Art. 15
Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei
mancati infortuni
1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza
degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee
guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati
infortuni da parte delle imprese con piu' di quindici dipendenti. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono
individuate le modalita' attraverso le quali le imprese di cui al
presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi
segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive
intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonche' i criteri
utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio
nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di
interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese. ((Le linee
guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle
procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei
mancati infortuni gia' elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione
con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette
procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o
integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine
di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi
organizzativi gia' attuati.))
2. Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le
risorse umane, strumentali e ((finanziarie)) previste a legislazione
vigente.