Art. 18 
 
Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n.  242,  recante  disposizioni
  per   la   promozione   della   coltivazione   e   della    filiera
  agroindustriale della canapa 
 
  1. Al fine di evitare che l'assunzione di  prodotti  costituiti  da
infiorescenze di  canapa  (Cannabis  sativa  L.)  o  contenenti  tali
infiorescenze possa  favorire,  attraverso  alterazioni  dello  stato
psicofisico del soggetto assuntore,  comportamenti  che  espongano  a
rischio la sicurezza o l'incolumita'  pubblica  ovvero  la  sicurezza
stradale, alla legge 2 dicembre  2016,  n.  242,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» e'  inserita  la
seguente: «industriale»; 
      2) al comma 3, alinea, le  parole:  «la  coltura  della  canapa
finalizzata» sono sostituite dalle seguenti:  «in  via  esclusiva  la
coltura della canapa comprovatamente finalizzata»; 
      3) al comma 3, lettera  b),  le  parole:  «dell'impiego  e  del
consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione»
e dopo la parola: «locali» sono aggiunte le seguenti: «, per gli  usi
consentiti dalla legge»; 
      4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Salvo quanto  disposto  dal  successivo  articolo  2,
comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente legge non  si
applicano all'importazione, alla lavorazione, alla  detenzione,  alla
cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto,  all'invio,
alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo
di prodotti costituiti da infiorescenze di  canapa,  anche  in  forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze,
compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.  Restano
ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, lettera g), e' soppressa la punteggiatura finale
ed e' aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»; 
      2) al comma 2, dopo la lettera  g)  e'  aggiunta  la  seguente:
«g-bis) produzione agricola di semi  destinati  agli  usi  consentiti
dalla legge entro i limiti di contaminazione  stabiliti  dal  decreto
del Ministro della salute ai sensi  dell'articolo  5  della  presente
legge.»; 
      3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis.  Sono  vietati  l'importazione,   la   cessione,   la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il  trasporto,  l'invio,
la  spedizione  e  la  consegna  delle  infiorescenze  della   canapa
coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in  forma
semilavorata, essiccata o triturata, nonche' di prodotti contenenti o
costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine  e
gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni  sanzionatorie
previste dal titolo VIII del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309.  E'  consentita
solo la lavorazione delle infiorescenze per  la  produzione  agricola
dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2.». 
    c) all'articolo 4, comma 1, le  parole:  «Corpo  forestale  dello
Stato» sono sostituite dalle  seguenti:  «Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari Carabinieri» e dopo la parola:  «canapa,»
sono aggiunte le seguenti: «e sulla produzione agricola dei  semi  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera g-bis),».