Art. 15 
 
Rafforzamento della cultura  della  prevenzione  e  tracciamento  dei
                          mancati infortuni 
 
  1. Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di  ridurre  l'incidenza
degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
d'intesa con l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  linee
guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei  mancati
infortuni da parte delle imprese con piu' di quindici dipendenti. Con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono
individuate le modalita' attraverso le quali le  imprese  di  cui  al
presente comma comunicano  i  dati  aggregati  relativi  agli  eventi
segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o  preventive
intraprese per il miglioramento della sicurezza,  nonche'  i  criteri
utili alla predisposizione annuale di  un  rapporto  di  monitoraggio
nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della  definizione  di
interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.  ((Le  linee
guida di cui al primo  periodo  sono  adottate  tenendo  conto  delle
procedure per la gestione  degli  incidenti  e  la  segnalazione  dei
mancati infortuni gia' elaborate dall'INAIL, anche in  collaborazione
con le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e  le  organizzazioni
sindacali dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le  predette
procedure restano  ferme  fino  al  loro  eventuale  aggiornamento  o
integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche  al  fine
di evitare duplicazioni di adempimenti e di  valorizzare  i  percorsi
organizzativi gia' attuati.)) 
  2. Alle attivita' di cui al presente articolo si  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e ((finanziarie)) previste a  legislazione
vigente.