IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto l'Accordo tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la  Confederazione  Svizzera  dall'altra,  sulla  libera
circolazione delle persone entrato in vigore il 1° giugno 2002; 
  Visto l'art. 17  del  regolamento  (UE)  n.  883/2004  relativo  al
coordinamento dei sistemi di sicurezza  sociale  che  stabilisce  che
laddove la persona assicurata, o i suoi familiari, che  risiedono  in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro  competente,  beneficiano
nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate  per
conto  dell'istituzione  competente  dall'istituzione  del  luogo  di
residenza ai sensi delle disposizioni  della  legislazione  che  essa
applica, come se fossero assicurati in virtu' di tale legislazione; 
  Vista la legge 23 dicembre  1978,  n.  943,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione  della  convenzione  tra  la  Repubblica  italiana  e   la
Confederazione svizzera per  evitare  le  doppie  imposizioni  e  per
regolare talune altre questioni in materia di imposte sul  reddito  e
sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo
1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28  aprile  1978,  che
modifica la convenzione stessa»; 
  Visto l'art.  1  dell'Accordo  tra  la  Repubblica  italiana  e  la
Confederazione  svizzera  relativo  all'imposizione  dei   lavoratori
frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto  a
Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi  della
legge 13 giugno 2023, n. 83,  che  individua  i  soggetti  rientranti
nell'ambito di applicazione  dell'Accordo  costituiti  dalle  persone
fisiche  residenti  di  uno  Stato  contraente  che  lavorano   quali
lavoratori  frontalieri  nell'area  di  frontiera  dell'altro   Stato
contraente; 
  Visto l'Accordo  amichevole  che  definisce  le  aree  di  confine,
sottoscritto  il  22   dicembre   2023   «Procedura   di   amichevole
composizione ai sensi dell'art. 26, paragrafo  3,  della  Convenzione
del 9 marzo 1976 tra  la  Confederazione  Svizzera  e  la  repubblica
italiana per evitare le doppie  imposizioni  e  per  regolare  talune
altre questioni in materia di imposte sul reddito  e  sul  patrimonio
(Convenzione), nonche' ai sensi degli articoli 2 e 6 dell'Accordo del
23 dicembre 2020 tra  la  Confederazione  Svizzera  e  la  Repubblica
Italiana  relativo   all'imposizione   dei   lavoratori   frontalieri
("Accordo"). Elenco dei comuni compresi  nella  zona  di  20  km  dal
confine tra gli Stati contraenti»; 
  Vista la legge  30  dicembre  2023  n.  213  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2024-2026»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  303  del  30  dicembre  2023  -
Supplemento ordinario - n. 40 ed in particolare l'art. 1 e i seguenti
commi: 
    comma 237, lettera a), che prevede il versamento alla regione  di
residenza di una quota di  compartecipazione  al  Servizio  sanitario
nazionale da parte  dei  residenti  che  lavorano  e  soggiornano  in
Svizzera i quali utilizzano il Servizio sanitario nazionale; 
    comma 237, lettera b), che prevede il versamento alla regione  di
residenza di una quota di  compartecipazione  al  Servizio  sanitario
nazionale da parte dei i frontalieri di cui all'art. 9, paragrafo  1,
dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione  svizzera
relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri,  con  protocollo
aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il  23  dicembre  2020,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno  2023,  n.
83, nei casi in cui e' stato esercitato il  diritto  di  opzione  per
l'assicurazione malattie come previsto al paragrafo  3,  lettera  b),
relativo alla Svizzera, dell'allegato  XI  del  regolamento  (CE)  n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; 
    comma 237, lettera c), che prevede il versamento alla regione  di
residenza di una quota di  compartecipazione  al  Servizio  sanitario
nazionale da parte dei i familiari a carico dei soggetti di cui  alle
lettere a) e b); 
  Vista altresi' la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il  triennio  2025-2027»  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - 305 del 31 dicembre 2024  -  Supplemento
ordinario - n. 43 ed in particolare il comma  100,  dell'art.  1  nel
quale e' previsto che «Al primo periodo del comma 238,  dell'art.  1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole:  «di  200  euro
per ogni mese lavorato,» sono inserite le seguenti: «raddoppiabili in
caso di omesso pagamento o comunicazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio 2017 di «Definizione e aggiornamento dei  livelli  essenziali
di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto il capo IV del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  che  disciplina  l'assistenza  sociosanitaria  e,   in
particolare, l'art. 21 riguardante i percorsi assistenziali integrati
e i seguenti commi: 
    comma 2: «Il Servizio sanitario  nazionale  garantisce  l'accesso
unitario ai servizi sanitari e sociali,  la  presa  in  carico  della
persona e la valutazione  multidimensionale  dei  bisogni,  sotto  il
profilo clinico, funzionale e  sociale.  Le  regioni  e  le  province
autonome  organizzano  tali  attivita'  garantendo  uniformita'   sul
proprio territorio nelle modalita', nelle procedure e negli strumenti
di valutazione multidimensionale, anche in riferimento  alle  diverse
fasi del progetto di assistenza.»; 
    comma 3: «Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i
bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed e'
redatto  dall'unita'  di  valutazione   multidimensionale,   con   il
coinvolgimento di  tutte  le  componenti  dell'offerta  assistenziale
sanitaria,  sociosanitaria  e  sociale,  del  paziente  e  della  sua
famiglia. Il  coordinamento  dell'attivita'  clinica  rientra  tra  i
compiti del medico di medicina generale  o  del  pediatra  di  libera
scelta, fatti salvi i  casi  in  cui  il  soggetto  responsabile  del
rapporto di cura sia stato diversamente identificato.»; 
  Considerato, pertanto, che  entro  i  limiti  previsti  dal  citato
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  i  trattamenti
socio sanitari possono essere erogati anche  all'interno  di  modelli
innovativi di welfare, quali quelli di housing sociale; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare gli articoli  concernenti
la contrattazione collettiva»; 
  Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  area  sanita' -
triennio 2019 - 2021 - sottoscritto in data 23 gennaio 2024,  per  il
personale medico; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto sanita' - triennio 2019 - 2021 -  sottoscritto
in data 2 novembre 2022, per il personale infermieristico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e   il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 238, della legge n. 213
del 2023 spetta alla regione di  residenza  definire  annualmente  la
quota di compartecipazione familiare, nella misura individuata tra il
3 per cento e  un  valore  massimo  del  6  per  cento,  attuando  la
progressivita' del contributo in  rapporto  al  reddito  netto  e  ai
carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro
per ogni mese lavorato; 
  Preso atto che in base alla sopra menzionata disposizione di cui al
comma  238  le  somme  affluite  al  bilancio  di  ciascuna   regione
interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario  delle
aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e
infermieristico,  quale  trattamento  accessorio,   in   misura   non
superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo; 
  Visto altresi' il comma 239, dell'art. 1 della stessa legge in base
al quale con decreto del Ministero della salute, di concerto  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   individuate   le
modalita' di assegnazione delle somme e di versamento del  contributo
nonche' la quota da destinare, da parte di  ciascuna  delle  predette
Regioni, al personale di cui al comma 238; 
  Sentiti  i  presidenti  delle  regioni  Piemonte,  Valle   d'Aosta,
Lombardia e della Provincia autonoma di Bolzano,  confinanti  con  la
Svizzera che hanno espresso  un  parere  favorevole  con  nota  della
Conferenza delle Regioni prot. n. 6602/C7SAN del 23 ottobre 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Determinazione della quota 
                   di compartecipazione familiare 
 
  1. Ai sensi della normativa  citata  in  premessa,  le  regioni  di
residenza interessate e la Provincia autonoma di Bolzano, con  propri
provvedimenti, definiscono annualmente la quota di  compartecipazione
familiare dovuta dai soggetti  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)
dell'art. 1, comma  237,  della  legge  30  dicembre  2023,  n.  213,
compresa tra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del
6 per cento, attuando la progressivita' del contributo in rapporto al
reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed  un
massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso  di
omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno
2024, al salario netto percepito in Svizzera.