Art. 18
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni
per la promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa
1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da
infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali
infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato
psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a
rischio la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la sicurezza
stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e' inserita la
seguente: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa
finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la
coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del
consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione»
e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi
consentiti dalla legge»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 2,
comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non si
applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla
cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio,
alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo
di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Restano
ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), e' soppressa la punteggiatura finale
ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) al comma 2, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti
dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto
del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 5 della presente
legge.»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio,
la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa
coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o
costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e
gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie
previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. E' consentita
solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola
dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.».
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «Corpo forestale dello
Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola: «canapa,»
sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei semi di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».