  punto  5),  della  citata  direttiva,
          purche' si tratti di imprese  di  grandi  dimensioni  o  di
          piccole  e  medie  imprese   quotate   e   che   non   sono
          micro-imprese. 
                  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5   si
          applicano a partire dagli  esercizi  aventi  inizio  il  1°
          gennaio 2028, fermo restando quanto  previsto  all'articolo
          18, comma 3. 
                  3. Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,
          e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto. 
                Art.  18  (Disposizioni  transitorie).   -   1.   Gli
          incarichi   di   attestazione   della   conformita'   della
          dichiarazione   non   finanziaria   conferiti   ai    sensi
          dell'articolo 3,  comma  10,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  2016,  n.  254,  da  parte  di  soggetti  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente  decreto,
          rimangono validi fino  alla  scadenza  concordata  ai  fini
          dello  svolgimento  dell'attivita'  di  attestazione  della
          conformita' della rendicontazione di sostenibilita' di  cui
          all'articolo 8, salvo la possibilita'  di  una  risoluzione
          anticipata e dell'attribuzione  di  un  nuovo  incarico  in
          conformita'  all'articolo  13,  comma  2-ter,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
                2. Per gli enti di interesse pubblico, l'attivita' di
          attestazione  della  conformita'  della  dichiarazione  non
          finanziaria svolta ai sensi dell'articolo 3, comma 10,  del
          decreto  legislativo  30  dicembre  2016,  n.  254,   negli
          esercizi antecedenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  non  si  computa  ai  fini  della  durata
          massima novennale prevista dall'articolo 13,  comma  2-ter,
          del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
                3. Fino al 6 gennaio 2030: 
                  a) gli obblighi stabiliti  in  capo  alla  societa'
          madre extra-europea di cui all'articolo 5  potranno  essere
          adempiuti, su base consolidata,  da  parte  della  societa'
          figlia con  sede  all'interno  del  territorio  dell'Unione
          europea che abbia generato  i  ricavi  piu'  elevati  delle
          vendite e delle prestazioni nell'Unione europea  almeno  in
          uno dei cinque esercizi precedenti, su base consolidata  se
          del caso,  e  che  rediga  la  propria  rendicontazione  in
          conformita' all'articolo 4  del  presente  decreto  o  agli
          articoli  29  e  29-bis  della  direttiva  2013/34/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013; 
                  b) la rendicontazione di sostenibilita' di cui alla
          lettera   a)   del   presente   comma   dovra'    includere
          l'informativa di cui all'articolo 8  del  regolamento  (UE)
          2020/852 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  18
          giugno 2020, riguardante le attivita' svolte  da  tutte  le
          imprese figlie stabilite all'interno dell'Unione europea  e
          soggette agli obblighi della direttiva (UE)  2022/2464  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022. A
          tal  fine,  l'informativa  resa  ai  sensi   del   presente
          articolo, soddisfa la condizione  di  cui  all'articolo  7,
          comma 3, lettera c). 
                4. Gli iscritti al registro  della  revisione  legale
          dei  conti,  entro  la  data  del  1°  gennaio  2026,  sono
          considerati abilitati e possono rilasciare le  attestazioni
          di  conformita'  della  rendicontazione  di  sostenibilita'
          senza che siano osservati gli obblighi di cui agli articoli
          3, comma 1, lettera d-bis), e 4, comma 3-ter), del  decreto
          legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  purche'   abbiano
          maturato almeno  cinque  crediti  formativi  annuali  nelle
          materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione
          della sostenibilita' ai sensi dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo n. 39 del 2010 e producano  domanda  di
          abilitazione con le modalita' di cui all'articolo 6,  comma
          1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          provvede entro centocinquanta giorni dalla domanda  di  cui
          al comma 4, all'annotazione dell'abilitazione nel registro,
          assicurandone la pubblicita'. 
                6. I soggetti di cui al comma 4, una volta  abilitati
          in  conformita'  a  quanto  ivi  previsto,  rispettano  gli
          obblighi di formazione  continua  di  cui  all'articolo  5,
          comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, a partire dall'anno solare  successivo
          a quello dell'abilitazione. 
                7. Al fine di consentire  l'avvio  dei  controlli  di
          qualita' da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, le disposizioni  di  cui  all'articolo  5-bis  del
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano  a
          decorrere dal 31 dicembre 2026, a condizione che i soggetti
          incaricati abbiano preso parte a una  formazione  specifica
          in materia di controlli  della  qualita',  che  puo'  avere
          anche carattere selettivo. 
                8. Fermo restando quanto previsto al comma  9,  nelle
          more della sottoscrizione delle  convenzioni  di  cui  agli
          articoli 9, comma 1, 9-bis, comma 2, 10, commi 12 e 13-ter,
          e 11, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo  27  gennaio
          2010, n. 39, i principi professionali  sono  elaborati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente alla
          Consob e agli  ordini  e  alle  associazioni  professionali
          sulla base  della  convenzione  sottoscritta,  in  data  24
          settembre 2014, dal Ministero dell'economia e delle finanze
          con i predetti ordini e associazioni. 
                9. Fino all'adozione  dei  principi  di  attestazione
          della rendicontazione di sostenibilita' di cui all'articolo
          11, comma 2-bis, del decreto 27 gennaio 2010,  n.  39,  con
          regolamento la Consob individua i  principi  applicabili  e
          disciplina lo  svolgimento  dell'incarico  di  attestazione
          della conformita' della rendicontazione  di  sostenibilita'
          da parte  dei  revisori  della  sostenibilita'  incaricati,
          nonche'  della   formulazione   delle   conclusioni   della
          relazione  di   cui   all'articolo   14-bis   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
                10. In deroga all'articolo 154-bis, comma 5-ter,  del
          decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, l'attestazione
          sulla rendicontazione di sostenibilita' ivi  prevista  puo'
          essere resa, con riferimento all'esercizio  finanziario  in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          da  un  dirigente  diverso  dal  dirigente  preposto   alla
          redazione dei documenti contabili societari, designato  con
          apposita  delibera  dell'organo  amministrativo  anche   in
          assenza di specifica previsione statutaria,  previo  parere
          obbligatorio dell'organo di controllo. 
                11.  Entro  il  31   ottobre   2028,   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze e  la  Consob  conducono  uno
          studio volto a verificare i benefici e  gli  oneri  sottesi
          all'esercizio  dell'opzione   di   cui   all'articolo   34,
          paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai
          sensi  della  direttiva  (UE)  2022/2464  anche  alla  luce
          dell'esperienza degli altri  Stati  membri  nell'ottica  di
          garantire la  competitivita'  e  la  concorrenzialita'  dei
          servizi   di   attestazione   della    conformita'    della
          rendicontazione di sostenibilita', la tutela effettiva  dei
          destinatari delle informazioni di  sostenibilita',  nonche'
          l'integrita' e la  qualita'  dei  servizi  di  attestazione
          medesimi.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   25   del
          decreto-legge  23   dicembre   2016,   n.   237,   recante:
          «Disposizioni urgenti  per  la  tutela  del  risparmio  nel
          settore creditizio», convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17  febbraio  2017,  n.  15,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  25  (Contribuzioni  al  Fondo  di  risoluzione
          nazionale).  -  1.  Le  contribuzioni  addizionali  di  cui
          all'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208  sono   versate   per   la   copertura   di   qualsiasi
          obbligazione,  perdita,  costo  e  qualsivoglia   onere   o
          passivita' a carico  del  Fondo  di  risoluzione  nazionale
          comunque  derivanti  o  connesse   con   l'esecuzione   dei
          Provvedimenti di avvio delle risoluzioni e  con  l'esigenza
          di assicurarne  l'efficacia,  anche  in  conseguenza  delle
          eventuali modifiche ad essi apportate. 
                2. La Banca d'Italia puo' determinare, in una o  piu'
          soluzioni,  sulla  base  del  richiamo   di   contribuzioni
          effettuato nel 2023 dal Fondo di  risoluzione  unico,  sino
          alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita,
          costo e qualsivoglia onere o passivita' di cui al comma  1,
          l'importo delle contribuzioni  addizionali  da  versare  al
          Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al  comma  1,
          al  netto  delle  contribuzioni  richiamate  dal  Fondo  di
          risoluzione unico ai sensi  degli  articoli  70  e  71  del
          regolamento (UE) n. 806/2014 e  puo'  stabilire  che  dette
          contribuzioni siano  dovute  in  un  arco  temporale  dalla
          stessa definito, non superiore  a  cinque  anni;  la  Banca
          d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per  ciascun
          anno del suddetto periodo. 
              3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di  risoluzione
          nazionale, l'importo  delle  contribuzioni  addizionali  e'
          dovuto dalle banche aventi sede legale in  Italia  e  dalle
          succursali italiane di banche extracomunitarie  considerate
          dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento
          individuata   dal   Comitato   stesso,   ai   fini    della
          contribuzione  annuale  al  Fondo  di   risoluzione   unico
          nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla  data
          di  determinazione  di  cui  al  comma  2;  i  criteri   di
          ripartizione delle contribuzioni  addizionali  sono  quelli
          stabiliti  dal  Comitato  di  risoluzione  unico   per   le
          contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo
          ultimo richiamo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 8,  della
          legge 7 marzo  1996,  n.  108,  recante:  «Disposizioni  in
          materia di usura», come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 15. - (Omissis). 
                  8. Per la gestione del Fondo di cui al  comma  1  e
          l'assegnazione dei contributi, il Governo  provvede,  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge, all'istituzione di una commissione costituita da due
          rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,
          di  cui  uno   con   funzioni   di   presidente,   da   due
          rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella
          persona del Commissario straordinario del  Governo  per  il
          coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da
          due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e
          da due rappresentanti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. E' previsto un  supplente  per  ciascuno
          dei rappresentanti.  I  componenti  effettivi  e  supplenti
          della  commissione  sono  scelti  tra  i   funzionari   con
          qualifica non inferiore a dirigente  di  seconda  fascia  o
          equiparata. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze e' istituita a decorrere dall'anno 2026  presso  il
          Dipartimento  del  tesoro  la  Segreteria   antiusura   con
          funzioni di segreteria della commissione e sono determinati
          gli  emolumenti   da   attribuire   ai   componenti   della
          commissione a valere sulle risorse  del  Fondo  di  cui  al
          comma 1, nel  limite  complessivo  di  20.000  euro  annui,
          comprensivi degli oneri fiscali  e  contributivi  a  carico
          dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di
          euro 2.000.  Le  riunioni  della  commissione  sono  valide
          quando    intervengono    almeno     cinque     componenti,
          rappresentanti,  comunque,   le   quattro   amministrazioni
          interessate. Le deliberazioni sono adottate  a  maggioranza
          dei presenti e in caso di parita' di  voti  prevale  quello
          del presidente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 865,  dell'articolo  1,
          della  citata  legge  30  dicembre  2024,  n.   207,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «865.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  864   si
          applicano a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7
          marzo 1996, n. 108. A  decorrere  dalla  stessa  data  sono
          abrogati: 
                  a) i commi 256, 257 e  258  dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
                  b) il comma 386  dell'articolo  1  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
              b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo  15  della  legge  7
          marzo 1996, n. 108; 
                  c) il regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315; 
                  d) il decreto del  Ministro  del  tesoro  6  agosto
          1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  189  del  13
          agosto  1996,  concernente  la  determinazione,  ai   sensi
          dell'articolo 15, comma 3, della legge  7  marzo  1996,  n.
          108,  dei  requisiti  patrimoniali   dei   fondi   speciali
          antiusura dei Confidi e dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita' degli esponenti dei fondi medesimi; 
                  e) il decreto del  Ministro  del  tesoro  6  agosto
          1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  189  del  13
          agosto  1996,  concernente  la  determinazione,  ai   sensi
          dell'articolo 15, comma 5, della legge  7  marzo  1996,  n.
          108, dei requisiti patrimoniali delle  fondazioni  e  delle
          associazioni per la prevenzione del fenomeno  dell'usura  e
          dei requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'  degli
          esponenti delle medesime; 
                  f) il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze 20 agosto 2021, di  cui  al  comunicato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  231  del  27  settembre  2021,
          concernente l'erogazione di credito a valere sui contributi
          erogati dal fondo di prevenzione dell'usura  da  parte  dei
          Confidi iscritti all'elenco di  cui  all'articolo  112  del
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».